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T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723
BOSCHI E FORESTE - URBANISTICA ED
EDILIZIA - Nozione di bosco - Aree parzialmente boscata - Contesto forestale -
Impianto di specie ornamentale ad opera del proprietario dell’area - Qualifica
di bosco - Esclusione - Giardino privato. La nozione di bosco deve essere
riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma
anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione
che siano concretamente inserite in un contesto forestale (T.A.R. Piemonte, Sez.
I, 10.3.2007, n. 1174). Se il coefficiente minimo della natura boscata di
un’area è quindi la sua caratteristica di area parzialmente boscata sempre che
inserita in un contesto forestale, deve escludersi in radice la qualificabilità
in termini di bosco di un terreno utilizzato per l’impianto di specie arboree
ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e dotato di
dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta infatti le
predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione intrinseca e
costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad una nozione
di giardino privato. Pres. Bianchi, Est. Graziano - V.P. (avv.ti Dorni Longo,
Gaidano e Sarzotti) c. Comune di Verbania (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I -
30 ottobre 2008, n. 2723
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
N. 02723/2008 REG.SEN.
N. 01799/2003 REG.RIC.
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2003, proposto da:
Vasconi Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Dorni Longo, Fabrizio
Gaidano, Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Gaidano in
Torino, via Assietta, 7;
contro
Comune Verbania, non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della delibera del Consiglio comunale 16.7.2003, n. 88 (pubblicata il
26.8.2003), con cui il Comune di Verbania ha approvato le controdeduzioni alle
osservazioni al secondo progetto preliminare di P.R.G. , nella parte in cui ha
respinto l'osservazione n. 147, riguardante il terreno della ricorrente (censito
al foglio 40, mappale 328, del catasto terreni);
b) della delibera del Consiglio comunale 16.7.2003, n. 89 (pubblicata il
26.8.2003), con cui il Comune di Verbania ha approvato definitivamente il
secondo progetto preliminare di P.R.G. , nella parte in cui il piano ha
erroneamente ed interamente destinato ad "area boscata" il suddetto terreno di
proprietà della ricorrente;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il Referendario Avv.
Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.1. Il ricorrente assume di essere proprietario di due terreni nel Comune di
Verbania, distinti al foglio 409, mappali 326 e 327 del catasto terreni. Con
deliberazioni n. 84/1999 e 161/99 il Comune adottava il primo progetto
preliminare del nuovo PRGC classificando il mappale 326come “area edificata” e
il n. 328 come “area boscata”.
All’osservazione presentata dal ricorrente al n. 52 tendente a contestare la
classificazione della part. 328 come boscata, osservazione con cui il ricorrente
rappresentava che in realtà il terreno era utilizzato a fini colturali a dimora
di piante ornamentali di pregio, il Comune adduceva l’esistenza di vincoli
idrogeologici per la presenza del Rio Sant’Eusebio e problemi di scivolamento..
Successivamente, con Delibera n. 15/2003 di Consiglio, il Comune adottava un
secondo progetto preliminare di nuovo PRG, consentendo ai privati interessati la
formulazione di nuove osservazioni.
1.2. In risposta ad ulteriori osservazioni del ricorrente il Comune opponeva con
Delibera n. 88/2003, con la quale approvava le controdeduzioni dei vari
proponenti, che pur avendo rivisto e parzialmente modificato il vincolo
idrogeologico, tuttavia la part. 328 del ricorrente era area esterna al centro
urbano, a contatto solo parzialmente con area edificata e “per la maggior parte
coperta da bosco”.
Con la deliberazione di Consiglio n. 89/2003 veniva approvato in via definitiva
il secondo progetto preliminare e confermata, per quanto di interesse del
ricorrente, la precedente destinazione boscata della part. 328.
2.1. Insorge avverso entrambe le suindicate Delibere il ricorrente nella parte
in cui rigettavano le osservazioni del medesimo, destinando la sua intera
proprietà ad “area boscata”, ledendo in tal modo l’interesse del deducente
all’edificabilità del terreno de quo.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Verbania, mentre il ricorrente
depositava in data 9.5.2008 un’ulteriore memoria con la quale corroborava le sue
tesi difensive.
Alla pubblica Udienza del 22.5.2008 la Sezione, con Ordinanza Collegiale n.
45/2008 disponeva farsi luogo ad una verificazione tecnica intesa ad acclarare
se il terreno per cui è controversia presenta o meno caratteristiche e requisiti
tali da poterlo definire area boscata e se è contiguo ad aree edificabili e
presenta caratteristiche omogenee ed uniformi alle stesse.
Il verificatore, designato dall’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali
competente, nella persona del Dott. Paolo Piatti con Studio in Chiaverano,
depositava in data 3.9.2008 ampia Relazione tecnica di verificazione, corredata
dei necessari rilievi fotografici.
Pervenuta alla pubblica Udienza del 23.10.2008, sulle conclusioni delle parti e
la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva introitata
per la definitiva decisione di merito.
3.1. Ritiene il Collegio di poter assorbire il primo motivo di gravame, che
appare peraltro di difficile inquadramento, a motivo della sua farraginosità,
per concentrare la sua attenzione sul secondo, che prospetta eccesso di potere
per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria. Assume
nella sostanza il ricorrente che l’Ente locale avrebbe errato nell’affermare che
l’area di sua proprietà, ossia la part. 328 sarebbe a contatto solo
parzialmente, ovverosia con parte minoritaria del suo perimetro, con porzioni di
territorio edificate, essendo invece proprio contiguo alle zone già edificate
lungo tutto il lato nord e quello sud.
Altro errore che vizierebbe la destinazione impressa dal Comune risiederebbe
nell’aver ritenuto l’area de qua di natura boscata, là dove la stessa,
pianeggiante, sarebbe destinata alla coltivazione di essenze arboree ornamentali
di pregio, impiantate dallo stesso ricorrente, non avendo nulla “a che vedere”,
dunque, con la nozione di boschi, quali “aree di altro fusto o di
rimboschimento” ovvero “boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale
o di difesa dei terreni” di cui è parola nella legge urbanistica piemontese
(art. 30, L. Reg. Piemonte n. 56/1977).
3.2. In esito all’espletata verificazione il Collegio ritiene di poter sancire
la fondatezza degli assunti di parete ricorrente.
Oggetto della disposta verificazione era il quesito se l’area di causa
presentasse caratteristiche e requisiti tali da poterla qualificare come area
boscata, secondo le leggi nazionali e regionali e i criteri e canoni delle
scienze forestali ed, ancora, se l’area di cui al ricorso fosse contigua ad aree
edificabili e presentasse caratteristiche omogenee ed uniformi alle stesse.
La Relazione di verificazione del 3.9.2008 consta di un elaborato ben
argomentato, fornito di consequenzialità logico – deduttiva e corredato anche di
rilievi fotografici e come tale è suscettibile di essere assunto a base della
presente decisione.
Il consulente di questo Giudice ha rilevato, dopo opportuno sopralluogo in
contraddittorio delle parti sulla particella per cui è causa, che per “la
presenza pressoché esclusiva di specie ornamentali esotiche impiantate dal
proprietario nel corso degli anni; la presenza di una recinzione fissa e di
opere accessorie quali tubazioni fisse per irrigazione, muretti e sentieramenti,
si ritiene che l’appezzamento possa essere classificato come giardino privato e
quindi non ascrivibile, da un punto di vista normativo, ad un bosco” (Relazione
cit. pag. 4).
Il consulente ha poi concluso nel senso che “la particella 328 non presenta le
caratteristiche e i requisiti per poterla qualificare come area boscata”.
Invero già il ricorrente richiamava nella memoria del 9.5.2008 l’orientamento
della Sezione, secondo il quale “la nozione di bosco deve essere riferita non
soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per
identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano
concretamente inserite in un contesto forestale” (T.A.R. Piemonte, Sez. I,
10.3.2007, n. 1174).
Il Collegio fa propria la riportata decisione della Sezione, con l’opportuno
correttivo, peraltro, secondo il quale se il coefficiente minimo della natura
boscata di un’area è la sua caratteristica di area parzialmente boscata sempre
che inserita in un contesto forestale, deve escludersi in radice la
qualificabilità in termini di bosco di un terreno utilizzato per l’impianto di
specie arboree ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e
dotato di dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta
infatti le predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione
intrinseca e costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad
una nozione di giardino privato
Ingiustificata ed illogica, nonché frutto del dedotto travisamento dei fatti e
difetto di istruttoria e dei presupposti è la classificazione contenuta
nell’impugnato PRGC, in termini di area boscata della particella n. 328 per cui
oggi si controverte.
La censura del ricorrente coglie dunque nel segno e deve conseguentemente essere
accolta.
4. Quanto al secondo argomento di analisi da parte del consulente e al secondo
profilo di doglianza articolato nel secondo motivo, ossia la contiguità e
l’omogeneità o meno del terreno in analisi ad aree edificate, deve invece
pervenirsi a differente ed opposta conclusione, sulla base delle risultanze
peritali.
Invero, il verificatore, sulla scorta dell’esame della Carte degli Usi del suolo
(PR3) del PRGC ha concluso che “l’area edificabile più prossima dista, nel punto
più vicino, 150 metri in linea d’aria, per cui si può escludere che, per
l’intero terreno oggetto dell’osservazione n. 147, vi sia continuità ad aree
edificabili, pertanto si escludono anche le condizioni di omogeneità ed
uniformità”
Ne consegue che non risulta sussistente l’invocata contiguità ad aree
edificabili come pure la correlativa addotta omogeneità ed uniformità di
carattere a tali aree.
La censura spiegata da parte ricorrente sul punto è pertanto da disattendere.
In conclusione il ricorso deve essere accolto nel suo nucleo fondamentale,
ovverosia la declaratoria della natura non boscata della part. 328 di proprietà
del ricorrente, derivandone che non può essere negato carattere edificatorio
all’area de qua sulla sola base dell’affermata insussistente natura di area
boscata.
Eque ragioni militano peraltro a sostegno della compensazione integrale delle
spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione,
definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi
di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei
limiti della proposta impugnazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 23/10/2008 con
l'intervento dei Magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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