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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 23 febbraio 2009, (C.C. 16/12/2008), n. 1063
RIFIUTI - Ingiunzione di pagamento al Commissario Straordinario Emergenza
Rifiuti - Giudizio di ottemperanza - Sospensione - L. n 21/2006 - Fattispecie.
L’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 245 del 2005 convertito dalla Legge n 21
del 2006 non introduce una fattispecie di estinzione in rito del giudizio di
ottemperanza introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore, ma piuttosto
ne impone la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza (CdS. n.
4105/2008). Fattispecie: ingiunzione al Commissario di Governo per l’emergenza
rifiuti nella regione Campania di pagare al comune di Caivano la somma di Euro
431.912,00 oltre interessi legali come richiesti e spese della procedura
monitoria. Pres. VACIRCA - Est. ANASTASI - COMUNE DI CAIVANO (avv. Sartorio) c.
COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA e la PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avvocatura Generale dello Stato). (Sospende T.A.R.
Campania - V Sezione n. 8286 del 25.9.2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV -
23/02/2009, (C.C. 16/12/2008), Decisione n. 1063
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 1063/2009
Reg. Dec.
N. 8880 Reg. Ric.
Anno 2006
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello N.R.G. 8880/2006 proposto dal COMUNE DI CAIVANO,
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe
Sartorio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via L.
Luciani n. 1;
contro
il COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA e la PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in carica, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domiciliano ex
lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Campania - V Sezione n. 8286 del 25.9.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica Udienza del 16 dicembre 2008, il Consigliere Antonino
Anastasi e uditi, altresì, per le parti l’avvocato Sartorio e l’avvocato dello
Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
F A T T O E D I R I T T O
1. Con Decreto ingiuntivo n. 5864 del 19.11.2004 il Giudice del Tribunale di
Napoli ingiungeva al Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella
regione Campania di pagare al comune di Caivano la somma di Euro 431.912,00
oltre interessi legali come richiesti e spese della procedura monitoria.
Notificato all’Amministrazione nella sua sede, il decreto ingiuntivo non era
opposto.
Con atto notificato il 22.5.2005 il comune diffidò il Commissario al pagamento
dell’importo ad esso spettante.
Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione, il comune con il ricorso di primo
grado ha adito il T.A.R. Campania per ottenere l’esecuzione del decreto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato improcedibile il
ricorso in ottemperanza rilevando che - ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto
Legge n. 245 del 2005 convertito dalla Legge n 21 del 2006 - le risorse
finanziarie comunque dirette al Commissario delegato non sono suscettibili di
procedure esecutive, ivi comprese quelle previste nell’art. 27 del R.D. n. 1054
del 1924 e nell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, fino alla cessazione dello
stato di emergenza.
2. La sentenza è stata impugnata col ricorso all’esame dal comune di Caivano il
quale ne ha chiesto l’integrale riforma con nomina di un commissario ad acta.
Si è costituita l’Amministrazione, proponendo appello incidentale.
Dopo un complesso iter istruttorio, con decisione n. 4105 del 2008 la Sezione ha
statuito che l’art. 3 comma 1 sopra citato non introduce ( come erroneamente
ritenuto dal T.A.R.) una fattispecie di estinzione in rito del giudizio di
ottemperanza introdotto - come nel caso all’esame - anteriormente alla sua
entrata in vigore, ma piuttosto ne impone la sospensione fino alla cessazione
dello stato di emergenza, in fatto prevista per il 30 novembre 2008.
Per conseguenza è stata disposta la sospensione del giudizio fino alla data
predetta.
Successivamente è entrato in vigore l’art. 19 del D.L. 23.5.2008 n. 90,
convertito poi dalla legge 14.7.2008 n. 123, il quale differisce la scadenza
della dichiarazione di emergenza alla data del 31.12.2009.
Fino a tale data il presente giudizio deve quindi restare sospeso.
Resta impregiudicata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, non
definitivamente pronunciando, sospende il presente giudizio fino al 31 dicembre
2009.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei
Signori:
Giovanni VACIRCA - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Goffredo ZACCARDI - Consigliere
Antonino ANASTASI - Consigliere, est.
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi
Giovanni Vacirca
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
Depositata in Segreteria
Il 23/02/2009
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
Sig.ra Maria Nusca
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