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TAR TOSCANA, Sez. III, 6 febbraio 2008, sentenza n. 102
 


URBANISTICA - MARE E COSTE - Aree comprese nel demanio marittimo - Condono - Condizioni - Doppio parere - Amministrazione comunale e amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
L’art. 32, c. 6, L. 47/85 subordina il condono edilizio su aree di proprietà dello stato (nella specie, “discesa a mare”) "anche" alla disponibilità dell'ente proprietario delle aree medesime e non "in alternativa" alla disponibilità delle Amministrazioni comunali e di quelle proposte alla tutela del vincolo ambientale. In altri termini, il doppio parere è necessario per rilasciare il condono ma è sufficiente un solo parere negativo per respingerlo. Pres. Radesi , Est. Di Nunzio - G.F. e altri (avv.ti Piemontese, Medugno e Chiurazzi) c. Comune di Orbetello (n.c.). TAR TOSCANA, Sez. III - 6 febbraio 2008, n. 102
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- III SEZIONE -


N. 102 REG. SENT.
ANNO 2008
n. 3631 Reg. Ric.
Anno 1994
n. 3247 Reg. Ric.
Anno 1996
 
 


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 3631/94 proposto da GUARNACCIA Francesca in MODUGNO, MODUGNO Marco, MODUGNO Massimo e MODUGNO Marcello
e sul ricorso n. 3247/96 proposto da GUARNACCIA Francesca in MODUGNO, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Piemontese, Luigi Medugno e Vittorio Chiurazzi con domicilio eletto presso lo studio dell'av. Paolo Piemontese, in Firenze, via Masaccio n. 172;


c o n t r o


- IL COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;


P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O


rispettivamente:
- del provvedimento sindacale prot. n. 17739 in data 14 giugno 1994 con cui è stato disposto il diniego della domanda di sanatoria per l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna (discesa al mare) nell'unità immobiliare sita in località Ansedonia;
- della delibera della Giunta Municipale dell'8 novembre 1993 n. 1081, con cui è stato deciso di non autorizzare il rilascio della concessione in sanatoria per le opere di cui sopra; nonchè di ogni altro atto anteriore, conseguente o comunque coordinato o connesso a quelli sopraindicati (ric. n. 3631/94);
- del provvedimento sindacale prot. n. 17961 in data 10 giugno 1996, con cui è stata ordinata la demolizione delle opere edilizie realizzate asseritamente in assenza di concessione edilizia nell'unità immobiliare sita in località Ansedonia;
- nonchè di ogni altro provvedimento anteriore, conseguente o comunque ordinato o connesso a quelli sopraindicati (ric. n. 3247/96);.


Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Viste le memoria prodotte dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;
Vista la sentenza n. 6162/03;
Visti gli atti tutti della causa;


Udito, alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2007 - relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, l' avv. F. Vallini delegato dall'avv. P. Piemontese.


Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O


I ricorrenti, proprietari nel Comune di Orbetello, loc. Ansedonia, di una villa distinta in catasto foglio 110, part. 213 e 1128, impugnano, con atto ritualmente notificato e depositato (ric. n. 3631/94), il provvedimento sindacale prot. n. 17739 del 14.6. 94, con cui è stata respinta la domanda di sanatoria presentata dai ricorrenti per la parte riguardante la discesa a mare.
Con successivo ricorso n. 3247/96, anch'esso ritualmente notificato e depositato, la sola ricorrente Sig.ra Francesca Guarnaccia in Modugno impugna il provvedimento sindacale prot. n. 17961 del 10.6.96, con cui si ordina la demolizione delle opere edilizie riguardanti la discesa a mare realizzata in assenza della concessione edilizia,
Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio in entrambi i ricorsi.
Nella Camera di Consiglio dell' 11 dicembre 1996 questo Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento di demolizione, presentato dalla difesa della ricorrente.
I due gravami sono passati in decisione all'udienza del 20 novembre 2003.


D I R I T T O


Iniziando l'esame del ricorso n. 3631/94, avverso il diniego di condono edilizio limitatamente alla "discesa a mare" di cui in narrativa, il Collegio ne rileva d'ufficio l'inammissibilità.
Con la prima censura, infatti, i ricorrenti lamentano che il diniego sia stato emanato senza sentire la competente Capitaneria di porto, insistendo parte della "discesa" su area del demanio marittimo.
Senonchè l'invocato a. 35, c. 5, L. 47/85 subordina il condono edilizio in tali aree "anche" alla disponibilità dell'ente proprietario delle aree medesime e non "in alternativa" alla disponibilità delle Amministrazioni comunali e di quelle proposte alla tutela del vincolo ambientale, disponibilità nella fattispecie concreta inesistente.
In altri termini, il doppio parere è necessario per rilasciare il condono ma è sufficiente un solo parere negativo per respingerlo.
Pertanto il Collegio non ravviva alcun interesse ad invocare il parere della Autorità portuale in capo ai ricorrenti.
L'inammissibilità è evidente anche per la seconda censura, con la quale si lamenta l'eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria sulla valutazione ambientale negativa.
Le argomentazioni svolte dai ricorrenti, invero, concernono profili di discrezionalità tecnica, e non di legittimità, sui quali non si può estendere il sindacato del Giudice Amministrativo.
Passando al ricorso n. 3247/96, è infondato il primo motivo, col quale la ricorrente deduce l'incompetenza del Comune ex aa. 7 e segg. L. 47/85 ad irrogare l'impugnata sanzione demolitoria, che spetterebbe invece al Ministero dei beni Culturali e alle Regioni
A confutare tale tesi basti al Collegio ricordare la delega statale alle Regioni e la subdelega di questa ai Comuni nella materia de qua.
E' infondato anche il secondo motivo, inerente il mancato invio dell'avviso di procedimento ex a. 7 L. 241/90 prima dell'emanazione dell'ingiunzione di demolizione.
Infatti, in base, alla normativa vigente al momento dell'emanazione dell'ingiunzione (1996) non era previsto l'avviso di inizio di procedimento quando questo era ad iniziativa di parte -come è il procedimento di condono - mentre l'ingiunzione di demolizione è meramente consequenziale al diniego di condono.
Infine, il Collegio rileva l'infondatezza dei profili di illegittimità derivata.
In conclusione il T.A.R. deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso n. 3631/94 e deve respingere il ricorso n. 3247/96, riunito al primo.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso n. 3631/94;
Respinge il ricorso n. 3247/96;
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, l' 11 dicembre 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:


Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere


F.to Angela Radesi
F.to Giuseppe Di Nunzio


F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2008
Firenze, lì 6 febbraio 2008
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli

 


 

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