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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 21 Maggio 2008, n. 253
 

ACQUA - Autorizzazione allo smaltimento di liquami - Tubature - Distanze dal confine - Trasporto non continuativo - Art. 899, c. 2, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione. L’operatività dell’art. 889, c. 2, cod. civ. (distanza dal confine per tubi di acqua e gas) è circoscritta alla condotte o tubazioni che rechino un flusso costante di sostanze liquide o gassose e conseguentemente comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni, mentre ne restano escluse le situazioni di trasporto saltuario o comunque non continuativo (Cass. civ. , Sez. II, 23 giugno 1995, n. 7152) (fattispecie relativa all’autorizzazione comunale allo smaltimento, con carattere discontinuo, di liquami provenienti da una stalla di ridotte dimensioni). Pres. Papiano, Est. Caso - S.M. (avv.ti Bongiorno Gallegra e Rovelli) c. Comune di Albareto (avv.ti Cugurra e Molinari) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 21 maggio 2008, n. 253

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00253/2008 REG.SEN.
N. 00087/2006 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 87 del 2006 proposto da Sabini Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Bongiorno Gallegra e dall’avv. Daniele Rovelli, ed elettivamente domiciliata in Parma, via Farini n. 40, presso lo studio dell’avv. Luigi Caffarra;

 

contro


il Comune di Albareto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Cugurra e dall’avv. Annalisa Molinari, e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali n. 4;

nei confronti di
Bassoni Luisa, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Ollari e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, borgo Zaccagni n. 1;

per l'annullamento
del permesso di costruire n. 45/2005 del 21 ottobre 2005, a firma del Responsabile dello Sportello unico per l’Edilizia presso il Comune di Albareto, relativamente alla realizzazione di una “tampa liquami completamente interrata e a tenuta”;

- quanto ai “motivi aggiunti” depositati il 30 maggio 2007 - del permesso di costruire n. 2/2007 del 13 febbraio 2007 (a firma del Responsabile dello Sportello unico per l’Edilizia presso il Comune di Albareto, relativamente alla realizzazione di una “tampa liquami a tenuta stagna per uso agricolo e relativa condotta interrata”), nonché dell’autorizzazione del 26 marzo 2007 (emessa dal Responsabile del Servizio tecnico relativamente alla localizzazione della condotta interrata in area pubblica) e dell’ordinanza n. 4/2007 del 24 marzo 2007 (recante chiusura provvisoria del traffico veicolare in coincidenza con la realizzazione della condotta);


per la condanna
dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di “motivi aggiunti” depositato il 30 maggio 2007;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Albareto e di Bassoni Luisa;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 6 maggio 2008 i difensori come specificato nel verbale;
 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con permesso di costruire n. 45/2005 del 21 ottobre 2005, a firma del Responsabile dello Sportello unico per l’Edilizia presso il Comune di Albareto, veniva assentita alla controinteressata la realizzazione di una “tampa liquami completamente interrata e a tenuta”.

La ricorrente, che è proprietaria di un’area confinante con quella interessata all’intervento edilizio, ha impugnato il provvedimento comunale. Deduce che, in quanto parte integrante di una concimaia, la “tampa” avrebbe dovuto soggiacere – ai sensi dell’art. 66 del regolamento comunale di igiene – al limite di distanza di cinquanta metri dalle case di abitazione (limite nella circostanza violato), che sarebbe stato in ogni caso ignorato il limite di dieci metri dai circostanti edifici e di cinque metri dai confini previsto per i c.d. “annessi rustici” dall’art. 20d delle n.t.a. del piano regolatore, che sarebbe stato altresì disatteso il vincolo della distanza di venti metri dalla case di abitazione previsto dal regolamento dell’AUSL di Borgotaro per le concimaie, i liquami e i depositi di rifiuti in generale, che il rilascio del titolo edilizio avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento alla confinante anche in ragione dei contrasti in precedenza sorti tra le parti circa le modalità di smaltimento dei liquami, che l’accoglimento dell’istanza della controinteressata si sarebbe indebitamente fondato sull’esame di un elaborato progettuale inerente un “iter” esauritosi con la cessazione dell’efficacia della relativa concessione edilizia. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e di condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Albareto e Bassoni Luisa, resistendo al gravame.

L’istanza cautelare della ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 6 giugno 2006 (ord. n. 115/2006).

Avendo successivamente l’Amministrazione comunale rilasciato un nuovo permesso di costruire (n. 2/2007 del 13 febbraio 2007, a firma del Responsabile dello Sportello unico per l’Edilizia), relativamente alla realizzazione di una “tampa liquami a tenuta stagna per uso agricolo e relativa condotta interrata”, la ricorrente proponeva “motivi aggiunti”, depositati il 30 maggio 2007. Pur riconoscendo che la nuova localizzazione della “tampa” assicurava il rispetto della distanza di cinquanta metri dalle civili abitazioni, ella fa valere in via derivata i vizi dedotti con le censure originarie, lamenta che si sia rilasciato il permesso di costruire ad un soggetto privo di legittimazione perché mero conduttore dell’azienda agricola, assume ingiustificatamente omessa la previa comunicazione di avvio del procedimento a confinante direttamente interessato al corretto smaltimento dei liquami anche in ragione delle pendenze giudiziarie tra le parti, deduce l’inosservanza dell’art. 889 cod.civ. per essere stata la conduttura collocata a meno di un metro dal confine, censura il richiamo ad una concimaia che sarebbe in realtà inesistente perché si tratterebbe a ben vedere di un deposito non autorizzato, imputa all’Amministrazione di avere consentito la collocazione della condotta interrata su strada pubblica senza una vera e propria concessione (ma sulla base di una mera autorizzazione) e prescindendo altresì dalla competenza del Consiglio comunale ex art. 42 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Di qui la richiesta di annullamento del permesso di costruire – oltre che dell’autorizzazione del 26 marzo 2007 (emessa dal Responsabile del Servizio tecnico relativamente alla localizzazione della condotta interrata in area pubblica) e dell’ordinanza n. 4/2007 del 24 marzo 2007 (chiusura provvisoria del traffico veicolare in coincidenza con la realizzazione della condotta) –, e la proposizione della domanda di risarcimento dei danni.

All’udienza del 6 maggio 2008, ascoltati i rappresentati delle parti, la causa è passata in decisione.

La circostanza che, nelle more del giudizio, la sig.ra Bassoni abbia presentato una nuova richiesta di permesso di costruire, con diversa localizzazione della «tampa», ed abbia conseguentemente ottenuto un autonomo titolo edilizio, rivela la cessazione della materia del contendere per la parte relativa all’impugnativa del permesso di costruire n. 45/2005 del 21 ottobre 2005, oramai venuto definitivamente meno; né occorre provvedere sulla domanda di risarcimento dei danni, alcuna prova essendo stata fornita di eventuali pregiudizi patrimoniali conseguiti alla temporanea efficacia di quell’atto. Vanno invece esaminate le censure proposte con “motivi aggiunti” avverso il permesso di costruire n. 2/2007 del 13 febbraio 2007 e le determinazioni a questo connesse.

Quanto, innanzi tutto, all’addotta illegittimità del nuovo atto per i vizi già prospettati relativamente al precedente provvedimento abilitativo, si tratta di questione inammissibile, perché – a fronte del generico rinvio alle censure originarie – implica che il giudice accerti d’ufficio se e in quali limiti il nuovo titolo edilizio coincida con l’altro o riveli profili di invalidità suscettibili di essere ascritti alle categorie di vizi dedotti avverso un atto diverso e non legato al primo da un vincolo di presupposizione.

Quanto, poi, alla contestata legittimazione della Bassoni a richiedere il titolo “ad aedificandum” oggetto della lite – giacché mera conduttrice dell’azienda agricola –, va richiamato quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il riferimento operato dall’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001 a chi abbia titolo a richiedere il permesso di costruire ha il significato di assimilare al proprietario qualsiasi altro soggetto titolare di un diritto (non importa se reale o personale) che lo legittimi – nei confronti del proprietario dell’area e, di conseguenza, nei confronti dell’Autorità – ad eseguire le previste trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sicché il proprietario, che è titolare dell’interesse legittimo ad ottenere il titolo edilizio, ben può trasferire la sua posizione legittimante ad altro soggetto attraverso un negozio giuridico (v., tra le altre, TAR Lazio, Latina, 26 luglio 2005 n. 636). Poiché, dunque, dal contratto di affitto intestato alla Bassoni (in data 11 novembre 1996) emerge che la “… proprietà concede all’affittuario fin da ora l’autorizzazione ad eseguire nuove costruzioni …”, non v’è ragione per ritenere rilasciato il permesso di costruire a soggetto privo del titolo a richiederlo.

Né è fondata la doglianza con cui, per essere la conduttura asseritamente collocata ad una distanza inferiore ad un metro dalla proprietà della ricorrente, si assume violato l’art. 889, comma 2, cod.civ. (“Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”). In realtà, come correttamente osservato dall’Amministrazione comunale, la giurisprudenza circoscrive l’operatività della norma alle condotte o tubazioni che rechino un flusso costante di sostanze liquide o gassose e conseguentemente comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino – in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni –, mentre ne restano escluse le situazioni di trasporto saltuario o comunque non continuativo (v. Cass. civ., Sez. II, 23 giugno 1995 n. 7152); il che evidentemente preclude l’applicazione della norma in un caso in cui, per le ridotte dimensioni della stalla interessata allo smaltimento dei liquami e per il presumibile invio dei capi di bestiame al pascolo in determinati periodi dell’anno, la conduttura opera in maniera discontinua.

Quanto, ancora, alla denunciata inesistenza della concimaia – che, a dire della ricorrente, sarebbe di fatto un deposito non autorizzato –, il Collegio ritiene di non dovere approfondire la questione perché ininfluente sulla legittimità dell’atto impugnato. La concimaia, invero, attiene ad una fase distinta del processo di gestione dei liquami, non avente carattere di presupposto del titolo edilizio di che trattasi.

Altre censure investono l’autorizzazione comunale alla posa in opera della condotta interrata in area pubblica (strada vicinale dei Resteghei), e si incentrano sulla carenza di un titolo concessorio e sull’incompetenza del funzionario comunale. Sennonché, pur a fronte dell’uso del termine “autorizzazione”, il provvedimento si configura come una vera e propria concessione d’uso di bene pubblico, alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale per cui gli atti amministrativi vanno qualificati risalendo al potere in concreto esercitato, indipendentemente dal “nomen iuris” adottato (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2003 n. 6316); ciò con tutte le conseguenze che il regime della concessione amministrativa comporta nei rapporti con il privato, peraltro espressamente avvertito nel provvedimento dell’assoluta prevalenza delle future esigenze della viabilità e dell’inesistenza di vincoli di servitù. Né v’è incompetenza, posto che gli atti gestionali, anche di natura concessoria, rientrano nelle attribuzioni dei dirigenti [v. art. 107, comma 3, lett. f), del d.lgs. n. 267/2000] e che, come addotto dalla difesa dell’Amministrazione, il Comune di Albareto è privo di personale di qualifica dirigenziale, onde sulla richiesta ha provveduto il Responsabile del Servizio Tecnico.

Quanto, infine, alla lamentata carenza della comunicazione di avvio del procedimento relativo al permesso di costruire, soccorre la norma di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, la quale rende non annullabili i provvedimenti vincolati che, nonostante la partecipazione del privato, non avrebbero potuto avere diverso contenuto dispositivo rispetto a quello dell’atto in concreto adottato (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n. 5547), ipotesi che bene si attaglia, per la natura dell’atto, al permesso di costruire oggetto di impugnativa.

Valutata complessivamente la controversia, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo respinge e in parte dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2008, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 

 

 


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