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Segnalata dal Dott. Davide Massa
TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II, 16 maggio 2008, sentenza n. 1945
URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Art. 18 L. n. 47/85 -
Lottizzazione materiale e cartolare - Bene giuridico oggetto di tutela -
Effettivo controllo del territorio. L’art. 18 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d.
materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la
trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle
stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della
prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si
verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione
lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti
con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche
caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione
urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri
elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità
all’uso edificatorio. Il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi, è
non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del
territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del
territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione. Pres.
Mozzarelli, Est. Lelli - E.P.M. (avv. Paolucci) c. Comune di Imola (avv. Solazzi)
- T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 maggio 2008, n. 1945
URBANISTICA ED EDILZIIA - Lottizzazione abusiva - Prova dell'intento di
lottizzare - Irrilevanza - Indicazione nell'atto di vendita della natura non
edificabile dell'area ceduta - Esimente - Inconfigurabilità. La
lottizzazione abusiva è una fattispecie che viene colpita dall’ordinamento come
fatto in sé, vale a dire a prescindere dalla volontà dei soggetti interessati o
coinvolti a vario titolo. Invero la lottizzazione abusiva di tipo cartolare
prescinde dalla prova dell’intento di lottizzare abusivamente, mentre rileva la
sussistenza o meno di elementi di fatto idonei ad evidenziare in modo non
equivoco la possibile destinazione a scopo edificatorio. (C.St. IV, n. 6060 del
11 ottobre 2006). Pertanto, il fatto che il venditore si sia premunito di
chiarire negli atti di vendita che l’area non era edificabile non è un esimente
allorché altri elementi di fatto conducano a configurare oggettivamente
l’intervento come astrattamente idoneo a sottrarre, anche in potenza, l’area
alla sua destinazione agricola favorendo, anche in prospettiva, una destinazione
edificatoria. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - E.P.M. (avv. Paolucci) c. Comune di
Imola (avv. Solazzi) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 maggio
2008, n. 1945
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA,
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze: 1945/2008
Registro Generale: 1139/92;1493/92
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
BRUNO LELLI Cons., relatore
ALBERTO PASI Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 3 Aprile 2008
Visto il ricorso 1139/1992 proposto da:
EREDI DI PARRINELLO MATTIA
rappresentato e difeso da:
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA NAZARIO SAURO 8
presso
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO
contro
COMUNE DI IMOLA
rappresentato e difeso da:
SOLAZZI AVV. LUCIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA DELLA ZECCA 1
presso la sua sede;
per l'annullamento
dell’atto di contestazione
dell’abuso edilizio per violazione dell’art. 18 della L. n. 47/1985 n. 195 del
17 aprile 1992 del tecnico del comune di Imola;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI IMOLA
Visto il ricorso 1493/1992 proposto da:
EREDI DI PARRINELLO MATTIA
PARRINELLO RENATO
rappresentato e difeso da:
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA NAZARIO SAURO 8
presso
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO
contro
COMUNE DI IMOLA
rappresentato e difeso da:
SOLAZZI AVV. LUCIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA DELLA ZECCA 1
presso la sua sede;
per l'annullamento
dell’ordinanza di sospensione di lottizzazione n. 331 del 5 giugno 1992;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI IMOLA
Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI
Considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Mattia Parrinello, ricorrente, già proprietario di un terreno
agricolo della superfice di circa ha 10.000, ha alienato parte dello stesso a
numerosi acquirenti in modo frazionato nel perodo dal 1980 al 1991.
Il comune di Imola nel 1992 ha accertato la sussistenza di una violazione
dell’art. 18 della L. n. 47/1985 e, quindi, ha ordinato la sospensione della
contestata lottizzazione abusiva.
Il sig. Parrinello ha impugnato prima il verbale di contestazione dell’abuso
edilizio 195/1992 (Ric. N. 604/1992 ), poi il provvedimento di sospensione di
lottizzazione n. 331/1992 (Ric. N. 1493/1992) deducendone l’illegittimità sotto
vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto
dei ricorsi.
A seguito della morte del ricorrente la causa è stata riassunta dagli eredi
(figli) Renato e Enzo Parriniello con atto di costituzione volontaria notificato
il 17.12.2007 e depositato il 20.12.2007.
2. I ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva,
devono essere riuniti.
In linea di diritto va rilevato che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonchè quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Come emerge dal suo tenore letterale, la norma disciplina due differenti ipotesi
di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della
realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia
dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o
regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d.
formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora
avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già
realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti
che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del
terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere
urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo
non equivoco la idoneità all’uso edificatorio.
Il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi, è non solo quello
dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma
anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da
parte del soggetto titolare della relativa funzione: è stato, al riguardo,
rilevato che per aversi lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le
opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno
strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato
(C.d.S., sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). È stato altresì precisato che se è vero
che in tema di lottizzazione abusiva per mezzo di frazionamento e vendita di
terreno l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento
o della vendita di un terreno, ma implica la ricostruzione di un quadro
indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia
possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo
edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (C.d.S., sez. V, 20 ottobre
2004, n. 6810), d'altra parte è stato anche evidenziato che perché possa
ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva c.d. cartolare e cioè effettuata
mediante il frazionamento "planimetrico" di un fondo, al momento della vendita,
non è necessario che sia dimostrata l'esistenza di tutti gli indici rilevatori
di cui all'articolo 18 della ricordata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma è
sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (C.d.S.,
sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n.3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11
ottobre 2006).
3. Nel caso concreto il provvedimento impugnato rileva che:
a) vi è stata la suddivisione del fondo originario di proprietà Parriniello
mediante frazionamento in numerosissime particelle della superficie di circa
2000 metri cadauna;
b) la suddisione in lotti è incompatibile con la destinazione del P. R. G.
vigente “ a zona agricola”;
c) sono state realizzate numerose opere abusive delle quali tre con
caratteristiche abitative e tredici con caratteristiche di servizi agricoli;
d) è stata realizzata in assenza di autorizzazione una strada di accesso al
fondo della larghezza di metri 5 e della lunghezza di metri 440, gravata di
servitù di passaggio da rendersi agibile a cura e spese dei proprietari dei
singoli lotti pro quota;
e) è stata accertata la presenza delle reti dell’elettricità e dell’acqua a
disposizione dei singoli lotti molti dei quali già allacciati.
Il ricorrente deduce che le vendite hanno avuto inizio dal 1980; che la strada
al momento delle vendite non era dotata di reti; che gli allacciamenti e le
costruzioni sono state realizzate successivamente alla vendita, che la
contestazione riguarda otto particelle solo quattro delle quali interessate da
piccoli manufatti abusivi al servizio di attività agricola.
In particolare il ricorrente sottolinea che i contratti di compravendita
prevedono in modo esplicito la destinazione agricola del terreno: i rogiti posti
in essere dopo il 1985 contengono in allegato il certificato di destinazione
urbanistica; quelli posti in essere in data anteriore prevedevano la
destinazione agricola del terreno e l’impossibilità di utilizzarlo in modo
diverso.
Con la memoria del 21.3.2008 i ricorrenti deducono che anche attualmente le
particelle sono destinate a vigneto, frutteto, coltivazione di erba medica.
Ciò posto il collegio rileva che la lottizzazione abusiva è una fattispecie che
viene colpita dall’ordinamento come fatto in sé, vale a dire a prescindere dalla
volontà dei soggetti interessati o coinvolti a vario titolo.
Invero la lottizzazione abusiva di tipo cartolare prescinde dalla prova
dell’intento di lottizzare abusivamente, mentre rileva la sussistenza o meno di
elementi di fatto idonei ad evidenziare in modo non equivoco la possibile
destinazione a scopo edificatorio. (C.St. IV, n. 6060 del 11 ottobre 2006).
Nel caso di specie non è contestabile l'esistenza dei rogiti notarili con cui l'
area in questione è stata frazionata in singoli lotti, di dimensioni
astrattamente idonee a consentire ai singoli acquirenti la realizzazione di un
autonomo edificio,
Pertanto il fatto che il venditore si sia premunito di chiarire negli atti di
vendita che l’area non era edificabile non è un esimente allorché altri elementi
di fatto conducano a configurare oggettivamente l’intervento come astrattamente
idoneo a sottrarre, anche in potenza, l’area alla sua destinazione agricola
favorendo, anche in prospettiva, una destinazione edificatoria.
Nel caso di specie i provvedimenti impugnati non affidano l’individuazione della
fattispecie della lottizzazione abusiva al solo frazionamento, ma, altre a
quello, ad altri elementi indiziari puntualmente rappresentati nel provvedimento
impugnato.
In particolare esiste una suddivisione sistematica di un’ area prevista come
zona agricola dal P. R. G. in una pluralità di lotti idonei, per dimensione,
all’edificazione, ceduti a diversi proprietari.
Inoltre risulta la presenza di prime opere di urbanizzazione (viabilità interna
con strada di accesso ai singoli lotti, con obbligo per i singoli proprietari di
provvedere alla sua manutenzione; rete dell’acqua e dell’elettricità e primi
allacciamenti ) e di attività edilizia abusiva su alcuni lotti.
Il fatto che all’epoca dell’accertamento (ed ancora attualmente) i singoli lotti
risultassero destinati prevalentemente ad attività agricole non esclude la
sussistenza della lottizzazione abusiva che, come si è detto, esiste quando
obiettivamente si realizza una situazione idonea a consentire, anche in potenza,
un’attività edilizia non consentita.
Per quanto sopra sono infondate le censure riferite all’insussistenza dei
presupposti per applicare al caso l’art. 18 della L. n. 47/1985, in quanto
l’Amministrazione ha correttamente ravvisato gli estremi di una lottizzazione
abusiva e non di singoli abusi edilizi riguardanti alcuni manufatti.
Non sussiste inoltre il vizio di difetto di motivazione, in quanto l'ordinanza
impugnata espone le ragioni di fatto e di diritto che sostengono i provvedimenti
impugnati con riferimento al numero dei lotti, alla loro dimensione, alla
effettiva natura del terreno ed allo stato dei luoghi.
Infine si deve rilevare che la censura con cui si deduce la mancata
partecipazione del ricorrente al procedimento è stata dedotta solo con la
memoria del 21 marzo 2008 e, quindi, tardivamente.
4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Tenuto conto dei caratteri complessivi della controversia sussistono giusti
motivi per compensare fra le parti spese, competenze ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II,
riuniti i ricorsi in epigrafe, li rigetta.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
BOLOGNA , li 3.4.2008
- Presidente
- Cons. Rel. est.
Depositata in Segreteria in data 16.05.08
Bologna li 16.05.08
Il Segretario
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