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TAR VENETO, Sez. III, 25 febbraio 2008, sentenza n. 443
 

INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Immissioni in atmosfera - Art. 272 d.lgs. n. 152/2006 - Autorizzazione - Diniego fondato sulla non conformità urbanistica - Illegittimità. In materia di autorizzazione all’immissione in atmosfera ex art. 272 del d.lgs. n. 152/2006, è illegittimo il provvedimento di diniego fondato sulla non conformità urbanistica dell’impianto, atteso che gli interessi urbanistici, di cui è ente esponenziale il comune, sono estranei alla competenza provinciale. Pres. De Zotti, Est. Gabricci - L.V. (avv.ti Rottin e Cacciavillani) c. Provincia di Treviso (avv.ti Botteon e Sartori)e altro (n.c.)  - T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008, n. 443
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

terza Sezione


Ric. n. 83/2008

Sent. n. 443/08

 

con l’intervento dei signori magistrati:
 

Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Stefano Mielli Referendario
 

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

 

SENTENZA


nel giudizio introdotto con il ricorso n. 83/2008 proposto da Luigi Venzo, quale titolare dell'impresa Luigi Venzo – falegnameria artigiana, rappresentato e difeso dagli avv. Rottin e Cacciavillani, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;


CONTRO


la Provincia di Treviso, in persona del presidente della giunta provinciale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Botteon e Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia Mestre, Calle del Sale 33;
il Comune di Carbonera, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


per l'annullamento:
a) del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Treviso prot. n. 2007/0104034 del 21.11.2007, recante diniego di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, nonché
b) dell’atto endoprocendimentale prot. n. 19026 del 18.10.2007 del Comune di Carbonera recante parere negativo rilasciato alla Provincia.


Visto il ricorso, notificato il 27 dicembre 2007 e depositato presso la Segreteria il 16 gennaio 2008, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Treviso;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 30 gennaio 2008 (relatore il consigliere avv. A. Gabbricci), l’avv. Rottin per la parte ricorrente e l’avv.to Sartori per la provincia di Treviso;


considerato


che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:


1. L’art. 272 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone (II comma) che, per specifiche categorie d’impianti, l’autorità competente – in specie, la Provincia - può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, riferite a singole categorie d’impianti.
Il gestore di un impianto incluso nella categoria può presentare una domanda d’adesione all’autorizzazione generale; a sua volta, l’autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l’adesione “nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall’autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale” (III comma).


2. Nella fattispecie la Venzo Luigi – falegnameria artigiana, ha presentato la domanda per l’ adesione all’autorizzazione generale, con riguardo alle emissioni provenienti da un nuovo impianto di aspirazione trucioli e segatura di legno con silo esterno.
La Provincia di Treviso ha respinto la richiesta con la comunicazione 27 novembre 2007 n. 0104034, nella quale viene fatto anzitutto presente come il comune di Carbonera avesse espresso parere contrario “perché la porzione del fabbricato sede dell’attività si trova, secondo la classificazione del vigente P.R.G. in zona territoriale omogenea C1 (parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate), in zona soggetta a vincolo di tutela paesaggistica e ambientale dei sensi del d. lgs. n. 42/2004”: sicché “non è possibile per codesta ditta avvalersi dell’autorizzazione in via generale fino alla rimozione della non conformità urbanistica evidenziata dal comune nella citata nota”.


2. Oppone la ricorrente nel secondo motivo di gravame come la Provincia “nell’esercizio dei propri poteri organizzativi, deve valutare la compatibilità dell’intervento dell’impianto per cui si chiede autorizzazione con le esigenze e gli interessi ambientali”; al contrario, nella fattispecie, il diniego sarebbe illegittimamente giustificato facendo riferimento agli interessi urbanistici di cui è ente esponenziale il comune.


3.1. La censura si presenta fondata, richiamando da un canto la motivazione del provvedimento impugnato, e, dall’altro, la citata previsione di legge, cui nulla aggiunge l’autorizzazione generale.
La ragione del diniego va infatti qui individuata soltanto nella incompatibilità urbanistica, dapprima adeguatamente specificata, e poi confermata con il rinvio conclusivo alla sua futura ipotetica rimozione, la quale consentirebbe l’adesione all’autorizzazione generale; e proprio per quest’ultimo richiamo si può escludere che il diniego si fondi anche su di un vincolo ambientale.
Questo, infatti, permarrebbe anche rimossa la difformità urbanistica e continuerebbe ad impedire l’adesione: un tale vincolo, del resto, non è soltanto genericamente indicato nel provvedimento, diversamente da quanto prescrive il ripetuto art. 272, III comma, ma è risultato di fatto insussistente.


3.2. È possibile, come si assume nelle difese dell’Amministrazione, che, mediante il richiamo al “dato meramente urbanistico”, s’intendesse esprimere l’incompatibilità con il contesto “anche e soprattutto sotto il profilo sanitario”, ma di ciò tuttavia non v’è traccia nel provvedimento, inteso secondo buona fede.


4. In conclusione, il diniego si fonda sulla tutela di interessi estranei alla competenza provinciale e va annullato.
Le spese di lite, comunque, possono essere integralmente compensate, tenuto anche conto dell’infondatezza del primo motivo di ricorso: non vi è infatti dubbio (e si rinvia per questo alle difese dell’Amministrazione resistente) che la Provincia potesse richiedere al Comune un parere preventivo sull’adesione richiesta.


P.Q.M.


Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento 21 novembre 2007, n. 104034, della Provincia di Treviso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 30 gennaio 2008.


Il Presidente

l’Estensore

Il Segretario

 


 

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