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TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I, 9 aprile 2008, sentenza n. 223
ASSOCIAZIONI - AREE PROTETTE - Delibera di individuazione di SIC e ZPS -
Associazioni agricole - Legittimazione processuale - Sussistenza. Le
associazioni agricole, quali enti esponenziali degli interessi dei coltivatori,
sono legittimate a ricorrere avverso le deliberazioni di individuazione di SIC e
ZPS che posseggano connotato di lesività in rapporto all’introduzione di misure
di salvaguardia e disposizioni vincolistiche. E’ irrilevante la mancata
previsione legislativa della attribuzione di una legittimazione processuale
attiva in capo ai soggetti in parola: secondo l’orientamento giurisprudenziale
prevalente, le associazioni di categoria hanno titolo ad agire in sede
giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che interessi del
gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento (Cfr. Cons. Stato,
V Sez., 12 agosto 1998, n. 1261, IV Sez., 14 luglio 1995, n. 562, VI Sez., 13
luglio 1993, n. 531;T.A.R. Lazio, Latina, 6 marzo 2003, n. 236). Pres. Borea,
Est. Farina - Comunanza Agraria-Agrarna Skupnost e altri (avv. Mocnik) c.
Regione Friuli - Venezia Giulia (avv. Di Danieli), riunito ad altro ricorso -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 9 aprile 2008, n. 223
AREE PROTETTE - Individuazione di SIC e ZIP - Natura - Atto generale -
Comunicazione di avvio del procedimento - Art. 7 L. n. 241/1990 - Necessità -
Esclusione - Spontanea previsione di forme di partecipazione - Garanzia di
effettività della partecipazione. L’individuazione di SIC E ZPS, a
rigore, è atto generale, classificabile come atto di pianificazione e di
programmazione, sottratto, in quanto tale, all’obbligo di comunicazione di avvio
del procedimento di cui all’art. 7 della L. n. 241/1990. Tuttavia, ove
l’amministrazione, in osservanza del generale principio di pubblicità
dell’azione amministrativa, voglia spontaneamente ammettere forme di
partecipazione dei cittadini (cfr., in merito, C.d.S. n. 6172/2006), le modalità
informative devono consentire un meccanismo partecipativo idoneo (fattispecie
relativa alla comunicazione di adozione della delibera intempestiva e diretta
solo ad alcune associazioni rappresentative) Pres. Borea, Est. Farina -
Comunanza Agraria-Agrarna Skupnost e altri (avv. Mocnik) c. Regione Friuli -
Venezia Giulia (avv. Di Danieli), riunito ad altro ricorso -
T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 9 aprile 2008, n. 223
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
N. 00223/2008 REG.SEN.
N. 00462/2006 REG.RIC.
N. 00422/2007 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 462 del 2006, proposto da:
Comunanza Agraria-Agrarna Skupnost ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv.
Peter Mocnik, con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx
Ottobre 13; Ass. Proprietari Privati del Carso, Comunella Jus-Vicinia Srenja "Bolliunz
Comune", Comunella Jus-Vicinia Srenja di Rupringrande-Repen, Comunella
Jus-Vicinia Srenja "La Comune di Santa Croce", Comunella Jus-Vicinja Srenja "La
Comune di Optschina", Comunella-Jus "Vas Medeazza", Comunella-Jus "Vas Trnovica",
Comunella-Srenja Vicinia "Draga Comune", Comunella-Srenja Vicinia "La Comune di
Borst", Jus Barkovlje "Comune di Barcola", Jus Comunella "La Comune di Gropada",
Jus Comunella "Nabresina Gemeinde", Jus "Duino Comune", Jus "La Comune di
Prosecco", Jus "La Comunita' di Longera", Jus-Comunella "La Comune di Banne",
Jus-Comunella "La Comune di Basovizza", Jus-Comunella "La Comune di Trebich",
Jus-Comunella "La Comunita' di Padrich", Jus-Comunella "Obcina Mavhinje",
Jus-Comunella "Obcina Slivno", Jus-Comunella "Precnik Ortschaft", Jus-Comunella
"St. Pollaj Ortschaft", Jus-Comunella "Vas Cerovlje", Jus-Comunella "Vizovlje
Ortschaft", Kmecka Zveza-Associazione Agricoltori, Srenja Dolina, Srenja Grocana,
Srenja Vicinia -Comunella "Srenja Ricmanje", Srenja-Comunella "Comune di
Prebeneg";
contro
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'avv.Gianna
Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;
Sul ricorso numero di registro generale 422 del 2007, proposto da:
Confederazione Italiana Agricoltori - Cia, La Jus Comunella "La Comune di
Gropada", La Jus-Comunella "St. Pollaj Ortschaft", La Comunella-Jus "Praprot Und
Ternovica Ortschaften Als Miteingenthumer", La Jus-Comunella "Precnik Ortschaft",
La Jus-Comunella "Obcina Slivno", La Jus-Comunella "Obcina Mavhinje", La
Jus-Comunella "Vi Ovlje Ortschft", La Jus-Comunella "Vas Cerovlje", La
Comunella-Jus "Vas Medeazza-Comunita' di Medeazza", La Jus "Duino Comune",
Associazione dei Proprietari Privati del Carso, Igor Grgic, Sidonja Radetic,
David Fonda, rappresentati e difesi dagli avv. Peter Mocnik, Enrico Scoccini,
con domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13;
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Trieste, Confagricoltura di
Trieste e Gorizia, Cia Regionale Friuli-Venezia Giulia, Kmecka Zveza-Alleanza
Contadina, Comunanza-Agrarna Skupnost delle Jus Comunelle, Comunella Jus-Vicinia
Srenka "Bolliunz Comune", Comunella-Srenja Vicinia "La Comune di Borst",
Comunella-Srenja Vicinia "Srenja Ricmanje", Srenja Dolina, Srenja Grocana,
Comunella-Srenja Vicinia "Draga Comune", Comunella-Srenja "Comune di Prebeneg",
La Jus La Comunita' di Longera, La Jus-Comunella "La Comune di Basovizza", La
Jus-Comunella "La Comunita' di Padrich", La Jus-Comunella "La Comune di Trebich",
La Jus-Comunella "La Comune di Banne", La Comunella Jus-Vicinia Srenja "La
Comune di Optschina", La Jus "La Comune di Prosecco", La Jus Barkovlje "Comune
di Barcola", La Comunella Jus-Vicinia Srenja "La Comune di S. Croce", La
Comunella Jus-Vicinia Srenja di Rupingrande, La Jus-Comunella "Nabresina
Gemeinde", rappresentati e difesi dagli avv. Enrico Scoccini, Peter Mocnik, con
domicilio eletto presso Peter Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13;
contro
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dagli avv. Enzo
Bevilacqua, Gianna Di Danieli, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 462 del 2006:
-della Deliberazione della Giunta Regionale dd. 10 febbraio 2006 n. 228, BUR FVG
n. 9 dd. 1 marzo 2006 - Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE
"Habitat" e direttiva 79/409//CEE Uccelli, Individuazione sito di importanza
comunitaria e zona protezione speciale: IT3340006 Carso Triestino e Goriziano;.
quanto al ricorso n. 422 del 2007:
-della Deliberazione della Giunta Regionale dd. 8 febbraio 2007 n. 217, nonchè
della precedente Delibera della medesima Giunta dd. 19 gennaio 2007 n. 79;.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Friuli - Venezia
Giulia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20/02/2008 il dott. Vincenzo Farina e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il primo dei due ricorsi, rubricato al n. 462/06, è diretto alla caducazione
della deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del
10.2.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1° marzo 2006, avente ad oggetto:
“Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva
79/409/CEE "Uccelli"- individuazione sito di importanza comunitaria e zona di
protezione speciale IT3340006 Carso Triestino e Goriziano”.
E’ d’uopo premettere che con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio
2000, n. 435 venivano individuati i siti di importanza comunitaria (SIC) e le
zone di protezione speciale (ZPS) del Friuli Venezia Giulia.
Al riguardo va detto che la Direttiva 92/43 CEE "Habitat" del Consiglio del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli abitat naturali e semi-naturali,
nonchè della flora e della fauna selvatiche, al fine di arrestare la perdita di
biodiversità all'interno dei territori dell'Unione Europea, ha previsto la
costituzione della Rete Natura 2000, formata da siti contenenti delle specie di
flora, di fauna e di habitat naturali di interesse comunitario.
Questa direttiva è comprensiva anche della precedente Direttiva 79/409 CEE
"Uccelli" del Consiglio del 2 aprile 1979, afferente la conservazione degli
uccelli selvatici, in base alla quale sono delimitate le Zone di Protezione
Speciale (ZPS): trattasi di zone individuate in base a criteri
tecnico-scientifici di carattere ecologico-naturalistico ed alla stregua di
referti in larga misura avifaunistici, con particolare riguardo agli habitat
naturali degli uccelli selvatici.
La normativa nazionale di riferimento è quella del D.P.R. 8 settembre 1997, n.
357 – recante il recepimento della direttiva "Habitat" - modificato con decreto
del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120: essa si sostanzia nella
affermazione dell'obbligo di assoggettare i Piani ed i Progetti che riguardano i
siti SIC e ZPS ad apposita valutazione di incidenza (art 6 del D.P.R. n.
357/1997) e di adottare idonee misure di salvaguardia finalizzate alla
conservazione dei beni naturalistici individuabili nei siti.
Il ruolo delle Regioni nella materia de qua è quello della adozione degli atti e
dei procedimenti contemplati dalla direttiva in parola, e, in particolare:
- l' individuazione delle proposte di SIC e di ZPS;
- l'applicazione delle procedure per la valutazione di incidenza;
- l'adozione di misure di salvaguardia;
- la predisposizione delle misure di conservazione e delle norme di gestione.
Quanto alla Regione Friuli Venezia Giulia, le proposte relative ai SIC ed alle
ZPS compresi nel territorio regionale hanno formato oggetto della deliberazione
della Giunta regionale n. 435 del 25.2.2000; circa i SIC, esse sono state
accolte e validate dalla Commissione Europea, mentre, per quanto riguarda le ZPS,
ai sensi dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esse sono da
considerarsi immediatamente individuate già con la proposta formulata dalla
Regione stessa.
Ciò posto, come si è detto, con deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio
2000, n. 435 venivano individuati i siti di importanza comunitaria (SIC) e le
zone di protezione speciale (ZPS) del Friuli Venezia Giulia.
Al riguardo, la Commissione europea rilevava (tra l'altro) una insufficiente
perimetrazione delle ZPS individuate per il Carso Triestino, avviando una
procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano; interveniva, poi, la
sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, VI Sez, del 20 marzo
2003, recante la condanna dell’Italia per inadempimento agli obblighi comunitari
a conclusione del procedimento di infrazione avviato.
Onde ottemperare agli obblighi della direttiva "Uccelli" e dare esecuzione alla
suddetta sentenza, la Regione Friuli Venezia Giulia individuava con
deliberazione della Giunta regionale n. 327 del 18.2.2005 due nuove Zone di
Protezione Speciale, fra cui la ZPS IT3341001 Carso, che inglobava tutti i
precedenti SIC e ZPS dell'area del Carso Triestino e Goriziano: la Giunta
deliberava "di individuare, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE
"Uccelli", la zona di protezione speciale IT3341001 "Carso", corrispondente
all'area IBA89 "041- Carso Triestino" identificata dalla scheda tecnica e dalle
mappe del sito (tavole 1, 2 e 3 in scala 1/25.000) redatte in conformità al
formulario standard Natura 2000", dando altresì atto che le aree così
individuate entravano a far parte delle rete Natura 2000 di cui all'art. 3 della
direttiva 92/43/CEE e che pertanto erano soggette agli obblighi di cui agli
artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal D.P.R. n. 120/2003.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte
sua, con la nota DPN/2D/I2004/18175 del 24.6.2004, comunicava alla Regione
Friuli Venezia Giulia che la Commissione Europea riteneva ancora
insufficientemente rappresentato per il Carso triestino l'habitat "grotte non
ancora sfruttate a livello turistico"; con le successive note del 28.7.2005 e
del 29.12.2005, il suddetto Ministero sottolineava che la persistenza di questa
carenza avrebbe comportato l'avvio di una nuova procedura di infrazione a carico
dello Stato Italiano e invitava la Regione ad adeguarsi: di qui la deliberazione
della Giunta regionale 10 febbraio 2006, n. 228, impugnata con il ricorso in
oggetto, con la quale la ZPS IT3341001 Carso veniva trasformata nella nuova ZPS/SIC
IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano" e, nello stesso tempo, venivano
eliminati tutti i SIC preesistenti e la ZPS "Carso".
Le mappe dei siti e le schede tecniche relative alle aree interessate venivano,
poi, esattamente individuate in occasione dell'aggiornamento delle schede e dei
perimetri di tutti i siti Natura 2000 e le modifiche venivano formalizzate con
la deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723.
A sostegno del gravame le ricorrenti hanno dedotto un unico mezzo, variamente
articolato, con il quale hanno denunciato l’illegittimità della deliberazione
giuntale n. 228/2006 sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di
potere.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si è costituita in giudizio, chiedendo
il rigetto del gravame.
Il ricorso n. 422/07 è volto all’annullamento della deliberazione della Giunta
regionale n. 79 del 19.1.2007, pubblicata sul BUR n. 6 del 7.2.2007, nella parte
relativa alla approvazione preliminare degli elaborati grafici relativi
all'ampliamento della zona di protezione speciale IT 3340006 "Carso triestino e
goriziano", nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 217 dell’
8.2.2007, pubblicata sul BUR n. 8 del 21.2.2007, nella parte relativa alla
individuazione della zona di protezione speciale (ZPS) denominata
definitivamente IT 3341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia".
l ricorrenti hanno notificato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in
data 18.6.2007 un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per
l'annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati con il presente ricorso.
La Regione ha notificato ai ricorrenti, in data 23.7.2007, atto di opposizione
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del
ricorso stesso in sede giurisdizionale.
La medesima Regione si è costituita, quindi, nell'instaurato giudizio, chiedendo
il rigetto del ricorso.
La vicenda oggetto della impugnativa in esame costituisce il prosieguo di quella
oggetto del precedente ricorso n. 462/06, che è da intendersi qui richiamata.
In epoca successiva, dunque, ai fatti di cui si è detto in relazione al primo
ricorso, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare
comunicava alle Regioni, con nota del 3 novembre 2006, che, dai contatti
intercorsi con i competenti Servizi della Commissione europea, sembrava
confermata la volontà della Commissione di adire la Corte di Giustizia europea,
ai sensi dell'art. 228 del Trattato dell'Unione, entro la fine del mese di
dicembre 2006, qualora l'Italia non ponesse in essere un urgentissimo intervento
volto alla risoluzione di tutte le insufficienze rilevate nel parere motivato
del 14 dicembre 2004; nella nota si rappresentava, inoltre, che,
nell'eventualità del deferimento alla Corte di Giustizia, sarebbero state
affrontate anche quelle situazioni, segnalate nell'allegato IV del citato parere
motivato, in cui le ZPS designate non ricoprivano interamente il territorio
delle IBA (Important bird areas) del 1989: secondo il Ministero ciò poteva
portare ad una condanna anche nei confronti delle Regioni che, pur avendo
istituito nuove ZPS, non avevano provveduto ad una completa copertura delle IBA
stesse.
Questa situazione riguardava, secondo il Ministero, dodici Regioni italiane tra
le quali la Regione Friuli Venezia Giulia: la quale veniva, pertanto, invitata a
provvedere alla completa classificazione dell'IBA ovvero a produrre, sulla base
di specifici studi scientifici, una documentazione che giustificasse la minor
estensione della ZPS rispetto all'inventario validato a livello europeo.
Seguiva una riunione presso il medesimo Ministero in data 29.11.2006, nel corso
della quale veniva ribadito quanto espresso nella succitata nota ministeriale,
venivano indicati gli aspetti tecnici connessi all'incompleta copertura delle
IBA e veniva comunicato che, nell’eventualità del deferimento della Repubblica
italiana alla Corte di Giustizia, la Commissione europea avrebbe proposto il
pagamento di una penalità di mora, oscillante tra € 11.904,00 e € 714.240,00,
per ogni giorno di mancato adempimento del dispositivo della sentenza, nonché
una sanzione forfetaria in ogni caso non inferiore a € 9.920.000,00.
In particolare, quanto ai contenuti della riunione, circa l'IBA 89 "Carso
triestino", la superficie avrebbe dovuto riferirsi alla sola Provincia di
Trieste, mentre la superficie complessiva di 9648 ettari della ZPS "Carso
triestino e goriziano" designata faceva riferimento al territorio di entrambe le
Province di Trieste e Gorizia, determinando, di conseguenza, una carenza nella
designazione di circa 2.320 ettari di territori idonei alla conservazione della
specie ornitiche per le quali l'IBA 1989 era stata designata.
In vista del deferimento alla Corte di Giustizia, il Ministero richiedeva un
urgentissimo incontro con gli uffici della Commissione, onde definire
chiaramente la situazione delle singole Regioni, anche per quanto riguardava la
successiva ripartizione, nell'ambito del principio di sussidiarietà, della
suddetta sanzione pecuniaria.
Seguiva il 12 dicembre 2006, presso il Ministero per l'Ambiente e per la Tutela
del Territorio e del Mare, un incontro tecnico tra il Ministero, la Commissione
Europea e la LlPU (referente nazionale per Bird Life International): l'incontro
consentiva di valutare, per ognuna delle IBA elencate nell'allegato IV del
Parere Motivato - C.378/01 del 14 dicembre 2004, se le ZPS classificate dalle
Regioni fossero da considerare sufficienti in termini di estensione; i
rappresentanti dei servizi della Commissione europea confermavano la decisione
di adire la Corte di Giustizia entro il mese di marzo 2007, con espresso
riferimento a tutte le situazioni citate nel parere motivato e non risolte entro
tale data, per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle penalità di mora
previste.
Il Ministero competente riferiva alle regioni sull'esito dell'incontro con nota
prot. DPN/5D/2006/33855, del 21 dicembre 2006, comunicando, tra l'altro, che
l'adeguamento al parere motivato della Commissione comportava per la Regione la
designazione per la ZPS "Carso Triestino e Goriziano” di un'ulteriore area di
circa 2.500 ettari da individuare in massima parte nei comuni di Sgonico,
Monrupino e Trieste, nonché, solo marginalmente, nei comuni di Duino-Aurisina e
S. Dorligo della Valle.
Di conseguenza, la Regione, alla luce anche dell’aggiornamento dei dati relativi
al più recente censimento IBA, provvedeva all'elaborazione di un nuovo perimetro
della ZPS in esame; con deliberazione del 19.01.2007, n. 79, la Giunta regionale
approvava, in via preliminare, gli elaborati grafici (scala 1:100.000) relativi
alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001 "Alpi
Carniche", corrispondente all'area IBA89 "036-Area tra Val Visdende e Canale di
San Pietro" e IT3340006 "Carso Triestino e Goriziano", corrispondente all'area
IBA89 "041- Carso Triestino".
La Giunta regionale, con la medesima deliberazione, incaricava altresì la
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di
“informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali e le
associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative”: a ciò
provvedeva l'Assessore regionale competente in data 6 febbraio 2007.
Dopo che presso il Ministero degli affari esteri si era tenuta una riunione in
data 31 gennaio 2007 al fine di verificare lo stato di avanzamento degli
adempimenti richiesti dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003,
con deliberazione 8.2.2007, n. 217, la Giunta regionale individuava quale nuovo
sito della rete Natura 2000 la zona di protezione speciale (ZPS) IT 3341002
"Aree carsiche della Venezia Giulia" corrispondente all'area IBA 89 "041 – Carso
Triestino", identificata nella mappa redatta sulla CTRN e riprodotta alla scala
1/15000 (tavole 1, 2 2 3) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al
formulario standard Natura 2000.
La Giunta regionale dava, inoltre, “atto che il sito Natura 2000 IT 3340006
“Carso triestino e goriziano” è modificato, ai sensi del formulario standard
Natura 2000 approvato con decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in
sito di tipo G, ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva
92/43/CEE interamente contenuto in zona di protezione di speciale”.
Come si è già detto, si è costituita in giudizio l’intimata Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, chiedendo il rigetto dei gravami.
Questi ultimi sono stati introitati dal Collegio e sono passati in decisione
nella pubblica udienza del 20.2.2008.
Evidenti ragioni di connessione inducono il Collegio a riunire i due ricorsi,
onde dedicarli con unica sentenza.
Il primo dei due ricorsi, rubricato al n. 462/06 è diretto alla caducazione
della deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del
10.2.2006, pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1° marzo 2006, avente ad oggetto: “
Rete Natura 2000 - Attuazione direttiva 92/43/CEE "Habitat" e direttiva
79/409/CEE "Uccelli"- individuazione sito di importanza comunitaria e zona di
protezione speciale IT3340006 Carso Triestino e Goriziano”.
Il ricorso n. 422/07 è volto all’annullamento della deliberazione della Giunta
regionale n. 79 del 19.1.2007, pubblicata sul BUR n. 6 del 7.2.2007, ad oggetto:
“Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” - Esecuzione sentenza di condanna della Corte di
Giustizia europea - Ampliamento zona di protezione speciale: IT3340006 Carso
Triestino e Goriziano e IT3321001 Alpi Carniche. Approvazione preliminare degli
elaborati grafici”, nella parte relativa alla approvazione preliminare degli
elaborati grafici concernenti l'ampliamento della zona di protezione speciale IT
3340006 "Carso triestino e goriziano", nonché della deliberazione della Giunta
regionale n. 217 dell’ 8.2.2007, pubblicata sul BUR n. 8 del 21.2.2007, ad
oggetto: “Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" - Esecuzione sentenza di condanna della
corte di giustizia europea – Individuazione zona di protezione speciale
IT3341002 "Aree carsiche della Venezia Giulia" e nuova perimetrazione della zona
di protezione speciale it3321001 "Alpi Carniche", nella parte relativa alla
individuazione della zona di protezione speciale (ZPS) denominata
definitivamente 113341002 "Aree Carsiche della Venezia Giulia".
Sembra opportuno, al fine di inquadrare correttamente la materia del contendere,
in relazione alle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Regione ed al
merito dei ricorsi, riportare integralmente il testo delle deliberazioni
giuntali impugnate con i due gravami.
La deliberazione della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 228 del
10.2.2006 è così congegnata:
“VISTA la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) con la quale viene costituita
la rete Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat e habitat
di specie di interesse comunitario;
VISTA la direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) che prevede la classificazione
di zone di protezione speciale ai fini della conservazione delle specie di
uccelli selvatici nel territorio europeo;
VISTO l'art. 3 della direttiva 92/43/CEE che stabilisce che la rete Natura 2000
comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a
norma della direttiva 79/409/CEE.
VISTA la decisione 97/266 della Commissione, del 18 dicembre 1996, concernente
l’adozione del formulario informativo sui siti proposti per l’inserimento nella
rete Natura 2000;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato ed
integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con il quale l’Italia recepisce le
citate direttive e gli obblighi da esse derivanti;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 435 di data 25 febbraio 2000
che recepisce i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione
speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002,
che stabilisce indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza di
cui all’art. 6 della direttiva 92/43/CEE;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot.
DPN/2D/2004/18175 di data 24 giugno 2004, con la quale si comunica, in relazione
all’imminente predisposizione dell’elenco dei SIC della regione biogeografica
continentale, che la Commissione considera l’habitat 8310 “grotte non ancora
sfruttate a livello turistico” insufficientemente rappresentato per l’Italia ed
in particolare nel Carso triestino;
VISTA la decisione della Commissione del 7 dicembre 2004 che stabilisce un
elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale, a norma dell’art.4, paragrafo 2, terzo comma della
direttiva 92/43/CEE;
CONSIDERATO che la decisione di cui al comma precedente prevede che l’elenco sia
rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri, con
riferimento ad alcuni tipi di habitat e specie precisati nell’allegato 2 alla
decisione stessa;
VISTO l’allegato 2 alla decisione di cui ai commi precedenti, che riporta un
elenco di specie ed habitat per i quali gli Stati membri non hanno proposto un
numero sufficiente di siti a norma della direttive 92/43/CEE;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 18 febbraio 2005 che
individua tra l’altro, ai sensi dell’art.4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”,
la zona di protezione speciale IT3341001 “Carso”;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot.
DPN/5D/2005/6575 di data 16 marzo 2005, con la quale si invita la Regione Friuli
Venezia Giulia a convertire la ZPS IT3341001 in sito di tipo “C”, inserendo in
un unico formulario i dati relativi agli habitat ed alle specie di entrambe le
direttive comunitarie interessate (“Habitat” ed “Uccelli”) ed individuando
inoltre come SIC le aree Palude delle Mucille ed Aurisina Cave-Gabrovizza al
fine di risolvere le carenze riscontrate nella decisione di cui ai commi
precedenti;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
n.18554 del 25 marzo 2005, che reca l’elenco dei siti di importanza comunitaria
per la regione biogeografica continentale in Italia, che deve essere completato
sulla base di ulteriori proposte da parte dell’Italia per gli habitat e le
specie indicati negli allegati II e III;
VERIFICATO che l’allegato II al decreto di cui al comma precedente presenta
l’habitat 8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” come habitat
per il quale la Commissione non può concludere che la rete sia completa in
Italia;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot.
DPN/5D/2005/18772 di data 21 luglio 2005, con la quale si informa, tra l’altro,
che la Commissione europea ha stabilito che gli Stati membri possono procedere a
modifiche della banca dati dei SIC e trasmetterle alla Commissione entro il 30
aprile 2006 e che entro la medesima data dovranno essere risolte le
insufficienze nell’individuazione di SIC per determinate specie o habitat;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot.
DPN/5D/2005/19494 di data 28 luglio 2005, con la quale si ribadisce che entro
aprile 2006 gli Stati membri dovranno colmare le lacune per quegli habitat e
specie per i quali la rete Natura 2000 non può ritenersi completa e si invita la
Regione Friuli Venezia Giulia a dare riscontro a quanto rappresentato entro la
fine di gennaio 2006, evidenziando che la mancata risoluzione delle
insufficienze comporterà l’avvio di una procedura di infrazione da parte della
Commissione europea;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio prot.
DPN/5D/2005/33731 di data 29 dicembre 2005, con la quale si evidenzia che la
mancata risoluzione delle insufficienze comporterà l’avvio di una procedura di
infrazione da parte della Commissione europea e si invita la Regione ad un
sollecito riscontro;
PRESO ATTO che nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
risulta insufficientemente rappresentato, nell’ambito dei siti di importanza
comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, l’habitat 8310 “grotte non ancora
sfruttate a livello turistico”;
CONSTATATO che con la designazione della ZPS IT3341001 “Carso”, una parte
dell’insufficienza relativa all’inclusione nella rete Natura 2000 dell’habitat
8310 “grotte non ancora sfruttate a livello turistico” può essere considerata
risolta, ma che a tal fine si rende necessario la trasformazione in SIC delle
aree comprese nella ZPS;
CONSTATATO che, anche a seguito dell’individuazione come SIC dell’area della ZPS
IT3341001 “Carso”, permangono delle insufficienze nella designazione da parte
della Regione Friuli Venezia Giulia dell’habitat citato, che, se mantenute,
comporterebbero l’avvio di una procedura di infrazione da parte della
Commissione europea, come rilevato dalle citate note del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio;
RITENUTO pertanto di dare completa attuazione agli obblighi derivanti dalla
Direttiva 92/43/CEE individuando, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, un sito di importanza comunitaria denominato
“Carso triestino e goriziano” comprendente le aree già classificate come ZPS
IT3341001 “Carso”, nonché le ulteriori aree segnalate dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio come idonee alla risoluzione delle
insufficienze segnalate dalla Commissione;
RITENUTO opportuno incorporare all’interno del sito di importanza comunitaria di
cui al comma precedente gli esistenti SIC territorialmente interessati, ancorchè
solo parzialmente, dall’attuale ZPS “Carso” al fine della costituzione di
un’unica area di tutela, univocamente denominata, in sostituzione delle sette
denominazioni precedenti;
VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali, fauna e
Corpo forestale regionale della Direzione centrale risorse agricole, naturali,
forestali e montagna, comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e
stampata in scala 1:25.000 e le schede tecniche redatte in conformità al
formulario standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle
Comunità europee del 18 dicembre 1996, relativi all’individuazione del sito di
importanza comunitaria IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, coincidente con
zona di protezione speciale
VERIFICATO che la perimetrazione di cui al comma precedente comprende tutte le
aree segnalate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al fine
di risolvere le insufficienze nella designazione dell’habitat 8310 “grotte non
ancora sfruttate a livello turistico”, di cui alla decisione della Commissione
del 7 dicembre 2004;
PRESO ATTO che l’individuazione del sito di importanza comunitaria IT3340001
“Carso triestino e goriziano” comporta la contestuale eliminazione formale dei
SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del Timavo,
IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte Lanaro,
IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché della
ZPS IT3341001 “Carso”;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli
enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive
modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali
e montagna
La Giunta regionale, all’unanimità,
D E L I B E R A
1 – di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva
92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, modificato
ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, nonché ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, il sito di importanza
comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino e
goriziano”, identificato dalla mappa del sito digitalizzata su CTRN (tavole 1 e
2 in scala 1:25.000) e dalla scheda tecnica redatta in conformità al formulario
standard Natura 2000, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità
europee del 18 dicembre 1996;
2 - di dare atto che l’area individuata al comma precedente entra a far parte
delle rete Natura 2000 di cui all’art.3 della direttiva 92/43/CEE e che pertanto
è soggetta agli obblighi di cui agli artt.4 e 5 del D.P.R. n.357/1997, come
integrato dal D.P.R. n.120/2003;
3 – di disporre conseguentemente l’applicazione nell’area così individuata,
nelle more dell’emanazione di una più compiuta normativa regionale in materia,
di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18
luglio 2002;
4 – di dare atto che l’individuazione del sito di importanza comunitaria
IT3340006 “Carso triestino e goriziano” comporta la contestuale eliminazione
formale dei SIC IT3330003 Laghi di Doberdò e Pietrarossa, IT3330004 Foce del
Timavo, IT3340001 Falesie di Duino, IT3340003 Monte Hermada, IT3340002 Monte
Lanaro, IT3340005 Monte Orsario, IT3340004 Val Rosandra e Monte Cocusso, nonché
della ZPS IT3341001 “Carso”;
5 - di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione”.
La deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 19.1.2007 è così testualmente
formulata:
Visto l’art. 11 della Costituzione;
Visto il trattato istitutivo della Comunità europea ed in particolare gli artt.
2, 3, 174, 175, 176, 226 e 228;
Preso atto, in particolare, dell’art. 228 del trattato istitutivo della Comunità
europea che prevede l’obbligo per lo Stato membro di prendere i provvedimenti
che l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia comporta, nonchè la
possibilità per la Commissione di formulare un parere motivato che precisi i
punti sui quali, a suo parere, lo Stato membro non si è conformato alla sentenza
della Corte di giustizia.
Preso atto inoltre che la Commissione, qualora lo Stato membro in questione non
abbia preso entro il termine fissato i provvedimenti che l'esecuzione della
sentenza comporta, può adire la Corte di giustizia, precisando l'importo della
somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in
questione;
Vista la direttiva 79/409/CEE (cd Uccelli), concernente la conservazione degli
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli
Stati membri;
Vista la direttiva 92/43/CEE (cd Habitat), con la quale viene costituita la rete
Natura 2000,formata da siti in cui si trovano tipi di habitat di interesse
comunitario e habitat di specie di interesse comunitario.
Visto in particolare l'art. 3 della direttiva 92/43/CEE che comprende nella rete
Natura 2000anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri
a norma della direttiva79/409/CEE.
Visto l’art. 3 della direttiva 79/409/CEE che prevede l’adozione, da parte degli
Stati membri,delle misure necessarie per preservare, mantenere e ristabilire una
varietà ed una superficie sufficiente di habitat per le specie di uccelli
viventi nel territorio europeo degli Stati membri;
Visto l’art. 4, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE che prevede
l’individuazione di misure speciali di conservazione degli habitat, volte a
garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di cui all’allegato I
delle medesima direttiva, nel loro areale di distribuzione;
Preso atto, in particolare, che ai sensi dell’art. 4 paragrafo 1 della citata
direttiva gli Stati membri classificano come zone di protezione speciale i
territori più idonei in numero ed in superficie alla conservazione delle specie
di cui all’allegato I, nonché alla conservazione delle specie migratrici,
ancorchè non menzionate nell’allegato I, che ritornano regolarmente, per quanto
riguarda le aree di riproduzione, di muta, di svernamento e le zone in cui si
trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione;
Visto l’art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n.157 che attribuisce alle regioni
e province autonome il compito di istituire zone di protezione finalizzate al
mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, nonché di provvedere al
ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione dei biotopi;
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", modificato ed
integrato dal D.P.R. n. 120/2003, con i quali l’Italia recepisce le citate
direttive e gli obblighi da esse derivanti;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sesta
Sezione) del 20 marzo 2003 “Commissione delle Comunità europee contro Repubblica
italiana. Inadempimento di uno Stato-Direttiva 79/409/CEE-Zone di protezione
speciale- Conservazione degli uccelli selvatici. Causa C-378/01”, ed in
particolare le argomentazioni della Corte medesima di seguito riportate:
“Si deve ricordare, in primo luogo, che l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva
impone agli Stati membri di classificare come ZPS i territori rispondenti ai
criteri ornitologici determinati da tali disposizioni (v., in tal senso,
sentenza 2 agosto 1993, causa C-355/90, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4221,
punti 26, 27 e 32)”.
“In secondo luogo, va sottolineato che né le esigenze economiche né le esigenze
ricreative enunciate all'art. 2 della direttiva possono essere prese in
considerazione all'atto della scelta e della delimitazione di una ZPS (v., in
tal senso, sentenza 19 maggio 1998, causa C-3/96,Commissione/Paesi Bassi, Racc.
pag. I-3031, punto 59)”.
“D'altronde, non viene contestato che un gran numero ed una superficie rilevante
dei siti elencati nell'Inventario IBA 89 non sono stati classificati come ZPS
dalle autorità italiane. A tal riguardo si deve rilevare che il governo
italiano, anche se in udienza ha sostenuto che il detto Inventario necessitava
di una revisione, ha riconosciuto che non era stato in grado di contrapporgli
uno strumento più efficace”.
“La Repubblica italiana, non avendo classificato in misura sufficiente come zone
di protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla
conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva del Consiglio 2
aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e
successive modifiche, e delle alttre specie migratrici che ritornano
regolarmente in Italia, e non avendo comunicato alla Commissione tutte le
informazioni opportune in merito alla maggior parte delle dette zone da essa
classificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art.4,
nn.1-3, della predetta direttiva”.
Considerato che la predetta sentenza costituisce la conclusione di un
procedimento di infrazione aperto nel 1994 sulla base del confronto tra le Zone
di Protezione Speciale designate dalla repubblica italiana e le aree individuate
nel documento tecnico IBA (“Important Bird Areas”) prodotto nel 1989 per conto
della Commissione europea;
Preso atto dell’elaborato “IBA Italia - Aree di importanza europea per gli
uccelli selvatici in Italia”, a cura di Lambertini, Gustin, Faralli e Tallone,
estratto da “Important Bird Areas inEurope” redatto da International Council for
Bird Preservation;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 11 luglio
1996 (CausaC-44/95), con la quale la Corte, con riferimento agli obblighi
relativi all’individuazione delle zone di protezione speciale di cui all’art. 4
della direttiva 79/409/CEE, statuisce:
“1) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979,
79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dev' essere
interpretato nel senso che uno Stato membro non è autorizzato a tener conto
delle esigenze economiche menzionate nell' art. 2 all'atto della scelta e della
delimitazione di una zona di protezione speciale.
2) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva 79/409 dev' essere interpretato nel
senso che uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione
di una zona di protezione speciale,tener conto di esigenze economiche come se si
trattasse di un interesse generale superiore a quello cui risponde la finalità
ecologica contemplata da questa direttiva.
3) L' art. 4, n. 1 o 2, della direttiva 79/409 dev' essere interpretato nel
senso che uno Stato membro non può, all'atto della scelta e della delimitazione
di una zona di protezione speciale,tener conto di esigenze economiche in quanto
esse rispondono a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico come quelli
cui all' art. 6, n. 4, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,92/43/CEE,
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche”.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2 agosto
1993 (CausaC-355/90), con la quale la Corte ha stabilito che il Regno di Spagna
è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù del Trattato CEE, avendo
omesso di classificare le Marismas di Santoña zona di protezione speciale e di
adottare le misure idonee a evitare l'inquinamento o il deterioramento degli
habitat di detta zona, in ispregio delle disposizioni dell’art. 4 della
direttiva 79/409/CEE;
Preso atto, in particolare, dei punti da 17 a 19 delle motivazioni della
sentenza di cui al comma precedente, in cui si afferma che “A giudizio del
governo spagnolo, le esigenze ecologiche poste da detta disposizione vanno
subordinate ad altri interessi, come quelli di ordine sociale ed economico o,
quanto meno, venir controbilanciati con detti interessi. Detto argomento non può
venir accolto. Emerge infatti dalla sentenza della Corte 28 febbraio 1991,causa
C-57/89, Commissione/Germania (Racc. pag. I-883), che gli Stati membri, nel
porre in atto la direttiva, non possono invocare, quando meglio loro aggrada,
motivi di deroga tratti dalla presa in considerazione di altri interessi.
Quanto all' art. 4 della direttiva, più particolarmente, la Corte ha precisato
nella sentenza summenzionata che detti motivi, per venir accettati, dovevano
corrispondere ad un interesse generale superiore a quello cui risponde la
finalità ecologica contemplata dalla direttiva. In particolare, gli interessi
menzionati all' art. 2 della direttiva, cioè le esigenze economiche e
ricreative, non possono entrare in linea di conto. A questo proposito, la Corte
ha infatti sancito nelle sentenze 8 luglio 1987, causa 247/85,
Commissione/Belgio (Racc. pag. 3029) e causa262/85, Commissione/Italia (Racc.
pag. 3073), che detta disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime
di tutela stabilito dalla direttiva”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28
febbraio 1991(Causa C-57/89), Commissione contro Repubblica federale di Germania
ed in particolare dei punti 16 e 17 delle motivazioni in cui si afferma che “Ne
consegue che la facoltà degli Stati membri di ridurre la superficie di una zona
di protezione speciale può essere giustificata solo da motivi eccezionali.
Questi motivi debbono corrispondere ad un interesse generale superiore a quello
al quale risponde lo scopo ecologico contemplato dalla direttiva. In questo
contesto, gli interessi enunciati all' art. 2 della direttiva, cioè le esigenze
economiche e ricreative, non potrebbero essere presi in considerazione. Infatti,
come rilevato dalla Corte nelle sentenze 8 luglio 1987,Commissione / Belgio
(causa 247/85, Racc. pag. 3029) e Commissione / Italia (causa 262/85,Racc. pag.
3073), questa disposizione non costituisce una deroga autonoma al regime di
protezione fissato dalla direttiva”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 19 maggio
1998 (C-3/96) con la quale la Corte ha stabilito che, classificando come zone di
protezione speciale territori il cui numero e superficie totale sono
manifestamente inferiori al numero e alla superficie totale dei territori
classificabili come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4,n. 1, della
direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è
venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva;
Preso atto, in particolare, del punto 61 delle motivazioni della sentenza di cui
al comma precedente, in cui si afferma che “ne consegue che il margine
discrezionale di cui gli Stati membri dispongono nella scelta dei territori più
idonei per la determinazione delle ZPS non riguarda l'opportunità di
classificare come ZPS i territori che appaiono come i più appropriati secondo
criteri ornitologici, ma soltanto l'attuazione di tali criteri ai fini
dell'identificazione dei territori più idonei alla conservazione delle specie
elencate nell’allegato I della direttiva”;
Preso atto inoltre del punto 70 delle motivazioni della medesima sentenza in
cui, con riferimento all’inventario IBA, si afferma che “si deve pertanto
concludere che tale inventario, per quanto non sia giuridicamente vincolante per
gli Stati membri interessati, può, se del caso,in ragione del suo valore
scientifico riconosciuto nella fattispecie, essere utilizzato dalla Corte come
base di riferimento per valutare in quale misura il Regno dei Paesi Bassi ha
rispettato l'obbligo di designare ZPS”;
Vista la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 6 marzo
2003 (Causa C-240/00) con la quale la Corte ha stabilito che la Repubblica di
Finlandia, non avendo proceduto alla classificazione definitiva e completa delle
zone di protezione speciale situate nel suo territorio, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2,della direttiva del
Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;
Vista la nota della Commissione europea di data 19 dicembre 2003 con la quale la
Commissione rileva che la Repubblica italiana non ha fornito elementi atti a
concludere chela sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2003 sia stata
eseguita per quanto riguarda l’insufficiente classificazione di zone di
protezione speciale, venendo pertanto meno agli obblighi imposti dal comma 1
dell’art. 228 del trattato costitutivo della Comunità europea ed invita il
governo nazionale a trasmettere, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, le
proprie osservazioni;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n.
DPN/VD/2005/632 di data 14 gennaio 2005, con cui il Ministero medesimo inoltra
il Parere Motivato di data 14 dicembre 2004 emesso dalla Commissione delle
Comunità europee nei confronti della Repubblica Italiana per insufficienza dei
provvedimenti adottati per l’esecuzione della sentenza sopra citata;
Preso atto del Parere Motivato di cui al punto precedente ed in particolare dei
punti di seguito riportati:
“Non avendo adottato i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza
pronunciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 marzo 2003,
omissis, la Repubblica italiana è venuta meno all’obbligo imposto dall’art. 228,
paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea”.
“La Commissione invita la Repubblica italiana a prendere le disposizioni
necessarie per conformarsi al presente parere motivato, adottando, entro due
mesi dal ricevimento del medesimo, i provvedimenti che comporta l’esecuzione
della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia il 20 marzo 2003 nella causa
C-378/0.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione del governo italiano sulle sanzioni
pecuniari che la Corte di Giustizia può comminare in forza dell’art. 228,
paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, a uno Stato membro
che non si sia conformato alla sentenza da essa pronunciata”.
Considerato in particolare che l’allegato IV del suddetto parere motivato,
recante l’elenco complessivo delle IBA italiane per le quali la Commissione
ritiene necessaria la copertura con ZPS, individua per la Regione Friuli Venezia
Giulia le IBA 036 – “Area tra Val Visdende e Canale San Pietro” (parte in
Veneto) e 041 – “Carso Triestino”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 435 del 25 febbraio 2000 che recepisce i siti
di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS) compresi
nel territorio del Friuli Venezia Giulia;
Vista la deliberazione di G. R. n. 2600 del 18 luglio 2002, che stabilisce
indirizzi applicativi in merito alla valutazione di incidenza di cui all’art. 6
della direttiva 92/43/CEE;
Vista la deliberazione di G. R. n. 327 del 18 febbraio 2005 che individua, ai
sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE “Uccelli”, le zone di protezione
speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra
Val Visdende e Canale di San Pietro”ela zona di protezione speciale IT3341001
“Carso”, corrispondente all’area IBA89 “041-CarsoTriestino”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 228 del 10 febbraio 2006 che individua, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 3 del
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, nonché
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva79/409/CEE, il sito di
importanza comunitaria e zona di protezione speciale IT3340006 “Carso triestino
e goriziano”;
Vista la deliberazione di G. R. n. 1723 del 21 luglio 2006 con la quale, a
conclusione del processo di revisione scientifica, sono adottati l’aggiornamento
della banca dati della Rete NATURA 2000 e l’adeguamento dei perimetri dei siti
alla Carta tecnica regionale numerica;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare prot. n. DPN/VD/2006/29070 del 13 novembre 2006 con cui il Ministero
comunica, tra l’altro, che,dai contatti intercorsi con i competenti Servizi
della Commissione europea, sembra confermata la volontà della Commissione di
adire la Corte di Giustizia europea, ai sensi dell’art. 228 del trattato
dell’Unione, qualora l’Italia non ponga in essere un urgentissimo intervento
volto alla risoluzione delle insufficienze rilevate nel Parere Motivato di data
14 dicembre 2004;
Considerato che nella nota medesima il Ministero comunica altresì che,
nell’eventualità del deferimento alla Corte di Giustizia, saranno affrontate
dalla Commissione anche tutte le situazioni, segnalate nell’allegato IV del
citato parere motivato, in cui le ZPS designate non ricoprano interamente il
territorio delle IBA del 1989, con conseguente condanna anche nei confronti
delle Regioni che, pur avendo istituito nuove ZPS, non abbiano provveduto ad una
completa copertura delle IBA stesse;
Considerato che, secondo il competente Ministero tale condizione riguarda, alla
data della citata nota, quindici Regioni italiane tra le quali il Friuli Venezia
Giulia;
Preso atto pertanto che la Commissione europea considera le designazioni
effettuate con deliberazione di G. R. n. 327 del 18 febbraio 2005 non
sufficienti al fine di considerare eseguita la sentenza pronunciata dalla Corte
di giustizia in data 20 marzo 2003;
Preso atto della riunione svoltasi a Roma in data 12 dicembre 2006, tra il
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare ed i Servizi
della Commissione europea,durante la quale i rappresentanti della Commissione
hanno confermato la decisione di adire la Corte di Giustizia entro il mese di
marzo 2007, con espresso riferimento a tutte le situazioni citate nel Parere
Motivato di data 14 dicembre 2004 e non risolte entro tale data,richiedendo alla
Corte l’applicazione della sanzione pecuniaria forfetaria, nonchè della penalità
di mora;
Vista la nota del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare pervenuta in data 29 dicembre 2006 con la quale il Direttore generale della
Direzione per la protezione della natura, in esito alla citata riunione del 12
dicembre ed in particolare all’analisi condotta singolarmente sulle IBA citate
nel Parere Motivato di data del 14 dicembre 2004, comunica che risultano
necessarie ulteriori designazioni di zone di protezione speciale nella Regione
Friuli Venezia Giulia e chiede di voler classificare come ZPS le IBA elencate
nell’allegato IV del citato Parere Motivato, secondo quanto riportato dalla
tabella allegata alla nota stessa;
Verificato che nella riunione del 12 dicembre 2006 il Ministero e la Commissione
hanno condiviso l’opportunità di fare riferimento, per l’individuazione delle
nuove perimetrazioni delle zone di protezione speciale interessate dal parere
motivato di data di data 14 dicembre 2004, alle cartografie dello studio IBA
2002, in quanto più aggiornate rispetto allo studio IBA1989;
Preso atto dell’elaborato “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base
della rete delle IBA (Important Bird Areas)”, redatto da LIPU-BirdLife Italia, a
cura di Brunner, Celada,Rossi e Gustin, commissionato dal Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio,corredato da cartografie in scala
1/25.000;
Preso atto che i dati relativi al più recente censimento IBA sono stati
ulteriormente aggiornati per il territorio del Friuli Venezia Giulia
dall’elaborato “Aggiornamento delle conoscenze ornitologiche nelle IBA e
sviluppo di proposte tecnico-scientifiche sul completamento della rete di ZPS in
Friuli Venezia Giulia”, valutato dal Comitato tecnico scientifico di cui
all’art. 8 della L.R. 42/1996, nella seduta del 30 marzo 2006;
Verificato pertanto che la Commissione europea ritiene che la completa
esecuzione della sentenza di data 20 marzo 2003 comporti la designazione da
parte della Regione Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda l’attuale ZPS
“Alpi Carniche”, di un’ulteriore area di circa 5000 ettari da individuare
principalmente nei Comuni di Forni Avoltri, Ligosullo, Paularo,Moggio Udinese e
Pontebba, mentre nel caso della ZPS “Carso triestino e goriziano” comporti la
designazione di un’ulteriore area di circa 2.500 ettari da individuare in
massima parte nei Comuni di Sgonico, Monrupino e Trieste, nonché, solo
marginalmente, nei Comuni di Duino-Aurisina e S. Dorligo della Valle;
Considerato che nell’eventualità del deferimento della Repubblica italiana alla
Corte di Giustizia europea, la Commissione europea proporrà il pagamento di una
penalità di mora compresa tra 11.904,00 e 714.240,00 € per ogni giorno di
mancato adempimento della sentenza, nonché una sanzione forfetaria in ogni caso
non inferiore a 9.920.000,00 €.
Vista la legge n. 296/2006;
Visto in particolare il comma 1213 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 il quale
prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici ei soggetti equiparati adottino ogni
misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro
imputabili, degli obblighi dello Stato derivanti dalla normativa comunitaria ed
in particolare che gli Enti stessi siano tenuti a dare pronta esecuzione agli
obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità
europee, ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della
Comunità europea;
Visto inoltre il comma 1216 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede il
diritto alla rivalsa da parte dello Stato nei confronti dei soggetti, di cui al
punto precedente, responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma
1213 del medesimo articolo, degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi
dell’articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Visti i commi da 1218 a 1222 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che
disciplinano le modalità di esercizio del diritto di rivalsa, di cui al punto
precedente, da parte dello Stato;
Considerata pertanto la gravità della situazione e la concretezza del rischio
che, in difetto di completa esecuzione della sentenza nei termini sopra
descritti, possa essere emanata in tempi brevissimi una sentenza di condanna nei
confronti della Repubblica italiana con contestuale applicazione di sanzioni
pecuniarie e che la Regione Friuli Venezia Giulia possa essere oggetto di
rivalsa da parte dello Stato, in facoltà del principio sancito dalla legge n.
296/2006;
Visti gli elaborati grafici nella scala 1/100.000, prodotti dal Servizio tutela
ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali,
forestali e montagna, relativi alla nuova perimetrazione delle zone di
protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89
“036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino
e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041- CarsoTriestino”;
Ritenuto pertanto indispensabile ed indifferibile l’esecuzione da parte della
Regione Friuli Venezia Giulia della sentenza della Corte di Giustizia europea
del 20 marzo 2003, in particolare con riferimento al parere motivato emanato in
data 14 dicembre 2004 dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 228 del
trattato che istituisce la Comunità europea;
Preso atto che l’individuazione di una zona di protezione speciale non preclude,
ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE, l’esecuzione di opere
considerate di rilevante interesse pubblico, previa l’adozione di misure
compensative necessarie a garantire la coerenza globale di Natura 2000;
Ritenuto pertanto di approvare in via preliminare gli elaborati grafici
predisposti alla scala1:100.000 dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna
della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
relativi alla nuova perimetrazione delle zone di protezione speciale IT3321001
“Alpi Carniche”, corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e
Canale di San Pietro” e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”,corrispondente
all’area IBA89 “041- Carso Triestino”;
Ritenuto opportuno che tali nuove perimetrazioni, prima dell’approvazione in via
definitiva,siano trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per il successivo inoltro ai competenti servizi della
Commissione europea al fine di verificare la rispondenza delle stesse alla
necessità di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
europee del 20 marzo 2003;
Ritenuto inoltre necessario informare della situazione in atto le
Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente
rappresentative;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive
modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali
e montagna,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Di approvare in via preliminare gli elaborati grafici predisposti alla scala
1:100.000 dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale
risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativi alla nuova
perimetrazione delle zone di protezione specialeIT3321001 “Alpi Carniche”,
corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”
e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041-
Carso Triestino”; elaborati che, allegati alla presente, ne costituiscono parte
integrante.
2. Di dare atto che l’individuazione di una nuova perimetrazione delle zone di
protezione speciale di cui al punto precedente risponde alla necessità di dare
indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica
italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di
protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla
conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE.
3. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna di trasmettere il presente atto al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro ai competenti servizi
della Commissione europea.
4. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna di informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali
e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative.
5. Di riservarsi di individuare in via definitiva entro il 16 febbraio 2007, ai
sensi dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE cd. Uccelli, le perimetrazioni, di
cui al punto 1, della zona di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche” e
della zone di protezione speciale IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”
identificate dalla mappa del sito digitalizzata su CTRN e dalla scheda tecnica
redatta in conformità al formulario standard Natura 2000.
6. Di dare atto che le aree così individuate entreranno a far parte della rete
Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno
pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997,
come integrato dal D.P.R. n. 120/2003;
7. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
ufficiale della Regione”.
Infine, questo è il testo della deliberazione della Giunta regionale n. 217
dell’ 8.2.2007:
“Vista la direttiva 79/409/CEE (cd Uccelli), concernente la conservazione degli
uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli
Stati membri;
Vista la direttiva 92/43/CEE (cd Habitat), con la quale viene costituita la rete
Natura 2000, formata da siti in cui si trovano tipi di habitat di interesse
comunitario e habitat di specie di interesse comunitario.
Richiamata la propria deliberazione n. 79 del 19 gennaio 2007, alle cui
motivazioni si fa integrale rinvio, con la quale sono approvati in via
preliminare gli elaborati grafici relativi all’individuazione delle nuove
perimetrazioni delle zone di protezione speciale IT3321001“Alpi Carniche”,
corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”
e IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano”, corrispondente all’area IBA89 “041-
Carso Triestino” e si prevede l’individuazione definitiva delle stesse zone di
protezione speciale entro il 16 febbraio 2007;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri di data 19 gennaio 2007, prot.
24597, con la quale è convocata una riunione in data 31 gennaio, presso la sede
del Ministero stesso, alfine di verificare lo stato di avanzamento degli
adempimenti richiesti nell’ambito della completa esecuzione della sentenza della
Corte di Giustizia del 20 marzo 2003;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri di data 2 febbraio 2007, prot.
44891, recante il verbale della riunione tenutasi il 31 gennaio 2007 presso il
suddetto Ministero;
Preso atto dell’intenzione dei competenti Servizi della Commissione, come da
indicazioni pervenute dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione
Europea, di definire il 12 febbraio 2007 la proposta di deferimento alla Corte
di Giustizia ai fini dell’approvazione da parte del Collegio dei Commissari in
data 21 marzo 2007;
Preso atto pertanto della necessità di trasmettere entro il 10 febbraio 2007 ai
Ministeri competenti le opportune decisioni in merito all’avanzamento degli
adempimenti richiesti dalla completa esecuzione della citata sentenza di
condanna, corredati dai relativi atti tecnici ed amministrativi;
Ritenuto pertanto necessario assumere la decisione definitiva in merito alla
completa esecuzione della citata sentenza di condanna della Corte di Giustizia
di data 20 marzo 2003, al fine di evitare che la Regione Friuli Venezia Giulia
venga deferita alla Corte di Giustizia perla seconda e definitiva condanna ai
sensi dell’art. 228 del trattato istitutivo della Comunità europea;
Visti gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna
della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1/15000
e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000,
di cui alla decisione della Commissione del18 dicembre 1996, relativi alla nuova
perimetrazione della zona di protezione specialeIT3321001 “Alpi Carniche”,
corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San Pietro”
Visti gli elaborati predisposti dal Servizio tutela ambienti naturali e fauna
della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna,
comprendenti la mappa del sito digitalizzata su CTRN e stampata in scala 1/15000
e le schede tecniche redatte in conformità al formulario standard Natura 2000,
di cui alla decisione della Commissione del18 dicembre 1996, relativi alla nuova
zona di protezione speciale IT3341002 “Aree carsiche della Venezia Giulia”,
corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”;
Dato atto che l’individuazione della nuova zona di protezione speciale,
corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”, comporta, ai sensi della
decisione della Commissione di cui ai punti precedenti, la trasformazione del
sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” in sito di tipo G,
ovvero sito di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente
contenuto in zona di protezione di speciale;
Ritenuto di approvare gli elaborati di cui ai punti precedenti al fine di dare
indifferibile e completa esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle
Comunità europee del 20 marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica
italiana per non avere classificato in misura sufficiente come zone di
protezione speciale i territori più idonei, per numero e per superficie, alla
conservazione delle specie di cui all’allegato I della direttiva 79/409/CEE;
Ritenuto necessario trasmettere urgentemente il presente atto, corredato degli
elaborati tecnici che ne costituiscono parte integrante, ai Ministeri competenti
per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli
enti regionali approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive
modifiche;
Su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali
e montagna,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva
79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3321001 “Alpi Carniche”,
corrispondente all’area IBA89 “036-Area tra Val Visdende e Canale di San
Pietro”, identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in
allegato alla scala 1/15000 (Tavole 1 e 2) e dalla scheda tecnica redatta in
conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla
presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante.
2. Di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva
79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche
della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”,
identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato
alla scala 1/15000 (Tavole 1, 2 e 3) e dalla scheda tecnica redatta in
conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla
presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante.
3. Di dare atto che l’individuazione delle zone di protezione speciale di cui ai
punti precedenti risponde alla necessità di dare indifferibile e completa
esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 20
marzo 2003, relativa alla condanna della Repubblica italiana per non avere
classificato in misura sufficiente come zone di protezione speciale i territori
più idonei, per numero e per superficie, alla conservazione delle specie di cui
all’allegato I della direttiva 79/409/CEE.
4. Di dare atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano”
è modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con
decisione della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito
di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto
in zona di protezione di speciale.
5. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna di trasmettere urgentemente il presente atto ai Ministeri competenti
per il successivo inoltro ai Servizi della Commissione europea.
6. Di incaricare la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna di informare dei contenuti del presente atto le Amministrazioni locali
e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente rappresentative.
7. Di dare atto che le aree così individuate entreranno a far parte della rete
Natura 2000 di cui all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno
pertanto soggette agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997,
come integrato dal D.P.R. n. 120/2003;
8. Di disporre l’applicazione nelle aree individuate ai punti precedenti, nelle
more di una più compiuta normativa regionale in materia, di quanto disposto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2600 di data 18 luglio 2002.
9. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino
ufficiale della Regione”.
Quello sopra riportato è il testo delle tre deliberazioni giuntali impugnate.
Una prima osservazione da farsi è che la individuazione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 4 della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dell’art. 3 del D.P.R.
8 settembre 1997, n. 357, modificato ed integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.
120, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva 79/409/CEE
“Uccelli”, del sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale
IT3340006 “Carso triestino e goriziano”, ha formato oggetto di un procedimento
regionale che ha preso l’avvio con la deliberazione della Giunta regionale n.
435 del 25.2.2000 – richiamata nella gravata deliberazione del 10.2.2006, n. 228
- che individuava i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione
speciale (ZPS) compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia, per
concludersi con la gravata deliberazione 8.2.2007, n. 217.
Con quest’ultima deliberazione – in particolare – è stato deciso di:
- “individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della direttiva
79/409/CEE cd. Uccelli, la zona di protezione speciale IT3341002 “Aree Carsiche
della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso Triestino”,
identificata dalla mappa del sito redatta sulla CTRN e riprodotta in allegato
alla scala 1/15000 (Tavole 1, 2 e 3) e dalla scheda tecnica redatta in
conformità al formulario standard Natura 2000, elaborati che, allegati alla
presente su supporto informatico, ne costituiscono parte integrante”;
- dare atto che il sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano” è
modificato, ai sensi del formulario standard Natura 2000 approvato con decisione
della Commissione del 18 dicembre 1996, in sito di tipo G, ovvero sito di
interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE interamente contenuto in
zona di protezione di speciale”.
Se così è, se, cioè, la individuazione della zona di protezione speciale de qua
è avvenuta mediante la adozione di atti successivi, che integravano ed
assorbivano man mano quelli precedenti, secondo uno schema che potrebbe
definirsi “a formazione progressiva”, non può fondatamente confutarsi che il
primo ricorso, rubricato al n. 462/06, è divenuto improcedibile per sopravvenuto
difetto di interesse: la gravata deliberazione del 10.2.2006, n. 228, infatti, è
stata superata dalle successive deliberazioni 19.21.2007, n. 79 e 8.2.2007, n.
217 (che costituiscono l’ultimo segmento procedimentale).
Una seconda osservazioni da farsi è che le deliberazioni 19.1.2007, n. 79 e
8.2.2007, n. 217 vengono a creare su tutta la zona di protezione speciale una
serie di vincoli, come indicato nelle stesse deliberazioni, laddove è detto che:
“le aree così individuate entreranno a far parte della rete Natura 2000 di cui
all’art. 3 della direttiva 92/43/CEE e che le stesse saranno pertanto soggette
agli obblighi di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 357/1997, come integrato dal
D.P.R. n. 120/2003”.
L’art. 4 citato così recita:
“4. Misure di conservazione.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i
proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado
degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle
specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale
perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli
obiettivi del presente regolamento.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee
guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione,
entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie
che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od
integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei
tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui
all'allegato B presenti nei siti.
2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di
conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.
3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree
naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste
dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro
dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti
anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le
opportune misure di conservazione e le norme di gestione”.
Il richiamato art. 5, a sua volta, stabilisce che:
“5. Valutazione di incidenza.
1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della
valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria,
dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i
piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo
i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli
effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di
conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di
rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e,
nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli
habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini
della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare,
secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti
interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito
di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto
degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale,
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che
interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente
regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'àmbito della predetta
procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati
individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal
proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto
con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo
riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai
commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria
competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi,
individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi
secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della
medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso
di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui
al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa
entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e
possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono
indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui
le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la
valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti
siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali
di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale
protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o
dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza,
eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato
dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza
sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o
l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le
amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per
garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui
all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il
piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di
importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad
esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze
di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione
europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
Non solo.
Come fondatamente rilevato dai ricorrenti, la zona di protezione speciale deve
ritenersi soggetta alle norme vincolistiche di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, recante la “Legge quadro sulle aree protette”.
Infatti, il Comitato per le aree naturali protette, con deliberazione 2.12.1996,
a mente dell’art. 3, comma 4 della legge in parola, ha compreso nella
classificazione delle aree protette anche quelle facenti parte delle zone di
protezione speciale (ZPS).
In particolare, l’art. 6 della legge fa scattare le misure di salvaguardia, per
effetto delle quali:
“Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con
provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove
costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento
dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e
quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri
ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area
protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con
provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure
di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori
ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e
alla regione interessata”.
Non sembra inutile aggiungere che il decreto del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del Mare del 17.10.2007 ha previsto per le zone speciali
di conservazione (ZSC) e per le zone di protezione speciale (ZPS) una pluralità
di divieti assai limitativi dell’esercizio dell’attività imprenditoriale
agricola ed ha introdotto degli obblighi specifici a carico dei proprietari dei
terreni agricoli.
Le suesposte considerazioni circa la concreta lesività delle impugnate
deliberazioni giuntali 19.1.2007, n. 79 e 8.2.2007, n. 217 consentono di
dichiarare la infondatezza della eccezione regionale, secondo la quale gli atti
impugnati si atteggerebbero ad “atti generali, di carattere ricognitivo ed
informativo della sussistenza nelle aree individuate di alcune tipologie di beni
naturali oggetto di protezione in base alle norme comunitarie e nazionali
citate, che si collocano nell'ambito di un percorso giuridico-amministrativo più
ampio, e che vede quali attori l'Unione europea, lo Stato Italiano, le Regioni e
le autonomie locali, ciascuno impegnato per la parte di propria competenza”.
Anche le altre eccezioni dedotte dalla resistente Regione non meritano ingresso.
Con riferimento alle associazioni agricole ricorrenti è stata eccepita
l'insussistenza di “un'effettiva legittimazione delle associazioni agricole
ricorrenti a far valere in giudizio, in nome proprio, diritti ed interessi
generali e collettivi degli agricoltori di cui esse si elevano ad enti
esponenziali”: questo perché – a giudizio della Regione - mancherebbe una legge
ad hoc che attribuisca alle associazioni una rappresentanza processuale e non
sarebbe ravvisabile una concreta lesione degli interessi degli agricoltori, ma,
al contrario, sarebbe rinvenibile una tutela dell’habitat esistente, in cui è
compreso, come elemento costitutivo, il patrimonio agro-silvo-pastorale;
l’azione giurisdizionale intrapresa si configurerebbe, in realtà, come una forma
di controllo sull’azione amministrativa della Regione.
Quanto alla Comunanza - Agrarna skupnost delle Jus Comunelle – Srenije Vicinie
nella Provincia di Trieste ed alle aderenti Comunelle, la Regione assume che per
esse vale lo stesso discorso fatto per le associazioni agrarie; per quanto
riguarda le seconde, in particolare, la Regione sottolinea il fatto che nessuna
legittimazione processuale è radicata dalle legge nelle Comunelle e che le loro
finalità istituzionali, ossia quelle di “coltivare, organizzare, amministrare e
di godere il patrimonio agro-silvo-pastorale comune, nel quadro delle secolari
tradizioni e dello sviluppo economico e sociale” verrebbero – di fatto -
rafforzate e non già vulnerate dagli atti impugnati.
Con riferimento, infine, ai ricorrenti sigg. Grgič, Igor, Radetic Sidonja e
Fonda David, che sono stati sono classificati, a pag. 11 del ricorso n. 422/07,
come "imprenditori agricoli, le cui aziende sono situate all'interno della ZPS
IT”, la Regione sostiene che “non risulta minimamente provata la sussistenza di
una posizione giuridica differenziata dei ricorrenti rispetto alla generalità
degli imprenditori agricoli della Regione, che sola potrebbe fondare la loro
legittimazione processuale. Alcuna indicazione viene, infatti, fornita circa
l'ubicazione delle aziende asseritamente poste all'interno dell'area tutelata,
al fine di poter stabilire se, almeno astrattamente, esse possano essere incise
dai provvedimenti impugnati”.
Le tesi non hanno pregio.
Posto che – come si è visto – le impugnate deliberazioni posseggono un indubbio
connotato di lesività, non può fondatamente essere messo in discussione il fatto
che i soggetti di cui si sta parlando – le associazioni agricole ricorrenti
nonché la Comunanza - Agrarna skupnost delle Jus Comunelle – Srenije Vicinie
nella Provincia di Trieste e le aderenti Comunelle – posseggano tutte una
legittimazione processuale, quali enti esponenziali degli interessi dei
coltivatori che esercitano la loro attività nel comprensorio per cui è causa.
In questa ottica si appalesa irrilevante la mancata previsione legislativa della
attribuzione di una legittimazione processuale attiva in capo ai soggetti in
parola: al riguardo il Collegio ritiene di non discostarsi da quella
giurisprudenza secondo la quale le Associazioni di categoria hanno titolo ad
agire in sede giurisdizionale per tutelare sia posizioni soggettive proprie che
interessi del gruppo del quale costituiscono stabile centro di riferimento (Cfr.
Cons. Stato, V Sez., 12 agosto 1998, n. 1261, IV Sez., 14 luglio 1995, n. 562,
VI Sez., 13 luglio 1993, n. 531;T.A.R. Lazio, Latina, 6 marzo 2003, n. 236).
Nel caso di specie, non può disconoscersi che trattasi di enti esponenziali di
gruppi aventi interessi omogenei e, in quanto tali, sono legittimati ad
impugnare dei provvedimenti amministrativi che incidono sulla collettività
unitariamente considerata .
Quanto ai ricorrenti sigg. Grgič, Igor, Radetic Sidonja, Fonda David, essi
svolgono la loro attività su di un territorio assoggettato con gli atti
impugnati ad una disciplina vincolistica, di per sé lesiva della loro sfera
giuridica, eppertanto posseggono una indiscutibile legittimazione attiva.
Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla resistente
Regione ed entrando nel merito del gravame, il Collegio ritiene che colga nel
segno la censura con la quale i ricorrenti – denunciando la violazione dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - lamentano in buona sostanza che il
procedimento di ampliamento della ZPS non è stato in alcun modo comunicato alle
popolazioni interessate né ai loro rappresentanti.
Gli istanti sottolineano la circostanza che i Sindaci dei comuni interessati
dalle impugnate deliberazioni e le organizzazioni agricole hanno richiesto alla
Regione la convocazione di una riunione e che solo per effetto di tale
sollecitazione essa si è svolta in data 24.3.2006.
Va premesso che – a rigore – non può farsi applicazione del citato art. 7 sulla
comunicazione dell’avvio del procedimento, posto che, ai sensi del successivo
art. 13 della legge n. 241/1990, le disposizioni contenute nel Capo III
(Partecipazione al procedimento amministrativo), tra le quali figura, appunto,
l’art. 7, “non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione”.
Nella fattispecie si versa in tema di atto generale, classificabile anche come
atto di pianificazione e di programmazione: sottratto, in quanto tale,
all’obbligo legislativamente previsto della comunicazione dell’avvio del
procedimento (art. 7: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non
sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento “).
Tuttavia, occorre considerare che l’art. 1 (Principi generali dell'attività
amministrativa) della legge n. 241/1990 stabilisce, con una previsione di
carattere generale, che: “1. L'attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
princìpi dell'ordinamento comunitario”.
Questa disposizione – che fa un chiaro cenno al criterio della “pubblicità” – va
correlata all’art. 97 della Costituzione che ha sancito il principio del buon
andamento dell'amministrazione.
A queste disposizioni, oltre che ai principi dell'ordinamento comunitario si è
sicuramente ispirata la Giunta regionale quando ha previsto in ciascuna delle
due deliberazioni qui impugnate di “informare dei contenuti del presente atto le
Amministrazioni locali e le associazioni dei portatori di interesse maggiormente
rappresentative”.
Al riguardo occorre ricordare che il Consiglio di Stato, con la sentenza della
quarta sezione n. 6172 del 16.10.2006 – richiamata dalla resistente Regione – in
relazione alla previsione del citato art. 13 della legge n. 241 del 1990, ha
affermato che "tale esclusione non comporta, nel caso in cui l'Amministrazione
abbia spontaneamente ammesso forme partecipative dei cittadini, la inefficacia
della disposizione di cui all'art. 13 cit, ben potendo l'amministrazione, sulla
base del principio di buon andamento, consentire un livello di maggiore
consultazione dei soggetti interessati anche attraverso forme non tipizzate di
partecipazione; tuttavia le osservazioni dei cittadini restano pur sempre forme
di partecipazione non vincolanti la cui reiezione non richiede una motivazione
analitica e diffusa ".
La Regione ha agito, dunque, nel solco di questo arresto giurisprudenziale ed in
verosimile adesione ai principi enucleati dalla Costituzione, da quelli
comunitari e dalla legge n. 241 del 1990: essendosi, chiaramente, avveduta della
esigenza di approntare una forma di pubblicità alla approvazione di uno
strumento di natura pianificatoria e programmatoria di grande rilevanza
sull’assetto di una vasta area del territorio regionale e suscettibile di ledere
una pluralità di interessi.
Ciò detto, va, però, rilevato che la modalità partecipativa posta in essere
dalla Regione si appalesa incongrua e va, conseguentemente censurata, in quanto
insufficientemente rappresentativa di quella esigenza preminente di cui pure la
Regione stessa si era fatta carico.
Ed invero, la attività di “informazione” sarebbe dovuta intervenire in un
momento anteriore alle due deliberazioni impugnate - la n. 79 del 19.1.2007 e la
n. 194 del 2.2.2007 - consentendo, così, di realizzare un idoneo meccanismo
partecipativo.
Va soggiunto che il brevissimo intervallo temporale tra le due deliberazioni
(19.1.2007 - 2.2.2007) ha reso – di fatto – ulteriormente inappropriato il
meccanismo stesso.
Non solo.
Come risulta dal doc. 18 di parte ricorrente, la Regione ha comunicato con nota
prot. n. 9572 la adozione della deliberazioni n. 79 del 19.1.2007 in data
2.2.2007, cioè il giorno della adozione della deliberazione conclusiva (la n.
194 del 2.2.2007 per l’appunto): il che dimostra ancor di più ed in modo
risolutivo tutta la incongruità della fase partecipativa.
Inoltre, questa nota è stata inviata solo ad alcuno dei soggetti interessati
(Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti-Federazione reg.le per il Friuli
Venezia Giulia, Confederazione Italiana Agricoltori-Sede regionale per il Friuli
Venezia Giulia, Confederazione generale dell’Agricoltura Italiana, KMECKA ZVEZA):
non si comprende il motivo per cui alcuni degli attuali ricorrenti, ascrivibili
indubbiamente al paradigma delle “associazioni dei portatori di interesse
maggiormente rappresentative” non siano stati notiziati.
Va, da ultimo, detto che la deliberazione n. 194 del 2.2.2007, ad ulteriore
comprova dell’inesistenza di un idoneo schema partecipativo, non reca alcun
cenno ad eventuali interventi da parte dei soggetti interessati di cui si è
testè parlato.
Inutile dire che la attività partecipativa dichiarata dalla resistente Regione
in sede di memorie difensive si appalesa inconferente al fine di sanare il vizio
testè rilevato, in quanto si riferisce a situazioni precedenti alle due
deliberazioni impugnate: in particolare ciò vale per la richiamata attività
propedeutica alla adozione della deliberazione n. 327 del 28.2.2005 (tre
riunioni con i Comuni interessati, cui ha fatto seguito una riunione in data
24.3.2006).
In conclusione, sotto il profilo testè considerato – assorbiti gli altri mezzi –
il ricorso va accolto e le due deliberazioni impugnate vanno annullate in parte
qua, ossia nella parte relativa alla zona di protezione speciale IT3341002 “Aree
Carsiche della Venezia Giulia”, corrispondente all’area IBA89 “041- Carso
Triestino” ed al sito Natura 2000 IT 3340006 “Carso triestino e goriziano”.
Le spese dei due giudizi riuniti, sussistendone i giusti motivi, possono venire
compensate nella loro integralità.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunziando sui ricorsi nn. 462/06 e 422/07 in premessa,
respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
li riunisce;
dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso n.
462/06; accoglie il ricorso n. 422/07, e, per l’effetto, annulla in parte qua
gli atti impugnati, meglio specificati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 20.2.2008.
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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