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TAR SARDEGNA, Sez. II, 11 marzo 2008, sentenza n. 411
 

RIFIUTI - Tariffe Tarsu - Determinazione - Giurisdizione - G.A. Le cause in materia di determinazione delle tariffe TARSU competono al giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cassazione, Sezioni Unite, 22 marzo 2006, n. 6265), conformemente alla natura autoritativa del potere all’uopo esercitato dall’Amministrazione. Pres.f.f. Scano, Est. Plaisant - S. s.p.a. (avv. Segneri) c. Comune di Quartu Sant’Elena (avv. Murgia) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 411

RIFIUTI - Tariffa Tarsu - Determinazione - Natura della delibera - Atto generale - Motivazione analitica - Necessità - Art. 69, c. 2 d.lgs. n. 507/93. S
e è vero che la deliberazione con cui sono state determinate le tariffe Tarsu ha natura di atto generale, è altrettanto vero che sulla disciplina generale di cui all’art. 11 della legge 241/1990 prevale, per il suo carattere di specialità e maggiore garanzia procedimentale, la norma di cui all’art. 69, comma 2, del decreto legislativo 507/1993, secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto delle “ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi di servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni. Pres.f.f. Scano, Est. Plaisant - S. s.p.a. (avv. Segneri) c. Comune di Quartu Sant’Elena (avv. Murgia) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 411

RIFIUTI - Determinazione della tariffa Tarsu - Rilevanti differenze tra locali ad uso abitativo e locali ad uso alberghiero - Illogicità.
In mancanza di specifica motivazione sul punto, deve ritenersi illegittima, in quanto illogica, la determinazione della tariffa Tarsu in cui siano previste rilevanti differenze tra locali ad uso abitativo e locali ad uso alberghiero. Tali differenze finiscono per sganciare le due tipologie di tariffa dalla capacità di produzione di rifiuti, per ricollegarle, invece, ad altri criteri non contemplati dalla legislazione vigente. Pres.f.f. Scano, Est. Plaisant - S. s.p.a. (avv. Segneri) c. Comune di Quartu Sant’Elena (avv. Murgia) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 411

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA SARDEGNA

- 2^ Sezione -


 Sent. n. 411/2008
R.g. n. 1727/1996


 


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 1727/1996 proposto da Società Alberghiera Residenziale S.E.T.A.R. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, Compagnia Sarda per lo Sviluppo Alberghiero Turistico C.O.S.S.A.T. s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, QUATTRO MORI s.r.l., in persona del rappresentante legale pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari, al n. 25 della via XX Settembre, presso lo studio dell’avv. Sergio Segneri,


contro


Comune di Quartu S.E., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Bonaria n. 80, presso l’avv. prof. Costantino Murgia, che lo rappresenta e difende,


per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Municipale n. 158 del 21 febbraio 1996 - pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 febbraio al 9 marzo 1996 - con la quale il Comune di Quartu S.E. ha determinato le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interno per l’anno 1996 ed in particolare quelle relative agli esercizi alberghieri; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ed in specie, per quanto occorrer e per quanto di ragione, del regolamento per l’istituzione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. attualmente vigente e delle deliberazioni non meglio conosciute adottate in materia dal Comune intimato, per le parti riguardanti sia la classificazione per categorie e eventuali sottocategorie dei locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti, sia la concreta determinazione delle tariffe per ciascuna categoria e/o sottocategoria; della deliberazione della Giunta Municipale n. 1867 del 28 ottobre 1994, con la quale sono state determinate le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei r.s.u. per l’anno 1995.


Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu S.E..
Viste le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il Dott. Antonio Plaisant ed uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


ESPOSIZIONE IN FATTO


Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 8 maggio 1996, è stato chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione 21 febbraio 1996, n. 158, mediante la quale la Giunta Municipale del Comune di Quartu S.E. ha incrementato le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, nonché, per quanto necessario, del regolamento comunale avente ad oggetto l’istituzione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. e della deliberazione della Giunta Municipale di Quartu S.E. 28 ottobre 1994, n. 1867, con la quale erano state rideterminate le stesse tariffe in relazione all’anno 1995.
Nel ricorso sono sviluppate le seguenti censure:


1. Violazione dell’art. 69, comma primo, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 11 del regolamento comunale per l’istituzione della tassa per i rifiuti solidi urbani.
Il Comune di Quartu S.E. ha violato le citate disposizioni normative nella parte in cui impongono agli enti locali di deliberare le tariffe per l’anno successivo, rispettivamente, entro il 31 ottobre ed il 31 agosto dell’anno precedente.


2. Incompetenza.
Violazione dell’art. 32, comma 2, lett. g, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell’art. 11 del regolamento per l’istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La competenza a deliberare l’aumento delle tariffe è riservata al Consiglio Comunale, cui la citata norma di legge attribuisce il potere di procedere alla “istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”, così come la richiamata norma regolamentare gli affida specificamente la determinazione delle tariffe.


3. Violazione delle norme e dei principi dettati dalla Direttiva comunitaria n. 75/442/CEE e dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità manifesta.
La citata normativa comunitaria introduce il principio “chi inquina paga”, mentre il richiamato decreto legislativo raggruppa, ai fini della determinazione delle tariffe, le attività e le utilizzazioni con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, accorpando nella medesima categoria gli esercizi alberghieri e le aree ad uso abitativo, imponendo altresì ai comuni di indicare le specifiche ragioni dell’aumento delle tariffe: tali criteri non sono stati rispettati dal Comune di Quartu S.E., che ha omesso di motivare la scelta, di per sé illogica, di individuare per gli esercizi alberghieri una tariffa superiore al triplo rispetto a quella inerente i locali ad uso abitativo.


4. Violazione della direttiva comunitaria n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975 ed in specie dell’art. 11
Il Comune di Quartu S.E. ha approvato delle tariffe non già rapportate alla capacità di produzione dei rifiuti, come richiesto dalla citata direttiva comunitaria, bensì alla redditività, vera o presunta, delle attività produttive interessate.


In data 18 maggio 1996 si è costituito in giudizio il Comune di Quartu S.E., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché, con successiva memoria in data 20 maggio 1996, l’inammissibilità del ricorso in quanto l’impugnazione del regolamento comunale e della deliberazione della Giunta Municipale di Quartu S.E. n. 1867 del 28 ottobre 1994 è tardiva, mentre la deliberazione n. 158 del 21 febbraio 1996 è meramente confermativa della stessa.


Con successiva memoria le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi.


Alla odierna udienza il difensore delle società ricorrenti ha dichiarato che le stesse non hanno più interesse ad impugnare la deliberazione della Giunta Municipale di Quartu S.E. n. 1867 del 28 ottobre 1994, con la quale sono state determinate le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei r.s.u. per l’anno 1995.


La causa è stata poi trattenuta in decisione.


MOTIVI DI DIRITTO


Devono, in primo luogo, essere esaminate le eccezioni preliminari proposte dal Comune resistente.
Non merita accoglimento quella relativa ad un preteso difetto di giurisdizione di questo giudice, posto che secondo una pacifica interpretazione giurisprudenziale, pienamente condivisibile, le cause in materia di determinazione delle tariffe TARSU competono al giudice amministrativo (cfr., da ultimo, Cassazione, Sezioni Unite, 22 marzo 2006, n. 6265), conformemente alla natura autoritativa del potere all’uopo esercitato dall’Amministrazione.
Quanto all’eccezione di tardività formulata nei confronti del regolamento comunale per la istituzione della TARSU e della deliberazione n. 1867 del 28 ottobre 1994, la stessa, oltre ad essere infondata, è priva di concreta rilevanza ai fini della decisione, posto che all’odierna udienza il ricorrente ha dichiarato di non aver interesse all’impugnazione della deliberazione 1867/1994, mentre nei confronti del citato regolamento comunale, pur formalmente indicato in epigrafe tra i provvedimenti impugnati, non ha mosso alcuna specifica censura.
Né tali aspetti assumono rilievo in relazione alla parimenti eccepita natura confermativa della deliberazione 158/1996, sulla quale si concentra il concreto interesse del ricorrente e ciò in quanto è proprio tale natura confermativa che non può condividersi, posto che le tariffe TARSU sono stabilite anno per anno ed i destinatari hanno, quindi, un autonomo e distinto interesse ad impugnare, anche disgiuntamente, tutte le deliberazioni che annualmente provvedono alla loro rideterminazione.
In sintesi l’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, quella di tardività è superata dal dichiarato difetto d’interesse a coltivare il ricorso nei confronti della deliberazione relativa all’anno 1995 e dall’assenza di censure rivolte nei confronti del regolamento comunale d’istituzione della TARSU, mentre l’eccezione d’inammissibilità rivolta nei confronti della deliberazione 158/1996 è, a sua volta, infondata.
Nel merito sono fondate la terza e la quarta censura che, per il loro carattere sostanziale, comportano l’assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.
Sussiste, in primo luogo, il difetto di motivazione dedotto quale terzo motivo di gravame.
Se è vero, infatti, che la deliberazione con cui sono state determinate le tariffe ha natura di atto generale, è altrettanto vero che sulla disciplina generale di cui all’art. 11 della legge 241/1990 prevale, per il suo carattere di specialità e maggiore garanzia procedimentale, la norma di cui all’art. 69, comma 2, del decreto legislativo 507/1993, secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina le tariffe, deve dar conto delle “ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi di servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni, il che nel caso di specie è del tutto mancato.
Parimenti condivisibile è il contenuto del quarto motivo, in parte anticipato nel terzo, ove si osserva come le rilevanti differenze di tariffa (oltre il triplo) tra locali ad uso abitativo e locali ad uso alberghiero finisca per sganciare le due tipologie di tariffa dalla capacità di produzione di rifiuti, per ricollegarle, invece, ad altri, peraltro neppure esplicitati, criteri (primo fra tutti la redditività dell’attività svolta), non contemplati dalla legislazione vigente.
Del resto - tenuto conto della totale assenza di una motivazione che illustri i criteri utilizzati nella rideterminazione delle tariffe - una simile differenza di trattamento appare assolutamente illogica e, conseguentemente, illegittima.
Per quanto premesso il ricorso deve essere accolto in parte, nei termini precedentemente esposti.
La soccombenza parziale comporta compensazione integrale delle spese di giudizio.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, Sezione II
accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Municipale di Quartu S.E. 158/1996.
Dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008, con l’intervento dei Magistrati:
Franco Scano Presidente f.f.
Marco Lensi Consigliere
Antonio Plaisant Primo Referendario, estensore

Depositata in Segreteria oggi 11/03/2008
Il Segretario Generale
 


 

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