AmbienteDiritto.it 

Legislazione  Giurisprudenza

 


Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

 

Segnalata dall'avv. Nicola Giudice

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 9 settembre 2008, decreto presidenziale n. 1007


CACCIA - Regione Siciliana - Calendario Venatorio 2008/2009
- Istanza di misure cautelari provvisorie (art. 3 L. n. 205/2000) - Accoglimento. Va accolta l'istanza di misure cautelari  provvisorie relativamente al D.A. 21 luglio 2008 dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, recante "Calendario venatorio 2008/2009", nelle parti in cui autorizza l’attività venatoria “dal 1° settembre 2008” alle specie coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus), Tortora (streptopelia turtur), merlo (urdu merula), e colombaccio (colomba palumbus), autorizza la caccia alla lepre italica (lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell’INFS, autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 1° settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia previsti dall’art. 18, comma 5, della legge 157/1992, e non contiene il divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S. - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9 settembre 2008, d.p. n. 1007
 

 

 

 


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA


N. 1007 Reg. D.P.
N. 1905 Reg. Ric.
ANNO 2008


DECRETO DI DECISIONE SU ISTANZA DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE (ART. 3 Legge n. 205/2000)

IL PRESIDENTE


Visto il ricorso n. 1905/2008, proposto da: Associazione Legambiente Comitato Regionale Siciliano ONLUS con sede in Palermo in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Buonanno, Nicola Giudice e Corrado V. Giuliano, presso lo studio di quest’ultimo in Palermo, via Massimo D’Azeglio n. 27/c, elettivamente domiciliato,


CONTRO


- La Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

PER L’ANNULLAMENTO
- del D.A. 21 luglio 2008 dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste (e relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto) avente, ad oggetto “Calendario venatorio 2008/2009”, pubblicato in G.U.R.S. n. 40 del 29/08/2008, nelle parti in cui l’Assessorato intimato, emanando il “Calendario Venatorio 2008/2009”:
a) autorizza l’attività venatoria “dal 1° settembre 2008” alle specie coniglio selvatico (oryctolagus cuniculus), Tortora (streptopelia turtur), merlo (turdu merula), e colombaccio (colomba palumbus);
b) autorizza la caccia alla lepre italica (lepus corsicanus) su tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente previsto dal parere dell’INFS;
c) autorizza la caccia alla beccaccia (scolopax rusticola) per tre mesi consecutivi dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009, in contrasto con la previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere dell’INFIS;
d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 1° settembre 2008, in contrasto con i periodi di caccia previsti dall’art. 18, comma 5, della legge 157/1992;
e) non contiene il divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S.;
f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a valutazione di incidenza (V.I.) , nonché a valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
2) del Piano regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase provvisoria con Deliberazione di Giunta regionale n. 287 del 21/7/2006, senza preventiva Valutazione di Incidenza (V.I.) e Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

Visto l’art. 21, c. 9, della legge 1034/1971 come modificato dall’art. 3 della legge 205/2000;
Vista la contestuale istanza, contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio, con cui si chiede di disporre misure cautelari provvisorie da valere fino alla pronuncia collegiale sulla proposta domanda cautelare;
Preso atto della circostanza che il provvedimento impugnato sub 1), adottato il 21/07/2008, è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 29/08/2008, a soli due giorni di distanza dall’inizio della stagione venatoria per come regolamentata nell’allegato A al predetto provvedimento;
RItenuto che, in relazione ai profili di illegittimità, anche costituzionale, prospettati in ricorso, che si appalesano necessari di adeguato approfondimento in sede collegiale (che avrà luogo nell’adunanza camerale fissata, secondo calendario, per il 26/09/2008), nonché ai rassegnati – apprezzabili – profili di danno all’ambiente ed al patrimonio faunistico che potrebbero verificarsi a seguito della piena operatività dei provvedimenti impugnati nel periodo intercorrente fra la data odierna e quella dell’adunanza collegiale predetta;
Ritenuto pertanto di dovere accogliere la richiesta di misura cautelare provvisoria con riferimento ai provvedimenti impugnati sub 1) – lettera a), b), d), e), dell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio;


P.Q.M.


Accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie limitatamente ai provvedimenti impugnati sub 1) - lettera a), b), d), e), dell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio sino alla pronuncia collegiale sulla domanda di sospensione già fissata per l’adunanza camerale del prossimo 26/09/2008;

Pone a carico della parte ricorrente l’onere della notifica del presente provvedimento all’Amministrazione intimata.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Palermo, lì 09-09-2008

IL PRESIDENTE
Giorgio Giallombardo
IL SEGRETARIO

Depositato in Segreteria il 09-09-2008
IL SEGRETARIO

 


 

 AmbienteDiritto.it - Rivista giuridica - Electronic Law Review - Tutti i diritti sono riservati - Copyright © - AmbienteDiritto.it

Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


 Vedi altre: SENTENZE PER ESTESO


Ritorna alle MASSIME della sentenza  -  Approfondisci con altre massime: GIURISPRUDENZA  -  Ricerca in: LEGISLAZIONE  -  Ricerca in: DOTTRINA

www.AmbienteDiritto.it