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TAR SARDEGNA, Sez. II, 11 marzo 2008, sentenza n. 396
 

RIFIUTI - Erba di sfalcio proveniente da sito contaminato - Assenza di accertamenti sulla pericolosità - Ordinanza di smaltimento in discarica - Illegittimità. In assenza di specifico accertamento che qualifichi come pericolosa l’erba di sfalcio proveniente da sito inquinato, è illegittima, perché priva di fondamento, l’ordinanza che ne imponga la rimozione urgente, con smaltimento nelle modalità prescritte dal d.lgs. n. 22/97. Il prodotto vegetale può infatti essere diversamente utilizzato e non deve necessariamente essere smaltito in discarica. Pres. Tosti, Est. Flaim - Fallimento F. s.p.a. (avv. Lauro) c. Comune di Elmas e Sindaco del Comune di Elmas (avv. Doglio) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 396
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA


 Sent. n. 396/2008
Ric. n. 1074/2004

 


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 1074/2004 proposto da FALLIMENTO “FAS FERRIERE ACCIAIERIE SARDE spa IN LIQUIDAZIONE”, in persona dei curatori dr. Antonello Dessalvi e dr. Ricardo Meloni, autorizzati dal Giudice delegato ai Fallimenti rappresentati e difesi, per mandati a margine dell'atto introduttivo, dall' avv. Giovanni Maria Lauro, presso il cui studio in Cagliari, Via Salaris n. 29, sono elettivamente domiciliati;


contro


-il COMUNE DI ELMAS in persona del Sindaco in carica
-il Sindaco del Comune di Elmas,
rappresentati e difesi dall'avv. Italo Doglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, Via Tigellio n. 18


per l' annullamento
dell’ordinanza n. 48 del 28.7.2004 con la quale il Sindaco ha ordinato ai curatori fallimentari e alla ditta Collu di provvedere allo smaltimento di rifiuti (circa 130 balle di sfalcio situate nell’area ex  FAS spa).
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione comunale;
Vista la memoria prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;


Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;


Uditi alla pubblica udienza del 14.11.2007 gli avv.ti come da separato verbale.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO


Il Sindaco di Elmas ha ordinato con provvedimento n. 48 del 28.7.2004 ai curatori fallimentari (FAS) e alla ditta Collu (che era stata incaricata dello sfalcio dall’Ufficio Fallimentare) di rimuovere circa 130 balle di sfalcio, con smaltimento nelle modalità prescritte dal D.Lgs. 22/1997
Con ricorso notificato il 5.11.2004 e depositato il successivo 6.11 i curatori Dessalvi e Meloni, autorizzati dal giudice fallimentare, hanno impugnato la suddetta ordinanza.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:
violazione del principio del contraddittorio – eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e insufficienza di motivazione
Alla Camera di consiglio del 25.11.2004 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 524/04.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Con ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito i ricorrenti insistevano per l'accoglimento dell'impugnazione.
Alla pubblica udienza del 14 novembre 2007 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.


DIRITTO


L’ordinanza è il seguito della precedente ordinanza n. 33 del 9.6.2004 con la quale il Sindaco ordinava, invece, il “divieto di asporto“ dell’erba sfalciata e imballata, in attesa di verificare se tali balle fossero o meno inquinate.
Effettuato il sopralluogo il 9 giugno 2004 è risultato che la ASL 8 ha qualificato l’erba come “rifiuto speciale non pericoloso”, assimilabile ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento (cfr. nota del 16.6.2004 della Provincia di Cagliari-Settore Ecologia e nota del 21.7.2004 del medesimo Ufficio).
La successiva ordinanza, qui impugnata, ha imposto la rimozione delle balle, con smaltimento nelle modalità prescritte dal D.Lgs. 22/1997.
In assenza di specifico accertamento che qualifichi come pericoloso lo sfalcio, l’ordinanza di rimozione urgente (adottata a tutela della salute pubblica) è priva di fondamento in quanto il prodotto vegetale può essere diversamente utilizzato e non necessariamente deve essere smaltito in discarica.
Ma nel caso di specie sono gli stessi atti citati nelle premesse del provvedimento (note del settore Ecologia, che riporta il giudizio ASL) che smentiscono la sussistenza del presupposto della pericolosità.
Ne consegue che l’ordinanza impone un adempimento che non si correla alla tipologia del rifiuto riscontrato.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese sono opportunamente compensate tenuto conto della caratteristica soggettiva del ricorrente.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA- SEZIONE SECONDA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2007, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Maria Panunzio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria il 11/03/2008
Il Segretario Generale

 


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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