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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 9 gennaio 2008, sentenza n. 18
 

URBANISTICA - Fascia di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità assoluta - Strutture mobili - Applicabilità - Esclusione. Il vincolo assoluto di inedificabilità nell'area di rispetto cimiteriale, di cui all’art. 338 del R.D. 1265/1934, finalizzato alla tutela di molteplici interessi pubblici (esigenze di natura igienico sanitaria, salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale - cfr. Cds, V, 1934/2007 -), non può che interessare le opere edilizie di carattere stabile, esulando dal divieto altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in quella fascia, quali ad esempio l'installazione di strutture precarie o mobili. Pres. Monteleone, Est. Palligiano - I.L. (avv. Bruccoleri) c. Ausl n. 1 di Agrigento (avv. Toto) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9 gennaio 2008, n. 18
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,

Sede di Palermo, Sezione Seconda


N.   18/08 Reg. Sent.

N. 156/2004 R.G.

 


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 156/2004 R.G., proposto da Infantino Loreta, rappresentata e difesa dall’avv. Margherita Bruccoleri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, viale Regina Margherita n. 42,


contro


- il Comune di Grotte, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio,
- l’Ausl n. 1 di Agrigento, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giacoma Toto, giusta deliberazione n. 25 del 22.1.2004, ed elettivamente domiciliato in Palermo, c.so Alberto Amedeo n. 114 presso lo studio dell’avv. Francesco Messina,


per l'annullamento
- del parere prot. n. 942 del 9.9.2003, conosciuto il 20.10.2003, dell’azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento Distretto di Canicatti – servizio Igiene pubblica;
- del provvedimento di annullamento n. 2/2003 del 22.10.2003 del Comune di Grotte, notificato il 24.10.2003;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.


nonché per il risarcimento del danno
subito per effetto dell’illegittima condotta posta dalle amministrazioni resistenti.


Visto il ricorso introduttivo del giudizio.
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Ausl n. 1 di Agrigento, il controricorso e la memoria.
Vista l’ordinanza cautelare n. 357 del 6 febbraio 2004.
Vista la documentazione tutta in atti.


Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, designato relatore il referendario Gianmario Palliggiano e uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


Fatto


Con l’odierno ricorso, notificato il 17 dicembre 2003 e depositato il 9 gennaio 2004, Infantino Loreta espone che il Comune di Grotte in data 8 luglio 2003 le ha rilasciato la concessione edilizia n. 14/2003 per i lavori d’installazione di un chiosco prefabbricato da adibire alla vendita di fiori e ceroni.


Il 31 luglio 2003, data in cui la ricorrente comunicava al comune l’inizio dei lavori, riceveva lettera prot. n. 8549 di sospensione dei lavori per una riesame del procedimento.


Il 14 ottobre 2003 la signora Infantino comunicava al comune di Grotte la ripresa dei lavori, asserendo la perdita di efficacia per decorso dei sessanta giorni della richiesta di sospensione.


In data 16.10.2003 – già terminata l’installazione del chiosco - la ricorrente riceveva dal comune di Grotte nota prot. 11407 di diffida dall’eseguire i lavori del manufatto e di comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento ex art. 241/1990 atteso che l’Ausl n. 1 di Agrigento con atto n. 942 del 9.9.2003 aveva rilasciato parere igienico sanitario negativo, revocando il proprio precedente parere del 12.2.2003.


Il 24.10.2003, il comune notificava il provvedimento di annullamento contro cui insorge Infantino con l’odierno ricorso ritualmente notificato e depositato, deducendo i seguenti motivi di censura:
1. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; violazione dei principi in materia di legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;
2. eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà manifesta; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 338 T.U. leggi sanitarie e dell’art. 57 del DPr 285 del 1990.
Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni subiti, riguardanti le spese affrontate e la mancata possibilità di avviare l’attività di vendita. Con vittoria delle Spese


Resiste l’Ausl n. 1 di Agrigento che con memoria ha eccepito l’infondatezza delle dedotte censure, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.


Il Comune di Grotte, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.


Con ordinanza cautelare n. 357 del 6 febbraio 2004, questo TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato.


Le parti costituite in vista dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2007 hanno presentato memorie nelle quali hanno ribadito le rispettive posizioni.


La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.


Diritto


Il ricorso è da accogliere stante la fondatezza di rilievo assorbente del secondo motivo di ricorso.


L’art. 338 del RD 27/07/1934 n. 1265, Parte 2, prescrive che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
È pertanto vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.


Ciò premesso, la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dal richiamato art. 338 del R.D. 1265/1934 consiste in un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente la collocazione di edifici o comunque di opere ad esso incompatibili, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che s’intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. Cds, V, 1934/2007).


L'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. della leggi sanitarie) vieta di costruire o ampliare costruzioni nell'area di rispetto dei cimiteri ma non preclude altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in quella fascia, quali ad esempio strutture precarie o mobili.


E’ utile, in questo senso, richiamare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di un terreno compreso nella zona di rispetto. La Cassazione, in un risalente orientamento, ha chiarito che tale terreno non deve necessariamente essere valutato come suolo agricolo, potendo il suo valore, quando ne ricorrano le condizioni, mutare in conseguenza di una possibile destinazione a scopi turistici (es.: campeggio), che consenta l'utilizzazione di strutture mobili (Sez. I, sent. n. 1988 del 25-02-1987)
E’ significativo poi l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite secondo cui al fine della determinazione dell'indennità espropriativa, con riguardo a terreno soggetto a vincolo di rispetto cimiteriale, dev’essere esclusa la natura edificatoria del terreno medesimo, indipendentemente dalla presenza nella zona di costruzioni illegittimamente realizzate, atteso che detto vincolo si traduce in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione, salva restando l'eventualità di un valore di mercato superiore a quello agricolo, in relazione a consentite utilizzazioni non edificatorie, quale la creazione di aree di parcheggio o la collocazione di edicole per la vendita di fiori, (Sez. U., sent. n. 13596 del 17-12-1991, cfr. anche Cass. civ. Sez. I, sent. n. 11669 del 23-06-2004; Sez. III, sent. n. 4797 del 06-03-2006).


Questi orientamenti, indirettamente, considerano le strutture mobili come interventi che per loro natura e destinazione esulano dalla portata del divieto il quale non può che interessare opere edilizie di carattere stabile.


Questi orientamenti giurisprudenziali lasciano pertanto pochi dubbi sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati con l’odierno ricorso.
Nel caso di specie, infatti, il chiosco consiste all’evidenza in una costruzione che per caratteristiche, posa d’opera, materiali e destinazione non può considerarsi di carattere stabile. In disparte le valutazioni sulla contraddittorietà complessiva dell’attività posta in essere dalle amministrazioni resistenti, appare del tutto incongruo il richiamo al vincolo assoluto della fascia di rispetto cimiteriale, come previsto dall’art. 338 R.d. 1264/1934.


Per quanto sopra, il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.


Assumendo l’annullamento degli atti carattere completamente satisfattivo delle pretese della ricorrente, la quale potrà quindi continuare lo svolgimento della propria attività commerciale per la quale ha sostenuto delle spese, non vi è luogo per il risarcimento dei danni lamentati.


Sussistono giusti motivi, considerata la natura della controversia, per la compensazione delle spese tra le parti.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n. 156/2004 R.G. in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. --------------.
Spese compensate. ------------.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.---------------.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2007, con l’intervento dei signori magistrati:
- Nicolò Monteleone – Presidente
- Giovanni Tulumello – Primo referendario
- Gianmario Palliggiano – Referendario, estensore.


Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2008.
Il Segretario
 


 

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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006


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