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T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1951
INQUINAMENTO - RIFIUTI - Ordine di presentazione del progetto di bonifica -
Destinatario - Proprietario del terreno. Il naturale destinatario
dell’ordine di presentazione di un progetto di bonifica, non essendone
revocabile in dubbio la natura ripristinatoria e non sanzionatoria, non può che
essere il proprietario del terreno. Pres. De Zotti, Est. Perrelli - U.Z. (avv.
Zambet) c. Comune di Nervesa della Battaglia (avv.ti Steccanella e Pinello) -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 7 luglio 2008, n. 1951
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 3349/93
Sent. n. 1951/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Stefano Mielli Referendario
Marina Perrelli Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.3349/93, proposto da Umberto ZAGO, rappresentato e difeso
dall’avv.to Augusto Zambet, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai
sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
CONTRO
Il Comune di Nervesa della Battaglia, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Steccanella e Giorgio Pinello, con
domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, San Polo 3080/L;
Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per
legge;
PER L’ANNULLAMENTO
dell’ordinanza n. 9 del Sindaco di Nervesa della Battaglia, notificata il
12.6.1993, con la quale è stata disposta la presentazione di un progetto di
bonifica, ai sensi della circolare n. 60/1985.
Visto il ricorso, notificato il 27 settembre 1993 e depositato presso la
Segreteria il successivo 23 ottobre 1993, con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Nervesa della Battaglia,
depositata il 10 dicembre 1993, presso la Segreteria;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno, depositata
il 24 febbraio 1994, presso la Segreteria;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
visto il decreto 11/08, con cui il presidente della III Sezione ha disposto la
chiamata in rilettura del ricorso in epigrafe;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 22 maggio 2008 - relatore il Referendario M.
Perrelli - l’avv. Zambet per la parte ricorrente, l’avvocato Turetta in
sostituzione di Pinello per il Comune resistente e l’Avvocato dello Stato Bonora
per l’Amministrazione dell’Interno;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Sindaco di Nervesa della Battaglia, con l’ordinanza n. 9 del 21.5.1993, preso
atto dell’interramento di rifiuti speciali, costituiti da inerti provenienti da
demolizione, scavi e movimento terra, nel terreno di proprietà del ricorrente,
ha ordinato al sig. Zago, in considerazione dell’esistenza di una situazione di
pericolo per la golena del fiume Piave, di provvedere alla presentazione di un
progetto di bonifica, ai sensi della circolare regionale n. 60/1985.
Con un unico motivo di ricorso il sig. Zago ha censurato il provvedimento de quo
deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili: a) i fatti contestati
risalgono al 1979 e, pertanto, non sono sanzionabili in forza del D.P.R. n.
915/1982, entrato in vigore solo in epoca successiva; b) il ricorrente ha
acquistato la proprietà del terreno solo nel 1989 e, dunque, non è legittimato
passivamente in quanto l’ordinanza deve essere notificata ai proprietari
dell’epoca dell’interramento dei rifiuti; c) un’eventuale diversa valutazione
dei fatti posti a base dell’ordinanza rispetto a quanto statuito dal giudice
penale con la sentenza di assoluzione del 26.2.1980 integrerebbe una violazione
del giudicato.
Il Comune di Nervesa della Battaglia, ritualmente costituitosi in giudizio, ha
concluso per la reiezione del ricorso in quanto i rifiuti sono stati conferiti
sul terreno del sig. Zago dalla ditta Santi e Zecchel s.n.c. con il consenso del
ricorrente e la sentenza penale richiamata si riferisce a luoghi in parte
diversi e a fatti posteriori rispetto a quelli posti a base dell’ordinanza con
la quale si dispone la presentazione del progetto di bonifica con conseguente
applicabilità delle norme di cui al D.P.R. n. 915/1982.
L’Amministrazione dell’Interno, ritualmente costituitasi in giudizio, ha
concluso per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 22 maggio 2008 il Collegio ha, quindi, trattenuto la
causa per la decisione.
DIRITTO
Il provvedimento impugnato si fonda su una segnalazione dei Carabinieri di
Nervesa della Battaglia del 19.10.1992 con la quale veniva evidenziato un
interramento di rifiuti speciali sul terreno di proprietà del ricorrente, nonché
sulle risultanze di diversi sondaggi, eseguiti mediante un escavatore,
dall’Ufficio Provinciale competente. In particolare, sulla scorta dei predetti
sondaggi, il terreno di proprietà del ricorrente è stato suddiviso in due zone:
la prima area, caratterizzata dalla presenza di inerti di demolizione, terreno
proveniente da scavi e movimenti terra, rifiuti assimilabili agli urbani
costituiti prevalentemente da sacchetti vuoti della vicina fornace per la
produzione della calce della ditta Fassa, calce incotta, ramaglie e materiale da
pulizia dei cantieri; la seconda area, connotata dalla presenza di inerti
provenienti da operazioni di demolizione, da scavi e da movimento terra.
Sulla scorta delle dette risultanze il Sindaco di Nervesa della Battaglia ha
ordinato al ricorrente, in qualità di proprietario del terreno, di provvedere
per le due zone interessate a presentare un progetto di bonifica, conforme alla
circolare n. 60/1985, in considerazione della violazione del D.P.R. n. 915/1982
e della situazione di pericolo venutasi a creare per la golena del fiume Piave.
Le censure articolate nell’unico motivo di ricorso non sono fondate per le
seguenti motivazioni.
Dalla lettura della sentenza del Pretore di Montebelluna, emessa il 26.2.1980 e
divenuta irrevocabile il 18.3.1980, si evince che ai precedenti proprietari del
terreno oggetto dell’ordinanza gravata veniva imputato di avere eseguito
rilevanti movimenti di materiale ghiaioso nell’alveo del fiume Piave, senza le
autorizzazioni prescritte dalla legge, nonché di avere compiuto, in assenza di
concessione, attività comportanti trasformazioni urbanistiche del territorio
mediante l’apertura di una cava.
Il Giudice, nell’assolvere gli imputati perché i fatti loro ascritti non
costituivano reato, ha specificato che le opere poste in essere dagli stessi
“hanno comportato l’asporto di una notevole quantità di materiale ghiaioso ed il
riporto di terreno agrario” tale da permettere “qualsiasi coltura erbacea od
arborea e tale da portare il piano di campagna a livello dei terreni confinanti,
da tempo coltivati a mais e frumento, ed infine il livellamento generale del
piano coltivabile e la formazione della nuova rete idraulica di scolo”.
Ordunque, dalla mera lettura della citata pronuncia giurisdizionale, appare
evidente che i fatti posti a base dell’ordinanza sindacale impugnata sono
diversi da quelli oggetto della detta sentenza. Infatti, l’accertamento eseguito
dai Carabinieri di Nervesa della Battaglia nell’ottobre del 1992 concerne il
conferimento di inerti provenienti da demolizioni, da scavi e da movimenti di
terra, tutti attinenti ad attività edilizie, e, quindi, riguarda fatti ben
distinti dal riporto di terreno agrario, dall’asporto di materiale ghiaioso e
dall’apertura di una cava, tutti avvenuti nel 1979 e oggetto della richiamata
sentenza.
Sulla scorta di tali argomentazioni risulta, pertanto, destituita di fondamento
la censura relativa alla anteriorità dei fatti posti a base dell’ordinanza
rispetto all’entrata in vigore del D.P.R. n. 915/1982 in quanto i fatti avvenuti
nel 1979 e oggetto della richiamata pronuncia giurisdizionale non risultano in
alcun modo presi in considerazione e posti a fondamento del provvedimento
sindacale gravato. Per le medesime considerazioni è, altresì, destituita di
fondamento la censura relativa alla dedotta violazione del giudicato penale.
Per quanto, infine, attiene all’eccepito difetto di legittimazione passiva va
evidenziato che i fatti a fondamento dell’ordinanza sindacale risultano essere
stati posti in essere quando il sig. Zago era già proprietario del terreno sul
quale sono stati conferiti i rifiuti speciali. Merita, infine, di essere
evidenziato che avendo il provvedimento gravato ordinato la presentazione di un
progetto di bonifica e, quindi, non essendo revocabile in dubbio la sua natura
ripristinatoria e non sanzionatoria, il naturale destinatario dello stesso non
può che essere il proprietario del terreno.
Sulla scorta delle predette considerazioni il ricorso deve, pertanto, essere
respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta
ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore
dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi euro 2.000,00 (euro
duemila/00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 22 maggio 2008.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
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