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T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723

 

BOSCHI E FORESTE - URBANISTICA ED EDILIZIA - Nozione di bosco - Aree parzialmente boscata - Contesto forestale - Impianto di specie ornamentale ad opera del proprietario dell’area - Qualifica di bosco - Esclusione - Giardino privato. La nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.3.2007, n. 1174). Se il coefficiente minimo della natura boscata di un’area è quindi la sua caratteristica di area parzialmente boscata sempre che inserita in un contesto forestale, deve escludersi in radice la qualificabilità in termini di bosco di un terreno utilizzato per l’impianto di specie arboree ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e dotato di dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta infatti le predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione intrinseca e costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad una nozione di giardino privato. Pres. Bianchi, Est. Graziano - V.P. (avv.ti Dorni Longo, Gaidano e Sarzotti) c. Comune di Verbania (n.c.) - T.A.R. PIEMONTE, Sez. I - 30 ottobre 2008, n. 2723

 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)


 

N. 02723/2008 REG.SEN.
N. 01799/2003 REG.RIC.



 ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2003, proposto da:
Vasconi Paolo, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Dorni Longo, Fabrizio Gaidano, Bruno Sarzotti, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Gaidano in Torino, via Assietta, 7;


contro


Comune Verbania, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) della delibera del Consiglio comunale 16.7.2003, n. 88 (pubblicata il 26.8.2003), con cui il Comune di Verbania ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni al secondo progetto preliminare di P.R.G. , nella parte in cui ha respinto l'osservazione n. 147, riguardante il terreno della ricorrente (censito al foglio 40, mappale 328, del catasto terreni);
b) della delibera del Consiglio comunale 16.7.2003, n. 89 (pubblicata il 26.8.2003), con cui il Comune di Verbania ha approvato definitivamente il secondo progetto preliminare di P.R.G. , nella parte in cui il piano ha erroneamente ed interamente destinato ad "area boscata" il suddetto terreno di proprietà della ricorrente;
c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO


1.1. Il ricorrente assume di essere proprietario di due terreni nel Comune di Verbania, distinti al foglio 409, mappali 326 e 327 del catasto terreni. Con deliberazioni n. 84/1999 e 161/99 il Comune adottava il primo progetto preliminare del nuovo PRGC classificando il mappale 326come “area edificata” e il n. 328 come “area boscata”.
All’osservazione presentata dal ricorrente al n. 52 tendente a contestare la classificazione della part. 328 come boscata, osservazione con cui il ricorrente rappresentava che in realtà il terreno era utilizzato a fini colturali a dimora di piante ornamentali di pregio, il Comune adduceva l’esistenza di vincoli idrogeologici per la presenza del Rio Sant’Eusebio e problemi di scivolamento..
Successivamente, con Delibera n. 15/2003 di Consiglio, il Comune adottava un secondo progetto preliminare di nuovo PRG, consentendo ai privati interessati la formulazione di nuove osservazioni.

1.2. In risposta ad ulteriori osservazioni del ricorrente il Comune opponeva con Delibera n. 88/2003, con la quale approvava le controdeduzioni dei vari proponenti, che pur avendo rivisto e parzialmente modificato il vincolo idrogeologico, tuttavia la part. 328 del ricorrente era area esterna al centro urbano, a contatto solo parzialmente con area edificata e “per la maggior parte coperta da bosco”.
Con la deliberazione di Consiglio n. 89/2003 veniva approvato in via definitiva il secondo progetto preliminare e confermata, per quanto di interesse del ricorrente, la precedente destinazione boscata della part. 328.

2.1. Insorge avverso entrambe le suindicate Delibere il ricorrente nella parte in cui rigettavano le osservazioni del medesimo, destinando la sua intera proprietà ad “area boscata”, ledendo in tal modo l’interesse del deducente all’edificabilità del terreno de quo.
Non si costituiva in giudizio il Comune di Verbania, mentre il ricorrente depositava in data 9.5.2008 un’ulteriore memoria con la quale corroborava le sue tesi difensive.
Alla pubblica Udienza del 22.5.2008 la Sezione, con Ordinanza Collegiale n. 45/2008 disponeva farsi luogo ad una verificazione tecnica intesa ad acclarare se il terreno per cui è controversia presenta o meno caratteristiche e requisiti tali da poterlo definire area boscata e se è contiguo ad aree edificabili e presenta caratteristiche omogenee ed uniformi alle stesse.
Il verificatore, designato dall’Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali competente, nella persona del Dott. Paolo Piatti con Studio in Chiaverano, depositava in data 3.9.2008 ampia Relazione tecnica di verificazione, corredata dei necessari rilievi fotografici.
Pervenuta alla pubblica Udienza del 23.10.2008, sulle conclusioni delle parti e la Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano la causa veniva introitata per la definitiva decisione di merito.

3.1. Ritiene il Collegio di poter assorbire il primo motivo di gravame, che appare peraltro di difficile inquadramento, a motivo della sua farraginosità, per concentrare la sua attenzione sul secondo, che prospetta eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria. Assume nella sostanza il ricorrente che l’Ente locale avrebbe errato nell’affermare che l’area di sua proprietà, ossia la part. 328 sarebbe a contatto solo parzialmente, ovverosia con parte minoritaria del suo perimetro, con porzioni di territorio edificate, essendo invece proprio contiguo alle zone già edificate lungo tutto il lato nord e quello sud.
Altro errore che vizierebbe la destinazione impressa dal Comune risiederebbe nell’aver ritenuto l’area de qua di natura boscata, là dove la stessa, pianeggiante, sarebbe destinata alla coltivazione di essenze arboree ornamentali di pregio, impiantate dallo stesso ricorrente, non avendo nulla “a che vedere”, dunque, con la nozione di boschi, quali “aree di altro fusto o di rimboschimento” ovvero “boschi che assolvono a funzione di salubrità ambientale o di difesa dei terreni” di cui è parola nella legge urbanistica piemontese (art. 30, L. Reg. Piemonte n. 56/1977).

3.2. In esito all’espletata verificazione il Collegio ritiene di poter sancire la fondatezza degli assunti di parete ricorrente.
Oggetto della disposta verificazione era il quesito se l’area di causa presentasse caratteristiche e requisiti tali da poterla qualificare come area boscata, secondo le leggi nazionali e regionali e i criteri e canoni delle scienze forestali ed, ancora, se l’area di cui al ricorso fosse contigua ad aree edificabili e presentasse caratteristiche omogenee ed uniformi alle stesse.
La Relazione di verificazione del 3.9.2008 consta di un elaborato ben argomentato, fornito di consequenzialità logico – deduttiva e corredato anche di rilievi fotografici e come tale è suscettibile di essere assunto a base della presente decisione.
Il consulente di questo Giudice ha rilevato, dopo opportuno sopralluogo in contraddittorio delle parti sulla particella per cui è causa, che per “la presenza pressoché esclusiva di specie ornamentali esotiche impiantate dal proprietario nel corso degli anni; la presenza di una recinzione fissa e di opere accessorie quali tubazioni fisse per irrigazione, muretti e sentieramenti, si ritiene che l’appezzamento possa essere classificato come giardino privato e quindi non ascrivibile, da un punto di vista normativo, ad un bosco” (Relazione cit. pag. 4).
Il consulente ha poi concluso nel senso che “la particella 328 non presenta le caratteristiche e i requisiti per poterla qualificare come area boscata”.
Invero già il ricorrente richiamava nella memoria del 9.5.2008 l’orientamento della Sezione, secondo il quale “la nozione di bosco deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste, ma anche, per identità di ratio, a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto forestale” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 10.3.2007, n. 1174).
Il Collegio fa propria la riportata decisione della Sezione, con l’opportuno correttivo, peraltro, secondo il quale se il coefficiente minimo della natura boscata di un’area è la sua caratteristica di area parzialmente boscata sempre che inserita in un contesto forestale, deve escludersi in radice la qualificabilità in termini di bosco di un terreno utilizzato per l’impianto di specie arboree ornamentali o di pregio ad opera dello stesso proprietario e dotato di dispositivi artificiali di irrigazione. Il terreno de quo presenta infatti le predette caratteristiche che lo pongono al di fuori di una nozione intrinseca e costitutiva di bosco per ascriverlo, invece, più correttamente, ad una nozione di giardino privato
Ingiustificata ed illogica, nonché frutto del dedotto travisamento dei fatti e difetto di istruttoria e dei presupposti è la classificazione contenuta nell’impugnato PRGC, in termini di area boscata della particella n. 328 per cui oggi si controverte.
La censura del ricorrente coglie dunque nel segno e deve conseguentemente essere accolta.

4. Quanto al secondo argomento di analisi da parte del consulente e al secondo profilo di doglianza articolato nel secondo motivo, ossia la contiguità e l’omogeneità o meno del terreno in analisi ad aree edificate, deve invece pervenirsi a differente ed opposta conclusione, sulla base delle risultanze peritali.
Invero, il verificatore, sulla scorta dell’esame della Carte degli Usi del suolo (PR3) del PRGC ha concluso che “l’area edificabile più prossima dista, nel punto più vicino, 150 metri in linea d’aria, per cui si può escludere che, per l’intero terreno oggetto dell’osservazione n. 147, vi sia continuità ad aree edificabili, pertanto si escludono anche le condizioni di omogeneità ed uniformità”
Ne consegue che non risulta sussistente l’invocata contiguità ad aree edificabili come pure la correlativa addotta omogeneità ed uniformità di carattere a tali aree.
La censura spiegata da parte ricorrente sul punto è pertanto da disattendere.

In conclusione il ricorso deve essere accolto nel suo nucleo fondamentale, ovverosia la declaratoria della natura non boscata della part. 328 di proprietà del ricorrente, derivandone che non può essere negato carattere edificatorio all’area de qua sulla sola base dell’affermata insussistente natura di area boscata.

Eque ragioni militano peraltro a sostegno della compensazione integrale delle spese di lite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Prima Sezione, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti della proposta impugnazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 23/10/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente
Ivo Correale, Primo Referendario
Alfonso Graziano, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/10/2008
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO



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