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TAR SARDEGNA, Sez. II, 11 marzo 2008, sentenza n. 411
RIFIUTI - Tariffe Tarsu - Determinazione - Giurisdizione - G.A. Le cause
in materia di determinazione delle tariffe TARSU competono al giudice
amministrativo (cfr., da ultimo, Cassazione, Sezioni Unite, 22 marzo 2006, n.
6265), conformemente alla natura autoritativa del potere all’uopo esercitato
dall’Amministrazione. Pres.f.f. Scano, Est. Plaisant - S. s.p.a. (avv. Segneri)
c. Comune di Quartu Sant’Elena (avv. Murgia) -
T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 411
RIFIUTI - Tariffa Tarsu - Determinazione - Natura della delibera - Atto generale
- Motivazione analitica - Necessità - Art. 69, c. 2 d.lgs. n. 507/93. Se è
vero che la deliberazione con cui sono state determinate le tariffe Tarsu ha
natura di atto generale, è altrettanto vero che sulla disciplina generale di cui
all’art. 11 della legge 241/1990 prevale, per il suo carattere di specialità e
maggiore garanzia procedimentale, la norma di cui all’art. 69, comma 2, del
decreto legislativo 507/1993, secondo cui l’Amministrazione, quando ridetermina
le tariffe, deve dar conto delle “ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe,
i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi di servizio discriminati in
base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che
hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo”:
tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di motivare
analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni. Pres.f.f. Scano,
Est. Plaisant - S. s.p.a. (avv. Segneri) c. Comune di Quartu Sant’Elena (avv.
Murgia) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11 marzo 2008, n. 411
RIFIUTI - Determinazione della tariffa Tarsu - Rilevanti differenze tra locali
ad uso abitativo e locali ad uso alberghiero - Illogicità. In mancanza di
specifica motivazione sul punto, deve ritenersi illegittima, in quanto illogica,
la determinazione della tariffa Tarsu in cui siano previste rilevanti differenze
tra locali ad uso abitativo e locali ad uso alberghiero. Tali differenze
finiscono per sganciare le due tipologie di tariffa dalla capacità di produzione
di rifiuti, per ricollegarle, invece, ad altri criteri non contemplati dalla
legislazione vigente. Pres.f.f. Scano, Est. Plaisant - S. s.p.a. (avv. Segneri)
c. Comune di Quartu Sant’Elena (avv. Murgia) - T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 11
marzo 2008, n. 411
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
- 2^ Sezione -
Sent. n. 411/2008
R.g. n. 1727/1996
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1727/1996 proposto da Società Alberghiera Residenziale S.E.T.A.R.
s.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore, Compagnia Sarda per lo
Sviluppo Alberghiero Turistico C.O.S.S.A.T. s.p.a., in persona del
rappresentante legale pro tempore, QUATTRO MORI s.r.l., in persona del
rappresentante legale pro tempore, tutti elettivamente domiciliati in Cagliari,
al n. 25 della via XX Settembre, presso lo studio dell’avv. Sergio Segneri,
contro
Comune di Quartu S.E., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Bonaria n. 80, presso l’avv. prof.
Costantino Murgia, che lo rappresenta e difende,
per l’annullamento
della deliberazione della Giunta Municipale n. 158 del 21 febbraio 1996 -
pubblicata all’Albo Pretorio dal 23 febbraio al 9 marzo 1996 - con la quale il
Comune di Quartu S.E. ha determinato le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interno per l’anno 1996 ed in particolare quelle relative agli
esercizi alberghieri; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o
comunque connesso ed in specie, per quanto occorrer e per quanto di ragione, del
regolamento per l’istituzione della tassa per lo smaltimento dei r.s.u.
attualmente vigente e delle deliberazioni non meglio conosciute adottate in
materia dal Comune intimato, per le parti riguardanti sia la classificazione per
categorie e eventuali sottocategorie dei locali ed aree con omogenea
potenzialità di rifiuti, sia la concreta determinazione delle tariffe per
ciascuna categoria e/o sottocategoria; della deliberazione della Giunta
Municipale n. 1867 del 28 ottobre 1994, con la quale sono state determinate le
tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei r.s.u. per l’anno 1995.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu S.E..
Viste le memorie delle parti e gli atti tutti della causa.
Relatore alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il Dott. Antonio Plaisant ed
uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
ESPOSIZIONE IN FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 8 maggio 1996, è stato chiesto
l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione 21 febbraio 1996, n.
158, mediante la quale la Giunta Municipale del Comune di Quartu S.E. ha
incrementato le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, con particolare riferimento agli esercizi alberghieri, nonché,
per quanto necessario, del regolamento comunale avente ad oggetto l’istituzione
della tassa per lo smaltimento dei r.s.u. e della deliberazione della Giunta
Municipale di Quartu S.E. 28 ottobre 1994, n. 1867, con la quale erano state
rideterminate le stesse tariffe in relazione all’anno 1995.
Nel ricorso sono sviluppate le seguenti censure:
1. Violazione dell’art. 69, comma primo, decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507 e dell’art. 11 del regolamento comunale per l’istituzione della tassa per
i rifiuti solidi urbani.
Il Comune di Quartu S.E. ha violato le citate disposizioni normative nella parte
in cui impongono agli enti locali di deliberare le tariffe per l’anno
successivo, rispettivamente, entro il 31 ottobre ed il 31 agosto dell’anno
precedente.
2. Incompetenza.
Violazione dell’art. 32, comma 2, lett. g, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
dell’art. 11 del regolamento per l’istituzione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
La competenza a deliberare l’aumento delle tariffe è riservata al Consiglio
Comunale, cui la citata norma di legge attribuisce il potere di procedere alla
“istituzione e l’ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe
per la fruizione dei beni e dei servizi”, così come la richiamata norma
regolamentare gli affida specificamente la determinazione delle tariffe.
3. Violazione delle norme e dei principi dettati dalla Direttiva comunitaria n.
75/442/CEE e dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria
e di motivazione. Illogicità manifesta.
La citata normativa comunitaria introduce il principio “chi inquina paga”,
mentre il richiamato decreto legislativo raggruppa, ai fini della determinazione
delle tariffe, le attività e le utilizzazioni con omogenea potenzialità di
produzione di rifiuti, accorpando nella medesima categoria gli esercizi
alberghieri e le aree ad uso abitativo, imponendo altresì ai comuni di indicare
le specifiche ragioni dell’aumento delle tariffe: tali criteri non sono stati
rispettati dal Comune di Quartu S.E., che ha omesso di motivare la scelta, di
per sé illogica, di individuare per gli esercizi alberghieri una tariffa
superiore al triplo rispetto a quella inerente i locali ad uso abitativo.
4. Violazione della direttiva comunitaria n. 75/442/CEE del 15 luglio 1975 ed in
specie dell’art. 11
Il Comune di Quartu S.E. ha approvato delle tariffe non già rapportate alla
capacità di produzione dei rifiuti, come richiesto dalla citata direttiva
comunitaria, bensì alla redditività, vera o presunta, delle attività produttive
interessate.
In data 18 maggio 1996 si è costituito in giudizio il Comune di Quartu S.E.,
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché, con
successiva memoria in data 20 maggio 1996, l’inammissibilità del ricorso in
quanto l’impugnazione del regolamento comunale e della deliberazione della
Giunta Municipale di Quartu S.E. n. 1867 del 28 ottobre 1994 è tardiva, mentre
la deliberazione n. 158 del 21 febbraio 1996 è meramente confermativa della
stessa.
Con successiva memoria le parti hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi.
Alla odierna udienza il difensore delle società ricorrenti ha dichiarato che le
stesse non hanno più interesse ad impugnare la deliberazione della Giunta
Municipale di Quartu S.E. n. 1867 del 28 ottobre 1994, con la quale sono state
determinate le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei r.s.u. per
l’anno 1995.
La causa è stata poi trattenuta in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
Devono, in primo luogo, essere esaminate le eccezioni preliminari proposte dal
Comune resistente.
Non merita accoglimento quella relativa ad un preteso difetto di giurisdizione
di questo giudice, posto che secondo una pacifica interpretazione
giurisprudenziale, pienamente condivisibile, le cause in materia di
determinazione delle tariffe TARSU competono al giudice amministrativo (cfr., da
ultimo, Cassazione, Sezioni Unite, 22 marzo 2006, n. 6265), conformemente alla
natura autoritativa del potere all’uopo esercitato dall’Amministrazione.
Quanto all’eccezione di tardività formulata nei confronti del regolamento
comunale per la istituzione della TARSU e della deliberazione n. 1867 del 28
ottobre 1994, la stessa, oltre ad essere infondata, è priva di concreta
rilevanza ai fini della decisione, posto che all’odierna udienza il ricorrente
ha dichiarato di non aver interesse all’impugnazione della deliberazione
1867/1994, mentre nei confronti del citato regolamento comunale, pur formalmente
indicato in epigrafe tra i provvedimenti impugnati, non ha mosso alcuna
specifica censura.
Né tali aspetti assumono rilievo in relazione alla parimenti eccepita natura
confermativa della deliberazione 158/1996, sulla quale si concentra il concreto
interesse del ricorrente e ciò in quanto è proprio tale natura confermativa che
non può condividersi, posto che le tariffe TARSU sono stabilite anno per anno ed
i destinatari hanno, quindi, un autonomo e distinto interesse ad impugnare,
anche disgiuntamente, tutte le deliberazioni che annualmente provvedono alla
loro rideterminazione.
In sintesi l’eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, quella di
tardività è superata dal dichiarato difetto d’interesse a coltivare il ricorso
nei confronti della deliberazione relativa all’anno 1995 e dall’assenza di
censure rivolte nei confronti del regolamento comunale d’istituzione della TARSU,
mentre l’eccezione d’inammissibilità rivolta nei confronti della deliberazione
158/1996 è, a sua volta, infondata.
Nel merito sono fondate la terza e la quarta censura che, per il loro carattere
sostanziale, comportano l’assorbimento degli ulteriori motivi dedotti.
Sussiste, in primo luogo, il difetto di motivazione dedotto quale terzo motivo
di gravame.
Se è vero, infatti, che la deliberazione con cui sono state determinate le
tariffe ha natura di atto generale, è altrettanto vero che sulla disciplina
generale di cui all’art. 11 della legge 241/1990 prevale, per il suo carattere
di specialità e maggiore garanzia procedimentale, la norma di cui all’art. 69,
comma 2, del decreto legislativo 507/1993, secondo cui l’Amministrazione, quando
ridetermina le tariffe, deve dar conto delle “ragioni dei rapporti stabiliti tra
le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi di servizio
discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le
circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria
del costo”: tale disposizione comporta l’obbligo per l’Amministrazione di
motivare analiticamente le scelte espresse nelle relative deliberazioni, il che
nel caso di specie è del tutto mancato.
Parimenti condivisibile è il contenuto del quarto motivo, in parte anticipato
nel terzo, ove si osserva come le rilevanti differenze di tariffa (oltre il
triplo) tra locali ad uso abitativo e locali ad uso alberghiero finisca per
sganciare le due tipologie di tariffa dalla capacità di produzione di rifiuti,
per ricollegarle, invece, ad altri, peraltro neppure esplicitati, criteri (primo
fra tutti la redditività dell’attività svolta), non contemplati dalla
legislazione vigente.
Del resto - tenuto conto della totale assenza di una motivazione che illustri i
criteri utilizzati nella rideterminazione delle tariffe - una simile differenza
di trattamento appare assolutamente illogica e, conseguentemente, illegittima.
Per quanto premesso il ricorso deve essere accolto in parte, nei termini
precedentemente esposti.
La soccombenza parziale comporta compensazione integrale delle spese di
giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna, Sezione II
accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla la deliberazione della
Giunta Municipale di Quartu S.E. 158/1996.
Dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 6 febbraio 2008, con
l’intervento dei Magistrati:
Franco Scano Presidente f.f.
Marco Lensi Consigliere
Antonio Plaisant Primo Referendario, estensore
Depositata in Segreteria oggi 11/03/2008
Il Segretario Generale
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