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TAR VENETO, Sez. II
- 4 Aprile 2008, n. 862
CACCIA - Contenimento dei piccioni di città - Applicabilità dell’art. 19
della legge 157/92 - Fondamento. L’art. 19 della legge 157/92, relativo al
regime di contenimento proprio delle specie selvatiche - da attuarsi con metodi
ecologici quale certamente non è la caccia -, trova applicazione anche nei
confronti dei piccioni di città: la stessa giurisprudenza in materia di
protezione della fauna selvatica ha già formulato il principio generale che
questa non deve intendersi limitata alle specie propriamente selvatiche, ma
estesa anche agli animali di tipo selvatico, tra cui rientrano i piccioni
inselvatichiti (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV, 26.9.1997). Pres. Di
Nunzio, Est. Rovis - Lega Abolizione Caccia (avv. Rizzato) c. Comune di Verona
(avv.ti Caineri, Squadroni e Michelon). T.A.R. VENETO, Sez. II - 4 aprile
2008, n. 862
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 2404/07
Sent. n. 862/08
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con
l’intervento dei signori magistrati:
Giuseppe Di Nunzio Presidente
Claudio Rovis Consigliere relatore
Riccardo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2404/07, proposto da LEGA ABOLIZIONE CACCIA, rappresentata e
difesa dall’avv. Massimo Rizzato, con elezione di domicilio presso l’intestato
Tribunale ai sensi dell’art. 35 del RD n. 1024/34;
CONTRO
COMUNE DI VERONA, con gli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni e
Giovanni Michelon;
E NEI CONFRONTI DI
FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA, non costituita;
PER
l’annullamento del provvedimento 26.10.2007 n. 100 di autorizzazione ai
cacciatori di abbattere i piccioni presenti sul territorio comunale;
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 20 marzo - relatore il Consigliere Claudio
Rovis - i procuratori delle parti costituite;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione ricorrente ha contestato, ritenendola illegittima per violazione,
tra l’altro, dell’art. 19 della legge n. 157/92, l’epigrafata ordinanza con cui
il Comune di Verona, affermando finalità di contenimento della specie, ha
autorizzato i cacciatori ad abbattere, all’interno del territorio comunale, i
colombi in conformità con il calendario venatorio 2007/2008.
La causa, ove si è costituito il resistente Comune, è passata in decisione
all’udienza del 19.4.2007.
DIRITTO
Obietta il Comune di Verona che l’art. 19 della legge n. 157/92 non sarebbe
applicabile ai “piccioni di città” in quanto, non essendo questi sotto il
profilo strettamente zoologico collocati scientificamente tra le specie
propriamente selvatiche, non potrebbero per ciò stesso beneficiare della tutela
prevista per tali specie.
Premesso che non si intende qui (né rientra nei poteri cognitivi di questo
Tribunale) entrare in problematiche di classificazione zoologica, va osservato
che la sussistenza della “categoria” in questione, rappresentando un fatto
incontestato e non essendo parimenti prevista dalla legge, nonchè in assenza
delle necessarie specificazioni di competenza provinciale, non può che trovare
la propria disciplina di contenimento in quella disposizione di tutela che sul
piano analogico più le si avvicina.
D’altra parte la stessa giurisprudenza in materia di protezione della fauna
selvatica ha già formulato il principio generale che questa non deve intendersi
limitata alle specie propriamente selvatiche, ma estesa più in generale anche
agli animali di tipo selvatico (cfr Cass. sez. III, 18.2.1994 e sez IV,
26.9.1997).
Pertanto, il Collegio ritiene di dover applicare alla fauna di cui si tratta,
costituita dai “piccioni inselvatichiti” (vale a dire che di fatto hanno assunto
un sistema di vita quanto meno simile a quello selvatico), il regime di
contenimento proprio delle specie selvatiche, che per legge non può che attuarsi
con metodi ecologici, quale certamente non è la caccia, peraltro operata al di
fuori dei suoi ordinari limiti normativi (cfr. l’art. 19, II comma, che prevede
che le Regioni possono autorizzare, ricorrendone i presupposti, piani di
abbattimento da attuarsi dalle guardie venatorie dipendenti dalle
Amministrazioni provinciali).
Rispetto a tali principi, pertanto, l’impugnata ordinanza risulta illegittima
per violazione dell’art. 19 della legge n. 157/1992.
Conclusivamente, dunque, il ricorso deve essere accolto, restando assorbiti gli
ulteriori motivi di censura.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per
l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 20 marzo 2008.
Il Presidente L’Estensore
Il Segretario
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