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TAR Piemonte, Sez. II, 16 febbraio 2008, sentenza n.
258
APPALTI - Commissione di gara - Composizione - Assenza di esperti nel
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto - Illegittimità - Art. 84, c. 2
d.lgs. n. 163/2006 - Fattispecie: MISE e bonifica di sito contaminato. E’
illegittima, ai sensi dell’art. 84, c. 2 d.lgs. n. 163/2006, la composizione
della commissione di gara che non preveda al proprio interno componenti “esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto” (nella specie,
interventi di messa in sicurezza e bonifica di un ex sito industriale
inquinato). Ove l’amministrazione appaltante accerti di non avere al proprio
interno professionalità adeguate per formare la commissione, deve procedere con
la nomina ai sensi dell’art. 84 comma 8 d.lgs. 163/2006 che prevede la scelta
tra professionisti ovvero tra professori universitari di ruolo all’interno di
rose di candidati già predisposte dagli ordini professionali ovvero dalle
facoltà di appartenenza. Tale disposizione ha la funzione di garantire la
trasparenza nella scelta dei componenti delle commissioni di gara ove le
amministrazioni non riescano ad esprimere professionalità adeguate al tipo di
valutazioni tecnico-discrezionali che devono essere compiute in relazione alla
natura dell’appalto. Il fatto che l’Amministrazione abbia scelto i componenti
della commissione di gara tra i propri funzionari non pone al riparo dalla
violazione dell’art. 84 comma 2 d.lgs. citato, in quanto è lo stesso comma 8 a
prevedere, in caso di assenza in organico delle specifiche professionalità, le
modalità di scelta dei commissari. Pres. Calvo, Est. Loria - L.s.r.l. (avv.ti
Barosio e Sarzotti) c. Comune di Givoletto (avv. Piovano) - T.A.R. PIEMONTE,
Sez. II - 16 febbraio 2008, n. 258
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE,
(Sezione Seconda)
N. 00258/2008 REG.SEN.
N. 01123/2007 REG.RIC.
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2007, proposto da:
LAFUMET BONIFICHE SAN MARTINA S.r.l., con sede in Torino, via Tirreno n. 45, in
persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante in carica, signor
Francesco Marchiaro, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Vittorio Barosio e
dall’avv. Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Torino, corso G. Ferraris n. 120;
contro
il COMUNE di GIVOLETTO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avv. Enrico Piovano, con domicilio eletto presso lo studio dello
stesso in Torino, corso G. Ferraris n. 53;
nei confronti di
RICCOBONI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Gastini, Vincenzo Giovinazzo e Maria
Ribaldone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Torino, via
Ponza n. 3;
per l’annullamento, previa sospensiva,
a) della determinazione del Responsabile del Servizio tecnico del Comune di
Givoletto in data 27.6.2007, n. 199, la quale ha disposto l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto riguardante gli interventi per la messa in sicurezza di
emergenza del sito “Ex Lerifond Alluminio S.r.l.”;
b) delle determinazioni del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale in data
26.4.2007, n. 135, e n. 136, con le quali sono state nominate - rispettivamente
- la “commissione giudicatrice per la scelta del soggetto affidatario del
contratto” e lo “staff tecnico di supporto alla commissione giudicatrice per la
scelta del soggetto affidatario del contratto”;
c) per quanto possa occorrere, dei verbali di gara in data 7.5.2007, n. 1,
14.5.2007, n. 2 e 21.5.2007, n. 3;
d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Givoletto;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Riccoboni S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 522/2007 in data 17.10.2007 di questa Sezione con la quale
sono stati sospesi gli atti impugnati ed è stata fissata l’udienza di
discussione del merito del ricorso ai sensi dell’art. 23 bis comma 3 della legge
6 dicembre 1971 n. 1034, come introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28.11.2007 il dott. Emanuela Loria e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che in data 30 novembre 2007 è stato pubblicato il dispositivo della
sentenza n. 75/2007, ai sensi dell’art. 23 bis, comma sesto della legge 6
dicembre 1971 come introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il comune di Givoletto ha indetto in data 14.2.2007 una procedura aperta per
l’affidamento dell’appalto concernente la messa in sicurezza in emergenza dello
stabilimento “Ex Lerifond Alluminio S.r.l. ubicato nel Comune di Givoletto”.
Le prestazioni oggetto dell’appalto hanno un valore complessivo di euro
388.082,50 IVA esclusa. Il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nella sezione IV.2)
del bando di gara.
Il Disciplinare di gara prevede, al punto VIII.1, che “la Commissione
giudicatrice, appositamente nominata procederà, in una o più sedute riservate,
alla valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, in conformità al disposto dell’art. 81 comma 1 D.lgs. 163/2006,
da valutare sulla base dei seguenti parametri: …”.
Il punto IX.1 del Disciplinare dal Titolo “Svolgimento della gara” sancisce che
“la gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 20.4.2007 alle ore 10,00 …. La
commissione amministrativa di gara procederà a verificare la correttezza formale
della chiusura delle buste contenenti la documentazione amministrativa,
l’offerta tecnica e l’offerta economica e, in caso di esito negativo, ad
escludere dalla gara e, successivamente, procederà a …. Indi la seduta pubblica
sarà sospesa al fine di consentire alla commissione giudicatrice di procedere
all’esame e alla valutazione delle Relazioni Tecniche e Metodologiche presentate
dai concorrenti, in base a quanto previsto al successivo punto VII.1).
Successivamente, in seduta pubblica appositamente riconvocata, la commissione
giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alla Relazione
Tecnico-organizzativa, alla Relazione Metodologica, infine procederà
all’apertura delle Offerte Economiche dando lettura dei ribassi offerti ....
La commissione giudicatrice potrà essere coadiuvata da un apposito staff tecnico
per la fase di verifica delle giustificazioni, fermo restando (i) la natura
meramente istruttoria, preparatoria e strumentale dell’attività di tale staff e
(II) che le valutazioni tecnico-discrezionali saranno di esclusiva competenza
della commissione giudicatrice stessa”.
Una volta scaduto il termine per la presentazione delle offerte,
l’Amministrazione con determinazione del responsabile del servizio n. 135 in
data 26.4.2007, ha nominato la commissione giudicatrice, avvalendosi delle
figure dei funzionari presenti all’interno dell’Ente, individuati nel
Responsabile del procedimento, quale presidente della Commissione, nel
Segretario comunale, in qualità di commissario e nel Responsabile del Servizio
Finanziario sempre in qualità di commissario.
Con provvedimento n. 136 in pari data, il responsabile del servizio ha nominato
lo staff tecnico di supporto alla commissione, individuando l’ing. Franco
Scartabelli, quale esperto nei settori di Urbanistica, Ambiente, Architettura ed
Ingegneria e il dott. Daniele Denti, laureato in chimica ed esperto in
problematiche legate alla tutela ambientale.
In data 7 maggio 2007 si è riunita la commissione giudicatrice, coadiuvata dallo
staff tecnico di supporto, che ha provveduto alla constatazione della regolarità
dei plichi pervenuti, alla apertura delle sei offerte, alla esclusione di due
offerte non in regola con la documentazione di gara e alla conseguente
ammissione delle altre quattro offerte.
Infine, nella stessa seduta, il Presidente della commissione giudicatrice
dichiarava chiusa la seduta e riconvocava “la commissione e lo staff tecnico di
supporto in seduta privata per il giorno 14 maggio 2007 alle ore 9,00 per
procedere all’esame e alla valutazione delle Relazioni Tecniche e Metodologiche
presentate dai concorrenti, in base a quanto disposto dal disciplinare di gara.
Il Presidente dispone inoltre che la seconda seduta pubblica per la
comunicazione dei punteggi attribuiti alla Relazione Tecnico-organizzativa ed
alla Relazione Metodologica e per l’apertura delle offerte economiche è prevista
per il giorno 21.05.2007 alle ore 9,00”.
Il 14.5.2007 (verbale n. 2) si svolgeva la seconda seduta della gara, in
sessione privata e la commissione giudicatrice “coadiuvata dallo staff tecnico
di supporto” procedeva all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica per
l’esame e la valutazione delle Relazioni Tecniche e metodologiche presentate
dalle ditte ammesse.
La commissione e lo staff di supporto esaminavano gli aspetti tecnici delle
offerte e gli attribuivano un punteggio in relazione ai parametri di giudizio
stabiliti dal bando e dal disciplinare di gara.
Il 21 maggio 2007 (verbale n. 3) la commissione di gara coadiuvata dallo staff
di supporto tecnico procedeva all’apertura delle offerte economiche e in
sessione pubblica e comunicava i punteggi ottenuti dalle singole imprese in
relazione all’offerta tecnica.
La graduatoria finale vedeva la società controinteressata aggiudicataria
dell’appalto e la società ricorrente seconda classificata. Con determinazione
del Responsabile del Servizio assunta in data 27 giungo 2007 l’appalto è stato
definitivamente aggiudicato alla controinteressata.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva nonché avverso le
determinazioni nn. 135 e 136 in data 26 aprile 2007, con cui sono state nominate
la commissione giudicatrice e lo staff tecnico di supporto ha presentato ricorso
la seconda classificata deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
Violazione di legge con particolare riferimento all’art. 84 comma 2 del d.lgs.
163/2006; eccesso di potere per manifesta irrazionalità. Violazione di legge,
con particolare riferimento all’art. 84 comma 8 del d.lgs. 163/2006.
Violazione di legge con riferimento alle disposizioni del disciplinare di gara
in ordine alla presentazione dell’offerta tecnica, nonché al principio della par
condicio. Violazione di legge, con riferimento alle disposizioni di legge in
ordine al tempo minimo per l’esecuzione dell’appalto.
Si costituiva in giudizio il Comune di Givoletto, chiedendo la reiezione
dell’istanza cautelare e del ricorso nel merito.
Si costituiva la controinteressata chiedendo anch’essa che il ricorso sia
respinto nel merito.
Alla camera di consiglio del 17 ottobre 2007 il Collegio ha ritenuto sussistenti
gli elementi di fumus boni iuris e ha pertanto accolto l’istanza di sospensione
e fissato la trattazione del merito dello stesso al 28 novembre.
Alla odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce l’illegittimità della composizione
della commissione di gara rispetto alla previsione dell’articolo 84 comma 2 del
Codice degli appalti, che recita: la commissione di gara è composta da un numero
dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’appalto.
Nel caso di specie, la commissione di gara è stata composta dal Responsabile
dell’Ufficio tecnico comunale, dal Segretario comunale e dal Responsabile del
Servizio Finanziario del Comune: tale composizione, se posta in relazione alla
complessità delle valutazioni tecniche a cui l’organo era chiamato in forza del
disciplinare di gara e dei contenuti delle relazioni tecnica e metodologica,
appare, secondo l’opinione della ricorrente, inadeguata ad assicurare le
necessarie competenze tecniche specifiche, con particolare riguardo alla materia
di ingegneria ambientale.
La nomina dello staff tecnico di supporto non sana il vizio di fondo che ha
inficiato la procedura di gara, in quanto le commissioni giudicatrici devono
essere in grado di valutare da sole le offerte che vengono loro sottoposte.
Inoltre, il ruolo assunto dallo staff tecnico di supporto è stato più ampio
rispetto a quanto era previsto dal disciplinare di gara: infatti, esso doveva
essere limitato alla valutazione delle giustificazioni rese dalle imprese in
fase di eventuale verifica dell’anomalia delle offerte (pagina 12 del
disciplinare), mentre, come si evince dai verbali di gara, lo staff tecnico ha
operato insieme alla commissione di gara in tutte le fasi della procedura,
firmando gli stessi verbali e facendo proprie in tal modo tutte le decisioni
assunte dalla medesima.
Un ulteriore profilo di censura consiste nel fatto che l’Amministrazione avrebbe
violato l’art. 84 comma 8 del d.lgs. 163/2006 (nel testo antecedente alle
modifiche introdotte dall’art. 1 d.lgs. 31.7.2007 n. 113) che prevedeva che, in
caso di accertata carenza nell’organico dell’amministrazione di adeguate
professionalità, i commissari diversi dal presidente potessero essere scelti tra
gli appartenenti ad albi professionali, con almeno dieci anni di iscrizione al
relativo albo e nell’ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati
fornite dagli ordini professionali, ovvero tra i professori universitari di
ruolo nell’ambito di un elenco formato dalle facoltà di appartenenza e ciò a
garanzia della professionalità dei soggetti nominati e della trasparenza e della
scelta.
Nel caso di specie la nomina dei membri dello staff tecnico di supporto è stata
effettuata direttamente dal Comune di Givoletto.
Il motivo è fondato.
Il Collegio infatti ritiene che nel caso di specie, la complessità dell’oggetto
dell’appalto, così come desumibile dal bando e dal disciplinare di gara, renda
illegittima la composizione della commissione di gara alla luce dell’art. 84
comma 2 d.lgs. n. 163/2006, che richiede che i suoi componenti siano “esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.
Nel caso di specie, la complessità del compito della commissione di gara è
evidente sol che si pensi che essa era chiamata ad effettuare la valutazione
delle relazioni tecnico-organizzative delle imprese partecipanti, all’interno
delle quali le imprese dovevano descrivere, tra l’altro, il gruppo di lavoro che
avrebbe effettuato il lavoro, le professionalità specifiche, le relative
qualifiche ed esperienze professionali, l’elenco dei lavori analoghi svolti
nell’ultimo triennio specificando committente, attività svolta, importo, periodo
di esecuzione a dimostrazione della specifica esperienza acquisita nel settore,
elenco della strumentazione specifica tecnica a disposizione per l’esecuzione
delle attività oggetto della gara; era inoltre chiamata a giudicare le relazioni
metodologiche presentate dalle concorrenti, all’interno delle quali vi doveva
essere la descrizione delle modalità tecniche di esecuzione dei lavori,
l’individuazione delle problematiche da affrontare e delle migliorie da proporre
in riferimento alle caratteristiche di tutte le attività oggetto dell’appalto e
dei luoghi in cui esse erano previste, la descrizione degli adempimenti inerenti
la sicurezza ai sensi del d.lgs. 494/1996, il cronoprogramma delle varie
attività previste, l’indicazione delle attività e sottoattività previste in
rapporto alle tempistiche in modo da garantire l’ottenimento di standards
qualitativi ottimali e del raggiungimento dei migliori obiettivi di messa in
sicurezza e bonifica, un riepilogo degli elementi che il concorrente ritiene
qualificanti della propria offerta.
Alla luce della necessaria valutazione di tali elementi quale compito
ineludibile della commissione di gara, la composizione della stessa non appare
assicurare un adeguato livello di professionalità dei componenti: vi è infatti
la presenza di un solo soggetto avente una qualificazione, per così dire
“tecnica”, ossia il geometra presidente della stessa, laddove gli altri due
membri (segretario comunale responsabile del servizio finanziario) non possono
ragionevolmente sia pure considerando l’esperienza acquisita essere ritenuti,
ragionevolmente, “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto”, trattandosi, come detto di un intervento di messa in sicurezza e di
bonifica di ex sito industriale inquinato, in cui l’esigenza dell’urgenza di
provvedere è almeno pari a quella di far eseguire l’intervento dal soggetto
scelto a motivo della maggiore qualificazione professionale ed esperienza
possibili, cosa che può avvenire solo ove la commissione di gara sia in grado di
discernere tra le proposte tecniche pervenute quella maggiormente qualificata.
Il fatto che l’Amministrazione abbia scelto i componenti della commissione di
gara tra i propri funzionari non pone al riparo dalla violazione dell’art. 84
comma 2 d.lgs. citato, in quanto è lo stesso comma 8 a prevedere che, in caso di
assenza in organico delle specifiche professionalità, i commissari debbano
essere scelti o tra funzionari di altre amministrazioni ovvero tra
professionisti e professori universitari di ruolo.
Quanto al secondo profilo di illegittimità secondo il quale lo “staff tecnico di
supporto” avrebbe di fatto partecipato in modo ultroneo rispetto alle previsioni
del disciplinare all’intera procedura di gara, esso è meritevole di
accoglimento.
Infatti, la lex specialis di gara prevedeva che la commissione giudicatrice
potesse essere coadiuvata da uno staff tecnico di supporto, “fermo restando la
natura meramente istruttoria, preparatoria e strumentale dell’attività di staff
e che le valutazioni tecnico-discrezionali saranno di esclusiva competenza della
commissione giudicatrice stessa”.
La presenza a tutte le sedute della commissione di gara dello staff tecnico e la
sottoscrizione di tutti i verbali di gara da parte dei due componenti dello
stesso pongono in rilievo una partecipazione attiva a tutte le fasi della
procedura di gara, quanto meno nella funzione di “coadiuvare” i momenti
decisionali, per cui non può affermarsi, come fa la difesa del Comune, che la
sottoscrizione sia stata un fatto meramente formale di attestazione della
presenza dei due membri dello staff alle sedute.
Apodittica appare poi l’affermazione contenuta nella memoria difensiva della
controinteressata, laddove si afferma che i soggetti eterni si sarebbero
limitati a prestare soltanto “attività di consulenza e di assistenza
professionale all’organo collegiale perfettamente costituito, il quale ha svolto
e conservato tutti i propri poteri di valutazione con particolare riferimento al
merito tecnico”: in primo luogo poiché la sottoscrizione di tutti verbali di
gara, in assenza di precisazioni al riguardo contenute negli stessi verbali (ad
esempio poteva essere indicato che la firma era apposta solo per la presenza),
fa propendere per l’opzione contraria ad una presenza meramente formale alle
varie fasi della procedura, in secondo luogo poiché, come sopra detto, non pare
che la specifica professionalità dei componenti della commissione di gara possa
aver assicurato la conservazione in capo alla stessa di tutti i poteri di
valutazione in riferimento al merito, altamente tecnico, dell’oggetto
dell’appalto.
Sotto un terzo profilo, la composizione della commissione di gara è censurabile
per il fatto che ove l’amministrazione appaltante avesse accertato di non avere
al proprio interno professionalità adeguate per formare la commissione avrebbe
dovuto procedere con la nomina ai sensi dell’art. 84 comma 8 d.lgs. 163/2006 che
prevede la scelta tra professionisti ovvero tra professori universitari di ruolo
all’interno di rose di candidati già predisposte dagli ordini professionali
ovvero dalle facoltà di appartenenza. Tale disposizione ha la funzione di
garantire la trasparenza nella scelta dei componenti delle commissioni di gara
ove le amministrazioni non riescano ad esprimere professionalità adeguate al
tipo di valutazioni tecnico-discrezionali che devono essere compiute in
relazione alla natura dell’appalto come era nel caso di specie.
Con il secondo motivo vengono dedotte dalla ricorrente due censure avverso
l’operato della commissione di gara, l’una riguardante le modalità di
formulazione dell’offerta tecnica della controinteressata, che sarebbero state
contrastanti con le prescrizioni del disciplinare di gara in quanto sono stati
presentati degli allegati aggiuntivi, che la commissione di gara, infatti, ha
dichiarato di non esaminare (verbale n. 2 del 14 maggio 2007), ma che avrebbero
dovuto comportare l’esclusione della concorrente dalla procedura di gara; la
seconda censura attinente la tempistica dei lavori oggetto dell’offerta della
controinteressata, che sarebbe in ciò contrastante con quanto previsto dal
disciplinare di gara: infatti, l’allegato al capitolato prevedeva due campagne
di monitoraggio sul sito in questione, da effettuare a distanza di sei mesi (180
giorni) l’una dall’altra, mentre l’offerta della controinteressata prevedeva un
termine finale di realizzazione dei lavori, ragion per cui essa evidentemente
non prevedeva il secondo monitoraggio. Di ciò, del resto, ha dato atto anche la
commissione di gara nel verbale n. 2 in data 14 maggio 2007, limitandosi però a
attribuire un punteggio pari a zero a questa parte dell’offerta laddove avrebbe
dovuto escluderla, giacché non era rispondente ad un aspetto fondamentale del
programma contrattuale così come indicato nella legge di gara.
Il primo profilo di censura appare infondato posta la natura formalistica del
medesimo: la lunghezza, eccedente rispetto alle prescrizioni del capitolato di
gara, della relazione e della documentazione allegata non è sanzionata dal
disciplinare di gara con comminatorie “a pena di esclusione” e non appare aver
inficiato aspetti sostanziali della procedura, risolvendosi in una mera
irregolarità formale.
Il secondo profilo dedotto appare invece meritevole di accoglimento, in quanto
la mancata previsione del secondo monitoraggio da parte dell’offerta tecnica
dell’aggiudicataria appare rilevare sotto il profilo dell’interesse sostanziale
ad una corretta esecuzione del progetto di messa in sicurezza e bonifica. Ciò si
desume, tra l’altro, dal verbale della Conferenza dei Servizi in data 23.1.2006
prot. n. 497, avente ad oggetto l’approvazione del progetto di messa in
sicurezza di emergenza ai fini della richiesta del finanziamento regionale ex
art. 16 della legge regionale 42/2000, in cui si afferma che “dovranno essere
effettuate due campagne di monitoraggio per n. 6 pozzi, compreso il campione del
pozzo dell’acquedotto di San Gillio”.
Né può essere accolta l’obiezione della controinteressata in merito al fatto che
l’espressa previsione nello stralcio di progetto della dilazione di sei mesi per
l’esecuzione della seconda campagna di monitoraggio, “proprio in quanto
predeterminata, non necessitasse di specifica indicazione dei tempi di
realizzazione dei lavori proposti dalle ditte partecipanti”, in quanto, come la
stessa commissione di gara ha riconosciuto attribuendo il punteggio “0” alla
controinteressata (e ad altre due concorrenti incorse nello stesso errore), la
tempistica di realizzazione dei lavori comprendeva anche il lasso di tempo
intercorrente tra il primo e il secondo monitoraggio, non costituendo
quest’ultimo una mera aggiunta già disciplinata tempi di realizzazione, ma
costituendo parte integrante del progetto di bonifica.
Conclusivamente il Collegio ritiene che siano fondati il primo e, parzialmente,
il secondo motivo di ricorso e pertanto che il ricorso sia da accogliere.
Possono tuttavia essere compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del giorno 28.11.2007, con
l’intervento dei signori:
Giuseppe Calvo, Presidente
Giorgio Manca, Referendario
Emanuela Loria, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/02/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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