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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 10 gennaio 2008, sentenza n. 59
 

V.I.A. - ENERGIA -  Autorizzazione alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse e CDR - Pronuncia in sede VIA - Procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Rapporti. Nell’ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e CDR (d.lgs. n. 387/2003; d.lgs. n. 59/2005), la procedura di V.I.A. costituisce un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione dell’impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all’esito del primo (endo-)procedimento risultano necessarie e strumentali al fine dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo (cfr. l’art. 14-ter, c. 4 della L. 241/1990, implicitamente richiamato dall’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, che fa espresso rinvio ai principi di semplificazione). Dall’esame della richiamata normativa emerge che in via ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza di servizi, mentre l’eventualità che tale pronuncia venga “internalizzata” nell’ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi patologiche in cui la pronuncia in sede VIA non venga resa entro i termini all’uopo previsti. Pres. Ravalli, Est. Contessa - Comune di Manduria (avv. Normandi) c. Regione Puglia (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 10 gennaio 2008, n. 59
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA,

LECCE, PRIMA SEZIONE


Registro Decis.: 59/08

Registro Generale: 552/06

 


nelle persone dei Signori:

 

ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA, Componente
CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


Visto il ricorso num. 552/06 proposto da:
COMUNE DI MANDURIA
(in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t.)
rappresentato e difeso da:
AVV. GIUSEPPE MORMANDI
con domicilio eletto in LECCE
VIA F. RUBICHI, 23
presso
SEGRETERIA T.A.R.


contro


REGIONE PUGLIA
(in persona del Presedente p.t., n.c.)
REGIONE PUGLIA – SETTORE ECOLOGIA
(in persona del Dirigente del Settore ecologia, n.c.)

e nei confronti di
PROVINCIA DI TARANTO
(in persona del Presidente, p.t.)
rappresentata e difesa da:
AVV. CESARE SEMERARO
con domicilio eletto in TARANTO
VIA ANFITEATRO, 4
presso
UFFICIO CONTENZIOSO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

nonché nei confronti di
WASTE ENERGY s.r.l.
(in persona del legale rapp.te, p.t.)
rappresentata e difesa da:
AVV. LUIGI QUINTO
AVV. PIETRO QUINTO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI, 43
presso
AVV. LUIGI QUINTO
AVV. PIETRO QUINTO


per l’annullamento:
- della determinazione del Dirigente Settore ecologia della Regione Puglia, n. 556 del 19 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.P., n. 14 del giorno 1 febbraio 2006, con cui la Regione Puglia ha determinato di esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e C.D.R., nel Comune di Manduria (Ta), proposto da Waste Energy s.r.l., nonché
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, anche se allo stato non conosciuto;

Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi in questione;
Considerando che la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione di legge per mancata applicazione di legge, in particolare dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
2) Violazione di legge, in particolare della normativa di cui al d.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005, recante ‘Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento’ – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
3) Violazione di legge, per mancata applicazione, dell’art. 4 del D.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 recante ‘Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti’, in combinato disposto con l’art. 27, comma 2 del D.lgs. n. 22/97 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;

Data per letta all’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2007 la relazione del Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì gli avvocati Mormandi per il Comune ricorrente, Semeraro per la Provincia di Taranto e Marasco (in sostituzione degli avvocati Quinto) per la controinteressata Waste Energy s.r.l.;

Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in epigrafe, il Comune ricorrente impugna la determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 556 del 19 dicembre 2005 con cui la Regione Puglia ha espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale per la realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e C.D.R., nel Comune di Manduria, proposto dalla società Waste Energy s.r.l.
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto di energia elettrica da combustibili non tradizionali, di potenzialità pari a 12,2 MW, da realizzarsi nel territorio del Comune di Manduria, con un’alimentazione complessiva di 200 t/giorno, di cui 144 t/giorno di C.D.R. e 56 t/giorno di biomasse e rifiuti non pericolosi.
Risulta agli atti che, all’indomani dell’emanazione da parte della Regione dell’impugnato parere favorevole, il Responsabile del Servizio Ecologia del Comune ricorrente abbia rappresentato alla Regione Puglia il proprio avviso sfavorevole in ordine alla realizzazione del progetto sia sotto il profilo della compatibilità ambientale, sia sotto il profilo della localizzazione dell’impianto nell’ambito del territorio comunale di Manduria ed avesse invitato il competente Settore della Regione Puglia a revocare e/o annullare la determinazione oggetto del presente ricorso (nota in data 2 marzo 2006, in atti).
Risulta, ancora, agli atti che con delibera n. 9 del 3 marzo 2006, il Consiglio comunale di Manduria ebbe ad esprimersi negativamente in merito alla realizzazione dell’impianto all’origine dei fatti di causa, anche per quanto concerne la compatibilità ambientale del progetto nel suo complesso.
Nell’occasione, l’Organo consiliare ebbe ad enunciare numerosi profili di contrarietà alla realizzazione dell’impianto in questione, fra cui:
- l’impatto negativo che il progetto in questione, laddove realizzato, avrebbe sortito sul complessivo stato di salubrità del territorio comunale;
- la negativa interferenza che il previsto posizionamento dell’impianto avrebbe sortito in relazione alle previsioni programmatiche del Piano regionale dei ‘siti inquinanti’, con conseguenti ricadute negative sulla gestione della bonifica e dello sviluppo del territorio comunale;
- la circostanza che l’impugnato parere regionale fosse stato espresso nonostante la mancata approvazione del piano energetico regionale ambientale (d.lgs. 387 del 2003), il quale rappresenterebbe, sotto il profilo pianificatorio, un elemento preliminare indefettibile per l’assentibilità del progetto.
Quindi, con il ricorso in epigrafe, il Comune di Manduria impugnava il richiamato parere regionale, contestandone la legittimità sotto tre articolati profili.

Si costituiva in giudizio la Provincia di Taranto, la quale chiedeva l’integrale reiezione del ricorso in questione.
Si costituiva, altresì, la società Waste Energy s.r.l., la quale chiedeva a propria volta la reiezione del ricorso.

All’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2007 i Procuratori delle Parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

DIRITTO


Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Manduria lamenta che nella specie il rilascio da parte della Regione Puglia dell’impugnato parere di compatibilità V.I.A. sia stato rilasciato in violazione della vigente disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recata dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (‘Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità’).
In particolare, risulterebbe nella specie violata la previsione di cui all’art. 12, d.lgs. cit. (in tema di ‘Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative’), il cui comma 3 prevede che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (…)”.
In buona sostanza, nella tesi del Comune ricorrente, la circostanza secondo cui la Regione Puglia abbia espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell’impianto di cui sopra – per così dire – ‘ab aexterno’ rispetto al procedimento autorizzativo unico di cui all’art. 12, d.lgs. 387, cit., concreterebbe un palese error in procedendo e, in ogni caso, un’illegittima discrasia rispetto alle previsioni procedurali delineate dalla norma in questione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che nella specie la Regione Puglia abbia rilasciato il parere di compatibilità V.I.A. ex L.R. 12 aprile 2001, n. 11 (‘Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale’) senza tenere in adeguata considerazione la circostanza che l’impianto progettato dalla società Waste Energy è anche finalizzato all’incenerimento di rifiuti solidi urbani con una capacità superiore a tre tonnellate/ora, con la conseguenza che avrebbero dovuto nella specie trovare applicazione le previsioni in tema di autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (recante ‘Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento’).
Il terzo motivo di ricorso lamenta sotto altri profili l’illegittimità dell’operato regionale anche per l’ipotesi in cui non dovesse ritenersi che l’impianto in questione debba ritenersi sottoposto all’autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 59 del 2005, cit. (ovvero, nell’ambito del procedimento autorizzatorio ex d.lgs. 59 del 2005)
I motivi di ricorso dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
In particolare, non appare condivisibile il motivo di doglianza volto a stigmatizzare l’operato del competente Settore regionale per la parte in cui esso ha ritenuto di potersi pronunciare in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di cui in narrativa svolgendo un apposito procedimento e senza internalizzare la pronuncia nell’ambito del procedimento unico di cui al d.lgs. 387 del 2003.
Ed infatti (come condivisibilmente affermato sul punto dalla Difesa della controinteressata società Waste Energy) l’esame del pertinente quadro normativo porta ad affermare che la procedura di V.I.A. costituisca un procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione dell’impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all’esito del primo (endo-)procedimento risultano necessarie e strumentali al fine dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo.
Del resto, la circostanza secondo cui nel caso di specie la pronuncia in sede V.I.A. ben potesse essere acquisita ab aexterno rispetto al procedimento per Conferenza di servizi di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 deriva dallo stesso disposto testuale della norma di cui il Comune ricorrente lamenta nella specie la violazione.
Ed infatti, viene in rilievo la previsione di cui al comma 4 dell’art. 12, cit., secondo cui “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”.
La circostanza secondo cui l’autorizzazione unica venga rilasciata all’esito di una procedura per Conferenza di servizi (art. 14 e segg., l. 241 del 1990) ed il rinvio espresso ai principi di semplificazione recati dalla legge generale sul procedimento del 1990 comporta che i rapporti fra il procedimento per Conferenza di servizi e le procedure V.I.A. debbano essere esaminate, appunto, in base alle previsioni di cui al Capo IV della l. 241 del 1990 e ss.mm.ii. (in tema di ‘Semplificazione dell’azione amministrativa’ – art. 14, segg. -).
Ora, un’espressa conferma normativa in ordine al fatto che, nell’ambito dei procedimenti per Conferenza di servizi, l’(endo)procedimento volto al rilascio della V.I.A. venga ordinariamente svolto ab aexterno rispetto ai lavori della Conferenza viene fornito dal comma 4 dell’art. 14-ter della l. 241 (si tratta della disposizione secondo cui “nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine [per l’adozione della decisione conclusiva, n.d.E.] resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto (…)”).
Dall’esame della norma in questione emerge, quindi, che in via ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza stessa (ed all’esito di un autonomo procedimento), mentre invece l’ipotesi in cui tale pronuncia venga – per così dire – internalizzata nell’ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi – per così dire – ‘patologiche’ in cui la pronuncia in sede V.I.A. non venga resa entro i termini all’uopo previsti.
Da quanto sin qui esposto emerge, quindi, che alcuna censura possa essere mossa all’operato posto in essere nella specie dalla Regione Puglia, atteso che l’aver reso la pronuncia in sede V.I.A. in modo autonomo rispetto allo svolgimento del procedimento autorizzativo principale non viola in alcun modo le previsioni procedurali che disciplinano tale procedimento (in specie: l’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 ed il d.lgs. 59 del 2005).
Più semplicemente, la circostanza secondo cui il parere in sede V.I.A. sia stato nela specie già reso all’esito dell’(endo-)procedimento disciplinato dalla L.R. 11 del 2001 comporta che, allorquando sarà avviato (come appare necessario) il procedimento principale volto ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dell’impianto di cui in narrativa, le Amministrazioni competenti disporranno di un necessario presupposto attizio, con la conseguenza di non richiedere in parte qua ulteriori acquisizioni istruttorie.
Tanto premesso in ordine ai rapporti fra l’(endo-)procedimento in sede V.I.A. ed il principale procedimento volto all’autorizzazione dell’impianto di cui è causa, il Collegio ritiene anche di rilevare come nel caso di specie le disposizioni procedimentali relative alla pronuncia in tema di V.I.A. appaiano puntualmente rispettate (ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui agli artt. 10 e segg. della L.R. 11 dl 2001, con specifico riguardo alle disposizioni di cui all’art. 11 – in tema di ‘Deposito e pubblicizzazione del S.I.A.’ -).


In base a quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 552/06
LO RESPINGE.


Condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge) in favore della Provincia di Taranto e 1.500 (millecinquecento, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge) in favore della controinteressata Waste Energy s.r.l..
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.


La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2007.


Aldo Ravalli – Presidente
Claudio Contessa – Estensore


Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 gennaio 2008
 


 

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