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TAR TOSCANA, Sez. II, 21 febbraio 2008, sentenza n. 181
V.I.A. - Impianto di rigassificazione di GNL - Procedura autorizzatoria -
Referendum consultivo comunale - Ammissibilità - Esclusione. Devono
ritenersi inammissibili i quesiti referendari locali consultivi relativi alle
procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto di rigassificazione
di GNL, atteso che tale forma di consultazione è consentita dalle disposizioni
ordinamentali vigenti (l’art. 8, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000, in combinata
lettura, nella specie, con lo Statuto del Comune di Rosignano Marittino), per le
sole “materie di esclusiva competenza locale”. Appare evidente che, in ragione
delle diverse Amministrazioni coinvolte nella pronuncia di compatibilità
ambientale e in virtù dei diversi interessi incisi, la realizzazione di un
impianto di rigassificazione non può considerarsi di esclusiva competenza del
comune. Pres. Petruzzelli, Est. Toschei - E. s.p.a. (avv.ti Passalacqua,
Bassi, Viola, Bucello e Bruti Liberati) c. Comune di Rosignano Marittimo (avv.
Grassi), Ministero per le Attività Produttive e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.),
riunito ad altro ricorso. T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 21 febbraio 2008, n. 181
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
SEZIONE SECONDA
N. 181 REG. SENT.
ANNO 2008
N. 2198 REG- RIC
N. 2258 REG. RIC.
ANNO 2005
composto dai Signori:
Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi:
*n. R.g 2198 del 2005 proposto da
Società “EDISON S.p.a”, in persona del rappresentante legale pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Passalacqua, Nicola Bassi, Simona
Viola, Mario Bucello ed Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Monica Passalacqua in Firenze, via XX Settembre n. 60;
contro
- Il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO,
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Renzo
Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in
Firenze, via Cavour n. 64;
- il COMITATO DEI GARANTI eletto dal Consiglio comunale di Rosignano Marittimo,
in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il MINISTERO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la
stessa domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- il MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e
presso la stessa domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in
giudizio;
e nei confronti
- del COMITATO PROMOTORE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE sul terminale metano a
Rosignano/Vada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Emanuele Montini e Carla Licignano ed elettivamente
domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, via Ricasoli n.
40;
- di MANETTI Marco, non costiuitosi in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione assunta in data 2 novembre 2005 dal Comitato dei
garanti eletto dal Comune di Rosignano Marittimo ai sensi dell’art. 43 dello
Statuto con delibera n. 217 del 14 ottobre 2005, con cui sono stati dichiarati
ammissibili i due quesiti referendari locali propositivi presentati dal Comitato
promotore per la consultazione popolare sul terminale metano a Rosignano/Vada,
del seguente tenore: “sei d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima
negativamente (nell’ambito della procedura statale di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione) sul progetto di terminale GNL di Edison/Solvay?”
e “sei d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima positivamente (nell’ambito
della procedura statale di valutazione di impatto ambientale e di
autorizzazione) sul solo progetto di delocalizzazione dell’area archeologica di
San Gaetano (Vada) del deposito di etilene?”
- di ogni altro precedente, successivo o comunque connesso, anche se non
conosciuto ivi inclusi, ove ritenuto necessario, gli articoli 40 e 42 dello
Statuto del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 166 del 21 dicembre 2000, e gli articoli da 63 a 78 del regolamento
di partecipazione del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 27 del 28 febbraio 2002.
*n. R.g 2258 del 2005 proposto da
ANGELI Maria Graziella, LUPARINI Luca e MANETTI Massimo, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Fabio Conti e Gian Luca Conti con domicilio eletto presso lo studio
di tali difensori in Firenze, Piazza della Repubblica n. 2;
contro
- Il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv.to Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;
- il COMITATO DEI GARANTI eletto dal Consiglio comunale di Rosignano Marittimo,
in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti
- del COMITATO PROMOTORE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE sul terminale metano a
Rosignano/Vada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti Emanuele Montini e Carla Licignano ed elettivamente
domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, via Ricasoli n.
40;
- il MINISTERO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la
stessa domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento con cui il referendum propositivo – all’esito della
seduta del 2 novembre 2005 – è stato dichiarato ammissibile dal Comitato dei
garanti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo, del
Comitato promotore del referendum, del Ministero delle attività produttive e del
Ministero dell’ambiente e i documenti prodotti;
Viste le ordinanze nn. 75 e 77 del 19 gennaio 2006, con la quale questo
Tribunale ha accolto le istanze cautelari proposte dalle parti ricorrenti;
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 ed alle Camere di consiglio
del 15 dicembre 2006 e dell’8 febbraio 2007 il dott. Stefano Toschei; presente
per la parte ricorrente l’avv. Lucia Bitto delegata da Nicola Bassi e Gian Luca
Conti nonché per le parti resistenti gli avv.ti Renzo Grassi, Donatella Mangani
delegata da Emamuele Montini e Carla Licignano e l’avvocato dello Stato Uliana
Casali;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. – Con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe, rubricato al n. 2198 del
2005 la Società Edison ha impugnato il provvedimento con il quale il Comitato
dei garanti nominato dal Comune di Rosignano Marittimo ha dichiarato ammissibili
due quesiti referendari da proporre alla cittadinanza e relativi alla vicenda
legata alla realizzazione di un impianto di rigassificazione di gas naturale
liquefatto (d’ora in poi, GNL) all’interno dell’insediamento industriale Solvey,
nel Comune di Rosignano Marittimo.
La Società Edison, cha ha curato il progetto di realizzazione dell’impianto di
cui sopra, ebbe ad attivare la procedura amministrativa di autorizzazione ai
sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 2000 n. 340 con istanza del 1° agosto
2002. Nel corso del procedimento, riferisce la ricorrente, sono state formulate
osservazioni sfavorevoli all’approvazione del progetto dalla Regione Toscana,
chiedendo che fossero apportate delle correzioni. Tali prospettazioni
sfavorevoli non furono, tuttavia, condivise dalla Commissione di valutazione di
impatto ambientale incardinata presso il Ministero dell’ambiente che, al
contrario, all’esito dei lavori espressi un giudizio favorevole.
La Società Edison soggiunge che, al fine di ricercare la possibilità di giungere
ad una intesa con la Regione, essa si determinò a proporre una variante al
progetto che localizza il terminale di rigassificazione all’interno del
perimetro dello stabilimento Solvay, sito nella frazione di Rosignano Solvay
anziché nell’originaria area di Vada, prevedendo altresì la dismissione, lo
smantellamento e il trasferimento nello stabilimento Solvay in Rosignano Solvay
dell’esistente terminale di etilene sito in Vada (il che determinerebbe la
liberazione delle aree costiere da ogni insediamento industriale) nonché
l’interramento delle tubazioni dello scarico del GNL e dell’etilene liquido.
In ragione delle suindicate novità veniva riaperto il tavolo di consultazione
tra le Amministrazioni interessate al fine di completare la procedura in atto.
Quando quest’ultima era ancora pendente, la Giunta del Comune di Rosignano, con
delibera n. 55 del 14 aprile 2005 ebbe a manifestare il proprio apprezzamento in
ordine ai contenuti della suindicata variante progettuale proposta dalla Edison
e di tale parere favorevole prendeva atto il Consiglio comunale con delibera n.
115 del 26 maggio 2005.
Successivamente a tali fatti il Comitato promotore per la consultazione popolare
sul terminale metano a Rosignano/Vada depositava una domanda di indizione di due
referendum locali: il primo abrogativo di quanto deliberato dal Consiglio
comunale di Rosignano e di cui alla delibera n. 115 del 2005, il secondo
consultivo e volto a suggerire al Consiglio la posizione da assumere nell’ambito
del procedimento statale in corso (in sintesi: contrarietà al terminale,
adesione alla delocalizzazione del deposito di etilene).
Il Comitato dei garanti ebbe ad esaminare l’istanza referendaria adottando la
decisione finale nella riunione del 2 novembre 2005, esprimendo in quella sede
un giudizio di inammissibilità nei confronti del referendum abrogativo
(all’unanimità) e di ammissibilità nei confronti della richiesta di indizione
del referendum consultivo (a maggioranza), articolato quest’ultimo nei seguenti
due quesiti: “sei d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima negativamente
(nell’ambito della procedura statale di valutazione di impatto ambientale e di
autorizzazione) sul progetto di terminale GNL di Edison/Solvay?” e “sei
d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima positivamente (nell’ambito della
procedura statale di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione) sul
solo progetto di delocalizzazione dell’area archeologica di San Gaetano (Vada)
del deposito di etilene?”.
La Società ricorrente sostenendo la illegittimità della decisione assunta dal
Comitato dei garanti ne chiede ora il giudiziale annullamento, atteso che le
disposizioni ordinamentali in materia di ammissibilità di referendum consultivi
li ammette nelle sole materie in cui il Comune abbia competenza esclusiva,
mentre la questione sulla quale è intervenuta la decisione del Comitato di
ammissione del referendum consultivo è estranea alla sfera di competenze
esclusive del Comune , trattandosi di realizzazione di impianti energetici,
rispetto ai quali il Comune assume un ruolo di co-protagonista di un
procedimento che vede la presenza forte di molte Amministrazioni e soprattutto
dell’Amministrazione statale. D’altronde nessun argomento contrario, rispetto a
quanto testé affermato, potrebbe trarsi da una corretta lettura della
disposizione contenuta nell’art. 40 dello Statuto del Comune di Rosignano nella
parte in cui la consultazione referendaria è ammessa “su materie di competenza
del Comune” senza che via sia alcun riferimento alla qualificazione in termini
di esclusività della competenza, atteso che una diversa interpretazione rispetto
a quella di ritenere ammissibili solo referendum proposti con riferimento a
materie di competenza esclusiva del Comune si porrebbe in aperta rotta di
collisione con l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
che puntualmente sancisce come tali consultazioni debbono “riguardare materie di
esclusiva competenza locale”.
Peraltro, a maggior conforto della tesi circa l’illegittimità dell’atto
impugnato, soccorre la previsione dell’art. 40, comma 5, dello Statuto del
Comune di Rosignano, in ragione del quale un referendum consultivo può essere
indetto solo su questioni “riconducibili alla competenza del Consiglio
comunale”. Orbene, a parere della Edison, nella presente vicenda il ruolo
assegnato nel procedimento al Comune dalle norme applicabili si limita alla
possibilità di esprimere il proprio avviso nei confronti del progetto e
nell’ambito della procedura che vede presenti molte Amministrazioni:
l’espressione di tale parere, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n.
267 del 2000 nonché ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, rientra nelle
competenze della Giunta e non del Consiglio comunale.
2. – Si è costituito il Comune di Rosignano Marittimo confermando la correttezza
del provvedimento impugnato atteso che, senza ombra di dubbio, la vicenda
impinge su competenze comunali.
Si è costituito altresì il Comitato dei garanti precisando che la vicenda
relativa alla realizzazione del rigassificatore ed agli ulteriori interventi
proposti dalla Edison attiene a materia certamente di competenza esclusiva del
Comune giacché il progetto presenta delle forti implicazioni urbanistiche e di
corretto assetto del territorio, che quindi incidono, inevitabilmente, sugli
strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale.
Si sono costituiti in giudizio, altresì, il Ministero dello sviluppo economico
(già Ministero delle attività produttive) ed il Ministero dell’ambiente,
eccependo il secondo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo
l’estromissione dal giudizio. Il primo dei due dicasteri costituiti ha
sostenuto, invece, la fondatezza del ricorso proposto dalla Edison chiedendo
l’accoglimento della domanda giudiziale da quest’ultima avanzata.
3. - Con il secondo dei due ricorsi indicati in epigrafe, rubricato al n. 2258
del 2005, alcuni consiglieri comunali del Comune di Rosignano Marittimo hanno
impugnato lo stesso provvedimento adottato dal Comitato dei garanti nominato dal
Comune di Rosignano Marittimo e fatto oggetto di impugnazione, con il ricorso n.
R.g. 2198 del 2005, da parte della Società Edison e di cui più sopra si è dato
conto.
Anche costoro contestano la legittimità del provvedimento impugnato sotto
profili analoghi a quelli dedotti nel ricorso proposto dalla Edison, chiedendo
l’annullamento dell’atto in questione.
4. – Si sono costituiti in questo secondo giudizio il Comune di Rosignano
Marittimo, il Comitato promotore del referendum ed il Ministero delle attività
produttive, fornendo le medesime indicazioni processuali già sviluppate nelle
difese depositate nel ricorso n. R.g. 2198 del 2005.
5. – Con ordinanze nn. 75 e 77 del 19 gennaio 2006 questo Tribunale ha accolto
le istanze cautelari proposte in entrambi i giudizi dalle parti ricorrenti.
Tenutasi la pubblica udienza in data 31 ottobre 2006, alle Camere di consiglio
del 15 dicembre 2006 e dell’8 febbraio 2007
6. – In via preliminare deve disporsi la riunione del ricorso n. R.g. 2258 del
2005 al ricorso n. R.g. 2198 del 2005 per evidenti ragioni di economia
processuale, manifestandosi tra i due gravami palesi elementi di connessione
oggettiva e parzialmente soggettiva.
I ricorsi, infatti, seppure proposti da soggetti diversi – nel primo caso la
Società Edison e nel secondo caso alcuni consiglieri comunali – hanno ad oggetto
la stessa decisione assunta dal Comitato dei garanti e volta a d ammettere due
quesiti referendari. Del resto anche sotto il profilo soggettivo si manifesta
una evidente connessione tra i due giudizi, in quanto identiche per lo più sono
le parti intimate in giudizio.
Nello stesso tempo deve disporsi l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso
n. R.g. 2198 del 2005 il Ministero dell’ambiente, per come richiesto dalla
stessa difesa erariale, la quale correttamente ha sostenuto l’estraneità alla
vicenda sottesa al provvedimento di ammissione dei quesiti referendaria,
assumendo quel dicastero una posizione esclusivamente nell’ambito di un
procedimento amministrativo (di valutazione dell’impatto ambientale delle opere
da realizzarsi) connesso a quello principiale verso il quale intendono
interferire i quesiti referendari.
7. - In via generale, in merito alle questioni sottoposte all’esame del
Collegio, giova precisare come, tra gli istituti tesi a favorire la
partecipazione popolare previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, in particolare al comma 3, si inserisce il referendum.
La norma in questione così recita: “3. Nello statuto devono essere previste
forme di consultazione della popolazione nonchè procedure per l'ammissione di
istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a
promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono
essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di
cittadini.”.
Nel precisare gli ambiti e la portata dell’istituto del referendum c.d. locale,
il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: “4. Le consultazioni e i
referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva
competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni
elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.”.
Scendendo sul piano degli interessi che sottendono allo scrutinio dei due
giudizi siccome riuniti si rileva che lo Statuto del Comune di Rosignano
Marittimo, all’art. 40, stabilisce che “E’ indetto referendum abrogativo o
propositivo su materie di competenza del Comune quando ne facciano richiesta un
numero di cittadini/e par almeno al 4,5% degli iscritti/e alle liste elettorali,
possono sottoscrivere la richiesta tutti/e i cittadini/e aventi diritto al
voto”.
Conseguentemente il Comune di Rosignano Marittimo ha introdotto con lo Statuto
comunale la facoltà dell’indizione del referendum c.d. locale affidando
all’intero Capo III del principale atto normativo del Comune la disciplina
dell’istituto.
In argomento merita subito chiarire che l’apparente discordanza tra le
espressioni utilizzate dalla disposizione contenuta nell’art. 40 dello Statuto
del Comune di Rosignano Marittimo che, al comma 1, prescrive che il referendum
può essere indetto “su materie di competenza del Comune”, rispetto a quella
contenuta nell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che
precisa l’ambito delle materie sottoponibili a referendum c.d. locale
limitandole a quelle “di esclusiva competenza locale”, deve ritenersi solo
apparente e non sostanziale, atteso che in questo senso deve orientarsi una
lettura incline a mantenere la legittimità della disposizione statutaria, in
quanto mai essa può leggersi in contrasto con la previsione statale decisamente
precettiva ed in linea con i principio di riparto normativo delineati dal
novellato art. 117 della Costituzione.
Per completezza si precisa che la norma statutaria, tecnicamente, ammette solo
l’indizione di referendum abrogativi e propositivi e non anche di referendum
consultivi. Si precisa ancora che l’art. 41 dello Statuto, prescrivendo in tema
di ammissibilità dei referendum, esclude, al comma 1 lett. h), l’indizione dello
stesso relativamente agli strumenti della pianificazione urbanistica.
La novità dell'istituto del referendum c.d. locale nell'ambito della attività
dell'ente locale pone una serie di problematiche di non facile soluzione sul
piano prettamente giuridico.
Invero la singolarità dei referendum comunali (consultazioni deliberative che si
svolgono nell'ambito comunale secondo norme e procedure determinate ad hoc) che
si differenziano dalla comune tipologia della fattispecie referendaria, ha
indotto la dottrina a catalogarle come forme atipiche di referendum. Tali
consultazioni, seppure previste in via generale dal decreto legislativo n. 267
del 2000, trovano fondamento e disciplina nella spontanea attività deliberativa
comunale, assumendo di conseguenza connotazioni multiformi e non omogenee. Non
risulta facile, quindi, tracciare il quadro complessivo ed organico del
procedimento e di oscura decifrazione appare sia l'oggetto che l'efficacia
giuridica dell'esito anche laddove lo statuto disciplini con certezza giuridica
gli elementi essenziali di tali consultazioni. Indubbiamente l'istituto è volto
alla partecipazione sotto la forma della tutela e controllo di quella parte
dell'azione amministrativa che si esplica in scelte libere, il che fa ritenere
che debba essere limitato a sindacare valutazioni di puro merito ed opportunità
dell'azione dell'amministrazione civica.
8. - Sotto ulteriore profilo non può non evidenziarsi la necessità di rispettare
attentamente i limiti stabiliti dallo stesso Statuto al potere referendario si
pone il problema se tali limiti vadano intesi in senso restrittivo, quale mero
parametro di raffronto, ovvero in senso estensivo sicché la preclusione
statutariamente prevista al referendum, nel caso "relativamente agli strumenti
della pianificazione urbanistica" vada intesa limitata alle sole ipotesi
riferite al documento denominato "piano regolatore generale" o a tutte quelle
che possono - in via indiretta ed eventuale- avere un risvolto pianificatorio in
tema di corretto assetto del territorio, sia dal punto di vista prettamente
urbanistico che con riferimento alle ripercussioni edilizie.
Giova, in proposito, ricordare che i limiti posti alla ammissibilità del
referendum (anche se abrogativi, riconducibili quali principi anche alla portata
di quelli propositivi), in linea con la giurisprudenza della Corte
Costituzionale (a partire dalla sentenza 7 febbraio 1978 n. 16) si sono
allargati e vanno interpretati estensivamente.
La Corte ha più volte ribadito che le categorie di atti legislativi
espressamente non sottoponibili a referendum abrogativo, vanno interpretate in
senso non strettamente letterale ma secondo criteri logico- sistematici e perciò
inserendovi anche le leggi o disposizioni che producono effetti giuridici
collegati così strettamente all'ambito di operatività delle suddette categorie,
che la preclusione si estende necessariamente ad esse (cfr. Corte Cost. 12
gennaio 1994 n. ).
L'impressione generale che si trae dalla giurisprudenza della Corte è che il
giudizio di ammissibilità, compiuto il passo inevitabile di uscire dalla sua
concezione originaria, formale e restrittiva, di mero riscontro tra oggetto del
referendum e materie sottratte per legge, abbia perso contorni precisi e
andamenti prevedibili. La argomentazione estensiva del giudizio di
ammissibilità, per taluni aspetti faticosa, ma senz'altro prospettata con lucida
cognizione delle rilevanti conseguenze prodotte, ha condotto la Corte
Costituzionale ad indicare, nella stessa sentenza n. 16 del 1978, alcuni
distinti "complessi di ragioni di inammissibilità" che nelle successive sentenze
sono stati confermati, rimodellati, specificate e anche integrati. Nella storica
sentenza del 1978, la Corte non parla di "limiti", ma di "ragioni" di
inammissibilità; già questo elemento nominalistico sembra scorgere la
propensione a comprendere nel giudizio di ammissibilità anche l'accertamento
della "ragionevolezza" della richiesta referendaria, che deve essere valutata
non sulla base di criteri discrezionali liberamente assumibili, ma di valori
ancorati in positivo alla Costituzione stessa e dai quali desumere la
"particolare" ragione giustificativa della dichiarazione di inammissibilità
della singola richiesta referendaria.
In conclusione, sul punto, riportando tali principi alla materia referendaria
degli enti locali ed estendendola opportunamente anche ai referendum non
abrogativi, deve ritenersi che la valutazione di ammissibilità del referendum
vada condotta dal Comitato dei garanti eletto dal Consiglio comunale cui compete
ai sensi dell’art. 43 dello Statuto del comune di Rosignano Marittimo, in via
sistematica, per verificare in particolar modo se le richieste siano realmente
destinate a concretare un "referendum popolare", se i quesiti che ne formano
attengano realmente a materie di competenza esclusiva del Comune e se gli stessi
coinvolgano o meno, anche indirettamente, questioni legate all’urbanistica ed
all’assetto del territorio.
9. - In ragione delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, può concludersi
per la fondatezza dei ricorsi proposti.
Infatti, dalla lettura della documentazione e dall’esame degli scritti difensivi
prodotti da tutte le parti costituite, emerge che:
- nella vicenda legata alla realizzazione dell’impianto per come previsto nel
progetto proposto dalla Edison il Comune di Rosignano Marittimo è chiamato, in
un ruolo di co-protagonista procedimentale e mai di protagonista esclusivo, a
fornire un parere alla Regione Toscana che si inserisce nel procedimento quale
presupposto per la formulazione dell’avviso regionale sulla installazione
dell’impianto da rendere al Ministero dell’Ambiente, capofila o, meglio,
Amministrazione procedente nell’iter che si conclude con la pronuncia di
compatibilità ambientale;
- a propria volta l’avviso si fonde e trova momento di coagulo nell’ambito del
contemporaneo procedimento, di cui all’art. 8 della legge n. 340 del 2000,
attivato dall’istanza presentata dalla Edison il 1° agosto 2002 e che vede come
Amministrazione procedente l’attuale Ministero delle attività produttive.
Appare chiaro in entrambi i casi che, in ragione delle diverse Amministrazioni
coinvolte nella complessa procedura in questione nonché, conseguentemente in
virtù dei distinti interessi che si agitano nell’ambito della intera operazione,
non possa considerarsi la materia oggetto dei quesiti referendari come esclusiva
del Comune di Rosignano Marittimo. Da qui un primo evidente contrasto tra il
provvedimento impugnato nella parte in cui dichiara l’ammissibilità di due
quesiti referendari e l’art. 40, comma 1, dello Statuto comunale letto in
(legittimo) combinato disposto con l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n.
267 del 2000.
10. – Sotto altro profilo il Collegio deve registrare che nelle difese del
Comune e del Comitato dei garanti si legge che “la realizzazione dell’impianto
industriale di cui trattasi, inoltre, interessa in primo luogo il governo del
territorio le cui competenze esclusive in capo all’ente locale sono fuori
discussione” (ved. pag. 5 della memoria difensiva del Comune depositata il 19
ottobre 2006).
Ebbene, effettivamente la possibilità che l’operazione di collocazione
dell’impianto da realizzarsi e la contestuale delocalizzazione delle opere
industriali esistenti sulla costa costituiscono elementi sicuramente
riconducibili al tema della salvaguardia del territorio e del corretto assetto
urbanistico delle aree coinvolte nell’operazione, tuttavia se tale ragione
sorreggesse, seppure indirettamente, la fondatezza del provvedimento qui
impugnato lo stesso si appaleserebbe illegittimo in quanto contrastante con il
dettato dell’art. 41 lett. h) dello Statuto più volte citato.
Infatti, qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio finirebbe con l’incidere
sugli strumenti comunali già adottati e determinerebbe la necessità di
introdurre varianti agli stessi. Da qui l’evidente conseguenza che i quesiti
referendari sino diretti ad incidere su materia che saranno oggetto di
ri-pianificazione urbanistica comunale, constatazione che pone in rilievo il
profilo di inammissibilità dell’iniziativa referendaria, tenuto conto della
suindicata disposizione statutaria.
11. – La fondatezza dei principali motivi di impugnazione per le ragioni sopra
indicate esenta il Collegio dall’esame delle ulteriori censure dedotte.
Conseguentemente, riuniti i ricorsi e disposta l’estromissione del Ministero
dell’Ambiente, vanno accolti i gravami con annullamento dell’identico atto con
gli stessi impugnato.
In ragione della particolarità e complessità delle questioni fatte oggetto di
controversia, il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle
spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda,
pronunciando in via definitiva sui ricorsi in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso n. R.g. 2258 del 2005 al ricorso n. R.g. 2198
del 2005;
2) dispone l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso n. R.g. 2198 del 2005
del Ministero dell’ambiente;
3) li accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nelle Camere di consiglio del 31 ottobre 2006, del 15
dicembre 2006 e dell’8 febbraio 2007.
Il Presidente
Giuseppe Petruzzelli
Il relatore ed estensore
Stefano Toschei
F.to Giuseppe Petruzzelli
F.to Stefano Toschei
Il Segretario
F.to Silvana Nannucci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 FEBBRAIO 2008
Firenze, lì 21 FEBBRAIO 2008
Il Direttore della Segretaria
F.to Silvia Lazzarini
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