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TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I, 12 maggio 2008, sentenza n. 269
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Rete ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - Modifica dell’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche - Necessità di autorizzazione paesaggistica - Esclusione - Ragioni. L’art. 1, comma 560 della L. n. 266/05 (Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione. Tale modifica non ha solamente operato lo snellimento della procedura “urbanistica”, ma - in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o. radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con l’introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il bilanciamento dei diversi valori da comporre, quello della sicurezza del traffico ferroviario e quello della tutela estetica del paesaggio.  Pres. Borea, Est. De Piero - R. s.p.a. (avv. D’Amelio) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Giraldi), Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia e altri (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 maggio 2008, n. 269


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


N. 00269/2008 REG.SEN.
N. 00614/2007 REG.RIC.

 


ha pronunciato la presente

 

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 614 del 2007, proposto da: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Piero D'Amelio, con domicilio eletto presso l’avv. Mitja Ozbic, in Trieste, via Timeus n. 4;


contro


Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Danese e Maria Serena Giraldi, domiciliata per legge in Trieste, via Genova n. 2; Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia, Regione Friuli - Venezia Giulia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Comunicazioni; Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note del Comune di Trieste:

- dd. 26 ottobre 2007 relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria Revoltella Nord);
- dd. 6 novembre 2007 relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina(galleria Revoltella Sud);
- dd. 6 novembre 2007 relativa alla tratta TS Campo Marzio -Opicina (galleria Opicina Nord);
- dd. 6 novembre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria Opicina Sud);
- dd. 26 ottobre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria Cologna Nord);
- dd. 6 novembre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria Cologna Sud);
- dd. 26 ottobre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria Piscianci Nord);
 

con le quali il Comune di Trieste ha affermato che la realizzazione degli impianti GSM-R su sedime ferroviario necessita della previa autorizzazione paesaggistica..


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 02/04/2008, il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO


1. - La ricorrente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito: RFI) espone di essere concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, che deve gestire e manutenere, garantendo - per quanto qui rileva - livelli e standard di sicurezza adeguati, nonchè allineati e compatibili con quelli delle altre reti europee.
Uno dei principali strumenti per assicurare la sicurezza del servizio è dato dalla possibilità di comunicazioni immediate e continue tra i singoli convogli e gli stessi e gli uffici di terra.
RFI - analogamente agli altri gestori di reti ferroviarie europee - ha, in relazione a ciò, il preciso obbligo di realizzare ed utilizzare una speciale rete di telecomunicazioni operante con il sistema GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railways), che si inserisce nel sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, istituito su iniziativa della Commissione Europea quale programma globale, cui tutti gli operatori debbono attenersi. Esso altro non è che un sistema di comunicazione mobile tra il personale operante a bordo dei treni e il personale di terra, destinato a soddisfare unicamente le esigenze del servizio ferroviario, sia in situazioni normali che di emergenza.
In Italia, tale sistema viene gestito in base alla licenza per l’installazione di una rete di telecomunicazione privata - destinata, va ribadito, esclusivamente al ricordato servizio - rilasciata dal competente Ministero con atto del 6.12.02 (anno in cui la realizzazione della rete è concretamente iniziata).
Struttura e funzionamento della rete GSM-R sono simili a quelle di ogni altra rete di telefonia radiomobile, constando dell’installazione di ripetitori (su area di proprietà delle Ferrovie) in quantità sufficiente a fornire i livelli di copertura radio e la qualità dei servizi necessari per raggiungere l’obiettivo della sicurezza dei traffici.
Gli impianti - costituiti da un palo porta antenne e da uno shelter di modeste dimensioni posto alla base dello stesso - hanno mediamente una potenza non superiore a 20 watt e generano campi elettromagnetici di valore inferiore a quelli massimi previsti dalla legge; irradiano il segnale solo lungo la linea ferroviaria, sono localizzati nelle stazioni e lungo i tracciati di linea (infatti sono parte delle infrastrutture ferroviarie).

1.1. - Espone, ancora, la ricorrente che il procedimento autorizzativo è disciplinato dall’art. 87 del D.Lg. 259/03, a tenore del quale a legittimarlo è sufficiente la d.i.a. edilizia, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, ”della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla L.n. 36/01”.,
Tale disposizione è stata peraltro innovata - proprio per le opere di cui si controverte - con l’art. 1, comma 560, della L. 266/05, a tenore del quale “al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa”.
Nel caso di specie, si discute dell’installazione di alcuni di questi impianti nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta ferroviaria Trieste Campo Marzio - Villa Opicina, per i quali l’A.R.P.A ha già reso parere favorevole e la Regione ha dato il proprio n.o. di carattere forestale (atto cautelarmente opposto, in parte qua, ove si ritenga che esso - con l’espressione “deve essere acquisita, se prevista, l’autorizzazione paesaggistica” - ne imponga effettivamente la richiesta).

1.2. - Il Comune di Trieste, con riferimento a 7 di tali siti, ritenendo dubbia l’applicazione della deroga di cui all’art. 1, comma 560, della L. 266/05, ha provveduto a chiedere il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, che si è espressa nel senso di ritenere ammissibile detta deroga solo per interventi di modesta entità che rientrino nell’art. 149, comma 1, lett. a) del Codice dell’Ambiente; avendo, secondo al sua prospettazione, l’art. 87, comma 3-bis, la sola funzione di semplificare la procura edilizia, senza pregiudizio dei procedimenti di tutela del patrimonio paesaggistico.

1.3. - Questi i motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 87, comma 3-bis, del D.Lg. 259/03. Difetto di istruttoria e motivazione. Illogicità.
Ad avviso del Comune di Trieste e della Regione, gli impianti di cui trattasi possono essere esonerati dall’ottenimento del n.o. ambientale e paesaggistico solo se di modesta entità, come tali rientranti nell’art. 149, comma 1, lett. a) del Codice dell’Ambiente.
In realtà, la modifica introdotta dall’art. 1, comma 560, della L. 266/05 (che si applica anche alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art. 5 della L.r. 28/04) proprio per consentire una rapida realizzazione del sistema di sicurezza (equiparato alle infrastrutture ferroviarie), esclude (come stabilito anche dalla giurisprudenza) l’obbligo di acquisire qualsiasi autorizzazione di tipo paesaggistico/ambientale, e ciò perché il legislatore ha compiuto una previa valutazione della natura e delle caratteristiche (oltre che della rilevante funzione di pubblico interesse) di tali manufatti, assoggettandoli al regime degli interventi sugli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, che non necessitano di alcuna autorizzazione ulteriore, bastando quella che ha originariamente autorizzato l’intera opera ferroviaria.
2) Violazione degli artt. 21, 146, 149 e 159 del D.Lg. 42/04 e della L.r. 5/07. Difetto di istruttoria e motivazione. Errore sui presupposti e illogicità.
Le opere non incidono su valori paesaggistici ed ambientali. Esse hanno una localizzazione necessitata lungo la rete ferroviaria esistente, di cui sono un obbligatorio complemento. Sono assimilabili alle opere di manutenzione straordinaria e, come tali, non alterano lo stato dei luoghi, con necessaria applicazione dell’art. 149 (e non 159) del Codice dell’Ambiente, il quale, per l’appunto, per attività che non modificano l’esistente, non prevede alcuna autorizzazione.
Non inficia quanto esposto la circostanza che alcuni degli interventi siano di rilevante entità: per l’applicazione dell’art. 149 rileva la natura dell’opera non la sua consistenza.
Da ultimo, RFI osserva che le opere ricadono comunque in zona Z2 “destinata ad impianti ferroviari”.

2. - Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Trieste che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che puntualmente controdeducono nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. - Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
Come ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza (si veda Tar Abruzzo - L’Aquila n. 66/88; e, sul principio, Tar Campania, Napoli, n. 10646/06, e C.S., sez. VI, n. 3339/05), l’art. 1, comma 560, della legge n. 266/05 (Finanziaria 2006), che ha aggiunto il comma 3-bis dell’art. 87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lg. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione.
Tale “disposizione di legge (afferma Tar Abruzzo n. 66/08, cit.) … induce a ritenere che il legislatore abbia effettuato una valutazione preventiva della natura e delle caratteristiche degli impianti e apparati in parola (da installare sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa) al dichiarato fine, da un lato, di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R; dall’altro di contenere i costi di realizzazione della rete stessa; e rilevandone la natura di parte della infrastruttura ferroviaria, ha ritenuto di sussumerla sotto il profilo autorizzatorio nello stesso regime degli interventi sugli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario della infrastruttura stessa, i quali non necessitano di autorizzazione ulteriore e diversa da quella relativa alla realizzazione dell’intera opera”.
In particolare, la decisione afferma non esservi alcuna necessità dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Collegio condivide questa impostazione.
La modifica dell’art. 87, infatti, non ha solamente operato - come affermano le parti resistenti - lo snellimento della procedura “urbanistica”, ma - proprio in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha sottratto la realizzazione di tali importanti opere alla necessità di acquisire qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o. radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con l’introduzione del comma 3-bis - effettuare “a monte”, data la rilevanza degli interessi coinvolti, il bilanciamento degli valori (entrambi di rilevante significato) da comporre, cioè quello della sicurezza del traffico ferroviario (con i connessi obblighi internazionali, cui si deve prestare ossequio) e quello della tutela estetica del paesaggio. All’evidenza, nella previsione normativa, il secondo è divenuto (necessariamente) recessivo, alla stregua della considerazione che se l’autorizzazione paesaggistica venisse negata (pur se al lodevole fine della salvaguardia di - importanti - valori estetici), ciò metterebbe in pericolo il ben più pregnante valore della sicurezza del sistema ferroviario e porrebbe lo Stato in contrasto con le indicazioni comunitarie.
In definitiva, il ricorso va accolto.

4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di giudizio.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 

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