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TAR SARDEGNA, Sez. II, 1 aprile 2008, sentenza n. 553
BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piano paesistico regionale - Impianti eolici -
Divieto di realizzazione negli “ambiti di paesaggio costieri” - Abrogazione ad
opera della L.r. Sardegna n. 2/2007. A seguito dell'entrata in vigore della
legge regionale Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007 ed in particolare dell'articolo
18, 1° comma, della legge medesima, che espressamente contempla la possibilità
che gli impianti eolici possono ricadere anche negli "ambiti di paesaggio
costieri" - qualora ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla norma
medesima -, risulta conseguentemente abrogata la disposizione di cui al comma
secondo dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce il divieto della
realizzazione di impianti eolici negli "ambiti di paesaggio costieri". Pres.
f.f. Scano, Est. Lensi - F.s.r.l. (avv. Congiu) c. Regione autonoma della
Sardegna e altri (avv. ti Campus, Picco, Carrozza, Cerulli - Irelli e Contu) e
altri (n.c.). T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 1 aprile 2008, n. 553
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
Sent. n. 553/2008
R.g. n. 1056/2006
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1056/2006, proposto da Fri-El ANGLONA s.r.l., in qualità di
cessionaria del ramo d’azienda della Fri–El s.p.a., avente sede legale in
Bolzano, in persona del Presidente Sig. Josef Gostner, e da FRI-EL s.p.a., in
persona del legale rappresentante Sig. Thomas Gostner, e per esso del suo
procuratore speciale, il Sig. Josef Gostner, entrambe rappresentate e difese
dall'Avv. Silvana Congiu, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate,
in Cagliari, nel Vico II Merello n.1;
sul ricorso n. 70/2007, proposto da FRI-EL s.p.a., in persona del legale
rappresentante Sig. Thomas Gostner, e per esso del suo procuratore speciale, il
Sig. Josef Gostner, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Congiu, presso il
cui studio è elettivamente domiciliata, in Cagliari, nel Vico II Merello n.1;
contro
- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in
carica, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l'Assessorato del Lavori
Pubblici, il Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari
dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Graziano Campus, Laura Picco, Paolo Carrozza, Vincenzo Cerulli – Irelli, Gian
Piero Contu ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in
Cagliari, viale Trento n. 69 (ricorso n. 1056/2006);
- l’Assessorato degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica e l'Assessorato della
Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della
Regione Autonoma della Sardegna, in persona dei rispettivi Assessori in carica,
non costituiti in giudizio (ricorso n. 1056/2006);
- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in
carica, l'Assessorato dei Lavori Pubblici, il Direttore del Servizio del Genio
Civile di Cagliari, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Graziano Campus, Laura
Picco, Paolo Carrozza, Vincenzo Cerulli – Irelli, Gian Piero Contu ed
elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, viale
Trento n. 69 (ricorso n. 70/2007);
e nei confronti di
- COMUNE DI TERGU (SS), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI NULVI (SS), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI SAN GAVINO (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI GUSPINI (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI GONNOSFANADIGA (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI PABILLONIS (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI SAN BASILIO (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI SIURGUS DONIGALA (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
tutti non costituiti in giudizio (ricorso n. 1056/2006);
- Dottor Giorgio Todde, componente del "Comitato Scientifico" del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Sardegna del 2006, non costituito in giudizio (ricorso n. 1056/2006);
e nei confronti di
- COMUNE DI SAN GAVINO (CA), in persona del Sindaco pro tempore, non
costituito in giudizio (ricorso n. 70/2007);
per l'annullamento
1) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 36/7 del 5 settembre
2006, e degli allegati ivi indicati, con cui è stato approvato il "Piano
Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo", ai sensi della L.R. n.8 del
25.11.2004 art.1 comma 1;
2) del conseguente Decreto del "Presidente della Regione Sarda" n.82 del 7
settembre 2006;
entrambi pubblicati sul BURAS n.30 dell'8 settembre 2006 (parte I e II);
3) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda in data 13.12.2005 n.59/36
(ed allegati), con cui è stato approvato lo schema di proposta del PPR, sul
quale si è espletata l’istruttoria pubblica con le c.d. "Conferenze";
4) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n.22/3 del 24 maggio 2006,
con la quale si è deliberata l'"Adozione del Piano Paesaggistico Regionale,
Primo ambito omogeneo - Area Costiera", nonché dei suoi allegati e del DPGRS
n.46 del 24.5.2006;
5) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda del 13 gennaio 2004 n.1/4,
con cui si è approvata la "bozza" della Circolare che segue;
6) della Circolare prot.n.40/GAB del 3 febbraio 2005 -congiuntamente resa
dall'Assessore Regionale degli EE.LL., Fin. ed Urb. e dall'Assessore Regionale
della P.I., BB.CC., Inf.Spett. e Sport-, avente ad oggetto "Circolare
esplicativa della L.R. 25 novembre 2004 n.8, recante "Norme urgenti di
provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del
territorio regionale"";
7) delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 13/54 del 29.4.2003 e n. 22/32
del 21.7.2003, nella parte in cui, con espresso richiamo dell’art.20 comma 13
della L.R. 29 aprile 2003 n.3, qualificano come “bene ambientale” l’intero
territorio della Sardegna, imponendo restrizioni, limiti e condizioni
generalizzate alla sola produzione di energia eolica, al fine (espresso) di non
creare “grave pregiudizio al paesaggio regionale”;
8) della Deliberazione della G.R.15/42 del 28.5.2002 con la quale viene data
priorità ”all’energia primaria del carbone per conseguire risultati economici e
di sicurezza strategica”;
9) nonché di ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente (ricorso n.
1056/2006);
e per l'annullamento
1) della nota prot. n. 7858 in data 7 novembre 2006 del Direttore del
Servizio del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con
cui si respinge l'istanza di attraversamento sotterraneo con linee in M.T. del
Rio Terramaistus in comune di Guspini;
2) della nota prot. n. 7859 in data 7 novembre 2006 del Direttore del Servizio
del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con cui si
respinge l'istanza per la costruzione di linee elettriche M.T. interrate nei
comuni di Guspini, Gonnosfanadiga, San Vito, Pabillonis – parco eolico (ricorso
n. 70/2007).
VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale
relativamente ad entrambi i ricorsi;
VISTI i primi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, con i quali si avanzano
censure ad integrazione e parziale rettifica dei motivi avanzati con l’atto
introduttivo del gravame e ad integrazione dei motivi di illegittimità del
procedimento di formazione del P.P.R.;
VISTI i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, con i quali si chiede
l’annullamento della nota prot. n. 16489 in data 8.11.2006 del Comandante del
C.F.V.A dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, con cui, in
riferimento sia al parco eolico del Medio Campidano, sia a quello di Siurgus
Donigala, si significa che "Ai sensi del 3° c dell'art.8 della L.R. 25.11.2004,
n. 8, prorogato dall'art.112 delle norme tecniche di attuazione del Parco
Paesistico Regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di
energia eolica per i quali, alla data di entrata in vigore della Legge
(26.11.2004), non sia stata realizzata una modificazione irreversibile dello
stato dei luoghi… Corpo Forestale provvederà a segnalare il fatto dell'Autorità
Giudiziaria, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza"; della
nota prot. n. 7858 in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile
dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cui si respinge l'istanza di
attraversamento sotterraneo con linee in M.T. del Rio Terramaistus in Comune di
Guspini; della nota prot. n. 7859 in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio
del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cui respinga
l'istanza per la costruzione di linee elettriche M.T. interrate nei Comuni di
Guspini, Gonnosfanadiga, San Vito, Pabillonis - parco eolico;
VISTI i terzi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, con i quali si chiede
l’annullamento del verbale di accertamento effettuato dal Corpo Forestale di
Vigilanza Ambientale nel territorio di Guspini e Pabillonis il giorno
29.11.2004; della nota del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale n. 1011 in
data 12.10.2006;
VISTI i primi motivi aggiunti al ricorso n. 70/2007, con i quali si chiede
l’annullamento del verbale di accertamento effettuato dal Corpo Forestale di
Vigilanza Ambientale nel territorio di Guspini e Pabillonis il giorno
29.11.2004; della nota del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale n. 1011 in
data 12.10.2006;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti delle cause;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il Consigliere
Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con i ricorsi in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe,
rappresentando quanto segue.
Le Società ricorrenti fanno parte del gruppo Fri-El di Bolzano che dai primi
anni ’80 opera nel campo della produzione di energia elettrica con particolare
sviluppo nel settore delle fonti rinnovabili, idrica ed eolica.
Con particolare riguardo all'eolico il Gruppo Fri-El ha avviato i lavori per la
costruzione di tre parchi in Sardegna: 1) il primo in aree dei Comuni di Tergu e
Nulvi; 2) il secondo in aree dei Comuni di San Gavino, Guspini, Pabillonis e
Gonnosfanadiga; 3) il terzo in aree nei Comuni di San Basilio, Siurgus Donigala.
Il 26 novembre 2004 la FRI-EL s.p.a. ha costituito la società FRI-EL s.r.l., di
cui detiene integralmente il capitale, a quest’ultima cedendo il ramo d’azienda
identificato come “Progetto Parco Eolico Nulvi-Tergu”. Le Società ricorrenti
rappresentano che, pertanto, hanno entrambe uno specifico interesse alla
conservazione delle autorizzazioni conseguite, nonché dei relativi diritti
acquisiti.
La Fri–El s.p.a., società capogruppo, ha avviato la realizzazione dei tre
suindicati parchi eolici, previo espletamento della relative istruttorie, a
seguito delle quali le società Fri-El Anglona srl e FRI-EL s.p.a. (ora FRI-EL
s.r.l.) sarebbero titolari di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie
per la costruzione dei sopra indicati parchi eolici.
L'Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale - in persona del
suo Direttore Generale, con provvedimenti datati 9 dicembre 2004, n. prot.
42424, 42426 e 42427 (rispettivamente per ciascuno dei suindicati parchi eolici)
indirizzati alle Società ricorrenti, invitava le stesse “…a voler presentare
istanza di valutazione di impatto ambientale a questo Assessorato e, nelle more
della stessa, ad interrompere i lavori in corso, onde evitare ulteriori
compromissioni dello stato dei luoghi”.
Avverso questi provvedimenti le medesime Società ricorrenti esperivano gravame
giurisdizionale nanti il TAR Sardegna per farne acclarare l'illegittimità;
ricorsi che si radicavano con i nn.267, 268 e 269 del 2005;
Alla vigilia dell'udienza fissata per la discussione del merito, i provvedimenti
impugnati venivano revocati, previa affermazione della loro portata
interlocutoria e non provvedimentale.
L’Amministrazione Regionale ha quindi approvato definitivamente, con
Deliberazione della G.R. n.36/7 del 5.9.2006, e DPGRS n.82 del 7.9.2006, il
Piano Paesaggistico Regionale ai sensi delle LL.RR. n.45/89 e ss.mm., e n.8 del
25.11.2004, inibendo per tutta la Sardegna la realizzazione di impianti eolici
con l'adozione di una nuova misura di salvaguardia per il territorio non
compreso nel c.d. "Primo ambito omogeneo".
Affermano le ricorrenti che consterebbe alle medesime che tutti e tre i parchi
eolici di cui trattasi ricadono all'esterno della fascia costiera definita dal
P.P.R.. Con certezza per quanto riguarda i due parchi eolici di Guspini e
Siurgus Donigala, con qualche dubbio per quello di Nulvi e Tergu, in quanto la
perimetrazione in questa regione geografica si estende oltre la fascia dei 2 km
dal mare, e va in profondità per circa 8 km proprio in corrispondenza del Comune
di Tergu.
Precisano le società ricorrenti che, nel dubbio che, seppur in minima parte,
l'area di intervento sia stata compresa nella perimetrazione della fascia
costiera, si rende necessario impugnare il PPR approvato dalla Regione Sarda.
Precisano altresì le società ricorrenti che in ogni caso l'interesse al ricorso
sussiste con riferimento a tutti i suindicati interventi, in quanto con il PPR
impugnato è stata introdotta una ulteriore misura di salvaguardia diretta ad
inibire su tutto il territorio regionale della Sardegna non solo la costruzione
di nuovi impianti, ma anche il completamento di quelli in corso di costruzione,
in forza dell'art.112 delle N.T.A. del P.P.R. e dell'art. 8 della L.R. n.
8/2004.
Conseguentemente, avverso i suindicati provvedimenti di adozione e di
approvazione definitiva del P.P.R., nonché avverso gli ulteriori provvedimenti
indicati in epigrafe, le Società Fri-El s.r.l. e Fri – El s.p.a., hanno avanzato
i ricorsi in esame, chiedendone l’annullamento.
A tal fine le società ricorrenti prospettano articolate censure di violazione di
legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili e di violazione della
normativa comunitaria, avanzando, altresì, varie questioni di legittimità
costituzionale.
Concludono per l'accoglimento dei ricorsi.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata relativamente
ad entrambi i ricorsi, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito
dei ricorsi medesimi, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni,
insistendo per le contrapposte conclusioni.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 112 del 24 settembre 2007 sono stati
disposti incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008, su richiesta delle parti, entrambe le
cause sono state trattenute in decisione.
D I R I T T O
I ricorsi in esame sono già stati riuniti con l'ordinanza collegiale istruttoria
n. 112 del 24 settembre 2007.
Può prescindersi dall'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate
dall'Amministrazione regionale resistente, stante l'inammissibilità e
improcedibilità dei ricorsi.
In primo luogo, risultano inammissibili sia l'atto introduttivo del gravame
relativamente al ricorso n. 70/2007, sia i motivi aggiunti al ricorso medesimo.
Inammissibile risulta infatti il ricorso n. 70/2007, considerato che con il
medesimo si chiede l’annullamento dei medesimi atti già in precedenza impugnati
con i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, per cui, per il principio
del ne bis in idem, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso n. 70/2007.
Per le medesime considerazioni risultano altresì inammissibili i motivi aggiunti
a quest’ultimo ricorso, considerato che con gli stessi si chiede l'annullamento
dei medesimi atti già impugnati con i terzi motivi aggiunti al ricorso n.
1056/2006.
Per quanto concerne il ricorso n. 1056/2006, col quale, in primo luogo, si
chiede l'annullamento delle deliberazioni di Giunta regionale con le quali è
stato adottato ed approvato il "Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito
Omogeneo", ai sensi della L.R. n.8 del 25.11.2004 art.1 comma 1, nonché del
conseguente Decreto del "Presidente della Regione Sarda" n.82 del 7 settembre
2006, ritiene il collegio di doveva ribadire, anche nel caso di specie, i
principi già affermati in proposito da questo Tribunale – tra l’altro - con la
sentenza n. 1807 dell’8 ottobre 2007.
In particolare, alla luce delle argomentazioni diffusamente espresse nella
citata sentenza n. 1807/2007, deve essere disattesa la censura di incompetenza
della Giunta regionale ad approvare il piano, che parte ricorrente fonda sulla
qualificazione come regolamento del provvedimento impugnato.
Stante la natura conformativa del piano impugnato, espressione di potestà
amministrativa e diretto alla cura degli interessi pubblici, e la relazione di
strumentalità delle norme tecniche rispetto alla parte di piano nella quale si è
proceduto all’articolazione delle fasi disciplinate dall’art. 143 del codice
Urbani, il provvedimento nel suo complesso ha le caratteristiche di atto
amministrativo generale di pianificazione e non di regolamento ed è stato quindi
correttamente approvato dalla Giunta.
Sempre in conformità ai principi già espressi nella citata sentenza n.
1807/2007, deve essere altresì ribadito il principio, pacifico in
giurisprudenza, secondo il quale l’ammissibilità del ricorso e quella delle
singole censure, laddove si chieda l’annullamento di un atto amministrativo
generale di pianificazione, quale è quello all’esame del collegio, deve essere
verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che
si intende tutelare, e previa dimostrazione da parte degli interessati della
incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario
ritenere inammissibili, stante la mancanza in materia della previsione di
un’azione popolare, le censure non direttamente riconducibili alla specifica
posizione vantata.
Neanche è idoneo il riferimento all’interesse strumentale, poiché deve essere
dimostrato che l’unico rimedio all’illegittimità denunciata, sempre con
riferimento alla posizione soggettiva di cui si è titolari, è quello
dell’annullamento in toto del provvedimento e non quello, più limitato della
eliminazione della specifica disposizione ritenuta lesiva. E’ comunque
inammissibile il ricorso che tende ad ottenere una pronuncia di principio, che
possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi
comportamenti dell’amministrazione, atteso che la tutela di un interesse
strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio, con
carattere diretto ed attuale ( cfr. per il principio Cons. Stato IV 19 giugno
2006, n. 3656, anche se nella specie tale interesse è stato riconosciuto ).
Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso in esame nelle parti in cui è
volto ad ottenere pronunce di principio che possano essere fatta valere con
riferimento ad eventuali successivi atti applicativi lesivi degli interessi
delle ricorrenti, deve ritenersi che le ricorrenti, nel ricorso in esame,
abbiano evidenziato e provato la natura lesiva degli interessi delle società
medesime, sia degli atti applicativi del P.P.R. in concreto adottati, nel caso
di specie, dall'amministrazione regionale, sia della specifica disposizione di
cui all'articolo 112 delle N.T.A. al P.P.R., quale disposizione del piano
immediatamente e direttamente lesiva - senza la necessità di ulteriori atti
applicativi - degli specifici interessi delle ricorrenti volti alla
realizzazione dei parchi eolici in questione, sia nella parte in cui proroga
l'applicabilità agli impianti eolici delle norme di cui al comma 3 dell'articolo
8 della legge regionale n. 8/2004 (primo comma dell'articolo 112 citato), sia
nella parte in cui sancisce il divieto della realizzazione di impianti eolici e
di trasporto di energia in superficie negli ambiti di paesaggio costieri di cui
all'articolo 14 delle N.T.A. (2° comma della norma citata).
Non altrettanto può dirsi avuto riguardo alla domanda di annullamento del P.P.R.
nella sua totalità, a prescindere cioè da una specifica e puntuale
individuazione delle singole previsioni e disposizioni del piano direttamente
lesive di concreti e specifici interessi delle ricorrenti, non risultando
provata una "autonoma" natura lesiva degli interessi delle società ricorrenti
del P.P.R. nella sua totalità.
Ciò stante, considerato che, nel caso di specie, non risulta dimostrata dalla
società ricorrente l'autonoma natura lesiva del P.P.R. nella sua totalità, deve
ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, esclusivamente un interesse
"subordinato" e strumentale all'annullamento del P.P.R. nella sua totalità,
dovendosi ritenere conseguentemente ammissibile la domanda di annullamento del
Piano Paesaggistico Regionale nella sua globalità, solamente nel caso in cui
risulti infondata la domanda di annullamento del Piano Paesaggistico Regionale
nella specifica parte direttamente e propriamente lesiva degli interessi delle
ricorrenti e cioè - per come sopra evidenziato - avuto riguardo alle specifiche
disposizioni di cui all'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R..
Nel caso in cui, invece, quest'ultima domanda delle società ricorrenti debba
essere accolta, ovvero la domanda medesima risulti improcedibile, risulterà
inammissibile la domanda di annullamento del Piano Paesaggistico Regionale nella
sua globalità, non essendo stato dimostrata, nel caso di specie, - per come
sopra evidenziato - l'esistenza di un interesse specifico ed autonomo (e non
subordinato) delle ricorrenti all’annullamento del P.P.R. nella sua globalità.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che a seguito della deliberazione di giunta
regionale n. 28/56 del 26 luglio 2007 - depositata in giudizio
dall'amministrazione regionale resistente - con la quale è stato approvato lo
"Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art.
112 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale -
articolo 18, comma 1, della L.R. 29 maggio 2007 n. 2)", abbia perso
automaticamente efficacia la disposizione di cui al primo comma dell'articolo
112 delle N.T.A. del P.P.R., che proroga l'applicabilità agli impianti eolici
delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2004
esclusivamente "fino all'approvazione di tale studio…", accadimento che risulta
– appunto - intervenuto nelle more del giudizio.
Si osserva altresì che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n.
2 del 29 maggio 2007 ed in particolare dell'articolo 18, 1° comma, della legge
medesima, che espressamente contempla la possibilità che gli impianti eolici in
questione possono ricadere anche negli "ambiti di paesaggio costieri" - qualora
ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla norma medesima -, risulta
conseguentemente abrogata anche la disposizione di cui al comma secondo
dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce il divieto della
realizzazione di impianti eolici negli "ambiti di paesaggio costieri".
Ciò stante, deve ritenersi che le disposizioni di cui all'articolo112 delle
N.T.A. del P.P.R. non siano attualmente più efficaci, con conseguente
improcedibilità della relativa domanda di annullamento avanzata col ricorso in
esame.
Dalla rilevata improcedibilità della domanda di annullamento dell'articolo 112
delle N.T.A. al P.P.R. avanzata dalle società ricorrenti, consegue - per come
sopra evidenziato - l'inammissibilità del ricorso in esame nella parte in cui si
chiede l'annullamento del Piano Paesaggistico Regionale nella sua globalità,
posto che - si ribadisce - sarebbe stato onere di parte ricorrente individuare
specificatamente le ulteriori disposizioni del P.P.R. lesive dei propri
interessi esponendo altresì le ragioni di tale lesività.
Inammissibile per tardività risulta il ricorso in esame n. 1056/2006 nella
restante parte in cui si chiede l'annullamento della Deliberazione della Giunta
Regionale Sarda del 13 gennaio 2004 n. 1/4, delle Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 13/54 del 29.4.2003 e n. 22/32 del 21.7.2003, "nella parte in cui,
con espresso richiamo dell’art. 20 comma 13 della L.R. 29 aprile 2003 n. 3,
qualificano come “bene ambientale” l’intero territorio della Sardegna, imponendo
restrizioni, limiti e condizioni generalizzate alla sola produzione di energia
eolica, al fine (espresso) di non creare “grave pregiudizio al paesaggio
regionale”", nonché della Deliberazione della G.R.15/42 del 28.5.2002 con la
quale viene data priorità ”all’energia primaria del carbone per conseguire
risultati economici e di sicurezza strategica”. Qualora debba infatti ritenersi
che le citate deliberazioni di giunta regionale contengano disposizioni
immediatamente e direttamente lesive degli interessi delle società ricorrenti,
le stesse risultano tardivamente impugnate avuto riguardo alla data di
pubblicazione delle deliberazioni medesime, considerato, in particolare, che
alla data di adozione di tali deliberazioni le ricorrenti risultavano avere già
avviato i procedimenti per la realizzazione degli impianti eolici in questione,
con conseguente onere di immediata impugnazione delle deliberazioni medesime,
qualora - si ribadisce - contenenti disposizioni immediatamente e direttamente
lesive degli interessi delle società medesime.
Dall'inammissibilità e improcedibilità delle domande avanzate con l'atto
introduttivo del gravame relativamente al ricorso n. 1056/2006, consegue
l'improcedibilità dei primi motivi aggiunti a quest'ultimo ricorso, con i quali
non si avanzano domande nuove.
Per quanto concerne i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, occorre
prendere atto che le società ricorrenti, nella propria ultima memoria depositata
in data primo febbraio 2008, chiedono che sia dichiarata la cessazione della
materia del contendere relativamente all'impugnazione della nota prot. n. 7858
in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile dell'Assessorato
Regionale dei Lavori Pubblici con cui si respinge l'istanza di attraversamento
sotterraneo con linee in M.T. del Rio Terramaistus in Comune di Guspini e della
nota prot. n. 7859 in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile
dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cui respinga l'istanza per la
costruzione di linee elettriche M.T. interrate nei Comuni di Guspini,
Gonnosfanadiga, San Vito, Pabillonis - parco eolico.
Considerato infatti che il Servizio del Genio Civile di Cagliari, a seguito di
richiesta di riesame avanzata dalle ricorrenti, ha emanato i provvedimenti n.
51457/4341 e n. 51452/4340 del 14 dicembre 2007 con i quali vengono autorizzate
le opere in precedenza negate con gli atti sopra impugnati, ritiene il collegio
che le predette domande di annullamento debbano essere dichiarate improcedibili
per sopravvenuta carenza d'interesse.
Deve altresì dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse
all'impugnazione anche dei terzi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006 - con i
quali si chiede l’annullamento del verbale di accertamento effettuato dal Corpo
Forestale di Vigilanza Ambientale nel territorio di Guspini e Pabillonis il
giorno 29.11.2004 e della nota del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale n.
1011 in data 12.10.2006 - considerato che tali atti sono stati impugnati quali
atti presupposti dei sopra esaminati dinieghi del Servizio del Genio Civile di
Cagliari prot. n. 7858 e n. 7859 in data 7.11.2006, la cui impugnazione risulta
improcedibile per come sopra evidenziato.
Deve dichiararsi l'inammissibilità dei secondi motivi aggiunti al ricorso n.
1056/2006, nella restante parte in cui si chiede l'annullamento della nota prot.
n. 16489 in data 8.11.2006 del Comandante del C.F.V.A dell'Assessorato Regionale
della Difesa dell'Ambiente, non avendo la nota medesima contenuto
provvedimentale.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 70/2007 e i relativi motivi
aggiunti sono inammissibili, mentre il ricorso n. 1056/2006 e i relativi motivi
aggiunti risultano in parte inammissibili e, nella restante parte, improcedibili.
Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese relative ad
entrambi i giudizi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, dichiara
inammissibile il ricorso n. 70/2007 e i relativi motivi aggiunti; in parte
dichiara inammissibile e, nella restante parte, dichiara improcedibile il
ricorso n. 1056/2006 e i relativi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 febbraio 2008
dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei
Signori:
Francesco Scano, Presidente f.f.;
Marco Lensi, Consigliere, estensore;
Antonio Plaisant, Primo Referendario.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 01/04/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
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