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TAR VENETO, Sez. II - 21 marzo 2008, Sentenza n. 740
ACQUA - Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Giurisdizione -
Delimitazione. L’art. 143 del TU 11.12.1933 n. 1775, nell’attribuire alla
cognizione del TSAP i ricorsi contro i provvedimenti definitivi adottati
dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche, si riferisce esclusivamente
ai giudizi che concernono la utilizzazione delle acque stesse e, in generale, a
quelli che, anche se aventi finalità diverse, incidono in maniera diretta ed
immediata sul regime delle acque pubbliche (ex plurimis, CdS, IV,
22.5.2006 n. 3012; 30.5.2002 n. 3014; 1.8.2001 n. 4216; Cass. SS.UU. 14.6.2006
n. 13692; 27.4.2005 n. 8696). Pres. Di Nunzio, Est. Rovis - M.M. (avv. Bucci) c.
Unione dei Comuni di Codevigo e Pontelongo(n.c.) e Comune di Codevigo (avv.
Carfagna). T.A.R. VENETO, Sez. II - 21 marzo 2008, n. 740
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO
seconda Sezione
Ric. n. 475/2008
Sent. n.740/08
costituito da:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere, relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MORESSA MARA, rappresentata e difesa dall'avv.to
Raffaele Bucci, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art.
35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
l'Unione dei Comuni di Codevigo e Pontelongo in persona del Presidente pro
tempore, non costituito in giudizio;
il Comune di Codevigo in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Roberto Carfagna, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.
Antonino Romeo in Venezia - Cannaregio 1402;
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dell'ordinanza 20.12.2007 n. 61 emessa dal
Responsabile del Servizio Edilizia Privata dell'unione intimata ed in specie del
Comune di Codevigo, che ha ingiunto alla ricorrente la rimessa in pristino,
mediante demolizione, di due fabbricati risalenti al 1967.
Visto il ricorso, notificato il 26.2.2008 e depositato presso la Segreteria
l'11.3.2008, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato, depositato il
17.3.08;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 19 marzo 2008, convocata a’ sensi dell’art.
21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21
luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Claudio Rovis - l’avv. Stocco in
sostituzione di Bucci per la ricorrente e Carfagna per il Comune di Codevigo;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del
contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al
riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti
difensivi;
considerato
che, per consolidata giurisprudenza, l’art. 143 del TU 11.12.1933 n. 1775,
nell’attribuire alla cognizione del TSAP i ricorsi contro i provvedimenti
definitivi adottati dall’Amministrazione in materia di acque pubbliche, si
riferisce esclusivamente ai giudizi che concernono la utilizzazione delle acque
stesse e, in generale, a quelli che, anche se aventi finalità diverse, incidono
in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche (ex plurimis,
CdS, IV, 22.5.2006 n. 3012; 30.5.2002 n. 3014; 1.8.2001 n. 4216; Cass. SS.UU.
14.6.2006 n. 13692; 27.4.2005 n. 8696);
che, nel caso di specie, il contestato provvedimento demolitorio inerisce alla
materia ed al regime delle acque pubbliche soltanto in via strumentale ed
indiretta, sicchè la sua cognizione appartiene al giudice amministrativo;
che, ciò precisato, va osservato che il provvedimento in questione giustifica,
fra l’altro, la irrogata sanzione demolitoria con riferimento ad una circostanza
- l’incidenza delle opere sulla fascia di rispetto idraulico - che, non
contestata dal ricorrente, è da sola idonea a supportare il provvedimento
stesso;
che, ciò stante, il ricorso è inammissibile;
che le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2008.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 21/032008 n.
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione
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