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Segnalata da Nicola Giudice

 

TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 19 febbraio 2008, ordinanza n. 227
 

AREE PROTETTE - Regione Siciliana - ZPS e ZSC - Dec. Ass. 22.10.2007, come modificato dal Dec. Ass. 25.10.2007- Sottrazione al sistema sanzionatorio di condotte che nelle altre regioni costituiscono reato - Sospensione. Va sospeso il Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 22 ottobre 2007 (“Disposizioni relative alle misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazioni” ) così come modificato dal decreto 25 ottobre 2007, nelle parti in cui si dichiara non vigenti nella Regione Siciliana le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per le aree protette del 2 dicembre 1996 e non applica criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione della Zps e Zsc, così come individuati con DM 17 ottobre 2007. Tale provvedimento sottrae infatti al sistema sanzionatorio penale di cui all’art. 30 ,lettera D, L. 157/92, nonché penale, civile ed amministrativo di cui all’art. 30 L. 394/91, condotte che, se commesse fuori dal territorio siciliano, rientrerebbero a pieno titolo nelle fattispecie di reato e di illecito civile ed amministrativo ivi previste; pare inoltre invadere le competenze statali costituzionalmente poste in ordine alla materia della tutela dell’ecosistema, di cui all’art. 117, II comma, lettera S Cost.  Pres. f.f. Veneziano, Est. Valenti - Legambiente com. reg. siciliano e altri (avv. Giudice) c. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (Avv. Stato) - T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I - 19 febbraio 2008, ord. n. 227
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA,

Sezione Prima


N. 227 Reg. Ord.
N. 315 Reg. Ric.
Anno 2008
 

 


adunato in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori Magistrati:

 

- SALVATORE VENEZIANO – Presidente f.f.
- ROBERTO VALENTI – Referendario, est.
- ACHILLE SINATRA – referendario

 

ha pronunciato la seguente
 

ORDINANZA


sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – con ricorso n. 315/2008, proposto da: Legambiente – Comitato regionale Siciliano con sede in Palermo in persona del legale rappresentante pro-tempore, Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF) con sede in Roma in persona del legale rappresentante pro-tempore e Lega Italiana Protezione Uccelli con sede in Parma in persona del legale rappresentante pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to Nicola Giudice, presso il cui studio in Palermo, via Massimo D’Azeglio n.27/c, sono elettivamente domiciliati,


CONTRO


-L’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato:


PER L’ANNULLAMENTO
Del Decreto del 22 ottobre 2007 “Disposizioni relative alle misure di conservazione delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazioni” così come modificato dal decreto 25 ottobre 2007 – Modifica del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni relative alle misure di conservazioni delle zone di protezione speciale e delle zone speciali di conservazione” dell’Assessorato al Territorio e Ambiente” entrambi pubblicati in GURS N. 56 del 30 novembre 2007, nelle parti in cui:
1) si dichiara non vigenti nella Regione Siciliana le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per le aree protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana;
2) non applica criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione della Zps e Zsc, così come individuati con DM 17 ottobre 2007, pubblicato nella GURI n. 258 del 6/11/2007 al fine di garantire la coerenza ecologica della rete 2000 e l’adeguamento della sua gestione sul territorio nazionale.


VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;
VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Assessorato intimato;


UDITO il relatore Referendario Dott. Roberto Valenti;
e udito altresì l’Avv. N. Giudice per la parte ricorrente e l’Avv. Stato F. Bucalo per l’Assessorato costituito;


VISTA la documentazione tutta in atti;
VISTO l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;


RITENUTO, seppure alla luce della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il decreto oggetto del presente giudizio, nelle parti impugnate:
- pare sottrarre al sistema sanzionatorio penale di cui all’art. 30 ,lettera D, L. 157/92, nonché penale, civile ed amministrativo di cui all’art. 30 L. 394/91 condotte che, se commesse fuori dal territorio siciliano, rientrerebbero a pieno titolo nelle fattispecie di reato e di illecito civile ed amministrativo ivi previste, in relazione all’integrazione delle norme in questione mediante provvedimenti del Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette adottati ai sensi dell’art. 3 L. 394/91;
- pare invadere le competenze statali costituzionalmente poste in ordine alla materia della tutela dell’ecosistema, di cui all’art. 117, II comma, lettera S Cost.;


RITENUTO che pertanto, sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, e che , ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione; essa viene depositata in Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Palermo, 19 feb 2008


Presidente
Estensore


Segretario

Depositata in segreteria il 19 feb 2008
Il Segretario
 


 

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