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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 7 agosto 2008, n. 1097
AREE PROTETTE - S.I.C. e Z.P.S. - Provvedimenti suscettibili di modificare
in peius il regime di tutela -Permessi di ricerca di energia geotermica -
Proprietari di aree comprese all’interno delle zone protette -Legittimazione
all’impugnazione - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Dir.
2003/35/EC - Convenzione di Aarhus. I proprietari di aree collocate
all’interno della zona S.I.C. e Z.P.S., hanno sicuramente un interesse
giuridicamente qualificato alla fruizione dei beni di loro proprietà secondo il
predetto regime di tutela, dal che si ritrae la legittimazione a ricorrere
avverso provvedimenti suscettibili di modificarlo in peius (nella specie,
permessi di ricerca di energia geotermica). In ogni caso, anche a voler
prescindere dalle considerazioni legate alla valutazione del diritto di
proprietà immobiliare, depone ulteriormente nel senso della legittimazione,
avuto riguardo all’interesse ambientale sotteso al ridetto regime delle aree
considerate, la necessità di prestare ossequio al principio di cooperazione ex
art. 10 T.C.E., in relazione alle condizioni di accesso alla giustizia in
materia ambientale stabilite dalla direttiva 2003/35/EC; inoltre, anche a voler
prescindere dal diritto comunitario, il diritto internazionale pattizio impone
ancor di più una simile conclusione, avuto riguardo alla Convenzione di Aarhus
del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.
Pres. f.f. Ferlisi, Est. Tulumello - F.G. e altri (avv.ti De Luca e Barletta) c.
Assessorato regionale all’Industria e altri (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA,
Palermo, Sez. II - 7 agosto 2008, n. 1097
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
Sezione Seconda
N. 1097/08 Reg. Sent.
N. 945 R.G.
Anno 2007
con l’intervento dei signori magistrati
Calogero Ferlisi Presidente f.f.
Giovanni Tulumello Primo Referendario-estensore
Francesca Aprile Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000
sul ricorso n. 945/20007, proposto da Ferro Gabriele, Trapani Arturo, Massardi
Paola, “Il Molino” s.n.c. di John Joseph Miller & c., tutti rappresentati e
difesi dall’avv. Donato De Luca e dall’avv. Girolamo Barletta, ed elettivamente
domiciliati in Palermo via Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;
contro
- l’Assessorato reg.le dell’Industria, in persona del legale rapp.te p.t.,
- l’Assessorato reg.le Territorio e Ambiente, in persona del legale rapp.te p.t.,
- l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, in persona del legale rapp.te p.t.,
tutti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo domiciliataria ope-legis;
e nei confronti
- del Comune di Pantelleria, in persona del legale rapp.te p.t., non
costituito in giudizio;
- della Provincia reg.le di Trapani, in persona del legale rapp.te p.t., non
costituito in giudizio;
- di Geotermica s.r.l. (anche quale interveniente ad opponendum), in persona del
legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Giglio
elettivamente domiciliato in Palermo via Abruzzi n. 10, presso lo studio
dell’avv. Daniele Piazza;
per l'annullamento, previa sospensione
del permesso di ricerca di energia geotermica accordato alla
controinteressata con decreto 4 ottobre 2006 n. 1807 dell’Assessore per
l’Industria della Regione Sicilia e degli atti preordinati, connessi e
consequenziali, fra cui il giudizio di compatibilità ambientale reso con decreto
n. 38 del 2 febbraio 2006 del responsabile del Servizio II dell’Assessorato
Territorio e Ambiente.
Visti il ricorso introduttivo, ed il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi
allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti dalle parti;
Designato relatore il primo referendario Giovanni Tulumello;
Uditi alla udienza camerale del 17 giugno 2008 i difensori delle parti come da
verbale;
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall'art. 3
della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9
della legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la definizione del giudizio con
sentenza succintamente motivata ove la causa sia di agevole definizione nel rito
o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di pronuncia, attesa la superfluità di
ulteriore istruzione, il carattere sostanzialmente cartolare delle questioni
dedotte e la completezza del contraddittorio;
Considerato e ritenuto:
- quanto alla legittimazione degli odierni ricorrenti, in relazione
all’interesse a ricorrere, che detta legittimazione si ritrae dall’essere i
predetti titolari di diritto dominicale su porzioni di territorio incluse
nell’ambito oggettivo e spaziale di operatività del provvedimento impugnato (e
dunque suscettibili in ogni momento di materiale sottoposizione alle attività di
ricerca geotermica), e limitrofe a quella in atto già interessata dai sondaggi
geotermici;
- che pertanto, in relazione ad un interesse puramente connesso al diritto di
proprietà immobiliare, gli odierni ricorrenti risultano certamente legittimati
sulla base del noto orientamento giurisprudenziale che individua il profilo di
legittimazione nella c.d vicinitas (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV,
decisione 10 agosto 2004, n. 5516), che la più recente giurisprudenza àncora
peraltro non al dato materiale, ma a quello funzionale (Consiglio di Stato, sez.
IV, decisione 12 settembre 2007, n. 4821;
- che secondo i richiamati parametri gli odierni ricorrenti, proprietari di aree
il cui regime giuridico è connotato dall’essere le aree predette collocate
all’interno della zona S.I.C. e Z.P.S., hanno sicuramente un interesse
giuridicamente qualificato alla fruizione dei beni di loro proprietà secondo il
regime predetto, dal che si ritrae la legittimazione a ricorrere avverso
provvedimenti suscettibili di modificarlo in peius;
- che in ogni caso, anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni
legate alla (sola) valutazione del diritto di proprietà immobiliare in relazione
al potere conformativo dell’amministrazione, peraltro già di per sé dirimenti
alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ciò che depone
ulteriormente nel senso della legittimazione, avuto riguardo all’interesse
ambientale sotteso al ridetto regime delle aree considerate, è la necessità di
prestare ossequi al principio di cooperazione ex art. 10 T.C.E., in relazione
alle condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale stabilite dalla
direttiva 2003/35/EC;
- che, inoltre, anche a voler in tesi prescindere dal diritto comunitario, il
diritto internazionale pattizio impone ancor di più una simile conclusione,
avuto riguardo alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata
dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, il cui art. 2, par. 5, individua la
nozione (e radica la legittimazione) del “public concerné” in relazione a “qui
est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement
ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins
de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent
en faveur de la protection dell'environnement et qui remplissent les conditions
pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intéret”;
- che, in merito all’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, va
osservato
- 1) che la piena conoscenza della lesività del provvedimento non può farsi
risalire all’avviso di pubblicazione (nella G.U.R.S. del 23 febbraio 2007) del
decreto del 4 ottobre 2006, essendo tale avviso privo di tutti gli elementi
tradizionalmente ritenuti dalla giurisprudenza idonei a far decorrere il termine
d’impugnazione (su cui da ultimo C.G.A, decisione 4 luglio 2008 n. 583);
- 2) che in ogni caso il ricorso introduttivo è stato notificato il 24 aprile
2007, dunque nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di tale avviso,
sia pure in assenza della conoscenza del contenuto dell’atto impugnato, e solo
sulla base della percezione dell’effetto lesivo dello stesso;
- 3) che con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2007, e dunque
nei sessanta giorni dalla piena conoscenza del decreto impugnato (il diritto di
accesso essendo stato esercitato il 4 maggio 2007), sono state formulate le
censure di merito avverso detto provvedimento;
- 4) che, dunque, detta eccezione è infondata;
che, in relazione all’eccezione d’irricevibilità per mancata (rectius:
irregolare) notifica del ricorso alla parte controinteressata, la parte
ricorrente ha dimostrato, mediante idonee produzioni documentali, di avere
notificato il ricorso alla società Geotermica presso la sede risultante dalla
visura eseguita nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
Caltanissetta;
che l’avvenuto trasferimento della sede sociale, allegato dalla parte
controinteressata, non seguito da idonea e tempestiva forma di pubblicità, non
può essere imputato alla parte notificante, anche in considerazione del fatto
che, come questa ultima ha dimostrato, anche ad una successiva misura del 12
aprile 2008 la sede della Geotermica risultava ancora essere laddove è stata
eseguita la notificazione;
che alla luce delle superiori risultanze è di palese evidenza come i ricorrenti
abbiano eseguito la notifica con la massima diligenza (sulla base delle
indicazioni del sistema di pubblicità legale, le cui carenti funzionalità non
possono essere fatte ricadere sulla parte che domanda la tutela
giurisdizionale), onde va riconosciuto l’errore scusabile, onde l’eccezione è
infondata;
che, nel merito, appare fondata sia la censura posta a fondamento del ricorso
introduttivo, per non avere l’amministrazione comunicato l’avvio del
procedimento ai soggetti, peraltro facilmente identificabili, interessati
dall’esercizio delle attività di ricerca geotermica, sia la censura di merito
proposta con il ricorso per motivi aggiunti;
che in relazione a quest’ultima censura l’amministrazione, oltre ad allegare (p.
8 della memoria) un “interesse generale” che, prevalendo sulle istanze dei
ricorrenti, supporterebbe il permesso di ricerca (evidentemente anche oltre la
sua conformità al regolamento della riserva naturale orientata di Pantelleria),
ammette nella sostanza la denunciata violazione del regolamento stesso, ma la
riconduce (pag. 6 della memoria), unitamente al punto centrale delle difese
della parte controinteressata, alle deroghe ai divieti posti dal predetto
regolamento, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge regionale n. 14/2000;
che tale ultima disposizione fa comunque salvo il “rispetto delle norme vigenti
in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio”, fra le quali vanno
evidentemente;
che la stessa memoria dell’Avvocatura dello Stato afferma che le deroghe possono
consistere in un “motivato superamento” delle prescrizioni regolamentari, il che
non risulta riscontrato nel caso in esame, sia in relazione alla motivazione
delle deroghe, sia in quanto le attività autorizzate con il provvedimento
impugnato appaiono obiettivamente collidenti con i divieti posti dal regolamento
della riserva, in modo non isolato, episodico o circoscritto, ma piuttosto
radicale e generalizzato;
che, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento
del provvedimento impugnato;
che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico, solidalmente,
delle amministrazioni intimate, mentre sussistono giusti motivi per la
compensazione fra le parti private.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, e per l’effetto annulla il
provvedimento impugnato.
Condanna l’Assessorato all’Industria e l’Assessorato Territorio e ambiente della
Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del
giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2008.
______________________ - Presidente
______________________ - Estensore
_________________, Segretario.
Depositata in Segreteria il 07/08/08
Il Funzionario
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