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TAR SICILIA, Catania, Sez. I, 29 gennaio 2008, sentenza n. 207
INQUINAMENTO - Interventi di bonifica - Acque di falda emunte dalle falde
sotterranee - Art. 243 d.lgs. n. 152/2006 - Assoggettamento alla disciplina
sugli scarichi idrici - Normativa sui rifiuti - Inapplicabilità. Le acque di
falda emunte dalle falde sotterranee nell’ambito delle operazioni di
MISE/bonifica sono assoggettate dall’art. 243 del d.lgs n. 152 del 2006 ad una
disciplina che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e
dalla quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi alla normativa
sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti. Da ciò consegue la non
applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui rifiuti, che è
incompatibile con la prima ai sensi dell’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs
n. 152 del 2006 (che modifica parzialmente il precedente art. 8 del d.lgs n. 22
del 1997), il quale esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici”,
ad eccezione dei “rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”. Pres. Zingales,
Est. Gatto Costantino - S. s.p.a. (avv.ti Grassi e Amara) c. Presidenza del
Consiglio dei Ministri e altri (n.c.), Ministero dello Sviluppo Economico e
altri (Avv. Stato), Provincia Regionale di Siracusa e altri (n.c.) - T.A.R.
SICILIA, Catania, Sez. I - 29 gennaio 2008, n. 207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
- Sezione staccata di Catania - Sezione Prima
Reg. Sent. 0207/07
Reg. Gen. 0858/07
composto dai Signori Magistrati:
Dott. Vincenzo Zingales, Presidente
Dott.ssa Rosalia Messina, Giudice
Dott. Salvatore Gatto Costantino Giudice rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 858/2007 R.G., proposto da SYNDIAL SPA , rappresentata e difesa
da GRASSI AVV. STEFANO, AMARA AVV. PIERO con domicilio eletto in CATANIA CORSO
ITALIA, 302 presso AMARA AVV. PIERO,
CONTRO
La PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; I MINISTERI DELLO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE, DELLE INFRASTRUTTURE, DEI TRASPORTI, DELL’INTERNO, DEL DEMANIO,
DELLA DIFESA; GLI ASSESSORATI REGIONALI SICILIANI: ALL’INDUSTRIA, DEI BENI
CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE; IL PREFETTO PRO TEMPORE DI
SIRACUSA, IL PRESIDENTE DEL PIANO DI RISANAMENTO AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI
SIRACUSA, L’ARPA SICILIA (AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE), LA
CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA, L’AUTORITA’ PORTUALE DI AUGUSTA, LA CAPITANERIA
DI PORTO DI SIRACUSA, L’ENEA, L’ISPESL (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E
LA SICUREZZA DEL LAVORO), L’ICRAM (ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA
SICUREZZA DEL LAVORO), L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’, IL CORPO REGIONALE DELLE
MINIERE, L’AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE, IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELLA MARINA MILITARE (MARISTAT), IL COMANDO IN CAPO DELLA SQUADRA NAVALE (CINCNAV),
IL MARISICILIA, IL COMANDO DELLE FORZE DI PATTUGLIAMENTO PER LA SORVEGLIANZA E
LA DIFESA COSTIERA (COMFORPAT), IL REPARTO AMBIENTALE MARINO DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO (RAM), L’AGENZIA DEL DEMANIO, tutti non costituiti;
e contro : i MINISTERI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELLA SALUTE,
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DELLE INFRASTRUTTURE; LA
REGIONE SICILIANA, L’ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE, L’AGENZIA
REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, L’AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E
LE ACQUE, IL COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE
IN SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in
CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 149 presso la sua sede;
LA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA, I CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE PER LA ZONA SUD DELLA SICILIA ORIENTALE – SIRACUSA, IL COMUNE DI
SIRACUSA, IL COMUNE DI AUGUSTA, IL COMUNE DI MELILLI, IL COMUNE DI PRIOLO
GARGALLO, L’AZIENDA SANITARIA LOCALE NR. 8 SIRACUSA; non costituiti
E nei confronti di
ERG, RAFFINERIE MEDITERRANEE SPA, SVILUPPO ITALIA SPA, SVILUPPO ITALIA SPA –
AREE PRODUTTIVE, EDISON SPA, non costituiti;
PER L’ANNULLAMENTO
- della nota prot. 0010264 del 20
febbraio 2007 (ricevuta in data successiva) della Provincia Regionale di
Siracusa, XII Settore – Tutela Ambientale, Servizio Valutazione, Educazione
Controllo Ambientale, ad oggetto “Istanza di valutazione d’impatto ambientale
della Società Syndial S.p.A. per un impianto per il trattamento dell’acque di
falda localizzato presso lo stabilimento Syndial di Priolo Gargallo (SR) –
Procedura di cui al d.p.r. 12.04.1996, così come recepito dall’art. 91 della
l.r. 6/01”;
- del verbale della conferenza di servizi interna alla Provincia di Siracusa
tenutasi il 15 febbraio 2007 e del parere del XII Settore - Tutela Ambientale, I
Servizio – Gestione Rifiuti, prot. n. 261/Rif.1 di pari data, ad oggetto “Parere
per la conferenza di servizi interna relativa a ‘Sistema di emungimento e
trattamento dell’acqua emunta dalla falda superficiale in area P.O.’, Syndial
S.p.A., atti entrambi allegati alla nota prot. 0010264 del 20 febbraio 2007
sopra citata;
- della nota prot. 312/Rif.1 del 23 febbraio 2007 della Provincia Regionale di
Siracusa, XII Settore – Tutela Ambientale – I Servizio – Gestione Rifiuti ad
oggetto “Syndial stabilimento di Priolo trasmissione protocollo per il prelievo
e l’analisi di pareti e fondo scavo in area A4 – prot. DIR 57/07” –
adempimenti”;
- la nota prot. 0011851 del 28 febbraio 2007 della Provincia Regionale di
Siracusa – XII Settore – Tutela Ambientale, Servizio Valutazione, Educazione
Controllo Ambientale ad oggetto “Domanda di autorizzazione Integrata Ambientale
ai sensi del d.lgs n. 372/99. sistema di emungimento e trattamento dell’acque
emunta dalla falda superficiale in area P.O. sita all’interno dello Stabilimento
Syndial S.p.A. di Priolo Gargallo;
- di ogni ulteriore atto, comportamento, provvedimento presupposto, connesso e
consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente,
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti i motivi aggiuntivi di ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore all’udienza pubblica dell’ 11 ottobre 2007 il Referendario
dr. Salvatore Gatto Costantino;
Uditi altresì gli avvocati delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso oggi in discussione, la società Syndial S.p.A. ha impugnato la
nota prot. 10264 del 20 febbraio 2007 con cui la Provincia Regionale di
Siracusa, XII settore – Tutela Ambientale Servizio Valutazione, Educazione
Controllo Ambientale, in risposta all’istanza del 10 gennaio 2007 di “Richiesta
di giudizio di compatibilità ambientale” ha ritenuto di “non poter esprimere” il
parere di VIA di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 1996 in merito
alla richiesta in oggetto, nonché tutti gli atti, comportamenti, provvedimenti
presupposti, connessi e consequenziali.
La parte ricorrente espone che la Provincia intimata ha ritenuto che, dal
confronto del progetto definitivo di bonifica autorizzato con il progetto di
V.I.A. presentato, l’impianto di trattamento dell’area PO (Ossido di Propilene)
costituirebbe “un impianto di trattamento di rifiuti liquidi costruito in
assenza di autorizzazione ex art. 27 d.lgs n. 22/97, ora art. 208 d.lgs n. 152
del 2006”.
Di qui la dichiarazione di “non poter esprimere” il parere richiesto, stante
l’impossibilità di procedere con la valutazione di impatto ambientale “in
sanatoria”, ed il conseguente arresto del procedimento avverso il quale la
ricorrente ha proposto l’odierno gravame, notificato il e depositato il che
viene affidato alle seguenti censure:
Sub a): (con questo capo di censura, la ricorrente lamenta che gli interventi
sull’area P.O., ivi inclusa la realizzazione dell’impianto T.A.F., sono stati
già autorizzati ai sensi degli artt. 17, comma 14 e comma 7 del d.lgs n. 22 del
1997);
I - Violazione e falsa applicazione: del d.lgs n. 22 del 1997, con particolare
riferimento all’art. 17, commi 7 e 14, 27 e 28; del d.m. n. 471 del 1999, con
particolare riferimento agli artt. 15, comma 6 e 10; del d.lgs n. 152 del 2006,
con particolare riferimento all’art. 252, comma 6 e 208; del d.p.r. 12 aprile
1996, con particolare riferimento agli artt. 5 e ss.; dell’art. 40 della legge
22 febbraio 1994, n. 146; del d.p.c.m. 3 settembre 1999; dell’art. 91 della l.r.
Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 e della circolare Ass. reg. Siciliana 10 febbraio
2005. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di
motivazione, del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta.
Sub b) (con cui si sostiene che l’asserita omissione del procedimento
autorizzatorio di cui agli abrogati artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22 del 1997 non
sarebbe comunque condizione ostativa alla valutazione dell’impatto ambientale
dell’opera ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 12 aprile 1996):
II - Violazione e falsa applicazione: del d.lgs n. 22 del 1997, con particolare
riferimento all’art. 17, commi 7 e 14, 27 e 28; del d.m. n. 471 del 1999, con
particolare riferimento agli artt. 15, comma 6 e 10; del d.lgs n. 152 del 2006,
con particolare riferimento all’art. 252, comma 6 e 208; del d.p.r. 12 aprile
1996, con particolare riferimento agli artt. 5 e ss.; dell’art. 40 della legge
22 febbraio 1994, n. 146; del d.p.c.m. 3 settembre 1999; dell’art. 91 della l.r.
Siciliana 3 maggio 2001, n. 6 e della circolare Ass. reg. Siciliana 10 febbraio
2005. Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di
motivazione, del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta.
Sub c) (con cui si sostiene che è erronea la qualificazione delle acque di falda
emunte durante le operazioni di MISE e di bonifica come “rifiuti liquidi”).
III - Violazione e falsa applicazione: del d.lgs n. 22 del 1997, con particolare
riferimento all’art. 17, commi 7 e 14, 27 e 28; del d.m. n. 471 del 1999, con
particolare riferimento agli artt. 15, comma 6 e 10; del d.lgs. 11 maggio 1999,
n. 152 e, in particolare, dell’art. 28 e ss e dell’Allegato 5; del d.m. 6
novembre 2003, n. 367; del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006, con particolare
riferimento all’art. 243 ed alla Parte Terza; del d.p.r. 12 aprile 1996, con
particolare riferimento agli artt. 5 e ss.; dell’art. 40 della legge 22 febbraio
1994, n. 146; del d.p.c.m. 3 settembre 1999; dell’art. 91 della l.r. Siciliana 3
maggio 2001, n. 6 e della circolare Ass. reg. Siciliana 10 febbraio 2005.
Eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione,
del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta.
Si sono costituiti il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Ministero della
Salute, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il
Ministero delle Infrastrutture, la Regione Siciliana e l’Assessorato regionale
Territorio ed Ambiente, l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente,l’Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque, il Commissario
Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in Sicilia, a mezzo
dell’Avvocatura di Stato, che resistono al ricorso e ne chiedono il rigetto.
Le parti hanno prodotto memorie e documenti.
Alla Udienza pubblica dell’11 ottobre 2007 la causa è stata trattenuta in
decisione.
Il giudizio può essere definito in forma abbreviata, a mente dell’art. 26 della
l. 1034/71, con richiamo al precedente costituito dalla sentenza di questa
Sezione nr. 1254 del 20 luglio 2007.
Infatti, afferma la parte ricorrente (e d’altronde emerge dagli atti di
giudizio) che le conclusioni della Provincia di Siracusa sono connesse alle
determinazioni assunte dal Ministero dell’Ambiente in occasione delle Conferenze
di Servizi decisorie che si sono succedute per la bonifica del sito di interesse
nazionale di Priolo rispettivamente in data 16 dicembre 2005 e 21 luglio 2006
(successivamente recepita con decreto direttoriale del 31 ottobre 2006), atti
tutti annullati con la sentenza di questa Sezione nr. 1254/07, in accoglimento
di censure in gran parte identiche a quelle proposte con l’odierno gravame.
Va premesso, in punto di fatto, che la società ricorrente è proprietaria di uno
Stabilimento che si sviluppa su un’area posta a circa 1 km a nord dell’abitato
di Priolo Gargallo in Provincia di Siracusa. Le aree di proprietà Syndial sono
collocate nel settore più meridionale del Golfo di Augusta e sono interessate da
impianti industriali che la Società ha acquisito dalla sua dante causa Enichem
S.p.A. nell’anno 2003.
Per il recupero ambientale delle suddette aree la società ricorrente ha proposto
il “Progetto definitivo di Bonifica delle Acque di Falda dello Stabilimento
Multisocietario di Priolo”, presentato al Ministero dell’Ambiente nel febbraio
2004 congiuntamente dalle società del gruppo ENI (Syndial S.p.A., Eni R&M e
Polimeri Europa S.p.A.), il quale prevede un complesso ed integrato sistema
d’interventi di messa in sicurezza e bonifica dell’intero sito (esteso su
un’area di oltre 650 ettari), mediante la realizzazione di un barrieramento
fisico e idraulico del fronte mare, di un impianto di trattamento delle acque di
falda da realizzarsi previa la bonifica dell’area destinata ad ospitarlo, nonché
di numerosi e mirati interventi in corrispondenza di aree specifiche, fra i
quali la realizzazione di un ulteriore impianto di pretrattamento delle acque di
falda per l’area PO ( costo complessivo a carico delle società del gruppo ENI è
stimato nel progetto in una cifra totale pari a 108 milioni di Euro).
Per quanto riguarda, in particolare, l’area PO, gli interventi previsti nel
progetto definitivo di bonifica delle acque di falda si articolavano in due fasi
successive: la realizzazione di un sistema di emungimento provvisorio delle
acque di falda superficiale (già eseguito ed in marcia) e la realizzazione di
uno sbarramento fisico, quale intervento definitivo sulla falda superficiale,
con la costruzione di un impianto di trattamento dedicato.
L’intervento definitivo prevedeva quindi la cinturazione perimetrale dell’area
interessata, con particolari modalità tecniche.
Tale progetto veniva quindi approvato con Decreto interministeriale 29 novembre
2004, notificato in data 3 febbraio 2005, ai sensi dell’art. 17, comma 14 del
d.lgs n. 22 del 1997 e dell’art. 15 del d.m. n. 471 del 1999, all’esito delle
positive valutazioni della competente conferenza di servizi.
I relativi interventi venivano autorizzati con lo stesso provvedimento.
A seguito dell’intervenuta approvazione del progetto definitivo di bonifica
delle acque di falda, con nota 21 aprile 2005, la ricorrente trasmetteva a tutti
gli Enti competenti (compreso il Ministero dell’Ambiente) una comunicazione
nella quale prendeva atto dell’approvazione del progetto definitivo di bonifica
con conseguente sostituzione, come previsto dall’art. 10 del D.M. 471/99, di
tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione degli interventi
approvati, ivi inclusi quelli in area P.O.
Con la medesima nota, la società Syndial dava avvio agli interventi previsti
senza dilazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2, commi 3 e 4 del
citato decreto interministeriale 29 novembre 2004, provvedendo ad
approvvigionare i materiali necessari per la realizzazione dello sbarramento
fisico e dell’impianto di trattamento delle acque di falda dedicato, che sono
pervenuti in stabilimento a partire dal maggio del 2005.
Da tale data sono state avviate le attività di costruzione degli impianti.
Ciononostante, il Ministero dell’Ambiente, in occasione della Conferenza di
Servizi decisoria del 16 dicembre 2005, riteneva che gli interventi previsti in
area PO – sebbene contemplati e dettagliatamente descritti nel progetto
definitivo di bonifica delle acque di falda approvato – non rientrassero tra
quelli autorizzati con il citato decreto interministeriale e dovessero,
pertanto, essere soggetti alla disciplina autorizzatoria ordinaria (Conferenza
di servizi decisoria del 16 dicembre 2005, ove si è deliberato in merito al
Progetto esecutivo in area PO -area ex impianto Ossido Propilene - della società
ricorrente, di ritenere che “l’intervento in esame rientra tra quelli di messa
in sicurezza di emergenza specifici per l’area PO e non tra gli interventi di
bonifica”).
Le Amministrazioni procedenti, “atteso che si tratta di messa in sicurezza di
emergenza e che in tale caso valgono le competenze ordinarie”, hanno quindi
richiesto “che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti liquidi (costituiti
dalle acque di falda emunte) e solidi (costituiti dai terreni scavati) siano
oggetto di specifica autorizzazione” (punto 8 dell’ordine del giorno, lett. h,
esaminata sub lett. g).
Tali prescrizioni e la loro successiva reiterazione venivano ritualmente
impugnate dalla ricorrente, la quale otteneva tra l’altro la misura cautelare
della sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati (ordinanza cautelare
n. 1935 depositata in data 13 dicembre 2006, nei ricorsi nn. 2937/06 e 3233/06
r.g.); infine, con la Sentenza nr. 1254 del 20 luglio 2007, la Sezione ha
annullato le suddette prescrizioni.
Tuttavia, nelle more della discussione del merito dei ricorsi proposti la
ricorrente riteneva comunque, in via puramente cautelativa, di attivare il
procedimento autorizzativo “ordinario” per l’esercizio dell’impianto di
trattamento delle acque di falda dell’area PO, classificando detta attività tra
le operazioni di smaltimento previste nell’allegato B della parte IV del D.Lgs
152 del 2006, ed esattamente come voce D9.
A tal fine, in data 10 gennaio 2007, la ricorrente inviava agli Enti competenti
la “Richiesta di giudizio di compatibilità ambientale” e, contestualmente, come
previsto per l’effettuazione della procedura VIA, provvedeva alla pubblicazione
su due quotidiani a carattere regionale e nazionale dell’annuncio contenente
l’indicazione dell’opera, la localizzazione ed una sommaria descrizione del
progetto per le eventuali osservazioni del pubblico alle Autorità competenti.
In data 19 febbraio 2007, la ricorrente trasmetteva agli Enti competenti la
“Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 372/99”.
A questo punto, con nota prot. 10264 del 20 febbraio 2007 (atto impugnato con
l’odierno ricorso), la Provincia Regionale di Siracusa, XII settore – Tutela
Ambientale Servizio Valutazione, Educazione Controllo Ambientale, in risposta
all’istanza del 10 gennaio 2007 di “Richiesta di giudizio di compatibilità
ambientale” ha ritenuto di “non poter esprimere” il parere di VIA di cui
all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 12 aprile 1996 in merito alla richiesta in
oggetto.
Nella motivazione del provvedimento, la Provincia richiama il verbale della
conferenza interna di servizi del 15 febbraio 2007 e il parere del XII Settore –
Tutela Ambientale prot. n. 261/Rif.1 di pari data (atti allegati alla nota del
20 febbraio ed impugnati quali atti presupposti).
Secondo la Provincia, in particolare, il parere non potrebbe essere espresso in
quanto: a) dal confronto del progetto definitivo di bonifica autorizzato con il
progetto V.I.A. presentato, la Provincia “rappresenta che si configura un
impianto di trattamento di rifiuti liquidi costruito in assenza di
autorizzazione ex art. 27 d.lgs n. 22/97, ora art. 208 d.lgs n. 152 del 2006”;
b) la normativa vigente non contemplerebbe comunque la concessione della
valutazione di impatto ambientale “in sanatoria”; c) peraltro, la Società
istante ha impugnato innanzi al TAR Catania (anche) le prescrizioni ministeriali
con cui si richiedeva l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sì che “si
attende il merito delle decisioni”.
** * **
La ricorrente, ha dunque impugnato, con l’odierno gravame, quello che ritiene
essere un ”arresto” del procedimento di valutazione di impatto ambientale che
era stato cautelativamente attivato presso la Provincia competente, assumendo
che esso è stato disposto in modo irrituale e del tutto immotivato.
La ricorrente deduce infatti, con gli articolati motivi di gravame, che le
valutazioni della Provincia sono erronee ed illegittime sotto i seguenti
profili:
a) l’impianto di trattamento delle acque di falda è stato regolarmente
autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 14 del d.lgs n. 22 del 1997,
autorizzazione che sostituisce, a tutti gli effetti, anche le autorizzazioni di
cui agli artt. 27 e 28 del medesimo decreto;
b) in ogni caso, l’eventuale omissione del procedimento autorizzatorio di cui
agli abrogati artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22 del 1997 non è condizione ostativa
alla valutazione dell’impatto ambientale dell’opera ai sensi dell’art. 5 del
d.p.r. 12 aprile 1996;
c) peraltro, nel caso di specie, l’impianto non necessiterebbe nemmeno di
autorizzazione al trattamento dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del d.lgs n.
22 del 1997 (oggi, art. 208 del d.lgs n. 152 del 2006), non potendosi
qualificare tali le acque di falda emunte durante le operazioni di messa in
sicurezza di emergenza e bonifica
In punto di fatto, si deve intanto ricordare che le determinazioni delle
Conferenze dei servizi cui si è fatto cenno nella esposizione che precede sono
state dapprima sospese e poi annullate dalla Sezione con la sentenza nr.
1254/2007.
Nella predetta decisione, tra l’altro, si afferma espressamente che, per quanto
riguarda l’area PO, gli interventi previsti sono tutti contemplati nel progetto
definitivo di bonifica autorizzato con decreto interministeriale, e che dunque
le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle
opere di bonifica sono da ritenersi “assorbite dall’autorizzazione rilasciata
con il decreto interministeriale 29 novembre 2004, ai sensi dell’art. 10, comma
10, del d.m. n. 471 del 1999, come richiamato dal successivo art. 15, comma 6”
(TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. cit., pag. 230).
Sebbene tale pronuncia potrebbe astrattamente condurre ad una declaratoria di
sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in capo alla
ricorrente, va invece osservato che la valutazione della Provincia di Siracusa
contenuta nel provvedimento impugnato mantiene inalterata la sua carica di
lesività per gli interessi legittimi della ricorrente e quindi conduce a
ritenere sussistente l’interesse processuale alla decisione del ricorso.
La Syndial, infatti, ha tutt’ora interesse a che la P.A. si esprima, sulla
richiesta di autorizzazione “ordinaria” dell’impianto, e ciò sia perché la
sentenza di questa sezione nr. 1254/07 che ha riconosciuto esistente
l’autorizzazione implicita nel DM 29 novembre 2004 non è passata in giudicato,
sia perché, in ogni caso, una autorizzazione esplicita e frutto di un
procedimento ad hoc potrebbe sicuramente consentire alla impresa interessata la
garanzia che non possa discettarsi per il futuro del contenuto o dell’ampiezza
di tale autorizzazione.
Sotto questo profilo, inoltre, ciò che rende attualmente lesivo il
provvedimento, non è poi solamente il suo contenuto dispositivo (ossia la
espressione di giudizio consistente nell’affermazione di non poter procedere
alla espressione del parere richiesto), quanto il suo percorso motivazionale che
esprime una valutazione di giudizio tale da comportare una qualificazione
giuridica errata del “bene della vita” in possesso della ricorrente ed al cui
completamento la stessa aspira, incidendo quindi negativamente sull’assetto di
interessi che la ricorrente intendeva tutelare con l’iniziativa promossa presso
la P.A..
Infatti, laddove la Provincia afferma che l’impianto PO sarebbe “un impianto di
trattamento di rifiuti liquidi costruito in assenza di autorizzazione ex art. 27
d.lgs n. 22/97, ora art. 208 d.lgs n. 152 del 2006”, evidentemente qualifica lo
stesso impianto come illegittimo, e, conseguentemente, ripropone, per altra via,
le medesime qualificazioni che già le precedenti conferenze dei servizi avevano
fatto proprie, disattendendo il contenuto dell’autorizzazione di cui al Decreto
Interministeriale del 29 novembre 2004, e che sono state quindi annullate dalla
Sezione con la pronuncia nr. 1254/07.
Sebbene siano stati annullati gli atti presupposti al provvedimento oggetto del
presente gravame, continua a sussistere dunque l’interesse alla decisione della
lite, in quanto il provvedimento della Provincia di Siracusa, nel fare proprie
le determinazioni delle conferenze dei servizi appena indicate, esprime un
proprio giudizio ulteriore rispetto ad esse, contribuendo quindi in maniera
autonoma alla produzione dell’effetto lesivo dato dall’arresto procedimentale di
cui la società ricorrente si duole.
A tale fine, il Collegio prende in esame il primo motivo di gravame, che è
assorbente delle altre censure e lo ritiene fondato.
Secondo tale deduzione, il diniego della Provincia all’esame del progetto
sarebbe illegittimo, in quanto l’impianto di trattamento delle acque di falda è
stato regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 14 del d.lgs n. 22
del 1997, autorizzazione che sostituisce, a tutti gli effetti, anche le
autorizzazioni di cui agli artt. 27 e 28 del medesimo decreto.
La censura è fondata, come già ritenuto da questa Sezione con la sentenza nr.
1254 del 20 luglio 2007.
Si può quindi sinteticamente ricordare che, come già apprezzato dalla Sezione
nella Sentenza appena richiamata, nel “Progetto definitivo di Bonifica delle
Acque di Falda dello Stabilimento Multisocietario di Priolo”, figura anche il
progetto esecutivo per la messa in sicurezza in area PO, trasmesso al Ministero
dell’ambiente e del territorio nel novembre 2003, del quale gli interventi in
area PO costituiscono parte integrante (cfr. in particolare, il capitolo 6.1.1,
del documento tecnico versato in atti, ove si contempla tra gli interventi nelle
aree di competenza Syndial, la “barriera idraulica e fisica che verranno
installate in area PO-A4”).
La Sezione ha già affermato che l’autorizzazione interministeriale rilasciata
all’esito del procedimento di bonifica per il sito di Priolo comprende anche gli
interventi progettati per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area PO: “
tutte le autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti nel corso
delle opere di bonifica sono da ritenersi assorbite dall’autorizzazione
rilasciata con il decreto interministeriale 29 novembre 2004, ai sensi dell’art.
10, comma 10, del d.m. n. 471 del 1999, come richiamato dal successivo art. 15,
comma 6” (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sent. cit., pag. 230).
La censura è quindi fondata e come tale va accolta.
Il Collegio esamina adesso la terza censura proposta, la quale è fondata e va
accolta per le seguenti ragioni.
E’ illegittimo l’arresto procedimentale disposto dalla Provincia di Siracusa
sulla base dell’asserita omessa autorizzazione dell’impianto di trattamento
acque di falda ai sensi della normativa sui rifiuti, posto che le disposizioni
di cui al dlgs 152/06, in vigore, sanciscono che tali acque non sono soggette al
regime dei rifiuti bensì a quello, del tutto diverso dal primo, degli scarichi
idrici.
E’ palese a tale proposito, il contenuto dell’art. 243, primo comma, del dlgs
152/06, a norma del quale “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee,
nell’ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate,
direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel
sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissioni di acque reflue industriali in
acque superficiali di cui al presente decreto”.
Come condivisibilmente affermato dalla parte ricorrente, dunque, l’art. 243 del
d.lgs n. 152 del 2006 individua una disciplina per queste tipologie di acque
reflue che può dirsi speciale rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla
quale si evince l’intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle
acque di falda emunte nelle operazioni di MISE/bonifica, alla normativa sugli
scarichi idrici e non a quella sui rifiuti.
Da ciò consegue la non applicabilità, per le stesse acque, della disciplina sui
rifiuti, che è incompatibile con la prima ai sensi ai sensi dell’art. 185, comma
1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006 (che modifica parzialmente il precedente
art. 8 del d.lgs n. 22 del 1997). L’art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152
del 2006, infatti, esclude dalla normativa sui rifiuti “gli scarichi idrici,
esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”.
Sul punto, può quindi richiamarsi quanto già ritenuto in sede cautelare in altro
ricorso e può anche richiamarsi una recente decisione conforme, circa la
disciplina di cui all’art. 243 del D. Lgs. n. 152/2006.
Quanto al primo aspetto, la Sezione, nell’ambito di interventi di bonifica
ricadenti all’interno della perimetrazione dello stesso “sito di interesse
nazionale”, con ordinanza cautelare n. 788 del 07.06.2007, ha statuito «che la
prescrizione inerente la gestione delle acque emunte si basa erroneamente sul
presupposto – inammissibile – della qualificazione di queste ultime come
rifiuti, dovendosi esse, invece, considerare come acque reflue di provenienza
industriale (art. 243, D.Lgs. 152/06) (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, ordinanza
n. 788/07 dep. l’ 11 giugno 2007, su ricorso n. 1009/07 r.g.).
A conferma di tale orientamento, il TAR Puglia - Sezione Lecce ha affermato che
«Al fine di determinare il regime dei limiti di emissione applicabili alle acque
trattate con il sistema di emungimento .....occorre stabilire con precisione
....quale sarebbe....la destinazione delle acque trattate, ovvero: a) se esse
siano destinate, a seguito dell’emungimento e del trattamento, ad essere
scaricate nei corpi idrici superficiali ....: in tale ipotesi i limiti di
emissione dovrebbero effettivamente coincidere con quelli (meno rigidi) previsti
per gli scarichi idrici nei corpi recettori, oppure
b) se esse siano destinate alla reimmissione in falda, a seguito dei trattamenti
di disinquinamento, secondo le previsioni di cui all’Allegato 3 al D.M. 471 del
1999: in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero, invece, coincidere con
quelli (più rigidi) previsti dall’Allegato 1 – tabella “acque sotterranee” del
D.M. 471 del 1999” (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 11 giugno 2007, n. 2247, 2248,
21249, 2250, pag. 44 e ss).
Anche sotto questo profilo, appare del tutto irragionevole l’arresto
procedimentale disposto dalla Provincia di Siracusa sulla base dell’asserita
omessa autorizzazione dell’impianto di trattamento acque di falda ai sensi della
normativa sui rifiuti, quando le disposizioni vigenti oggi chiariscono che tali
acque non sono soggette al regime dei rifiuti bensì a quello, con il primo
incompatibile, degli scarichi idrici.
Pertanto, il gravame è fondato e va accolto disponendo l’annullamento degli atti
e dei provvedimenti impugnati e conseguentemente ordinando all’Amministrazione
provinciale resistente di completare il procedimento amministrativo nelle forme
di legge, in applicazione della normativa di cui al dlgs 152/06 e con il
rispetto delle dovute garanzie di partecipazione, nonché considerando
espressamente nella motivazione dell’atto le osservazioni ampiamente esposte in
atti dalla parte ricorrente.
Assegna per provvedere il termine di 180 giorni dalla comunicazione della
presente sentenza a cura della Segreteria del TAR o della sua comunicazione a
cura di parte.
Gli ulteriori motivi aggiuntivi di gravame possono considerarsi assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, forfetariamente e
definitivamente, in euro 3.000, oltre all’importo del contributo unificato,
delle altre spese sostenute per le notifiche, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania
(Sez.1°) ACCOGLIE il ricorso in epigrafe e, per l’effetto ANNULLA gli atti ed i
provvedimenti impugnati.
ORDINA alla Provincia di Siracusa di provvedere all’esame del progetto della
società ricorrente, con le modalità in parte motiva esposte, nel termine di 180
giorni dalla comunicazione della presente sentenza o sua notifica a cura di
parte.
CONDANNA le Amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla refusione
integrale delle spese di giudizio che liquida, forfetariamente e
definitivamente, in euro 3.000 oltre l’importo del contributo unificato,
notifiche, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e
manda alla Segreteria di comunicarla alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2007
L’Estensore
Dr. Salvatore Gatto Costantino
Il Presidente
Dr. Vincenzo Zingales
Depositata in Segreteria il 29 gennaio 2008
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