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TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II, 17 gennaio 2008, sentenza n. 53
INQUINAMENTO ACUSTICO - Esercizi commerciali - Contemperamento delle
esigenze del commercio con il diritto alla salute - Art. 50, c. 7 del D.lgs. n.
267/2000 - Artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 114/1998. Il contemperamento delle
esigenze commerciali con quelle attinenti alla salute e alla quiete pubblica è
previsto in generale dall’art. 50, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, e dagli artt.
11 e 12 del D. Lgs 114/98 per il commercio, e discende dalla necessità che il
libero svolgimento delle attività imprenditoriali (art. 41 cost.) trovi un
limite nella tutela dei diritti che sono anch’essi costituzionalmente garantiti,
come appunto il diritto alla salute dei residenti nelle vicinanze dei pubblici
esercizi. Pres. Mozzarelli, Est. Pasi - Confesercenti ed altri (avv. Gualandi)
c. Comune di Bologna (Avv.ti Todde e Carestia) - T.A.R. EMILIA-ROMAGNA,
Bologna, Sez. II - 17 gennaio 2008, n. 53
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA,
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenza: 53/2008
Registro Generale: 156/2006
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
ALBERTO PASI Cons. , relatore
UGO DI BENEDETTO Cons.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 18 Ottobre 2007
Visto il ricorso 156/2007 proposto da:
CONFESERCENTI ED ALTRI
OSTERIA DEL CIRMOLO
SOC. C.S.M. SRL
SOC. IL CIRCOLO PICKWICK
SOC. L'IGNIORANZA S.N.C.
SOC. MONASTERO
SOC. PUB 2000
SOC. VA.PI.AN
SOC.AMADEUS
SOC.ARCO SRL
SOC.ATTILA SRL
SOC.BAR BERNARDI GIANPAOLO
SOC.BAR CAF SANT'ANGELO
SOC.BAR GLI ILLUSI
SOC.BAR LA LINEA 56 SCARL
SOC.BATUCADA SAS
SOC.BOXER SRL
SOC.BRANDO SRL
SOC.CAFFETTERIA LULA PALOSA SAS
SOC.CAF DEL COMMENDA
SOC.CAPITAN ACHAB
SOC.CELTIC DRUID SNC
SOC.COMPAGNIA DELLA MERCANZIA
SOC.ENERGIE SNC
SOC.ENOTECA ALTO TASSO MINIMA MORALIA SRL
SOC.HALLOWEN PUB
SOC.IL RISTORO DELLE FATE
SOC.ITC SRL
SOC.L'IGNIORANZA S.N.C.
SOC.LAMAER SNC
SOC.LIME SNC
SOC.MARSALINO PROJECT SAS
SOC.MAXIMUM PUBS SRL
SOC.MESIRKA SRL
SOC.MESSAGGIO LUNGE SAS
SOC.MUTENJA
SOC.NEVER COMICS PUB
SOC.NOSFERATU SAS
SOC.OSTERIA DELL'ORSA
SOC.POSEIDON SAS
SOC.STAZZO SNC
SOC.THE CLURICANE IRISH PUB
SOC.THE LOFT S.A.S.
SOC.TRATTORIA FANTONI SRL
SODA POPS
rappresentato e difeso da:
GUALANDI AVV. FEDERICO
con domicilio eletto in BOLOGNA
GALLERIA MARCONI N. 2
presso
GUALANDI AVV. FEDERICO
contro
COMUNE DI BOLOGNA
rappresentato e difeso da:
TODDE AVV. ANTONELLA
CARESTIA AVV. GIULIA
con domicilio eletto in BOLOGNA
PIAZZA GALILEO 4
presso
UFFICIO LEGALE COMUNE DI BOLOGNA
per l'annullamento, dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bologna pg N.
262901 del 28.11.2006 in pubblicazione dal 29.11.2006 al 14.12.2006, recante
disciplina degli orari di apertura e chiusura attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande; di cessazione dell’attività di somministrazione
di bevande alcoliche in spacci annessi a circoli privati; di vendita per asporto
di bevande per esercizi di vendita di generi alimentari e laboratori artigianali
alimentari, nonché. Per quanto occorre possa:
- della delibera della G.C. n. 319 del 28.11.2006, relativa alla “istituzione
dei procedimenti relativi agli orari d’apertura e chiusura per attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
Approvazione degli schemi di accordi infraprocedimentali”
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi, altresì, gli avvocati presenti
come da verbale
FATTO e DIRITTO
A seguito di numerose proteste e segnalazioni di disturbo alla quiete pubblica,
causato da affollamento e resse in ore notturne all’esterno di diversi esercizi
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, segnalazioni provenienti
da cittadini residenti in prossimità degli stessi, il Comune di Bologna –
odierno resistente -, con l’impugnata ordinanza 28.11.2006, n. 262901, ha
ritenuto necessario ridisciplinare l’orario di apertura di tali attività,
stabilendo una unica fascia oraria dalle 5.00 alle 1.00 del giorno successivo,
derogabile fino alle 3.00 a certe condizioni e mediante accordo
infraprocedimentale con l’esercente, e, comunque, con divieto assoluto di
asporto di alcolici, lattine, e contenitori di vetro dalle 22.00 alle 6.00.
Con deliberazione consiliare 28.11.2006, n. 319, è stato disciplinato il
procedimento di deroga a domanda dell’esercente, che per ottenere la deroga deve
assumere alcuni obblighi, di sensibilizzazione sugli effetti degli alcolici, di
tenuta ed esibizione della documentazione relativa al personale, di controllo
sull’eventuale intralcio alla circolazione, anche pedonale, determinato
dall’afflusso dei clienti, e di installazione di servizi igienici aggiuntivi.
I ricorrenti (la Confersencenti e 42 gestori di attività di somministrazione)
ritengono che secondo l’art. 16 della L.R. 14/03, fermo il principio della
libera determinazione dell’orario da parte degli esercenti, il Sindaco possa
intervenire fissando fasce orarie di apertura soltanto “in ragione delle diverse
esigenze e caratteristiche delle zone” e soltanto “sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio”, come stabilisce l’art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
Tale ultima disposizione, contrariamente a quanto assume il ricorrente, appare
sostanzialmente rispettata, se si considera che la contestata disciplina
generale degli orari trova il proprio fondamento normativo nel Nuovo Regolamento
di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale il 2 febbraio 2004, i cui
art. 24 e 25 impongono il divieto di asporto dalle 22.00 alle 6.00 e il divieto
di stazionamento dei clienti all’esterno dell’esercizio, facendo obbligo al
gestore di vigilare sull’osservanza del divieto e sulla tenuta di comportamenti
civili da parte degli avventori, di asportare i residui di consumazioni
all’esterno, e in generale di collaborare alla tutela della quiete pubblica ed
al silenzio nelle ore di riposo.
In caso di disturbo è prevista la chiusura dell’esercizio per il tempo
necessario allo studio delle misure idonee da adottare (art.25, comma 3).
Tale disposizioni sono applicabili a qualsiasi ipotesi di disturbo riconducibile
all’attività dell’esercizio, ancorché non imputabile al gestore (art. 25, comma
4).
In particolare l’art. 16 consente al Sindaco di normare d’autorità la fascia
oraria di apertura e chiusura, a prescindere dalle esigenze e caratteristiche di
specifiche zone, e di modificare gli orari per esigenza di salvaguardia
dall’inquinamento acustico - ambientale.
Poiché nulla vieta che gli indirizzi consiliari ex art. 50 del D.Lgs. 267/2000
siano espressi mediante la successiva approvazione del Regolamento di Polizia
Urbana anziché formalizzati in apposita delibera di indirizzo, la disposizione
appare sostanzialmente osservata. Né i ricorrenti hanno lamentato alcun
contrasto degli atti impugnati con i principi espressi in tale regolamento.
Per altro aspetto, il regolamento medesimo non è affatto stato impugnato (per
violazione dell’art. 16 L.R. 14/03 e dell’invocato principio di libera
determinazione degli orari), nella parte in cui consente al Sindaco
l’imposizione autoritativa degli orari anche a prescindere da specifiche
esigenze di zona, e ad esso si conforma pedissequamente l’ordinanza impugnata.
Pertanto, deve essere respinta anche le doglianze relative alla aspecificità
delle nuove fascie orarie comuni a tutti il territorio, perché tale aspecificità
è consentita dall’art. 16 del Regolamento non impugnato (“Il Sindaco, con
propria ordinanza da adottarsi ai sensi della vigente normativa, determina gli
orari di apertura dei pubblici esercizi…e di tutte le attività di impatto sulla
quiete pubblica”)
I documenti depositati dal Comune dimostrano poi che la proposta di ordinanza
sugli orari è stata reinteratamente discussa nel corso di numerosi incontri,
tenuti con le associazioni ed organizzazioni delle categorie interessate il
12.5.2006, il 20.06.2006, il 3.7.2006, il 5.9.2006, il 2.11.2006, il 3.10.2006,
il 9.10.2006, l’11.10.2006 e il 30.10.2006.
La ricorrente Confesercenti, in particolare, risulta (docc. 9, 10, 11)
destinataria di convocazioni individuali per le riunioni del 2 novembre 2006,
“nella quale sarà illustrato il testo del provvedimento sugli orari” che
l’amministrazione “si appresta a varare” (nota 25 ottobre 2006, doc.9) e del 13
ottobre 2006 “per esaminare il provvedimento sugli orari che “l’Amministrazione”
deve varare” (nota 22 settembre 2006, doc. 11), e presente alla riunione del 2
novembre 2006 (doc. 10), per la quale furono convocati i medesimi soggetti
destinatari di precedente convocazione per il 5 settembre, come incontestamente
precisato alla pag. 18 del controricorso.
E’ stata nel frattempo divulgata la bozza di ordinanza, alla quale sono state
presentate dalle categorie (da Confesercenti in data 8 novembre 2006, doc. 16)
numerose e approfondite osservazioni, in alcuni casi sostanzialmente adesive al
testo proposto (es. Confartigianato, doc. 14 – OO.SS, doc. 17 – Avv. Castrignano,
doc. 18 – Quartiere Santo Stefano, doc. 19) in altri integralmente recepite (es.
Forum del Terzo Settore, doc. 13), e comunque attentamente valutate, come
dimostra l’integrazione recepita con ordinanza 9.2.07, n. 35225 (doc. 21), per
consentire di effettuare un servizio di somministrazione dalle 3.00 alle 5.00
per i lavoratori notturni, come richiesto proprio da Confesercenti con le sue
osservazioni (doc.16). Deve quindi escludersi che non sia stato applicato ”il
metodo della consultazione e della concertazione” con le categorie, prescritto
dall’art. 1°/3° comma della L.R. 13/2004, o che sia stato violato il diritto di
partecipazione al procedimento, di cui all’art. 10 della legge n.241/90.
Il contemperamento delle esigenze commerciali con quelle attinenti alla salute e
alla quiete pubblica è previsto in generale dall’art. 50, comma 7, del D. Lgs.
267/2000, e dagli artt. 11 e 12 del D. Lgs 114/98 per il commercio, e discende
dalla necessità che il libero svolgimento delle attività imprenditoriali (art.
41 cost.) trovi un limite nella tutela dei diritti che sono anch’essi
costituzionalmente garantiti, come appunto il diritto alla salute dei residenti
nelle vicinanze dei pubblici esercizi;
Quanto alla determinazione degli orari di apertura degli stessi, le
individuazione del punto di equilibrio è, come si è visto, demandato al Sindaco
dall’ art.16 della L.R. 14/03 e dall’art. 16 del Reg. di Polizia Urbana del
Comune di Bologna, non impugnato.
Ne segue che l’ordinanza impugnata costituisce ordinario esercizio di tale
potere, e, non sottende alcuna sviata finalità sanzionatoria. L’obbligo di
collaborazione degli esercenti è pure previsto in via ordinaria dagli art. 24 e
25 del medesimo Regolamento, di cui costituiscono pedissequa attuazione gli
impegni (di sensibilizzazione sugli effetti dall’alcool, di conservazione di
documenti, di controllo degli assembramenti e di dotazione di servizi igienici
supplementari) alla cui assunzione è subordinata la deroga all’orario di
chiusura, impegni che, contrariamente all’assunto ricorrente, sono pienamente
attinenti ai denunciati problemi di disturbo alla quiete pubblica in ore
notturne, di intralcio al passaggio pedonale e veicolare, e di abbandono di
rifiuti, rispetto ai quali si pongono in una stretta correlazione che è
immediatamente percepibile.
Ben si comprende quindi come l’assunzione di tali obblighi da parte del gestore
possa compensare un orario più elastico, niente affatto in un ottica premiante
della sottomissione e sanzionatoria nel caso opposto, ma semplicemente in una
prospettiva di compensazione tra il particolare vantaggio accordato al privato
(prolungamento di orario) e l’obbligo di collaborare alla prevenzione degli
inconvenienti che ne possono derivare per l’interesse pubblico.
Non è quindi ravvisabile nell’ordinanza alcun addebito (agli esercenti) di
responsabilità oggettiva per comportamenti scorretti degli avventori; al
contrario essa si presenta scevra di alcun contenuto sostanzialmente
sanzionatorio e meramente attuativa del principio di collaborazione sancito dal
Regolamento, che non è affatto incompatibile con l’affidamento alla Polizia
Municipale dei compiti istituzionali di tutela dell’ordine, della quiete e
dell’igiene pubblica.
A nulla rileva poi il “nomen iuris” utilizzato – accordo infraprocedimentale o
atto unilaterale d’obbligo – per definire l’assunzione, da parte dell’esercente,
di impegni condizionanti il prolungamento di orario: la predisposizione di uno
schema di accordo garantisce infatti trasparenza ed imparzialità nelle
autorizzazioni delle deroghe, mentre la lamentata atipicità del procedimento è
coessenziale e connaturale alla stessa finalità derogatoria rispetto a quanto
autorizzato in via generale.
Non vi è inoltre alcuna contraddittorietà nella deroga generalizzata prevista
per il periodo delle festività invernali, atteso che esso è sempre stato oggetto
di deroghe anche con riguardo alle chiusure settimanali, e che ben minore è
l’impatto sulla quiete pubblica quando le condizioni climatiche non favoriscono
né la permanenza all’aperto degli avventori, né l’apertura della finestra delle
abitazioni.
Le autorizzazioni in deroga, successive alla prima, possono essere rilasciate
(art.4, comma 9, dell’ordinanza impugnata) purché non siano state contestate
all’esercente più di due violazioni alla disciplina degli orari: anche se, come
sottolineano i ricorrenti, l’accertamento delle infrazioni non ha carattere
definitivo, essendo suscettibile dei rimedi apprestati dall’ordinamento, rileva
il Collegio che esso è pur sempre compiuto da organi titolari di funzioni di
P.G., è dotato di efficacia probatoria privilegiata, cioè fa piena prova fino a
querela di falso dei fatti che il P.U. attesta avvenuti in sua presenza, attiene
nella fattispecie a dati di fatto assolutamente obbiettivi, quale l’apertura del
locale e la presenza di clientela oltre l’orario autorizzato. Esso riveste
quindi, ad avviso del Collegio, un grado di attendibilità più che sufficiente a
fondare una determinazione amministrativa (la quale del resto, è normalmente
fondata su fatti e circostanze accertati in via amministrativa).
Quanto al fondamento normativo del potere sindacale di revoca delle
autorizzazioni (art. 8 dell’ordinanza impugnata), di cui i ricorrenti contestano
l’esistenza con l’ultima doglianza, esso va agevolmente individuato nell’art.
15, comma terzo, lettera a), della L.R. 14/03, nel testo vigente al momento
della adozione degli atti impugnati.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto in tutti i motivi dedotti.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione
della novità e complessità delle questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, pronunziando in
via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2007.
BOLOGNA , lì 18 Ottobre 2007
Presidente f.f.
Cons. rel.est.
Depositata in Segreteria in data 17.01.08
Bologna, lì 17.01.08
Il Segretario
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