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TAR VENETO, Sez. III, 25 febbraio 2008, sentenza n. 443
INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Immissioni in atmosfera - Art. 272 d.lgs. n.
152/2006 - Autorizzazione - Diniego fondato sulla non conformità urbanistica -
Illegittimità. In materia di autorizzazione all’immissione in atmosfera ex
art. 272 del d.lgs. n. 152/2006, è illegittimo il provvedimento di diniego
fondato sulla non conformità urbanistica dell’impianto, atteso che gli interessi
urbanistici, di cui è ente esponenziale il comune, sono estranei alla competenza
provinciale. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.V. (avv.ti Rottin e Cacciavillani)
c. Provincia di Treviso (avv.ti Botteon e Sartori)e altro (n.c.) -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008, n. 443
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
terza Sezione
Ric. n. 83/2008
Sent. n. 443/08
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 83/2008 proposto da Luigi Venzo, quale
titolare dell'impresa Luigi Venzo – falegnameria artigiana, rappresentato e
difeso dagli avv. Rottin e Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del
T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
la Provincia di Treviso, in persona del presidente della giunta provinciale pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Botteon e Sartori, con domicilio
eletto presso lo studio del secondo, in Venezia Mestre, Calle del Sale 33;
il Comune di Carbonera, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in
giudizio;
per l'annullamento:
a) del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione
Territoriale della Provincia di Treviso prot. n. 2007/0104034 del 21.11.2007,
recante diniego di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera,
nonché
b) dell’atto endoprocendimentale prot. n. 19026 del 18.10.2007 del Comune di
Carbonera recante parere negativo rilasciato alla Provincia.
Visto il ricorso, notificato il 27 dicembre 2007 e depositato presso la
Segreteria il 16 gennaio 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 30 gennaio 2008 (relatore il consigliere avv. A.
Gabbricci), l’avv. Rottin per la parte ricorrente e l’avv.to Sartori per la
provincia di Treviso;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto
essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e
V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi
o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei
termini come di seguito esposti:
1. L’art. 272 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone (II comma) che, per
specifiche categorie d’impianti, l’autorità competente – in specie, la Provincia
- può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in
atmosfera, riferite a singole categorie d’impianti.
Il gestore di un impianto incluso nella categoria può presentare una domanda
d’adesione all’autorizzazione generale; a sua volta, l’autorità competente può,
con proprio provvedimento, negare l’adesione “nel caso in cui non siano
rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o in presenza di
particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una
particolare tutela ambientale” (III comma).
2. Nella fattispecie la Venzo Luigi – falegnameria artigiana, ha presentato la
domanda per l’ adesione all’autorizzazione generale, con riguardo alle emissioni
provenienti da un nuovo impianto di aspirazione trucioli e segatura di legno con
silo esterno.
La Provincia di Treviso ha respinto la richiesta con la comunicazione 27
novembre 2007 n. 0104034, nella quale viene fatto anzitutto presente come il
comune di Carbonera avesse espresso parere contrario “perché la porzione del
fabbricato sede dell’attività si trova, secondo la classificazione del vigente
P.R.G. in zona territoriale omogenea C1 (parti del territorio destinate a nuovi
complessi insediativi parzialmente edificate), in zona soggetta a vincolo di
tutela paesaggistica e ambientale dei sensi del d. lgs. n. 42/2004”: sicché “non
è possibile per codesta ditta avvalersi dell’autorizzazione in via generale fino
alla rimozione della non conformità urbanistica evidenziata dal comune nella
citata nota”.
2. Oppone la ricorrente nel secondo motivo di gravame come la Provincia
“nell’esercizio dei propri poteri organizzativi, deve valutare la compatibilità
dell’intervento dell’impianto per cui si chiede autorizzazione con le esigenze e
gli interessi ambientali”; al contrario, nella fattispecie, il diniego sarebbe
illegittimamente giustificato facendo riferimento agli interessi urbanistici di
cui è ente esponenziale il comune.
3.1. La censura si presenta fondata, richiamando da un canto la motivazione del
provvedimento impugnato, e, dall’altro, la citata previsione di legge, cui nulla
aggiunge l’autorizzazione generale.
La ragione del diniego va infatti qui individuata soltanto nella incompatibilità
urbanistica, dapprima adeguatamente specificata, e poi confermata con il rinvio
conclusivo alla sua futura ipotetica rimozione, la quale consentirebbe
l’adesione all’autorizzazione generale; e proprio per quest’ultimo richiamo si
può escludere che il diniego si fondi anche su di un vincolo ambientale.
Questo, infatti, permarrebbe anche rimossa la difformità urbanistica e
continuerebbe ad impedire l’adesione: un tale vincolo, del resto, non è soltanto
genericamente indicato nel provvedimento, diversamente da quanto prescrive il
ripetuto art. 272, III comma, ma è risultato di fatto insussistente.
3.2. È possibile, come si assume nelle difese dell’Amministrazione, che,
mediante il richiamo al “dato meramente urbanistico”, s’intendesse esprimere
l’incompatibilità con il contesto “anche e soprattutto sotto il profilo
sanitario”, ma di ciò tuttavia non v’è traccia nel provvedimento, inteso secondo
buona fede.
4. In conclusione, il diniego si fonda sulla tutela di interessi estranei alla
competenza provinciale e va annullato.
Le spese di lite, comunque, possono essere integralmente compensate, tenuto
anche conto dell’infondatezza del primo motivo di ricorso: non vi è infatti
dubbio (e si rinvia per questo alle difese dell’Amministrazione resistente) che
la Provincia potesse richiedere al Comune un parere preventivo sull’adesione
richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla il provvedimento 21 novembre 2007, n. 104034, della Provincia
di Treviso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 30 gennaio 2008.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
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