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TAR TOSCANA, Sez. III, 6 febbraio 2008, sentenza n. 102
URBANISTICA - MARE E COSTE - Aree comprese nel demanio marittimo - Condono -
Condizioni - Doppio parere - Amministrazione comunale e amministrazione preposta
alla tutela del vincolo. L’art. 32, c. 6, L. 47/85 subordina il condono
edilizio su aree di proprietà dello stato (nella specie, “discesa a mare”)
"anche" alla disponibilità dell'ente proprietario delle aree medesime e non "in
alternativa" alla disponibilità delle Amministrazioni comunali e di quelle
proposte alla tutela del vincolo ambientale. In altri termini, il doppio parere
è necessario per rilasciare il condono ma è sufficiente un solo parere negativo
per respingerlo. Pres. Radesi , Est. Di Nunzio - G.F. e altri (avv.ti
Piemontese, Medugno e Chiurazzi) c. Comune di Orbetello (n.c.). TAR TOSCANA,
Sez. III - 6 febbraio 2008, n. 102
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE -
N. 102 REG. SENT.
ANNO 2008
n. 3631 Reg. Ric.
Anno 1994
n. 3247 Reg. Ric.
Anno 1996
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3631/94 proposto da GUARNACCIA Francesca in MODUGNO, MODUGNO
Marco, MODUGNO Massimo e MODUGNO Marcello
e sul ricorso n. 3247/96 proposto da GUARNACCIA Francesca in MODUGNO,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Piemontese, Luigi Medugno e Vittorio
Chiurazzi con domicilio eletto presso lo studio dell'av. Paolo Piemontese, in
Firenze, via Masaccio n. 172;
c o n t r o
- IL COMUNE DI ORBETELLO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi
in giudizio;
P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O
rispettivamente:
- del provvedimento sindacale prot. n. 17739 in data 14 giugno 1994 con cui è
stato disposto il diniego della domanda di sanatoria per l'esecuzione dei lavori
di sistemazione esterna (discesa al mare) nell'unità immobiliare sita in
località Ansedonia;
- della delibera della Giunta Municipale dell'8 novembre 1993 n. 1081, con cui è
stato deciso di non autorizzare il rilascio della concessione in sanatoria per
le opere di cui sopra; nonchè di ogni altro atto anteriore, conseguente o
comunque coordinato o connesso a quelli sopraindicati (ric. n. 3631/94);
- del provvedimento sindacale prot. n. 17961 in data 10 giugno 1996, con cui è
stata ordinata la demolizione delle opere edilizie realizzate asseritamente in
assenza di concessione edilizia nell'unità immobiliare sita in località
Ansedonia;
- nonchè di ogni altro provvedimento anteriore, conseguente o comunque ordinato
o connesso a quelli sopraindicati (ric. n. 3247/96);.
Visti i ricorsi e la relativa documentazione;
Viste le memoria prodotte dalla parte ricorrente a sostegno della propria
difesa;
Vista la sentenza n. 6162/03;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2007 - relatore il Consigliere
Giuseppe Di Nunzio -, l' avv. F. Vallini delegato dall'avv. P. Piemontese.
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
I ricorrenti, proprietari nel Comune di Orbetello, loc. Ansedonia, di una villa
distinta in catasto foglio 110, part. 213 e 1128, impugnano, con atto
ritualmente notificato e depositato (ric. n. 3631/94), il provvedimento
sindacale prot. n. 17739 del 14.6. 94, con cui è stata respinta la domanda di
sanatoria presentata dai ricorrenti per la parte riguardante la discesa a mare.
Con successivo ricorso n. 3247/96, anch'esso ritualmente notificato e
depositato, la sola ricorrente Sig.ra Francesca Guarnaccia in Modugno impugna il
provvedimento sindacale prot. n. 17961 del 10.6.96, con cui si ordina la
demolizione delle opere edilizie riguardanti la discesa a mare realizzata in
assenza della concessione edilizia,
Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio in entrambi i ricorsi.
Nella Camera di Consiglio dell' 11 dicembre 1996 questo Tribunale ha accolto
l'istanza di sospensione del provvedimento di demolizione, presentato dalla
difesa della ricorrente.
I due gravami sono passati in decisione all'udienza del 20 novembre 2003.
D I R I T T O
Iniziando l'esame del ricorso n. 3631/94, avverso il diniego di condono edilizio
limitatamente alla "discesa a mare" di cui in narrativa, il Collegio ne rileva
d'ufficio l'inammissibilità.
Con la prima censura, infatti, i ricorrenti lamentano che il diniego sia stato
emanato senza sentire la competente Capitaneria di porto, insistendo parte della
"discesa" su area del demanio marittimo.
Senonchè l'invocato a. 35, c. 5, L. 47/85 subordina il condono edilizio in tali
aree "anche" alla disponibilità dell'ente proprietario delle aree medesime e non
"in alternativa" alla disponibilità delle Amministrazioni comunali e di quelle
proposte alla tutela del vincolo ambientale, disponibilità nella fattispecie
concreta inesistente.
In altri termini, il doppio parere è necessario per rilasciare il condono ma è
sufficiente un solo parere negativo per respingerlo.
Pertanto il Collegio non ravviva alcun interesse ad invocare il parere della
Autorità portuale in capo ai ricorrenti.
L'inammissibilità è evidente anche per la seconda censura, con la quale si
lamenta l'eccesso di potere per errore nei presupposti, illogicità,
contraddittorietà e difetto di istruttoria sulla valutazione ambientale
negativa.
Le argomentazioni svolte dai ricorrenti, invero, concernono profili di
discrezionalità tecnica, e non di legittimità, sui quali non si può estendere il
sindacato del Giudice Amministrativo.
Passando al ricorso n. 3247/96, è infondato il primo motivo, col quale la
ricorrente deduce l'incompetenza del Comune ex aa. 7 e segg. L. 47/85 ad
irrogare l'impugnata sanzione demolitoria, che spetterebbe invece al Ministero
dei beni Culturali e alle Regioni
A confutare tale tesi basti al Collegio ricordare la delega statale alle Regioni
e la subdelega di questa ai Comuni nella materia de qua.
E' infondato anche il secondo motivo, inerente il mancato invio dell'avviso di
procedimento ex a. 7 L. 241/90 prima dell'emanazione dell'ingiunzione di
demolizione.
Infatti, in base, alla normativa vigente al momento dell'emanazione
dell'ingiunzione (1996) non era previsto l'avviso di inizio di procedimento
quando questo era ad iniziativa di parte -come è il procedimento di condono -
mentre l'ingiunzione di demolizione è meramente consequenziale al diniego di
condono.
Infine, il Collegio rileva l'infondatezza dei profili di illegittimità derivata.
In conclusione il T.A.R. deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso n.
3631/94 e deve respingere il ricorso n. 3247/96, riunito al primo.
Non occorre provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituita
l'Amministrazione intimata.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III,
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso n. 3631/94;
Respinge il ricorso n. 3247/96;
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, l' 11 dicembre 2007, dal Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere, est.
Dott. Andrea MIGLIOZZI - Consigliere
F.to Angela Radesi
F.to Giuseppe Di Nunzio
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2008
Firenze, lì 6 febbraio 2008
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli
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