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TAR VENETO, Sez. III, 25 febbraio 2008, sentenza n. 444
CACCIA - Art. 30, lett. l) L. n. 157/92 - Commercio o detenzione di fauna
selvatica - Ristorante - Chiusura dell’esercizio - Ripartizione della sanzione
in periodi indicati dall’esercente - Impossibilità. La sanzione della
chiusura dell’esercizio commerciale (nella specie: ristorante) conseguente alla
violazione dell’art. 30, lett. l) della L. n. 157/1992 (nella specie: per aver
cucinato e servito alla clientela uccelli appartenenti a fauna selvatica la cui
caccia non è consentita), non può essere ripartita in periodi individuati
dall’esercente (nella specie: periodi di scarsa affluenza di clientela o ferie
estive), ostandovi la norma di legge - la quale vincola l’Amministrazione quanto
alla durata della chiusura - e gli stessi i principi in materia di sanzioni,
afflittive o ripristinatorie che esse siano. Pres. De Zotti, Est. Gabricci -
A.L. (avv.ti Tessier e Nodinelli) c. Amministrazione dell’Interno (n.c.) -
T.A.R. VENETO, Sez. III - 25 febbraio 2008, n. 444
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
terza Sezione
Ric. n. 101/2008
Sent. n. 444/08
con l’intervento dei signori magistrati:
Angelo De Zotti Presidente
Angelo Gabbricci Consigliere, relatore
Stefano Mielli Referendario
ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso n. 101/2008 proposto da Antonietta Lotto,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Tessier e Nodinelli, con elezione di
domicilio presso lo studio del primo in Venezia, San Marco n. 3906/A;
CONTRO
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, non
costituita in giudizio;
per l'annullamento del decreto del questore di Vicenza 29 dicembre 2007, Cat. 2
- 2/2007 – D.I.V. P.A.S. Reg. n. 164, notificato il 9 gennaio 2008.
Visto il ricorso, notificato il 16 gennaio 2008 e depositato presso la
Segreteria il 17 gennaio 2008, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito all’udienza camerale del 30 gennaio 2008 (relatore il consigliere avv. A.
Gabbricci), l’avv.Calvi in sostituzione di Tessier per la parte ricorrente;
considerato
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il
Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito,
avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI
comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha
espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei
termini come di seguito esposti:
1. Con decreto penale di condanna non opposto, nel 2005 il Tribunale di Vicenza
riconobbe Antonietta Lotto responsabile del reato di cui all’art. 30, I comma,
lett. l), della l. 11 febbraio 1992, n. 157 (fattispecie riferita a chi “pone in
commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente
legge”), poiché, quale titolare di un ristorante, “cucinava – al fine di
servirli alla clientela – centoventotto uccelli appartenenti a fauna selvatica e
in gran parte a specie nei cui confronti la caccia non è consentita” (così il
provvedimento impugnato).
2. In seguito, il questore di Vicenza, previa comunicazione d’avvio del
procedimento, nel decreto 29 dicembre 2007 prendeva dapprima atto che, per la
stessa violazione, l’art. 32, I comma, lett. d), della citata l. 157/92 ordina
la chiusura dell’esercizio o la sospensione del relativo provvedimento
autorizzatorio per un periodo di un mese; irrogava quindi la sanzione
prescritta.
3. Avverso quest’ultimo provvedimento è stato proposto il ricorso in esame;
l’Amministrazione, sebbene ritualmente intimata, non s’è costituita in giudizio.
4. Il primo motivo di ricorso censura il provvedimento per violazione dell’art.
4 l. 25 agosto 1991, n. 287: questo disciplina, peraltro, la revoca
dell’autorizzazione, e non la sua sospensione a termine, e non ha dunque alcuna
relazione con la fattispecie.
La censura si riconnette, comunque, alla singolare richiesta, presentata dalla
Lotto nel corso del procedimento, di poter scontare la sanzione (di cui mai ha
negato esistessero i presupposti) ripartendola tra più periodi di scarsa
affluenza della clientela, ovvero durante le ferie estive del suo esercizio: ciò
che è evidentemente incompatibile con la norma di legge – la quale vincola
l’Amministrazione quanto alla durata della chiusura – o con i principi in
materia di sanzioni, afflittive o ripristinatorie che esse siano.
5. Si duole poi ancora la Lotto del fatto che, tra la comunicazione del
provvedimento e la sua esecuzione, sarebbe intercorso un intervallo troppo
breve.
Ora, è da rilevare come la legge non fissi a tal fine un periodo minimo;
inoltre, questo non è elemento costitutivo del provvedimento, il quale non può
dunque essere illegittimo, a causa di tale ipotetica irregolarità.
Sembra poi opportuno sottolineare che all’interessata era stato dato modo di
partecipare al procedimento per la formazione dell’atto, fase nella quale
avrebbe potuto appropriatamente fornire le proprie difese, e nella quale si è
sostanzialmente limitata a chiedere la ricordata distribuzione della
sospensione.
Né, d’altronde, migliori argomenti sono stati offerti nel ricorso in esame, il
quale va pertanto respinto, mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese di
lite.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 30 gennaio 2008.
Il Presidente
l’Estensore
Il Segretario
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