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T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1951


INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordine di presentazione del progetto di bonifica - Destinatario - Proprietario del terreno. Il naturale destinatario dell’ordine di presentazione di un progetto di bonifica, non essendone revocabile in dubbio la natura ripristinatoria e non sanzionatoria, non può che essere il proprietario del terreno. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - U.Z. (avv. Zambet) c. Comune di Nervesa della Battaglia (avv.ti Steccanella e Pinello) - T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1951
 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ric. n. 3349/93

Sent. n. 1951/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:


Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Referendario
Marina Perrelli Referendario, relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n.3349/93, proposto da Umberto ZAGO, rappresentato e difeso dall’avv.to Augusto Zambet, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;


CONTRO


Il Comune di Nervesa della Battaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Steccanella e Giorgio Pinello, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo 3080/L;
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;


PER L’ANNULLAMENTO


dell’ordinanza n. 9 del Sindaco di Nervesa della Battaglia, notificata il 12.6.1993, con la quale è stata disposta la presentazione di un progetto di bonifica, ai sensi della circolare n. 60/1985.
Visto il ricorso, notificato il 27 settembre 1993 e depositato presso la Segreteria il successivo 23 ottobre 1993, con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Nervesa della Battaglia, depositata il 10 dicembre 1993, presso la Segreteria;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositata il 24 febbraio 1994, presso la Segreteria;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
visto il decreto 11/08, con cui il presidente della III Sezione ha disposto la chiamata in rilettura del ricorso in epigrafe;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 - relatore il Referendario M. Perrelli - l’avv. Zambet per la parte ricorrente, l’avvocato Turetta in sostituzione di Pinello per il Comune resistente e l’Avvocato dello Stato Bonora per l’Amministrazione dell’Interno;


Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Il Sindaco di Nervesa della Battaglia, con l’ordinanza n. 9 del 21.5.1993, preso atto dell’interramento di rifiuti speciali, costituiti da inerti provenienti da demolizione, scavi e movimento terra, nel terreno di proprietà del ricorrente, ha ordinato al sig. Zago, in considerazione dell’esistenza di una situazione di pericolo per la golena del fiume Piave, di provvedere alla presentazione di un progetto di bonifica, ai sensi della circolare regionale n. 60/1985.
Con un unico motivo di ricorso il sig. Zago ha censurato il provvedimento de quo deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili: a) i fatti contestati risalgono al 1979 e, pertanto, non sono sanzionabili in forza del D.P.R. n. 915/1982, entrato in vigore solo in epoca successiva; b) il ricorrente ha acquistato la proprietà del terreno solo nel 1989 e, dunque, non è legittimato passivamente in quanto l’ordinanza deve essere notificata ai proprietari dell’epoca dell’interramento dei rifiuti; c) un’eventuale diversa valutazione dei fatti posti a base dell’ordinanza rispetto a quanto statuito dal giudice penale con la sentenza di assoluzione del 26.2.1980 integrerebbe una violazione del giudicato.
Il Comune di Nervesa della Battaglia, ritualmente costituitosi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso in quanto i rifiuti sono stati conferiti sul terreno del sig. Zago dalla ditta Santi e Zecchel s.n.c. con il consenso del ricorrente e la sentenza penale richiamata si riferisce a luoghi in parte diversi e a fatti posteriori rispetto a quelli posti a base dell’ordinanza con la quale si dispone la presentazione del progetto di bonifica con conseguente applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 915/1982.
L’Amministrazione dell’Interno, ritualmente costituitasi in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 il Collegio ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione.


DIRITTO


Il provvedimento impugnato si fonda su una segnalazione dei Carabinieri di Nervesa della Battaglia del 19.10.1992 con la quale veniva evidenziato un interramento di rifiuti speciali sul terreno di proprietà del ricorrente, nonché sulle risultanze di diversi sondaggi, eseguiti mediante un escavatore, dall’Ufficio Provinciale competente. In particolare, sulla scorta dei predetti sondaggi, il terreno di proprietà del ricorrente è stato suddiviso in due zone: la prima area, caratterizzata dalla presenza di inerti di demolizione, terreno proveniente da scavi e movimenti terra, rifiuti assimilabili agli urbani costituiti prevalentemente da sacchetti vuoti della vicina fornace per la produzione della calce della ditta Fassa, calce incotta, ramaglie e materiale da pulizia dei cantieri; la seconda area, connotata dalla presenza di inerti provenienti da operazioni di demolizione, da scavi e da movimento terra.
Sulla scorta delle dette risultanze il Sindaco di Nervesa della Battaglia ha ordinato al ricorrente, in qualità di proprietario del terreno, di provvedere per le due zone interessate a presentare un progetto di bonifica, conforme alla circolare n. 60/1985, in considerazione della violazione del D.P.R. n. 915/1982 e della situazione di pericolo venutasi a creare per la golena del fiume Piave.
Le censure articolate nell’unico motivo di ricorso non sono fondate per le seguenti motivazioni.
Dalla lettura della sentenza del Pretore di Montebelluna, emessa il 26.2.1980 e divenuta irrevocabile il 18.3.1980, si evince che ai precedenti proprietari del terreno oggetto dell’ordinanza gravata veniva imputato di avere eseguito rilevanti movimenti di materiale ghiaioso nell’alveo del fiume Piave, senza le autorizzazioni prescritte dalla legge, nonché di avere compiuto, in assenza di concessione, attività comportanti trasformazioni urbanistiche del territorio mediante l’apertura di una cava.
Il Giudice, nell’assolvere gli imputati perché i fatti loro ascritti non costituivano reato, ha specificato che le opere poste in essere dagli stessi “hanno comportato l’asporto di una notevole quantità di materiale ghiaioso ed il riporto di terreno agrario” tale da permettere “qualsiasi coltura erbacea od arborea e tale da portare il piano di campagna a livello dei terreni confinanti, da tempo coltivati a mais e frumento, ed infine il livellamento generale del piano coltivabile e la formazione della nuova rete idraulica di scolo”.
Ordunque, dalla mera lettura della citata pronuncia giurisdizionale, appare evidente che i fatti posti a base dell’ordinanza sindacale impugnata sono diversi da quelli oggetto della detta sentenza. Infatti, l’accertamento eseguito dai Carabinieri di Nervesa della Battaglia nell’ottobre del 1992 concerne il conferimento di inerti provenienti da demolizioni, da scavi e da movimenti di terra, tutti attinenti ad attività edilizie, e, quindi, riguarda fatti ben distinti dal riporto di terreno agrario, dall’asporto di materiale ghiaioso e dall’apertura di una cava, tutti avvenuti nel 1979 e oggetto della richiamata sentenza.
Sulla scorta di tali argomentazioni risulta, pertanto, destituita di fondamento la censura relativa alla anteriorità dei fatti posti a base dell’ordinanza rispetto all’entrata in vigore del D.P.R. n. 915/1982 in quanto i fatti avvenuti nel 1979 e oggetto della richiamata pronuncia giurisdizionale non risultano in alcun modo presi in considerazione e posti a fondamento del provvedimento sindacale gravato. Per le medesime considerazioni è, altresì, destituita di fondamento la censura relativa alla dedotta violazione del giudicato penale.
Per quanto, infine, attiene all’eccepito difetto di legittimazione passiva va evidenziato che i fatti a fondamento dell’ordinanza sindacale risultano essere stati posti in essere quando il sig. Zago era già proprietario del terreno sul quale sono stati conferiti i rifiuti speciali. Merita, infine, di essere evidenziato che avendo il provvedimento gravato ordinato la presentazione di un progetto di bonifica e, quindi, non essendo revocabile in dubbio la sua natura ripristinatoria e non sanzionatoria, il naturale destinatario dello stesso non può che essere il proprietario del terreno.
Sulla scorta delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 22 maggio 2008.
 

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario

 

 


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