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Segnalata dall'avv. Nicola Giudice
TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 9 settembre 2008, decreto presidenziale n. 1007
CACCIA - Regione Siciliana - Calendario Venatorio
2008/2009 -
Istanza di misure cautelari provvisorie (art. 3 L. n. 205/2000) - Accoglimento.
Va accolta l'istanza di misure cautelari provvisorie relativamente al
D.A. 21 luglio 2008 dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste, recante
"Calendario venatorio 2008/2009", nelle parti in cui autorizza l’attività
venatoria “dal 1° settembre 2008” alle specie coniglio selvatico (oryctolagus
cuniculus), Tortora (streptopelia turtur), merlo (urdu merula), e colombaccio
(colomba palumbus), autorizza la caccia alla lepre italica (lepus corsicanus) su
tutto il territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna,
anche minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come
testualmente previsto dal parere dell’INFS, autorizza il cacciatore residente in
Sicilia ad esercitare la caccia alla selvaggina migratoria sin dal 1° settembre
2008, in contrasto con i periodi di caccia previsti dall’art. 18, comma 5, della
legge 157/1992, e non contiene il divieto di caccia sui valichi montani
interessati dalle principali rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte
corrispondenti a Z.P.S. - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 9 settembre 2008,
d.p. n. 1007
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
SEDE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA
N. 1007 Reg. D.P.
N. 1905 Reg. Ric.
ANNO 2008
DECRETO DI DECISIONE SU ISTANZA DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE (ART. 3 Legge
n. 205/2000)
IL PRESIDENTE
Visto il ricorso n. 1905/2008, proposto da: Associazione Legambiente Comitato
Regionale Siciliano ONLUS con sede in Palermo in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella
Buonanno, Nicola Giudice e Corrado V. Giuliano, presso lo studio di quest’ultimo
in Palermo, via Massimo D’Azeglio n. 27/c, elettivamente domiciliato,
CONTRO
- La Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, non costituito in giudizio;
PER L’ANNULLAMENTO
- del D.A. 21 luglio 2008 dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste
(e relativi allegati “A” e “B” facenti parte integrante del medesimo decreto)
avente, ad oggetto “Calendario venatorio 2008/2009”, pubblicato in G.U.R.S. n.
40 del 29/08/2008, nelle parti in cui l’Assessorato intimato, emanando il
“Calendario Venatorio 2008/2009”:
a) autorizza l’attività venatoria “dal 1° settembre 2008” alle specie coniglio
selvatico (oryctolagus cuniculus), Tortora (streptopelia turtur), merlo (turdu
merula), e colombaccio (colomba palumbus);
b) autorizza la caccia alla lepre italica (lepus corsicanus) su tutto il
territorio regionale al pari di qualsiasi altra specie, senza alcuna, anche
minimale, forma di pianificazione e selettività del prelievo come testualmente
previsto dal parere dell’INFS;
c) autorizza la caccia alla beccaccia (scolopax rusticola) per tre mesi
consecutivi dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009, in contrasto con la
previsione di chiusura anticipata al 31 dicembre 2008 contenuta nel parere dell’INFIS;
d) autorizza il cacciatore residente in Sicilia ad esercitare la caccia alla
selvaggina migratoria sin dal 1° settembre 2008, in contrasto con i periodi di
caccia previsti dall’art. 18, comma 5, della legge 157/1992;
e) non contiene il divieto di caccia sui valichi montani interessati dalle
principali rotte di migrazione dell’avifauna, in buona parte corrispondenti a
Z.P.S.;
f) non ha preventivamente sottoposto il C.V. a valutazione di incidenza (V.I.) ,
nonché a valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
2) del Piano regionale Faunistico Venatorio 2006/2011 approvato in fase
provvisoria con Deliberazione di Giunta regionale n. 287 del 21/7/2006, senza
preventiva Valutazione di Incidenza (V.I.) e Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.);
Visto l’art. 21, c. 9, della legge 1034/1971 come modificato dall’art. 3 della
legge 205/2000;
Vista la contestuale istanza, contenuta nello stesso atto introduttivo del
giudizio, con cui si chiede di disporre misure cautelari provvisorie da valere
fino alla pronuncia collegiale sulla proposta domanda cautelare;
Preso atto della circostanza che il provvedimento impugnato sub 1), adottato il
21/07/2008, è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 40 del 29/08/2008, a soli due
giorni di distanza dall’inizio della stagione venatoria per come regolamentata
nell’allegato A al predetto provvedimento;
RItenuto che, in relazione ai profili di illegittimità, anche costituzionale,
prospettati in ricorso, che si appalesano necessari di adeguato approfondimento
in sede collegiale (che avrà luogo nell’adunanza camerale fissata, secondo
calendario, per il 26/09/2008), nonché ai rassegnati – apprezzabili – profili di
danno all’ambiente ed al patrimonio faunistico che potrebbero verificarsi a
seguito della piena operatività dei provvedimenti impugnati nel periodo
intercorrente fra la data odierna e quella dell’adunanza collegiale predetta;
Ritenuto pertanto di dovere accogliere la richiesta di misura cautelare
provvisoria con riferimento ai provvedimenti impugnati sub 1) – lettera a), b),
d), e), dell’epigrafe del ricorso introduttivo del giudizio;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di misure cautelari provvisorie limitatamente ai
provvedimenti impugnati sub 1) - lettera a), b), d), e), dell’epigrafe del
ricorso introduttivo del giudizio sino alla pronuncia collegiale sulla domanda
di sospensione già fissata per l’adunanza camerale del prossimo 26/09/2008;
Pone a carico della parte ricorrente l’onere della notifica del presente
provvedimento all’Amministrazione intimata.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Palermo, lì 09-09-2008
IL PRESIDENTE
Giorgio Giallombardo
IL SEGRETARIO
Depositato in Segreteria il 09-09-2008
IL SEGRETARIO
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