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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 7 agosto 2008, n. 1097
 

AREE PROTETTE - S.I.C. e Z.P.S. - Provvedimenti suscettibili di modificare in peius il regime di tutela -Permessi di ricerca di energia geotermica - Proprietari di aree comprese all’interno delle zone protette -Legittimazione all’impugnazione - Accesso alla giustizia in materia ambientale - Dir. 2003/35/EC - Convenzione di Aarhus. I proprietari di aree collocate all’interno della zona S.I.C. e Z.P.S., hanno sicuramente un interesse giuridicamente qualificato alla fruizione dei beni di loro proprietà secondo il predetto regime di tutela, dal che si ritrae la legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti suscettibili di modificarlo in peius (nella specie, permessi di ricerca di energia geotermica). In ogni caso, anche a voler prescindere dalle considerazioni legate alla valutazione del diritto di proprietà immobiliare, depone ulteriormente nel senso della legittimazione, avuto riguardo all’interesse ambientale sotteso al ridetto regime delle aree considerate, la necessità di prestare ossequio al principio di cooperazione ex art. 10 T.C.E., in relazione alle condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale stabilite dalla direttiva 2003/35/EC; inoltre, anche a voler prescindere dal diritto comunitario, il diritto internazionale pattizio impone ancor di più una simile conclusione, avuto riguardo alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.  Pres. f.f. Ferlisi, Est. Tulumello - F.G. e altri (avv.ti De Luca e Barletta) c. Assessorato regionale all’Industria e altri (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 7 agosto 2008, n. 1097


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,

Sezione Seconda

N. 1097/08 Reg. Sent.
N. 945 R.G.
Anno 2007
 


con l’intervento dei signori magistrati

 

Calogero Ferlisi Presidente f.f.
Giovanni Tulumello Primo Referendario-estensore
Francesca Aprile Referendario
 

ha pronunciato la seguente
 

S E N T E N Z A


ai sensi dell’art. 9 della l. n. 205/2000
sul ricorso n. 945/20007, proposto da Ferro Gabriele, Trapani Arturo, Massardi Paola, “Il Molino” s.n.c. di John Joseph Miller & c., tutti rappresentati e difesi dall’avv. Donato De Luca e dall’avv. Girolamo Barletta, ed elettivamente domiciliati in Palermo via Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;


contro


- l’Assessorato reg.le dell’Industria, in persona del legale rapp.te p.t.,
- l’Assessorato reg.le Territorio e Ambiente, in persona del legale rapp.te p.t.,
- l’Azienda Regionale Foreste Demaniali, in persona del legale rapp.te p.t.,
tutti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo domiciliataria ope-legis;


e nei confronti
- del Comune di Pantelleria, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
- della Provincia reg.le di Trapani, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
- di Geotermica s.r.l. (anche quale interveniente ad opponendum), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gabriele Giglio elettivamente domiciliato in Palermo via Abruzzi n. 10, presso lo studio dell’avv. Daniele Piazza;


per l'annullamento, previa sospensione
del permesso di ricerca di energia geotermica accordato alla controinteressata con decreto 4 ottobre 2006 n. 1807 dell’Assessore per l’Industria della Regione Sicilia e degli atti preordinati, connessi e consequenziali, fra cui il giudizio di compatibilità ambientale reso con decreto n. 38 del 2 febbraio 2006 del responsabile del Servizio II dell’Assessorato Territorio e Ambiente.


Visti il ricorso introduttivo, ed il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi e i documenti prodotti dalle parti;
Designato relatore il primo referendario Giovanni Tulumello;
Uditi alla udienza camerale del 17 giugno 2008 i difensori delle parti come da verbale;
Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, che consente la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipo di pronuncia, attesa la superfluità di ulteriore istruzione, il carattere sostanzialmente cartolare delle questioni dedotte e la completezza del contraddittorio;


Considerato e ritenuto:


- quanto alla legittimazione degli odierni ricorrenti, in relazione all’interesse a ricorrere, che detta legittimazione si ritrae dall’essere i predetti titolari di diritto dominicale su porzioni di territorio incluse nell’ambito oggettivo e spaziale di operatività del provvedimento impugnato (e dunque suscettibili in ogni momento di materiale sottoposizione alle attività di ricerca geotermica), e limitrofe a quella in atto già interessata dai sondaggi geotermici;
- che pertanto, in relazione ad un interesse puramente connesso al diritto di proprietà immobiliare, gli odierni ricorrenti risultano certamente legittimati sulla base del noto orientamento giurisprudenziale che individua il profilo di legittimazione nella c.d vicinitas (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 10 agosto 2004, n. 5516), che la più recente giurisprudenza àncora peraltro non al dato materiale, ma a quello funzionale (Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 12 settembre 2007, n. 4821;
- che secondo i richiamati parametri gli odierni ricorrenti, proprietari di aree il cui regime giuridico è connotato dall’essere le aree predette collocate all’interno della zona S.I.C. e Z.P.S., hanno sicuramente un interesse giuridicamente qualificato alla fruizione dei beni di loro proprietà secondo il regime predetto, dal che si ritrae la legittimazione a ricorrere avverso provvedimenti suscettibili di modificarlo in peius;
- che in ogni caso, anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni legate alla (sola) valutazione del diritto di proprietà immobiliare in relazione al potere conformativo dell’amministrazione, peraltro già di per sé dirimenti alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ciò che depone ulteriormente nel senso della legittimazione, avuto riguardo all’interesse ambientale sotteso al ridetto regime delle aree considerate, è la necessità di prestare ossequi al principio di cooperazione ex art. 10 T.C.E., in relazione alle condizioni di accesso alla giustizia in materia ambientale stabilite dalla direttiva 2003/35/EC;
- che, inoltre, anche a voler in tesi prescindere dal diritto comunitario, il diritto internazionale pattizio impone ancor di più una simile conclusione, avuto riguardo alla Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, il cui art. 2, par. 5, individua la nozione (e radica la legittimazione) del “public concerné” in relazione a “qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection dell'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intéret”;
- che, in merito all’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, va osservato
- 1) che la piena conoscenza della lesività del provvedimento non può farsi risalire all’avviso di pubblicazione (nella G.U.R.S. del 23 febbraio 2007) del decreto del 4 ottobre 2006, essendo tale avviso privo di tutti gli elementi tradizionalmente ritenuti dalla giurisprudenza idonei a far decorrere il termine d’impugnazione (su cui da ultimo C.G.A, decisione 4 luglio 2008 n. 583);
- 2) che in ogni caso il ricorso introduttivo è stato notificato il 24 aprile 2007, dunque nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di tale avviso, sia pure in assenza della conoscenza del contenuto dell’atto impugnato, e solo sulla base della percezione dell’effetto lesivo dello stesso;
- 3) che con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 luglio 2007, e dunque nei sessanta giorni dalla piena conoscenza del decreto impugnato (il diritto di accesso essendo stato esercitato il 4 maggio 2007), sono state formulate le censure di merito avverso detto provvedimento;
- 4) che, dunque, detta eccezione è infondata;
che, in relazione all’eccezione d’irricevibilità per mancata (rectius: irregolare) notifica del ricorso alla parte controinteressata, la parte ricorrente ha dimostrato, mediante idonee produzioni documentali, di avere notificato il ricorso alla società Geotermica presso la sede risultante dalla visura eseguita nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Caltanissetta;
che l’avvenuto trasferimento della sede sociale, allegato dalla parte controinteressata, non seguito da idonea e tempestiva forma di pubblicità, non può essere imputato alla parte notificante, anche in considerazione del fatto che, come questa ultima ha dimostrato, anche ad una successiva misura del 12 aprile 2008 la sede della Geotermica risultava ancora essere laddove è stata eseguita la notificazione;
che alla luce delle superiori risultanze è di palese evidenza come i ricorrenti abbiano eseguito la notifica con la massima diligenza (sulla base delle indicazioni del sistema di pubblicità legale, le cui carenti funzionalità non possono essere fatte ricadere sulla parte che domanda la tutela giurisdizionale), onde va riconosciuto l’errore scusabile, onde l’eccezione è infondata;
che, nel merito, appare fondata sia la censura posta a fondamento del ricorso introduttivo, per non avere l’amministrazione comunicato l’avvio del procedimento ai soggetti, peraltro facilmente identificabili, interessati dall’esercizio delle attività di ricerca geotermica, sia la censura di merito proposta con il ricorso per motivi aggiunti;
che in relazione a quest’ultima censura l’amministrazione, oltre ad allegare (p. 8 della memoria) un “interesse generale” che, prevalendo sulle istanze dei ricorrenti, supporterebbe il permesso di ricerca (evidentemente anche oltre la sua conformità al regolamento della riserva naturale orientata di Pantelleria), ammette nella sostanza la denunciata violazione del regolamento stesso, ma la riconduce (pag. 6 della memoria), unitamente al punto centrale delle difese della parte controinteressata, alle deroghe ai divieti posti dal predetto regolamento, ai sensi dell’art. 14, comma 7, della legge regionale n. 14/2000;
che tale ultima disposizione fa comunque salvo il “rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio”, fra le quali vanno evidentemente;
che la stessa memoria dell’Avvocatura dello Stato afferma che le deroghe possono consistere in un “motivato superamento” delle prescrizioni regolamentari, il che non risulta riscontrato nel caso in esame, sia in relazione alla motivazione delle deroghe, sia in quanto le attività autorizzate con il provvedimento impugnato appaiono obiettivamente collidenti con i divieti posti dal regolamento della riserva, in modo non isolato, episodico o circoscritto, ma piuttosto radicale e generalizzato;
che, pertanto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico, solidalmente, delle amministrazioni intimate, mentre sussistono giusti motivi per la compensazione fra le parti private.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe indicato, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Assessorato all’Industria e l’Assessorato Territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.


Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2008.

______________________ - Presidente

______________________ - Estensore

_________________, Segretario.

Depositata in Segreteria il 07/08/08

Il Funzionario
 


 

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