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TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, Sez. II, 22 gennaio 2008, sentenza n.
78
RIFIUTI - Abbandono - Obbligo di rimozione - Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 -
Proprietario dell’area interessata - Elemento soggettivo. L’articolo 192 del
D. lgs. 152 del 2006 dispone che l’obbligo di procedere alla rimozione dei
rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a carico del
proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento solo se
tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in base
agli accertamenti effettuati,in contraddittorio con i soggetti interessati, da
coloro che sono preposti al controllo. Tale disposizione ha sostanzialmente
recepito, in sede di codificazione, lo stesso principio contenuto nel previgente
articolo 9 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915, nonché dell’articolo 14 del decreto
legislativo 5/2/1997, n. 22. In relazione a queste ultime disposizioni, di
analogo contenuto rispetto all’art. 192 citato, la giurisprudenza è consolidata
nel senso di richiedere un coinvolgimento doloso o colposo del proprietario per
poter configurare una sua responsabilità solidale con la responsabilità di colui
che ha effettivamente abbandonato i rifiuti. Pres. Mozzarelli, Est. Di Benedetto
- B.L. (avv.ti Bernardi e Preti) c. Comune di Imola (avv. Gotti) - T.A.R.
EMILIA ROMAGNA, Bologna, Sez. II - 22 gennaio 2008, n. 78
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA,
BOLOGNA
SEZIONE II
Registro Sentenze: 78/2008
Registro Generale: 867/2007
nelle persone dei Signori:
GIANCARLO MOZZARELLI Presidente
GABRIELE NUNZIATA Cons.
UGO DI BENEDETTO Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'Udienza Pubblica del 13 Dicembre 2007
Visto il ricorso 867/2007 proposto da:
BLASCO LUCIANO
rappresentato e difeso da:
BERNARDI AVV. STEFANO
PRETI AVV. MILENA
con domicilio eletto in BOLOGNA
PIAZZA DEI MARTIRI N. 5/2
presso
FERNIANI AVV. RICCARDO
contro
COMUNE DI IMOLA
rappresentato e difeso da:
GOTTI AVV. SILVA
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA SANTO STEFANO 43
presso la sua sede
e nei confronti di
RAMBALDI MIRKO
per l'annullamento, dell’ordinanza n. 397 del 24 maggio 2007 con la quale è
stato ordinato al Signor Blasco, quale proprietario dell’immobile, “di
provvedere entro il termine di 30 giorni dal dissequestro o autorizzazione che
dovrà essere richiesta alla Procura della Repubblica, allo smaltimento dei
rifiuti presenti nel piazzale antistante il capannone sito in Imola, via
Spallacci n. 14”.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI IMOLA
Udito il relatore Cons. UGO DI BENEDETTO e uditi gli avvocati presenti in
udienza come da verbale;
Ritenuto e considerato che in
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, ha concesso in locazione a Blasco Luciano, in data 1/7/2005,
un immobile con piazzale antistante adibito ad uso artigianale.
A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni provvedeva allo sfratto
giudiziario che veniva eseguito dall’ufficiale giudiziario in data 13/7/2006.
Avendo riacquistato la detenzione dell’immobile vi riscontrava la presenza di
balle di materiale “composto di carta e plastica”, nonchè ulteriore materiale.
Nonostante le assicurazioni del conduttore il materiale non veniva rimosso ed il
ricorrente presentava un esposto alla stazione dei Carabinieri.
L’immobile veniva sequestrato essendo stata accertata la presenza di rifiutu
ritenuti pericolosi e veniva iniziato un procedimento penale a carico del
conduttore in cui il ricorrente era parte lesa.
2. Il Comune, previo avviso di avvio del procedimento, emanava l’ordinanza in
epigrafe indicata disponendo la rimozione dei rifiuti a carico del conduttore,
responsabile dell’abandono degli stessi, e dell’odierno ricorrente in qualità di
proprietario.
3. Avverso detto provvedimento presentava ricorso al T.A.R: l’interessato,
sostenendo la propria estraneità, deducendone l’illegittimità.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato che controdeduceva alle avverse
doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.
4. L’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 596/07 e la causa veniva
trattenuta in decisione all’odierna udienza.
5. Il linea di diritto va rilevato che ogni provvedimento sanzionatorio anche in
materia di rifiuti va risolto nei confronti del responsabile dell’abbandono
degli stessi.
5.1. L’articolo 192 del D. lgs. 152 del 2006, richiamato dalla stessa
amministrazione nel provvedimento impugnato dispone che l’obbligo di procedere
alla rimozione dei rifiuti può gravare, in solido con il responsabile, anche a
carico del proprietario e del titolare di diritti reali o personali di godimento
solo se tale violazione sia anche a loro imputabile a titolo di dolo o colpa, in
base agli accertamenti effettuati,in contraddittorio con i soggetti interessati,
da coloro che sono preposti al controllo.
Tale disposizione ha sostanzialmente recepito, in sede di codificazione, lo
stesso principio contenuto nel previgente articolo 9 del D.P.R. 10/9/1982, n.
915, nonché dell’articolo 14 del decreto legislativo 5/2/1997, n. 22.
6. In relazione a queste ultime disposizioni, di analogo contenuto rispetto
all’art. 192 citato, la giurisprudenza si era consolidata nel senso di
richiedere un coinvolgimento doloso o colposo del proprietario per poter
configurare una sua responsabilità solidale con la responsabilità di colui che
aveva effettivamente abbandonato i rifiuti (c.f.r. tra le tante Cons. di Stato,
sez. VI, 20/1/2003, n. 168, nonché Cons. di stato, Sez. V, 1/12/1997, n. 1464 di
conferma di una sentenza del T.A.R. per l’Emilia Romagna).
7. Nel caso concreto il proprietario è estraneo all’abuso. I rifiuti abbandonati
sono stati rinvenuti su sua segnalazione non appena egli ha riacquistato la
disponibilità del bene dopo aver ottenuto l’esecuzione dello sfratto a mezzo di
ufficiale giudiziario.
7.1 Nel caso concreto il provvedimento impugnato sostiene la tesi, errata per le
ragioni sopra esposte, di una responsabilità automatica del proprietario in
quanto tale.
Sostiene, altresì, il provvedimento impugnato, che il proprietario avrebbe
potuto controllare il materiale conferito dal conduttore nell’immobile essendo
la sua abitazione vicina al bene locato.
Tale affermazione non è condivisibile.
Il proprietario non ha la disponibilità del bene concesso in locazione e non
risulta che la facoltà di controllare l’operato del conduttore sia consentita;
nel caso in esame, dal contratto in essere tra le parti. Né il proprietario
avrebbe potuto controllare quanto accumulato all’interno del capannone né
l’effettivo contenuto dei contenitori se non dopo aver riascquistato la
disponibilità del bene per ottenere la quale ha dovuto munirsi di un titolo
giudiziario e della esecuzione dello stesso a mezzo di ufficiale giudiziario.
7.2. Pertanto non era nella possibilità giuridica o di fatto del proprietario il
controllo sull’operato del conduttore, con il quale era in lite per il rilascio
dell’immobile, e, quindi, lo stesso non aveva alcuna possibilità di prevenire
l’abbandono dei rifiuti in parola.
8. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il
provvedimento impugnato, salvo l’obbligo del Comune di perseguire il
responsabile dell’abbandono dei rifiuti.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispostitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, sede di Bologna
Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla
il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di causa nei confronti del
ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3.000 (tremila), oltre IVA e CPA.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso
la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Presidente
Cons.rel est.
Depositata in Segreteria in data 22.01.08
Bologna li, 22.01.08
Il Segretario
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