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TAR SARDEGNA, Sez. II, 1 aprile 2008, sentenza n. 553
 

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Piano paesistico regionale - Impianti eolici - Divieto di realizzazione negli “ambiti di paesaggio costieri” - Abrogazione ad opera della L.r. Sardegna n. 2/2007. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale Sardegna n. 2 del 29 maggio 2007 ed in particolare dell'articolo 18, 1° comma, della legge medesima, che espressamente contempla la possibilità che gli impianti eolici possono ricadere anche negli "ambiti di paesaggio costieri" - qualora ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla norma medesima -, risulta conseguentemente abrogata la disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce il divieto della realizzazione di impianti eolici negli "ambiti di paesaggio costieri". Pres. f.f. Scano, Est. Lensi - F.s.r.l. (avv. Congiu) c. Regione autonoma della Sardegna e altri (avv. ti Campus, Picco, Carrozza, Cerulli - Irelli e Contu) e altri (n.c.). T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 1 aprile 2008, n. 553

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA SARDEGNA

SEZIONE SECONDA


 Sent. n. 553/2008
R.g. n. 1056/2006


 


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 1056/2006, proposto da Fri-El ANGLONA s.r.l., in qualità di cessionaria del ramo d’azienda della Fri–El s.p.a., avente sede legale in Bolzano, in persona del Presidente Sig. Josef Gostner, e da FRI-EL s.p.a., in persona del legale rappresentante Sig. Thomas Gostner, e per esso del suo procuratore speciale, il Sig. Josef Gostner, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Silvana Congiu, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, in Cagliari, nel Vico II Merello n.1;
sul ricorso n. 70/2007, proposto da FRI-EL s.p.a., in persona del legale rappresentante Sig. Thomas Gostner, e per esso del suo procuratore speciale, il Sig. Josef Gostner, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Congiu, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Cagliari, nel Vico II Merello n.1;


contro


- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l'Assessorato del Lavori Pubblici, il Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Graziano Campus, Laura Picco, Paolo Carrozza, Vincenzo Cerulli – Irelli, Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69 (ricorso n. 1056/2006);
- l’Assessorato degli Enti Locali, Finanza ed Urbanistica e l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, in persona dei rispettivi Assessori in carica, non costituiti in giudizio (ricorso n. 1056/2006);
- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica, l'Assessorato dei Lavori Pubblici, il Direttore del Servizio del Genio Civile di Cagliari, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Graziano Campus, Laura Picco, Paolo Carrozza, Vincenzo Cerulli – Irelli, Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente, in Cagliari, viale Trento n. 69 (ricorso n. 70/2007);


e nei confronti di
- COMUNE DI TERGU (SS), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI NULVI (SS), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI SAN GAVINO (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI GUSPINI (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI GONNOSFANADIGA (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI PABILLONIS (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI SAN BASILIO (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
- COMUNE DI SIURGUS DONIGALA (CA), in persona del Sindaco pro tempore,
tutti non costituiti in giudizio (ricorso n. 1056/2006);

- Dottor Giorgio Todde, componente del "Comitato Scientifico" del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Sardegna del 2006, non costituito in giudizio (ricorso n. 1056/2006);


e nei confronti di
- COMUNE DI SAN GAVINO (CA), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio (ricorso n. 70/2007);


per l'annullamento
1) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n. 36/7 del 5 settembre 2006, e degli allegati ivi indicati, con cui è stato approvato il "Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo", ai sensi della L.R. n.8 del 25.11.2004 art.1 comma 1;
2) del conseguente Decreto del "Presidente della Regione Sarda" n.82 del 7 settembre 2006;
entrambi pubblicati sul BURAS n.30 dell'8 settembre 2006 (parte I e II);
3) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda in data 13.12.2005 n.59/36 (ed allegati), con cui è stato approvato lo schema di proposta del PPR, sul quale si è espletata l’istruttoria pubblica con le c.d. "Conferenze";
4) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda n.22/3 del 24 maggio 2006, con la quale si è deliberata l'"Adozione del Piano Paesaggistico Regionale, Primo ambito omogeneo - Area Costiera", nonché dei suoi allegati e del DPGRS n.46 del 24.5.2006;
5) della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda del 13 gennaio 2004 n.1/4, con cui si è approvata la "bozza" della Circolare che segue;
6) della Circolare prot.n.40/GAB del 3 febbraio 2005 -congiuntamente resa dall'Assessore Regionale degli EE.LL., Fin. ed Urb. e dall'Assessore Regionale della P.I., BB.CC., Inf.Spett. e Sport-, avente ad oggetto "Circolare esplicativa della L.R. 25 novembre 2004 n.8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale"";
7) delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 13/54 del 29.4.2003 e n. 22/32 del 21.7.2003, nella parte in cui, con espresso richiamo dell’art.20 comma 13 della L.R. 29 aprile 2003 n.3, qualificano come “bene ambientale” l’intero territorio della Sardegna, imponendo restrizioni, limiti e condizioni generalizzate alla sola produzione di energia eolica, al fine (espresso) di non creare “grave pregiudizio al paesaggio regionale”;
8) della Deliberazione della G.R.15/42 del 28.5.2002 con la quale viene data priorità ”all’energia primaria del carbone per conseguire risultati economici e di sicurezza strategica”;
9) nonché di ogni altro atto inerente, presupposto e conseguente (ricorso n. 1056/2006);


e per l'annullamento
1) della nota prot. n. 7858 in data 7 novembre 2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con cui si respinge l'istanza di attraversamento sotterraneo con linee in M.T. del Rio Terramaistus in comune di Guspini;
2) della nota prot. n. 7859 in data 7 novembre 2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, con cui si respinge l'istanza per la costruzione di linee elettriche M.T. interrate nei comuni di Guspini, Gonnosfanadiga, San Vito, Pabillonis – parco eolico (ricorso n. 70/2007).


VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione regionale relativamente ad entrambi i ricorsi;
VISTI i primi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, con i quali si avanzano censure ad integrazione e parziale rettifica dei motivi avanzati con l’atto introduttivo del gravame e ad integrazione dei motivi di illegittimità del procedimento di formazione del P.P.R.;
VISTI i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, con i quali si chiede l’annullamento della nota prot. n. 16489 in data 8.11.2006 del Comandante del C.F.V.A dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, con cui, in riferimento sia al parco eolico del Medio Campidano, sia a quello di Siurgus Donigala, si significa che "Ai sensi del 3° c dell'art.8 della L.R. 25.11.2004, n. 8, prorogato dall'art.112 delle norme tecniche di attuazione del Parco Paesistico Regionale, è fatto divieto di realizzare impianti di produzione di energia eolica per i quali, alla data di entrata in vigore della Legge (26.11.2004), non sia stata realizzata una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi… Corpo Forestale provvederà a segnalare il fatto dell'Autorità Giudiziaria, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza"; della nota prot. n. 7858 in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cui si respinge l'istanza di attraversamento sotterraneo con linee in M.T. del Rio Terramaistus in Comune di Guspini; della nota prot. n. 7859 in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cui respinga l'istanza per la costruzione di linee elettriche M.T. interrate nei Comuni di Guspini, Gonnosfanadiga, San Vito, Pabillonis - parco eolico;
VISTI i terzi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, con i quali si chiede l’annullamento del verbale di accertamento effettuato dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale nel territorio di Guspini e Pabillonis il giorno 29.11.2004; della nota del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale n. 1011 in data 12.10.2006;
VISTI i primi motivi aggiunti al ricorso n. 70/2007, con i quali si chiede l’annullamento del verbale di accertamento effettuato dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale nel territorio di Guspini e Pabillonis il giorno 29.11.2004; della nota del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale n. 1011 in data 12.10.2006;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti delle cause;
NOMINATO relatore per la pubblica udienza del 6 febbraio 2008 il Consigliere Marco Lensi;
UDITI altresì gli Avvocati delle parti, come da separato verbale;


RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue.


F A T T O


Con i ricorsi in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Le Società ricorrenti fanno parte del gruppo Fri-El di Bolzano che dai primi anni ’80 opera nel campo della produzione di energia elettrica con particolare sviluppo nel settore delle fonti rinnovabili, idrica ed eolica.
Con particolare riguardo all'eolico il Gruppo Fri-El ha avviato i lavori per la costruzione di tre parchi in Sardegna: 1) il primo in aree dei Comuni di Tergu e Nulvi; 2) il secondo in aree dei Comuni di San Gavino, Guspini, Pabillonis e Gonnosfanadiga; 3) il terzo in aree nei Comuni di San Basilio, Siurgus Donigala.
Il 26 novembre 2004 la FRI-EL s.p.a. ha costituito la società FRI-EL s.r.l., di cui detiene integralmente il capitale, a quest’ultima cedendo il ramo d’azienda identificato come “Progetto Parco Eolico Nulvi-Tergu”. Le Società ricorrenti rappresentano che, pertanto, hanno entrambe uno specifico interesse alla conservazione delle autorizzazioni conseguite, nonché dei relativi diritti acquisiti.
La Fri–El s.p.a., società capogruppo, ha avviato la realizzazione dei tre suindicati parchi eolici, previo espletamento della relative istruttorie, a seguito delle quali le società Fri-El Anglona srl e FRI-EL s.p.a. (ora FRI-EL s.r.l.) sarebbero titolari di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione dei sopra indicati parchi eolici.
L'Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale - in persona del suo Direttore Generale, con provvedimenti datati 9 dicembre 2004, n. prot. 42424, 42426 e 42427 (rispettivamente per ciascuno dei suindicati parchi eolici) indirizzati alle Società ricorrenti, invitava le stesse “…a voler presentare istanza di valutazione di impatto ambientale a questo Assessorato e, nelle more della stessa, ad interrompere i lavori in corso, onde evitare ulteriori compromissioni dello stato dei luoghi”.
Avverso questi provvedimenti le medesime Società ricorrenti esperivano gravame giurisdizionale nanti il TAR Sardegna per farne acclarare l'illegittimità; ricorsi che si radicavano con i nn.267, 268 e 269 del 2005;
Alla vigilia dell'udienza fissata per la discussione del merito, i provvedimenti impugnati venivano revocati, previa affermazione della loro portata interlocutoria e non provvedimentale.
L’Amministrazione Regionale ha quindi approvato definitivamente, con Deliberazione della G.R. n.36/7 del 5.9.2006, e DPGRS n.82 del 7.9.2006, il Piano Paesaggistico Regionale ai sensi delle LL.RR. n.45/89 e ss.mm., e n.8 del 25.11.2004, inibendo per tutta la Sardegna la realizzazione di impianti eolici con l'adozione di una nuova misura di salvaguardia per il territorio non compreso nel c.d. "Primo ambito omogeneo".
Affermano le ricorrenti che consterebbe alle medesime che tutti e tre i parchi eolici di cui trattasi ricadono all'esterno della fascia costiera definita dal P.P.R.. Con certezza per quanto riguarda i due parchi eolici di Guspini e Siurgus Donigala, con qualche dubbio per quello di Nulvi e Tergu, in quanto la perimetrazione in questa regione geografica si estende oltre la fascia dei 2 km dal mare, e va in profondità per circa 8 km proprio in corrispondenza del Comune di Tergu.
Precisano le società ricorrenti che, nel dubbio che, seppur in minima parte, l'area di intervento sia stata compresa nella perimetrazione della fascia costiera, si rende necessario impugnare il PPR approvato dalla Regione Sarda.
Precisano altresì le società ricorrenti che in ogni caso l'interesse al ricorso sussiste con riferimento a tutti i suindicati interventi, in quanto con il PPR impugnato è stata introdotta una ulteriore misura di salvaguardia diretta ad inibire su tutto il territorio regionale della Sardegna non solo la costruzione di nuovi impianti, ma anche il completamento di quelli in corso di costruzione, in forza dell'art.112 delle N.T.A. del P.P.R. e dell'art. 8 della L.R. n. 8/2004.
Conseguentemente, avverso i suindicati provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva del P.P.R., nonché avverso gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe, le Società Fri-El s.r.l. e Fri – El s.p.a., hanno avanzato i ricorsi in esame, chiedendone l’annullamento.
A tal fine le società ricorrenti prospettano articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili e di violazione della normativa comunitaria, avanzando, altresì, varie questioni di legittimità costituzionale.
Concludono per l'accoglimento dei ricorsi.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione regionale intimata relativamente ad entrambi i ricorsi, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dei ricorsi medesimi, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Con ordinanza collegiale istruttoria n. 112 del 24 settembre 2007 sono stati disposti incombenti istruttori.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2008, su richiesta delle parti, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.


D I R I T T O


I ricorsi in esame sono già stati riuniti con l'ordinanza collegiale istruttoria n. 112 del 24 settembre 2007.
Può prescindersi dall'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Amministrazione regionale resistente, stante l'inammissibilità e improcedibilità dei ricorsi.
In primo luogo, risultano inammissibili sia l'atto introduttivo del gravame relativamente al ricorso n. 70/2007, sia i motivi aggiunti al ricorso medesimo.
Inammissibile risulta infatti il ricorso n. 70/2007, considerato che con il medesimo si chiede l’annullamento dei medesimi atti già in precedenza impugnati con i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, per cui, per il principio del ne bis in idem, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso n. 70/2007.
Per le medesime considerazioni risultano altresì inammissibili i motivi aggiunti a quest’ultimo ricorso, considerato che con gli stessi si chiede l'annullamento dei medesimi atti già impugnati con i terzi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006.
Per quanto concerne il ricorso n. 1056/2006, col quale, in primo luogo, si chiede l'annullamento delle deliberazioni di Giunta regionale con le quali è stato adottato ed approvato il "Piano Paesaggistico Regionale - Primo Ambito Omogeneo", ai sensi della L.R. n.8 del 25.11.2004 art.1 comma 1, nonché del conseguente Decreto del "Presidente della Regione Sarda" n.82 del 7 settembre 2006, ritiene il collegio di doveva ribadire, anche nel caso di specie, i principi già affermati in proposito da questo Tribunale – tra l’altro - con la sentenza n. 1807 dell’8 ottobre 2007.
In particolare, alla luce delle argomentazioni diffusamente espresse nella citata sentenza n. 1807/2007, deve essere disattesa la censura di incompetenza della Giunta regionale ad approvare il piano, che parte ricorrente fonda sulla qualificazione come regolamento del provvedimento impugnato.
Stante la natura conformativa del piano impugnato, espressione di potestà amministrativa e diretto alla cura degli interessi pubblici, e la relazione di strumentalità delle norme tecniche rispetto alla parte di piano nella quale si è proceduto all’articolazione delle fasi disciplinate dall’art. 143 del codice Urbani, il provvedimento nel suo complesso ha le caratteristiche di atto amministrativo generale di pianificazione e non di regolamento ed è stato quindi correttamente approvato dalla Giunta.
Sempre in conformità ai principi già espressi nella citata sentenza n. 1807/2007, deve essere altresì ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l’ammissibilità del ricorso e quella delle singole censure, laddove si chieda l’annullamento di un atto amministrativo generale di pianificazione, quale è quello all’esame del collegio, deve essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione da parte degli interessati della incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza in materia della previsione di un’azione popolare, le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata.
Neanche è idoneo il riferimento all’interesse strumentale, poiché deve essere dimostrato che l’unico rimedio all’illegittimità denunciata, sempre con riferimento alla posizione soggettiva di cui si è titolari, è quello dell’annullamento in toto del provvedimento e non quello, più limitato della eliminazione della specifica disposizione ritenuta lesiva. E’ comunque inammissibile il ricorso che tende ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell’amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all’oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attuale ( cfr. per il principio Cons. Stato IV 19 giugno 2006, n. 3656, anche se nella specie tale interesse è stato riconosciuto ).
Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso in esame nelle parti in cui è volto ad ottenere pronunce di principio che possano essere fatta valere con riferimento ad eventuali successivi atti applicativi lesivi degli interessi delle ricorrenti, deve ritenersi che le ricorrenti, nel ricorso in esame, abbiano evidenziato e provato la natura lesiva degli interessi delle società medesime, sia degli atti applicativi del P.P.R. in concreto adottati, nel caso di specie, dall'amministrazione regionale, sia della specifica disposizione di cui all'articolo 112 delle N.T.A. al P.P.R., quale disposizione del piano immediatamente e direttamente lesiva - senza la necessità di ulteriori atti applicativi - degli specifici interessi delle ricorrenti volti alla realizzazione dei parchi eolici in questione, sia nella parte in cui proroga l'applicabilità agli impianti eolici delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2004 (primo comma dell'articolo 112 citato), sia nella parte in cui sancisce il divieto della realizzazione di impianti eolici e di trasporto di energia in superficie negli ambiti di paesaggio costieri di cui all'articolo 14 delle N.T.A. (2° comma della norma citata).
Non altrettanto può dirsi avuto riguardo alla domanda di annullamento del P.P.R. nella sua totalità, a prescindere cioè da una specifica e puntuale individuazione delle singole previsioni e disposizioni del piano direttamente lesive di concreti e specifici interessi delle ricorrenti, non risultando provata una "autonoma" natura lesiva degli interessi delle società ricorrenti del P.P.R. nella sua totalità.
Ciò stante, considerato che, nel caso di specie, non risulta dimostrata dalla società ricorrente l'autonoma natura lesiva del P.P.R. nella sua totalità, deve ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, esclusivamente un interesse "subordinato" e strumentale all'annullamento del P.P.R. nella sua totalità, dovendosi ritenere conseguentemente ammissibile la domanda di annullamento del Piano Paesaggistico Regionale nella sua globalità, solamente nel caso in cui risulti infondata la domanda di annullamento del Piano Paesaggistico Regionale nella specifica parte direttamente e propriamente lesiva degli interessi delle ricorrenti e cioè - per come sopra evidenziato - avuto riguardo alle specifiche disposizioni di cui all'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R..
Nel caso in cui, invece, quest'ultima domanda delle società ricorrenti debba essere accolta, ovvero la domanda medesima risulti improcedibile, risulterà inammissibile la domanda di annullamento del Piano Paesaggistico Regionale nella sua globalità, non essendo stato dimostrata, nel caso di specie, - per come sopra evidenziato - l'esistenza di un interesse specifico ed autonomo (e non subordinato) delle ricorrenti all’annullamento del P.P.R. nella sua globalità.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che a seguito della deliberazione di giunta regionale n. 28/56 del 26 luglio 2007 - depositata in giudizio dall'amministrazione regionale resistente - con la quale è stato approvato lo "Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici (art. 112 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale - articolo 18, comma 1, della L.R. 29 maggio 2007 n. 2)", abbia perso automaticamente efficacia la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che proroga l'applicabilità agli impianti eolici delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2004 esclusivamente "fino all'approvazione di tale studio…", accadimento che risulta – appunto - intervenuto nelle more del giudizio.
Si osserva altresì che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 ed in particolare dell'articolo 18, 1° comma, della legge medesima, che espressamente contempla la possibilità che gli impianti eolici in questione possono ricadere anche negli "ambiti di paesaggio costieri" - qualora ricorrano le ulteriori condizioni richieste dalla norma medesima -, risulta conseguentemente abrogata anche la disposizione di cui al comma secondo dell'articolo 112 delle N.T.A. del P.P.R., che sancisce il divieto della realizzazione di impianti eolici negli "ambiti di paesaggio costieri".
Ciò stante, deve ritenersi che le disposizioni di cui all'articolo112 delle N.T.A. del P.P.R. non siano attualmente più efficaci, con conseguente improcedibilità della relativa domanda di annullamento avanzata col ricorso in esame.
Dalla rilevata improcedibilità della domanda di annullamento dell'articolo 112 delle N.T.A. al P.P.R. avanzata dalle società ricorrenti, consegue - per come sopra evidenziato - l'inammissibilità del ricorso in esame nella parte in cui si chiede l'annullamento del Piano Paesaggistico Regionale nella sua globalità, posto che - si ribadisce - sarebbe stato onere di parte ricorrente individuare specificatamente le ulteriori disposizioni del P.P.R. lesive dei propri interessi esponendo altresì le ragioni di tale lesività.
Inammissibile per tardività risulta il ricorso in esame n. 1056/2006 nella restante parte in cui si chiede l'annullamento della Deliberazione della Giunta Regionale Sarda del 13 gennaio 2004 n. 1/4, delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 13/54 del 29.4.2003 e n. 22/32 del 21.7.2003, "nella parte in cui, con espresso richiamo dell’art. 20 comma 13 della L.R. 29 aprile 2003 n. 3, qualificano come “bene ambientale” l’intero territorio della Sardegna, imponendo restrizioni, limiti e condizioni generalizzate alla sola produzione di energia eolica, al fine (espresso) di non creare “grave pregiudizio al paesaggio regionale”", nonché della Deliberazione della G.R.15/42 del 28.5.2002 con la quale viene data priorità ”all’energia primaria del carbone per conseguire risultati economici e di sicurezza strategica”. Qualora debba infatti ritenersi che le citate deliberazioni di giunta regionale contengano disposizioni immediatamente e direttamente lesive degli interessi delle società ricorrenti, le stesse risultano tardivamente impugnate avuto riguardo alla data di pubblicazione delle deliberazioni medesime, considerato, in particolare, che alla data di adozione di tali deliberazioni le ricorrenti risultavano avere già avviato i procedimenti per la realizzazione degli impianti eolici in questione, con conseguente onere di immediata impugnazione delle deliberazioni medesime, qualora - si ribadisce - contenenti disposizioni immediatamente e direttamente lesive degli interessi delle società medesime.
Dall'inammissibilità e improcedibilità delle domande avanzate con l'atto introduttivo del gravame relativamente al ricorso n. 1056/2006, consegue l'improcedibilità dei primi motivi aggiunti a quest'ultimo ricorso, con i quali non si avanzano domande nuove.
Per quanto concerne i secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, occorre prendere atto che le società ricorrenti, nella propria ultima memoria depositata in data primo febbraio 2008, chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all'impugnazione della nota prot. n. 7858 in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cui si respinge l'istanza di attraversamento sotterraneo con linee in M.T. del Rio Terramaistus in Comune di Guspini e della nota prot. n. 7859 in data 7.11.2006 del Direttore del Servizio del Genio Civile dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con cui respinga l'istanza per la costruzione di linee elettriche M.T. interrate nei Comuni di Guspini, Gonnosfanadiga, San Vito, Pabillonis - parco eolico.
Considerato infatti che il Servizio del Genio Civile di Cagliari, a seguito di richiesta di riesame avanzata dalle ricorrenti, ha emanato i provvedimenti n. 51457/4341 e n. 51452/4340 del 14 dicembre 2007 con i quali vengono autorizzate le opere in precedenza negate con gli atti sopra impugnati, ritiene il collegio che le predette domande di annullamento debbano essere dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse.
Deve altresì dichiararsi l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse all'impugnazione anche dei terzi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006 - con i quali si chiede l’annullamento del verbale di accertamento effettuato dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale nel territorio di Guspini e Pabillonis il giorno 29.11.2004 e della nota del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale n. 1011 in data 12.10.2006 - considerato che tali atti sono stati impugnati quali atti presupposti dei sopra esaminati dinieghi del Servizio del Genio Civile di Cagliari prot. n. 7858 e n. 7859 in data 7.11.2006, la cui impugnazione risulta improcedibile per come sopra evidenziato.
Deve dichiararsi l'inammissibilità dei secondi motivi aggiunti al ricorso n. 1056/2006, nella restante parte in cui si chiede l'annullamento della nota prot. n. 16489 in data 8.11.2006 del Comandante del C.F.V.A dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, non avendo la nota medesima contenuto provvedimentale.
Per le suesposte considerazioni, il ricorso n. 70/2007 e i relativi motivi aggiunti sono inammissibili, mentre il ricorso n. 1056/2006 e i relativi motivi aggiunti risultano in parte inammissibili e, nella restante parte, improcedibili.


Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese relative ad entrambi i giudizi.


P.Q.M.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
SEZIONE SECONDA


definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti indicati in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso n. 70/2007 e i relativi motivi aggiunti; in parte dichiara inammissibile e, nella restante parte, dichiara improcedibile il ricorso n. 1056/2006 e i relativi motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 6 febbraio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:


Francesco Scano, Presidente f.f.;
Marco Lensi, Consigliere, estensore;
Antonio Plaisant, Primo Referendario.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA OGGI 01/04/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
 


 

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