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T.A.R. VENETO, Sez. III - 14 luglio 2008, n. 2002


RIFIUTI - URBANISTICA ED EDILIZIA - Impianto di riserva e messa in recupero - Effettiva destinazione urbanistica dell’area interessata - Parere della C.T.P.A. - Approvazione dell’impianto - Variante allo strumento urbanistico comunale - Erronea qualificazione dell’area - Conseguenze. L’effettiva destinazione urbanistica dell’area, destinata alla realizzazione (ovvero alla modificazione sostanziale) di un impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, rientra tra gli elementi di cui la commissione tecnica, integrata quale conferenza di servizi con la partecipazione del Comune, deve tenere in considerazione nell’assumere il proprio parere. È bensì vero che l’approvazione dell’impianto - successiva al parere obbligatorio della C.T.P.A. - costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale (così l’art. 208, VI comma, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): ma ciò, ovviamente, nella consapevolezza, da parte dell’Amministrazione, della necessità che tale variante debba essere introdotta. (Nella specie, l’autorizzazione era stata rilasciata sull’erroneo presupposto della qualificazione urbanistica D1 - zona produttiva di completamento - dell’area interessata, di fatto zona agricola E2). Pres. De Zotti, Est. Gabricci - Comune di Rivoli Veronese (avv.ti Coronin, Fantin e Zambelli) c. Provincia di Verona (avv.ti Gobbi e Curato). T.A.R. VENETO, Sez. III - 14/07/2008, n. 2002
 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ric. n. 1042/08
Sent.n. 2002/08



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:


Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Stefano Mielli Referendario


ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente


SENTENZA


nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1042/2008, proposto dal Comune di Rivoli Veronese, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Coronin, Fantin e Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo, in Venezia Mestre, via Cavallotti 22;
CONTRO
la Provincia di Verona in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale, rappresentata e difesa dagli avv. Gobbi e Curato, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia S. Croce 468/B;
e nei confronti
di Dalle Vedove Nello Eredi di Dalle Vedove Antonio S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Padovan e Baroncini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, San Marco 1757;
per l’annullamento
a) della determinazione 26 febbraio 2008 n. 1378/08, della provincia di Verona, recante approvazione del progetto presentato dalla ditta Dalle vedove Nello Eredi S.n.c. “per la modifica sostanziale di un impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Perara di Rivoli Veronese mediante inserimento di linea di essicamento fanghi. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’impianto di essicazione fanghi da lavorazione materiale lapideo naturale”;
b) per quanto d’interesse, del verbale 22 febbraio 2008, n. 2, della commissione tecnica provinciale per l’ambiente e dell’allegato coevo parere n. 4.


Visto il ricorso, notificato il 15 maggio 2008 e depositato presso la Segreteria il 3 giugno 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione Provincia e della ditta controinteressata;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 18 giugno 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), gli avv. Coronin e Fantin per il Comune ricorrente, l’avv. Gobbi per la Provincia di Verona e l’avv. Padovan per la controinteressata;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini di seguito esposti:


FATTO E DIRITTO


1. Con la determinazione 26 febbraio 2008 n. 1378/08, il competente dirigente della Provincia di Verona ha approvato, in conformità al parere espresso dalla commissione tecnica provinciale per l’ambiente, il progetto presentato dalla “Dalle Vedove Nello Eredi di Dalle Vedove Antonio”.


2. Questa possiede, in Comune di Rivoli Veronese, un impianto per la messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi.


Secondo il progetto approvato con la nuova autorizzazione – che il Comune ha impugnato –in uno dei due capannoni, di cui la struttura si compone, ed attualmente destinato a deposito, verrà introdotta un essiccatore di fanghi pressati, derivanti dalla lavorazione di materiale lapideo naturale.


3. Nel terzo motivo di ricorso (violazione dell’ art. 21 l.r. 3/00, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e carenza d’istruttoria) il Comune rappresenta come l’area attualmente utilizzata per l’impianto sia classificata dal piano regolatore generale comunale come attività fuori zona, trovandosi l’impianto in zona agricola classificata E2.


Al contrario, rileva il ricorso, la Provincia “come emerge dalle premesse del parere della C.T.P.A., afferma che il P.R.G. classifica l’area sulla quale dovrebbe iniziare la nuova attività di essiccamento delle polveri di marmo come Zona D1 - zona produttiva di completamento”.


Così, muovendo da tale errore, la Provincia avrebbe ritenuto esistenti i presupposti richiesti di cui all’ art. 21 della l.r. 3/00, il quale richiede la collocazione di tali insediamenti, di norma, in zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici: il provvedimento si fonda dunque su di un erroneo presupposto di fatto e su di un palese vizio istruttorio.


4. Né la Provincia, né la controinteressata hanno fornito elementi di fatto che conducano ad una diversa ricostruzione: sicchè la censura deve ritenersi fondata.


Non pare dubbio al Collegio, che l’effettiva destinazione urbanistica dell’area, destinata alla realizzazione (ovvero alla modificazione sostanziale) di un impianto, rientri tra gli elementi di cui la commissione tecnica, integrata quale conferenza di servizi con la partecipazione del Comune, deve tenere in considerazione nell’assumere il proprio parere.


È bensì vero che l’approvazione dell’impianto – successiva al parere obbligatorio della C.T.P.A. - costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale (così l’art. 208, VI comma, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152): ma ciò, ovviamente, nella consapevolezza, qui insussistente, da parte dell’Amministrazione, della necessità che tale variante debba essere introdotta.


Né è di qualche rilievo che il Comune abbia, da ultimo, rilasciato la licenza edilizia per costruire il nuovo impianto: questa non fa venir meno il precedente travisamento e, d’altra parte, la stessa licenza era dovuta proprio in conformità all’autorizzazione in variante.


5. Per effetto della presente decisione oltre all’autorizzazione, deve intendersi annullato anche il parere della commissione tecnica.


Le ulteriori censure si intendono assorbite, e le spese compensate, considerato che il Comune avrebbe potuto più appropriatamente rilevare nel corso del procedimento l'errore in cui la commissione era incorsa.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato sub a) e, nei limiti dell’interesse, gli atti impugnati sub b).


Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 18 giugno 2008.

 


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