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T.A.R. EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. I - 4 novembre 2008, n. 423
 

URBANISTICA ED EDILIZIA - ENERGIA - Costruzione di edifici a risparmio energetico - Incentivi ex art. 1, c. 351, L. n. 296/ 2006 (Finanziaria 2007) - Comune - Obbligo dello scomputo del contributo statale dal prezzo di vendita dell’immobile - Illegittimità - Riduzione degli oneri di urbanizzazione condizionata allo scomputo del risparmio dal prezzo di vendita - Legittimità. Le disposizioni di cui all’art. 1, c. 351, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 sono volte ad incentivare la costruzione di edifici con caratteristiche tali da consentire un significativo risparmio energetico, nell’ambito di una politica di contenimento dei costi sociali derivanti dall’inappropriato ed eccessivo uso di simili risorse. L’agevolazione economica è direttamente ricollegata alla realizzazione dei nuovi edifici, e quindi i beneficiari sono individuati nei soggetti che ne promuovono la costruzione, mentre nulla è previsto circa l’eventuale trasferimento del beneficio agli acquirenti, i quali concorrono a definire il corrispettivo della cessione del bene sulla base delle comuni regole del libero mercato, anche in ragione dei risparmi di spesa conseguenti al minore fabbisogno di energia; il che rende illegittima la decisione comunale che impone lo scomputo del contributo statale dal prezzo di vendita degli alloggi, in quanto l’Amministrazione locale incide così sul riparto di spese e incentivi, individuando di fatto un beneficiario diverso da quello indicato dalla normativa statale, che per il resto ha rimesso ogni ulteriore questione all’autonomia privata delle parti. Non è invece censurabile l’obbligo dello scomputo della somma corrispondente ai minori oneri che, in applicazione del regolamento comunale per il risparmio energetico, siano dovuti per le opere di urbanizzazione secondaria. L’Amministrazione comunale, infatti, introducendo il beneficio per favorire la c.d. “efficienza energetica” nelle abitazioni civili, ha legittimamente inteso stimolare i cittadini, con un risparmio di spesa, all’acquisto di alloggi aventi tali caratteristiche. Pres. Papiano, Est. Caso - N. S.r.l. (avv. Rutigliano) c. Comune di Parma (n.c.) - T.A.R. EMILIA ROMAGNA - Parma, Sez. I - 4 novembre 2008, Sentenza n. 423


 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 00423/2008 REG.SEN.

N. 00163/2007 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente


SENTENZA



sul ricorso n. 163 del 2007 proposto da New Multiedil S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Massimo Rutigliano e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Parma, borgo S. Brigida n. 1;


contro


il Comune di Parma, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
della deliberazione consiliare n. 55/12 del 3 aprile 2007, nella parte in cui il Comune di Parma, adeguando e integrando la convenzione urbanistica del piano attuativo relativo alla “scheda norma B14 - via Budellungo”, ha stabilito che i “concessionari si impegnano a scomputare dal prezzo di vendita degli alloggi l’eventuale riduzione degli oneri di cui al precedente punto 4), oltre all’eventuale contributo statale”.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Udito, per la società ricorrente, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2008 il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con deliberazione consiliare n. 33/09 del 9 marzo 2006 il Comune di Parma approvava il progetto e lo schema di convenzione relativamente al piano urbanistico attuativo della “scheda norma B14 - via Budellungo”. Successivamente, nell’ambito delle iniziative volte a conseguire obiettivi di efficienza energetica nel settore dell’edilizia – alla luce del c.d. “progetto pilota Parma” –, l’Amministrazione comunale si determinava ad integrare la suddetta convenzione urbanistica con la previsione di una riduzione, fino al massimo del 50%, degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti (in applicazione del regolamento comunale per il risparmio energetico), a condizione che fossero rispettati i parametri tecnici all’uopo stabiliti, ma con l’ulteriore prescrizione che detto beneficio economico avrebbe dovuto essere scomputato dal prezzo di vendita degli alloggi, e che lo scomputo avrebbe dovuto riguardare anche il corrispondente contributo statale (v. delib. cons. n. 55/12 del 3 aprile 2007).

Avverso quest’ultimo atto – limitatamente all’obbligo di scomputo delle agevolazioni economiche dal prezzo di vendita degli alloggi – ha proposto impugnativa la società ricorrente, proprietaria dell’area interessata all’intervento edilizio. Assume sotto più profili illegittima la decisione adottata, ed in particolare la considera in contrasto con la “ratio” sottesa alla previsione delle agevolazioni in materia, ivi compreso il contributo di cui all’art. 1, comma 351, della legge n. 296 del 2006, ma anche irrazionale per gli effetti disincentivanti che verrebbe a produrre, con l’ulteriore risultato della difficile gestione dello scomputo del contributo statale, che è eventuale nell’an, nel quando e nel quantum, e pertanto insuscettibile di certa determinazione al momento della stipulazione del contratto di vendita dell’immobile. Di qui la richiesta di annullamento “in parte qua” dell’atto impugnato.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Parma.

L’istanza cautelare della ricorrente veniva parzialmente accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio in data 8 maggio 2007 (ord. n. 105/2007).

All’udienza pubblica del 21 ottobre 2008, ascoltato il rappresentante della società ricorrente, la causa è passata in decisione.

Osserva innanzi tutto il Collegio che, a norma dell’art. 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli “interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione” (da ultimo l’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 115/2008 ha differito il termine di inizio dei lavori al 31 dicembre 2009). E’ evidente come si voglia in tale modo incentivare la costruzione di edifici con caratteristiche tali da consentire un significativo risparmio energetico, nell’ambito di una politica di contenimento dei costi sociali derivanti dall’inappropriato ed eccessivo uso di simili risorse. La disposizione statale ricollega direttamente l’agevolazione economica alla realizzazione dei nuovi edifici, e quindi individua i beneficiari nei soggetti che ne promuovono la costruzione, mentre nulla è previsto circa l’eventuale trasferimento del beneficio agli acquirenti, i quali concorrono a definire il corrispettivo della cessione del bene sulla base delle comuni regole del libero mercato, anche in ragione dei risparmi di spesa conseguenti al minore fabbisogno di energia; il che rende illegittima la decisione comunale che ha imposto lo scomputo del contributo statale dal prezzo di vendita degli alloggi, in quanto l’Amministrazione locale ha inteso così incidere sul riparto di spese e incentivi, individuando di fatto un beneficiario diverso da quello indicato dalla normativa statale, che per il resto ha rimesso ogni ulteriore questione all’autonomia privata delle parti.

Non appare invece censurabile l’obbligo dello scomputo della somma corrispondente ai minori oneri per le opere di urbanizzazione secondaria. L’Amministrazione comunale, che ha introdotto il beneficio per favorire la c.d. “efficienza energetica” nelle abitazioni civili, ha legittimamente inteso stimolare i cittadini, con un risparmio di spesa, all’acquisto di alloggi aventi tali caratteristiche; né si presenta irrazionale o contraddittoria la scelta di escludere dal beneficio chi cura la costruzione dell’immobile, giacché lo stesso resta naturalmente libero di determinare il prezzo di vendita anche alla luce dei maggiori costi sostenuti, senza che per questo venga disincentivata (anziché incentivata) la realizzazione di simili edifici, se si considera che l’offerta di alloggi che garantiscano una spesa energetica inferiore e siano soggetti allo scomputo della somma corrispondente ai ridotti oneri di urbanizzazione rende verosimilmente appetibile il prodotto e sollecita pertanto l’interesse degli acquirenti, con evidente utilità dei costruttori ad immetterli sul mercato.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente alla disposizione relativa all’obbligo di scomputo del contributo statale di cui all’art. 1, comma 351, della legge n. 296 del 2006, con il conseguente annullamento “in parte qua” dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio possono essere compensate, attesa la reciproca soccombenza delle parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla “in parte qua” l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2008, con l’intervento dei Magistrati:

Luigi Papiano, Presidente
Umberto Giovannini, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
 

IL SEGRETARIO

 

 


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