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T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 ottobre 2008, n. 3274
CACCIA - Tutela della fauna selvatica - Estensione agli animali di tipo
selvatico - Piccioni inselvatichiti - Ordinanza di autorizzazione
all’abbattimento - Violazione dell’art. 19 della L. n. 157/92. La tutela
della fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente
selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico (cfr
Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997). Deve ritenersi pertanto
applicabile ai piccioni inselvatichiti (vale a dire che di fatto hanno assunto
un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di
contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi
con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia. E’ conseguentemente
illegittima l’ordinanza comunale che autorizza i cacciatori ad abbattere,
all’interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario
venatorio: essa viola i principi di cui all’art. 19 della l. n. 157/92, alla
stregua dei quali occorre previamente verificare l’inadeguatezza dei metodi
ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all’abbattimento) e, ciò
verificato, autorizzare all’abbattimento esclusivamente i soggetti indicati
dalla legge. Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - LAC (avv. Rizzato) c. Comune di Ronco
all’Adige (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 ottobre 2008, n. 3274
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 1757/2008
Sent. 3274/08
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Domenico Landi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1757/2008 proposto dalla LAC – LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA
CACCIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi
dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Ronco all'Adige in
persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
di A.N.U.U. di Ronco all'Adige, in persona del Presidente pro tempore, non
costituito in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento
comunale 6.6.2008 n. 867 che ordina ai cacciatori di abbattere i piccioni
presenti sul territorio comunale secondo il calendario venatorio.
Visto il ricorso, notificato il 17.9.2008 e depositato presso la Segreteria
l'1.10.2008, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, convocata a’ sensi dell’art.
21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21
luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Sorrentino,
in sostituzione dell'avv. Rizzato, per la parte ricorrente;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
FATTO
L’associazione ricorrente ha contestato, ritenendola illegittima per violazione,
tra l’altro, dell’art. 19 della legge n. 157/92, l’epigrafata ordinanza con cui
il Comune di Ronco all’Adige, affermando finalità di contenimento della specie,
ha autorizzato i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i
colombi in conformità con il calendario venatorio.
DIRITTO
Secondo il Comune, l’art. 19 della legge n. 157/92 non sarebbe applicabile ai
“piccioni di città” in quanto, non essendo questi classificabili tra le specie
selvatiche – ma, anzi, dovendosi considerare “alla stregua di animali
domestici”, rientrerebbero nel patrimonio disponibile del proprietario, e cioè,
nel caso di specie, del Comune stesso -, non potrebbero beneficiare della tutela
prevista per tali specie.
Premesso che non si intende qui (né rientra nei poteri cognitivi di questo
Tribunale) entrare in problematiche di classificazione zoologica, va osservato
che la sussistenza della “categoria” in questione, rappresentando un fatto
incontestato e non essendo parimenti prevista dalla legge, nonchè in assenza
delle necessarie specificazioni di competenza provinciale, non può che trovare
la propria disciplina di contenimento in quella disposizione di tutela che sul
piano analogico più le si avvicina.
D’altra parte la stessa giurisprudenza in materia di protezione della fauna
selvatica ha già formulato il principio generale che questa non deve intendersi
limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche
agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV,
26.9.1997).
Pertanto, il Collegio – in coerenza, peraltro, con la propria, precedente
sentenza n. 862/08 - ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta,
costituita dai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto
un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di
contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi
con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di
fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l’art. 19, II comma, che prevede
che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di
abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle
Amministrazioni provinciali).
Rispetto a tali principi, pertanto – alla stregua dei quali occorre previamente
verificare l’inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari
rispetto all’abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all’abbattimento
esclusivamente i soggetti indicati dalla legge -, l’impugnata ordinanza risulta
illegittima per violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992.
Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
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