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TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 24 giugno 2008, n. 843
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Misure di limitazione del traffico - ZTL -
Subordinazione dell’ingresso di veicoli a motore al pagamento di una somma
- Pass - Art. 7, c. 9 CdS - Preventiva adozione del PUT - Necessità. E’
illegittima la delibera che, in applicazione dell’art. 7, c. 9 del d.lgs. n.
285/1992, subordini l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore
all’interno delle zone a traffico limitato al pagamento di una somma (cd. pass),
se non sia stato previamente adottato il Piano Urbano del Traffico ai sensi
dell'art. 36 del CdS, espressamente richiesto dalla direttiva dell’Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale diramata con circolare 21
luglio 1997, n. 3816 (G.U. n. 213 del 12.09.1997). Pres. Giallombardo, Est.
Veneziano - C.M. e altri (avv. Buongiorno) c. Comune di Palermo (avv. Criscuoli)
- T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 24 giugno 2008, n. 843
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Misure di limitazione della circolazione -
Circolazione entro le ZTL - Pagamento di una somma - Non rientra tra le
previsioni di cui all’art. 3 della L. n. 413/97. Le misure di limitazione
della circolazione per esigenze di prevenzione dell’inquinamento atmosferico
previste dall’art. 3 della L. n. 413/1997, non includono quelle di cui all’art.
7, c. 9 del Codice della Strada (subordinazione dell’ingresso o della
circolazione dei veicoli a motore all’interno delle ZTL al pagamento di una
somma) Pres. Giallombardo, Est. Veneziano - C.M. e altri (avv. Buongiorno) c.
Comune di Palermo (avv. Criscuoli) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 24
giugno 2008, n. 843
REPUBBLICA ITALIANA
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,
Sezione Prima
N. 843/08 Reg.Sent.
N. 1110 Reg. Gen.
ANNO 2008
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui seguenti ricorsi riuniti:
ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti recanti il n. 1110/08 di
Ruolo generale, Sezione Prima, proposti da: CALO’ Maria, Scibilia Giancarlo,
Merendino Pietra, Campo Roberto, Caronia Giovanni, La Mantia Gaetano, Di Maggio
Giulia, Salica Michele, Corrao Maris, Scuderi Maria Cristina, Rizzo Angela,
Canali Silavana, Riggi Santa, Lo Cascio Salvatore, Carodella Alfonso,
Incalcaterra Francesca, Diliberto Liboria, Palmisano Marta, Bellante Federica,
Gagliardo Giuseppe, Montalto Luigi, Borsellino Maria Donatella, Alimena
Benedetto, Guercio Carmelo, Lombardo Manfredi, Giustiniano Maurizio, Piscitello
Federico, Orlando Pietro, La Porta Leonardo, Crifasi Gioconda, Undiemi Lidia,
Montemagno Gabriello, La Russa Francesco Paolo, Laudani Daniela, Giovenco Amelia
Silvana, Turrisi Maurizio, Bernardini Lorella, Giacalone Filippo, Abbate
Antonino, Tuzzolino Valeria, Caronia Bruno Antonio, Zerbo Riccardo, Ferro
Fabrizio, Accurso Francesco, Aricò Michele, Guccione Vita, Croce Carlo, Burgio
Filomena Maria Cecilia, Armata Vincenzo, Nicastro Rosalia, Incalcaterra Pietro,
Razete Fabio, Rera Antonino, Collura Alessandro, Santoro Vincenzo, Bottino
Salvatore, Catania Silvana, Colnago Antonio, Sciortino Maria Grazia, Messina
Daniela, Romeo Vincenzo, Cassica Monica, Sbordone Diego, Mannino Antonino, Sala
Francesco, Caggeri Maria Giovanna, Longo Vincenzo, Cosentino Giuseppe, Lupo
Salvatore, Del Bosco Stefano, Cangelosi Vittorio, Cusimano Laura, Dell’Oglio
Diana, Spoto Ignazio, Semeraro Franco, Arcuri Francesco, Albanese Salvatore,
Colletti Francesca Maria, Mussuto Caterina, Parisi Ignazio, Parisi Manlio,
D’India Pietro, Di Giovanni Vincenzo, Lo Iacono Paolo, Pavesi Sandro, De Marco
Tommaso, Montalbano Giuseppe, Loffredo Maria, Passantino Eduardo, Lo Iacono
Rosalia, Puglisi Rosalia, Rossello Caterina, Barbata Roberto, Lino Mirko,
Alabastro Virginia Maria, Vassallo Flavia, Napoli Gioacchina, Guarino Mario,
Strano Aurora, Di Falco Rosario, Napoli Carlo, Lentini Annamaria, Jaforte
Giuseppe, Maranzano Nicola, Greco Davide, Battaglia Roberto, Loffredo Ada,
Bonafede Domenico, Vigneri Serenella, Lo Cicero Antonino, Bonafede Efrem, Gullo
Pensabene Giuseppe, Rampolla Lelio, Sanseverino Gaspare, Restivo Giulia,
Cappelli Emanuele, Amato Stefania, Matranga Valeria, Di Pace Filippo, Guarino
Maria Concetta, tutti rappresentati e difesi per mandato in calce al ricorso
principale dall’Avv.to Ignazio Buongiorno, presso il cui studio in Palermo, via
Marchese Ugo n.60 , sono elettivamente domiciliati;
Contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso per mandati in calce alle copie notificate dei ricorsi
dall’Avv.to Vincenzo Criscuoli, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza
Marina n.30, presso l’Ufficio legale del Comune;
e nei confronti di
TD Group S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e
difeso per mandato in calce alle memorie di costituzione dall’avv. Luigi Mazzei,
presso lo studio del quale è elett.te dom.to in palermo, via P.pe Paternò n. 78;
per l'annullamento, previa sospensiva
degli atti impugnati con il ricorso principale:
- ordinanza sindacale n.36 del 18 febbraio 2008 avente ad oggetto: Misure di
limitazione della circolare veicolare per il contenimento dell’inquinamento
atmosferico, con la quale tra l’altro, sono state individuate le ZTL “A” e “B”;
- deliberazione di GM n.213 dell’1/8/2007 avente ad oggetto l’esternalizzazione
del servizio rilascio pass per l’accesso alle Zone a Traffico Limitato e del
servizio rilascio pass per le Zone a Tariffazione oraria ;
- deliberazione di GM 322 del 27 novembre 2007 di modifica ed integrazione della
deliberazione 213/2007;
- provvedimento con il quale è stata aggiudicata alla S.R.L. TD Group la gara
per l’affidamento del rilascio dei pass,
nonché di quelli impugnati con ricorso per motivi aggiunti:
- ordinanza sindacale n.108 del 2 maggio 2008 avente ad oggetto Zone a traffico
Limitato – modifiche ed integrazioni all’ordinanza sindacale n.36/2008;
- atti di indizione ed espletamento della gara, determinazione dirigenziale del
2006;
- verbali di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara;
- contratto d’appalto del servizio stipulato in data 16 ottobre 2008.
Visto il ricorso introduttivo del giudizio e quello per motivi aggiunti, tutti
recanti istanza incidentale di misura cautelare;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’avv. V. Criscuoli per l’amm.ne
comunale di Palermo e dell’avv. Luigi Mazzei per la TD Group S.p.a;
Visti gli atti tutti di causa;
Designato relatore alla camera di consiglio del 24.06.2008 il Consigliere Avv.
Salvatore Veneziano;
Uditi i procuratori delle parti come da verbale della camera di consiglio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti
hanno impugnato le ordinanze sindacali n. 36 del 18 febbraio 2008 e n.108 del 2
maggio 2008, con le quali è stata da ultimo regolamentata la circolazione
veicolare all’interno delle due zone a traffico limitato già istituite nel
centro abitato di Palermo previa imposizione dell’obbligo di dotare i veicoli
ammessi alla circolazione in dette zone di appositi contrassegni di
individuazione a pagamento; hanno, altresì, impugnato le deliberazioni e gli
atti relativi alla esternalizzazione alla TDGroup s.p.a. del servizio di
rilascio dei detti pass.
Deducono le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 7, co. 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(codice della strada) e della prescritta direttiva ministeriale, per avere
introdotto il censurato meccanismo di tariffazione degli accessi alle due ZTL in
assenza del prescritto Piano Urbano del Traffico.
2) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili, per non
essere state adeguatamente studiati e valutati i presupposti e le conseguenze
delle misure adottate con riferimento al dichiarato intento di contenere la
presenza di sostanze inquinanti nell’aria né motivato il loro contenuto con
riferimento alle esigenze cittadine.
3) Violazione di legge, per essere stata disposta l’esternalizzazione del
servizio di rilascio dei pass sulla base di una gara non preceduta dai
prescritti adempimenti necessari ad assicurare la pubblicità del bando e la
conseguente pluralità delle offerte.
Sviluppano con il ricorso per motivi aggiunti le doglianze relative alla
illegittimità dell’affiudamento alla TD Group del servizio di rilascio dei pass
per l’accesso all’intreno delle Z.T.L..
L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio eccependo
l’inammissibilità dei gravami e comunque la loro infondatezza giacchè le misure
adottate – che comunque vietano l’accesso nelle ZTL delle categorie di veicoli
più inquinanati - sono state imposte dalla esigenza di adottare rimedi ai
continui sforamenti dei limiti consentiti di presenza in atmosfera di sostanze
inquinanti, ascrivibili al traffico veicolare, nocive per la salute ed avrebbero
carattere temporaneo risultando così ammissibili anche in assenza del Piano
Urbano del Traffico, giusta previsione delle direttive ministeriali di cui al co
9 dell’art. 7 CdS.
Si è, altresì, costituita la TD Group s.p.a. deducendo l’inammissibilità del
gravame e la sua infondatezza atteso che i poteri esercitati dal Sindaco
troverebbero la loro fonte nella diversa normativa in tema di prevenzione
dell’inquinamento atmosferico e sfuggirebbero, quindi, alle prescrizioni dettate
dal Codice della strada, e che l’affidamento alla TD Group sarebbe del tutto
legittimo. Con memoria depositata in camera di consiglio ha ulteriormente
insistito sulla legittimità dell’affidamento.
Udite le parti, come da verbale, alla camera di consiglio del 24.06.2008, il
Collegio si è riservato di decidere.
D I R I T T O
1. Ritiene, preliminarmente, il Collegio che il giudizio all’esame possa essere
definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 26 l.
6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in
esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante
l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle
tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni
oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale
eventualità.
2. Rileva, quindi, il Collegio l’infondatezza della eccezione di inammissibilità
dei gravami atteso che i ricorrenti deducono e in larga misura documentano di
essere cittadini, residenti o meno nelle ZTL, proprietari di autoveicoli che o
vengono costretti a dotarsi dei prescritti pass a pagamento o si vedono
interdire del tutto l’accesso alle ZTL.
Con riferimento a tale categoria di ricorrenti, appare quindi evidente
l’incidenza delle misure in contestazione con primari diritti, anche di ordine
costituzionale, quali quello alla libertà di circolazione e la conseguente
esistenza di legittimazione ed interesse a ricorrere.
Ed invero, sebbene tale diritto possa risultare, anche per espressa previsione
costituzionale (art 16 Cost.) recessivo rispetto al preminenente interesse alla
tutela della salute della collettività (art. 32 Cost.), non può negarsi accesso
alla tutela giurisdizionale ai fini della verifica della legittimità degli atti
su di esso incidenti.
3. Il ricorso è, nel merito, fondati e meritevole di accoglimento per il primo
ed assorbente profilo di censura.
Osserva, infatti, il Collegio che sebbene le ordinanze censurate rechino nelle
loro premesse la ripetuta citazione dell’art. 7, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – norma che autorizza il Sindaco
all’adozione di misure di limitazione del traffico veicolare a tutela della
salute pubblica e che è stata specificamente richiamata anche dall’art. 3 l. n.
413/1997 in tema di prevenzione dell'inquinamento atmosferico – esse in realtà
devono essere ricondotte, come per altro ammette anche la difesa della stessa
amministrazione comunale, tra quelle specificamente previste dal successivo
comma 9 del medesimo articolo, in virtù del quale “I comuni possono subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a
traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un
anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie
dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di
riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.”.
Ed invero le ordinanze - dopo avere individuato le categorie di veicoli ammessi
alla circolazione nelle ZTL, vuoi per requisiti di ordine oggettivo (tipologia e
categoria di omologazione EURO da 1 a 4) che per profili di ordine soggettivo
(appartenenza a soggetti pubblici o a soggetti privati residenti in determinati
luoghi) – impongono per tutti i veicoli ammessi l’acquisizione a pagamento –
secondo un piano tariffario non ancorato al mero costo di emissione del pass, ma
variabile in ragione delle caratteristiche e della cilindrate del veicolo nonchè
della zona di residenza del proprietario - di un pass avente funzione di
abilitazione all’accesso e di identificazione ai fini dei controlli con validità
annuale e rinnovabile previo pagamento annuale della somma prevista.
In particolare la modulazione della tariffa in ragione della tipologia di
omologazione e della cilindrata del veicolo e del luogo di residenza del
proprietario, oltre che il rinnovo annuale previo nuovo pagamento, inducono ad
escludere che le delibere impugnate possano esulare dall’ambito di applicazione
del citato comma 9 dell’art. 7 CdS (subordinazione dell'ingresso o della
circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato al
pagamento di una somma) ed essere ricondotte nella nozione dei provvedimenti
limitativi della circolazione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Così identificato il parametro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che
le ordinanze impugnate non sfuggano alla censura di violazione del citato comma
9 dell’art. 7 CdS per l’acclarata – ed ammessa dalla stessa difesa
dell’amministrazione comunale – mancanza del Piano Urbano del Traffico, la cui
esistenza è invece imposta dalle direttive ministeriali previste dalla stessa
norma.
Ed invero il comma 9 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile n. 285, come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (CdS), dà facoltà
ai comuni di subordinare al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione
dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato, demandando ad
una direttiva dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale la definizione delle tipologie di comuni che possono avvalersi di tale
facoltà, delle modalità di riscossione del pagamento, delle categorie dei
veicoli a motore da esentare.
L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ha diramato
la citata direttiva con circolare 21 luglio 1997, n. 3816, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.1997, nella quale – dopo aver premesso a)
che la tariffazione degli accessi alle zone a traffico limitato si inserisce
nelle strategie generali d'intervento per migliorare la mobilità urbana … e più
precisamente rappresenta una forma mediata di disincentivazione dell'uso dei
veicoli a motore per il trasporto individuale privato attraverso l'intervento
sulla domanda di mobilità, e b) che tale domanda non può in alcun modo essere
limitata ma unicamente orientata verso modalità alternative di trasporto, a
carattere o spaziale o temporale o modale, e che la tariffazione degli accessi
non può essere considerata una misura a se stante ma deve essere studiata ed
attuata nell'ambito delle strategie generali d'intervento del Piano urbano del
traffico- ha prescritto che i comuni, per poter subordinare l'accesso alle zone
a traffico limitato al pagamento di una somma, devono:
- aver istituito una ZTL (zona a traffico limitato) ai sensi dell'art. 7, comma
9 del CdS;
- aver adottato il Piano urbano del traffico ai sensi dell'art. 36 del CdS;
- aver introdotto la tariffazione degli accessi alla ZTL all'interno del Piano
urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento (che costituisce
una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell'accesso ad ore
prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore) si rende
effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano
del traffico. Di tale verifica deve essere data documentazione di uno specifico
paragrafo della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano.
Né può esser condivisa la prospettazione difensiva secondo la quale le ordinanze
censurate rientrerebbero nella ipotesi di tariffazione sperimentale parimenti
prevista dalla citata direttiva ministeriale, in virtù della quale è ammessa
l'adozione della tariffazione degli accessi per i comuni che non hanno ancora
adottato il Piano urbano del traffico, unicamente in via sperimentale e per un
periodo non superiore ad un anno, a condizione che nella relazione tecnica che
dovrà accompagnare il progetto di tariffazione siano precisati gli obiettivi ed
i relativi criteri di verifica.
Ed infatti, se pure le ordinanze recano effettivamente una clausola relativa ad
un loro carattere sperimentale, tale clausola attiene alla modificabilità della
disciplina di dettaglio della regolamentazione degli accessi e dei requisiti di
rilascio dei pass e non alla durata della stessa regolamentazione che invece, in
assenza di alcun termine di efficacia e proprio in ragione della ricordata
previsione di rinnovo dei pass, appare avere carattere tendenzialmente
permanente.
Egualmente infondata appare la deduzione difensiva svolta dalla difesa della TD
Group, secondo la quale i poteri esercitati dal Sindaco con le impugnate
ordinanze troverebbero la loro fonte nella diversa normativa in tema di
prevenzione dell’inquinamento atmosferico e sfuggirebbero, quindi, alle
prescrizioni dettate dal Codice della strada..
Osserva, infatti, il Collegio che effettivamente ai sensi dell’art. 3 legge n.
413/1997 “I sindaci possono adottare le misure di limitazione della circolazione
di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per esigenze di prevenzione
dell'inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri ambientali e sanitari
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge”.
Deve, però, ritenersi che la testuale previsione della norma consente l’adozione
solo delle misure di cui al comma 1 dell’art. 7 del CdS, e non anche di quelle
previste dal successivo comma 9, al quale il Legislatore del 1997 ben avrebbe
potuto fare riferimento se avesse voluto disporre in tal senso.
4. L’accoglimento della superiore, assorbente, censura comporta quindi
l’annullamento delle due ordinanze sindacali n. 36 del 18 febbraio 2008 e n.108
del 2 maggio 2008 e n. 152 del 13 giugno 2008, nonché della deliberazione di
G.M. n. 213 dell’1.08.2007, limitatamente alla parte nella quale ha adottato una
prima disciplina di tariffazione, dalla quale il Sindaco ha preso le mosse per
la fissazione delle tariffe operata nelle proprie successive ordinanze.
Sfuggono, invece, all’annullamento gli ulteriori atti censurati perché,
indipendentemente dagli eventuali profili relativi alla tardività
dell’impugnazione, i ricorrenti non hanno alcun interesse alla rimozione degli
atti relativi all’affidamento alla TD Group del servizio di rilascio dei pass
per l’accesso alle ZTL; ed invero le censure dedotte attengono sostanzialmente
alla violazione dei principi in tema di libera partecipazione alle gare e di
tutela della concorrenza, senza che l’affidamento ad una o altra impresa
operante nel settore refluisca sul loro interesse a rimuovere la disciplina
sostanziale limitatrice dell’accesso nelle zone centrali della città.
In relazione all’andamento complessivo della vicenda, ritiene il Collegio di
dover disporre la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura
Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte
dei Conti, per le eventuali valutazioni di competenza.
In relazione alla natura sostanzialmente collettiva dell’impugnativa, sussistono
validi motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie
per quanto di ragione, il ricorso in epigrafe, disponendo l’annullamento degli
atti in motivazione indicati.---------------------------------------------------------------------
Spese compensate -----------------------------------------------
Dispone la trasmissione a cura della Segreteria di copia della presente sentenza
alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione
Siciliana della Corte dei conti.-----
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-----------------------------------------------------------
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 24 giugno 2008, con
l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:----------------
- Giorgio Giallombardo - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere Estensore
- Roberto Valenti - Referendario
Depositata in Segreteria il
24-06-2008
Il Segretario.
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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
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