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TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I, 12 maggio 2008, sentenza n. 269
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Rete
ferroviaria - Rete GSM-R - Finanziaria 2006 - Modifica dell’art. 87 del Codice
delle comunicazioni elettroniche - Necessità di autorizzazione paesaggistica -
Esclusione - Ragioni. L’art. 1, comma 560 della L. n. 266/05 (Finanziaria
2006), che ha aggiunto il comma 3-bis all’art. 87 del Codice delle comunicazioni
elettroniche (D.lgs. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione della rete GSM-R
agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, esonerando quindi RFI
dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva autorizzazione. Tale modifica non
ha solamente operato lo snellimento della procedura “urbanistica”, ma - in
considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle
esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono
sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha
sottratto la realizzazione di tali opere alla necessità di acquisire
qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o.
radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò
si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con
l’introduzione del comma 3-bis - effettuare a monte il bilanciamento dei diversi
valori da comporre, quello della sicurezza del traffico ferroviario e quello
della tutela estetica del paesaggio. Pres. Borea, Est. De Piero - R.
s.p.a. (avv. D’Amelio) c. Comune di Trieste (avv.ti Danese e Giraldi), Direzione
Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia e
altri (Avv. Stato) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 12 maggio 2008,
n. 269
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
N. 00269/2008 REG.SEN.
N. 00614/2007 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2007, proposto da: Rete
Ferroviaria Italiana S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Piero D'Amelio,
con domicilio eletto presso l’avv. Mitja Ozbic, in Trieste, via Timeus n. 4;
contro
Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. Oreste Danese e Maria
Serena Giraldi, domiciliata per legge in Trieste, via Genova n. 2; Direzione
Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli - Venezia Giulia,
Regione Friuli - Venezia Giulia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero delle Comunicazioni; Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per
legge in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle note del Comune di
Trieste:
- dd. 26 ottobre 2007 relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria
Revoltella Nord);
- dd. 6 novembre 2007 relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina(galleria
Revoltella Sud);
- dd. 6 novembre 2007 relativa alla tratta TS Campo Marzio -Opicina (galleria
Opicina Nord);
- dd. 6 novembre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria
Opicina Sud);
- dd. 26 ottobre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria
Cologna Nord);
- dd. 6 novembre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria
Cologna Sud);
- dd. 26 ottobre 2007, relativa alla tratta TS Campo Marzio - Opicina (galleria
Piscianci Nord);
con le quali il Comune di Trieste ha
affermato che la realizzazione degli impianti GSM-R su sedime ferroviario
necessita della previa autorizzazione paesaggistica..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trieste;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attività
Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del
giorno 02/04/2008, il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito: RFI) espone di
essere concessionaria dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, che deve
gestire e manutenere, garantendo - per quanto qui rileva - livelli e standard di
sicurezza adeguati, nonchè allineati e compatibili con quelli delle altre reti
europee.
Uno dei principali strumenti per assicurare la sicurezza del servizio è dato
dalla possibilità di comunicazioni immediate e continue tra i singoli convogli e
gli stessi e gli uffici di terra.
RFI - analogamente agli altri gestori di reti ferroviarie europee - ha, in
relazione a ciò, il preciso obbligo di realizzare ed utilizzare una speciale
rete di telecomunicazioni operante con il sistema GSM-R (Global System for
Mobile Communications-Railways), che si inserisce nel sistema europeo di
gestione del traffico ferroviario, istituito su iniziativa della Commissione
Europea quale programma globale, cui tutti gli operatori debbono attenersi. Esso
altro non è che un sistema di comunicazione mobile tra il personale operante a
bordo dei treni e il personale di terra, destinato a soddisfare unicamente le
esigenze del servizio ferroviario, sia in situazioni normali che di emergenza.
In Italia, tale sistema viene gestito in base alla licenza per l’installazione
di una rete di telecomunicazione privata - destinata, va ribadito,
esclusivamente al ricordato servizio - rilasciata dal competente Ministero con
atto del 6.12.02 (anno in cui la realizzazione della rete è concretamente
iniziata).
Struttura e funzionamento della rete GSM-R sono simili a quelle di ogni altra
rete di telefonia radiomobile, constando dell’installazione di ripetitori (su
area di proprietà delle Ferrovie) in quantità sufficiente a fornire i livelli di
copertura radio e la qualità dei servizi necessari per raggiungere l’obiettivo
della sicurezza dei traffici.
Gli impianti - costituiti da un palo porta antenne e da uno shelter di modeste
dimensioni posto alla base dello stesso - hanno mediamente una potenza non
superiore a 20 watt e generano campi elettromagnetici di valore inferiore a
quelli massimi previsti dalla legge; irradiano il segnale solo lungo la linea
ferroviaria, sono localizzati nelle stazioni e lungo i tracciati di linea
(infatti sono parte delle infrastrutture ferroviarie).
1.1. - Espone, ancora, la ricorrente che il procedimento autorizzativo è
disciplinato dall’art. 87 del D.Lg. 259/03, a tenore del quale a legittimarlo è
sufficiente la d.i.a. edilizia, previo accertamento, da parte dell'Organismo
competente ad effettuare i controlli, ”della compatibilità del progetto con i
limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità,
stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla L.n. 36/01”.,
Tale disposizione è stata peraltro innovata - proprio per le opere di cui si
controverte - con l’art. 1, comma 560, della L. 266/05, a tenore del quale “al
fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento
della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed
al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di
realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero
in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede
con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario,
nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione
al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto
legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, riguardanti sia le installazioni già realizzate, sia quelle in corso di
realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della
previgente normativa”.
Nel caso di specie, si discute dell’installazione di alcuni di questi impianti
nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza della tratta ferroviaria Trieste
Campo Marzio - Villa Opicina, per i quali l’A.R.P.A ha già reso parere
favorevole e la Regione ha dato il proprio n.o. di carattere forestale (atto
cautelarmente opposto, in parte qua, ove si ritenga che esso - con l’espressione
“deve essere acquisita, se prevista, l’autorizzazione paesaggistica” - ne
imponga effettivamente la richiesta).
1.2. - Il Comune di Trieste, con riferimento a 7 di tali siti, ritenendo dubbia
l’applicazione della deroga di cui all’art. 1, comma 560, della L. 266/05, ha
provveduto a chiedere il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici, che si è espressa nel senso di ritenere ammissibile detta deroga
solo per interventi di modesta entità che rientrino nell’art. 149, comma 1,
lett. a) del Codice dell’Ambiente; avendo, secondo al sua prospettazione, l’art.
87, comma 3-bis, la sola funzione di semplificare la procura edilizia, senza
pregiudizio dei procedimenti di tutela del patrimonio paesaggistico.
1.3. - Questi i motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 87, comma 3-bis, del D.Lg. 259/03. Difetto di
istruttoria e motivazione. Illogicità.
Ad avviso del Comune di Trieste e della Regione, gli impianti di cui trattasi
possono essere esonerati dall’ottenimento del n.o. ambientale e paesaggistico
solo se di modesta entità, come tali rientranti nell’art. 149, comma 1, lett. a)
del Codice dell’Ambiente.
In realtà, la modifica introdotta dall’art. 1, comma 560, della L. 266/05 (che
si applica anche alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, in virtù
dell’espresso rinvio operato dall’art. 5 della L.r. 28/04) proprio per
consentire una rapida realizzazione del sistema di sicurezza (equiparato alle
infrastrutture ferroviarie), esclude (come stabilito anche dalla giurisprudenza)
l’obbligo di acquisire qualsiasi autorizzazione di tipo
paesaggistico/ambientale, e ciò perché il legislatore ha compiuto una previa
valutazione della natura e delle caratteristiche (oltre che della rilevante
funzione di pubblico interesse) di tali manufatti, assoggettandoli al regime
degli interventi sugli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, che non
necessitano di alcuna autorizzazione ulteriore, bastando quella che ha
originariamente autorizzato l’intera opera ferroviaria.
2) Violazione degli artt. 21, 146, 149 e 159 del D.Lg. 42/04 e della L.r. 5/07.
Difetto di istruttoria e motivazione. Errore sui presupposti e illogicità.
Le opere non incidono su valori paesaggistici ed ambientali. Esse hanno una
localizzazione necessitata lungo la rete ferroviaria esistente, di cui sono un
obbligatorio complemento. Sono assimilabili alle opere di manutenzione
straordinaria e, come tali, non alterano lo stato dei luoghi, con necessaria
applicazione dell’art. 149 (e non 159) del Codice dell’Ambiente, il quale, per
l’appunto, per attività che non modificano l’esistente, non prevede alcuna
autorizzazione.
Non inficia quanto esposto la circostanza che alcuni degli interventi siano di
rilevante entità: per l’applicazione dell’art. 149 rileva la natura dell’opera
non la sua consistenza.
Da ultimo, RFI osserva che le opere ricadono comunque in zona Z2 “destinata ad
impianti ferroviari”.
2. - Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Trieste che il Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, che puntualmente controdeducono nel merito
del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
3. - Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.
Come ha già avuto modo di affermare la giurisprudenza (si veda Tar Abruzzo -
L’Aquila n. 66/88; e, sul principio, Tar Campania, Napoli, n. 10646/06, e C.S.,
sez. VI, n. 3339/05), l’art. 1, comma 560, della legge n. 266/05 (Finanziaria
2006), che ha aggiunto il comma 3-bis dell’art. 87 del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche (D.Lg. n. 259/03), ha equiparato la realizzazione
della rete GSM-R agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario,
esonerando quindi RFI dall’obbligo di acquisire qualunque preventiva
autorizzazione.
Tale “disposizione di legge (afferma Tar Abruzzo n. 66/08, cit.) … induce a
ritenere che il legislatore abbia effettuato una valutazione preventiva della
natura e delle caratteristiche degli impianti e apparati in parola (da
installare sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa) al
dichiarato fine, da un lato, di accelerare la realizzazione degli investimenti
per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R; dall’altro di
contenere i costi di realizzazione della rete stessa; e rilevandone la natura di
parte della infrastruttura ferroviaria, ha ritenuto di sussumerla sotto il
profilo autorizzatorio nello stesso regime degli interventi sugli impianti di
sicurezza e segnalamento ferroviario della infrastruttura stessa, i quali non
necessitano di autorizzazione ulteriore e diversa da quella relativa alla
realizzazione dell’intera opera”.
In particolare, la decisione afferma non esservi alcuna necessità
dell’autorizzazione paesaggistica.
Il Collegio condivide questa impostazione.
La modifica dell’art. 87, infatti, non ha solamente operato - come affermano le
parti resistenti - lo snellimento della procedura “urbanistica”, ma - proprio in
considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico connesse alle
esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e degli obblighi, che incombono
sullo Stato italiano, di adeguamento al sistema ferroviario europeo - ha
sottratto la realizzazione di tali importanti opere alla necessità di acquisire
qualsivoglia altra autorizzazione (oltre a quella edilizia ed al n.o.
radioprotezionistico), e, in specie, l’autorizzazione paesistico-ambientale. Ciò
si spiega agevolmente sol che si consideri che il legislatore ha inteso - con
l’introduzione del comma 3-bis - effettuare “a monte”, data la rilevanza degli
interessi coinvolti, il bilanciamento degli valori (entrambi di rilevante
significato) da comporre, cioè quello della sicurezza del traffico ferroviario
(con i connessi obblighi internazionali, cui si deve prestare ossequio) e quello
della tutela estetica del paesaggio. All’evidenza, nella previsione normativa,
il secondo è divenuto (necessariamente) recessivo, alla stregua della
considerazione che se l’autorizzazione paesaggistica venisse negata (pur se al
lodevole fine della salvaguardia di - importanti - valori estetici), ciò
metterebbe in pericolo il ben più pregnante valore della sicurezza del sistema
ferroviario e porrebbe lo Stato in contrasto con le indicazioni comunitarie.
In definitiva, il ricorso va accolto.
4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione,
tra le parti tutte, delle spese e competenze di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 02/04/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/05/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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