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Segnalata dall'avv. Marina Pisani
TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I, 26 marzo 2008, sentenza n. 167
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Autorizzazione in deroga ex art. 103, c. 1,
lett. c) d.lgs. n. 152/2006 - Prescrizioni volte a prevenire l’inquinamento -
Legittimità. L’autorizzazione in deroga allo scarico di acque reflue
industriali sullo strato superficiale del sottosuolo, in area sprovvista di rete
fognaria, ai sensi dell’art. 103 , comma 1, lett. C) del d.lgs. n. 152/2006,
deve contenere tutte le prescrizioni necessarie non solo a ridurre
l’inquinamento ma anche, possibilmente a prevenirlo, come previsto dall’art. 73,
comma 2, lett.e) del d.lgs 152/2006, stante il generale divieto normativo di
scaricare al suolo. Del resto l’art. 124 del d.lgs cit. contiene una previsione
di ampio respiro per quanto concerne le ulteriori prescrizioni tecniche
opponibili all’autorizzazione al fine di garantire che lo scarico, comprese le
operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle
disposizioni della parte terza del d.lgs 152/2006 (nella specie, erano state
prescritte rilevazione registrazione dei dati relativi al PH del liquame in
ingresso). Pres. Borea, Est. Settesoldi - S. s.p.a. (avv. Mete) c. Provincia di
Gorizia (avv. Pisani) - T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 marzo 2008,
n. 167
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Impianto di depurazione - Monitoraggio effettuato
dal gestore - Alternatività rispetto al controllo di competenza dell’ente
preposto - Esclusione. Il monitoraggio dell’impianto di depurazione
attraverso piezometri non sostituisce affatto il controllo di competenza
dell’ente preposto, il quale rimane obbligato ad effettuare i controlli sullo
scarico ai sensi dell’art. 128 D.lgs 152/2006 a prescindere da qualsiasi
controllo effettuato dal gestore dell’impianto. Pres. Borea, Est. Settesoldi -
S. s.p.a. (avv. Mete) c. Provincia di Gorizia (avv. Pisani) - T.A.R.
FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 marzo 2008, n. 167
ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO - Autorizzazione allo scarico - Art. 124 d.lgs. n.
152/2006 - Prescrizioni tecniche volte a garantire l’assenza di pregiudizio del
corpo ricettore. In base al comma 10 dell’art. 124 del Dlgs 152/2006
l’amministrazione può inserire nell’autorizzazione, in relazione alle
caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle
condizioni locali dell’ambiente interessato, tutte le prescrizioni tecniche
volte a garantire che non vi sia pregiudizio del corpo ricettore. Pres. Borea,
Est. Settesoldi - S. s.p.a. (avv. Mete) c. Provincia di Gorizia (avv. Pisani) -
T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I - 26 marzo 2008, n. 167
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
N. 00167/2008 REG.SEN.
N. 00582/2006 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 582 del 2006, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Salumificio F.Lli Morgante Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Mete,
con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;
contro
Provincia di Gorizia, rappresentato
e difeso dall'avv. Marina Pisani, con domicilio eletto presso Segreteria
Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
per l'annullamento
-della determina Prot. 22203/06 dd. 30 agosto 2006;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 18.7.2007con i quali si impugnano i
seguenti atti:
-la sospensione della diffida ai sensi dell'art. 130 c. 1 lett. a) del D.lgs.
152/2006 prot. 14728/07 dd. 23 maggio 2007 della Provincia di Gorizia, Direzione
territorio ed ambiente, notificata in data 24 maggio 2007;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Gorizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/02/2008 il dott. Oria Settesoldi e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente impugna le prescrizioni limitative apposte alla autorizzazione
allo scarico negli scarichi superficiali del sottosuolo delle acque reflue
industriali e delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dal proprio
stabilimento, contenute nell’art. 2 del regolamento autorizzativo e che si
ritengono viziate per i seguenti motivi:
1) In merito ai limiti in ingresso.
1.1. violazione di legge ( d. lgs 3.4.2006 n. 152, con particolare riferimento
agli artt. 101, 104, 105, 106 e 124 ss – del. Comitato interministeriale
4.2.1977) – violazione dei principi generali in materia di autorizzazioni
ambientali –violazione di legge (art. 41 Cost.) – arbitrarietà – illogicità –
carenza di potere – incompetenza; nell’assunto che all’art. 2 lett. A) si impone
di rilevare e registrare i dati relativi al “ph del liquame in ingresso “ mentre
non vi sarebbero limitazioni legislative ai valori e caratteristiche
quantitative ai liquami in ingresso in un impianto di depurazione.
1.2. Violazione di legge ( l. 241/90 art. 3 – d.lgs 3.4.2006 n. 152, art. 124) –
difetto di motivazione – travisamento – errore di fatto; nell’assunto che
tratterebbesi di imposizione che, oltre a non avere supporto normativo, non ha
nemmeno specifico supporto motivazionale.
1.3. Eccesso di potere – contraddittorietà – illogicità – difetto di istruttoria
e di motivazione – travisamento – cattivo uso della discrezionalità tecnica;
nell’assunto che non vi sarebbe alcuna ragione tecnica per imporre una
misurazione del ph in entrata dal momento che anni di misurazione avrebbero
permesso di appurare che il ph in uscita è prossimo alla neutralità ed
assolutamente rispettoso dei limiti tabellari.
2) In merito al monitoraggio di falda
2.1.Violazione di legge ( l. 241/90 art. 3 – d.lgs 152/2006 art. 124) Difetto di
motivazione – violazione del principio del minimo mezzo e di proporzionalità –
illogicità; nell’assunto che la prescrizione relativa sarebbe incongrua,
illogica ed eccessivamente gravosa.
2.2. Eccesso di potere – contraddittorietà – illogicità – difetto di istruttoria
e di motivazione – travisamento – errore di fatto; nell’assunto che si
tratterebbe anche di prescrizione irrispettosa degli esiti dell’istruttoria
perché si riallaccia ad un parere ARPA che era interlocutorio ed era stato reso
prima della presentazione del progetto definitivo dell’impianto di
subirrigazione. Dopo la presentazione di tale progetto l’ARPA ha rilasciato il
nuovo parere prot. 1354/2006 del 20.3.2006 che non contiene più tale
prescrizione e quindi non prescrive più alcuna attività di controllo e
monitoraggio tramite piezometri, fornendo solo prescrizioni di tipo gestionale.
2.3. Violazione di legge ( art. 3 l. 241/90 – art. 128 d.lgs 152/2006) – difetto
di motivazione e di istruttoria – eccesso di potere per sviamento dalla causa
tipica; nell’assunto che tale prescrizione addossa i costi e gli oneri
dell’attività di controllo alla ricorrente mentre la legge li farebbe gravare
sulla competente autorità e cioè solo sulla provincia.
3) In merito agli oneri di disinfezione
3.1 Violazione di legge ( art. 3 l. 241/1990 – d.lgs 152/2006, allegati alla
parte III) – violazione del principio di proporzionalità e del minimo mezzo –
difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento – errore di diritto;
nell’assunto che, nonostante si tratti di scarico industriale, gli viene fatta
applicazione anche dei parametri riferiti agli scarichi di acque reflue urbane
per il parametro “escherichia coli”.
4) In merito all’impianto di disinfezione
4.1. Violazione di legge (art. 3 l. 241/90. art. 124 nonché allegati alla parte
III d.lgs 152/2006) – difetto di motivazione – violazione del principio del
minimo mezzo e di proporzionalità – illogicità; nell’assunto che anche la
prescrizione di verificare la “torpidità del liquame” non sarebbe prevista dalla
tabella 4 all. 5 alla parte III per gli scarichi industriali.
Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato la diffida irrogatale
dalla Provincia a provvedere ad ottemperare alle prescrizioni contenute
nell’atto autorizzativo, emanata a seguito di un accesso in loco da parte di
personale adibito alla vigilanza e non partecipatale.
Sono stati dedotti i seguenti motivi aggiunti:
5.1. Violazione di legge ( artt. 7ss l. 241/90) – violazione del principio del
giusto procedimento – illogicità; nell’assunto che non è stato consentito
contraddittorio procedimentale prima della diffida, pur trattandosi delle
prescrizioni già contestate con ricorso, e si è invece consentito illogicamente
l’inoltro di osservazioni dopo il ricevimento della stessa.
5.2. Illegittimità derivata – difetto di motivazione – violazione di legge (
art. 3 l. 241/90 , art. 128 d.lgs 152/2006) – illogicità; nell’assunto che la
diffida riguarda la realizzazione degli adempimenti già contestati con il
ricorso e quindi sarebbe illegittima per illegittimità derivata e che il termine
di 10 giorni imposto per la realizzazione del primo adempimento sarebbe troppo
ristretto.
5.3. Difetto di motivazione – violazione di legge ( art. 3 l. 241/90)
istruttoria omessa e/o carente; nell’assunto che nulla viene detto in relazione
alle contestazioni già mosse in ricorso con riferimento alle medesime
prescrizioni al cui adempimento mira la diffida e che anche in relazione a
questo il termine di 7 giorni concesso per controdedurre non dimostrerebbe alcun
serio intendimento di considerare le osservazioni della ricorrente.
Si è costituita in giudizio la Provincia controdeducendo per il rigetto del
ricorso e dei motivi aggiunti dei quali viene dedotta anche l’inammissibilità
perché rivolti avverso atto endoprocedimentale e prospettanti vizi autonomi, non
relativi all’atto in sé ma alla precedente attività amministrativa, in relazione
alla quale verrebbero dedotte nuove e autonome censure in elusione del termine
decadenziale.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente ritiene che l’autorizzazione sia
viziata laddove impone la rilevazione e registrazione dei dati relativi al PH
del liquame in ingresso perché si tratterebbe di adempimento non imposto da
alcuna norma e la cui applicazione porterebbe alla conseguenza dell’ illegittima
applicazione di sanzioni analoghe a quelle previste esclusivamente per lo
sforamento dei limiti in uscita nel caso in cui non fossero eseguiti i
rilevamenti in entrata.
Dimentica peraltro il ricorrente che l’autorizzazione ottenuta è
un’autorizzazione in deroga ai sensi art. 103 comma 1 lett. C) del d.lgs
152/2006 perché è stato autorizzato a scaricare le acque reflue industriali
sullo strato superficiale del sottosuolo, non essendo la zona industriale di
Romans d’Isonzo servita da rete fognaria. Pertanto, stante il generale divieto
normativo di scaricare al suolo, è evidente che l’autorizzazione eccezionalmente
concessa in deroga dovrà contenere tutte le prescrizioni necessarie non solo a
ridurre l’inquinamento ma anche, possibilmente, a prevenirlo, come previsto
dall’art. 73, comma 2, lett.e) del d.lgs 152/2006.
Del resto l’art. 124 del d.lgs cit. contiene una previsione di ampio respiro per
quanto concerne le ulteriori prescrizioni tecniche opponibili all’autorizzazione
allo scarico al fine di garantire che lo scarico, comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte
terza del d.lgs 152/2006.
La prescrizione contestata, logicamente e più che adeguatamente motivata,
rientra pertanto sicuramente nell’esercizio del potere tecnico-discrezionale
della Provincia, la quale aveva il potere di imporla al fine di perseguire le
finalità imposte dalla legge, tanto più che il corpo ricettore dello scarico
risulta essere un suolo ad elevata permeabilità, come posto in rilievo nel
parere ARPA prot. N. 22018 dd 5.9.2005 e quindi un terreno estremamente
vulnerabile.
Come già accennato la motivazione da conto in maniera più che sufficiente delle
valutazioni tecniche che l’hanno fatta ritenere opportuna, che non sono,
ovviamente, sindacabili in sede giurisdizionale. Ne consegue l’infondatezza
anche del motivo 1.2.
Fermo restando che, come già anticipato, le valutazioni espletate
dall’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità tecnica sono
logicamente e coerentemente motivate e non sono soggette a sindacato
giurisdizionale nel merito, l’amministrazione ha anche dimostrato l’infondatezza
dell’assunto su cui la ricorrente basa le proprie argomentazioni sub 1.3,
documentando come il salumificio Morgante era già stato in passato sanzionato
per superamento dei limiti tabellari di concentrazione dei cloruri previsti
dall’art. 4 dell’all. 5 del D.lgs 152/99, con verbale di accertamento prot. N.
178/2005 dell’ARPA di Gorizia.
Il ricorrente contesta anche la prescrizione inserita su indicazione dell’ARPA
sede di Palmanova che prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore del
decreto di autorizzazione venga attivato il monitoraggio della falda tramite la
realizzazione di due piezometri, che sarebbe, in buona sostanza, illogica nonché
carente di motivazione e di istruttoria perché basata su un parere ARPA
meramente interlocutorio e superato dal successivo parere che più non la
richiede. Osserva invece il Collegio che la prescrizione di cui trattasi, oltre
a rientrare sempre nella discrezionalità tecnica della Provincia come sopra
chiarita, è oltretutto supportata da un parere dell’ARPA sede centrale di
Palmanova che non è affatto interlocutorio ed è, tra l’altro, stato
tempestivamente portato a conoscenza della ricorrente e nemmeno si può ritenere
superato dal successivo parere dell’ARPA sede di Gorizia che invece, ovviamente,
non mette neppure in discussione le prescrizioni già impartite dalla sede
centrale. L’accuratezza e completezza dell’istruttoria procedimentale è poi
testimoniata anche dal fatto che ancora in data 13.6.2006 la Provincia si è
premurata di chiarire alla ricorrente la sua intenzione di inserire
nell’autorizzazione allo scarico la prescrizione in questione come suggerita
dall’ARPA del FVG con il parere già notificato alla ricorrente, con ciò dandole
ampiamente modo di conoscere in anticipo le intenzioni della Provincia nei
confronti delle quali era quindi ampiamente in grado di controdedurre.
Con riferimento alle ultime argomentazioni al riguardo svolte sub 2.3. il
Collegio rileva infine che il monitoraggio dell’impianto attraverso i piezometri
non sostituisce affatto il controllo di competenza dell’ente preposto, il quale
rimane obbligato ad effettuare i controlli sullo scarico ai sensi dell’art. 128
D.lgs 152/2006 a prescindere da qualsiasi controllo effettuato dal gestore
dell’impianto. Invece il monitoraggio dell’impianto di subirrigazione è disposto
non solo per la tutela del corpo ricettore – che non va dimenticato è un suolo
ad elevata permeabilità – ma anche dello stesso gestore che ha tutto l’interesse
a dimostrare di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare
rischi di inquinamento onde andare esente da responsabilità a tale titolo.
Il terzo motivo di ricorso si appunta sulla prescrizione in cui si fa obbligo
alla ricorrente di realizzare entro 90 gg. dalla autorizzazione “un sistema di
disinfezione delle acque reflue di cui allo scarico n. 7, adeguato a garantire
il rispetto dei limiti di 5.000 ufc/100 ml per il parametro “Escherichia coli”,
in accordo con quanto stabilito alla Tabella 3 dell’allegato 5 della Terza parte
degli allegati al Dlgs 152/2006”, contestata nell’assunto che lo scarico
autorizzato è di tipo industriale e non di tipo domestico e quindi le uniche
tabelle da prendere come riferimento dovrebbero essere esclusivamente quelle di
cui alla tabella 4 dell’allegato di cui sopra. Anche questa contestazione si
rivela peraltro infondata posto che allo scarico in questione confluiscono non
solo le acque reflue industriali ma anche le acque reflue assimilate a quelle
domestiche derivate dai servizi igienici degli uffici e dei reparti di
produzione e le acque meteoriche di dilavamento.
Infine, con il quarto motivo di ricorso, viene contestato l’inserimento tra le
prescrizioni relative ai sistemi di rilevamento e registrazione in continuo, con
conservazione dei dati registrati, del parametro di ”torpidità” del liquame allo
scarico, perché si tratterebbe di parametro non previsto dalla tabella 4
allegato 5 della parte terza del Dlgs 152/2006. Anche a questo riguardo il
Collegio osserva che in base al comma 10 dell’art. 124 del Dlgs 152/2006
l’amministrazione può inserire nell’autorizzazione, in relazione alle
caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione ed alle
condizioni locali dell’ambiente interessato, tutte le prescrizioni tecniche
volte a garantire che non vi sia pregiudizio del corpo ricettore e quindi, nel
caso di specie, di un terreno particolarmente a rischio data la sua elevata
permeabilità.
Passando all’esame dei motivi aggiunti impugnatori rivolti avverso la diffida al
rispetto delle prescrizioni previste dall’atto di autorizzazione e che, al
sopralluogo del 15.5.2007, erano risultate non poste in essere, il Collegio
preferisce prescindere dalle eccezioni di inammissibilità dato che anche i
motivi aggiunti sono infondati nel merito.
Nessun fondamento ha anzitutto la censura di violazione dell’art. 7 della l.
241/90 dal momento che il sopralluogo è stato effettuato in contraddittorio con
i tecnici della ditta ricorrente ed il suo stesso legale. E’ stata quindi
sicuramente assicurata la più ampia partecipazione procedimentale della
ricorrente che, essendo stata posta a conoscenza più che tempestivamente del
rilievo delle prescrizioni non adempiute doveva sicuramente aspettarsi la
diffida ad adempiervi, trattandosi – nella vigenza dell’autorizzazione che le
prevedeva come obbligatorie – di atto dovuto. E’ tra l’altro da rilevare che la
diffida non costituisce neppure l’atto conclusivo del procedimento e non era
tenuta ad essere preceduta da alcuna concessione di termine per controdeduzioni,
termine che invece è stato correttamente concesso dopo il suo invio. E’ poi
evidente che, trattandosi di prescrizioni tutt’altro che di nuova imposizione
perché risalenti ancora al provvedimento autorizzativo, i termini concessi si
rivelano più che congrui, né l’amministrazione poteva ritenersi in qualche modo
tenuta a controdedurre in tale sede rispetto alle contestazioni mosse a tali
prescrizioni con il ricorso giurisdizionale; infatti la pendenza del ricorso, in
assenza di concessione di misure cautelari, non esonerava certamente la
ricorrente dall’osservanza di prescrizioni esecutive né imponeva
all’amministrazione di giustificare in qualche modo la doverosa pretesa al
rispetto delle stesse.
Per tutte le ragioni in precedenza esposte sia il ricorso che i motivi aggiunti
sono infondati e da respingere.
Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, definitivamente
pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed
eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 20/02/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Vincenzo Farina, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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