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TAR MOLISE, 8 febbraio 2008, sentenza n. 50
ACQUA - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico -
Controversie - Giurisdizione - G.A.. La controversia che abbia per oggetto
il procedimento formativo della volontà dell’amministrazione per l’approvazione
di un progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico, non avendo
incidenza diretta , ma soltanto strumentale e indiretta, sull’uso delle acque,
non è devoluta alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche, ma rientra
nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr.:
Cons. Stato V, 18.9.2006 n. 5442; T.A.R. Molise 12.4.2006 n. 270; T.A.R. Milano
I, 9.4.2001 n. 3051).Pres. Giaccardi, Est. Ciliberti - D. s.r.l. (avv.ti Ruta e
Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato), Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo)
e altro (n.c.) - T.A.R. MOLISE, Sez. I - 8 febbraio 2008, n. 50
ACQUA - V.I.A. - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico
ricadente in area prossima a S.I.C. - Valutazione di impatto ambientale -
Necessità - Esclusione - Procedura di screening - L.r. Molise n. 21/2000. Il
progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico, ricadente in un’area
prossima a un sito di importanza comunitaria (s.i.c.), ma non qualificabile ex
se come area naturale protetta, non necessita - a mente degli artt. 3 comma
quarto, 8 e 9 della L.R. Molise 24 marzo 2000 n. 21 - di valutazione di impatto
ambientale completa, bensì di semplice atto di verifica (cosiddetto
“screening”). Ciò è vero, anche a voler prescindere dalla avvenuta o mancata
approvazione degli strumenti di pianificazione regionale, quali il P.e.a.r.
(Piano energetico ambientale regionale), le Linee guida, previste dallo stesso
P.e.a.r., per lo svolgimento del procedimento di assenso alla costruzione di
impianti di energia da fonti rinnovabili e le Linee programmatiche di cui alla
delibera del C.R. 10.7.2006 n. 117. Non solo: ai sensi del citato art. 9 comma
quinto della L.R. n. 21/2000, decorso il termine di sessanta giorni, senza che
l’autorità competente abbia richiesto la sottoposizione al procedimento di
v.i.a., il progetto si intende tacitamente escluso dalla procedura di v.i.a.
Pres. Giaccardi, Est. Ciliberti - D. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione
Molise (Avv. Stato), Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo) e altro (n.c.) -
T.A.R. MOLISE, Sez. I - 8 febbraio 2008, n. 50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE
(Sezione Prima)
N. 00050/2008 REG.SEN.
N. 00404/2007 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2007, proposto da Dic Car
s.r.l., in persona del legale rappresentante p .t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con elezione di domicilio in
Campobasso, corso Vittorio Emanuele n. 23,
contro
- la Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, preso la cui sede in Campobasso, via
Garibaldi n. 123, è domiciliata;
- la Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;
- il Comune di Pietrabbondante, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e
difeso dall’Avv. Vincenzo Colalillo, con elezione di domicilio in Campobasso,
via Umberto I n. 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 2 del 5.6.2007, con la
quale è stato deliberato l’assoggettamento delle opere relative alla
realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Verrino (denominato Verrino
quinto salto), alla procedura di V.i.a. completa di cui all’art. 7 della L.R. N.
21/2000; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusi i
verbali redatti dal Comitato di V.i.a., in sede istruttoria, datati 2.3.2006 (n.
04/VIA/IS/2006), 21.9.2006 (n. 23), 10.5.2007 (n. 14/VIA/IS/2007); nonché per
l’accertamento della intervenuta formazione del silenzio ai sensi dell’art. 9
comma quinto della L.R. n. 20/2001 ai fini della esclusione del progetto dalla
procedura di V.i.a. completa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione e le memorie dell’Amministrazione regionale
intimata e del Comune di Pietrabbondante;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008, la relazione del Consigliere
Orazio Ciliberti;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente società, avendo chiesto una concessione di derivazione di
acqua pubblica ad uso idroelettrico, sottoponeva alla approvazione regionale il
progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato “Verrino
quinto salto”, in agro dei Comuni di Castelverrino (Is) e Pietrabbondante (Is).
Stante l’impossibilità di ottenerla, in ragione del fatto che la Regione Molise
chiede la sottoposizione del progetto alla procedura di V.i.a. completa, la
ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la determinazione
dirigenziale della Regione Molise – assessorato all’ambiente - n. 2 del
5.6.2007, con la quale è stato deliberato l’assoggettamento delle opere relative
alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Verrino (denominato
Verrino quinto salto), alla procedura di V.i.a. completa di cui all’art. 7 della
L.R. n. 21/2000; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi
inclusi i verbali redatti dal Comitato tecnico di V.i.a., in sede istruttoria,
datati 2.3.2006 (n. 04/VIA/IS/2006), 21.9.2006 (n. 23), 10.5.2007 (n.
14/VIA/IS/2007). Insorge, altresì, per l’accertamento della intervenuta
formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 9 comma quinto della L.R. n. 20/2001
ai fini della esclusione del progetto dalla procedura di V.i.a. completa. Deduce
i seguenti motivi: 1)violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle Linee
guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12
D.Lgs. n. 387/2003, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 452 del
7.5.2007, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà,
illegittimità derivata, violazione dei principi di buon andamento della P.A. ai
sensi dell’art. 97 della Costituzione; 2)violazione degli artt. 1, 9 e 10 della
legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., violazione e falsa applicazione degli artt.
3, 7, 9 della L.R. 24.3.2000 n. 21, eccesso di potere per carenza di
istruttoria, errore di fatto e di diritto, illegittimità derivata, violazione di
tutti i più comuni principi del giusto procedimento.
Si costituisce l’Amministrazione, deducendo con successive memoria e nota di
deposito, la inammissibilità per difetto di giurisdizione (nella materia delle
acque pubbliche) e per mancata notifica ai Comuni e ai soggetti
controinteressati. Deduce altresì la infondatezza. Conclude per la reiezione.
Si costituisce il Comune di Pietrabbondante, deducendo, anche con successiva
memoria, la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.
All’udienza del 23 gennaio 2008, la causa viene introitata per la decisione.
II – Il ricorso è ammissibile e fondato.
III – Deve essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che
la controversia non concerne il regime delle acque pubbliche, né la loro
utilizzazione diretta e immediata. La causa, pertanto, non rientra nella
cognizione del tribunale delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 lett. a)
R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, bensì deve essere devoluta alla giurisdizione
generale di legittimità del giudice amministrativo: infatti, oggetto della
controversia è il procedimento formativo della volontà dell’Amministrazione per
la approvazione di un progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico,
opera che non ha una incidenza diretta, ma solo strumentale e indiretta
sull’utilizzo delle acque (cfr.: Cons. Stato V, 18.9.2006 n. 5442; T.A.R. Molise
12.4.2006 n. 270; T.A.R. Milano I, 9.4.2001 n. 3051).
IV – Il ricorso è ammissibile, anche sotto il profilo della salvaguardia del
contraddittorio. Inteso e non concesso che gli enti locali che partecipano al
comitato tecnico nella procedura di assenso al progetto dell’impianto
idroelettrico in argomento siano da ritenersi soggetti controinteressati, la
notifica del ricorso a due di essi (Provincia di Isernia e Comune di
Pietrabbondante) integra il contraddittorio e rende il ricorso formalmente
ammissibile. Ad ogni buon conto, non vi è prova che i Comuni non evocati in
giudizio abbiano un interesse contrario alla realizzazione dell’opera.
L’eccezione va comunque disattesa, in quanto, a mente di un autorevole
orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso contro l’atto
finale della conferenza di servizi non va notificato a tutte le autorità
amministrative partecipanti, ma soltanto a quelle che hanno esercitato la
potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (cfr.: Cons.
Stato IV 7.5.2004 n. 2874; T.A.R. Latina 29.3.2006 n. 212). Inoltre, nel caso di
specie, la conferenza di servizi ha natura istruttoria e non decisoria e le
doglianze dedotte con il gravame sono tutte rivolte verso atti posti in essere
dalla Regione Molise, mentre non vi sono rilievi sulla legittimità dei pareri
forniti da altri enti, seppur attraverso il modulo partecipativo della
conferenza (T.A.R. Molise 21.2.2007 n. 164).
V – I motivi del ricorso sono attendibili.
Con il provvedimento impugnato, il dirigente dell’Assessorato Regionale
all’Ambiente del Molise ha stabilito di sottoporre a valutazione di impatto
ambientale, nonché a valutazione di incidenza naturalistica il progetto
presentato dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto
idroelettrico sul torrente Verrino. Sennonché, l’area interessata
dall’intervento, pur essendo prossima a un sito di importanza comunitaria (s.i.c.),
per ammissione della stessa Amministrazione regionale resistente, non è un’area
naturale protetta e, pertanto, i progetti ricadenti in essa – a mente degli
artt. 3 comma quarto, 8 e 9 della L.R. 24 marzo 2000 n. 21 – non necessitano di
valutazione di impatto ambientale completa, bensì di semplice atto di verifica
(cosiddetto “screening”). Ciò è vero, anche a voler prescindere dalla avvenuta o
mancata approvazione degli strumenti di pianificazione regionale, quali il
P.e.a.r. (Piano energetico ambientale regionale), le Linee guida, previste dallo
stesso P.e.a.r., per lo svolgimento del procedimento di assenso alla costruzione
di impianti di energia da fonti rinnovabili e le Linee programmatiche di cui
alla delibera del C.R. 10.7.2006 n. 117. Non solo: ai sensi del citato art. 9
comma quinto della L.R. n. 21/2000, decorso il termine di sessanta giorni, senza
che l’autorità competente abbia richiesto la sottoposizione al procedimento di
v.i.a., il progetto si intende tacitamente escluso dalla procedura di v.i.a. Nel
caso di specie, l’istanza della società ricorrente si è perfezionata in data
18.11.2006, mentre la conferenza di servizi si è conclusa in data 10.5.2007.
Sono, pertanto, trascorsi ben 173 giorni, senza che l’autorità competente si sia
pronunciata sull’intervento, di guisa che esso non può essere più sottoposto
alla procedura di v.i.a.
VI – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate
ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie il ricorso in
epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio
del 23 gennaio 2008, dal Collegio così composto:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Primo Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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