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TAR MOLISE, 8 febbraio 2008, sentenza n. 50
 

ACQUA - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico - Controversie - Giurisdizione - G.A.. La controversia che abbia per oggetto il procedimento formativo della volontà dell’amministrazione per l’approvazione di un progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico, non avendo incidenza diretta , ma soltanto strumentale e indiretta, sull’uso delle acque, non è devoluta alla cognizione del tribunale delle acque pubbliche, ma rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (cfr.: Cons. Stato V, 18.9.2006 n. 5442; T.A.R. Molise 12.4.2006 n. 270; T.A.R. Milano I, 9.4.2001 n. 3051).Pres. Giaccardi, Est. Ciliberti - D. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato), Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo) e altro (n.c.) - T.A.R. MOLISE, Sez. I  - 8 febbraio 2008, n. 50

ACQUA - V.I.A. - Progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico ricadente in area prossima a S.I.C. - Valutazione di impatto ambientale - Necessità - Esclusione - Procedura di screening - L.r. Molise n. 21/2000.
Il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico, ricadente in un’area prossima a un sito di importanza comunitaria (s.i.c.), ma non qualificabile ex se come area naturale protetta, non necessita - a mente degli artt. 3 comma quarto, 8 e 9 della L.R. Molise 24 marzo 2000 n. 21 - di valutazione di impatto ambientale completa, bensì di semplice atto di verifica (cosiddetto “screening”). Ciò è vero, anche a voler prescindere dalla avvenuta o mancata approvazione degli strumenti di pianificazione regionale, quali il P.e.a.r. (Piano energetico ambientale regionale), le Linee guida, previste dallo stesso P.e.a.r., per lo svolgimento del procedimento di assenso alla costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili e le Linee programmatiche di cui alla delibera del C.R. 10.7.2006 n. 117. Non solo: ai sensi del citato art. 9 comma quinto della L.R. n. 21/2000, decorso il termine di sessanta giorni, senza che l’autorità competente abbia richiesto la sottoposizione al procedimento di v.i.a., il progetto si intende tacitamente escluso dalla procedura di v.i.a. Pres. Giaccardi, Est. Ciliberti - D. s.r.l. (avv.ti Ruta e Zezza) c. Regione Molise (Avv. Stato), Comune di Pietrabbondante (avv. Colalillo) e altro (n.c.) - T.A.R. MOLISE, Sez. I - 8 febbraio 2008, n. 50
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER IL MOLISE

(Sezione Prima)


N. 00050/2008 REG.SEN.
N. 00404/2007 REG.RIC.
 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 404 del 2007, proposto da Dic Car s.r.l., in persona del legale rappresentante p .t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Ruta e Margherita Zezza, con elezione di domicilio in Campobasso, corso Vittorio Emanuele n. 23,


contro


- la Regione Molise, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, preso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 123, è domiciliata;
- la Provincia di Isernia, in persona del Presidente p. t., non costituitasi;
- il Comune di Pietrabbondante, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo Colalillo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Umberto I n. 43;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale n. 2 del 5.6.2007, con la quale è stato deliberato l’assoggettamento delle opere relative alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Verrino (denominato Verrino quinto salto), alla procedura di V.i.a. completa di cui all’art. 7 della L.R. N. 21/2000; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusi i verbali redatti dal Comitato di V.i.a., in sede istruttoria, datati 2.3.2006 (n. 04/VIA/IS/2006), 21.9.2006 (n. 23), 10.5.2007 (n. 14/VIA/IS/2007); nonché per l’accertamento della intervenuta formazione del silenzio ai sensi dell’art. 9 comma quinto della L.R. n. 20/2001 ai fini della esclusione del progetto dalla procedura di V.i.a. completa;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione e le memorie dell’Amministrazione regionale intimata e del Comune di Pietrabbondante;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita, alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008, la relazione del Consigliere Orazio Ciliberti;

Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;

Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.


FATTO e DIRITTO


I – La ricorrente società, avendo chiesto una concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, sottoponeva alla approvazione regionale il progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico denominato “Verrino quinto salto”, in agro dei Comuni di Castelverrino (Is) e Pietrabbondante (Is). Stante l’impossibilità di ottenerla, in ragione del fatto che la Regione Molise chiede la sottoposizione del progetto alla procedura di V.i.a. completa, la ricorrente insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la determinazione dirigenziale della Regione Molise – assessorato all’ambiente - n. 2 del 5.6.2007, con la quale è stato deliberato l’assoggettamento delle opere relative alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul fiume Verrino (denominato Verrino quinto salto), alla procedura di V.i.a. completa di cui all’art. 7 della L.R. n. 21/2000; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ivi inclusi i verbali redatti dal Comitato tecnico di V.i.a., in sede istruttoria, datati 2.3.2006 (n. 04/VIA/IS/2006), 21.9.2006 (n. 23), 10.5.2007 (n. 14/VIA/IS/2007). Insorge, altresì, per l’accertamento della intervenuta formazione del silenzio, ai sensi dell’art. 9 comma quinto della L.R. n. 20/2001 ai fini della esclusione del progetto dalla procedura di V.i.a. completa. Deduce i seguenti motivi: 1)violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 delle Linee guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, approvate con delibera di Giunta Regionale n. 452 del 7.5.2007, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, illegittimità derivata, violazione dei principi di buon andamento della P.A. ai sensi dell’art. 97 della Costituzione; 2)violazione degli artt. 1, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 9 della L.R. 24.3.2000 n. 21, eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore di fatto e di diritto, illegittimità derivata, violazione di tutti i più comuni principi del giusto procedimento.

Si costituisce l’Amministrazione, deducendo con successive memoria e nota di deposito, la inammissibilità per difetto di giurisdizione (nella materia delle acque pubbliche) e per mancata notifica ai Comuni e ai soggetti controinteressati. Deduce altresì la infondatezza. Conclude per la reiezione.

Si costituisce il Comune di Pietrabbondante, deducendo, anche con successiva memoria, la inammissibilità e la infondatezza del ricorso.

All’udienza del 23 gennaio 2008, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III – Deve essere disattesa la eccezione di difetto di giurisdizione, atteso che la controversia non concerne il regime delle acque pubbliche, né la loro utilizzazione diretta e immediata. La causa, pertanto, non rientra nella cognizione del tribunale delle acque pubbliche, ai sensi dell’art. 143 lett. a) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, bensì deve essere devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo: infatti, oggetto della controversia è il procedimento formativo della volontà dell’Amministrazione per la approvazione di un progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico, opera che non ha una incidenza diretta, ma solo strumentale e indiretta sull’utilizzo delle acque (cfr.: Cons. Stato V, 18.9.2006 n. 5442; T.A.R. Molise 12.4.2006 n. 270; T.A.R. Milano I, 9.4.2001 n. 3051).

IV – Il ricorso è ammissibile, anche sotto il profilo della salvaguardia del contraddittorio. Inteso e non concesso che gli enti locali che partecipano al comitato tecnico nella procedura di assenso al progetto dell’impianto idroelettrico in argomento siano da ritenersi soggetti controinteressati, la notifica del ricorso a due di essi (Provincia di Isernia e Comune di Pietrabbondante) integra il contraddittorio e rende il ricorso formalmente ammissibile. Ad ogni buon conto, non vi è prova che i Comuni non evocati in giudizio abbiano un interesse contrario alla realizzazione dell’opera. L’eccezione va comunque disattesa, in quanto, a mente di un autorevole orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso contro l’atto finale della conferenza di servizi non va notificato a tutte le autorità amministrative partecipanti, ma soltanto a quelle che hanno esercitato la potestà correlata alla posizione giuridica di cui si chiede tutela (cfr.: Cons. Stato IV 7.5.2004 n. 2874; T.A.R. Latina 29.3.2006 n. 212). Inoltre, nel caso di specie, la conferenza di servizi ha natura istruttoria e non decisoria e le doglianze dedotte con il gravame sono tutte rivolte verso atti posti in essere dalla Regione Molise, mentre non vi sono rilievi sulla legittimità dei pareri forniti da altri enti, seppur attraverso il modulo partecipativo della conferenza (T.A.R. Molise 21.2.2007 n. 164).

V – I motivi del ricorso sono attendibili.

Con il provvedimento impugnato, il dirigente dell’Assessorato Regionale all’Ambiente del Molise ha stabilito di sottoporre a valutazione di impatto ambientale, nonché a valutazione di incidenza naturalistica il progetto presentato dalla società ricorrente per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Verrino. Sennonché, l’area interessata dall’intervento, pur essendo prossima a un sito di importanza comunitaria (s.i.c.), per ammissione della stessa Amministrazione regionale resistente, non è un’area naturale protetta e, pertanto, i progetti ricadenti in essa – a mente degli artt. 3 comma quarto, 8 e 9 della L.R. 24 marzo 2000 n. 21 – non necessitano di valutazione di impatto ambientale completa, bensì di semplice atto di verifica (cosiddetto “screening”). Ciò è vero, anche a voler prescindere dalla avvenuta o mancata approvazione degli strumenti di pianificazione regionale, quali il P.e.a.r. (Piano energetico ambientale regionale), le Linee guida, previste dallo stesso P.e.a.r., per lo svolgimento del procedimento di assenso alla costruzione di impianti di energia da fonti rinnovabili e le Linee programmatiche di cui alla delibera del C.R. 10.7.2006 n. 117. Non solo: ai sensi del citato art. 9 comma quinto della L.R. n. 21/2000, decorso il termine di sessanta giorni, senza che l’autorità competente abbia richiesto la sottoposizione al procedimento di v.i.a., il progetto si intende tacitamente escluso dalla procedura di v.i.a. Nel caso di specie, l’istanza della società ricorrente si è perfezionata in data 18.11.2006, mentre la conferenza di servizi si è conclusa in data 10.5.2007. Sono, pertanto, trascorsi ben 173 giorni, senza che l’autorità competente si sia pronunciata sull’intervento, di guisa che esso non può essere più sottoposto alla procedura di v.i.a.

VI – In conclusione, il ricorso deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2008, dal Collegio così composto:

Giorgio Giaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
 


 

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