AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

 

TAR SICILIA, Catania, Sez. I, 29 gennaio 2008, sentenza n. 207
 

INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Acque di falda emunte dalle falde sotterranee - Art. 243 d.lgs. n. 152/2006 - Assoggettamento alla disciplina sugli scarichi idrici - Normativa sui rifiuti - Inapplicabilità. Le acque di falda emunte dalle falde sotterranee nell’ambito delle operazioni di MISE/bonifica sono assoggettate dall’art. 243 del d.lgs n. 152 del 2006 ad una disciplina che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti. Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006 (che modifica parzialmente il precedente art. 8 del d.lgs n. 22 del 1997), il quale esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici”, ad eccezione dei “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”. Pres. Zingales, Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Grassi e Amara) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri (n.c.), Ministero dello Sviluppo Economico e altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Catania, Sez. I - 29 gennaio 2008, n. 207
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA SICILIA

- Sezione staccata di Catania - Sezione Prima


Reg. Sent. 0207/07

Reg. Gen. 0858/07
 


composto dai Signori Magistrati:

 

Dott. Vincenzo Zingales, Presidente
Dott.ssa Rosalia Messina, Giudice
Dott. Salvatore Gatto Costantino Giudice rel.est.


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 858/2007 R.G., proposto da SYNDIAL SPA , rappresentata e difesa da GRASSI AVV. STEFANO, AMARA AVV. PIERO con domicilio eletto in CATANIA CORSO ITALIA, 302 presso AMARA AVV. PIERO,


CONTRO


La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; I MINISTERI DELLO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI, DELL’INTERNO, DEL DEMANIO, DELLA DIFESA; GLI ASSESSORATI REGIONALI SICILIANI: ALL’INDUSTRIA, DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE; IL PREFETTO PRO TEMPORE DI SIRACUSA, IL PRESIDENTE DEL PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA, L’ARPA SICILIA (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE), LA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA, L’AUTORITA’ PORTUALE DI AUGUSTA, LA CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA, L’ENEA, L’ISPESL (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO), L’ICRAM (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO), L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, IL CORPO REGIONALE DELLE MINIERE, L’AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE, IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE (MARISTAT), IL COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE (CINCNAV), IL MARISICILIA, IL COMANDO DELLE FORZE DI PATTUGLIAMENTO PER LA SORVEGLIANZA E LA DIFESA COSTIERA (COMFORPAT), IL REPARTO AMBIENTALE MARINO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (RAM), L’AGENZIA DEL DEMANIO, tutti non costituiti;

e contro : i MINISTERI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DELLE INFRASTRUTTURE; LA REGIONE SICILIANA, L’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE, L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, L’AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE, IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede;

LA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA, I CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PER LA ZONA SUD DELLA SICILIA ORIENTALE – SIRACUSA, IL COMUNE DI SIRACUSA, IL COMUNE DI AUGUSTA, IL COMUNE DI MELILLI, IL COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. 8 SIRACUSA; non costituiti


E nei confronti di
ERG, RAFFINERIE MEDITERRANEE SPA, SVILUPPO ITALIA SPA, SVILUPPO ITALIA SPA – AREE PRODUTTIVE, EDISON SPA, non costituiti;
 

PER L’ANNULLAMENTO

 

- della nota prot. 0010264 del 20 febbraio 2007 (ricevuta in data successiva) della Provincia Regionale di Siracusa, XII Settore – Tutela Ambientale, Servizio Valutazione, Educazione Controllo Ambientale, ad oggetto “Istanza di valutazione d’impatto ambientale della Società Syndial S.p.A. per un impianto per il trattamento dell’acque di falda localizzato presso lo stabilimento Syndial di Priolo Gargallo (SR) – Procedura di cui al d.p.r. 12.04.1996, così come recepito dall’art. 91 della l.r. 6/01”;
- del verbale della conferenza di servizi interna alla Provincia di Siracusa tenutasi il 15 febbraio 2007 e del parere del XII Settore - Tutela Ambientale, I Servizio – Gestione Rifiuti, prot. n. 261/Rif.1 di pari data, ad oggetto “Parere per la conferenza di servizi interna relativa a ‘Sistema di emungimento e trattamento dell’acqua emunta dalla falda superficiale in area P.O.’, Syndial S.p.A., atti entrambi allegati alla nota prot. 0010264 del 20 febbraio 2007 sopra citata;
- della nota prot. 312/Rif.1 del 23 febbraio 2007 della Provincia Regionale di Siracusa, XII Settore – Tutela Ambientale – I Servizio – Gestione Rifiuti ad oggetto “Syndial stabilimento di Priolo trasmissione protocollo per il prelievo e l’analisi di pareti e fondo scavo in area A4 – prot. DIR 57/07” – adempimenti”;
- la nota prot. 0011851 del 28 febbraio 2007 della Provincia Regionale di Siracusa – XII Settore – Tutela Ambientale, Servizio Valutazione, Educazione Controllo Ambientale ad oggetto “Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs n. 372/99. sistema di emungimento e trattamento dell’acque emunta dalla falda superficiale in area P.O. sita all’interno dello Stabilimento Syndial S.p.A. di Priolo Gargallo;
- di ogni ulteriore atto, comportamento, provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente,


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti i motivi aggiuntivi di ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore all’udienza pubblica dell’ 11 ottobre 2007 il Referendario dr. Salvatore Gatto Costantino;
Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


IN FATTO ED IN DIRITTO


Con il ricorso oggi in discussione, la società Syndial S.p.A. ha impugnato la nota prot. 10264 del 20 febbraio 2007 con cui la Provincia Regionale di Siracusa, XII settore – Tutela Ambientale Servizio Valutazione, Educazione Controllo Ambientale, in risposta all’istanza del 10 gennaio 2007 di “Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale” ha ritenuto di “non poter esprimere” il parere di VIA di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 1996 in merito alla richiesta in oggetto, nonché tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali.
La parte ricorrente espone che la Provincia intimata ha ritenuto che, dal confronto del progetto definitivo di bonifica autorizzato con il progetto di V.I.A. presentato, l’impianto di trattamento dell’area PO (Ossido di Propilene) costituirebbe “un impianto di trattamento di rifiuti liquidi costruito in assenza di autorizzazione ex art. 27 d.lgs n. 22/97, ora art. 208 d.lgs n. 152 del 2006”.
Di qui la dichiarazione di “non poter esprimere” il parere richiesto, stante l’impossibilità di procedere con la valutazione di impatto ambientale “in sanatoria”, ed il conseguente arresto del procedimento avverso il quale la ricorrente ha proposto l’odierno gravame, notificato il e depositato il che viene affidato alle seguenti censure:
Sub a): (con questo capo di censura, la ricorrente lamenta che gli interventi sull’area P.O., ivi inclusa la realizzazione dell’impianto T.A.F., sono stati già autorizzati ai sensi degli artt. 17, comma 14 e comma 7 del d.lgs n. 22 del 1997);


I - Violazione e falsa applicazione: del d.lgs n. 22 del 1997, con particolare riferimento all’art. 17, commi 7 e 14, 27 e 28; del d.m. n. 471 del 1999, con particolare riferimento agli artt. 15, comma 6 e 10; del d.lgs n. 152 del 2006, con particolare riferimento all’art. 252, comma 6 e 208; del d.p.r. 12 aprile 1996, con particolare riferimento agli artt. 5 e ss.; dell’art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; del d.p.c.m. 3 settembre 1999; dell’art. 91 della l.r. Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 e della circolare Ass. reg. Siciliana 10 febbraio 2005. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta.
Sub b) (con cui si sostiene che l’asserita omissione del procedimento autorizzatorio di cui agli abrogati artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22 del 1997 non sarebbe comunque condizione ostativa alla valutazione dell’impatto ambientale dell’opera ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 12 aprile 1996):


II - Violazione e falsa applicazione: del d.lgs n. 22 del 1997, con particolare riferimento all’art. 17, commi 7 e 14, 27 e 28; del d.m. n. 471 del 1999, con particolare riferimento agli artt. 15, comma 6 e 10; del d.lgs n. 152 del 2006, con particolare riferimento all’art. 252, comma 6 e 208; del d.p.r. 12 aprile 1996, con particolare riferimento agli artt. 5 e ss.; dell’art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; del d.p.c.m. 3 settembre 1999; dell’art. 91 della l.r. Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 e della circolare Ass. reg. Siciliana 10 febbraio 2005. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta.
Sub c) (con cui si sostiene che è erronea la qualificazione delle acque di falda emunte durante le operazioni di MISE e di bonifica come “rifiuti liquidi”).


III - Violazione e falsa applicazione: del d.lgs n. 22 del 1997, con particolare riferimento all’art. 17, commi 7 e 14, 27 e 28; del d.m. n. 471 del 1999, con particolare riferimento agli artt. 15, comma 6 e 10; del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e, in particolare, dell’art. 28 e ss e dell’Allegato 5; del d.m. 6 novembre 2003, n. 367; del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, con particolare riferimento all’art. 243 ed alla Parte Terza; del d.p.r. 12 aprile 1996, con particolare riferimento agli artt. 5 e ss.; dell’art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; del d.p.c.m. 3 settembre 1999; dell’art. 91 della l.r. Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 e della circolare Ass. reg. Siciliana 10 febbraio 2005. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta.


Si sono costituiti il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Siciliana e l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente,l’Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque, il Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, che resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.


Le parti hanno prodotto memorie e documenti.


Alla Udienza pubblica dell’11 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.


Il giudizio può essere definito in forma abbreviata, a mente dell’art. 26 della l. 1034/71, con richiamo al precedente costituito dalla sentenza di questa Sezione nr. 1254 del 20 luglio 2007.


Infatti, afferma la parte ricorrente (e d’altronde emerge dagli atti di giudizio) che le conclusioni della Provincia di Siracusa sono connesse alle determinazioni assunte dal Ministero dell’Ambiente in occasione delle Conferenze di Servizi decisorie che si sono succedute per la bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo rispettivamente in data 16 dicembre 2005 e 21 luglio 2006 (successivamente recepita con decreto direttoriale del 31 ottobre 2006), atti tutti annullati con la sentenza di questa Sezione nr. 1254/07, in accoglimento di censure in gran parte identiche a quelle proposte con l’odierno gravame.


Va premesso, in punto di fatto, che la società ricorrente è proprietaria di uno Stabilimento che si sviluppa su un’area posta a circa 1 km a nord dell’abitato di Priolo Gargallo in Provincia di Siracusa. Le aree di proprietà Syndial sono collocate nel settore più meridionale del Golfo di Augusta e sono interessate da impianti industriali che la Società ha acquisito dalla sua dante causa Enichem S.p.A. nell’anno 2003.
Per il recupero ambientale delle suddette aree la società ricorrente ha proposto il “Progetto definitivo di Bonifica delle Acque di Falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo”, presentato al Ministero dell’Ambiente nel febbraio 2004 congiuntamente dalle società del gruppo ENI (Syndial S.p.A., Eni R&M e Polimeri Europa S.p.A.), il quale prevede un complesso ed integrato sistema d’interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’intero sito (esteso su un’area di oltre 650 ettari), mediante la realizzazione di un barrieramento fisico e idraulico del fronte mare, di un impianto di trattamento delle acque di falda da realizzarsi previa la bonifica dell’area destinata ad ospitarlo, nonché di numerosi e mirati interventi in corrispondenza di aree specifiche, fra i quali la realizzazione di un ulteriore impianto di pretrattamento delle acque di falda per l’area PO ( costo complessivo a carico delle società del gruppo ENI è stimato nel progetto in una cifra totale pari a 108 milioni di Euro).
Per quanto riguarda, in particolare, l’area PO, gli interventi previsti nel progetto definitivo di bonifica delle acque di falda si articolavano in due fasi successive: la realizzazione di un sistema di emungimento provvisorio delle acque di falda superficiale (già eseguito ed in marcia) e la realizzazione di uno sbarramento fisico, quale intervento definitivo sulla falda superficiale, con la costruzione di un impianto di trattamento dedicato.
L’intervento definitivo prevedeva quindi la cinturazione perimetrale dell’area interessata, con particolari modalità tecniche.
Tale progetto veniva quindi approvato con Decreto interministeriale 29 novembre 2004, notificato in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell’art. 17, comma 14 del d.lgs n. 22 del 1997 e dell’art. 15 del d.m. n. 471 del 1999, all’esito delle positive valutazioni della competente conferenza di servizi.
I relativi interventi venivano autorizzati con lo stesso provvedimento.
A seguito dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo di bonifica delle acque di falda, con nota 21 aprile 2005, la ricorrente trasmetteva a tutti gli Enti competenti (compreso il Ministero dell’Ambiente) una comunicazione nella quale prendeva atto dell’approvazione del progetto definitivo di bonifica con conseguente sostituzione, come previsto dall’art. 10 del D.M. 471/99, di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi approvati, ivi inclusi quelli in area P.O.
Con la medesima nota, la società Syndial dava avvio agli interventi previsti senza dilazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, commi 3 e 4 del citato decreto interministeriale 29 novembre 2004, provvedendo ad approvvigionare i materiali necessari per la realizzazione dello sbarramento fisico e dell’impianto di trattamento delle acque di falda dedicato, che sono pervenuti in stabilimento a partire dal maggio del 2005.
Da tale data sono state avviate le attività di costruzione degli impianti.
Ciononostante, il Ministero dell’Ambiente, in occasione della Conferenza di Servizi decisoria del 16 dicembre 2005, riteneva che gli interventi previsti in area PO – sebbene contemplati e dettagliatamente descritti nel progetto definitivo di bonifica delle acque di falda approvato – non rientrassero tra quelli autorizzati con il citato decreto interministeriale e dovessero, pertanto, essere soggetti alla disciplina autorizzatoria ordinaria (Conferenza di servizi decisoria del 16 dicembre 2005, ove si è deliberato in merito al Progetto esecutivo in area PO -area ex impianto Ossido Propilene - della società ricorrente, di ritenere che “l’intervento in esame rientra tra quelli di messa in sicurezza di emergenza specifici per l’area PO e non tra gli interventi di bonifica”).
Le Amministrazioni procedenti, “atteso che si tratta di messa in sicurezza di emergenza e che in tale caso valgono le competenze ordinarie”, hanno quindi richiesto “che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti liquidi (costituiti dalle acque di falda emunte) e solidi (costituiti dai terreni scavati) siano oggetto di specifica autorizzazione” (punto 8 dell’ordine del giorno, lett. h, esaminata sub lett. g).
Tali prescrizioni e la loro successiva reiterazione venivano ritualmente impugnate dalla ricorrente, la quale otteneva tra l’altro la misura cautelare della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati (ordinanza cautelare n. 1935 depositata in data 13 dicembre 2006, nei ricorsi nn. 2937/06 e 3233/06 r.g.); infine, con la Sentenza nr. 1254 del 20 luglio 2007, la Sezione ha annullato le suddette prescrizioni.
Tuttavia, nelle more della discussione del merito dei ricorsi proposti la ricorrente riteneva comunque, in via puramente cautelativa, di attivare il procedimento autorizzativo “ordinario” per l’esercizio dell’impianto di trattamento delle acque di falda dell’area PO, classificando detta attività tra le operazioni di smaltimento previste nell’allegato B della parte IV del D.Lgs 152 del 2006, ed esattamente come voce D9.
A tal fine, in data 10 gennaio 2007, la ricorrente inviava agli Enti competenti la “Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale” e, contestualmente, come previsto per l’effettuazione della procedura VIA, provvedeva alla pubblicazione su due quotidiani a carattere regionale e nazionale dell’annuncio contenente l’indicazione dell’opera, la localizzazione ed una sommaria descrizione del progetto per le eventuali osservazioni del pubblico alle Autorità competenti.
In data 19 febbraio 2007, la ricorrente trasmetteva agli Enti competenti la “Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 372/99”.
A questo punto, con nota prot. 10264 del 20 febbraio 2007 (atto impugnato con l’odierno ricorso), la Provincia Regionale di Siracusa, XII settore – Tutela Ambientale Servizio Valutazione, Educazione Controllo Ambientale, in risposta all’istanza del 10 gennaio 2007 di “Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale” ha ritenuto di “non poter esprimere” il parere di VIA di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 1996 in merito alla richiesta in oggetto.
Nella motivazione del provvedimento, la Provincia richiama il verbale della conferenza interna di servizi del 15 febbraio 2007 e il parere del XII Settore – Tutela Ambientale prot. n. 261/Rif.1 di pari data (atti allegati alla nota del 20 febbraio ed impugnati quali atti presupposti).
Secondo la Provincia, in particolare, il parere non potrebbe essere espresso in quanto: a) dal confronto del progetto definitivo di bonifica autorizzato con il progetto V.I.A. presentato, la Provincia “rappresenta che si configura un impianto di trattamento di rifiuti liquidi costruito in assenza di autorizzazione ex art. 27 d.lgs n. 22/97, ora art. 208 d.lgs n. 152 del 2006”; b) la normativa vigente non contemplerebbe comunque la concessione della valutazione di impatto ambientale “in sanatoria”; c) peraltro, la Società istante ha impugnato innanzi al TAR Catania (anche) le prescrizioni ministeriali con cui si richiedeva l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sì che “si attende il merito delle decisioni”.


** * **


La ricorrente, ha dunque impugnato, con l’odierno gravame, quello che ritiene essere un ”arresto” del procedimento di valutazione di impatto ambientale che era stato cautelativamente attivato presso la Provincia competente, assumendo che esso è stato disposto in modo irrituale e del tutto immotivato.
La ricorrente deduce infatti, con gli articolati motivi di gravame, che le valutazioni della Provincia sono erronee ed illegittime sotto i seguenti profili:
a) l’impianto di trattamento delle acque di falda è stato regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 14 del d.lgs n. 22 del 1997, autorizzazione che sostituisce, a tutti gli effetti, anche le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del medesimo decreto;
b) in ogni caso, l’eventuale omissione del procedimento autorizzatorio di cui agli abrogati artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22 del 1997 non è condizione ostativa alla valutazione dell’impatto ambientale dell’opera ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 12 aprile 1996;
c) peraltro, nel caso di specie, l’impianto non necessiterebbe nemmeno di autorizzazione al trattamento dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22 del 1997 (oggi, art. 208 del d.lgs n. 152 del 2006), non potendosi qualificare tali le acque di falda emunte durante le operazioni di messa in sicurezza di emergenza e bonifica
In punto di fatto, si deve intanto ricordare che le determinazioni delle Conferenze dei servizi cui si è fatto cenno nella esposizione che precede sono state dapprima sospese e poi annullate dalla Sezione con la sentenza nr. 1254/2007.
Nella predetta decisione, tra l’altro, si afferma espressamente che, per quanto riguarda l’area PO, gli interventi previsti sono tutti contemplati nel progetto definitivo di bonifica autorizzato con decreto interministeriale, e che dunque le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle opere di bonifica sono da ritenersi “assorbite dall’autorizzazione rilasciata con il decreto interministeriale 29 novembre 2004, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del d.m. n. 471 del 1999, come richiamato dal successivo art. 15, comma 6” (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. cit., pag. 230).
Sebbene tale pronuncia potrebbe astrattamente condurre ad una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in capo alla ricorrente, va invece osservato che la valutazione della Provincia di Siracusa contenuta nel provvedimento impugnato mantiene inalterata la sua carica di lesività per gli interessi legittimi della ricorrente e quindi conduce a ritenere sussistente l’interesse processuale alla decisione del ricorso.
La Syndial, infatti, ha tutt’ora interesse a che la P.A. si esprima, sulla richiesta di autorizzazione “ordinaria” dell’impianto, e ciò sia perché la sentenza di questa sezione nr. 1254/07 che ha riconosciuto esistente l’autorizzazione implicita nel DM 29 novembre 2004 non è passata in giudicato, sia perché, in ogni caso, una autorizzazione esplicita e frutto di un procedimento ad hoc potrebbe sicuramente consentire alla impresa interessata la garanzia che non possa discettarsi per il futuro del contenuto o dell’ampiezza di tale autorizzazione.
Sotto questo profilo, inoltre, ciò che rende attualmente lesivo il provvedimento, non è poi solamente il suo contenuto dispositivo (ossia la espressione di giudizio consistente nell’affermazione di non poter procedere alla espressione del parere richiesto), quanto il suo percorso motivazionale che esprime una valutazione di giudizio tale da comportare una qualificazione giuridica errata del “bene della vita” in possesso della ricorrente ed al cui completamento la stessa aspira, incidendo quindi negativamente sull’assetto di interessi che la ricorrente intendeva tutelare con l’iniziativa promossa presso la P.A..
Infatti, laddove la Provincia afferma che l’impianto PO sarebbe “un impianto di trattamento di rifiuti liquidi costruito in assenza di autorizzazione ex art. 27 d.lgs n. 22/97, ora art. 208 d.lgs n. 152 del 2006”, evidentemente qualifica lo stesso impianto come illegittimo, e, conseguentemente, ripropone, per altra via, le medesime qualificazioni che già le precedenti conferenze dei servizi avevano fatto proprie, disattendendo il contenuto dell’autorizzazione di cui al Decreto Interministeriale del 29 novembre 2004, e che sono state quindi annullate dalla Sezione con la pronuncia nr. 1254/07.
Sebbene siano stati annullati gli atti presupposti al provvedimento oggetto del presente gravame, continua a sussistere dunque l’interesse alla decisione della lite, in quanto il provvedimento della Provincia di Siracusa, nel fare proprie le determinazioni delle conferenze dei servizi appena indicate, esprime un proprio giudizio ulteriore rispetto ad esse, contribuendo quindi in maniera autonoma alla produzione dell’effetto lesivo dato dall’arresto procedimentale di cui la società ricorrente si duole.


A tale fine, il Collegio prende in esame il primo motivo di gravame, che è assorbente delle altre censure e lo ritiene fondato.
Secondo tale deduzione, il diniego della Provincia all’esame del progetto sarebbe illegittimo, in quanto l’impianto di trattamento delle acque di falda è stato regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 14 del d.lgs n. 22 del 1997, autorizzazione che sostituisce, a tutti gli effetti, anche le autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del medesimo decreto.
La censura è fondata, come già ritenuto da questa Sezione con la sentenza nr. 1254 del 20 luglio 2007.
Si può quindi sinteticamente ricordare che, come già apprezzato dalla Sezione nella Sentenza appena richiamata, nel “Progetto definitivo di Bonifica delle Acque di Falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo”, figura anche il progetto esecutivo per la messa in sicurezza in area PO, trasmesso al Ministero dell’ambiente e del territorio nel novembre 2003, del quale gli interventi in area PO costituiscono parte integrante (cfr. in particolare, il capitolo 6.1.1, del documento tecnico versato in atti, ove si contempla tra gli interventi nelle aree di competenza Syndial, la “barriera idraulica e fisica che verranno installate in area PO-A4”).
La Sezione ha già affermato che l’autorizzazione interministeriale rilasciata all’esito del procedimento di bonifica per il sito di Priolo comprende anche gli interventi progettati per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area PO: “ tutte le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle opere di bonifica sono da ritenersi assorbite dall’autorizzazione rilasciata con il decreto interministeriale 29 novembre 2004, ai sensi dell’art. 10, comma 10, del d.m. n. 471 del 1999, come richiamato dal successivo art. 15, comma 6” (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. cit., pag. 230).
La censura è quindi fondata e come tale va accolta.


Il Collegio esamina adesso la terza censura proposta, la quale è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
E’ illegittimo l’arresto procedimentale disposto dalla Provincia di Siracusa sulla base dell’asserita omessa autorizzazione dell’impianto di trattamento acque di falda ai sensi della normativa sui rifiuti, posto che le disposizioni di cui al dlgs 152/06, in vigore, sanciscono che tali acque non sono soggette al regime dei rifiuti bensì a quello, del tutto diverso dal primo, degli scarichi idrici.
E’ palese a tale proposito, il contenuto dell’art. 243, primo comma, del dlgs 152/06, a norma del quale “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissioni di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto”.
Come condivisibilmente affermato dalla parte ricorrente, dunque, l’art. 243 del d.lgs n. 152 del 2006 individua una disciplina per queste tipologie di acque reflue che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle acque di falda emunte nelle operazioni di MISE/bonifica, alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti.
Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006 (che modifica parzialmente il precedente art. 8 del d.lgs n. 22 del 1997). L’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006, infatti, esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”.
Sul punto, può quindi richiamarsi quanto già ritenuto in sede cautelare in altro ricorso e può anche richiamarsi una recente decisione conforme, circa la disciplina di cui all’art. 243 del D. Lgs. n. 152/2006.
Quanto al primo aspetto, la Sezione, nell’ambito di interventi di bonifica ricadenti all’interno della perimetrazione dello stesso “sito di interesse nazionale”, con ordinanza cautelare n. 788 del 07.06.2007, ha statuito «che la prescrizione inerente la gestione delle acque emunte si basa erroneamente sul presupposto – inammissibile – della qualificazione di queste ultime come rifiuti, dovendosi esse, invece, considerare come acque reflue di provenienza industriale (art. 243, D.Lgs. 152/06) (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, ordinanza n. 788/07 dep. l’ 11 giugno 2007, su ricorso n. 1009/07 r.g.).
A conferma di tale orientamento, il TAR Puglia - Sezione Lecce ha affermato che «Al fine di determinare il regime dei limiti di emissione applicabili alle acque trattate con il sistema di emungimento .....occorre stabilire con precisione ....quale sarebbe....la destinazione delle acque trattate, ovvero: a) se esse siano destinate, a seguito dell’emungimento e del trattamento, ad essere scaricate nei corpi idrici superficiali ....: in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero effettivamente coincidere con quelli (meno rigidi) previsti per gli scarichi idrici nei corpi recettori, oppure
b) se esse siano destinate alla reimmissione in falda, a seguito dei trattamenti di disinquinamento, secondo le previsioni di cui all’Allegato 3 al D.M. 471 del 1999: in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero, invece, coincidere con quelli (più rigidi) previsti dall’Allegato 1 – tabella “acque sotterranee” del D.M. 471 del 1999” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247, 2248, 21249, 2250, pag. 44 e ss).
Anche sotto questo profilo, appare del tutto irragionevole l’arresto procedimentale disposto dalla Provincia di Siracusa sulla base dell’asserita omessa autorizzazione dell’impianto di trattamento acque di falda ai sensi della normativa sui rifiuti, quando le disposizioni vigenti oggi chiariscono che tali acque non sono soggette al regime dei rifiuti bensì a quello, con il primo incompatibile, degli scarichi idrici.
Pertanto, il gravame è fondato e va accolto disponendo l’annullamento degli atti e dei provvedimenti impugnati e conseguentemente ordinando all’Amministrazione provinciale resistente di completare il procedimento amministrativo nelle forme di legge, in applicazione della normativa di cui al dlgs 152/06 e con il rispetto delle dovute garanzie di partecipazione, nonché considerando espressamente nella motivazione dell’atto le osservazioni ampiamente esposte in atti dalla parte ricorrente.


Assegna per provvedere il termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente sentenza a cura della Segreteria del TAR o della sua comunicazione a cura di parte.


Gli ulteriori motivi aggiuntivi di gravame possono considerarsi assorbiti.


Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, forfetariamente e definitivamente, in euro 3.000, oltre all’importo del contributo unificato, delle altre spese sostenute per le notifiche, IVA e CPA.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania (Sez.1°) ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto ANNULLA gli atti ed i provvedimenti impugnati.


ORDINA alla Provincia di Siracusa di provvedere all’esame del progetto della società ricorrente, con le modalità in parte motiva esposte, nel termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di parte.


CONDANNA le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla refusione integrale delle spese di giudizio che liquida, forfetariamente e definitivamente, in euro 3.000 oltre l’importo del contributo unificato, notifiche, IVA e CPA.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria di comunicarla alle parti.


Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2007

L’Estensore
Dr. Salvatore Gatto Costantino
Il Presidente
Dr. Vincenzo Zingales


Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2008
 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it