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TAR SICILIA, Palermo, Sez. II, 9 gennaio 2008, sentenza n. 18
URBANISTICA - Fascia di rispetto cimiteriale - Vincolo di inedificabilità
assoluta - Strutture mobili - Applicabilità - Esclusione. Il vincolo
assoluto di inedificabilità nell'area di rispetto cimiteriale, di cui all’art.
338 del R.D. 1265/1934, finalizzato alla tutela di molteplici interessi pubblici
(esigenze di natura igienico sanitaria, salvaguardia della peculiare sacralità
che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, mantenimento di
un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale - cfr. Cds, V, 1934/2007
-), non può che interessare le opere edilizie di carattere stabile, esulando dal
divieto altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in
quella fascia, quali ad esempio l'installazione di strutture precarie o mobili.
Pres. Monteleone, Est. Palligiano - I.L. (avv. Bruccoleri) c. Ausl n. 1 di
Agrigento (avv. Toto) e altro (n.c.) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. II - 9
gennaio 2008, n. 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
Sede di Palermo, Sezione Seconda
N. 18/08 Reg. Sent.
N. 156/2004 R.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 156/2004 R.G., proposto da Infantino Loreta, rappresentata e
difesa dall’avv. Margherita Bruccoleri ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Palermo, viale Regina Margherita n. 42,
contro
- il Comune di Grotte, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in
giudizio,
- l’Ausl n. 1 di Agrigento, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avv. Giacoma Toto, giusta deliberazione n. 25 del 22.1.2004, ed
elettivamente domiciliato in Palermo, c.so Alberto Amedeo n. 114 presso lo
studio dell’avv. Francesco Messina,
per l'annullamento
- del parere prot. n. 942 del 9.9.2003, conosciuto il 20.10.2003,
dell’azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento Distretto di Canicatti –
servizio Igiene pubblica;
- del provvedimento di annullamento n. 2/2003 del 22.10.2003 del Comune di
Grotte, notificato il 24.10.2003;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
nonché per il risarcimento del danno
subito per effetto dell’illegittima condotta posta dalle amministrazioni
resistenti.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio.
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Ausl n. 1 di Agrigento, il
controricorso e la memoria.
Vista l’ordinanza cautelare n. 357 del 6 febbraio 2004.
Vista la documentazione tutta in atti.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, designato relatore il referendario
Gianmario Palliggiano e uditi altresì gli avvocati delle parti come da verbale.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Fatto
Con l’odierno ricorso, notificato il 17 dicembre 2003 e depositato il 9 gennaio
2004, Infantino Loreta espone che il Comune di Grotte in data 8 luglio 2003 le
ha rilasciato la concessione edilizia n. 14/2003 per i lavori d’installazione di
un chiosco prefabbricato da adibire alla vendita di fiori e ceroni.
Il 31 luglio 2003, data in cui la ricorrente comunicava al comune l’inizio dei
lavori, riceveva lettera prot. n. 8549 di sospensione dei lavori per una riesame
del procedimento.
Il 14 ottobre 2003 la signora Infantino comunicava al comune di Grotte la
ripresa dei lavori, asserendo la perdita di efficacia per decorso dei sessanta
giorni della richiesta di sospensione.
In data 16.10.2003 – già terminata l’installazione del chiosco - la ricorrente
riceveva dal comune di Grotte nota prot. 11407 di diffida dall’eseguire i lavori
del manufatto e di comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento ex
art. 241/1990 atteso che l’Ausl n. 1 di Agrigento con atto n. 942 del 9.9.2003
aveva rilasciato parere igienico sanitario negativo, revocando il proprio
precedente parere del 12.2.2003.
Il 24.10.2003, il comune notificava il provvedimento di annullamento contro cui
insorge Infantino con l’odierno ricorso ritualmente notificato e depositato,
deducendo i seguenti motivi di censura:
1. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; violazione dei principi in
materia di legittimo affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 97
Cost.;
2. eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà manifesta;
difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 338 T.U. leggi
sanitarie e dell’art. 57 del DPr 285 del 1990.
Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni
subiti, riguardanti le spese affrontate e la mancata possibilità di avviare
l’attività di vendita. Con vittoria delle Spese
Resiste l’Ausl n. 1 di Agrigento che con memoria ha eccepito l’infondatezza
delle dedotte censure, chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il Comune di Grotte, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza cautelare n. 357 del 6 febbraio 2004, questo TAR ha accolto la
domanda incidentale di sospensione dell'atto impugnato.
Le parti costituite in vista dell’udienza pubblica del 19 dicembre 2007 hanno
presentato memorie nelle quali hanno ribadito le rispettive posizioni.
La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
Diritto
Il ricorso è da accogliere stante la fondatezza di rilievo assorbente del
secondo motivo di ricorso.
L’art. 338 del RD 27/07/1934 n. 1265, Parte 2, prescrive che i cimiteri devono
essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato.
È pertanto vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio
di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli
strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale
esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Ciò premesso, la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri
prevista dal richiamato art. 338 del R.D. 1265/1934 consiste in un vincolo
assoluto di inedificabilità che non consente la collocazione di edifici o
comunque di opere ad esso incompatibili, in considerazione dei molteplici
interessi pubblici che s’intendono tutelare e che possono enuclearsi nelle
esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare
sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura, nel
mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr.
Cds, V, 1934/2007).
L'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (T.U. della leggi sanitarie) vieta di
costruire o ampliare costruzioni nell'area di rispetto dei cimiteri ma non
preclude altre diverse forme di utilizzazione dei terreni che si trovino in
quella fascia, quali ad esempio strutture precarie o mobili.
E’ utile, in questo senso, richiamare gli orientamenti giurisprudenziali
formatisi ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio di un terreno
compreso nella zona di rispetto. La Cassazione, in un risalente orientamento, ha
chiarito che tale terreno non deve necessariamente essere valutato come suolo
agricolo, potendo il suo valore, quando ne ricorrano le condizioni, mutare in
conseguenza di una possibile destinazione a scopi turistici (es.: campeggio),
che consenta l'utilizzazione di strutture mobili (Sez. I, sent. n. 1988 del
25-02-1987)
E’ significativo poi l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite secondo cui al
fine della determinazione dell'indennità espropriativa, con riguardo a terreno
soggetto a vincolo di rispetto cimiteriale, dev’essere esclusa la natura
edificatoria del terreno medesimo, indipendentemente dalla presenza nella zona
di costruzioni illegittimamente realizzate, atteso che detto vincolo si traduce
in un divieto generale ed assoluto di fabbricazione, salva restando
l'eventualità di un valore di mercato superiore a quello agricolo, in relazione
a consentite utilizzazioni non edificatorie, quale la creazione di aree di
parcheggio o la collocazione di edicole per la vendita di fiori, (Sez. U., sent.
n. 13596 del 17-12-1991, cfr. anche Cass. civ. Sez. I, sent. n. 11669 del
23-06-2004; Sez. III, sent. n. 4797 del 06-03-2006).
Questi orientamenti, indirettamente, considerano le strutture mobili come
interventi che per loro natura e destinazione esulano dalla portata del divieto
il quale non può che interessare opere edilizie di carattere stabile.
Questi orientamenti giurisprudenziali lasciano pertanto pochi dubbi
sull’illegittimità dei provvedimenti impugnati con l’odierno ricorso.
Nel caso di specie, infatti, il chiosco consiste all’evidenza in una costruzione
che per caratteristiche, posa d’opera, materiali e destinazione non può
considerarsi di carattere stabile. In disparte le valutazioni sulla
contraddittorietà complessiva dell’attività posta in essere dalle
amministrazioni resistenti, appare del tutto incongruo il richiamo al vincolo
assoluto della fascia di rispetto cimiteriale, come previsto dall’art. 338 R.d.
1264/1934.
Per quanto sopra, il ricorso è fondato e merita accoglimento con conseguente
annullamento dei provvedimenti impugnati.
Assumendo l’annullamento degli atti carattere completamente satisfattivo delle
pretese della ricorrente, la quale potrà quindi continuare lo svolgimento della
propria attività commerciale per la quale ha sostenuto delle spese, non vi è
luogo per il risarcimento dei danni lamentati.
Sussistono giusti motivi, considerata la natura della controversia, per la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione
Seconda, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso n. 156/2004 R.G. in
epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
--------------.
Spese compensate. ------------.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.---------------.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2007, con
l’intervento dei signori magistrati:
- Nicolò Monteleone – Presidente
- Giovanni Tulumello – Primo referendario
- Gianmario Palliggiano – Referendario, estensore.
Depositata in Segreteria il 9 gennaio 2008.
Il Segretario
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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