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Segnalata dal Dott. Davide Massa

 

TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II, 16 maggio 2008, sentenza n. 1945
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - Lottizzazione abusiva - Art. 18 L. n. 47/85 - Lottizzazione materiale e cartolare - Bene giuridico oggetto di tutela - Effettivo controllo del territorio. L’art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all’uso edificatorio. Il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi, è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - E.P.M. (avv. Paolucci) c. Comune di Imola (avv. Solazzi) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 maggio 2008, n. 1945

URBANISTICA ED EDILZIIA - Lottizzazione abusiva - Prova dell'intento di lottizzare - Irrilevanza - Indicazione nell'atto di vendita della natura non edificabile dell'area ceduta - Esimente - Inconfigurabilità.
La lottizzazione abusiva è una fattispecie che viene colpita dall’ordinamento come fatto in sé, vale a dire a prescindere dalla volontà dei soggetti interessati o coinvolti a vario titolo. Invero la lottizzazione abusiva di tipo cartolare prescinde dalla prova dell’intento di lottizzare abusivamente, mentre rileva la sussistenza o meno di elementi di fatto idonei ad evidenziare in modo non equivoco la possibile destinazione a scopo edificatorio. (C.St. IV, n. 6060 del 11 ottobre 2006). Pertanto, il fatto che il venditore si sia premunito di chiarire negli atti di vendita che l’area non era edificabile non è un esimente allorché altri elementi di fatto conducano a configurare oggettivamente l’intervento come astrattamente idoneo a sottrarre, anche in potenza, l’area alla sua destinazione agricola favorendo, anche in prospettiva, una destinazione edificatoria. Pres. Mozzarelli, Est. Lelli - E.P.M. (avv. Paolucci) c. Comune di Imola (avv. Solazzi) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 16 maggio 2008, n. 1945
 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L'EMILIA-ROMAGNA,

BOLOGNA

SEZIONE II


Registro Sentenze: 1945/2008
Registro Generale: 1139/92;1493/92


nelle persone dei Signori:


GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
BRUNO LELLI Cons., relatore
ALBERTO PASI Cons.

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


nell'Udienza Pubblica del 3 Aprile 2008
Visto il ricorso 1139/1992 proposto da:
EREDI DI PARRINELLO MATTIA
rappresentato e difeso da:
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA NAZARIO SAURO 8
presso
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO


contro


COMUNE DI IMOLA
rappresentato e difeso da:
SOLAZZI AVV. LUCIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA DELLA ZECCA 1
presso la sua sede;


per l'annullamento

dell’atto di contestazione dell’abuso edilizio per violazione dell’art. 18 della L. n. 47/1985 n. 195 del 17 aprile 1992 del tecnico del comune di Imola;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI IMOLA

Visto il ricorso 1493/1992 proposto da:
EREDI DI PARRINELLO MATTIA
PARRINELLO RENATO
rappresentato e difeso da:
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA NAZARIO SAURO 8
presso
PAOLUCCI AVV. FRANCESCO


contro


COMUNE DI IMOLA
rappresentato e difeso da:
SOLAZZI AVV. LUCIO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA DELLA ZECCA 1
presso la sua sede;


per l'annullamento
dell’ordinanza di sospensione di lottizzazione n. 331 del 5 giugno 1992;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI IMOLA


Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;


Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI


Considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. Il sig. Mattia Parrinello, ricorrente, già proprietario di un terreno agricolo della superfice di circa ha 10.000, ha alienato parte dello stesso a numerosi acquirenti in modo frazionato nel perodo dal 1980 al 1991.
Il comune di Imola nel 1992 ha accertato la sussistenza di una violazione dell’art. 18 della L. n. 47/1985 e, quindi, ha ordinato la sospensione della contestata lottizzazione abusiva.
Il sig. Parrinello ha impugnato prima il verbale di contestazione dell’abuso edilizio 195/1992 (Ric. N. 604/1992 ), poi il provvedimento di sospensione di lottizzazione n. 331/1992 (Ric. N. 1493/1992) deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
A seguito della morte del ricorrente la causa è stata riassunta dagli eredi (figli) Renato e Enzo Parriniello con atto di costituzione volontaria notificato il 17.12.2007 e depositato il 20.12.2007.


2. I ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, devono essere riuniti.
In linea di diritto va rilevato che, ai sensi dell’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio”.
Come emerge dal suo tenore letterale, la norma disciplina due differenti ipotesi di lottizzazione abusiva, la prima, c.d. materiale, relativa all'inizio della realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni, sia in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, approvati o adottati, ovvero di quelle stabilite direttamente in leggi statali o regionali, sia in assenza della prescritta autorizzazione; la seconda, c.d. formale (o cartolare), che si verifica allorquando, pur non essendo ancora avvenuta una trasformazione lottizzatoria di carattere materiale, se ne sono già realizzati i presupposti con il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che per le specifiche caratteristiche, quali la dimensione, la natura del terreno, la destinazione urbanistica, l'ubicazione e la previsione di opere urbanistiche, o per altri elementi riferiti agli acquirenti, evidenzino in modo non equivoco la idoneità all’uso edificatorio.
Il bene giuridico protetto dalla predetta norma, quindi, è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della relativa funzione: è stato, al riguardo, rilevato che per aversi lottizzazione abusiva è sufficiente il solo fatto che le opere o il frazionamento fondiario siano stati realizzati in assenza di uno strumento urbanistico attuativo o di un piano di lottizzazione convenzionato (C.d.S., sez. V, 26 marzo 1996, n. 301). È stato altresì precisato che se è vero che in tema di lottizzazione abusiva per mezzo di frazionamento e vendita di terreno l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita di un terreno, ma implica la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati nella norma, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca "la destinazione a scopo edificatorio" degli atti posti in essere dalle parti (C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6810), d'altra parte è stato anche evidenziato che perché possa ritenersi sussistente una lottizzazione abusiva c.d. cartolare e cioè effettuata mediante il frazionamento "planimetrico" di un fondo, al momento della vendita, non è necessario che sia dimostrata l'esistenza di tutti gli indici rilevatori di cui all'articolo 18 della ricordata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma è sufficiente che lo scopo edificatorio emerga anche da un solo indizio (C.d.S., sez. V, 14 maggio 2004, n. 3136; IV n.3531 del 30 giugno 2005; n. 6060 del 11 ottobre 2006).


3. Nel caso concreto il provvedimento impugnato rileva che:
a) vi è stata la suddivisione del fondo originario di proprietà Parriniello mediante frazionamento in numerosissime particelle della superficie di circa 2000 metri cadauna;
b) la suddisione in lotti è incompatibile con la destinazione del P. R. G. vigente “ a zona agricola”;
c) sono state realizzate numerose opere abusive delle quali tre con caratteristiche abitative e tredici con caratteristiche di servizi agricoli;
d) è stata realizzata in assenza di autorizzazione una strada di accesso al fondo della larghezza di metri 5 e della lunghezza di metri 440, gravata di servitù di passaggio da rendersi agibile a cura e spese dei proprietari dei singoli lotti pro quota;
e) è stata accertata la presenza delle reti dell’elettricità e dell’acqua a disposizione dei singoli lotti molti dei quali già allacciati.
Il ricorrente deduce che le vendite hanno avuto inizio dal 1980; che la strada al momento delle vendite non era dotata di reti; che gli allacciamenti e le costruzioni sono state realizzate successivamente alla vendita, che la contestazione riguarda otto particelle solo quattro delle quali interessate da piccoli manufatti abusivi al servizio di attività agricola.
In particolare il ricorrente sottolinea che i contratti di compravendita prevedono in modo esplicito la destinazione agricola del terreno: i rogiti posti in essere dopo il 1985 contengono in allegato il certificato di destinazione urbanistica; quelli posti in essere in data anteriore prevedevano la destinazione agricola del terreno e l’impossibilità di utilizzarlo in modo diverso.
Con la memoria del 21.3.2008 i ricorrenti deducono che anche attualmente le particelle sono destinate a vigneto, frutteto, coltivazione di erba medica.
Ciò posto il collegio rileva che la lottizzazione abusiva è una fattispecie che viene colpita dall’ordinamento come fatto in sé, vale a dire a prescindere dalla volontà dei soggetti interessati o coinvolti a vario titolo.
Invero la lottizzazione abusiva di tipo cartolare prescinde dalla prova dell’intento di lottizzare abusivamente, mentre rileva la sussistenza o meno di elementi di fatto idonei ad evidenziare in modo non equivoco la possibile destinazione a scopo edificatorio. (C.St. IV, n. 6060 del 11 ottobre 2006).
Nel caso di specie non è contestabile l'esistenza dei rogiti notarili con cui l' area in questione è stata frazionata in singoli lotti, di dimensioni astrattamente idonee a consentire ai singoli acquirenti la realizzazione di un autonomo edificio,
Pertanto il fatto che il venditore si sia premunito di chiarire negli atti di vendita che l’area non era edificabile non è un esimente allorché altri elementi di fatto conducano a configurare oggettivamente l’intervento come astrattamente idoneo a sottrarre, anche in potenza, l’area alla sua destinazione agricola favorendo, anche in prospettiva, una destinazione edificatoria.
Nel caso di specie i provvedimenti impugnati non affidano l’individuazione della fattispecie della lottizzazione abusiva al solo frazionamento, ma, altre a quello, ad altri elementi indiziari puntualmente rappresentati nel provvedimento impugnato.
In particolare esiste una suddivisione sistematica di un’ area prevista come zona agricola dal P. R. G. in una pluralità di lotti idonei, per dimensione, all’edificazione, ceduti a diversi proprietari.
Inoltre risulta la presenza di prime opere di urbanizzazione (viabilità interna con strada di accesso ai singoli lotti, con obbligo per i singoli proprietari di provvedere alla sua manutenzione; rete dell’acqua e dell’elettricità e primi allacciamenti ) e di attività edilizia abusiva su alcuni lotti.
Il fatto che all’epoca dell’accertamento (ed ancora attualmente) i singoli lotti risultassero destinati prevalentemente ad attività agricole non esclude la sussistenza della lottizzazione abusiva che, come si è detto, esiste quando obiettivamente si realizza una situazione idonea a consentire, anche in potenza, un’attività edilizia non consentita.
Per quanto sopra sono infondate le censure riferite all’insussistenza dei presupposti per applicare al caso l’art. 18 della L. n. 47/1985, in quanto l’Amministrazione ha correttamente ravvisato gli estremi di una lottizzazione abusiva e non di singoli abusi edilizi riguardanti alcuni manufatti.
Non sussiste inoltre il vizio di difetto di motivazione, in quanto l'ordinanza impugnata espone le ragioni di fatto e di diritto che sostengono i provvedimenti impugnati con riferimento al numero dei lotti, alla loro dimensione, alla effettiva natura del terreno ed allo stato dei luoghi.
Infine si deve rilevare che la censura con cui si deduce la mancata partecipazione del ricorrente al procedimento è stata dedotta solo con la memoria del 21 marzo 2008 e, quindi, tardivamente.


4. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Tenuto conto dei caratteri complessivi della controversia sussistono giusti motivi per compensare fra le parti spese, competenze ed onorari di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Bologna, Sezione II, riuniti i ricorsi in epigrafe, li rigetta.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’ Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


BOLOGNA , li 3.4.2008


- Presidente
- Cons. Rel. est.


Depositata in Segreteria in data 16.05.08
Bologna li 16.05.08
Il Segretario
 


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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