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T.A.R. VENETO, Sez. III - 18 giugno 2008, n. 1801
RIFIUTI - Fanghi destinati allo spargimento - Impianti di stoccaggio e
condizionamento - L. R. Veneto n. 3/2000 - Poteri della Provincia - Adeguatezza
del progetto sotto il profilo tecnico ambientale - Funzioni urbanistiche - Non
competono alla Provincia. Dalla disciplina della presentazione dei progetti
per la realizzazione di impianti di stoccaggio e condizionamento dei fanghi
destinati allo spargimento e dell’istruttoria per la loro approvazione (artt. 22
e 23 l.r.Veneto n. 3/00) si desume che la Provincia ha il compito di valutare
l’adeguatezza del progetto presentato sotto un profilo precipuamente
tecnico-ambientale: non è invece questa, ma la conferenza (che non è certamente
un organo collegiale della Provincia) a sostituirsi (art. 23, II comma) alle
autorità altrimenti competenti, come il Comune, ad esprimersi su altri profili.
Ne segue allora che, se la conferenza, sia pure indebitamente, non sia stata
convocata, non per questo l’Amministrazione provinciale potrà ritenersi
investita di funzioni che, per legge, non le appartengono, tra cui quelle in
materia di piano regolatore. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - M.P. (avv.ti
Rizzardi, Varotto e Veronese) c. Provincia di Venezia (avv.ti Brusegan e De
Benetti) -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 18 giugno 2008, n. 1801
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2320/2005
Sent. n. 1801/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere Relatore
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso 2320/05, proposto da Maria Pauletto,
rappresentata e difesa dagli avv. ti Rizzardi, Varotto e Veronese, con domicilio
eletto presso il loro studio in Venezia Marghera, via delle Industrie, 19/c
contro
la Provincia di Venezia, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dagli avv. ti Brusegan e De Benetti, con domicilio eletto presso la sede
dell’Ente in Venezia, S. Marco 2662,
per l’annullamento:
a) del provvedimento 13 luglio 2005, prot. n. 51038/05, con il quale la
Provincia di Venezia ha respinto l’istanza per l’autorizzazione alla
realizzazione di un impianto di stoccaggio e condizionamento di fanghi biologici
destinati all’utilizzo in agricoltura;
b) degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, preparatori, consequenziali
ovvero comunque connessi.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’ atto di costituzione in giudizio della Provincia di Venezia;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 28 febbraio 2008 - relatore il consigliere avv.
A. Gabbricci - l’avv. Ostan, in sostituzione di Veronese e Rizzardi, per la
ricorrente e l’avv. Brusegan per la Provincia di Venezia;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.1. L’impresa individuale Pauletto Maria è stata autorizzata dalla Provincia di
Venezia – determinazione dirigenziale 9 gennaio 2004, n. 966 – al prelievo,
trasporto e spandimento su terreni agricoli di fanghi derivanti dalla
depurazione di acque reflue, secondo quanto consentito dal d. lgs. 27 gennaio
1992, n. 99.
L’autorizzazione specifica dettagliatamente presso quali insediamenti produttivi
i fanghi devono essere prelevati, presso quali aziende agricole possono essere
sparsi, in che quantità e con quali modalità; fissa inoltre svariate ulteriori
prescrizioni per l’esercizio della attività, sottoposta a puntuale controllo.
1.2. Lo spargimento dei fanghi – in sostanza, una concimazione – è
intuitivamente correlato al ciclo delle coltivazioni e si effettua in primavera
ed in autunno: scansione che, secondo quanto si legge nel ricorso in esame, mal
si concilia con le esigenze degli stabilimenti da cui i fanghi devono essere
prelevati ed allontanati con relativa continuità.
1.3. La Pauletto ha perciò chiesto di essere autorizzata a realizzare un
impianto di stoccaggio e condizionamento dei fanghi destinati allo spargimento.
La Provincia di Venezia, acquisito il parere del Comune di S. Michele al
Tagliamento, nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere costruito, ha
tuttavia respinto la richiesta con il provvedimento 13 luglio 2005, prot. n.
51038/05, del dirigente del settore politiche ambientali.
1.4. Il diniego richiama, anzitutto, la circostanza – risultante sia dalla
relazione progettuale, sia dalla nota 26 aprile 2004 del Comune – che “l’ex
Zuccherificio Eridania, nel quale è prevista l’installazione dell’impianto …
ricade fra l’altro nella zona E, agricola, sottozona E6 agroindustriale del
vigente strumento urbanistico … ed è soggetta a piano di recupero secondo l’art.
50 delle norme tecniche di attuazione”.
In seguito, prosegue il diniego, il Comune aveva fatto pervenire un’altra nota,
in cui senza prendere una chiara posizione, si affermava che, ove l’attività
richiesta dalla Pauletto fosse davvero da classificarsi come agroindustriale,
essa sarebbe rientrata tra le destinazioni d’uso ammesse per il complesso ex
Eridania.
La determinazione provinciale continua rilevando come i fanghi in questione,
quale ne sia la provenienza, in tutte le fasi precedenti l’utilizzazione in
agricoltura sono da considerare rifiuti, sicché le operazioni cui sono
sottoposti prima di tale impiego non possono corrispondere ad attività
assimilabili a quelle agroalimentari, ovvero agroindustriali: e tanto sarebbe
confermato dalla circolare 4 agosto 1998, punto 1), lett. z), del Ministero
dell’ambiente.
Così, in conclusione, a causa “della tipologia dei materiali dei quali si sono
proposti lo stoccaggio e il condizionamento presso l’ex Zuccherificio Eridania e
per i vincoli di tipo urbanistico ed edilizio” posti dalla disciplina del Comune
di S. Michele al Tagliamento “si ritiene che le operazioni relative ai fanghi
proposte … nell’edificio indicato non siano conformi alle norme ed agli
strumenti citati”: cosicché la richiesta viene respinta.
1.5. Il provvedimento negativo della Provincia è stato impugnato con il ricorso
in esame; l’Ente si è costituito in giudizio, concludendo per la reiezione.
2.1. Il primo motivo di ricorso è rubricato nella violazione dell’art. 10 bis l.
241/90: il diniego (la circostanza non è controversa) non è stato preceduto dal
preavviso prescritto dalla predetta disposizione.
2.2. Nel motivo seguente si lamenta la violazione dell’art. 15 della l.r. 16
aprile 1985, n. 33, nonché dell’art. 27 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e,
ancora, l’eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria: il
dirigente provinciale avrebbe assunto il provvedimento impugnato senza aver
prima richiesto il parere della commissione tecnica provinciale per l’ambiente,
asseritamente obbligatoria secondo il combinato disposto delle disposizioni
testé citate.
2.3.1. A sua volta, il terzo motivo censura il provvedimento per illogicità ed
eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e dello sviamento:
in sintesi, la giustificazione, addotta dalla Provincia a fondare il diniego,
esorbiterebbe dall’ambito della sua competenza.
2.3.2. Invero, come osserva la Pauletto, stante il rinvio contenuto nel citato
d. lgs. 99/92, la procedura per l’autorizzazione d’un impianto di stoccaggio
fanghi era all’epoca disciplinata dal d. lgs. 22/97 che, all’art. 27, attribuiva
alle regioni la competenza sulle relative domande, prevedendo la convocazione di
un’apposita conferenza di servizi per la valutazione dei progetti.
2.3.3. La Regione Veneto con la l.r. 3/00 ha attribuito gran parte dei propri
poteri in materia alle province e, così, la competenza alla “approvazione dei
progetti, e loro eventuali modifiche relativi a … 5) operazioni di stoccaggio di
rifiuti” (art. 6, I comma, l.r. cit.).
Al capo V della stessa l.r. 3/00 ha poi previsto che la Provincia, per gli
interventi di sua competenza, valuti, attraverso la prescritta istruttoria, i
requisiti tecnici e l’ubicazione degli impianti da autorizzare, pervenendo
quindi alla decisione.
Secondo la Pauletto, invero, la valutazione tecnico-discrezionale
dell’Amministrazione sarebbe “espressamente volta a deliberare i profili
ambientali” e, nel caso, che l’impianto di stoccaggio fanghi “non provochi
fenomeni d’inquinamento del territorio”.
2.3.4. Ora, nel corso del procedimento concluso con l’atto gravato, sarebbe
stato “puntualmente documentato quanto richiesto dal capo V della legge
regionale 3/00; dalle relazioni prodotte si evince con certezza il rispetto dei
principi di tutela del territorio di cui al d. lgs. n. 99/92 e al d. lgs. n.
22/97”.
La Provincia, infatti, non ha negato l’autorizzazione per motivi di ordine
ambientale, ma per ragioni di natura urbanistica: l’unico motivo è infatti
rappresentato dalle preclusioni asseritamente poste dal piano regolatore alla
realizzazione dell’impianto, siano esse o meno esistenti.
Tuttavia, osserva la ricorrente, alla Provincia compete di valutare gli aspetti
tecnico ambientali dell’intervento richiesto, e non quelli urbanistici; questi
competono al Comune, che, peraltro, non ha assunto nel caso una posizione
definitiva.
3.1. Orbene, non pare dubbio al Collegio che il procedimento de quo sia viziato
per svariati profili, a partire dall’inosservanza delle norme sulla
partecipazione, il cui rispetto avrebbe probabilmente consentito alla Pauletto
di fornire all’Amministrazione elementi rilevanti anche sulla compatibilità
urbanistica della sua attività, stante anche la posizione incerta assunta sul
punto dal Comune, che pure, come si dirà, era evidentemente tenuto ad esprimersi
univocamente sul punto.
3.2. Non è poi neppure legittimo che l’Amministrazione provinciale abbia
deliberato senza aver prima convocato la commissione tecnica provinciale (l.r.
33/85), la quale deve esprimersi sul progetto presentato, giusta art. 23 l.r.
3/00: e le stesse difese dell’Amministrazione non hanno saputo giustificare tale
omissione, se non affermando che la conclusione del procedimento non avrebbe
potuto essere comunque diversa.
Una difesa, questa, peraltro da respingere se non altro perché della commissione
– che svolge la funzione di conferenza di servizi - avrebbe dovuto far parte il
sindaco del Comune interessato, il quale avrebbe potuto cospicuamente influire
sul parere conclusivo, sebbene la destinazione urbanistica non sia di per sè
risolutiva, poichè ex art. 27, V comma, l. 22/97, l’approvazione del progetto,
sulla base delle risultanze della conferenza (ma non necessariamente in
conformità alla stessa) costituisce, ove occorra, “variante allo strumento
urbanistico comunale”, a conferma che la destinazione di piano di per sé non può
impedire l’approvazione dell’intervento.
3.3. Da ultimo, come pure ben osserva la ricorrente, alla Provincia sono
assegnate specifiche competenze in materia ambientale, ma non urbanistica.
In particolare, dalla disciplina della presentazione dei progetti e
dell’istruttoria per la loro approvazione (artt. 22 e 23 l.r. 3/00) si desume
che la Provincia ha il compito di valutare l’adeguatezza del progetto presentato
sotto un profilo precipuamente tecnico-ambientale: non è invece questa, ma la
conferenza (che non è certamente un organo collegiale della Provincia) a
sostituirsi (art. 23, II comma) alle autorità altrimenti competenti, come il
Comune, ad esprimersi su altri profili.
Ne segue allora che, se la conferenza, sia pure indebitamente, non sia stata
convocata, non per questo l’Amministrazione provinciale potrà ritenersi
investita di funzioni che, per legge, non le appartengono, tra cui, appunto,
quelle in materia di piano regolatore: sicché, sotto tale profilo, anche il
terzo motivo può trovare accoglimento.
3.4. Nel quarto motivo la ricorrente intende dimostrare come il suo impianto
fosse comunque compatibile con la destinazione di piano.
La censura deve peraltro ritenersi assorbita, giacché la sentenza impone la
rinnovazione del procedimento con l’intervento di soggetti che non hanno
partecipato al giudizio e che da questo non possono essere vincolati.
4. Il ricorso va dunque accolto; le spese di lite seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato sub a.
Condanna la Provincia di Venezia alla rifusione delle spese di lite, in favore
della ricorrente, liquidandole in € 4.500,00 per diritti, onorari e spese
generali, ed in € 300,00 per spese anticipate, oltre i.v.a. e c.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio addì 28 febbraio 2008.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
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