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TAR BASILICATA, Sez. I, 2 gennaio 2008, sentenza n. 5
INQUINAMENTO ACUSTICO - Limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.1997
- Applicabilità immediata. In tema di limiti pubblicistici alle emissione
sonore, mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997
prevede che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni
in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione
di appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del
previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata
applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (cfr. TAR Toscana Sez. II Sent.
n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), il quale
fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00
fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino
alle ore 6,00). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L.
(avv.ti D’Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) -
T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5
INQUINAMENTO ACUSTICO - Valori limiti differenziali - Art. 4, c. 3 DPCM 14.11.97
- Circoli ricreativi privati - Applicabilità - Equiparazione alle attività
commerciali. I valori limiti differenziali di cui all’art. 4, c. 1 DPCM
14.11.1997 si applicano anche ai circoli ricreativi privati in quanto tali
circoli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, alle
attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 4.11.1997 (cfr.
punto 3 della Circolare Ministero Ambiente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U.
del 15.9.2004). Pres. Camozzi, Est. Mastrantuono - Associazione culturale L.
(avv.ti D’Antona e Nota) c. Comune di Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) -
T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio 2008, n. 5
INQUINAMENTO ACUSTICO - Ordinanza contingibile e urgente - Art. 9 L. n. 447/95 -
Presupposti. A seguito delle risultanze dei rilievi fonometrici eseguiti
dalla competente ARPA e dell’inerzia del responsabile, è legittima l’ordinanza
contingibile e urgente che intervenga a porre urgente riparo alla grave lesione
del diritto ala salute determinato dall’inquinamento acustico (art. 9 L. n.
447/1995), ove non sia possibile provvedere altrimenti (cioè con altri rimedi di
carattere amministrativo, previsti dall’ordinamento vigente, oppure con misure
alternative che impongono un minore sacrificio al responsabile) e ove il
provvedimento assuma carattere temporaneo (in quanto preveda l’estinzione della
sua efficacia non appena eseguiti i provvedimenti necessari al fine di impedire
il superamento dei valori limiti differenziali). Pres. Camozzi, Est.
Mastrantuono - Associazione culturale L. (avv.ti D’Antona e Nota) c. Comune di
Matera (avv. Onorati) e ARPAB (n.c.) - T.A.R. BASILICATA, Sez. I - 2 gennaio
2008, n. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
N. 00005/2008 REG. SEN.
N. 00112/2005 REG. RIC.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 112 del 2005, proposto dall’Associazione
Culturale “La Dea Bendata”, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio D’Antona e Giuseppe Nota, come da
mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Leonardo Da
Vinci n. 4 presso lo studio legale dell’Avv. Felice Rapolla;
contro
-il Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Enrica Onorati, come da mandato in calce alla copia notificata del
ricorso introduttivo del giudizio ed in virtù della Del. G.M. n. 347 del
19.9.2005, con domicilio eletto in Po-tenza presso la Segreteria di questo
Tribunale;
-l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.B.), in persona
del legale rappresentante p.t., non costi-tuita in giudizio;
nei confronti di
Sigg. Ricciardi Maria Bruna, Ricciardi Francesco e Lamacchia Sigismonda,
rappresentati e difesi dall’Avv. Antonello Introcaso, come da mandato a margine
del controricorso, con domicilio elet-to in Potenza Corso Mazzini n. 143 presso
lo studio legale dell’Avv. Rosaura De Paola;
per l'annullamento
-dell’Ordinanza n. 266 del 23.12.2004 (notificata all’Associazione ricorrente il
24.12.204), con la quale il Sindaco del Comune di Matera ai sensi dell’art. 54,
comma 2, D.Lg.vo 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, L. n. 447/1995 ha disposto
l’inibizione dell’Associazione ricorrente a svolgere le attività del circolo
dalle ore 22,00 alle ore 6,00 di ogni giorno;
-della relazione tecnica, redatta dall’ARPAB il 22.10.2004;
-della Del. C.C. n. 31 del 23.5.1996, con la quale il Comune resi-stente ha
approvato il Piano di zonizzazione acustica del proprio territorio comunale;
nonché per il risarcimento
dei danni subiti, in seguito alla predetta Ordinanza Sindacale im-pugnata;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera e dei
controinteressati Sigg. Ricciardi Maria Bruna, Ricciardi Francesco e Lamacchia
Sigismonda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/12/2007 il dott. Pasquale
Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
-Con esposto del 22.10.2003 la Sig.ra Ricciardi Maria Bruna, nella qualità di
Amministratore p.t. del fabbricato condominiale, sito in Matera Via Cavalieri di
Vittorio Veneto n. 3, denunciava al Co-mune resistente l’eccessivo rumore
provocato dalle attività ludiche e ricreative del Circolo privato ricorrente,
sito al piano terra dello stesso fabbricato condominiale;
-il 10.1.2004 dalle ore 19,30 alle ore 24,00 l’ARPAB effettuava all’interno
dell’appartamento sovrastante il circolo ricorrente un rilevo fonometrico, con
il quale venivano rilevati per schiamazzi e rumori vari valori limite
differenziali ex art. art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 da 4 a 6 Decibel (la
relativa relazione tecnica del 20.1.2004 precisava che tale rilievo era stato
effettuato a fine-stre chiuse ed il livello di rumore ambientale era stato
rilevato sol-tanto nel momento cui la sorgente specifica era attiva, cioè quando
i locali dell’Associazione ricorrente erano aperti e potevano essere avvertiti i
rumori causati dal funzionamento degli impianti elettro-acustici, dalle voci
degli avventori e dal traffico veicolare nella strada senza uscita, e senza
considerare gli eventi sonori eccezio-nali e/o atipici, mentre il livello di
rumore residuo o di fondo è sta-to rilevato soltanto quando i locali
dell’associazione ricorrente e-rano chiusi): tale Relazione tecnica dell’ARPAB
veniva portata a conoscenza dell’associazione ricorrente in data 31.1.2004;
-con atto prot. n. 13348 dell’11.3.2004 il Dirigente del Settore I-giene ed
Ambiente del Comune resistente diffidava l’associazione ricorrente ad
intraprendere entro 30 giorni “tutti gli accorgimenti necessari, al fine di non
superare i limiti previsti dalla normativa vigente”, con l’avvertenza che
l’inosservanza della presente diffi-da avrebbe potuto comportare l’adozione di
provvedimenti a tutela della salute pubblica;
-con nota del 9.4.2002 l’associazione ricorrente inviava al Comu-ne resistente
la relazione tecnica descrittiva dei lavori di coibenta-zione fonoisolante
eseguiti;
-con esposto del 26.5.2004 gli attuali controinteressati continua-vano a
lamentarsi dell’inquinamento acustico proveniente dal cir-colo ricorente;
-il 16.10.2004 dalle ore 22,00 alle ore 1,00 e con osservazione strumentale
dalle ore 13,00 del 15.10.2004 alle ore 11,30 del 18.10.2004 l’ARPAB effettuava
all’interno dell’appartamento so-vrastante il circolo ricorrente un rilevo
fonometrico, con il quale veniva rilevato per schiamazzi e rumori vari il valore
limite diffe-renziale ex art. art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 di 7 Decibel (la
relativa relazione tecnica del 22.10.2004 precisava che tale ri-lievo era stato
effettuato a finestre chiuse ed il livello di rumore ambientale era stato
rilevato soltanto nel momento cui la sorgente specifica era attiva, cioè quando
i locali dell’Associazione ricor-rente erano aperti e potevano essere avvertiti
i rumori causati dal funzionamento degli impianti elettroacustici, dalle voci
degli av-ventori e dal traffico veicolare nella strada senza uscita, e senza
considerare gli eventi sonori eccezionali e/o atipici, mentre il li-vello di
rumore residuo o di fondo è stato rilevato soltanto quando i locali
dell’associazione ricorrente erano chiusi);
-con atto prot. n. 61744 del 18.11.2004 il Dirigente del Settore I-giene ed
Ambiente del Comune resistente diffidava l’associazione ricorrente ad eseguire
entro 30 giorni “i necessari interventi di bo-nifica acustica, al fine di
ricondurre nei limiti consentiti dalla vi-gente normativa i limiti di
rumorosità”, con l’avvertenza che l’inosservanza della presente diffida avrebbe
potuto comportare l’adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
-poiché l’associazione ricorrente non eseguiva alcun intervento di bonifica
acustica, con Ordinanza n. 266 del 23.12.2004 (notificata all’Associazione
ricorrente il 24.12.204), il Sindaco del Comune di Matera ai sensi dell’art. 54,
comma 2, D.Lg.vo 267/2000 e dell’art. 9, comma 1, L. n. 447/1995 disponeva “fino
all’avvenuta realizzazione delle opere necessarie all’abbattimento dei livelli
di rumorosità” entro i limiti consentiti dalla normativa vigente: 1)
l’inibizione dell’Associazione ricorrente a svolgere le attività del circolo
dalle ore 22,00 alle ore 6,00 di ogni giorno; 2) di rispettare nelle altre ore
della giornata i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente;
-tale Ordinanza Sindacale n. 266 del 23.12.2004, unitamente alla Relazione
Tecnica ARPAB del 22.10.2004 ed alla Del. C.C. n. 31 del 23.5.1996, sono state
impugnate con il presente ricorso (notifi-cato il 21/22.2.2005), deducendo la
violazione degli artt. 4, 6 e 9 L. n. 447/1995, dell’art. 54, comma 2, D.lg.vo
n. 267/2000, dell’art. 7 L. n. 241/1990, dei principi in materia di autotutela,
l’eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, inadegua-ta
istruttoria, motivazione insufficiente ed illogicità; si sono costi-tuiti in
giudizio il Comune di Matera ed i controinteressati Sigg. Ricciardi Maria Bruna,
Ricciardi Francesco e Lamacchia Sigi-smonda, i quali hanno sostenuto
l’infondatezza del ricorso;
-con Ordinanza n. 120 del 6.4.2005 questo Tribunale respingeva l’istanza di
provvedimento cautelare;
-dopo aver presentato il 15.5.2005 istanza di prelievo, in data 20.12.2006 i
difensori dell’associazione ricorrente di rinunciare alla prosecuzione del
mandato difensivo in relazione al presente giudizio.
All’udienza Pubblica del 6.12.2007 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va precisato che ai sensi dell’art. 85 C.P.C. il di-fensore
può rinunciare al mandato difensivo, ma tale rinuncia non ha effetto nei
confronti delle altre parti costituite in giudizio “fin-chè non sia avvenuta la
sostituzione del difensore”, sostituzione nella specie non verificatasi:
pertanto, la rinuncia al mandato alla lite dei difensori dell’associazione
ricorrente, avvenuta il 20.12.2006, non impedisce il passaggio in decisione del
ricorso in epigrafe, in quanto ai sensi del predetto art. 85 C.P.C. i difensori
dell’associazione ricorrente sono tenuti a svolgere la loro funzione fino alla
loro sostituzione.
Nel merito il presente ricorso risulta infondato e pertanto va re-spinto per le
seguenti ragioni: 1) in tema di limiti pubblicistici alle emissione sonore
mentre per i valori limite assoluti l’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 prevede
che, in attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni in zone
(ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n. 447/1995, previa adozione di
appositi criteri con Legge Regionale), trovano applicazione i limiti del
previgente DPCM 1.3.1991, per i valori limiti differenziali trova immediata
applicazione l’art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 (cfr. TAR To-scana Sez. II Sent.
n. 39 del 24.1.2003; TAR Bologna Sez. II Sent. n. 634 del 23.11.1999), il quale
fissa tali limiti differenziali in 5 dB per il periodo diurno (dalle ore 6,00
fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore 22,00 fino
alle ore 6,00); 2) i suddetti valori limiti differenziali si applicano anche ai
circoli ri-creativi privati, come l’associazione ricorrente, in quanto tali
cir-coli vanno equiparati, indipendentemente dalle finalità di lucro, al-le
attività commerciali e/o professionali ex art. 4, comma 3, DPCM 14.11.1997 (cfr.
punto 3 della Circolare Ministero Am-biente del 6.9.2004, pubblicata nella G.U.
del 15.9.2004); 3) il provvedimento impugnato risulta finalizzato all’interesse
pubblico di natura collettiva di tutela del diritto della salute (più
precisa-mente alla salvaguardia del riposo notturno, come esigenza prima-ria ed
irrinunciabile per ogni persona umana), protetto, oltre che dal Codice Civile e
dal Codice Penale (le cui norme possono tro-vare applicazione a prescindere
dalla violazione delle norme di di-ritto amministrativo), anche dall’apposita
normativa di diritto amministrativo in materia di inquinamento acustico; 4) gli
accer-tamenti eseguiti (a finestre chiuse) dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Basilicata di Matera (il 10.1.2004 dalle ore
19,30 alle ore 24,00; il 16.10.2004 dalle ore 22,00 alle ore 1,00; e con
osservazione strumentale dalle ore 13,00 del 15.10.2004 alle ore 11,30 del
18.10.2004), i quali essendo effet-tuati da pubblici ufficiali fanno piena prova
fino a querela di falso, hanno attestato la violazione dei predetti valori
limiti differenziali ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 nelle ore notturne, per
cui deve ritenersi che i lavori di insonorizzazione effettuati dalla
ri-corrente, in seguito all’Ordinanza del Presidente del Tribunale Ci-vile di
Matera, non si sono dimostrati idonei allo scopo; 5) tali ac-certamenti
risultano sicuramente più rispondenti alla realtà, in quanto, diversamente da
quelli eseguiti dal CTU nell’ambito del processo dinanzi al Giudice Civile, sono
stati effettuati a sorpresa, cioè all’insaputa della ricorrente, la quale, se
avesse saputo di es-sere controllata, avrebbe senz’altro assunto un
comportamento non spontaneo e perciò meno rumoroso; 6) dalla relazione ARPAB del
22.10.2004 (e dalla nota ARPAB del 4.1.2005) risulta che il livello di rumore
ambientale è stato rilevato soltanto nel momento cui la sorgente specifica era
attiva (cioè quando i locali dell’Associazione ricorrente erano aperti e
potevano essere avver-titi i rumori causati dal funzionamento degli impianti
elettroacu-stici, dalle voci degli avventori e dal traffico veicolare nella
strada senza uscita) e senza considerare gli eventi sonori eccezionali e/o
atipici, mentre il livello di rumore residuo o di fondo è stato rile-vato
soltanto quando i locali dell’associazione ricorrente erano chiusi (al riguardo
si osserva che la ricorrente ha solo affermato genericamente, senza dimostrarlo,
che il livello di rumore ambien-tale potesse essere causato dalla presenza di
altri locali rumorosi); 7) anche dopo la notifica delle note prot. n. 13348
dell’11.3.2004 e prot. n. 61744 del 18.11.2004 (non impugnate dalla ricorrente,
la quale ha presentato ricorso in via amministrativa soltanto avverso i verbali
della Polizia Municipale del 31.1.2004 e del 3.1.2005 di irrogazione delle
sanzioni amministrative), con le quali il Dirigen-te dell’Ufficio Igiene ed
Ambiente ha diffidato la ricorrente ad in-traprendere entro 30 giorni “tutti gli
accorgimenti necessari al fine di non superare” i valori limiti differenziali ex
art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997, la ricorrente è rimasta inerte; 8) pertanto,
sia le risultanze dei rilievi fonometrici effettuati dall’ARPAB, sia l’inerzia
della ricorrente dopo la notifica delle predette note prot. n. 13348
dell’11.3.2004 e prot. n. 61744 del 18.11.2004 concreta-no la fattispecie
giuridica di cui all’art. 9 L. n. 447/1995, in quanto determinano una grave
lesione del diritto alla salute, alla quale andava urgentemente posto riparo con
un ordinanza contingibile, non essendo possibile provvedere altrimenti che con
l’inibitoria dell’attività dell’associazione ricorrente nelle sole ore notturne
(cioè con altri rimedi di carattere amministrativo, previsti dall’ordinamento
vigente, oppure con misure alternative che im-pongono un minore sacrificio alla
ricorrente); 9) il provvedimento impugnato assume un carattere temporaneo, in
quanto prevede l’estinzione della sua efficacia non appena la ricorrente avrà
ese-guito i predetti accorgimenti necessari al fine di impedire il supe-ramento
dei valori limiti differenziali ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997; 10) le
citate note prot. n. 13348 dell’11.3.2004 e prot. n. 61744 del 18.11.2004, nella
parte in cui avvertono che la loro inosservanza “può comportare l’adozione di
provvedimenti a tute-la della salute pubblica”, svolgono anche la funzione di
comunica-zione dell’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990.
A quanto sopra consegue la reiezione dell’azione impugnatoria ed il rigetto
della connessa domanda risarcitoria. Infatti, per quanto riguarda la domanda
risarcitoria va messo in rilievo che nel pro-cesso amministrativo l’azione di
risarcimento del danno, proposta unitamente all’azione di annullamento (o in via
autonoma) è am-missibile e resta procedibile solo a condizione che sia
tempesti-vamente impugnato l’atto amministrativo illegittimo e che sia
col-tivato con successo il relativo giudizio di annullamento, attesoc-chè
dinanzi al Giudice Amministrativo ai fini dell’ammissibilità del risarcimento
dell’interesse legittimo risulta necessario e vinco-lante il previo e/o
contestuale accertamento dell’illegittimità (e conseguente annullamento)
dell’atto impugnato, operato dal me-desimo Giudice Amministrativo nell’ambito
delle giudizio di le-gittimità (di impugnazione dell’atto amministrativo): cfr.
C.d.S. Ad. Plen., Sent. n. 4 del 26.3.2003; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 3710 del
4.7.2006 e da ultimo C.d.S. Ad. Plen., Sent. n. 12 del 22.10.2007.
Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. le spese di lite se-guono la
soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata respinge il ricorso in
epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono
liquidate in: 1.000,00 € oltre IVA, CPA in favore del Comune di Matera; 1.000,00
€ oltre IVA, CPA in favore dei con-trointeressati Sigg. Ricciardi Maria Bruna,
Ricciardi Francesco e Lamacchia Sigismonda.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 06/12/2007 con
l'intervento dei signori:
Antonio Camozzi, Presidente
Giuseppe Buscicchio, Consigliere
Pasquale Mastrantuono, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/01/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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