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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 ottobre 2008, n. 3274


CACCIA - Tutela della fauna selvatica - Estensione agli animali di tipo selvatico - Piccioni inselvatichiti - Ordinanza di autorizzazione all’abbattimento - Violazione dell’art. 19 della L. n. 157/92. La tutela della fauna selvatica non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997). Deve ritenersi pertanto applicabile ai piccioni inselvatichiti (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia. E’ conseguentemente illegittima l’ordinanza comunale che autorizza i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio: essa viola i principi di cui all’art. 19 della l. n. 157/92, alla stregua dei quali occorre previamente verificare l’inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all’abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all’abbattimento esclusivamente i soggetti indicati dalla legge. Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - LAC (avv. Rizzato) c. Comune di Ronco all’Adige (n.c.) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 24 ottobre 2008, n. 3274


 


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ric. n. 1757/2008
Sent. 3274/08



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:


Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Domenico Landi Consigliere

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n. 1757/2008 proposto dalla LAC – LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

 

CONTRO

 

il Comune di Ronco all'Adige in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
di A.N.U.U. di Ronco all'Adige, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;


PER
l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 6.6.2008 n. 867 che ordina ai cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale secondo il calendario venatorio.


Visto il ricorso, notificato il 17.9.2008 e depositato presso la Segreteria l'1.10.2008, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito alla camera di consiglio del 22 ottobre 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Sorrentino, in sostituzione dell'avv. Rizzato, per la parte ricorrente;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;


FATTO


L’associazione ricorrente ha contestato, ritenendola illegittima per violazione, tra l’altro, dell’art. 19 della legge n. 157/92, l’epigrafata ordinanza con cui il Comune di Ronco all’Adige, affermando finalità di contenimento della specie, ha autorizzato i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i colombi in conformità con il calendario venatorio.


DIRITTO


Secondo il Comune, l’art. 19 della legge n. 157/92 non sarebbe applicabile ai “piccioni di città” in quanto, non essendo questi classificabili tra le specie selvatiche – ma, anzi, dovendosi considerare “alla stregua di animali domestici”, rientrerebbero nel patrimonio disponibile del proprietario, e cioè, nel caso di specie, del Comune stesso -, non potrebbero beneficiare della tutela prevista per tali specie.
Premesso che non si intende qui (né rientra nei poteri cognitivi di questo Tribunale) entrare in problematiche di classificazione zoologica, va osservato che la sussistenza della “categoria” in questione, rappresentando un fatto incontestato e non essendo parimenti prevista dalla legge, nonchè in assenza delle necessarie specificazioni di competenza provinciale, non può che trovare la propria disciplina di contenimento in quella disposizione di tutela che sul piano analogico più le si avvicina.
D’altra parte la stessa giurisprudenza in materia di protezione della fauna selvatica ha già formulato il principio generale che questa non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997).
Pertanto, il Collegio – in coerenza, peraltro, con la propria, precedente sentenza n. 862/08 - ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta, costituita dai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l’art. 19, II comma, che prevede che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle Amministrazioni provinciali).
Rispetto a tali principi, pertanto – alla stregua dei quali occorre previamente verificare l’inadeguatezza dei metodi ecologici (ritenuti dalla legge prioritari rispetto all’abbattimento) e, ciò verificato, autorizzare all’abbattimento esclusivamente i soggetti indicati dalla legge -, l’impugnata ordinanza risulta illegittima per violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992.
Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2008.
 

Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario


SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
 

 


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