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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. III, 3 gennaio 2008, sentenza n. 2
URBANISTICA E EDILIZIA - Distanze tra edifici - Art. 873 c.c. - Regime
derogatorio per i vani tecnici - Inconfigurabilità. Quantunque il vano
tecnico partecipi di un regime differenziato, nel senso che esso può essere
portato in aggiunta alla volumetria massima realizzabile in fase di
progettazione dell’immobile (T.A.R Lazio II sez. 21/6/04 n. 6016; Cons. St. V
sez. 23/3/91 n. 329), ciò non significa che il regime derogatorio riguardi anche
il distacco degli edifici. Va da sé infatti che la realizzazione di vani tecnici
a distanza minore da quella normativamente prevista inevitabilmente
comprometterebbe il raggiungimento delle finalità perseguite dalle regole di cui
all’art. 873 c.c. Pres. ed Est. Costantini - N.N. (avv. Napolitano) c. Comune di
Galatina (avv.ti Pasanisi e Russo) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 gennaio 2008, n. 2
URBANISTICA E EDILIZIA - Distanze tra edifici - Concessione edilizia rilasciata
in violazione dell’art. 873 c.c. - Giurisdizione ordinaria - Giurisdizione
amministrativa. L’obbligo del rispetto della distanza minima assoluta tra
edifici (nel caso di specie imposto anche da norme regolamentari) è inderogabile
anche per la P.A preposta al rilascio della concessione edilizia (C.G.R.S
17/5/2000 n. 240). Sicchè, ferma restando la possibilità per l’interessato di
tutelare innanzi al giudice ordinario il diritto leso dalla esecuzione di opere
edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici
(Cass. SS. UU. 12/6/99 n. 333), deve comunque riconoscersi altresì legittima la
reazione giurisdizionale in sede amministrativa, posto che la concessione
edilizia rilasciata in violazione sulle distanze legali tra fabbricati investe
anche un rapporto pubblicistico con l’Ente territoriale a tutela di una
posizione di interesse legittimo (Cons. St. V sez. 13/1/04 n. 46). Pres. ed Est.
Costantini - N.N. (avv. Napolitano) c. Comune di Galatina (avv.ti Pasanisi e
Russo) -
T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. III - 3 gennaio 2008, n. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA,
Sezione di Lecce - Sez. III
Reg. Sent: 2/2008
Reg. Ric.: 141/05
Composto da;
Luigi COSTANTINI Presidente
Luigi VIOLA Componente
Silvio LOMAZZI Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 141 del 2005 proposto da Nobile Nicolina,
rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Napolitano con domicilio eletto in
Lecce al v.le Rossini n. 82;
CONTRO
il comune di Galatina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elvira Anna Pa-sanisi
e Patrizia Russo;
e nei confronti di
Gaballo Pietro e Presicce Giuseppa, rappresentati e difesi dall’avv. Giu-seppe
Romano;
per l’annullamento
- del permesso di costruire n. 185/04 rilasciato dal Comune di Galatina il
26/11/04 in favore dei sigg. Gaballo Pietro e Presicce Giuseppa;
- del silenzio-rifiuto formatosi in relazione alla richiesta di revoca del
pre-detto provvedimento;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenzia-le, nonché
per la condanna del Comune di Galatina al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Udita alla pubblica udienza del 24/05/2007, la relazione del cons. Luigi
Costantini e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale d’udienza.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
In data 26/11/04 veniva rilasciato in favore dei sigg. Gaballo e Presicce il
permesso di costruire n. 185/04 per la ristrutturazione e l’ampliamento di un
fabbricato ad uso di civile abitazione, sito in Galatina alla via Tasso.
Ciò stante, prevedendo l’intervento costruttivo la realizzazione di un va-no
tecnico a distanza di m. 1,50 dalla parete di un preesistente vano abitabile di
proprietà della sig. Nobile Nicolina, quest’ultima, con racc. del 14/2/04
domandava all’Amministrazione comunale la revoca del titolo edilizio per
violazione delle distanze minime stabilite dallo strumento urbanistico vigente.
Non avendo l’Amministrazione assunto alcuna determinazione in merito, la sig.
Nobile propone il presente ricorso con il quale, nel formulare le richieste
specificate in premessa, deduce:
- eccesso di potere e violazione di legge in relazione del P.R.G del Comu-ne di
Galatina e nello specifico delle N.T.A del piano particolareggiato “Rione
Italia”;
- violazione di legge ed eccesso di potere per falsità o comunque per er-roneità
manifesta dei presupposti;
- violazione dell’art. 873 c.c;
- violazione dell’art. 2 L. n. 241/90; violazione del principio di diligenza,
correttezza e buon andamento della P.A nei rapporti con il cittadino;
Si sono costituiti in giudizio il comune di Galatina ed i controinteressati
sigg. Gabello e Presicce i quali contestano quanto ex adverso dedotto e chiedono
che il ricorso sia rigettato perchè infondato nel merito.
All’udienza pubblica del 24/5/2007, sulle conclusioni dei difensori delle parti,
la causa è stata ritenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Non è dubbio che l’intervento costruttivo proposto dai sigg. Gaballo e Presicce,
assentito dal comune di Galatina, comporti la realizzazione di un corpo di
fabbrica a distanza inferiore di mt. 3 dalla parete di un pree-sistente vano
abitabile di proprietà della ricorrente.
E’ noto altresì che l’art. 873 c.c. “ha la finalità d’impedire la formazione di
intercapedini anguste ed insalubri tra costruzioni fronteggiatesi, prescrivendo
che tali costruzioni, ove non siano unite o aderenti, debbono essere tra loro
distanti non meno di tre metri, salva una distanza maggiore disposta dai
regolamenti locali” (C. Cass. II sez. 6/3/02 n. 3199).
Ciò stante la ricorrente, nel contestare la legittimità del provvedimento
impugnato, sostanzialmente sostiene che nella fattispecie oltre al manca-to
rispetto della suindicata norma civilistica, sarebbero state violate le stesse
N.T.A. del P.R.G in virtù delle quali, in presenza di pareti finestra-te,
dovrebbe essere osservata la maggiore distanza di sei metri.
Tale violazione non si sarebbe invece realizzata ad avviso dei resistenti sia
perchè l’opera edilizia in questione, costituendo un volume tecnico, “può
considerarsi escluso dagli standars urbanistici quali volumetria e di-stacchi
dagli edifici”, sia perché, trovandosi l’edificio della ricorrente alla reale
distanza di mt. 1,35 dal confine, sarebbe consentita la costruzione in aderenza.
Orbene per quanto riguarda il primo profilo occorre rilevare che, quan-tunque il
vano tecnico (nella specie esteso circa m.q 10 ed alto mt. 2,40) partecipi di un
regime differenziato, nel senso che esso può essere porta-to in aggiunta alla
volumetria massima realizzabile in fase di progettazio-ne dell’immobile (T.A.R
Lazio II sez. 21/6/04 n. 6016; Cons. St. V sez. 23/3/91 n. 329), ciò non
significa che il regime derogatorio riguardi an-che il distacco degli edifici.
Va da sé infatti che la realizzazione di vani tecnici a distanza minore da
quella normativamente prevista (tenuto conto delle pur sempre significa-tive
dimensioni) inevitabilmente comprometterebbe il raggiungimento delle finalità
perseguite dalle su indicate regole in materia di distanza tra edifici.
Per quanto riguarda poi la rilevata violazione delle distanze ad opera della
ricorrente la quale avrebbe edificato, secondo quanto riferiscono i
controinteressati, a mt. 1,35 dal confine, appare evidente come tale circostanza
non sia tale da giustificare l’attività edificatoria in contestazione, bensì
atta eventualmente a determinare i meccanismi previsti dall’art. 875 del c.c. in
tema di comunione forzosa del muro che non è sul confine.
Occorre infine osservare che l’obbligo del rispetto della distanza minima
assoluta tra edifici (nel caso di specie imposto anche da norme regola-mentari)
è inderogabile anche per la P.A preposta al rilascio della conces-sione edilizia
(C.G.R.S 17/5/2000 n. 240).
Sicchè, ferma restando la possibilità per l’interessato di tutelare innanzi al
giudice ordinario il diritto leso dalla esecuzione di opere edilizie non
conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici (Cass. SS. UU.
12/6/99 n. 333), deve comunque riconoscersi altresì legittima la rea-zione
giurisdizionale in sede amministrativa, posto che la concessione e-dilizia
rilasciata in violazione sulle distanze legali tra fabbricati investe anche un
rapporto pubblicistico con l’Ente territoriale a tutela di una posizione di
interesse legittimo (Cons. St. V sez. 13/1/04 n. 46).
Il ricorso pertanto merita accoglimento, mentre ricorrono valide ragioni per
ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, III Sezione – Lecce
Accoglie il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 24/5/2007.
Pres. ed Est. Dott. Luigi COSTANTINI
Pubblicato mediante deposito
in Segreteria il 3.1.2008
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