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TAR VENETO, Sez. II, 22 febbraio 2008, sentenza n. 433
 

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - SICUREZZA SUL LAVORO - Pertinenza ad impianto industriale esistente sita in prossimità di un elettrodotto - Art.4 D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Prevista permanenza di lavoratori oltre le quattro ore - Diniego del permesso di costruire - Legittimità. E’ legittimamente negato il permesso di costruire richiesto per un’area qualificata come pertinenziale ad un impianto industriale, da realizzare in prossimità di elettrodotto e per la quale non possano essere garantiti i valori di attenzione ex art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, nonostante la prevista permanenza di lavoratori oltre le quattro ore. Il concetto di insediamento e di nuova area, di cui a tale disposizione, deve infatti essere inteso in conformità della finalità della norma che è quella di proteggere la popolazione dalla esposizione a campi elettromagnetici. Non rileva dunque che l’area in questione sia individuata quale pertinenza di stabilimento già funzionante perché l’art. 4 del D.P.C.M. citato definisce l’area per la quale è fissato l’obiettivo di qualità a prescindere dalla natura pertinenziale o meno della stessa.  Pres. f.f. Rovis, Est. Morgantini - M. s.p.a. (avv.ti Domenichelli, Sgualdino e Zambelli) c. Comune di Mozzecane (avv. Leardini) - T.A.R. VENETO, Sez. II - 22 febbraio 2008, n. 433


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

seconda Sezione


Ric. n. 2459/07

Sent. n. 433/08

 

costituito da:

 

Claudio Rovis Presidente f.f.
Riccardo Savoia Consigliere
Marco Morgantini Referendario, relatore
 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA


sul ricorso n. 2459/07 proposto da MANNI SIPRE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Federica Sgualdino e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell'ultimo in Venezia-Mestre Via Cavallotti 22;


CONTRO


il Comune di Mozzecane (VR) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Leardini, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Gianfranco Perulli in Venezia-Mestre – Via Torino 186;
l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
l'Azienda ULSS n. 22 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
l'Azienda ULSS n. 22 – Servizio Medicina del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore,non costituita in giudizio;
il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, della nota dirigenziale del 14.8.07 prot. n. 9710 avente ad oggetto "Diniego di permesso di costruire. Istanza prot. n. 0003347 del 15.3.2007 avente per oggetto: ampliamento capannone industriale"; in parte qua della nota dirigenziale del 14.8.07 prot. n. 9711 avente ad oggetto: "Diniego di permesso di costruire.Istanza prot. n. 0003347 del 15.3.07 avente ad oggetto: ampliamento capannone industriale";


Visto il ricorso, notificato il 19.11.07 e depositato presso la Segreteria il 10.12.07, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il 15.2.08;
Visti gli atti tutti di causa;


Uditi alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Referendario Marco Morgantini - l’avv. Sgualdino per la parte ricorrente e l'avv. Leardini per il Comune intimato;


Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;


Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;


considerato


Al caso di specie si applica l’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Tale norma stabilisce che nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree adibite a permanenze non inferiori a 4 ore in prossimità di linee ed istallazioni elettriche già presenti nel territorio è fissato l’obiettivo di qualità di 3 uT per il valore dell’induzione magnetica.
La ricorrente ha invece fatto presente che sarebbe stato garantito il rispetto del valore di attenzione di 10 uT di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003.
In realtà l’intervento per il quale è stato chiesto il permesso di costruire comporta la permanenza ex novo di lavoratori nel sito per non meno di 4 ore.
Il concetto di insediamento e di nuova area, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. citato, deve essere inteso in conformità della finalità della norma che è quella di proteggere la popolazione dalla esposizione a campi elettromagnetici.
Non rileva dunque che l’area in questione sia individuata quale pertinenza di stabilimento già funzionante perché l’art. 4 del D.P.C.M. citato definisce l’area per la quale è fissato l’obiettivo di qualità a prescindere dalla natura pertinenziale o meno della stessa.
Non rileva lo stato di temporaneo non funzionamento o di sottoutilizzo dell’elettrodotto, perché l’istruttoria ha evidenziato che il gestore può in qualsiasi momento utilizzare l’elettrodotto al massimo della potenza.


Il collegio osserva che l’Amministrazione ha tenuto conto delle esigenze produttive della ricorrente e, con provvedimento in data 14 agosto 2007 prot. n° 9711, ha considerato percorribile l’ipotesi di una ripresentazione della pratica edilizia opportunamente integrata dalle previsioni progettuali che la rendano assentibile.


Il ricorso è dunque infondato.


Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2008.


Il Presidente f.f.

L’Estensore

Il Segretario
 


 

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