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TAR TOSCANA, Sez. I, 11 febbraio 2008, sentenza n. 158
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di
radiocomunicazione - Silenzio assenso ex art. 87, c. 9 d.lgs. n. 259/2003 -
Decorrenza - Dies a quo - Deposito del parere preventivo dell’ARPA - Non rileva.
Il termine per la formazione del silenzio-assenso di cui all’art. 87, c. 9 del
d.lgs. n. 259/2003 decorre dalla presentazione della domanda corredata dal
progetto, e non dalla ricezione, da parte del comune, del parere dell'Arpa, in
quanto ai sensi dell'art. 87, comma 4, del citato decreto il deposito del parere
preventivo favorevole dell'Arpa non è prescritto per la formazione del titolo
edilizio ovvero per l'inizio dei lavori, ma solo per l'attivazione dell'impianto
(TAR Veneto, sez. II, 23 aprile 2007, n. 1283 TAR Lecce, sez. II, 24 agosto 2006
n. 4279; TAR Catania, sez. II, 23 settembre 2005 n. 1478; TAR Napoli, sez. I, 17
dicembre 2004 n. 19379). Pres. Cicciò, Est. Massari - V. s.p.a. (Avv.ti
Brizzolari e Castelli) c. Comune di Pistoia (avv.ti Papa, Pace e Vitali) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 11 febbraio 2008, n. 158
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di radiocomunicazione
- Art. 87 D.Lgs. n. 259/2003 - Richiesta del titolo autorizzatorio edilizio di
cui al d.P.R. n. 380/2001 - Illegittimità. Le regole dettate dall'art. 87,
d.lgs. n. 259/2003 in tema di autorizzazione all'installazione di impianti di
radio comunicazione costituiscono principi fondamentali operanti in materie di
competenza ripartita, con la conseguenza che, fatte salve le disposizioni a
tutela dei beni ambientali e culturali, è contraria ai suddetti principi la
previsione normativa o regolamentare di un procedimento parallelo, volto a
munire il richiedente anche del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R.
n. 380 del 2001 (TAR Sicilia, Catania, sez. II, 19 aprile 2007). Pres. Cicciò,
Est. Massari - V. s.p.a. (Avv.ti Brizzolari e Castelli) c. Comune di Pistoia
(avv.ti Papa, Pace e Vitali) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 11 febbraio 2008, n. 158
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Installazione di impianti di radiocomunicazione
- Art. 87, c. 9, D.Lgs. n. 259/2003 - Silenzio assenso - Decorso del termine di
90 giorni - Interruzione - Limiti. Il decorso del termine di novanta giorni,
previsto dall'art. 87 comma 9, codice delle comunicazioni elettroniche (d.l. 1°
agosto 2003 n. 259) al fine della formazione di un titolo abilitativo idoneo
all'attività edificativa del privato, può essere interrotto dall'amministrazione
con richiesta di integrazione documentale solo entro il limite di quindici
giorni, trascorso il quale resta preclusa all'amministrazione qualsiasi attività
interlocutoria, a prescindere dal fatto che il mancato rispetto del termine sia
stato causato dalla necessità di procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie
(T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 aprile 2007, n. 323; T.A.R. Campania
Napoli, sez. VII, 5 agosto 2005, n. 10635). Pres. Cicciò, Est. Massari - V.
s.p.a. (Avv.ti Brizzolari e Castelli) c. Comune di Pistoia (avv.ti Papa, Pace e
Vitali) -
T.A.R. TOSCANA, Sez. I - 11 febbraio 2008, n. 158
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
N. 158 REG. SENT.
ANNO 2008
n. 881 Reg. Ric.
Anno 2005
nelle persone dei sig.ri:
dott. Gaetano CICCIO’ - Presidente
dott. Saverio ROMANO - Consigliere
dott. Bernardo MASSARI - Consigliere, rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 881/05 proposto da VODAFONE OMNITEL N.V., s.p.a., con sede in
Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti Maurizio Brizzolari e Alessio Castelli ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del secondo, in Firenze, via Belfiore n. 10,
c o n t r o
il Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Vito Papa, Federica Paci e Daria Vitale, con domicilio eletto
presso lo studio legale Lesiona, in Firenze, via de’ Rondinelli n. 2,
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione,
- della nota prot. gen. 20931 del 13.04.2005 successivamente comunicata, con cui
il Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di
Pistoia ha ordinato alla Vodafone Omnitel la demolizione della stazione radio
base per telefonia mobile esistente nel predetto comune, in via Dalmazia n. 316
(loc. Villaggio Belvedere);
- tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compresi, per
quanto occorrer possa, l’art. 7 lettera d) e gli artt. 15 e segg. del
Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia, adottato con delibera di C.C. n. 252
del 17.11.2003 (nella parte in cui assoggettano gli impianti di TLC a
concessioni edilizie e relativo procedimento ivi stabilito) e il parere negativo
della Commissione Consultiva Edilizia del 01.03.2005, non conosciuto;
- nonché per la declaratoria di efficacia e di validità dell’autorizzazione
all’installazione di stazione radio base per telefonia cellulare in Pistoia, Via
Dalmazia n. 316, loc. Villaggio Belvedere, conseguita mediante il
silenzio-assenso sull’istanza presentata ai sensi del d.lgs. 259/2003.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza n. 498/05;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008, il dott. Bernardo
Massari;
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel
verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
Espone la società ricorrente di aver presentato al Comune di Pistoia, in data 1
ottobre 2004, istanza di autorizzazione, ex artt. 86 e seguenti del decreto
legislativo n. 259/2003, per l'installazione di una stazione radio base sita in
via Dalmazia n. 316.
Con nota dell’11 ottobre 2004 l'Amministrazione comunale invitava la società
ricorrente a presentare i nullaosta di ASL e ARPAT.
A sua volta, l'ARPAT, con missiva del 23 dicembre 2004, trasmetteva allo
Sportello unico delle attività produttive del Comune di Pistoia il parere
tecnico favorevole previsto dall'art. 87 del predetto decreto legislativo.
In data 4 gennaio 2005, essendo decorsi i 90 giorni previsti per la formazione
del silenzio assenso, ex art. 87, comma 9, del decreto legislativo n. 259, la
società ricorrente comunicava l'inizio dei lavori per la realizzazione
dell'impianto, fra l'altro evidenziando che l'unico organismo tecnico alla quale
la legge attribuisce una funzione nel procedimento di autorizzazione
all'installazione di stazione radio base per la telefonia mobile è l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente.
Dopo aver ultimato i lavori e attivato la stazione in questione la Vodafone
riceveva la nota comunale del 24 febbraio 2005 con cui il Dirigente del Servizio
urbanistica e assetto del territorio ordinava l'immediata sospensione dei lavori
in quanto "sulla base dell'art. 3, lettera d), della L.R n. 52/99 e dell'art. 7
del Regolamento edilizio vigente le opere in questione sono soggetti a
concessione edilizia…. e l'integrazione documentale è stata eseguita solo in
parte attraverso la presentazione di nullaosta ARPAT, pervenuto in data 12
ottobre 2004” con la conseguenza che “la mancata presentazione del nullaosta ASL
ha comportato l'improcedibilità istruttoria della pratica producendo peraltro la
mancata decorrenza dei termini di cui al comma 9 dell'art. 87 del d.lgs.
259/03”.
Avverso tale nota, nonché nei confronti della citata norma del regolamento
edilizio comunale adottato con deliberazione consiliare n. 252 del 17 novembre
2003, la società Vodafone proponeva dinanzi a questo Tribunale amministrativo
regionale ricorso rubricato al n. 781/2005.
Infine, con provvedimento n. 20931 del 13 aprile 2005, il Dirigente del Servizio
urbanistica e assetto del territorio del Comune di Pistoia ordinava la
demolizione della stazione radio base di cui trattasi, adducendo che “allo stato
attuale le opere risultando eseguite in assenza di permesso di costruire” sono
come tali “da ritenersi abusive e soggette all’applicazione dell’art. 132 della
L.R. 1/05”.
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento,
previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:
1. Violazione e falsa applicazione del DPR 380/2001 (artt. 10, 27 e 31), del
d.lgs. n. 259/2003 (artt. 86 e segg.) e delle leggi reg. n. 52/1999 (art. 31) e
n. 1/2005 (art. 129 e 132) . Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle
Preleggi e della l. n. 24171990. Violazione e falsa applicazione delle Direttive
europee 2002/19/CE, 2202/20/CE, 2202/21/CE, 2202/22/CE. Eccesso di potere per
aggravio del procedimento. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Sviamento.
2. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001 (artt. 27 e 31), del
d.lgs. n. 259/2003 (artt. 86 e segg.) e delle leggi reg. n. 52/1999 (art. 31 e
3, lett. d) e n. 1/2005 (art. 78, lett. d, 129 e 132) . Violazione e falsa
applicazione della l. n. 36/2001, della l. n. 166/2002 e della l. n. 62/1953
(art. 10). Violazione del principio tempus regit actum e di gerarchia delle
fonti normative. Violazione e falsa applicazione delle Direttive europee
2002/19/CE, 2202/20/CE, 2202/21/CE, 2202/22/CE. Eccesso di potere per
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento.
3. Violazione e falsa applicazione del DPR n. 380/2001 (artt. 5, 20, 27 e 31),
del d.lgs. n. 259/2003 (artt. 86 e segg.) e delle leggi reg. n. 52/1999 (art. 6
e 31) e n. 1/2005 (art. 129 e 132) e dell’art. 15 del Regolamento edilizio del
comune di Pistoia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 delle Preleggi e
della l. n. 24171990. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Aggravio
del procedimento. Sviamento.
4. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 259/2003 (artt. 4, 86 87 e 90).
Violazione dei principi di efficienza e imparzialità dell’azione amministrativa
(art. 97 cost.). Eccesso di potere per sviamento. Mancata considerazione
dell’interesse pubblico al servizio di radio telefonia. Violazione del diritto
d’impresa.
5. Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 (art. 3) e della l. n.
36/2001 e del Regolamento edilizio del comune di Pistoia. Eccesso di potere per
difetto di motivazione. Sviamento.
6. Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 (artt. 1, 7, 8, 10, 14 e
14 bis). Violazione del principio del contraddittorio e dei principi vigenti in
materia di procedimento di secondo grado. Eccesso di potere per sviamento.
Violazione dei principi di efficienza e imparzialità dell’attività della
pubblica amministrazione.
7. Illegittimità derivata. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione del
decreto legislativo n. 259/2003 (artt. 86 e segg.), dell’art. 1, comma 2, della
legge n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 267/2000 (art. 7) violazione e
falsa applicazione della l. n. 36/2001 e della legge regionale toscana n.
54/2000. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Irragionevolezza.
Sviamento. Aggravio del procedimento. Violazione del principio di legalità e
dell’art. 10 del d.P.R. n. 380/2001.
8. Illegittimità derivata per illegittimità degli artt. 15 e seguenti del
Regolamento edilizio del comune di Pistoia. Violazione e falsa applicazione del
decreto legislativo n. 259/2003 (articoli 86 e seguenti), della legge n. 36/2001
e della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per aggravio del procedimento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi
all’accoglimento del gravame.
Con ordinanza n. 498 depositata il 21 giugno 2005 veniva accolta la domanda
incidentale di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2008 il ricorso è stato trattenuto per la
decisione.
D I R I T T O
Con il ricorso in esame viene impugnata la nota in epigrafe precisata con cui il
Dirigente del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di
Pistoia ha ordinato alla Vodafone Omnitel la demolizione della stazione radio
base per telefonia mobile esistente nel predetto comune, in via Dalmazia n. 316,
nonché gli atti presupposti, tra cui, l’art. 7 lettera d) e gli artt. 15 e segg.
del Regolamento Edilizio del Comune di Pistoia, adottato con delibera di C.C. n.
252 del 17.11.2003 (nella parte in cui assoggettano gli impianti di TLC a
concessioni edilizie e relativo procedimento ivi stabilito) e il parere negativo
della Commissione Consultiva Edilizia del 01.03.2005.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi di seguito precisati.
In particolare, assorbente considerazione deve essere riservata al terzo e
quinto e settimo motivo con cui si lamenta, da un lato l’insussistenza
dell’obbligo di allegazione del parere della ASL competente previsto, invece,
dall’art. 15 del Regolamento edilizio comunale di cui si assume perciò
l’illegittimità, dall’altro il perfezionamento del titolo autorizzatorio
necessario per la realizzazione dell’impianto, attesa la decorrenza dei novanta
giorni dalla presentazione dell’istanza per la formazione del silenzio assenso
codificato dall’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003.
La tesi appare condivisibile.
Dispone l’art. 87 del d.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 recante il Codice delle
comunicazioni elettroniche che “L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi
e, in specie, l'installazione di …di stazioni radio base per reti di
comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS…viene autorizzata dagli Enti locali,
previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i
controlli, di cui all’art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 della
compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e
gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della citata legge”.
A sua volta l’art. 14 della l. n. 36/2001 (Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) stabilisce che “le
amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni
controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente
legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente”.
Spetta, dunque, all’ARPA, nell’ambito del procedimento di autorizzazione
all’installazione dei sistemi per il servizio di telefonia cellulare, il potere
di rilasciare il parere di cui al comma 1 dell’art. 87 del codice delle
comunicazioni (TAR Lazio, sez. II, 7 giugno 2006, n. 4397).
L’insieme delle disposizioni appena citate ha visto consolidare
l’interpretazione secondo la quale, nella materia, il termine per la formazione
del silenzio-assenso di cui al comma 9 dell’art. 87 decorre dalla presentazione
della domanda corredata dal progetto, e non dalla ricezione, da parte del
comune, del parere dell'Arpa, in quanto ai sensi dell'art. 87, comma 4, del
citato decreto il deposito del parere preventivo favorevole dell'Arpa non è
prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l'inizio dei lavori,
ma solo per l'attivazione dell'impianto (TAR Veneto, sez. II, 23 aprile 2007, n.
1283 TAR Lecce, sez. II, 24 agosto 2006 n. 4279; TAR Catania, sez. II, 23
settembre 2005 n. 1478; TAR Napoli, sez. I, 17 dicembre 2004 n. 19379)..
Si è altresì precisato che le regole dettate dall'art. 87, d.lgs. n. 259/2003 in
tema di autorizzazione all'installazione di impianti di radio comunicazione
costituiscono principi fondamentali operanti in materie di competenza ripartita,
con la conseguenza che, fatte salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali
e culturali, è contraria ai suddetti principi la previsione normativa o
regolamentare di un procedimento parallelo, volto a munire il richiedente anche
del titolo autorizzatorio edilizio di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 (TAR
Sicilia, Catania, sez. II, 19 aprile 2007).
Alla stregua delle argomentazioni che precedono appare evidente che il Comune di
Pistoia non poteva legittimamente, sia pur invocando in proposito l’art. 15 del
proprio Regolamento edilizio, richiedere alla società ricorrente la produzione
di un parere tecnico non previsto dalle norme sopra rassegnate, con l’ulteriore
conseguenza che tale richiesta non era idonea a interrompere il termine per la
formazione del silenzio assenso.
Invero il comma 5 del citato art. 87 secondo cui “Il responsabile del
procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla
data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione
della documentazione prodotta” con l’effetto di rinnovazione del termine di cui
al comma 9, non può essere interpretato nel senso che qualsivoglia richiesta
dell’Amministrazione sia idonea a produrre l’effetto interruttivo in parola,
atteso che accedendo a tale opzione interpretativa verrebbe rimesso totalmente
alla volontà dell’ente locale la conclusione del procedimento di cui trattasi,
così eludendo le finalità acceleratorie fatte proprie dal codice delle
comunicazioni.
Infatti, il decorso del termine di novanta giorni, previsto dall'art. 87 comma
9, codice delle comunicazioni elettroniche (d.l. 1° agosto 2003 n. 259) al fine
della formazione di un titolo abilitativo idoneo all'attività edificativa del
privato, può essere interrotto dall'amministrazione con richiesta di
integrazione documentale solo entro il limite di quindici giorni, trascorso il
quale resta preclusa all'amministrazione qualsiasi attività interlocutoria, a
prescindere dal fatto che il mancato rispetto del termine sia stato causato
dalla necessità di procedere ad ulteriori acquisizioni istruttorie (T.A.R.
Calabria, Catanzaro, sez. II, 16 aprile 2007, n. 323; T.A.R. Campania Napoli,
sez. VII, 5 agosto 2005, n. 10635).
E’ stato, altresì, precisato che il principio di tipicità degli atti
amministrativi esclude che un qualsiasi procedimento possa essere sospeso se
manca una norma che preveda il relativo potere, anche in caso di inottemperanza
alle richieste istruttorie illegittimamente avanzate dall’Amministrazione
(T.A.R. Piemonte, sez. I, 6 luglio 2005, n. 2441).
Posto, quindi, per quanto sopra argomentato, che per effetto del decorso del
termine di 90 giorni doveva ritenersi formato il titolo autorizzatorio previsto
dalla legge, l’Amministrazione, fatto salvo il potere di procedere in autotutela
ed in presenza dei necessari presupposti all’annullamento dell’autorizzazione,
non poteva legittimamente disporre la demolizione dell’impianto già realizzato.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto
conseguendone l’annullamento dell’ordinanza di demolizione.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per
disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto
annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2008.
F.to Gaetano Cicciò - Presidente
F.to Bernardo Massari - Consigliere, rel. est.
F.to Mario Uffreduzzi - Direttore della Segreteria
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11 Febbraio 2008
Firenze, lì 11 Febbraio 2008
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Mario Uffreduzzi
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