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TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I, 21 aprile 2008, sentenza n. 251
 

CACCIA - L. n. 157/1992 - Principi fondamentali di riforma economico sociale - Art- 117 Cost. - Artt. 18 e 19 L. n. 157/1992 - Vincolo alla potestà legislativa regionale - Disciplina annuale di gestione faunistica e fruizione venatoria dettata dalle riserve di caccia - Obbligatorietà del parere dell’INFS - Esclusione. La legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione costituisce norma fondamentale di riforma economico sociale legislazione di recepimento di normative CEE) vincola le regioni, comprese quelle a statuto speciale, nella “emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1, comma terzo). In particolare, la disposizione di cui all’art. 19, comma secondo, nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell’art. 117 Cost., tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale (Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 392). Lo stesso è a dirsi per i pareri previsti dall’ art. 18, e, segnatamente, per quello afferente il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria; nessuna disposizione della legge n. 157 del 1992 prevede invece la obbligatorietà del parere dell’Infs nella disciplina annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale, dettata con appositi regolamenti dalle Riserve di caccia. Né - a fortiori - può ritenersi che tutti i provvedimenti regionali relativi alla regolazione della caccia debbano essere assistiti nella fase preparatoria dal parere dell’Infs, posto che non è rinvenibile alcuna disposizione della legge n. 157 del 1992 che lo richieda. Pres. Borea, Est. Farina - A.M. (avv.ti Del Torre e Sgrazzutti) c. Regione Friuli - Venezia Giulia (avv. Iuri) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 21 aprile 2008, n. 251
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


N. 00251/2008 REG.SEN.
N. 00368/2007 REG.RIC.

 


ha pronunciato la presente

 

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 368 del 2007, proposto da:
Alessandro Mitri, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Del Torre, Alessandro Sgrazzutti, con domicilio eletto presso Simonetta Rottin Avv. in Trieste, via Filzi 8;


contro


Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentata e difesa dall'Daniela Iuri, domiciliata per legge in Trieste, via Carducci 6;

nei confronti di
Distretto Venatorio N. 14 "Colli Orientali", Riserva di Caccia di Cividale del Friuli, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Viezzi, con domicilio eletto presso Davor Blaskovic Avv. in Trieste, via Coroneo 31/2; Domenico Ferraro;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
regolamento annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale della Riserva di Caccia di Cividale del Friuli dd. 16.4.2007, relativi atti di ratifica del Distretto venatorio n. 14 dd. 30.4.2007 e di approvazione regionale dd. 9.5.2007..

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Distretto Venatorio N. 14 "Colli Orientali";
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Riserva di Caccia di Cividale del Friuli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2008 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso n. 368/07 il Sig. MITRI Alessandro, cacciatore praticante la caccia agli ungulati in forma selettiva, ha chiesto l’annullamento in parte qua, previa sospensione, del Regolamento annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale della Riserva di caccia di Cividale del Friuli (UD) del 16 aprile 2007, notificato a mezzo a.r. in data 16-17 luglio 2007, nonché dei relativi atti di ratifica del Distretto venatorio n. 14 del 30 aprile 2007 e di approvazione regionale del 9 maggio 2007.

La vicenda riguarda la caccia tradizionale e la caccia di selezione del capriolo, praticabile per tutta la durata dell’annata venatoria 2007/2008 all’interno del territorio assegnato alla Riserva di caccia di Cividale del Friuli in conformità alla normativa di settore, nel rispetto dei censimenti e dei piani di abbattimento adottati dal Direttore della Riserva di caccia in parola del 18.4.2007 ed approvati dall’Amministrazione regionale con provvedimento di verifica della rispondenza dell’8 maggio 2007, n. 865 e delle disposizioni contenute nel Regolamento annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale e nel Regolamento annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia di selezione, adottati rispettivamente in data 16.4.2007 e 30.4.2007, ratificati dal Distretto venatorio n. 14 “Colli orientali”, entrambi in data 30.4.2007 e successivamente contestualmente approvati dalla competente Direzione centrale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con provvedimento del 9 maggio 2007, n. 869.

Il ricorrente denuncia con due mezzi, sotto vari profili, la modalità della caccia al capriolo in “braccata”, ossia mediante l’utilizzo di cani segugi; solleva, inoltre, questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 della L.R. n. 30/1999 e artt. 2 e 3 della L.R. n. 24/1996 per violazione dell’art. 4, n. 3 dello Statuto di autonomia e dell’art. 116, comma 1 della Costituzione.

Va premesso che la Riserva di caccia di Cividale si è dotata di piani di abbattimento per le specie stanziali di capriolo, cinghiale e lepre, ripartendo i capi catturabili tra i 96 soci praticanti la caccia in forma tradizionale ed i 18 soci praticanti la caccia di selezione; quanto alla specie capriolo, il piano di abbattimento adottato dal Direttore della Riserva in parola, ratificato come sopra ricordato dal Distretto n. 14 “Colli orientali” ed approvato dall’Amministrazione regionale, prevedeva il prelievo di n. 56 caprioli in regime di caccia tradizionale (29 maschi, di cui 15 soggetti di età 0-1 anno e 14 di due anni e più, e 27 femmine, di cui 14 soggetti di età 0-1 anno e 13 di età 2 anni e più) e n. 10 in regime di selezione (4 maschi, di cui 3 di età 0-1 anno e 2 di 2 anni e più, e 5 femmine, di cui 3 esemplari da 0 - 1 anno e 2 di 2 anni e più).

Tutta l’attività programmatoria della ripetute Riserva di caccia è stata adottata in conformità all’atto di indirizzo generale per la gestione faunistico-venatoria per l’annata venatoria 2006-2009 della Regione approvato con deliberazione della Giunta regionale del 24 marzo 2006 n. 652.

La caccia tradizionale al capriolo con cane segugio era stata prevista anche per l’annata venatoria precedente nell’apposito regolamento della Riserva di caccia di Cividale del Friuli.

Con nota del 7 maggio 2007 il Circolo friulano cacciatori invitava l’Amministrazione regionale a non approvare i regolamenti delle riserve di caccia “limitatamente alle parti che prevedano l’uso dei segugi nei territori sottoposti a SIC e ZPS nei quali sia stata riscontrata la presenza di orso e lince ed in tutti gli altri territori o parti in cui ne sia previsto l’uso su cervi e caprioli”, in quanto ritenute in contrasto con le esigenze di tutela della fauna previste dall’articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157: ciò sulla base di un parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs), rilasciato in data 28.7.2005 al Gruppo consiliare regionale della Federazione dei Verdi del Friuli Venezia Giulia, il quale in data 9.3.2005, aveva formulato all’Infs una serie di quesiti finalizzati alla predisposizione di un disegno di legge sulla biodiversità, successivamente concretizzatosi nella proposta di legge “Norme urgenti in materia di tutela della biodiversità nel Friuli Venezia Giulia”.

In particolare – per quello che qui rileva – con nota datata 28.7.2005 l’Infs ha affermato che:

a) “…in caso di presenza di orso e lince l’attività venatoria in SIC e ZPS dovrebbe essere attuata esclusivamente con metodi selettivi e dal basso impatto sulle altre componenti della biocenosi. Risulta evidente che la braccata, realizzata con l’uso dei segugi, non può essere considerata ecologicamente compatibile con la presenza di tali specie…

b) “…ritiene, come più volte espresso nei pareri dell’Istituto che i prelievi selettivi a carico degli ungulati debbano essere effettuati esclusivamente per mezzo di tecniche di caccia individuale alla cerca o all’aspetto….Infatti non si reputa condivisibile, anche in relazione alle finalità complessive di conservazione della fauna..(art.1 L. 157/92) la scelta di permettere o sostenere l’esercizio della caccia al capriolo con l’ausilio del cane da seguito. Tale forma di caccia non è in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per un corretto realizzo dei piani di prelievo basati su criteri di selettività in termini di classi di sesso ed età dei capi da prelevare, né di fornire sufficienti garanzie per quanto concerne la minimizzazione della quota di animali feriti e non recuperati”; “…diversi studi hanno dimostrato come l’inseguimento da parte dei cani determini alterazioni rilevanti in diversi parametri fisiologici dei cervidi determinando potenziali rischi di decesso causati dall’inseguimento e un abbassamento delle difese immunitarie che può favorire indirettamente l’insorgere di patologie”; “…la diffusione della caccia di selezione in gran parte dell’arco alpino e dell’Appennino settentrionale ha rappresentato un forte elemento di crescita del mondo venatorio con indubbie ripercussioni positive che non riguardano solo un uso ecologicamente sostenibile delle popolazioni di ungulati ma che investono l’approccio generale alla gestione faunistico venatoria ed alla conservazione delle risorse naturali. La possibilità di cacciare i cervidi con i cani rischia di introdurre un elemento perturbante di questo processo positivo”.

Alla richiesta di non approvazione dei regolamenti, l’Amministrazione regionale ha risposto con la nota prot. RAF 13 /12.6/40970 del 21.05.2007 osservando che “...nella normativa regionale e statale attualmente in vigore – unico parametro alla luce del quale viene compiuta l’attività di controllo assegnata agli uffici regionali – non si rinviene alcun espresso divieto alla pratica della caccia con l’impiego del segugio: nè in forma assoluta nè limitatamente alle zone del territorio regionale individuate quali SIC o ZPS in cui è stata accertata la presenza dell’orso e della lince o alle zone favorevoli alla riproduzione e alla sosta dei cervidi”, inoltre, “le ragioni prettamente tecnico-scientifiche formulate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica ... non essendo state trasfuse in norme giuridiche, non rappresentano per l’Amministrazione regionale un limite positivo (ed immediatamente applicabile senza il rischio di lasciare spazio a possibili contenziosi) per sè sufficiente a legittimare la non approvazione dei regolamenti venatori che la prevedono”.

Conseguentemente, i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale che - come quello adottato dalla Riserva di caccia di Cividale, che prevede l’impiego del cane segugio - dopo essere stati ratificati dai Distretti venatori competenti per territorio sono stati approvati dall’Amministrazione regionale a termini dell’articolo 16, comma 2 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

In data 1°.05.2007, con nota prot. RAF13/2/12.5/44095, l’Ufficio studi faunistici inoltrava all’Infs una richiesta di informazioni riguardanti la caccia con il segugio ai cervidi e nelle aree SIC e ZPS; in particolare, richiedeva dati scientifici circa esperienze sperimentali direttamente condotte dallo stesso in materia: con nota del 17.7.2007, prot. RAF1/12.6/85042, l’Infs rispondeva che: “Lo scrivente Istituto non ha compiuto direttamente studi specifici in merito all’impatto negativo esercitato dalla caccia con i segugi ai Cervidi….”, e forniva solo alcune indicazioni bibliografiche sul tema, non attinenti, tuttavia, specificatamente la realtà locale.

Si è costituita in giudizio l’intimata Regione Friuli Venezia Giulia, chiedendo il rigetto del gravame.

Quest’ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 19.3.2008.

La accertata infondatezza del gravame, come in prosieguo di trattazione dimostrata, esime il Collegio dal prendere in esame le eccezioni regionali di inammissibilità per carenza di interesse e di irricevibilità per tardiva impugnazione dell’”Atto di indirizzo generale per la gestione faunistico venatoria per l’annata venatoria 2006-2009” approvato con deliberazione della Giunta regionale dd. 24.3.2006 n. 652.

Con un primo mezzo il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, 2 e 17, comma 1 e 3 della L.R. n. 30/1999, nonché degli art. 2 e 3 della L.R. n. 24/199, sul rilievo che queste norme sarebbero espressione di un uso irragionevole e arbitrario del potere di interpretazione normativa esercitato dal legislatore regionale, in violazione dello statuto di autonomia (art. 4 punto 3) nonchè dell’art. 116, comma 1 della Costituzione.

Più specificatamente, l’istante sostiene che le norme regionali rubricate sarebbero costituzionalmente illegittime perché non prevederebbero l’obbligatorietà del parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), mentre la materia della caccia è attribuita alla competenza legislativa primaria ed esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia, a mente dell’art. 4 n. 3 dello Statuto di autonomia, da esercitarsi, però, in armonia (tra l’altro) con le norme fondamentali delle riforme economico sociali: tra queste norme figurano quelle dettate dalla legge n. 157 del 1992, e, segnatamente, l’art. 18, comma 4 sul calendario venatorio ed il regolamento relativi all’intera annata venatoria, che prevede l’acquisizione del suddetto parere.

Più in generale, conclude il deducente, tutti i provvedimenti regionali relativi alla regolazione della caccia devono essere assistiti nella fase preparatoria dal ripetuto parere.

In relazione alle deduzioni attoree, è d’uopo prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

La L.R. 31 dicembre 1999, n. 30, ad oggetto la “Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia”, dispone all’art. 13 che: “1. I Distretti venatori sono unita' territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi, consuetudini e tradizioni locali, individuati al fine del coordinamento e della razionalizzazione dell'attivita' di gestione delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile.

2. I Distretti venatori sono individuati dall'allegato A. Eventuali modifiche all'allegato A sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentita la Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori ovvero su proposta dei Direttori di Riserva o del Direttore di Riserva che richiedano la modifica della individuazione del distretto di appartenenza”.

Il successivo art. 14 recita:

“(Funzioni)

1. I Distretti venatori esercitano nel territorio di competenza le funzioni relative alla realizzazione degli obiettivi della sezione venatoria del piano regionale pluriennale di gestione faunistica.

2. I Distretti venatori, in attuazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica e degli indirizzi in materia espressi dall'Amministrazione regionale, in particolare provvedono:

a) ad offrire servizi alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie relativamente agli adempimenti di competenza di queste;

b) ad organizzare e coordinare i censimenti e a ratificare i piani di abbattimento delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie;

c) a coordinare e ratificare i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistica e di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;

d) a predisporre i piani di ripopolamento e di tutela della fauna, nonche' a programmare le iniziative ambientali da attuare sul territorio;

e) a ratificare la relazione consuntiva annuale sulla gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia e delle aziende venatorie, comprendente le informazioni faunistiche e i dati statistici sulle attivita' delle Riserve di caccia e delle aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile;

f) a realizzare le mostre dei trofei dei capi abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico- venatorie;

g) all'eventuale istituzione di centri di raccolta della fauna abbattuta;

g bis) a dirimere in via equitativa, attraverso un Comitato di saggi composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea del distretto medesimo fra i propri componenti, i contenziosi che insorgono all’interno delle Riserve e ad irrogare sanzioni disciplinari per infrazioni di lieve entita' legate alla violazione di disposizioni regolamentari o statutarie che comportino una sanzione non superiore alla censura scritta. I membri, qualora siano chiamati ad esprimersi su fatti sui quali siano direttamente interessati, sono sostituiti per incompatibilita' dai membri supplenti”.

L’art. 15 è così formulato:

“(Organi)

1. Gli organi dei Distretti venatori sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

b bis) il Vicepresidente.

2. L’Assemblea e' composta dai Direttori delle Riserve di caccia ovvero, se delegati, dai vicedirettori delle stesse, nonche' dai rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie o da soggetti incaricati, con delega scritta, dalle stesse e dai gestori delle zone cinofile ricomprese nel territorio del Distretto, in numero non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle Riserve di caccia.

3. L'Assemblea svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio ed elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente dura in carica cinque anni. Qualora, per qualsiasi ragione, cessi dal mandato, viene sostituito per la restante parte di compimento del quinquennio.

4. Il Presidente e' il rappresentante legale del Distretto venatorio, provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e nomina il Vicepresidente che, in sua assenza, lo sostituisce in ogni sua competenza, nonche’ il commissario ad acta previsto dall'articolo 7, comma 6.

5. Nello svolgimento dei propri compiti i Distretti venatori sono coadiuvati dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, il Direttore del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria individua i componenti dell'Assemblea di ciascun Distretto venatorio e provvede alla convocazione della prima seduta per l'elezione del Presidente. Successivamente, l'Assemblea stessa provvede a prendere atto delle variazioni alla sua composizione”.

Il successivo art. 16 (Controllo sugli atti) stabilisce che:

“1. L'Amministrazione regionale verifica la rispondenza agli indirizzi regionali degli atti adottati dall'Assemblea.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trasmesse all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e diventano esecutive con l'approvazione, ovvero trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia stato adottato alcun provvedimento o sospensione di termini”.

L’ art. 17 (Funzioni di indirizzo generale) così recita:

“1. Al fine di promuovere e coordinare l'attivita' degli enti e organismi operanti nel settore faunistico e venatorio, la Giunta regionale adotta atti d'indirizzo generale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale in particolare adotta direttive generali:

a) per la redazione e l'aggiornamento del piano regionale pluriennale di gestione faunistica;

b) per la determinazione degli indici di densita' venatoria delle Riserve di caccia;

c) per la determinazione delle dimensioni minime e massime dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia;

d) per l'ammissione ed il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia;

e) per l'istituzione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;

f) per l'esclusione dei terreni dall'esercizio venatorio;

g) per la riutilizzazione a fini venatori delle aree gia' precluse alla caccia.

3. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere f) e g), sono adottate previo parere del Comitato faunistico- venatorio regionale.

4. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono adottate previo parere del Comitato faunistico-venatorio regionale e dell'organismo di cui all'articolo 21.

5. Le direttive generali di cui al comma 2, lettere b) e c), sono adottate previo parere dell'organismo di cui all'articolo 23.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale adottate ai sensi del comma 2 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione”.

La L.R. 17 luglio 1996, n. 24 “Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere”, stabilisce, all’art. 2 che:

“1. Fermo restando quanto previsto per la caccia di selezione agli ungulati dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 21, nel Friuli-Venezia Giulia la caccia e' consentita durante i periodi indicati nella presente legge da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto.

1 bis. La caccia alla posta per gli acquatici e' consentita sino ad un’ora dopo il tramonto.

2. Entro il 15 maggio di ciascun anno il Direttore del Servizio della caccia e della pesca provvede con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, a fissare l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali. In fase di prima applicazione il termine del 15 maggio si intende fissato a 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le norme contenute nel presente articolo e negli articoli dal 3 al 7 costituiscono per il Friuli-Venezia Giulia il calendario venatorio regionale di cui all'articolo 18 della legge 157/1992”.

Il successivo art. 3 così si esprime:

“1. Nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e nelle zone di mare di cui all'articolo 6 della legge regionale 21/1993, la caccia alla fauna selvatica e' consentita nei confronti delle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

[…….]

c) specie cacciabile dalla seconda domenica di settembre al 5 novembre: capriolo (Capreolus capreolus);

[…….]

2. Per le specie di fauna selvatica incluse nell' elenco di cui all' articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 e non comprese negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e nell'allegato II/2 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, il Presidente della Giunta regionale o l' Assesore da lui delegato puo' provvedere, con le modalita' di cui all'articolo 8, a fissare ai sensi e per i motivi di cui all' articolo 9 della direttiva medesima, specifiche forme di prelievo, indicandone i tempi, i mezzi e le condizioni”.

Sin qui l’essenziale quadro normativo di riferimento in relazione alle deduzioni attoree.

Per completezza espositiva va detto che la ripetuta legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), all’art.9 legge stabilisce che le Regioni e le Province autonome esercitano le funzioni amministrative di pianificazione faunistico – venatoria, l’orientamento ed il controllo “…in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi Statuti”; l’art. 10 al comma 1 stabilisce, poi, che: “Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.”; al comma 2 viene precisato che “le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio”.

L’art. 14, poi, così rubricato: “Gestione programmatoria della caccia” stabilisce che le regioni devono ripartire il territorio destinato alla caccia “in ambiti territoriali di caccia, di dimensione subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali”, specificando al comma 17 che “le regioni a statuto speciale …. In base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti …. E nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l’esercizio di caccia nel territorio di competenza”.

In base all’art. 36 commi 6 e 7 l’obbligo di adeguamento per le Regioni e province speciali deve aver riguardo al rispetto dei principali contenuti nella normativa statale di riforma “…nei limiti della Costituzione e dei rispettivi Statuti”.

Quanto alla normativa regionale di settore, la materia della caccia è attribuita alla competenza legislativa primaria ed esclusiva della Regione Friuli Venezia Giulia a mente dell’art. 4 n. 3 dello Statuto di autonomia.

Con la L.R. 31 dicembre 1999, n. 30, ad oggetto la “Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia” – legge di cui si sono già riportate sopra alcune disposizioni - è stata dettata la nuova disciplina dell’attività venatoria sul territorio regionale.

In particolare, alla Regione sono state attribuite funzioni di indirizzo generale (art. 17), funzioni di pianificazione (art.18), funzioni amministrative (art.19) e funzioni di controllo (art.20).

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 30/1999 la gestione dell’attività venatoria è demandata ai cacciatori che la esercitano attraverso i soggetti e istituti previsti e individuati dalla legge medesima; al riguardo, le competenze in materia faunistica - venatoria sono esercitate da :

a) Riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie;

b) Distretti venatori,

c) Regione,

d) Province.

Ai fini della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell’esercizio venatorio, l’art. 7 della citata legge regionale stabilisce la suddivisione del territorio regionale in unità territoriali denominate “Riserve di caccia”, composte dai cacciatori ad esse assegnati ed operanti all’interno di territori delimitati con provvedimento dell’Amministrazione regionale, le quali tra l’altro, attuano i censimenti e predispongono i piani di abbattimento, nonché dispongono i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria (comma 3, lett. a e b): la riserva di caccia è il soggetto istituzionalmente preposto al controllo della corretta fruizione venatoria da parte dei cacciatori e del corretto uso degli strumenti finalizzati ad una razionale gestione faunistica.

Per un corretto controllo dell’attività di fruizione venatoria e del controllo delle specie di fauna selvatica, la L.R. n. 30/1999 prevede, all’art. 21, l’Istituto faunistico regionale (IFR), struttura tecnico-scientifica per la conservazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica, che, tra le altre attività, : “ a) esprime pareri tecnico-scientifici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna selvatica e la gestione venatoria che venga ad esso sottoposta dall'Amministrazione regionale; ..c) verifica la distribuzione, la tendenza e la consistenza delle singole specie selvatiche nell’ambito del territorio regionale, anche in rapporto allo stato dell’ambiente nelle sue relazioni con la fauna e la dinamica delle specie stesse; d) propone e sperimenta interventi volti al miglioramento dello stato faunistico e ambientale, anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna; e) promuove e coordina i censimenti relativi alle specie maggiormente minacciate o in pericolo di estinzione; g) propone le azioni per il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; …”.

Sempre l’art. 21, al comma 4 precisa che nell’ambito dell’organizzazione burocratica dell’Amministrazione regionale l’IRF è struttura stabile equiparata a servizio autonomo.

In seguito alla riorganizzazione della Amministrazione regionale effettuata con regolamento di organizzazione dell’apparato burocratico, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2004, le competenze dell’IFR sono state trasferite dal servizio autonomo ad una struttura stabile di livello inferiore denominata Ufficio Studi Faunistici (USF), alle dipendenze del Servizio Tutela Ambienti Naturali, Fauna e Corpo forestale regionale; l’USF esprime pareri ed interviene nelle questioni di sua competenza sulla base di indicazioni tecniche per la gestione della fauna selvatica provenienti dall’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) e condivise dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Con Decreto del Presidente della Regione del 28 marzo 2003, n. 90 si è provveduto ad emanare il regolamento di attuazione previsto al comma 6 del richiamato art. 21.

Per quel che interessa la presente controversia, all’art. 1, comma 1 del suddetto regolamento è stato deciso che nel territorio regionale “le funzioni tecnico scientifiche e di controllo per la pianificazione della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione faunistica di tutte le specie presenti…., nonché quelle di verifica dei censimenti e di valutazione sulla congruità dei piani di abbattimento nelle riserve di caccia e …… in rapporto alle esigenze di protezione e di incremento del patrimonio faunistico del FVG, sono esercitate dall’Istituto faunistico regionale”: a tal riguardo gli ispettori IFR possono verificare presso le riserve di caccia la corretta organizzazione ed esecuzione dei censimenti del patrimonio faunistico, nonché l’attuazione dei piani di abbattimento autorizzati.

Tutti i censimenti, i piani di abbattimento ed i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria approvati sono trasmessi all’IFR.

Ciò posto, la questione di costituzionalità appare manifestamente infondata.

La richiamata legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione costituisce norma fondamentale di riforma economico sociale legislazione di recepimento di normative CEE) – occorre puntualizzare - vincola le regioni, comprese quelle a statuto speciale, nella “emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1, comma terzo).

Questa legge prevede, in particolare, l’adozione di “piani faunistici” e la gestione programmatoria della caccia, introducendo il principio della pianificazione dell’attività faunistico-venatoria per tutto il territorio nazionale, demandando alle regioni ed alle province la “destinazione differenziata del territorio”, in parte volta alla protezione della fauna ed in parte volta alla gestione programmata della caccia.

All’art. 7, vengono stabiliti i compiti dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province.

In particolare, l’INFS ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostituivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine di riqualificare la fauna nel territorio nazionale, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalla regioni e dalle province autonome e di esprimere i parere tecnici-scientifici richiesti.

Il successivo art. 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) così dispone:

“1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

[…….]

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); [francolino di monte (Bonasa bonasia)]; coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

[…….]

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino”.

Sancisce l’art. 19, comma secondo della legge in parola che: “Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio”.

Come è stato deciso da questo Tribunale (sent. 22 novembre 2007, n. 732) la disposizione di cui all’art. 19, comma secondo, nella parte in cui disciplina i poteri regionali di controllo faunistico, costituisce un principio fondamentale della materia a norma dell’art. 117 Cost., tale da condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale (Corte cost., 21 ottobre 2005, n. 392); essa vincola – per quello che qui rileva - la stessa potestà legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia, il cui statuto annovera il limite del rispetto delle norme statali fondamentali in materia di riforme economico-sociali.

Lo stesso è a dirsi per i pareri previsti dal richiamato art. 18, e, segnatamente, per quello afferente il calendario regionale ed il regolamento relativi all'intera annata venatoria, però nessuna disposizione della legge n. 157 del 1992 prevede la obbligatorietà del parere dell’Infs nella materia per cui è causa, ossia la disciplina annuale di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale, dettata con appositi regolamenti dalle Riserve di caccia.

Come si è visto sopra, i regolamenti annuali di gestione faunistica e di fruizione venatoria per la caccia tradizionale che - come quello adottato dalla Riserva di caccia di Cividale, che prevede l’impiego del cane segugio - (dopo essere stati ratificati dai Distretti venatori competenti per territorio) sono stati approvati dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

Non può avere – a fortiori – ingresso l’assunto attoreo in base al quale

tutti i provvedimenti regionali relativi alla regolazione della caccia devono essere assistiti nella fase preparatoria dal parere dell’Infs, posto che nessuna disposizione della legge n. 157 del 1992 lo avvalora.

Con il secondo motivo di gravame il ricorrente denuncia la violazione degli art. 14 e 16 della L.R.n. 30/1999, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, per non essere stato dalla Regione emanato il piano regionale pluriennale di gestione faunistica, che funge da atto presupposto volto a fornire al Distretto venatorio e alla Regione i parametri di valutazione del regolamento venatorio de quo.

Le prospettazioni non meritano ingresso.

Occorre prendere le mosse dalla considerazione che, a mente dell’art. 1 della L.R. 30/99, la Regione Friuli Venezia Giulia tutela la fauna secondo metodi di razionale programmazione a fini faunistici del territorio e disciplina le diverse forme di gestione a seconda delle finalità prevalenti, ivi compreso il prelievo venatorio, mediante criteri di protezione, incremento conoscenza e utilizzo razionale della fauna, nell’ambito delle competenze fissate dallo Statuto di autonomia ed in conformità alla normativa statale e comunitaria.

L’art. 7 della stessa legge regionale prevede che, al fine del perseguimento della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e della gestione dell’esercizio venatorio, le Riserve di caccia provvedono:

- ad attuare i censimenti ed a predisporre i piani di abbattimento;

- a predisporre i regolamenti annuali o pluriennali di gestione faunistico e di fruizione venatoria;

- a redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria.

Questi atti, ai sensi dell’art. 7, comma 5 e dell’art. 16, vengono ratificati dal Distretto venatorio di appartenenza e diventano esecutivi con l’approvazione della Regione, che si inserisce nel procedimento avviato dal Direttore della Riserva di caccia compiendo la verifica della rispondenza agli indirizzi regionali attuati con atto approvato con deliberazione giuntale n. 652/2006: con quest’ultima, nelle more dell’approvazione del piano regionale pluriennale di gestione faunistica, avvalendosi anche degli esperti dell’Ufficio studi faunistici, la Giunta ha adottato l’“Atto di indirizzo generale per la gestione faunistico-venatoria nelle annate venatorie 2006-2009”, espressivo degli “indirizzi al fine di uniformare i criteri della fruizione venatoria nell’ambito del territorio regionale, fornendo uno strumento di riferimento per gli enti e organismi di cui all’art. 6 della L.R. 30/1999, che operano nel settore faunistico e venatorio”, nonché della necessità di “garantire che lo svolgimento dell’attività venatoria si conformi ai principi di protezione, incremento, conoscenza e utilizzo razionale della fauna come previsto dall’art. 1 della L.R. 30/99”.

La gestione faunistico-venatoria nelle riserve di caccia nel territorio della Regione avviene, quindi, alla stregua dei parametri tecnici elaborati nell’atto di indirizzo generale regionale, eppertanto deve ritenersi che la Regione, nella stagione venatoria 2006/2007, abbia svolto puntualmente le funzioni assegnatele dalla L.R. n. 30/1999 circa il controllo degli atti adottati dalle Riserve e ratificati dai Distretti venatori non solo sotto il profilo della loro legittimità e regolarità amministrativa ma anche e soprattutto – attraverso il controllo tecnico dell’Ufficio studi faunistici, cui è affidata la funzione di “fornire il supporto tecnico scientifico per tutte le iniziative inerenti la tutela della fauna e dei suoi habitat e per la pianificazione del prelievo venatorio fornendo in particolare pareri tecnico scientifici nelle materie citate ed in tutti i casi previsti dalle norme statali o regionali” – ma anche e soprattutto, si diceva, sotto il profilo della loro conformità alle prescrizioni regionali - obiettivi gestionali, censimenti, piani di abbattimento - contenute dell’atto di indirizzo generale e nelle allegate schede tecniche (nel caso di specie la “Scheda tecnica capriolo”).

Non sembra inutile sottolineare che l’UFS agisca in conformità ai principi, ai criteri tecnico scientifici ed ai documenti di indirizzo dettati a livello nazionale dall’INFS.

Circa le considerazioni dell’Infs di cui si è fatto sopra cenno è d’uopo osservare che le stesse non sono mai state inoltrate formalmente alla Regione Friuli Venezia Giulia, bensì al Gruppo consiliare regionale della Federazione dei Verdi del Friuli Venezia Giulia: trattasi di considerazioni di portata generale, non specificatamente riferite alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Detto questo, occorre, altresì, rilevare che, a termini dell’art. 4 della L.R. n. 30/99, “Ogni forma di caccia ha pari dignità e pari diritti” e “La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia determina la disciplina l’attività venatoria nel rispetto delle culture, consuetudini e tradizioni locali sempre che le stesse non contrastino con l’esigenza di crescita e conservazione delle specie oggetto di prelievo”.

Bisogna, pertanto, giudicare se la caccia al capriolo con l’utilizzo del cane segugio è compatibile alla luce degli obiettivi faunistici che si vogliono raggiungere, con particolare riguardo alle esigenze conservative di cui all’art. 1 della L. n.157/92.

Da un punto di vista scientifico, in base agli studi compiuti dall’Ufficio studi faunistici sugli esemplari di capriolo nella Riserva di caccia di Cividale del Friuli non è stato dimostrato che l’utilizzo del cane segugio abbia effetti negativi diretti od indiretti sulla conservazione della specie capriolo (specie ridottasi ma per altre cause).

In conclusione, alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio – sussistendone le giuste ragioni – possono venire compensate nella loro integralità.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19/03/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 

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