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TAR TOSCANA, Sez. II, 21 febbraio 2008, sentenza n. 181
 

V.I.A. - Impianto di rigassificazione di GNL - Procedura autorizzatoria - Referendum consultivo comunale - Ammissibilità - Esclusione. Devono ritenersi inammissibili i quesiti referendari locali consultivi relativi alle procedure autorizzatorie per la realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, atteso che tale forma di consultazione è consentita dalle disposizioni ordinamentali vigenti (l’art. 8, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000, in combinata lettura, nella specie, con lo Statuto del Comune di Rosignano Marittino), per le sole “materie di esclusiva competenza locale”. Appare evidente che, in ragione delle diverse Amministrazioni coinvolte nella pronuncia di compatibilità ambientale e in virtù dei diversi interessi incisi, la realizzazione di un impianto di rigassificazione non può considerarsi di esclusiva competenza del comune.  Pres. Petruzzelli, Est. Toschei - E. s.p.a. (avv.ti Passalacqua, Bassi, Viola, Bucello e Bruti Liberati) c. Comune di Rosignano Marittimo (avv. Grassi), Ministero per le Attività Produttive e altro (Avv. Stato) e altri (n.c.), riunito ad altro ricorso. T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 21 febbraio 2008, n. 181
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

SEZIONE SECONDA


N. 181 REG. SENT.
ANNO 2008
N. 2198 REG- RIC
N. 2258 REG. RIC.
ANNO 2005
 

composto dai Signori:

Giuseppe PETRUZZELLI Presidente
Vincenzo FIORENTINO Componente;
Stefano TOSCHEI Estensore;

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sui ricorsi:
*n. R.g 2198 del 2005 proposto da
Società “EDISON S.p.a”, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Passalacqua, Nicola Bassi, Simona Viola, Mario Bucello ed Eugenio Bruti Liberati, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Monica Passalacqua in Firenze, via XX Settembre n. 60;

 

contro

 

- Il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;
- il COMITATO DEI GARANTI eletto dal Consiglio comunale di Rosignano Marittimo, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- il MINISTERO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- il MINISTERO DELL’AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
- la REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
- del COMITATO PROMOTORE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE sul terminale metano a Rosignano/Vada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Montini e Carla Licignano ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;
- di MANETTI Marco, non costiuitosi in giudizio;


per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- della determinazione assunta in data 2 novembre 2005 dal Comitato dei garanti eletto dal Comune di Rosignano Marittimo ai sensi dell’art. 43 dello Statuto con delibera n. 217 del 14 ottobre 2005, con cui sono stati dichiarati ammissibili i due quesiti referendari locali propositivi presentati dal Comitato promotore per la consultazione popolare sul terminale metano a Rosignano/Vada, del seguente tenore: “sei d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima negativamente (nell’ambito della procedura statale di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione) sul progetto di terminale GNL di Edison/Solvay?” e “sei d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima positivamente (nell’ambito della procedura statale di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione) sul solo progetto di delocalizzazione dell’area archeologica di San Gaetano (Vada) del deposito di etilene?”
- di ogni altro precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto ivi inclusi, ove ritenuto necessario, gli articoli 40 e 42 dello Statuto del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 166 del 21 dicembre 2000, e gli articoli da 63 a 78 del regolamento di partecipazione del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 del 28 febbraio 2002.


*n. R.g 2258 del 2005 proposto da
ANGELI Maria Graziella, LUPARINI Luca e MANETTI Massimo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Fabio Conti e Gian Luca Conti con domicilio eletto presso lo studio di tali difensori in Firenze, Piazza della Repubblica n. 2;


contro


- Il COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to Renzo Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luca Capecchi in Firenze, via Cavour n. 64;
- il COMITATO DEI GARANTI eletto dal Consiglio comunale di Rosignano Marittimo, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti
- del COMITATO PROMOTORE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE sul terminale metano a Rosignano/Vada, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Montini e Carla Licignano ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;
- il MINISTERO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;


per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento con cui il referendum propositivo – all’esito della seduta del 2 novembre 2005 – è stato dichiarato ammissibile dal Comitato dei garanti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo, del Comitato promotore del referendum, del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell’ambiente e i documenti prodotti;
Viste le ordinanze nn. 75 e 77 del 19 gennaio 2006, con la quale questo Tribunale ha accolto le istanze cautelari proposte dalle parti ricorrenti;
Esaminate le ulteriori memorie depositate ed i documenti versati in atti;
Visti gli atti tutti della causa;


Relatore alla pubblica udienza del 31 ottobre 2006 ed alle Camere di consiglio del 15 dicembre 2006 e dell’8 febbraio 2007 il dott. Stefano Toschei; presente per la parte ricorrente l’avv. Lucia Bitto delegata da Nicola Bassi e Gian Luca Conti nonché per le parti resistenti gli avv.ti Renzo Grassi, Donatella Mangani delegata da Emamuele Montini e Carla Licignano e l’avvocato dello Stato Uliana Casali;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO


1. – Con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe, rubricato al n. 2198 del 2005 la Società Edison ha impugnato il provvedimento con il quale il Comitato dei garanti nominato dal Comune di Rosignano Marittimo ha dichiarato ammissibili due quesiti referendari da proporre alla cittadinanza e relativi alla vicenda legata alla realizzazione di un impianto di rigassificazione di gas naturale liquefatto (d’ora in poi, GNL) all’interno dell’insediamento industriale Solvey, nel Comune di Rosignano Marittimo.
La Società Edison, cha ha curato il progetto di realizzazione dell’impianto di cui sopra, ebbe ad attivare la procedura amministrativa di autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della legge 24 novembre 2000 n. 340 con istanza del 1° agosto 2002. Nel corso del procedimento, riferisce la ricorrente, sono state formulate osservazioni sfavorevoli all’approvazione del progetto dalla Regione Toscana, chiedendo che fossero apportate delle correzioni. Tali prospettazioni sfavorevoli non furono, tuttavia, condivise dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale incardinata presso il Ministero dell’ambiente che, al contrario, all’esito dei lavori espressi un giudizio favorevole.
La Società Edison soggiunge che, al fine di ricercare la possibilità di giungere ad una intesa con la Regione, essa si determinò a proporre una variante al progetto che localizza il terminale di rigassificazione all’interno del perimetro dello stabilimento Solvay, sito nella frazione di Rosignano Solvay anziché nell’originaria area di Vada, prevedendo altresì la dismissione, lo smantellamento e il trasferimento nello stabilimento Solvay in Rosignano Solvay dell’esistente terminale di etilene sito in Vada (il che determinerebbe la liberazione delle aree costiere da ogni insediamento industriale) nonché l’interramento delle tubazioni dello scarico del GNL e dell’etilene liquido.
In ragione delle suindicate novità veniva riaperto il tavolo di consultazione tra le Amministrazioni interessate al fine di completare la procedura in atto. Quando quest’ultima era ancora pendente, la Giunta del Comune di Rosignano, con delibera n. 55 del 14 aprile 2005 ebbe a manifestare il proprio apprezzamento in ordine ai contenuti della suindicata variante progettuale proposta dalla Edison e di tale parere favorevole prendeva atto il Consiglio comunale con delibera n. 115 del 26 maggio 2005.
Successivamente a tali fatti il Comitato promotore per la consultazione popolare sul terminale metano a Rosignano/Vada depositava una domanda di indizione di due referendum locali: il primo abrogativo di quanto deliberato dal Consiglio comunale di Rosignano e di cui alla delibera n. 115 del 2005, il secondo consultivo e volto a suggerire al Consiglio la posizione da assumere nell’ambito del procedimento statale in corso (in sintesi: contrarietà al terminale, adesione alla delocalizzazione del deposito di etilene).
Il Comitato dei garanti ebbe ad esaminare l’istanza referendaria adottando la decisione finale nella riunione del 2 novembre 2005, esprimendo in quella sede un giudizio di inammissibilità nei confronti del referendum abrogativo (all’unanimità) e di ammissibilità nei confronti della richiesta di indizione del referendum consultivo (a maggioranza), articolato quest’ultimo nei seguenti due quesiti: “sei d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima negativamente (nell’ambito della procedura statale di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione) sul progetto di terminale GNL di Edison/Solvay?” e “sei d’accordo che il Consiglio Comunale si esprima positivamente (nell’ambito della procedura statale di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione) sul solo progetto di delocalizzazione dell’area archeologica di San Gaetano (Vada) del deposito di etilene?”.
La Società ricorrente sostenendo la illegittimità della decisione assunta dal Comitato dei garanti ne chiede ora il giudiziale annullamento, atteso che le disposizioni ordinamentali in materia di ammissibilità di referendum consultivi li ammette nelle sole materie in cui il Comune abbia competenza esclusiva, mentre la questione sulla quale è intervenuta la decisione del Comitato di ammissione del referendum consultivo è estranea alla sfera di competenze esclusive del Comune , trattandosi di realizzazione di impianti energetici, rispetto ai quali il Comune assume un ruolo di co-protagonista di un procedimento che vede la presenza forte di molte Amministrazioni e soprattutto dell’Amministrazione statale. D’altronde nessun argomento contrario, rispetto a quanto testé affermato, potrebbe trarsi da una corretta lettura della disposizione contenuta nell’art. 40 dello Statuto del Comune di Rosignano nella parte in cui la consultazione referendaria è ammessa “su materie di competenza del Comune” senza che via sia alcun riferimento alla qualificazione in termini di esclusività della competenza, atteso che una diversa interpretazione rispetto a quella di ritenere ammissibili solo referendum proposti con riferimento a materie di competenza esclusiva del Comune si porrebbe in aperta rotta di collisione con l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che puntualmente sancisce come tali consultazioni debbono “riguardare materie di esclusiva competenza locale”.
Peraltro, a maggior conforto della tesi circa l’illegittimità dell’atto impugnato, soccorre la previsione dell’art. 40, comma 5, dello Statuto del Comune di Rosignano, in ragione del quale un referendum consultivo può essere indetto solo su questioni “riconducibili alla competenza del Consiglio comunale”. Orbene, a parere della Edison, nella presente vicenda il ruolo assegnato nel procedimento al Comune dalle norme applicabili si limita alla possibilità di esprimere il proprio avviso nei confronti del progetto e nell’ambito della procedura che vede presenti molte Amministrazioni: l’espressione di tale parere, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, rientra nelle competenze della Giunta e non del Consiglio comunale.


2. – Si è costituito il Comune di Rosignano Marittimo confermando la correttezza del provvedimento impugnato atteso che, senza ombra di dubbio, la vicenda impinge su competenze comunali.
Si è costituito altresì il Comitato dei garanti precisando che la vicenda relativa alla realizzazione del rigassificatore ed agli ulteriori interventi proposti dalla Edison attiene a materia certamente di competenza esclusiva del Comune giacché il progetto presenta delle forti implicazioni urbanistiche e di corretto assetto del territorio, che quindi incidono, inevitabilmente, sugli strumenti di programmazione e di pianificazione territoriale.
Si sono costituiti in giudizio, altresì, il Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) ed il Ministero dell’ambiente, eccependo il secondo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo l’estromissione dal giudizio. Il primo dei due dicasteri costituiti ha sostenuto, invece, la fondatezza del ricorso proposto dalla Edison chiedendo l’accoglimento della domanda giudiziale da quest’ultima avanzata.


3. - Con il secondo dei due ricorsi indicati in epigrafe, rubricato al n. 2258 del 2005, alcuni consiglieri comunali del Comune di Rosignano Marittimo hanno impugnato lo stesso provvedimento adottato dal Comitato dei garanti nominato dal Comune di Rosignano Marittimo e fatto oggetto di impugnazione, con il ricorso n. R.g. 2198 del 2005, da parte della Società Edison e di cui più sopra si è dato conto.
Anche costoro contestano la legittimità del provvedimento impugnato sotto profili analoghi a quelli dedotti nel ricorso proposto dalla Edison, chiedendo l’annullamento dell’atto in questione.


4. – Si sono costituiti in questo secondo giudizio il Comune di Rosignano Marittimo, il Comitato promotore del referendum ed il Ministero delle attività produttive, fornendo le medesime indicazioni processuali già sviluppate nelle difese depositate nel ricorso n. R.g. 2198 del 2005.


5. – Con ordinanze nn. 75 e 77 del 19 gennaio 2006 questo Tribunale ha accolto le istanze cautelari proposte in entrambi i giudizi dalle parti ricorrenti.
Tenutasi la pubblica udienza in data 31 ottobre 2006, alle Camere di consiglio del 15 dicembre 2006 e dell’8 febbraio 2007


6. – In via preliminare deve disporsi la riunione del ricorso n. R.g. 2258 del 2005 al ricorso n. R.g. 2198 del 2005 per evidenti ragioni di economia processuale, manifestandosi tra i due gravami palesi elementi di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
I ricorsi, infatti, seppure proposti da soggetti diversi – nel primo caso la Società Edison e nel secondo caso alcuni consiglieri comunali – hanno ad oggetto la stessa decisione assunta dal Comitato dei garanti e volta a d ammettere due quesiti referendari. Del resto anche sotto il profilo soggettivo si manifesta una evidente connessione tra i due giudizi, in quanto identiche per lo più sono le parti intimate in giudizio.
Nello stesso tempo deve disporsi l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso n. R.g. 2198 del 2005 il Ministero dell’ambiente, per come richiesto dalla stessa difesa erariale, la quale correttamente ha sostenuto l’estraneità alla vicenda sottesa al provvedimento di ammissione dei quesiti referendaria, assumendo quel dicastero una posizione esclusivamente nell’ambito di un procedimento amministrativo (di valutazione dell’impatto ambientale delle opere da realizzarsi) connesso a quello principiale verso il quale intendono interferire i quesiti referendari.


7. - In via generale, in merito alle questioni sottoposte all’esame del Collegio, giova precisare come, tra gli istituti tesi a favorire la partecipazione popolare previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare al comma 3, si inserisce il referendum.
La norma in questione così recita: “3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonchè procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.”.
Nel precisare gli ambiti e la portata dell’istituto del referendum c.d. locale, il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: “4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.”.
Scendendo sul piano degli interessi che sottendono allo scrutinio dei due giudizi siccome riuniti si rileva che lo Statuto del Comune di Rosignano Marittimo, all’art. 40, stabilisce che “E’ indetto referendum abrogativo o propositivo su materie di competenza del Comune quando ne facciano richiesta un numero di cittadini/e par almeno al 4,5% degli iscritti/e alle liste elettorali, possono sottoscrivere la richiesta tutti/e i cittadini/e aventi diritto al voto”.
Conseguentemente il Comune di Rosignano Marittimo ha introdotto con lo Statuto comunale la facoltà dell’indizione del referendum c.d. locale affidando all’intero Capo III del principale atto normativo del Comune la disciplina dell’istituto.
In argomento merita subito chiarire che l’apparente discordanza tra le espressioni utilizzate dalla disposizione contenuta nell’art. 40 dello Statuto del Comune di Rosignano Marittimo che, al comma 1, prescrive che il referendum può essere indetto “su materie di competenza del Comune”, rispetto a quella contenuta nell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 che precisa l’ambito delle materie sottoponibili a referendum c.d. locale limitandole a quelle “di esclusiva competenza locale”, deve ritenersi solo apparente e non sostanziale, atteso che in questo senso deve orientarsi una lettura incline a mantenere la legittimità della disposizione statutaria, in quanto mai essa può leggersi in contrasto con la previsione statale decisamente precettiva ed in linea con i principio di riparto normativo delineati dal novellato art. 117 della Costituzione.
Per completezza si precisa che la norma statutaria, tecnicamente, ammette solo l’indizione di referendum abrogativi e propositivi e non anche di referendum consultivi. Si precisa ancora che l’art. 41 dello Statuto, prescrivendo in tema di ammissibilità dei referendum, esclude, al comma 1 lett. h), l’indizione dello stesso relativamente agli strumenti della pianificazione urbanistica.
La novità dell'istituto del referendum c.d. locale nell'ambito della attività dell'ente locale pone una serie di problematiche di non facile soluzione sul piano prettamente giuridico.
Invero la singolarità dei referendum comunali (consultazioni deliberative che si svolgono nell'ambito comunale secondo norme e procedure determinate ad hoc) che si differenziano dalla comune tipologia della fattispecie referendaria, ha indotto la dottrina a catalogarle come forme atipiche di referendum. Tali consultazioni, seppure previste in via generale dal decreto legislativo n. 267 del 2000, trovano fondamento e disciplina nella spontanea attività deliberativa comunale, assumendo di conseguenza connotazioni multiformi e non omogenee. Non risulta facile, quindi, tracciare il quadro complessivo ed organico del procedimento e di oscura decifrazione appare sia l'oggetto che l'efficacia giuridica dell'esito anche laddove lo statuto disciplini con certezza giuridica gli elementi essenziali di tali consultazioni. Indubbiamente l'istituto è volto alla partecipazione sotto la forma della tutela e controllo di quella parte dell'azione amministrativa che si esplica in scelte libere, il che fa ritenere che debba essere limitato a sindacare valutazioni di puro merito ed opportunità dell'azione dell'amministrazione civica.


8. - Sotto ulteriore profilo non può non evidenziarsi la necessità di rispettare attentamente i limiti stabiliti dallo stesso Statuto al potere referendario si pone il problema se tali limiti vadano intesi in senso restrittivo, quale mero parametro di raffronto, ovvero in senso estensivo sicché la preclusione statutariamente prevista al referendum, nel caso "relativamente agli strumenti della pianificazione urbanistica" vada intesa limitata alle sole ipotesi riferite al documento denominato "piano regolatore generale" o a tutte quelle che possono - in via indiretta ed eventuale- avere un risvolto pianificatorio in tema di corretto assetto del territorio, sia dal punto di vista prettamente urbanistico che con riferimento alle ripercussioni edilizie.
Giova, in proposito, ricordare che i limiti posti alla ammissibilità del referendum (anche se abrogativi, riconducibili quali principi anche alla portata di quelli propositivi), in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (a partire dalla sentenza 7 febbraio 1978 n. 16) si sono allargati e vanno interpretati estensivamente.
La Corte ha più volte ribadito che le categorie di atti legislativi espressamente non sottoponibili a referendum abrogativo, vanno interpretate in senso non strettamente letterale ma secondo criteri logico- sistematici e perciò inserendovi anche le leggi o disposizioni che producono effetti giuridici collegati così strettamente all'ambito di operatività delle suddette categorie, che la preclusione si estende necessariamente ad esse (cfr. Corte Cost. 12 gennaio 1994 n. ).
L'impressione generale che si trae dalla giurisprudenza della Corte è che il giudizio di ammissibilità, compiuto il passo inevitabile di uscire dalla sua concezione originaria, formale e restrittiva, di mero riscontro tra oggetto del referendum e materie sottratte per legge, abbia perso contorni precisi e andamenti prevedibili. La argomentazione estensiva del giudizio di ammissibilità, per taluni aspetti faticosa, ma senz'altro prospettata con lucida cognizione delle rilevanti conseguenze prodotte, ha condotto la Corte Costituzionale ad indicare, nella stessa sentenza n. 16 del 1978, alcuni distinti "complessi di ragioni di inammissibilità" che nelle successive sentenze sono stati confermati, rimodellati, specificate e anche integrati. Nella storica sentenza del 1978, la Corte non parla di "limiti", ma di "ragioni" di inammissibilità; già questo elemento nominalistico sembra scorgere la propensione a comprendere nel giudizio di ammissibilità anche l'accertamento della "ragionevolezza" della richiesta referendaria, che deve essere valutata non sulla base di criteri discrezionali liberamente assumibili, ma di valori ancorati in positivo alla Costituzione stessa e dai quali desumere la "particolare" ragione giustificativa della dichiarazione di inammissibilità della singola richiesta referendaria.
In conclusione, sul punto, riportando tali principi alla materia referendaria degli enti locali ed estendendola opportunamente anche ai referendum non abrogativi, deve ritenersi che la valutazione di ammissibilità del referendum vada condotta dal Comitato dei garanti eletto dal Consiglio comunale cui compete ai sensi dell’art. 43 dello Statuto del comune di Rosignano Marittimo, in via sistematica, per verificare in particolar modo se le richieste siano realmente destinate a concretare un "referendum popolare", se i quesiti che ne formano attengano realmente a materie di competenza esclusiva del Comune e se gli stessi coinvolgano o meno, anche indirettamente, questioni legate all’urbanistica ed all’assetto del territorio.


9. - In ragione delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, può concludersi per la fondatezza dei ricorsi proposti.
Infatti, dalla lettura della documentazione e dall’esame degli scritti difensivi prodotti da tutte le parti costituite, emerge che:
- nella vicenda legata alla realizzazione dell’impianto per come previsto nel progetto proposto dalla Edison il Comune di Rosignano Marittimo è chiamato, in un ruolo di co-protagonista procedimentale e mai di protagonista esclusivo, a fornire un parere alla Regione Toscana che si inserisce nel procedimento quale presupposto per la formulazione dell’avviso regionale sulla installazione dell’impianto da rendere al Ministero dell’Ambiente, capofila o, meglio, Amministrazione procedente nell’iter che si conclude con la pronuncia di compatibilità ambientale;
- a propria volta l’avviso si fonde e trova momento di coagulo nell’ambito del contemporaneo procedimento, di cui all’art. 8 della legge n. 340 del 2000, attivato dall’istanza presentata dalla Edison il 1° agosto 2002 e che vede come Amministrazione procedente l’attuale Ministero delle attività produttive.
Appare chiaro in entrambi i casi che, in ragione delle diverse Amministrazioni coinvolte nella complessa procedura in questione nonché, conseguentemente in virtù dei distinti interessi che si agitano nell’ambito della intera operazione, non possa considerarsi la materia oggetto dei quesiti referendari come esclusiva del Comune di Rosignano Marittimo. Da qui un primo evidente contrasto tra il provvedimento impugnato nella parte in cui dichiara l’ammissibilità di due quesiti referendari e l’art. 40, comma 1, dello Statuto comunale letto in (legittimo) combinato disposto con l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.


10. – Sotto altro profilo il Collegio deve registrare che nelle difese del Comune e del Comitato dei garanti si legge che “la realizzazione dell’impianto industriale di cui trattasi, inoltre, interessa in primo luogo il governo del territorio le cui competenze esclusive in capo all’ente locale sono fuori discussione” (ved. pag. 5 della memoria difensiva del Comune depositata il 19 ottobre 2006).
Ebbene, effettivamente la possibilità che l’operazione di collocazione dell’impianto da realizzarsi e la contestuale delocalizzazione delle opere industriali esistenti sulla costa costituiscono elementi sicuramente riconducibili al tema della salvaguardia del territorio e del corretto assetto urbanistico delle aree coinvolte nell’operazione, tuttavia se tale ragione sorreggesse, seppure indirettamente, la fondatezza del provvedimento qui impugnato lo stesso si appaleserebbe illegittimo in quanto contrastante con il dettato dell’art. 41 lett. h) dello Statuto più volte citato.
Infatti, qualsiasi intervento urbanistico ed edilizio finirebbe con l’incidere sugli strumenti comunali già adottati e determinerebbe la necessità di introdurre varianti agli stessi. Da qui l’evidente conseguenza che i quesiti referendari sino diretti ad incidere su materia che saranno oggetto di ri-pianificazione urbanistica comunale, constatazione che pone in rilievo il profilo di inammissibilità dell’iniziativa referendaria, tenuto conto della suindicata disposizione statutaria.


11. – La fondatezza dei principali motivi di impugnazione per le ragioni sopra indicate esenta il Collegio dall’esame delle ulteriori censure dedotte.
Conseguentemente, riuniti i ricorsi e disposta l’estromissione del Ministero dell’Ambiente, vanno accolti i gravami con annullamento dell’identico atto con gli stessi impugnato.
In ragione della particolarità e complessità delle questioni fatte oggetto di controversia, il Collegio ritiene equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sui ricorsi in epigrafe:
1) dispone la riunione del ricorso n. R.g. 2258 del 2005 al ricorso n. R.g. 2198 del 2005;
2) dispone l’estromissione dal giudizio di cui al ricorso n. R.g. 2198 del 2005 del Ministero dell’ambiente;
3) li accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
4) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze nelle Camere di consiglio del 31 ottobre 2006, del 15 dicembre 2006 e dell’8 febbraio 2007.


Il Presidente

Giuseppe Petruzzelli

 

Il relatore ed estensore
Stefano Toschei


F.to Giuseppe Petruzzelli

F.to Stefano Toschei


Il Segretario
F.to Silvana Nannucci


DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 FEBBRAIO 2008
Firenze, lì 21 FEBBRAIO 2008
Il Direttore della Segretaria
F.to Silvia Lazzarini
 


 

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