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TAR SARDEGNA, Sez. II, 11 marzo 2008, sentenza n. 395
INQUINAMENTO - Bonifica - Ordine di bonifica sorto per effetto dell’attività
posta in essere dal fallito - Curatore fallimentare - Subentro nella
responsabilità del soggetto fallito - Inconfigurabilità. I curatori
fallimentari non possono essere i destinatari di ordini di
bonifica/disinquinamento, sorti quali effetto della (precedente) attività
industriale posta in essere dal soggetto fallito. (cfr. TAR Lazio Latina
12.3.2005 n. 304; TAR Abruzzo 17.12.2004 n. 1393; CS. V 29.7.2003 n. 4328;TAR
Toscana II 1.8.2001 n. 1318). La peculiare posizione dei curatori non può essere
infatti interpretata in termini di “subentro” delle responsabilità del soggetto
fallito. Nè la “disponibilità” dei beni fallimentari può assumere rilievo ai
fini in esame (CS. V 29.7.2003 n. 4328). Pres. Tosti, Est. Flaim - Fallimento F.
s.p.a. (avv. Lauro) c. Comune di Elmas e Sindaco del Comune di Elmas (avv.
Doglio) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 395
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Sent. n. 395/2008
Ric. n. 478/2005
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 478/2005 proposto da FALLIMENTO “FAS FERRIERE ACCIAIERIE SARDE
spa IN LIQUIDAZIONE”, in persona dei curatori dr. Antonello Dessalvi e dr.
Ricardo Meloni, autorizzati dal Giudice delegato ai Fallimenti e dr. Antonello
Dessalvi e dr. Ricardo Meloni in proprio rappresentati e difesi, per mandati a
margine dell'atto introduttivo, dall' avv. Giovanni Maria Lauro, presso il cui
studio in Cagliari, Via Salaris n. 29, sono elettivamente domiciliati;
contro
-il COMUNE DI ELMAS in persona del Sindaco in carica
-il Sindaco del Comune di Elmas,
rappresentati e difesi dall'avv. Italo Doglio, con domicilio eletto presso il
suo studio in Cagliari, Via Tigellio n. 18
per l' annullamento
dell’ordinanza n. 21 del 23.3.2005 con la quale il Sindaco ha ordinato ai
curatori fallimentari di provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai
quali deriva l’inquinamento (previa predisposizione di progetto preliminare e
definitivo di bonifica).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione
comunale;
Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 14.11.2007 gli avv.ti come da separato verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sindaco di Elmas ha ordinato con provvedimento n. 21 del 23.3.2005 ai
curatori fallimentari (FAS) di provvedere agli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti
stante la situazione di grave inquinamento rinvenuta nella zona (previa
predisposizione di progetto preliminare e definitivo di bonifica).
Con ricorso notificato il 3.5.2005 e depositato il successivo 6.5 i curatori
Dssalvi e Meloni, autorizzati dal giudice fallimentare, hanno impugnato la
suddetta ordinanza.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva
e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
illegittima individuazione , quale soggetto passivo, dei Curatori fallimentari,
che non hanno alcuna responsabilità in ordine all’inquinamento verificatosi a
seguito dell’attività industriale esercitata dalle Ferriere-Acciaierie sarde ,
attività cessata nel mese di ottobre 1994 – insussistenza di colpa o di dolo in
capo ai curatori.
Alla Camera di consiglio del 25.5.2005 l'istanza di sospensione del
provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 216/05.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con
memoria, la fondatezza del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito i ricorrenti
insistevano per l'accoglimento dell'impugnazione.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 i procuratori delle parti hanno
chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che i curatori fallimentari non
possono essere i destinatari di ordini di bonifica/disinquinamento, sorti quali
effetto della (precedente) attività industriale posta in essere dal soggetto
fallito. (cfr. TAR Lazio Latina 12.3.2005 n. 304; TAR Abruzzo 17.12.2004 n.
1393; CS. V 29.7.2003 n. 4328;TAR Toscana II 1.8.2001 n. 1318)
Si è affermato, in sostanza, che la peculiare posizione dei curatori non può
essere interpretata in termini di “subentro” delle responsabilità del soggetto
fallito.
Il Consiglio di Stato ha espressamente affermato (nella pronunzia succitata del
2003) che neppure la “disponibilità” dei beni fallimentari può assumere rilievo
ai fini che qui interessano.
La sfera di poteri e di doveri dell’attività della curatela, diretta alla sola
liquidazione e non anche alla gestione dell’attività, non consente di
qualificare come soggetti passivi i curatori fallimentari.
In mancanza di corresponsabilità del fallimento, in relazione alle condotte
poste in essere dall’impresa fallita, non è possibile coinvolgere tale organo
nel progetto di bonifica e di disinquinamento delle aree.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese sono opportunamente compensate tenuto conto della caratteristica
soggettiva del ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA SARDEGNA- SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento
impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007, con
l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Panunzio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.
Depositata in Segreteria il 11/03/2008
Il Segretario Generale
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