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TAR TOSCANA, Sez. III, 6 febbraio 2008, sentenza n. 105
 


BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Porto turistico - Approvazione del progetto - Conferenza di servizi ex artt. 5 e 6 DPR 509/97 - Mancata convocazione della Soprintendenza - Illegittimità.
E’ illegittima l’approvazione di un progetto definitivo per la ristrutturazione di un porto turistico in difetto della convocazione della Soprintendenza alla riunione della conferenza di servizi di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 509/97. In base al terzo comma dell’art. 6 di detto DPR, infatti, deve essere convocata, in aggiunta alle Amministrazioni di cui all'art. 5, comma secondo, "l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" ex DPR 12/4/96 (ora ex Lgs 3/4/06 n. 152). Poiché la Regione è già compresa tra i soggetti richiamati all'art. 5, comma secondo, sarebbe comunque incongruo escludere la Soprintendenza come ulteriore "autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" e riferire tale espressione solo alla Regione stessa. Del resto è illogico estendere l'esclusione dell'obbligo di convocare la Soprintendenza, prevista all'art. 5 per la approvazione di un progetto preliminare da inviare - appunto - alla Soprintendenza stessa, anche alla successiva convocazione per la approvazione del progetto definitivo, in mancanza di una specifica norma che deroghi al necessario coinvolgimento finale di tutti i soggetti doverosamente coinvolti nel procedimento nelle precedenti fasi. Pres. Radesi , Est. Di Nunzio - B.F. e altri (avv. Vaglio) c. Comune di San Vincenzo (avv. Grassi), Presidente Conferenza di servizi ed DPR 509/97 (n.c.), Regione Toscana (avv. Vincelle), Compartimento marittimo di Livorno e altri (Avv. Stato) - TAR TOSCANA, Sez. III - 6 febbraio 2008, n. 105
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

- III SEZIONE -


N. 105 REG. SENT.
ANNO 2008
N. 2087 REG. RIC.
ANNO 2002
 


ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 2087/2002 proposto da BERSOTTI FAUSTO,CIATTI GIULIO, FERRARO ADRIANA, CORTI LAURA, BERSOTTI CHIARA, ACERBI PAOLA, BERTINI ALBA, DOGLIONE ROBERTO e PARIGI BIANCA (ORA BERSOTTI CHIARA) ATTO DI RIASSUNZIONE, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Vaglio con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. Toscana, in Firenze, via Ricasoli n. 40;


c o n t ro


COMUNE DI SAN VINCENZO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv Renzo Grassi con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;
PRESIDENTE CONFERENZA DI SERVIZI D.P.R. 509/97, non costituitosi in giudizi;
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Vincelle con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale Via Cavour n. 18;
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LIVORNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ECONOMI E DELLE FINANZE
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato domiciliata ex lege nei suoi Uffici in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;


per l'annullamento
- del verbale di conferenza di servizi approvato in data 29 luglio 2002 e pubblicato all'Albo pretorio comunale sino al 15 agosto 2002 recante approvazione del progetto definitivo relativo all'ampliamento del Porto turistico di San Vincenzo ai fini del rilascio della concessione demaniale;
- di ogni altro atto antecedente o successivo anche sconosciuto ai ricorrenti comunque funzionalmente collegato ai predetti con particolare riguardo per il provvedimento di convocazione della conferenza di servizi ai sensi degli art. 5 e 6 del DPR 2 dicembre 1997;
- la delibera n. 565 del 3 giugno 2002 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 26 giugno 2002 P. II sez. I di pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 14 e segg. della L.R. 78/98 in ordine al progetto inerente l'ampliamento e la ristrutturazione del porto turistico di San Vincenzo;
- del verbale della conferenza di servizi interna allegato alla delibera di Giunta n. 565/2002;
- del rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale del progetto di ampliamento e ristrutturazione del porto turistico di San Vincenzo in quanto atto funzionalmente connesso alla delibera di Giunta n. 565/2002;
nonchè per l'annullamento, con atti di motivi aggiunti, della
- delibera del Consiglio comunale n. 44 del 30 giugno 2003 con la quale sono state individuate le modalità di realizzazione delle opere pubbliche costituite dall'ampliamento e ristrutturazione del porto turistico e correlato sovrappasso ferroviario sulla linea ferroviaria Roma - Genova.
realizzazione dell'intervento mediante concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici di cui all'art. 19/2° c. e seguenti della legge 109/94 e ss. mm. ii. ed indicanti le linee di indirizzo e gli obiettivi da perseguire ed attuare, nonchè degli atti connessi;


Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vincenzo, della Regione Toscana e delle Amministrazioni statali;
Vito l'atto di motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;


Udito, alla pubblica udienza del 29 novembre 2007,- relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio - gli avv.ti A. Cuccurullo, delegato dall'avv. G. Vaglio, R. Grassi, S. Fantappiè, delegato dall'avv. G. Vincelli e M. Gambini, avvocato dello Stato;


Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


F A T T O


La Regione Toscana, con deliberazione n. 258 in data 27 maggio 1992, ha approvato il Piano di coordinamento per la realizzazione, nell'ambito del proprio territorio, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici di interesse regionale e locale.


Il piano contiene la localizzazione dei Porti esistenti. da ristrutturare e da realizzare.


Per l'attuazione delle previsioni contenute nel piano devono essere formati e approvati distinti Piani regolatori portuali, da sottoporre all'approvazione Giunta regionale.
In particolare, per il porto di San Vincenzo è stata prevista la possibilità di effettuare interventi di riqualificazione mediante ampliamento della esistente struttura portuale (scheda 11).


Negli atti formati dal Comune di San Vincenzo è affermato che la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 4505 dell'11.12.1995 ha approvato definitivamente il Piano Regolatore del Porto Turistico del Comune di San Vincenzo.


Ai fini dell'attuazione delle previsioni del Piano Regolatore portuale, il Comune d San Vincenzo, con istanza del 29.06.1998, ha chiesto in concessione aree demaniali marittime e specchi acquei per complessivi mq. 97.608. In ragioni degli investimenti previsti la concessione è stata richiesta per la durata di anni quindici.


A seguito della presentazione dell'istanza è stato avviato lo specifico provvedimento amministrativo, previsto e disciplinato dal D.P.R. 02.02.1997 n. 509, relativo alla pubblicazione dell'istanza, allo scopo di acquisire eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti (art. 4 del D.P.R. N. 509/1997).


L'istanza di concessione è stata pubblicata, nelle forme e modi allora previsti, mediante inserzione nel foglio annunzi legali della Provincia di Livorno, all'Albo del Comune di San Vincenzo e della Capitaneria di Porto di Livorno.'


Nei termini fissati con l'avviso di pubblicazione sono state depositate osservazioni in opposizione da parte delle Associazioni ambientaliste Legambiente e WWF e dalla "Lista Alternativa per San Vincenzo".


Al termine della fase procedimentale della pubblicità, la Capitaneria di Porto di Livorno, con foglio n. 632 del 09.01.1999 ai sensi dell'art. 5 dei D.P.R. 02.12.1997 n. 509, ha inviato l'istanza, corredata della documentazione presentata, e copia delle osservazioni in opposizione pervenute al Sindaco del Comune di San Vincenzo.


Il Sindaco del Comune di San Vincenzo, con nota n. 11444 del 07.06.1999, ha convocato la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 5 del D.P.R. n. 509/1997, inviando la documentazione tecnica predisposta alle Amministrazioni interessate.


Alla Conferenza sono state invitate le seguenti Amministrazioni:


- Regione Toscana, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico e pianificatorio;
- Comune di San Vincenzo, per l'ammissibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio;
- Circoscrizione doganale, ai fini di cui all'art. 19 del D.L. 08.11.1990 n. 374;
- Capitaneria di Porto di Livorno, quale Autorità competente al rilascio della concessione;
-Ufficio del Genio Civile Opere Marittime, ai fini della valutazione sulla idoneità tecnica delle opere;
- Ufficio del Territorio del Ministero delle Finanze, per gli aspetti domenicali;
- Direzione Marittima di Livorno;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.


Nel corso della Conferenza dei Servizi, tenuta in data 05.08.1999, i rappresentanti delle Amministrazioni intervenute hanno formulato osservazioni e richieste di precisazioni per come riportate nel verbale predisposto.


Il Comune di San Vincenzo, con nota n. 4909 dell' 08.3.2001 con allegata nota tecnica, ha convocato una seconda Conferenza dei Servizi per il giorno 14.03.2001, a seguito della quale è stato approvato, nei limiti del parere reso da ogni singola Amministrazione, intervenuta come da schede allegate, il progetto preliminare presentato dal Comune stesso.


In particolare la Capitaneria di Porto ha condizionato il proprio parere favorevole all'esito della valutazione di impatto ambientale e costiero delle opere previste nel progetto preliminare.


Dello steso sostanziale tenore erano anche i pareri resi dalla Regione Toscana e dall'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime: Quest'ultimo, inoltre, ha richiesto l'effettuazione di approfondimenti anche in relazione all'eventuale impatto delle opere sul trasporto solido litoraneo (dinamica costiera).


Il Comune di San Vincenzo, con nota n. 15524 del 31.07.2001 ha comunicato di avere avviato le procedure di V.I.A., di competenza della Regione Toscana, sul progetto di ampliamento del Porto turistico. Inoltre, al fine di consentire le opportune valutazioni preordinate alla formulazione del parere definitivo ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo dell'ampliamento del Porto, facendo riserva di convocare la prescritta Conferenza di Servizi successivamente alla conclusione del procedimento di V.I.A.


Con successiva nota n. 14503 dell'11.07.2002, il Comune di San Vincenzo ha convocato per il giorno 29.07.2002 la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 6 del D.P.R. n. 509/1997 per l'approvazione del progetto definitivo dell'ampliamento del Porto turistico di San Vincenzo.


Infatti, la Regione Toscana, con delibera della G.R. n. 565 del 03.06.2002, aveva espresso, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 79/1998, pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto per l'ampliamento e la ristrutturazione del Porto turistico del Comune di San Vincenzo, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al verbale della Conferenza di servizi interna svoltasi i data 23.05.2002 3 29,05,2003.


La Regione Toscana deliberava, inoltre, di comunicare la pronuncia positiva a varie Amministrazioni tra le quali anche la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e la pubblicazione della delibera stessa sul BURT.


La Conferenza di Servizi concludeva i propri lavori esprimendo parere favorevole alla approvazione del progetto definitivo predisposto dal Comune di San Vincenzo.


Nel relativo verbale viene dato atto della avvenuta approvazione, nel rispetto delle prescrizioni formulate dai rappresentanti delle Amministrazioni intervenute.


In particolare, il parere favorevole veniva subordinato all'attuazione, in fase esecutiva e gestionale, delle prescrizioni e raccomandazioni indicate nella pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla delibera della G.R. n. 595/2002.


Con atto depositato il 16 ottobre 2002, il sig. Fausto Bersotti e altri ricorrenti hanno chiesto al Tar Toscana di annullare il verbale della Conferenza dei Servizi approvato in data 29.07.2002 recante l'approvazione del progetto definitivo del progetto relativo all'ampliamento del Porto turistico di San Vincenzo.


Vengono dedotti i seguenti motivi:


1) Violazione e falsa applicazione della legge con particolare riguardo per il D.P.R. 2 dicembre del 1997 n. 509 artt. 5 e 6.


2) Illegittimità derivata relativamente ai vizi contenuti negli altri provvedimenti impugnati e specificamente.


- Violazione e falsa applicazione della legge con particolare riguardo alla legge Regionale n. 78 del 1998 nella parte in cui prevede gli effetti del mancato adempimento della richiesta di integrazione istruttoria nella procedura di valutazione di impatto ambientale;


- Eccesso di potere con particolare riguardo per l'errato esercizio della discrezionalità amministrativa al fine di decidere la prosecuzione del procedimento a fronte dalla incompleta integrazione istruttoria effettuata dal proponente;


- Eccesso di potere con riguardo alla mancata valutazione di elementi determinanti ai fini della decisione;


- Violazione di legge in relazione alla L. Regionale Toscana n. 78 del 1998 in tema di mancato coinvolgimenti dell'opinione pubblica dopo la fase di integrazione dell'istruttoria.


Con atto contenente motivi aggiunti, notificato in data 13.10.2003, i ricorrenti hanno chiesto anche l'annullamento della delibera del Consigli Comunale n. 44 del 30 giugno 2003 con la quale sono state individuate le modalità di realizzazione delle opere pubbliche costituite dall'ampliamento e ristrutturazione del Porto turistico e correlato sovrappasso ferroviario sulla line ferroviaria Roma - Genova.


Con tale atto si deduce la illegittimità della delibera summenzionata.


D I R I T T O


In via pregiudiziale, il Collegio deve prendere atto che il primo ricorrente (Bersotti Fausto) ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto depositato il 22/2/06.


Non è invece fondata l'eccezione pregiudiziale di difetto di legittimazione di tutti i ricorrenti.


I proprietari di beni situati in prossimità del porto de quo sono, infatti, potenzialmente lesi da un progetto, qual'è quello in esame, che prevede non solo la ristrutturazione del porto ma anche il suo ampliamento, dato che, a progetto ultimato, la contestata struttura avrebbe evidentemente un maggiore impatto ambientale.


Procedendo all'esame del ricorso, giova richiamare il quadro normativo.


Con il D.P.R. n. 509/1997 è stato regolamentato il procedimento per il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20 della legge 15/3/1997 n. 59.


Gli artt. 1 e 2 determinano l'ambito di applicazione del regolamento, specificando che il medesimo si applica solo a quelle strutture dedicate alla nautica da diporto che sono definibili Porti o Approdi turistici in quanto complessi o porzioni di strutture amovibili ed inamovibili destinate in maniera esclusiva o precipua alla nautica da diporto, mentre per le strutture caratterizzate da totale rimovibilità delle opere è stato ritenuto sufficiente cristallizzare in una norma il richiamo a principi di snellezza e celerità nella conduzione delle procedure di cui al codice della navigazione.


L'art. 3 definisce forma e contenuto della domanda di concessione e degli allegati.


La disposizione definisce altresì le caratteristiche generali del progetto preliminare, con particolare rilievo allo studio finalizzato alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.


L'art. 4 prevede una serie di accertamenti preliminari da effettuare a cura del Capo del Compartimento Marittimo e che possono influenzare pregiudizialmente il prosieguo del procedimento.


La disposizione disciplina la pubblicazione della domanda.


L'istituto, con la funzione partecipativa, era già presente nel regolamento di esecuzione del Codice della navigazione (art. 18) in vigore, anche prima dell'approvazione della legge 7/8/1990 n. 241.


In base alla normativa su citata, le eventuali osservazioni di terzi, conseguenti alla pubblicazione, non attivano un subprocedimento paracontenzioso ma, al pari delle osservazioni partecipative di cui all'art. 10 della legge n. 241/1990, costituiscono in capo all'Autorità decidente un obbligo di valutazione da esplicitare nelle motivazioni del provvedimento finale (concessione demaniale).


L'art. 5 definisce l'ambito di svolgimento dell'istruttoria, individuando, in particolare, sei categorie di interessi pubblici, costantemente presenti sulla fascia costiera, con i quali va verificata la compatibilità dell'iniziativa proposta, lasciando aperta la possibilità della considerazione di ulteriori interessi pubblici legati alla particolarità di determinati siti (vincoli militari, archeologici ecc....). Rientrano in tali categorie di interessi pubblici quelli relativi ai seguenti elementi:


- urbanistica e pianificazione del territorio;
- aspetti urbanistico-edilizi;
- aspetti paesaggistico-territoriali;
- aspetti doganali;
- idoneità tecnica delle opere;
- aspetti dominicali;
- sicurezza della navigazione.


E' in tale fase istruttoria che la Conferenza dei Servizi decide sulle istanze presentate rigettandole, ovvero individuando l'istanza da ammettere ai successivi distinti procedimenti istruttori, con provvedimento motivato con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa presentata a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica della regione, alla tutela del paesaggio e alla sicurezza della navigazione.


L'art. 6 definisce le caratteristiche generali del progetto definitivo e disciplina l'applicazione della Conferenza di Servizi ex art. 14 della legge n. 241/1990 al procedimento in esame.


Vengono salvaguardate, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento in materia paesaggistica e ambientale, le competenze derivanti dalla legge n. 431/1985 e dell'atto di indirizzo e coordinamento sulla V.I.A..


L'articolo disciplina, altresì, lo svolgimento della Conferenza di Servizi o dell'Accordo di Programma per l'esame del progetto definitivo e prevede l'inserimento, in questa fase, dell'eventuale pronuncia della compatibilità ambientale, di competenza regionale.


L'art. 7 prevede tempi e modi di rilascio dell'atto di concessione.


L'art. 8 prevede le formalità di consegna dei beni oggetto della concessione e la vigilanza sulla esecuzione delle opere.


L'art. 9 individua le norme che diventano inapplicabili nel procedimento di concessione per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto.


L'art. 10 detta disposizioni transitorie e finali, di particolare rilievo per la definizione dei procedimenti pendenti.


Ciò premesso, risulta fondato il primo profilo del primo motivo del ricorso, col quale si deduce la violazione dei predetti aa. 5 e 6 DPR 509/97.


Infatti, difetta la convocazione della Soprintendenza per i beni culturali alla riunione della conferenza di servizi nella quale è stato approvato il progetto definitivo per la ristrutturazione del porto turistico di cui in narrativa.


Non vale richiamare, per contrastare tale obbligo - come controdedotto dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Capitaneria di Porto di Livorno - il combinato disposto dei commi 4 e 9 del sopracitato art. 5 DPR 509/97, per sostenere che non sussisteva l'obbligo di convocare la Soprintendenza, dovendo questa essere solo destinataria della comunicazione, ad opera del Comune, dell'esito della conferenza di servizi.


L'art. 5, invero, inerisce alla fase procedimentale dell'approvazione del progetto preliminare, mentre oggetto della censura in esame è la successiva fase di approvazione del progetto definitivo, disciplinata dal sopra citato art. 6 DPR 509/97.


In base al terzo comma del cit. a. 6, deve essere convocata, in aggiunta alle Amministrazioni di cui all'art. 5, comma secondo, "l'autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" ex DPR 12/4/96 (ora ex Lgs 3/4/06 n. 152). Poiché la Regione è già compresa tra i soggetti richiamati all'art. 5, comma secondo, sarebbe comunque incongruo escludere la Soprintendenza come ulteriore "autorità competente per la pronuncia di compatibilità ambientale" e riferire tale espressione solo alla Regione stessa. Del resto è illogico estendere l'esclusione dell'obbligo di convocare la Soprintendenza, prevista all'art. 5 per la approvazione di un progetto preliminare da inviare - appunto - alla Soprintendenza stessa, anche alla successiva convocazione per la approvazione del progetto definitivo, in mancanza di una specifica norma che deroghi al necessario coinvolgimento finale di tutti i soggetti doverosamente coinvolti nel procedimento nelle precedenti fasi.


Il profilo d'illegittimità esaminato è quindi fondato e il ricorso - assorbita ogni ulteriore doglianza e previa presa d'atto della rinuncia del ricorrente Bersotti Fausto - deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.


E' al riguardo ancora il caso di rilevare come l'eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera regionale di V.I.A. n. 565/02 è infondata, essendo la impugnazione di detta delibera ininfluente ai fini della decisione sul sopra esaminato profilo di illegittimità.


Quanto, infine, alle spese di lite, queste possono essere compensate tra le parti, considerate le peculiarità del metodo di approvazione del progetto de quo tramite conferenza di servizi.


P. Q. M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
Dà atto della rinuncia del ricorrente Bersotti Fausto;
Accoglie il ricorso e l'atto di motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati;
Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze, il 29 novembre 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:


Avv. Angela RADESI - Presidente
Dott. Giuseppe DI NUNZO - Consigliere, est.
Dott. Raffaele POTENZA - Consigliere


F.to Angela Radesi
F.to Giuseppe Di Nunzio
F.to Mara Vagnoli - Collaboratore di Cancelleria


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 FEBBRAIO 2008
Firenze, lì 6 febbraio 2008
Il Collaboratore di Cancelleria
F.to Mara Vagnoli
 


 

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