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TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I, 10 gennaio 2008, sentenza n. 59
V.I.A. - ENERGIA - Autorizzazione alla realizzazione di un impianto
per la produzione di energia elettrica da biomasse e CDR - Pronuncia in sede VIA
- Procedimento autorizzativo unico ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 - Rapporti.
Nell’ambito delle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto
per la produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e CDR
(d.lgs. n. 387/2003; d.lgs. n. 59/2005), la procedura di V.I.A. costituisce un
procedimento autonomo rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione
dell’impianto nel suo complesso, se pure le determinazioni adottate all’esito
del primo (endo-)procedimento risultano necessarie e strumentali al fine
dell’adozione delle determinazioni conclusive del diverso (e principale)
procedimento autorizzativo (cfr. l’art. 14-ter, c. 4 della L. 241/1990,
implicitamente richiamato dall’art. 12, c. 4 del d.lgs. n. 387/2003, che fa
espresso rinvio ai principi di semplificazione). Dall’esame della richiamata
normativa emerge che in via ordinaria la pronuncia in sede V.I.A. vada resa in
modo autonomo rispetto ai lavori della Conferenza di servizi, mentre
l’eventualità che tale pronuncia venga “internalizzata” nell’ambito del
procedimento principale è limitata alle ipotesi patologiche in cui la pronuncia
in sede VIA non venga resa entro i termini all’uopo previsti. Pres. Ravalli,
Est. Contessa - Comune di Manduria (avv. Normandi) c. Regione Puglia (n.c.)
- T.A.R. PUGLIA, Lecce, sez. I - 10 gennaio 2008, n. 59
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA,
LECCE, PRIMA SEZIONE
Registro Decis.: 59/08
Registro Generale: 552/06
nelle persone dei Signori:
ALDO RAVALLI Presidente
ETTORE MANCA, Componente
CLAUDIO CONTESSA Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso num. 552/06 proposto da:
COMUNE DI MANDURIA
(in persona del Sindaco, legale rapp.te p.t.)
rappresentato e difeso da:
AVV. GIUSEPPE MORMANDI
con domicilio eletto in LECCE
VIA F. RUBICHI, 23
presso
SEGRETERIA T.A.R.
contro
REGIONE PUGLIA
(in persona del Presedente p.t., n.c.)
REGIONE PUGLIA – SETTORE ECOLOGIA
(in persona del Dirigente del Settore ecologia, n.c.)
e nei confronti di
PROVINCIA DI TARANTO
(in persona del Presidente, p.t.)
rappresentata e difesa da:
AVV. CESARE SEMERARO
con domicilio eletto in TARANTO
VIA ANFITEATRO, 4
presso
UFFICIO CONTENZIOSO DELLA PROVINCIA DI TARANTO
nonché nei confronti di
WASTE ENERGY s.r.l.
(in persona del legale rapp.te, p.t.)
rappresentata e difesa da:
AVV. LUIGI QUINTO
AVV. PIETRO QUINTO
con domicilio eletto in LECCE
VIA GARIBALDI, 43
presso
AVV. LUIGI QUINTO
AVV. PIETRO QUINTO
per l’annullamento:
- della determinazione del Dirigente Settore ecologia della Regione Puglia,
n. 556 del 19 dicembre 2005, pubblicata sul B.U.R.P., n. 14 del giorno 1
febbraio 2006, con cui la Regione Puglia ha determinato di esprimere parere
favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell’impianto di
produzione di energia elettrica da biomasse, rifiuti non pericolosi e C.D.R.,
nel Comune di Manduria (Ta), proposto da Waste Energy s.r.l., nonché
- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, anche se
allo stato non conosciuto;
Visti gli atti e i documenti depositati con i ricorsi in questione;
Considerando che la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione di legge per mancata applicazione di legge, in particolare
dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 – Violazione del giusto procedimento –
Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto
e di diritto;
2) Violazione di legge, in particolare della normativa di cui al d.lgs. n. 59
del 18 febbraio 2005, recante ‘Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento’ – Violazione
del giusto procedimento – Eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità
dei presupposti di fatto e di diritto;
3) Violazione di legge, per mancata applicazione, dell’art. 4 del D.lgs. 11
maggio 2005, n. 133 recante ‘Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia
di incenerimento dei rifiuti’, in combinato disposto con l’art. 27, comma 2 del
D.lgs. n. 22/97 – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per
carenza istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
Data per letta all’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2007 la relazione del
Referendario Claudio Contessa e uditi, altresì gli avvocati Mormandi per il
Comune ricorrente, Semeraro per la Provincia di Taranto e Marasco (in
sostituzione degli avvocati Quinto) per la controinteressata Waste Energy
s.r.l.;
Considerando in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il Comune ricorrente impugna la determinazione del
Dirigente del Settore Ecologia n. 556 del 19 dicembre 2005 con cui la Regione
Puglia ha espresso parere favorevole sulla compatibilità ambientale per la
realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da biomasse,
rifiuti non pericolosi e C.D.R., nel Comune di Manduria, proposto dalla società
Waste Energy s.r.l.
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto di energia
elettrica da combustibili non tradizionali, di potenzialità pari a 12,2 MW, da
realizzarsi nel territorio del Comune di Manduria, con un’alimentazione
complessiva di 200 t/giorno, di cui 144 t/giorno di C.D.R. e 56 t/giorno di
biomasse e rifiuti non pericolosi.
Risulta agli atti che, all’indomani dell’emanazione da parte della Regione
dell’impugnato parere favorevole, il Responsabile del Servizio Ecologia del
Comune ricorrente abbia rappresentato alla Regione Puglia il proprio avviso
sfavorevole in ordine alla realizzazione del progetto sia sotto il profilo della
compatibilità ambientale, sia sotto il profilo della localizzazione
dell’impianto nell’ambito del territorio comunale di Manduria ed avesse invitato
il competente Settore della Regione Puglia a revocare e/o annullare la
determinazione oggetto del presente ricorso (nota in data 2 marzo 2006, in
atti).
Risulta, ancora, agli atti che con delibera n. 9 del 3 marzo 2006, il Consiglio
comunale di Manduria ebbe ad esprimersi negativamente in merito alla
realizzazione dell’impianto all’origine dei fatti di causa, anche per quanto
concerne la compatibilità ambientale del progetto nel suo complesso.
Nell’occasione, l’Organo consiliare ebbe ad enunciare numerosi profili di
contrarietà alla realizzazione dell’impianto in questione, fra cui:
- l’impatto negativo che il progetto in questione, laddove realizzato, avrebbe
sortito sul complessivo stato di salubrità del territorio comunale;
- la negativa interferenza che il previsto posizionamento dell’impianto avrebbe
sortito in relazione alle previsioni programmatiche del Piano regionale dei
‘siti inquinanti’, con conseguenti ricadute negative sulla gestione della
bonifica e dello sviluppo del territorio comunale;
- la circostanza che l’impugnato parere regionale fosse stato espresso
nonostante la mancata approvazione del piano energetico regionale ambientale
(d.lgs. 387 del 2003), il quale rappresenterebbe, sotto il profilo
pianificatorio, un elemento preliminare indefettibile per l’assentibilità del
progetto.
Quindi, con il ricorso in epigrafe, il Comune di Manduria impugnava il
richiamato parere regionale, contestandone la legittimità sotto tre articolati
profili.
Si costituiva in giudizio la Provincia di Taranto, la quale chiedeva l’integrale
reiezione del ricorso in questione.
Si costituiva, altresì, la società Waste Energy s.r.l., la quale chiedeva a
propria volta la reiezione del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2007 i Procuratori delle Parti
costituite rassegnavano le proprie conclusioni ed il ricorso veniva trattenuto
in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Manduria lamenta che nella specie
il rilascio da parte della Regione Puglia dell’impugnato parere di compatibilità
V.I.A. sia stato rilasciato in violazione della vigente disciplina in materia di
autorizzazione alla realizzazione di impianti per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili recata dal d.lgs. 29
dicembre 2003, n. 387 (‘Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità’).
In particolare, risulterebbe nella specie violata la previsione di cui all’art.
12, d.lgs. cit. (in tema di ‘Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative’), il cui comma 3 prevede che “la costruzione e l'esercizio degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (…),
nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione,
nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione (…)”.
In buona sostanza, nella tesi del Comune ricorrente, la circostanza secondo cui
la Regione Puglia abbia espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale
per la realizzazione dell’impianto di cui sopra – per così dire – ‘ab aexterno’
rispetto al procedimento autorizzativo unico di cui all’art. 12, d.lgs. 387,
cit., concreterebbe un palese error in procedendo e, in ogni caso,
un’illegittima discrasia rispetto alle previsioni procedurali delineate dalla
norma in questione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta che nella specie la
Regione Puglia abbia rilasciato il parere di compatibilità V.I.A. ex L.R. 12
aprile 2001, n. 11 (‘Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale’) senza
tenere in adeguata considerazione la circostanza che l’impianto progettato dalla
società Waste Energy è anche finalizzato all’incenerimento di rifiuti solidi
urbani con una capacità superiore a tre tonnellate/ora, con la conseguenza che
avrebbero dovuto nella specie trovare applicazione le previsioni in tema di
autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59
(recante ‘Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento’).
Il terzo motivo di ricorso lamenta sotto altri profili l’illegittimità
dell’operato regionale anche per l’ipotesi in cui non dovesse ritenersi che
l’impianto in questione debba ritenersi sottoposto all’autorizzazione integrata
ambientale di cui al d.lgs. 59 del 2005, cit. (ovvero, nell’ambito del
procedimento autorizzatorio ex d.lgs. 59 del 2005)
I motivi di ricorso dinanzi sinteticamente richiamati, che possono essere
esaminati congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
In particolare, non appare condivisibile il motivo di doglianza volto a
stigmatizzare l’operato del competente Settore regionale per la parte in cui
esso ha ritenuto di potersi pronunciare in ordine alla compatibilità ambientale
del progetto di cui in narrativa svolgendo un apposito procedimento e senza
internalizzare la pronuncia nell’ambito del procedimento unico di cui al d.lgs.
387 del 2003.
Ed infatti (come condivisibilmente affermato sul punto dalla Difesa della
controinteressata società Waste Energy) l’esame del pertinente quadro normativo
porta ad affermare che la procedura di V.I.A. costituisca un procedimento
autonomo rispetto a quello finalizzato all’autorizzazione dell’impianto nel suo
complesso, se pure le determinazioni adottate all’esito del primo (endo-)procedimento
risultano necessarie e strumentali al fine dell’adozione delle determinazioni
conclusive del diverso (e principale) procedimento autorizzativo.
Del resto, la circostanza secondo cui nel caso di specie la pronuncia in sede
V.I.A. ben potesse essere acquisita ab aexterno rispetto al procedimento per
Conferenza di servizi di cui all’art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 deriva dallo
stesso disposto testuale della norma di cui il Comune ricorrente lamenta nella
specie la violazione.
Ed infatti, viene in rilievo la previsione di cui al comma 4 dell’art. 12, cit.,
secondo cui “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate,
svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”.
La circostanza secondo cui l’autorizzazione unica venga rilasciata all’esito di
una procedura per Conferenza di servizi (art. 14 e segg., l. 241 del 1990) ed il
rinvio espresso ai principi di semplificazione recati dalla legge generale sul
procedimento del 1990 comporta che i rapporti fra il procedimento per Conferenza
di servizi e le procedure V.I.A. debbano essere esaminate, appunto, in base alle
previsioni di cui al Capo IV della l. 241 del 1990 e ss.mm.ii. (in tema di
‘Semplificazione dell’azione amministrativa’ – art. 14, segg. -).
Ora, un’espressa conferma normativa in ordine al fatto che, nell’ambito dei
procedimenti per Conferenza di servizi, l’(endo)procedimento volto al rilascio
della V.I.A. venga ordinariamente svolto ab aexterno rispetto ai lavori della
Conferenza viene fornito dal comma 4 dell’art. 14-ter della l. 241 (si tratta
della disposizione secondo cui “nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine [per l’adozione della decisione conclusiva, n.d.E.] resta sospeso,
per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime
in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto (…)”).
Dall’esame della norma in questione emerge, quindi, che in via ordinaria la
pronuncia in sede V.I.A. vada resa in modo autonomo rispetto ai lavori della
Conferenza stessa (ed all’esito di un autonomo procedimento), mentre invece
l’ipotesi in cui tale pronuncia venga – per così dire – internalizzata
nell’ambito del procedimento principale è limitata alle ipotesi – per così dire
– ‘patologiche’ in cui la pronuncia in sede V.I.A. non venga resa entro i
termini all’uopo previsti.
Da quanto sin qui esposto emerge, quindi, che alcuna censura possa essere mossa
all’operato posto in essere nella specie dalla Regione Puglia, atteso che l’aver
reso la pronuncia in sede V.I.A. in modo autonomo rispetto allo svolgimento del
procedimento autorizzativo principale non viola in alcun modo le previsioni
procedurali che disciplinano tale procedimento (in specie: l’art. 12 del d.lgs.
387 del 2003 ed il d.lgs. 59 del 2005).
Più semplicemente, la circostanza secondo cui il parere in sede V.I.A. sia stato
nela specie già reso all’esito dell’(endo-)procedimento disciplinato dalla L.R.
11 del 2001 comporta che, allorquando sarà avviato (come appare necessario) il
procedimento principale volto ad ottenere l’autorizzazione integrata ambientale
per la realizzazione dell’impianto di cui in narrativa, le Amministrazioni
competenti disporranno di un necessario presupposto attizio, con la conseguenza
di non richiedere in parte qua ulteriori acquisizioni istruttorie.
Tanto premesso in ordine ai rapporti fra l’(endo-)procedimento in sede V.I.A. ed
il principale procedimento volto all’autorizzazione dell’impianto di cui è
causa, il Collegio ritiene anche di rilevare come nel caso di specie le
disposizioni procedimentali relative alla pronuncia in tema di V.I.A. appaiano
puntualmente rispettate (ci si riferisce, in particolare, alle previsioni di cui
agli artt. 10 e segg. della L.R. 11 dl 2001, con specifico riguardo alle
disposizioni di cui all’art. 11 – in tema di ‘Deposito e pubblicizzazione del
S.I.A.’ -).
In base a quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe debba
essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, I Sezione di Lecce,
definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 552/06
LO RESPINGE.
Condanna il Comune ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in
complessivi euro 1.500 (millecinquecento, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge)
in favore della Provincia di Taranto e 1.500 (millecinquecento, oltre I.V.A. e
C.P.A., come per legge) in favore della controinteressata Waste Energy s.r.l..
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità
amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che
provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del giorno 21 novembre 2007.
Aldo Ravalli – Presidente
Claudio Contessa – Estensore
Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 10 gennaio 2008
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