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TAR SICILIA, Catania, Sez. I, 17 giugno 2008, sentenza n. 1188
INQUINAMENTO – Bonifica di siti contaminati – Imposizione di obblighi di
bonifica generalizzati – Mancato previo accertamento delle responsabilità di
inquinamento – Illegittimità. E’ illegittima l’imposizione di obblighi di
bonifica generalizzati, senza previo accertamento di responsabilità di
inquinamento e con metodi tecnici di intervento le cui modalità non siano state
in nessuna parte confrontate nel procedimento con le imprese interessate, con
violazione dei loro diritti di partecipazione ex lege 241/90. Pres. Zingales,
Est. Gatto Costantino – S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero
delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e altri(Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) -
T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I – 17 giugno 2008, n. 1188
INQUINAMENTO – Contaminazione pregressa – Sversamento accidentale - Pretesto
per imporre la rimozione dell’inquinamento prodotto da terzi – Artt. 240 e 242
d.lgs.n. 152/2006. In presenza di una situazione di contaminazione
pregressa, storica, e diffusa, imporre ad una società – a seguito di uno
sversamento accidentale – la bonifica dell’area “fino all’evidenza di terreno
pulito” implica che quest’ultima dovrebbe non solo doverosamente eliminare gli
effetti diretti ed indiretti dello sversamento, ma accollarsi anche la rimozione
dell’inquinamento precedentemente prodotto da terzi o comunque la cui
provenienza non è stata accertata, in violazione delle prescrizioni di cui agli
artt. 240 e 242 del d.lgs. n. 152/06. Pres. Zingales, Est. Gatto
Costantino – S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle
Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.)
- T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I – 17 giugno 2008, n. 1188
INQUINAMENTO – MISE e bonifica – Differenti presupposti - Imposizione di
bonifica sub specie di MISE – Illegittimità. Nel quadro normativo attuale, i
presupposti per procedere alla M.I.S.E. sono del tutto differenti da quelli per
ordinare una bonifica e non è legittimo imporre quest’ultima sub specie di MISE,
per l’evidente insufficienza di quest’ultima a porre rimedio ad un fenomeno di
inquinamento risalente e radicato (cfr. la sent. nr. 1254/07 e la sentenza
successiva nr. 200/08). Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino – S. s.p.a.
(avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero delle Infrastrutture e altri (n.c.),
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e altri (Avv. Stato),
Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania,
Sez. I – 17 giugno 2008, n. 1188
INQUINAMENTO – Bonifica – Acque di falda emunte – Natura – Acque reflue di
provenienza industriale. Le acque di falda emunte nel corso delle operazioni
di bonifica vanno qualificate non come rifiuti, ma come acque reflue di
provenienza industriale (cfr. sentenze n. 1257/07 e n. 207/08). Pres. Zingales,
Est. Gatto Costantino – S. s.p.a. (avv.ti Butti, Peres e Saitta) c. Ministero
delle Infrastrutture e altri (n.c.), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.)
- T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I – 17 giugno 2008, n. 1188
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
- Sezione staccata di Catania - Sezione Prima
Reg.Sent. 1188/08
Reg.Gen. 1009/07
Reg.Gen. 1117/07
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Vincenzo Zingales, Presidente
Dott.ssa Rosalia Messina, Giudice
Dott. Salvatore Gatto Costantino Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui seguenti ricorsi:
1) nr. 1009/07 R.G., proposto da SASOL ITALY SPA, rappresentata e difesa
dall’Avv. Luciano Butti, dall’Avv. Federico Peres, e dall’Avv. Antonino Saitta,
con domicilio eletto in CATANIA presso la Segreteria del TAR;
CONTRO
I MINISTERI DELLE INFRASTRUTTURE, DELL’INTERNO; GLI ASSESSORATI REGIONALI DELLA
REGIONE SICILIA: TERRITORIO E AMBIENTE, ALL’INDUSTRIA, DEI BENI CULTURALI
AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE; IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE, IL VICECOMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA
RIFIUTI E LA TUTELA DELLE ACQUE, IL SUBCOMMISSARIO PER LA BONIFICA DEI SITI
CONTAMINATI; L’APAT (AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE E PER I SERVIZI
TECNICI), L’ARPA SICILIA (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE), L’ICRAM
(ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO), L’ISTITUTO
SUPERIORE DI SANITA’, IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA BONIFICHE E LA
TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA; LA PREFETTURA DI SIRACUSA; IL NUCLEO OPERATIVO
ECOLOGICO DI CATANIA - COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE,; IL
REPARTO AMBIENTALE MARINO DEL CORPO DELLE CAPITANERIA DI PORTO; LA MARINA
MILITARE DI AUGUSTA; LA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA; L’AUTORITÀ PORTUALE DI
AUGUSTA; IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO; LA
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA; MARISICILIA; CINCNAV; COMFORPAT; MARISTAT;
L’ARSENALE MILITARE MARITTIMO; L’ ENEA; ciascuno in persona del rispettivo
legale rappresente p.t.;
tutti non costituiti;
IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, IL MINISTERO DELLA
SALUTE, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DEI TRASPORTI, LA
REGIONE SICILIA, L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SICILIA ALL’INDUSTRIA, ciascuno
in persona del rispettivo rappresentante legale pro tempore, rappresentati e
difesi dall’AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA
OGNINA, 149;
LA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA, IL CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE PER LA ZONA SUD DELLA SICILIA ORIENTALE – SIRACUSA, IL COMUNE DI
SIRACUSA, IL COMUNE DI MELILLI, IL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, DI AUGUSTA,
L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. 8 SIRACUSA; tutti non costituiti;
e nei confronti di:
SVILUPPO ITALIA SPA, in persona del rappresentante legale pro tempore,
rappresentata e difesa da TUFARELLI AVV. LUCA, con domicilio eletto presso la
SEGRETERIA del Tribunale;
EDISON Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;
PER L’ANNULLAMENTO
del decreto prot. n. 3387/QdV/DI/B adottato in data 1° marzo 2007 dal Direttore
Generale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, contenente «Provvedimento finale di
adozione, ex art. 14 ter, legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni
della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di interesse nazionale di
Priolo del 16.02.07», nonché di tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti
presupposti, connessi e consequenziali, anche se non conosciuti dalla
ricorrente, ivi inclusi, in particolare, il verbale e le determinazioni assunte
dalla Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 16 febbraio 2007,
relativa al sito di interesse nazionale di Priolo e la lettera prot. 5890/QdV/DI/VII-VIII
datata 01.03.07 pervenuta in data successiva, con la quale sono stati trasmessi
il decreto 01.03.07 prot. n. 3387/QdV/DI/B e il verbale della Conferenza di
Servizi decisoria 16.02.07, nonché tutti i documenti richiamati (anche se non
allegati) nel verbale del 16.02.07 e nel decreto e tutti i documenti ad essi
allegati (anche se non espressamente in essi richiamati).
* * *
I provvedimenti sopra indicati vengono impugnati in toto e, in particolare, per
la parte in cui:
quanto al verbale della Conferenza di Servizi 16.02.07
1. sul confinamento fisico come attività di messa in sicurezza d’emergenza, la
Conferenza di servizi decisoria (a) ha deliberato di «chiedere all’Azienda di
trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del presente verbale il Progetto di
bonifica della falda basato sul confinamento fisico, come richiesto dalla
Conferenza decisoria del 21.07.06» (pag. 133) e, ribadendo la prescrizione ma
assegnando un diverso termine, (b) ha richiesto all’Azienda di «presentare il
progetto definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul marginamento
fisico entro 60 giorni dal ricevimento del presente verbale, così come già
richiesto dalla Conferenza decisoria del 21.07.06» (pag. 142);
2. sulla messa in sicurezza d’emergenza in relazione allo sversamento
accidentale verificatosi nel dicembre 2004 in corrispondenza delle vasche API
Sud, la Conferenza (a) ha prescritto all’Azienda «di attivare la messa in
sicurezza d’emergenza della sorgente primaria della contaminazione entro 10
giorni dalla data di ricevimento del presente verbale e che la stessa avvenga
contestualmente alla completa rimozione di tutto il terreno contaminato
circostante le vasche» (pag. 137); ha ribadito anche questa prescrizione ma in
termini diversi (b) «per quanto riguarda l’area A3 e l’area A6 vista la presenza
di contaminazione residua nel punto T21 (benzene: 97 mg/kg; idrocarburi pesanti:
5982,9 mg/kg), l’elevato grado di inquinamento rilevato con il test TST nei
punti T20, T26 e T14 nonché i superamenti nel punto T108, si richiede di
approfondire la scarifica delle aree medesime compatibilmente all’eventuale
presenza dei fasci di tubazioni, e di procedere al prelievo di almeno un
campione di fondo scavo, da sottoporre a caratterizzazione analitica; in
presenza di ulteriore contaminazione, lo scavo andrà approfondito fino ad
evidenza di terreno pulito; si richiede, inoltre, che tali attività vengano
concordate con ARPA in modo da consentire le attività di controllo dei
campionamenti e delle analisi ivi compresa la esecuzione del 10% di
controanalisi di verifica, per la validazione dei dati da parte dell’ARPA
stessa» (pag. 138 punto 7); e sempre in relazione al medesimo episodio del
dicembre 2004, nella parte in cui (c) la Conferenza ha affermato che «non
risulta ottemperata la richiesta, prescritta da ARPA Siracusa, al punto 3 del
verbale di sopralluogo: “nell’area da scarificare in corrispondenza delle vasche
API Sud, prelievo di campioni di terreno dove il TST mostra valori superiori a
100 ppm a scarifica completata”, atteso che, come si evince dalla tabella 6 del
documento in esame, i campioni prelevati nell’area A6 e sottoposti ad analisi
chimiche di laboratorio, sono stati quelli in cui il TST ha mostrato i valori di
contaminazione più bassi (T108: 5,1 ppm e T115: 30 ppm)» (pag. 138 punto 5);
3. sulla minaccia di attivazione dei poteri sostitutivi del Commissario Delegato
in danno della società, nella parte in cui la Conferenza ha stabilito «di
chiedere al Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti e Tutela della Acque
della Sicilia, in caso di ulteriore inadempienza dell’Azienda, di attivare i
poteri sostitutivi in danno del medesimo soggetto inadempiente, costituendo il
presente verbale formale messa in mora, […]» (pag. 135);
4. sulla gestione delle acque emunte: nella parte in cui la Conferenza ha
ricordato che «le acque emunte e il prodotto ottenuto dalla disoleazione sono
rifiuti e, pertanto, devono essere gestiti in conformità alla normativa vigente
in materia. Si sottolinea, inoltre, che lo stoccaggio e il trattamento di tali
rifiuti deve avvenire in impianti specificamente autorizzati ai sensi della
vigente normativa in materia di rifiuti» (pag. 133-134);
5. su tutte le altre prescrizioni con le quali la Conferenza ha invitato SASOL a
svolgere attività che, invero, la Società aveva già da tempo realizzato e ciò se
ed in quanto le prescrizioni concernenti interventi già eseguiti ma ribaditi
dalla Conferenza 16.02.07 integrino, in qualche forma, una statuizione su
presunti ma – come detto – inesistenti inadempimenti a carico della Società; si
tratta in particolare delle seguenti prescrizioni:
• pag. 133, prescrizioni da 1 a 4: SASOL ha risposto alle prescrizioni con la
lettera prot. n. 199 del 24.11.06 e la relazione GOLDER, T50359/7145, entrambe
inviate nel novembre 2006 e con le relazioni GOLDER T30138/5141 del gennaio 2004
e T50248/5954 del maggio 2006;
• pagg. 133 e 134, prescrizioni da 1 a 9; pagg. 134 e 135, prescrizioni 1 e 2:
anche a queste prescrizioni SASOL ha risposto con la lettera prot. n. 199 del
24.11.06 e la relazione GOLDER T50359/7145 inviate nel novembre 2006;
• pag. 135, prescrizioni 3 e 4: la Società ha risposto alle prescrizioni con la
relazione Golder T50248/5954 del maggio 2006, nella quale sono stati illustrati
i motivi per cui doveva ritenersi che SASOL avesse ottemperato alle richieste
formulate dalla Conferenza di servizi del 16.12.05, attraverso la
caratterizzazione a maglia 50x50m (ovvero mediante caratterizzazione della falda
e installazione di un nuovo pozzo con le indagini a maglia 50x50);
• pag. 139, prescrizione 1: anche in questo caso, la ricorrente ha risposto alle
prescrizioni deliberate all’esito della Conferenza di servizi del 19.10.04 con
la lettera prot. n. 199 del 24.11.06;
• pag. 139, prescrizioni da 1 a 4; pag. 140 prescrizioni da 6 a 10: SASOL ha
risposto alle prescrizioni con la lettera prot. n. 199 del 24.11.06, la
relazione GOLDER T50359/7145 e la lettera prot. 009 del 16/01/06;
• pag. 142, nella parte in cui la Conferenza ha deliberato di “[…] richiedere
all’Azienda di procedere all’integrazione della caratterizzazione delle acque di
falda dei pozzi P26, P28, P29 […]”: ancora una volta, SASOL ha risposto alle
richieste con la più volte citata lettera prot. n. 199 del 24.11.06 e la
relazione GOLDER T50359/7145;
6. sulla prescrizione di messa in sicurezza sui sedimenti della Rada impartita
al Commissario Delegato nella parte in cui la Conferenza ha deliberato «di
chiedere al Commissario Delegato di trasmettere entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del presente verbale gli elaborati relativi alla caratterizzazione e
alla messa in sicurezza d’emergenza già richiesti dalla Conferenza di servizi
decisoria del 04.12.06.» (pag. 179).
quanto al decreto 01.03.07 prot. n. 3387/QdV/DI/B contenente il ‘provvedimento
finale di adozione’ delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi
decisoria del 16.02.2007,
7. nella parte in cui il Direttore Generale per la Qualità della Vita del
Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare ha inteso
«approvare» e «considerare come definitive» tutte le prescrizioni stabilite nel
verbale della Conferenza di servizi decisoria del 16.02.07 e ciò tanto per vizi
propri del decreto quanto in via derivata per i vizi relativi alle prescrizioni
della Conferenza che il decreto ha approvato.
2) nr. 1117/07, proposto da ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A. (ENIMED)
rappresentata e difesa dall’Avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto in
CATANIA presso lo studio dell’Avv. Nicola Seminara, in Corso delle Provincie
203;
CONTRO
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
Generale per la Qualità della Vita, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in
Catania, viaV.Ognina 149, presso la sua sede;
e
nei confronti
del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Salute, in persona
dei rispettivi Ministri, della Regione Siciliana in persona del Presidente della
Giunta Regionale e dell’ARPA Sicilia, Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente – Dipartimento Provinciale di Siracusa, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Catania, via
V.Ognina 149, presso la sua sede;
nonché del Comune di Priolo Gargallo in persona del sindaco p.t., della
Provincia di Siracusa in persona del Presidente p.t. della Provincia,
per l’annullamento
in parte qua, del decreto prot. n. 3387/QdV/DI/B adottato in data 1° marzo 2007,
trasmesso alla Società ricorrente il successivo 15 marzo 2007, dal Direttore
Generale per la Qualità della Vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio avente ad oggetto “il provvedimento finale di adozione, ex art.14
ter legge 7 agosto 1990 n.241, delle determinazioni conclusive della Conferenza
di Servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di
Priolo del 16/02/07” nonché del verbale e delle determinazioni assunte nella
predetta Conferenza di Servizi decisoria del 16 febbraio 2007 e di ogni altro
atto ad essi presupposto, conseguente e comunque connesso.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni rappresentate dall’Avvocatura
di Stato e di Sviluppo Italia Spa, in ciascun ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore all’udienza pubblica del 10 gennaio 2008 il Referendario dr.
Salvatore Gatto Costantino;
Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
IN FATTO
Con il primo ricorso in decisione, la SASOL impugna le determinazioni adottate
dalle Amministrazioni resistenti nella conferenza dei servizi del 16.2.2007 e
fatte proprie dal Ministero dell’Ambiente con il decreto del Direttore Generale
per la Qualità della vita meglio indicato in epigrafe, con cui si dettano
disposizioni inerenti la caratterizzazione e la bonifica dei suoli e delle acque
contaminati di proprietà o disponibilità della società insistenti nella zona
della rada di Augusta, all’interno del Sito di interesse nazionale di Priolo.
Si sono costituiti il Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, il
Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione
Sicilia, chiedendo la reiezione del gravame per inammissibilità d infondatezza,
con vittoria di spese.
Il Ministero dei Trasporti si è costituito e chiede l’estromissione dal
giudizio.
Si è costituita anche Sviluppo Italia Spa la quale, con riserva di ulteriori
deduzioni, chiede di essere estromessa dai giudizi per estraneità alla materia
oggetto di lite e, comunque, domanda la reiezione del gravame e la vittoria
delle spese.
Con ordinanza n. 788 del 7.6.07, il Tribunale ha accolto l’istanza di
sospensione in via cautelare formulata da SASOL con il ricorso introduttivo.
Le parti hanno prodotto documenti e memorie.
Con il secondo ricorso in decisione, la ricorrente ENIMED impugna le
determinazioni adottate dalle Amministrazioni resistenti nelle conferenze dei
servizi meglio indicate in atti e fatte proprie dal Ministero dell’Ambiente con
i decreti del Direttore Generale per la Qualità della vita pure meglio indicati
in epigrafe, con cui si dettano disposizioni inerenti la caratterizzazione e la
bonifica dei suoli e delle acque contaminati insistenti nella zona della rada di
Augusta, all’interno del Sito di interesse nazionale di Priolo.
Il ricorso, ritualmente proposto, è affidato a censure identiche a quelle già a
suo tempo proposte contro gli stessi atti nei precedenti giudizi già trattenuti
in decisione alla scorsa udienza pubblica del 7 giugno 2007 e sui quali è stata
pronunciata la sentenza nr. 1254 del 20 luglio 2007.
Si sono costituiti: il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, la
Direzione Servizio Qualita’ della Vita del Ministero dell’ambiente, il Ministero
della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Sicilia,
chiedendo la reiezione del gravame per inammissibilità d infondatezza, con
vittoria di spese.
L’Assessorato Regionale all’Industria chiede di essere estromesso dal giudizio
per difetto di legittimazione passiva
Le parti hanno prodotto documenti e memorie.
Alla Udienza pubblica del 10 gennaio 2008 le cause sono state trattenute in
decisione.
IN DIRITTO
I) Preliminarmente, vanno riuniti i ricorsi in epigrafe, attesa l’evidente loro
connessione, oggettiva ed, in parte, soggettiva.
II) I ricorsi, ritualmente proposti, sono affidati a censure identiche a quelle
già a suo tempo proposte da altre ricorrenti contro gli stessi atti in
precedenti giudizi già trattenuti in decisione alla scorsa udienza pubblica del
7 giugno 2007 e sui quali è stata pronunciata la sentenza nr. 1254 del 20 luglio
2007.
1) Preliminarmente sono da esaminarsi le domande di estromissione proposte, nel
ricorso nr. 1009/07 dal Ministero dei Trasporti e nel ricorso nr. 1117/07
dall’Assessorato regionale all’Industria.
La prima domanda può essere accolta, mentre la seconda no: infatti, come si
evince dall’ elenco indirizzi di cui alla nota prot. 5890/QDV/VII e VIII, del 1
marzo 2007, versata in atti (prodotta nel ricorso nr. 1117/08 – deposito del 23
maggio 2007, all.1), il Ministero dei Trasporti non risulta destinatario delle
prescrizioni della Conferenza dei servizi e neppure è stato evidenziato in altro
modo un qualsiasi interesse della medesima amministrazione ai provvedimenti
impugnati. Diverso avviso esprime invece il Collegio in ordine alla posizione
dell’Assessorato regionale all’Industria che, invece, è espressamente menzionato
nell’elenco indirizzi in esame e possiede un interesse specifico alla materia
oggetto delle prescrizioni della conferenza dei servizi.
2) Va, invece, rinviato al prosieguo l’esame della richiesta di estromissione
dal giudizio proposta dalla Società Sviluppo Italia Spa, in quanto è necessario
preliminarmente trattare le censure proposte nei vari gravami, dal cui esame
discendono anche conseguenze precise in ordine alla sussistenza dell’interesse
di Sviluppo Italia a resistere all’azione dei ricorrenti.
3) Ciò premesso, ritiene il Collegio che, quanto alle censure indirizzate a
contestare le prescrizioni generali adottate nella conferenza dei servizi del 16
febbraio 2007, comuni ad entrambi i giudizi in decisione, le cause possono
essere decise in forma abbreviata, a mente dell’art. 26 della l. 1034/71, con
richiamo al precedente costituito dalla sentenza di questa Sezione nr. 1254 del
20 luglio 2007.
4) Quanto alle censure che nel solo ricorso nr. 1009/07 sono rivolte a
contestare le specifiche prescrizioni che la Conferenza dei servizi in esame ha
rivolto alla ricorrente in relazione ai presunti inadempimenti di precedenti
obblighi, il giudizio può essere definito pure in forma abbreviata, con richiamo
al precedente costituito sia dalla sentenza di questa Sezione nr. 1254/07 già
richiamata, con la quale sono stati accolti più gravami proposti da altre
società aventi impianti nella zona della Rada di Augusta, rivolti sempre contro
il verbale della conferenza dei servizi del 16 febbraio 2007 e per contestare
prescrizioni di carattere e contenuto in tutto analogo a quelle di cui si duole
l’odierna ricorrente, per ragioni parimenti sovrapponibili. Analogamente, altri
precedenti della Sezione con cui sono stati accolti ricorsi rivolti contro i
medesimi provvedimenti impugnati con l’odierno gravame, per ragioni di censura
sovrapponibili, sono le sentenze nr. 195/08, pubblicata il 24 gennaio 2008, la
nr. 200/08 del 29 gennaio 2008 e la nr. 207/08, quest’ultima pronunciata su
ricorso rivolto a contrastare provvedimenti differenti da quelli odierni, ma
comunque affidato a ragioni di censura analoghe e rilevante in tema di
trattamento delle acque derivanti dai processi di bonifica (vedasi oltre sub IV).
I) Il Collegio prende dunque in esame i ricorsi nel merito ed osserva che con la
sentenza nr. 1254/07, in accoglimento di censure identiche a quelle qui
riproposte e limitatamente al difetto di motivazione, carenza di istruttoria,
difetto dei presupposti e violazione di legge, sono stati annullati i medesimi
atti fatti oggetto di gravame con gli odierni ricorsi, con la suddetta sentenza
nr. 1254/07; analogamente si è statuito con le sentenze nn. 195/08 e 200/08.
Tuttavia sussiste l’intereresse attuale delle ricorrenti alla decisione della
lite: gli atti impugnati non sono inscindibili, posto che pongono
collettivamente a carico di tutte le imprese operanti nella Rada di Augusta
oneri di bonifica indistinti ma che non risultano essere obbligatoriamente da
eseguirsi in maniera collettiva (anche per via della genericità con cui sono
formulate le relative prescrizioni): ciò comporta che ciascuna delle imprese
destinatarie di tali prescrizioni ha l’onere di impugnarle specificatamente e
pertanto, una volta proposto il gravame, ha interesse processuale al suo esame
anche se l’identico ricorso risulta essere stato accolto nei confronti di altra
società nelle medesime condizioni.
Inoltre, si osserva che i provvedimenti impugnati, nella parte di interesse,
costituiscono atti immediatamente lesivi, iscrivendosi in un unico comportamento
amministrativo continuativo ed omogeneo teso ad imporre alla ricorrente ed alle
altre imprese operanti nella rada obblighi di bonifica generalizzati, senza
previo accertamento di responsabilità di inquinamento e con metodi tecnici di
intervento le cui modalità non sono state in nessuna parte confrontate nel
procedimento con le imprese medesime, con violazione dei loro diritti di
partecipazione ex lege 241/90, riproducendosi quindi i medesimi vizi di
legittimità che già sono stati riscontrati in relazione ai precedenti
amministrativi che la Sezione ha annullato con la sentenza nr. 1254/07.
In particolare, va visto in questo quadro unitario anche l’intervento della
società Sviluppo Italia che si è offerta di organizzare la bonifica, adempiendo
a quello che il Ministero ha ritenuto essere l’esecuzione in danno delle imprese
asseritamente inadempienti agli obblighi di intervento.
Tale aspetto qualifica necessariamente la posizione di interesse della Società
Sviluppo Italia Spa al mantenimento degli effetti degli atti impugnati e quindi
alla loro difesa, rendendola così controinteressata a pieno titolo.
Per tale ragione, così come d’altronde già ritenuto e deciso anche con la
sentenza nr. 1254/07, la domanda di estromissione della società Sviluppo Italia
dal presente giudizio deve essere respinta.
Ciò premesso, il Collegio può definire la lite limitandosi a richiamare quanto
recentemente statuito con la sentenza nr. 1254/07 e con le successive sentenze
nn. 195/08 e 200/08, essendo la questione principale all’esame del Collegio di
contenuto identico.
E’ stato così ritenuto che la nuova normativa del Dlgs 152/2006, incentrata
sulla necessità di perseguire chi effettivamente cagiona l’inquinamento, secondo
il principio comunitario “chi inquina paga”, è applicabile alle procedure di
bonifica della Rada di Augusta (siano esse inerenti agli interventi in mare che
a quelli a terra), procedure che, invece, sono state condotte in applicazione
delle prescrizioni del dlgs 22/97, con rilevanti e approfondite differenze in
punto di disciplina e presupposti del procedimento stesso (sia relativamente
alle procedure di emergenza, sia in relazione ai più radicali e risolutivi
interventi di bonifica e recupero ambientale).
Inoltre, non è stato accertato - e neppure, prima ancora, indagato - il
presupposto soggettivo dell’ordine di intervento impartito alle imprese
ricorrenti, ossia il rispettivo apporto all’inquinamento della falda.
In terzo luogo, quanto alle modalità di intervento - sia ai fini della M.I.S.E.
(Messa In Sicurezza d’Emergenza) che del più generale programma di bonifica - le
determinazioni della conferenza dei servizi oltre che a confondere i presupposti
per l’imposizione di una M.I.S.E. e della bonifica ed i relativi contenuti, sono
state adottate in violazione delle regole generali sul procedimento
amministrativo, specialmente in punto di partecipazione e, conseguentemente, di
motivazione, perché non tengono in conto i diversi contributi variamente offerti
dalle ricorrenti e, tra queste, le articolate e documentate obiezioni che sono
state sollevate circa i presupposti della bonifica e circa le modalità
dell’intervento, tra le quali, in particolare, il pericolo che lo strumento del
dragaggio ambientale della Rada comporta ai fini della tutela dell’ambiente e
della salute pubblica e l’impossibilità di procedere al c.d. marginamento fisico
delle acque di falda, senza, per di più, offrire sufficienti garanzie (e
previsioni) né sui tempi della bonifica, né sui suoi risultati finali.
Infine, sono state ritenute illegittime, e come tali sono state annullate, le
prescrizioni dettate per limitare la navigazione nella rada di Augusta, per
violazione di legge (in relazione a quanto previsto dagli artt. 15 e ss. del
Codice della navigazione), e per eccesso di potere per difetto di istruttoria e
di motivazione.
I-bis) Osserva il Collegio che anche la giurisprudenza di merito degli altri TAR
sta maturando, in maniera assolutamente prevalente, eguali orientamenti.
In particolare, il TAR Veneto, Sez. III, con sent. n. 2111 del 2/7/2007 ha
ritenuto necessario ai fini della configurazione della responsabilità del
proprietario del sito inquinato, l’ accertamento dei presupposti della colpa:
secondo tale pronuncia, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. n. 22/1997,
la violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul e
nel suolo è punita a titolo di dolo o colpa e comporta l’obbligo, per il
responsabile, di procedere alla rimozione, all’avvio al recupero ed allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. È escluso,
inoltre, che l’evento possa essere imputato, a titolo di responsabilità
oggettiva, in capo al proprietario dell’area che non abbia, in alcun modo,
concorso alla produzione dell’evento (cfr. altresì T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I
- 11 giugno 2007, n. 2248 e 2250; TAR Lombardia, Milano, 27/06/2007 n. 5289; 10
luglio 2007, nr. 5355; T.A.R. SARDEGNA, Sez. II - 8 ottobre 2007, n. 1809
secondo la quale “non appare legittima l’imposizione della MISE in caso di
contaminazioni pregresse, senza alcuna motivazione specifica sulla situazione di
emergenza e sull’esigenza di scongiurare il rischio immediato che possano
giustificare l’intervento richiesto” cfr. anche TAR Lombardia, Brescia, 4
dicembre 2007, n. 1278).
In senso contrario risulta, allo stato, solamente la pronuncia di TAR Toscana,
Sez. II, Sent. n. 393 del 14/03/2007 che afferma la sussistenza di una
responsabilità del proprietario incolpevole di un sito inquinato, in
applicazione dell’art. 2051 c.c., secondo la quale “Il proprietario di un sito
contaminato si presume responsabile, secondo quanto previsto dalle regole
civilistiche (art. 2051 c.c.), dei danni cagionati a terzi dalle cose in
custodia, inclusi i danni derivanti dall’inquinamento presente nel sito, salvo
che non provi il caso fortuito o il fatto altrui”.; tuttavia si osserva che
quest’ultima pronuncia ha ritenuto applicabile l’art. 2051 cc, senza prendere in
considerazione l’intero impianto normativo di cui al dlgs 152/06 e ciò consente
al Collegio di disattenderne l’orientamento, che peraltro, allo stato – così
come detto – è rimasto isolato.
II) Nel merito delle contestazioni inerenti le prescrizioni specificamente
rivolte agli impianti della SASOL (ricorso nr. 1009/07), espone quest’ultima
ricorrente che la Conferenza 16.2.07 (approvata con il decreto del 1.3.07) le ha
prescritto di presentare un progetto di bonifica delle acque di falda basato sul
confinamento fisico, richiamando il contenuto delle richieste effettuate dalla
precedente Conferenza di servizi del 21.7.06, approvata dal decreto dirigenziale
del 31.10.06.
Avverso dette prescrizioni sono sollevate articolate censure, che sono fondate
(come già ritenuto nelle precedenti pronunce di questa Sezione, prima
richiamate, nn. 1257/07, 195/08 e 200/08).
II.1) Più precisamente, è fondata la prima delle censure in esame, ove si
lamenta che le determinazioni impugnate sono affette da “Eccesso di potere nelle
forme della contraddittorietà” : la Pubblica Autorità ha, in pratica, assegnato
alla ricorrente SASOL due diversi termini per adempiere, inconciliabili tra
loro: a pag. 133 ha deliberato di «chiedere all’Azienda di trasmettere entro 30
giorni dal ricevimento del presente verbale il Progetto di bonifica della falda
basato sul confinamento fisico, come richiesto dalla Conferenza decisoria del
21.07.06» ed a pag. 142 ha quindi chiesto all’Azienda di «presentare il progetto
definitivo di bonifica delle acque di falda basato sul marginamento fisico entro
60 giorni dal ricevimento del presente verbale, così come già richiesto dalla
Conferenza decisoria del 21.07.06». Dalla contraddittorietà dei termini
assegnati per il medesimo adempimento, non è dato comprendere quale sia il
termine precettivo realmente voluto dalla Pubblica Autorità; in ogni caso, le
prescrizioni in esame sono poi irrimediabilmente viziate da eccesso di potere
per violazione del giudicato cautelare (seconda censura).
A tale proposito, va qui richiamato il contenuto della ordinanza n. 788/07, resa
inter partes con la quale si è affermato che: “le prescrizioni sono,
specialmente quanto all’ordine di confinamento fisico delle acque di falda,
illegittime per violazione dell’ordinanza cautelare nr. 1904 del 7.12.2006
(essendo di identico contenuto rispetto alle analoghe prescrizioni già impartite
nella conferenza dei servizi del 21 luglio 2006 e sospese dal Collegio con la
predetta ordinanza)”; la Conferenza 16.2.07 non ha infatti tenuto conto delle
statuizioni già adottate in sede cautelare con l’ordinanza n. 1904/2006,
pronunciata nel ricorso con il quale era stato impugnato il verbale della
Conferenza 21.7.06 e nel quale (punto 4, pag. 25, doc. 6) si era chiesto alle
Aziende che si affacciano nell’Area prioritaria Nord, nel tratto compreso da
Punta Cantera (limite a sud) alla foce del Marcellino (limite a nord), di
procedere con la realizzazione di un confinamento fisico delle acque di falda;
la stessa Conferenza, inserendole tra parentesi, aveva individuato
nominativamente le imprese interessate: ESSO, SASOL, ENEL AUGUSTA. Sebbene
potesse anche condividersi l’ipotesi, prospettata dalla parte ricorrente,
secondo cui l’indicazione di SASOL tra le aziende che presentano un affaccio
sull’area sopra individuata era stata frutto di un evidente errore materiale,
essendo documentalmente provato che la Società ricorrente non era proprietaria
né occupava (ieri come oggi) ad altro titolo aree a terra affacciate sul mare,
nel tratto compreso tra Punta Cantera e la foce del fiume Marcellino, con
l’ordinanza n. 1904/06, si è affermato che SASOL: “ha comprovato di non essere
titolare di esercizi nella zona prioritaria Nord, compresa tra la foce del fiume
Marcellino e Punta Cantera, e pertanto non può essere titolare degli obblighi
indirizzatile con i provvedimenti impugnati relativi al contenimento fisico ed
alle altre operazioni a terra”, aspetto questo che poi ha trovato piena conferma
nella sentenza n. 1254/07.
Nonostante il chiaro disposto dei pronunciamenti cautelari, l’Amministrazione,
pur dovendo a questo punto essere perfettamente consapevole non solo dell’ordine
del giudice, ma prima ancora della erroneità dell’inserimento della SASOL nel
novero dei suoi destinatari, ha reiterato la medesima prescrizione, rivolgendolo
ancora una volta anche alla ricorrente.
La violazione dell’ordine cautelare appare evidente.
Il collegio ha già avuto modo di affermare che la violazione del giudicato
cautelare è causa di nullità del provvedimento: “la nullità delle statuizioni
amministrative contenute nei provvedimenti impugnati discende anche dalla
disposizione di cui all’art. 21 septies della l.241/90, secondo la quale sono
nulli i provvedimenti adottati in violazione o elusione del giudicato” (TAR
Catania, I, sent. n.200/98): in questa sede deve osservarsi che il medesimo
principio non può che applicarsi anche all’ordine cautelare esecutivo in quanto
(sebbene appellato) non è stato sospeso dal giudice di appello.
Infatti (e non è mancato in dottrina chi lo ha rilevato), comuni ragioni di
effettività della tutela giudiziale ed il principio di separazione dei poteri,
conducono necessariamente a ritenere che nel termine “giudicato” utilizzato dal
legislatore, non possa che ricomprendersi anche quel particolare tipo di
giudicato che si viene a costituire sulla pronuncia cautelare non suscettibile
di impugnazione; ed analogamente, laddove l’ordine cautelare è comunque
impugnato, ma non sospeso, nelle more del giudizio di appello va in ogni caso
interdetto all’Amministrazione di porre in essere atti contrastanti con il
contenuto della ordinanza cautelare.
Quanto al primo aspetto (effettività della tutela giudiziale), è da ritenersi
che, sebbene la pronuncia cautelare non sospesa fa stato tra le parti solo fino
alla definizione del giudizio o alla riforma (e quindi possiede solamente una
sorta di stabilità condizionata), sarebbe comunque del tutto inutile
pronunciarla se l’Amministrazione destinataria di un ordine del giudice, nel
periodo della vigenza della pronuncia cautelare medesima, potesse senza sanzione
alcuna continuare ad operare avvalendosi degli effetti (sospesi) dell’impugnato
provvedimento amministrativo in una successiva sequenza procedimentale che lo
utilizzi come presupposto o come precedente. Inoltre, sotto il secondo profilo
(separazione dei poteri) – il che è ancora più grave - l’Amministrazione
disattendendo l’ordine cautelare, incide su un assetto di interessi che trova la
sua fonte non più nell’esercizio del potere amministrativo, ma in una
statuizione del giudice, vanificandola o comunque rendendola priva di effetti
pratici e così compromettendo, in definitiva, il buon esito del processo che la
misura cautelare è volta a tutelare (essa è infatti preordinata a rendere
possibile, in quanto ancora effettiva, la pronuncia sulla causa che sarà
contenuta nella sentenza).
L’orientamento appena espresso può in questa sede essere meglio approfondito,
accogliendo le ulteriori argomentazioni offerte in proposito dalla difesa della
società ricorrente.
Come affermato in atti, il verbale della Conferenza 16.2.07 non può che essere
considerato come un atto elusivo del giudicato cautelare, perché non gli si può
riconoscere valore alcuno come di un provvedimento adottato a seguito di una
nuova valutazione degli elementi posti a fondamento del precedente
provvedimento.
A tale proposito, non può escludersi, in teoria, la riedizione del potere a
seguito della sospensione cautelare di un provvedimento impugnato e ciò in
ossequio al principio, pacificamente riconosciuto in dottrina, secondo cui la
necessaria continuità del potere amministrativo giustifica la prosecuzione del
procedimento quando si tratti di fare fronte a situazioni che ne impongono la
continuazione a tutela dell’interesse pubblico. Ciò, secondo la prospettazione
dottrinale, è condizionata alla espressa indicazione dei motivi per cui ritiene
di poter individuare un ambito di azione impregiudicato dalla misura cautelare,
entro il quale ritiene di poter esercitare liberamente il proprio potere di
determinazione discrezionale, comunque rigorosamente circoscritto agli spazi
liberi eventualmente lasciati scoperti dal giudicato cautelare (cfr. T.A.R.
Lazio, Roma, 21.02.2005 nr.. 5480), circostanza del tutto ovvia in relazione al
contenuto della motivazione di un atto, e, altresì, formulare un nuovo
apprezzamento della situazione provvedendovi con motivi diversi (in tal senso,
la difesa della parte ricorrente richiama T.A.R. per il Lazio, sede di Roma,
sent. n. 1000 del 5.11.04; T.A.R. Lazio, Roma, sent. n. 1890 dell’1.12.05).
A questi presupposti, il Collegio ritiene di dover aggiungerne un terzo: ossia
la necessaria contemplazione espressa dell’ordine cautelare che
l’Amministrazione intende “superare” con il nuovo provvedimento.
La motivazione del nuovo provvedimento deve chiaramente esprimere la volontà
dell’Ente di proseguire il procedimento “nonostante” l’ordine cautelare,
evidenziando quali ragioni di necessità o di opportunità lo impongano e,
chiaramente, correlando la nuova motivazione, al rinnovato apprezzamento degli
interessi pubblici (che all’occorrenza si collochi negli spazi di
discrezionalità lasciati liberi dall’apprezzamento del giudice espresso in sede
cautelare) basato su aspetti dell’interesse o della situazione di fatto che
l’ordinanza cautelare lascia impregiudicati (e non è sufficiente, al di fuori di
un appello, contestare il contenuto dell’ordinanza, perché la mera non
condivisibilità dell’ordinanza, non tradotta in motivi di appello cui consegue
la riforma dell’ordinanza medesima, si tradurrebbe in un sostanziale rifiuto di
adempiere, con ogni evidente conseguenza).
Al Collegio pare evidente che il verbale del 16 febbraio non presenta alcuna
delle condizioni appena indicate e quindi il suo contenuto ne impone una
qualificazione di atto nullo per elusione del giudicato cautelare. Infatti la
Pubblica Autorità nel reiterare ordini già sospesi, non ne offre alcuna nuova
valutazione, né in punto di fatto, né per ragioni di sopravvenienze alcune, e,
soprattutto, richiama espressamente i precedenti provvedimenti sospesi,
reiterandone l’ordine di osservanza.
III) Con ulteriore capo di gravame, la società SASOL impugna la prescrizione,
contenuta nel verbale della conferenza dei servizi del 16 febbraio 2007, rivolta
ad attivare ulteriori interventi di messa in sicurezza d’emergenza in relazione
allo sversamento di acque contaminate da idrocarburi dalle vasche API Sud e
dalla vasca di accumulo A10605, verificatosi l’11.12.04 a causa di un evento
meteorico piovoso di eccezionale durata ed intensità.
Emerge dagli atti e non è contestato che a seguito dello sversamento sopra
descritto, SASOL notificò immediatamente la situazione di pericolo di
inquinamento con l’indicazione degli interventi di messa in sicurezza di
emergenza adottati e in fase di adozione (art. 7 d.m. n. 471/99), recuperando il
prodotto dalle acque del fiume Marcellino (per un quantitativo pari circa 150
litri e di circa 95 mc di acque tracimate, poi regolarmente smaltite ai sensi
della normativa vigente), effettuò la scarifica della porzione di terreno
interessato dallo sversamento, realizzando, al termine, sei pozzetti esplorativi
(della profondità indicativa di 1 m dal p.c.), al fine di escludere la
penetrazione in profondità della contaminazione ed asportò 1.005,29 tonnellate
di terreno contaminato da idrocarburi, che provvide poi a smaltire secondo la
normativa vigente.
Confermando in questa sede quanto già ritenuto in sede cautelare la prescrizione
impugnata è illegittima per Violazione dell’art. 240, lett. m) e t) del d.lg. n.
152/06, posto che la società ricorrente dimostra di avere già attivato procedure
di bonifica dei suoli contaminati rientranti nella sua competenza, rispetto alle
quali negli atti impugnati la Conferenza di servizi sembra imporre obblighi di
contenuto identico e ciò senza previamente contestare inadempienze o –
soprattutto – accertare attuali ed ulteriori esigenze di bonifica per fatti
imputabili alla responsabilità della società con ciò configurandosi, tra
l’altro, anche una sorta di surrettizia prescrizione di bonifica dei suoli anche
per i fattori inquinanti pregressi.
Nessuna legittima contestazione è stata avanzata al momento dell’incidente alla
società; a distanza di oltre tre anni, si reitera l’ordine di intervento senza
che fossero in alcun modo rispettate le condizioni richieste dall’art. 240,
lett. m) e t) del d.lg. n. 152/06 per legittimamente imporre nuovi interventi di
messa in sicurezza di emergenza.
Inoltre, gli ordini in esame sono illegittimi anche per la Violazione degli
artt. 240 e 242 del d.lg. n. 152/06 nonchè per eccesso di potere nelle forme
della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti.
La Pubblica Autorità nonostante la società abbia documentato di avere già
effettuato gli interventi richiesti, impone infatti di provvedere alla messa in
sicurezza della sorgente primaria; rimuovere tutto il terreno contaminato
circostante le vasche; assegna quindi un termine di 10 giorni per adempiere.
Seguono poi sette altre prescrizioni che riguardano sempre lo stesso episodio e
che invitano però a gestire in modo diverso e più articolato la vicenda. In
particolare, al punto 7, si chiede all’Azienda «…di approfondire la scarifica
delle aree medesime compatibilmente all’eventuale presenza dei fasci di
tubazioni, e di procedere al prelievo di almeno un campione di fondo scavo, da
sottoporre a caratterizzazione analitica; in presenza di ulteriore
contaminazione, lo scavo andrà approfondito fino ad evidenza di terreno pulito;
si richiede, inoltre, che tali attività vengano concordate con ARPA in modo da
consentire le attività di controllo dei campionamenti e delle analisi ivi
compresa la esecuzione del 10% di controanalisi di verifica, per la validazione
dei dati da parte dell’ARPA stessa».
Pertanto, la società, mentre è prima chiamata a mettere in sicurezza la sorgente
primaria, rimuovendo il terreno circostante in dieci giorni, con altra parte del
medesimo provvedimento è chiamata a compiere un prelievo di campione di fondo
scavo e la rimozione di tutto il terreno ancora contaminato circostante le
vasche, in modo concordato con ARPA. Il quadro delle prescrizioni appena
sinteticamente richiamato viene collegato, dalla ricorrente al punto 7 della
pag. 138, nella quale la Conferenza ha deliberato che «in presenza di ulteriore
contaminazione, lo scavo andrà approfondito fino ad evidenza di terreno pulito».
In presenza di una situazione di contaminazione pregressa, storica, e diffusa,
imporre – a seguito di uno sversamento accidentale – la bonifica dell’area “fino
all’evidenza di terreno pulito” implica che la ricorrente dovrebbe non solo
doverosamente eliminare gli effetti diretti ed indiretti dello sversamento, ma
accollarsi, in pratica, anche la rimozione dell’inquinamento precedentemente
prodotto da terzi o comunque la cui provenienza non è stata accertata. In altre
parole, la P.A. con eccesso di potere (per manifesta illogicità e per
travisamento dei fatti), nonché di violazione di legge (art. 240 e 242 del d.lg.
n. 152/06) “utilizza” una situazione di emergenza per imporre “un tentativo” di
bonifica integrale, sia pure limitata ad una area circoscritta.
Ciò è in aperta violazione dell’art. 242 del d.lg. n. 152/06, a norma del quale
avrebbe dovuto essere dapprima svolta l’esecuzione di uno studio di analisi di
rischio sito specifica finalizzata ad individuare i valori di Concentrazione
Soglia di Rischio – CSR; in caso di superamento dei CSR, si sarebbe dovuto
provvedere alla presentazione di un progetto operativo che preveda (in
alternativa o concorso) interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa
e/o permanente.
Il Collegio ha avuto modo di affermare che nel quadro normativo attuale, i
presupposti per procedere alla M.I:S.E. sono del tutto differenti da quelli per
ordinare una bonifica e non è legittimo imporre quest’ultima sub specie di MISE,
per l’evidente insufficienza di quest’ultima a porre rimedio ad un fenomeno di
inquinamento risalente e radicato (cfr. la sent. nr. 1254/07 più volte
richiamata e la sentenza successiva nr. 200/98).
Le censure sono pertanto fondate.
IV) Con ultimo capo di censura, la ricorrente si duole della illegittima
considerazione della gestione delle acque emunte come rifiuti, operata dalla
Amministrazione resistente. La censura è stata già considerate fondata con
l’ordinanza n. 788/07 : “la prescrizione inerente alla gestione delle acque
emunte si basa erroneamente sul presupposto – inammissibile – della
qualificazione di queste ultime come rifiuti, dovendosi esse, invece,
considerare come acque reflue di provenienza industriale”.
Alla medesima conclusione è giunto il Collegio nelle sentenze nr. 1257/07 e
nella successiva pronuncia nn. 207/08 del 29 gennaio 2008.
In questa sede, pertanto, il Collegio può limitarsi al richiamo dei precedenti
in termini, per affermare che la censura in esame è fondata e come tale va
accolta.
V) Con ulteriore capo di gravame, si contesta l’illegittimità di altre
prescrizioni già in precedenza impartite ed ottemperate.
Dovendosi considerare tali prescrizioni come una implicita contestazione di
inadempimento di quelle già in precedenza impartite (altrimenti non si
spiegherebbe la ragione della loro reiterazione), il Collegio rileva che la
censura, limitatamente al difetto manifesto di istruttoria, è fondata.
Infatti, la società ricorrente documenta, per ognuna di esse, il precedente
adempimento, rispetto al quale (peraltro evocato in sede procedimentale, senza
esito), nessuna motivazione rende manifesto il motivo della ripetizione delle
prescrizione medesime.
Il difetto di istruttoria si conferma anche nella circostanza che, nel corso
della stessa Conferenza, il Ministero aveva dato esplicitamente atto della
trasmissione, da parte di SASOL tanto del documento Adeguamento del programma di
caratterizzazione integrativa a maglia 50x50m – Espressione risultati analisi
chimiche campioni di terreno – Rimodulazione obiettivi di bonifica acquisito dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del mare al prot. n. 2610/QdV/DI del
5.2.07, quanto del documento Messa in sicurezza delle acque di falda nell’area
Sud-Est dello Stabilimento al confine con il fiume Marcellino e Riepilogo
dell’adempimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 16.12.05,
acquisito dal Ministero al prot. n. 24272/QdV/DI del 30.11.06, all’interno delle
quali, è stata offerta prova dell’avvenuta ottemperanza/risposta da parte di
SASOL alle prescrizioni impartite dalle precedenti Conferenze, elemento
quest’ultimo del tutto non considerato dalla Pubblica Autorità, la quale,
pertanto, laddove ritenga che sono attualmente dovuti ulteriori interventi di
bonifica, dovrà accertare i relativi presupposti e fornire adeguata e specifica
motivazione della insufficienza o parzialità delle soluzioni già adottate e
poste in essere.
********
Conclusivamente, va affermato che le determinazioni impugnate, inerenti gli atti
conclusivi del procedimento di bonifica, nonché gli interventi sulle aree marine
della Rada di Augusta ed, infine, le prescrizioni relative alle aree a terra
(falda e suoli), assunte nella conferenze dei servizi indicate in epigrafe, sono
illegittime per eccesso di potere sotto il profilo del difetti dei presupposti,
del difetto di istruttoria ed incongruità della motivazione, nonché per
violazione delle corrispondenti previsioni del dlgs 152/2006.
In questi limiti, il ricorso è dunque fondato e come tale da accogliersi,
disponendo l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese e gli onorari seguono la soccombenza, ad eccezione delle spese di lite
relative alla estromissione del Ministero dei Trasporti nel giudizio nr. 1009/07
e si liquidano, forfetariamente e definitivamente, in euro 3.000 per ciascun
giudizio, oltre all’importo del contributo unificato, delle altre spese
sostenute per le notifiche, IVA e CPA.
Le spese relative alla estromissione del Ministero dei Trasporti nel giudizio nr.
1009/07 sono poste a carico della parte ricorrente e si liquidano in euro 500,00
forfettariamente e complessivamente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania
(Sez.1°), riuniti i giudizi in epigrafe:
ESTROMETTE dal giudizio il Ministero dei Trasporti;
RESPINGE la richiesta di estromissione dal giudizio della Società Sviluppo
Italia Spa;
ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e per l’effetto, ANNULLA gli atti ed i
provvedimenti impugnati;
CONDANNA la società SASOL spa alla refusione delle spese di lite per il
Ministero dei Trasporti estromesso, che liquida in euro 500,00 forfettariamente
e complessivamente.
CONDANNA le Amministrazioni resistenti e la Società Sviluppo Italia Spa, in
solido tra loro, alla refusione integrale, in favore delle società ricorrenti,
delle spese e degli onorari di giudizio che liquida, forfetariamente e
definitivamente, in euro 3.000 per ciascun giudizio, oltre l’importo del
contributo unificato, notifiche, IVA e CPA, da corrispondersi in favore delle
società ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e
manda alla Segreteria di comunicarla alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2008.
L’Estensore
Dr. Salvatore Gatto Costantino
Il Presidente
Dr. Vincenzo Zingales
Depositata in Segreteria il 17 giugno 2008
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