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T.A.R. VENETO, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1667
URBANISTICA ED EDILIZIA - Intervento di ristrutturazione edilizia - Presupposti
- Interventi edilizi su ruderi o edifici demoliti - Natura - Nuova costruzione.
In tanto può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione
e ricostruzione) in quanto esista un organismo edilizio dotato di mura
perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da
consentire la sua fedele ricostruzione. Non è, invece, ravvisabile siffatto
intervento nei confronti di ruderi o edifici da tempo demoliti, attesa la
mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le
caratteristiche dell’edificio da recuperare (CdS, IV, 15.9.2006 n. 5375). In
quest’evenienza, invero, si configura un intervento di nuova costruzione,
assoggettato ai limiti stabiliti dalla vigente disciplina urbanistica (TAR
Catanzaro, II, 4.12.2007 n. 1934; Veneto, II, 29.6.2006 n. 1944). Pres. f.f. ed
Est. Rovis - G.M. e altro (avv.Michelon) c. Comune di Baone (n.c.). T.A.R.
VENETO, Sez. II - 5 giugno 2008, n. 1667
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. Ric. n. 714/98
Sent. n. 1667/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Claudio Rovis Presidente f.f., relatore
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 714/98, proposto da GARAVELLO MAURO e BRUSCHETTA VITTORINA,
rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Michelon, come da mandato a margine del
ricorso, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del
R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Baone, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
PER
l’annullamento del provvedimento comunale 3.11.1997 n. 6430/96 di diniego
concessione edilizia.
Visto il ricorso, notificato il 14.2.1998 e depositato presso la Segreteria il
12.3.1998, con i relativi allegati;
Vista la memoria 2.5.2008 dei ricorrenti;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla pubblica udienza del 15 maggio 2008 - relatore il Presidente f.f.
Claudio Rovis - il procuratore dei ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con istanza 6.8.1996 gli odierni ricorrenti chiedevano il rilascio di una
concessione edilizia per la ristrutturazione mediante demolizione e successiva
ricostruzione di un immobile situato in zona E1, in fregio alla strada pubblica,
che originariamente era composto da due piani fuori terra e di cui, allo stato,
esistevano soltanto “le murature perimetrali e quelle interne per un’altezza
mediamente di 2,00 ml”(cfr. la perizia tecnica 22.2.2007: doc. sub 9 della
produzione 21.4.2008), essendo il piano superiore “stato fatto demolire dai
proprietari su indicazione del Comune di Baone” (ibidem) nel 1985 in ragione
delle sue cattive condizioni statiche.
Con provvedimento 3.11.1997 n. 6430/96 il Comune di Baone respingeva la domanda
in quanto il realizzando intervento edilizio andava correttamente qualificato
non già come intervento di ristrutturazione edilizia, ma come intervento di
nuova costruzione, non consentito né dall’art. 7 della LR n. 24/85 (che pur
ammetteva la ristrutturazione degli edifici in fascia di rispetto stradale), né
dall’art. 76, u.c. della LR n. 61/85 (in quanto la parziale demolizione non era
seguita ad eventi eccezionali o a cause di forza maggiore).
Donde il presente ricorso con cui gli interessati denunciano l’illegittimità del
formulato diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi
profili.
La causa - ove il Comune di Baone, pur ritualmente notiziato, non s’è costituito
- è passata in decisione all’udienza del 15.5.2008.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo i ricorrenti rivendicano il diritto al ripristino
dell’antica volumetria dell’immobile in ragione delle circostanze che la sua
parziale demolizione era stata effettuata, in quanto staticamente insicuro, su
espressa richiesta del Comune e che il realizzando intervento di
ristrutturazione - teso, appunto, alla ricostruzione dell’edificio nella sua
struttura originaria - era consentito dagli artt. 4 e 7 della LR n. 24/85.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, a cui il Collegio aderisce,
in tanto può attuarsi un intervento di ristrutturazione edilizia (di demolizione
e ricostruzione) in quanto esista un organismo edilizio dotato di mura
perimetrali, strutture orizzontali e copertura in stato di conservazione tale da
consentire la sua fedele ricostruzione (CdS, V, 10.2.2004 n. 475).
Non è, invece, ravvisabile siffatto intervento nei confronti di ruderi o edifici
da tempo demoliti, attesa la mancanza di elementi sufficienti a testimoniare le
dimensioni e le caratteristiche dell’edificio da recuperare (CdS, IV, 15.9.2006
n. 5375).
In quest’evenienza, invero, si configura un intervento di nuova costruzione,
assoggettato ai limiti stabiliti dalla vigente disciplina urbanistica (TAR
Catanzaro, II, 4.12.2007 n. 1934; Veneto, II, 29.6.2006 n. 1944).
Orbene, traslando i superiori principi al caso di specie, va escluso che il
realizzando intervento possa inquadrarsi nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione: come, infatti, si desume dalla documentazione fotografica
prodotta dagli stessi ricorrenti (cfr. doc. 2 della produzione 12.3.1998), il
manufatto esistente è un rudere costituito da alcune rimanenze di mura
perimetrali che, qualora consentito dai vigenti strumenti urbanistici, potrà
essere fatto oggetto di un intervento di demolizione e di nuova costruzione,
giammai di ristrutturazione ai sensi dell’art. 31, I comma, lett. d) della legge
n. 457/78 (comprendente la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione).
La ristrutturazione degli edifici mediante demolizione e successiva
ricostruzione è ammissibile nei limiti dello stato fisionomico attuale degli
stessi, senza alcuna possibilità di recupero di parti strutturali che, pur
originariamente esistenti, sono successivamente venute meno per qualsiasi
evenienza.
La ristrutturazione edilizia, cioè, non recupera volumi che non sono attualmente
presenti.
Non solo, quindi, nel caso di specie il Comune non poteva assentire - come
effettivamente non ha assentito - un intervento di ristrutturazione che
prevedesse la ricostruzione del secondo piano (demolito oltre dieci anni prima
della domanda edilizia), ma, come si è detto, non poteva assentire nemmeno un
intervento che prevedesse la ricostruzione del solo piano terra, essendo il
manufatto ormai privo degli elementi strutturali che lo connotavano quale
edificio.
2.- Affermano, poi, i ricorrenti che il Comune non avrebbe spiegato in alcun
modo “perché ora non sia più possibile quanto era possibile nel 1987”.
Così impostata, la censura è inammissibile, atteso che l’Amministrazione doveva
soltanto rappresentare i motivi ostativi attuali al rilascio del richiesto
titolo abilitativo: ed è quanto essa ha fatto, individuandoli nel contrasto
dell’intervento edilizio da attuare, correttamente qualificato
dall’Amministrazione stessa come intervento di nuova costruzione, con gli artt.
7 della LR n. 24/85 e 76, u.c. della LR n. 61/85.
È invece irrilevante l’ulteriore annotazione con cui i ricorrenti denunciano la
carenza di istruttoria per non aver il Comune accertato, interrogando gli
amministratori dell’epoca, che la demolizione del piano superiore del manufatto
era avvenuta su esplicito invito del Comune stesso: è irrilevante sia perché la
demolizione è stata diretta conseguenza non già di un evento di forza maggiore
(crollo), ma dell’incuria umana che non ne ha salvaguardato le condizioni di
staticità; sia, comunque, perchè effettuata più di dieci anni prima, e, come si
è detto, ai fini della ristrutturazione non vi deve essere soluzione di
continuità, temporale e/o ontologica, tra la demolizione e la successiva
ricostruzione (TAR Veneto, II, 31.10.2007 n. 3493).
In tale contesto, dunque, erano inapplicabili sia l’art. 7 della LR n. 24/85 che
non include, tra gli interventi consentiti in zona di rispetto stradale, quelli
di nuova costruzione; sia l’art. 76, ultimo comma della LR n. 61/85, in quanto,
nel caso di specie, la demolizione non è stata diretta conseguenza “di eventi
eccezionali o….di forza maggiore”.
Per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va
respinto.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del
contraddittore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 15 maggio 2008.
Il Presidente f.f. Estensore
Il Segretario
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