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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 23 febbraio 2009, (C.C. 16/12/2008), n. 1063



RIFIUTI - Ingiunzione di pagamento al Commissario Straordinario Emergenza Rifiuti - Giudizio di ottemperanza - Sospensione - L. n 21/2006 - Fattispecie.
L’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 245 del 2005 convertito dalla Legge n 21 del 2006 non introduce una fattispecie di estinzione in rito del giudizio di ottemperanza introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore, ma piuttosto ne impone la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza (CdS. n. 4105/2008). Fattispecie: ingiunzione al Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella regione Campania di pagare al comune di Caivano la somma di Euro 431.912,00 oltre interessi legali come richiesti e spese della procedura monitoria. Pres. VACIRCA - Est. ANASTASI - COMUNE DI CAIVANO (avv. Sartorio) c. COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Avvocatura Generale dello Stato). (Sospende T.A.R. Campania - V Sezione n. 8286 del 25.9.2006). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 23/02/2009, (C.C. 16/12/2008), Decisione n. 1063


 

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 1063/2009
Reg. Dec.
N. 8880 Reg. Ric.
Anno 2006



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente


D E C I S I O N E


sul ricorso in appello N.R.G. 8880/2006 proposto dal COMUNE DI CAIVANO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Sartorio, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via L. Luciani n. 1;
contro
il COMMISSARIO DI GOVERNO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA e la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Campania - V Sezione n. 8286 del 25.9.2006;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica Udienza del 16 dicembre 2008, il Consigliere Antonino Anastasi e uditi, altresì, per le parti l’avvocato Sartorio e l’avvocato dello Stato Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


F A T T O E D I R I T T O


1. Con Decreto ingiuntivo n. 5864 del 19.11.2004 il Giudice del Tribunale di Napoli ingiungeva al Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella regione Campania di pagare al comune di Caivano la somma di Euro 431.912,00 oltre interessi legali come richiesti e spese della procedura monitoria.


Notificato all’Amministrazione nella sua sede, il decreto ingiuntivo non era opposto.


Con atto notificato il 22.5.2005 il comune diffidò il Commissario al pagamento dell’importo ad esso spettante.


Perdurando l’inerzia dell’Amministrazione, il comune con il ricorso di primo grado ha adito il T.A.R. Campania per ottenere l’esecuzione del decreto.


Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso in ottemperanza rilevando che - ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Decreto Legge n. 245 del 2005 convertito dalla Legge n 21 del 2006 - le risorse finanziarie comunque dirette al Commissario delegato non sono suscettibili di procedure esecutive, ivi comprese quelle previste nell’art. 27 del R.D. n. 1054 del 1924 e nell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, fino alla cessazione dello stato di emergenza.


2. La sentenza è stata impugnata col ricorso all’esame dal comune di Caivano il quale ne ha chiesto l’integrale riforma con nomina di un commissario ad acta.


Si è costituita l’Amministrazione, proponendo appello incidentale.


Dopo un complesso iter istruttorio, con decisione n. 4105 del 2008 la Sezione ha statuito che l’art. 3 comma 1 sopra citato non introduce ( come erroneamente ritenuto dal T.A.R.) una fattispecie di estinzione in rito del giudizio di ottemperanza introdotto - come nel caso all’esame - anteriormente alla sua entrata in vigore, ma piuttosto ne impone la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza, in fatto prevista per il 30 novembre 2008.


Per conseguenza è stata disposta la sospensione del giudizio fino alla data predetta.


Successivamente è entrato in vigore l’art. 19 del D.L. 23.5.2008 n. 90, convertito poi dalla legge 14.7.2008 n. 123, il quale differisce la scadenza della dichiarazione di emergenza alla data del 31.12.2009.
Fino a tale data il presente giudizio deve quindi restare sospeso.

Resta impregiudicata ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.


P. Q. M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, non definitivamente pronunciando, sospende il presente giudizio fino al 31 dicembre 2009.


Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Giovanni VACIRCA - Presidente
Luigi MARUOTTI - Consigliere
Giuseppe ROMEO - Consigliere
Goffredo ZACCARDI - Consigliere
Antonino ANASTASI - Consigliere, est.



L’ESTENSORE                      IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi                  Giovanni Vacirca

IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo

Depositata in Segreteria
Il 23/02/2009
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Per il / Il Dirigente
Sig.ra Maria Nusca



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