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TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Sez. I, 9 giugno 2008, sentenza n. 362
 

SICUREZZA SUL LAVORO - Ispettori del lavoro - Art. 10 D.P.R. n. 520/55 - Ambiente lavorativo insalubre - Fumi di olio di lavorazione - Imposizione di prescrizioni - Attività istruttoria - Limiti. Sussiste - ex art. 10 del D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori del lavoro di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione; a tale scopo, non è necessaria una puntuale attività istruttoria, essendo sufficiente la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose. Pres. Borea, Est. De Piero - S. s.p.a. (avv.ti Piccaglia e Trampus) c. A.S.S. 6 Friuli occidentale (avv. Colò) - T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Sez. I - 9 giugno 2008, n. 362

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


N. 00362/2008 REG.SEN.
N. 00709/2001 REG.RIC.

 


ha pronunciato la presente

 

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 709 del 2001, proposto da: Siap Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Piccaglia e Ezio Trampus, con domicilio eletto presso il secondo, in Trieste, via Coroneo 31/2;


contro


Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorina Colo', con domicilio eletto presso la stessa,. in Pordenone, c/o A.S.S. n. 6 "Friuli Occidentale"; ";

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del verbale di Ispezione, Prescrizione e Disposizioni dd. 30.10.2001, n. 661 recante disposizioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/05/2008 il cons. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. - La ricorrente Società impugna il verbale d’ispezione, prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro n. 661/01, con cui l’A.S.S. n. 6 ha imposto di integrare il programma delle misure atte a migliorare i livelli di sicurezza, previa eliminazione delle riscontrate immissioni, tramite impianto centralizzato di aspirazione ed espulsione di fumi e nebbie d’olio di lavorazione.
Contro l’atto la ricorrente propone i seguenti motivi di ricorso:
1) violazione dell’art. 10 del D.P.R. 520/55. Carenza di presupposti e sviamento.
2) Carenza di istruttoria e motivazione.
3) Violazione di legge e falsità del presupposto.

2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per omessa notifica al Presidente della Giunta regionale.

3. - All’odierna pubblica udienza, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato non sussistere più interesse alla definizione del giudizio.

4. - La resistente A.S.S. n. 6 ne prende atto, ma insiste - previa valutazione di soccombenza virtuale - per la condanna alla rifusione delle spese processuali.

5. - Il ricorso non è fondato: invero, da un lato, va osservato che sussiste - ex art. 10 del D.P.R. 520/55 - il potere degli Ispettori di impartire prescrizioni (contenenti ulteriori obblighi o divieti) al datore di lavoro ove riscontrino, come nel caso di specie, che l’ambiente lavorativo è insalubre in quanto i macchinari vi immettono fumi e nebbie di olio di lavorazione; dall’altro che, a tale scopo, non è necessaria una puntuale (ed ulteriore) attività istruttoria, essendo sufficiente (per poter dettare prescrizioni ad hoc) la constatazione de visu che le lavorazioni effettuate danno luogo a fenomeni di inquinamento dell’aria e che il datore di lavoro non ha adottato adeguate misure per contenerne le conseguenze dannose, come risulta dal provvedimento impugnato che elenca dettagliatamente le carenze igieniche riscontrate e la insufficiente manutenzione dei macchinari.

L’infondatezza del ricorso e, quindi, la sua virtuale reiezione, comporta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che pare equo quantificare in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la ricorrente a rifondere alla resistente A.S.S. n. 6 le spese e competenze di causa, quantificate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), al netto di IVA e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa..

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 07/05/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Vincenzo Antonio Borea, Presidente
Vincenzo Farina, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/06/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 


 

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