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Testata registrata presso il Tribunale di Patti n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562

 

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 29 aprile 2009, n. 2746


INQUINAMENTO ATMOSFERICO - Emissioni - Modifica sostanziale dell’impianto - Procedimento autorizzatorio - Art. 269, c. 8 d.lgs. n. 152/2006. L'art. 269 comma 8 del d.lgs. 152/06 impone al gestore che intenda sottoporre un impianto a modifica sostanziale di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione e richiama, per il procedimento autorizzatorio della modifica, le stesse disposizioni contenute nel medesimo articolo in relazione alla disciplina afferente il rilascio della originaria autorizzazione. Per modifica sostanziale la stessa disposizione intende quella modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Pres. La Medica, Est. Castriota Scanderbeg - D. (avv. Farnararo ) c. Provincia di Firenze (avv. Bianchi), Comune di Calenzano (avv. Hofer), ARPAT (avv.ti Bora e Ciari) e altro (n.c.) - (Conferma TAR Toscana n. 276/2008). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 29/04/2009, n. 2746
 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 2746/09 REG.DEC.
N. 3512 REG:RIC.

ANNO 2008


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Quinta Sezione,


ha pronunciato la presente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 3512/08, proposto da DOVER srl in liquidazione, già Diddi & Gori s.p.a., in persona del liquidatore, nonché da DIFIN spa, in persona del legale rappresentante pt, rappresentate e difese dall’avv. Vincenzo Farnararo ed elettivamente domiciliate in Roma presso lo studio dell’avv. Monica Scongiaforno alla via Postumia 3;
 

contro
 

- la Provincia di Firenze in persona del vice-Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Bianchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Fabio Lorenzoni in Roma alla via del Viminale n. 43;
- il Comune di Calenzano in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Felix Hofer ed elettivamente domiciliato in Roma al Lungotevere Flaminio n.46 presso lo studio Grez e Associati srl;
- l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Bora e Fabio Ciari dell’avvocatura regionale della Toscana, elettivamente domiciliato in Roma al corso d’Italia 102 presso lo studio dell’avv. Giovanni Pasquale Mosca;
- l’Azienda Sanitaria Locale 10 di Firenze, in persona del Direttore Generale pro tempore, n.c.;
 

e con l’intervento ad adiuvandum
 

della Società Lenzi Tecnologie srl, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Anton Ugo Serra e Claudio Gattini ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv. Monica Scongiaforno alla via Postumia n. 3;
 

per la riforma
 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione seconda, 14 marzo 2008, n. 276, con la quale è stato rigettato il ricorso di primo grado proposto dalle odierne appellanti avverso l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa all’impianto della Diddi & Gori s.p.a. ubicato in Calenzano, via Petrarca 48 rilasciata, ai sensi dell’art. 269, comma 8, del d. lgs. 152/2006 con atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 1298 del 12 aprile 2007 e relativo allegato, nelle parti lesive; nonché avverso la nota del Dirigente lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Calenzano in data 16 aprile 2006 avente ad oggetto la trasmissione di tale autorizzazione; degli atti della conferenza di servizi indetta ai sensi dell’art. 269, comma 3, del d. lgs. 152/2006 e di ogni atto conseguente a ridetta autorizzazione e in specie della diffida adottata con atto dirigenziale della Provincia di Firenze n. 1842 del 30 maggio 2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008, il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg;
Uditi per le parti gli avv.ti Vincenzo Farnararo, Alberto Bianchi, Pasquale Mosca su delega dell’avv. Lucia Bora nonché l’avv. Felix Hofer;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
 

FATTO E DIRITTO
 

1. Le odierne appellanti, titolari di un opificio tessile sito nella zona industriale di Calenzano, impugnano la sentenza in epigrafe, con la quale il Tar della Toscana ha rigettato l’originario ricorso di esse appellanti volto ad ottenere, con l’annullamento in parte qua (in relazione a talune particolari prescrizioni imposte con l’atto abilitativo gravato) della autorizzazione alla emissione in atmosfera rilasciata in loro favore dalla Provincia di Firenze, il risarcimento dei danni consequenziali.
2. Le appellanti ripropongono sostanzialmente in questa sede le censure, già sottoposte con esito infausto al vaglio del primo giudice, avverso gli atti gravati in prima istanza ed insistono per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso originario, con annullamento per quanto di ragione degli atti impugnati in totale riforma della sentenza impugnata.
3. Si sono costituiti in appello la Provincia di Firenze, il Comune di Calenzano e l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana - ARPAT per chiedere la reiezione del gravame, con ogni statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di lite. Ha altresì spiegato intervento ad adiuvandum la società Lenzi Tecnologie srl, cessionaria del ramo d’azienda e subentrante, rispetto a DOVER srl in liquidazione, nella autorizzazione alle emissioni in atmosfera oggetto di scrutinio giurisdizionale in questo giudizio.
All’udienza del 16 dicembre 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con il primo motivo d’appello la società ricorrente si duole della erroneità della gravata pronuncia, lì dove la stessa ha ritenuto pienamente legittimo, ai sensi dell’art. 269 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il rilascio di nuova autorizzazione ambientale (all’emissione in atmosfera) con la contestuale imposizione di nuove prescrizioni, a fronte di una proposta di modificazione di un preesistente impianto di emissione finalizzato a riunire le emissioni E1 ed E2 in un unico camino di venticinque metri al posto dei due preesistenti di dieci metri ciascuno nonché a fronte di << nuove emissioni di lucidatura a metano e preparazione mescole>>. Nella prospettazione della ricorrente, la Provincia non avrebbe dovuto rilasciare una nuova autorizzazione, ma limitarsi ad aggiornare quella preesistente, senza attivare un nuovo procedimento né imporre nuovi limiti e prescrizioni.

La censura è infondata e non merita di essere accolta.
E’ da premettere che l’art. 269 comma 8 del d.lgs. 152/06 impone al gestore che intenda sottoporre un impianto a modifica sostanziale di presentare una domanda di aggiornamento dell’autorizzazione e richiama, per il procedimento autorizzatorio della modifica, le stesse disposizioni contenute nel medesimo articolo in relazione alla disciplina afferente il rilascio della originaria autorizzazione. Per modifica sostanziale la stessa disposizione intende quella modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.

Ora non par dubbio che nella specie la modifica che la odierna appellante intendeva apportare all’impianto in titolarità avesse carattere sostanziale nei sensi anzidetti visto che riguardava giustappunto il sistema di convogliamento delle emissioni funzionale alla loro dispersione in atmosfera. D’altra parte, come ha ben messo in evidenza il Tar nella sentenza impugnata, è stata la stessa ricorrente a riconoscere il carattere sostanziale delle modifiche richieste nella sua istanza del 19 giugno 2006, nella quale si legge esplicitamente che “la ditta conviene con la Provincia riguardo alla sostanzialità degli interventi previsti sulle linee di produzione 30 e 31”. Tale circostanza fattuale, da ritenersi assolutamente pacifica, vale ad elidere ogni consistenza giuridica all’argomento incentrato sulla pretesa irregolarità procedimentale, atteso che a ragione la Provincia ha dato corso nella specie, in riscontro alla domanda di aggiornamento del titolo abilitativo proposta dalla società ricorrente, all’apertura di un nuovo procedimento funzionale alla emanazione di un nuovo provvedimento finale.

Con il secondo motivo l’appellante ripropone il tema del preteso difetto di istruttoria da cui sarebbe inficiato il provvedimento autorizzatorio gravato in primo grado e lamenta la erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui non avrebbe congruamente scrutinato tale profilo, anche in relazione al prospettato sviamento che l’amministrazione procedente avrebbe subito, in sede di fissazione delle prescrizioni tecniche alle emissioni, dalle lamentele della popolazione residente e dalle previsioni urbanistiche di zona, tendenzialmente ostative a localizzazioni di stabilimenti produttivi di emissioni < odorifere>.

Ma anche tale motivo non merita di essere accolto.

La ricorrente, infatti, trascura di considerare che la necessità di fissare limiti alle emissioni odorifere rilasciate in atmosfera dall’opificio in sua titolarità ha fatto seguito a diversi sopralluoghi da parte di personale della competente agenzia regionale per l’ambiente (ARPAT), che si sono conclusi con il rilievo in concreto di emissioni maleodoranti, aventi per un verso valore di pieno riscontro delle tante denunce sporte dalla popolazione residente e legittimanti per altro verso la adozione delle misure precauzionali fissate con il medesimo provvedimento assentivo. Non appare inoltre senza significato, contrariamente a quanto sul punto dedotto dall’appellante, che la stessa società istante nella domanda di aggiornamento dell’impianto abbia proposto un abbattimento delle emissioni odorigene (nei limiti di 410 U.O./M3), di tal che la determinazione finale della amministrazione di conservare tale limite massimo alle emissioni, sia pur rapportato alla nuova altezza del camino (mt 25), non appare di per sé irragionevole. Né si comprende come possa profilarsi il prospettato vizio di sviamento di potere, in relazione al fatto che anche le prescrizioni urbanistiche di zona inducevano a ritenere il territorio non eleggibile tra quelli destinati ad ospitare opifici industriali implicanti emissioni; se un incentivo ad una maggiore attenzione al tema è venuto, da parte delle autorità procedenti in seno alla conferenza di servizi, dalle ridette previsioni urbanistiche ciò, lungi dal ridondare in illegittimità provvedimentale per sviamento, si appalesa al contrario opportuna valutazione concorsuale di tutti gli interessi pubblici implicati nella pertinente sede procedimentale.

Quanto al terzo motivo, Il Collegio è persuaso che anche in relazione a tale doglianza il gravame non meriti miglior fortuna.
Con tale motivo la società appellante ha censurato il provvedimento autorizzatorio, nella parte in cui lo stesso ha riservato all’Ente provinciale la facoltà di rivedere in qualsiasi momento la autorizzazione << in caso di maleodoranze, esposti o si ravvisino problemi di carattere igienico-sanitario od altro>>.
Sul punto la Sezione osserva, in aggiunta ai pertinenti rilievi del giudice di prime cure circa la carenza di attuale portata lesiva della contestata <<riserva di provvedere>> che, anche ove non esplicitata in autonoma clausola, la facoltà di intervenire, al fine di rimodulare con ulteriori prescrizioni il regime autorizzatorio dell’impianto a fronte di nuove sopravvenienze, è un portato coessenziale alla diuturnitas della potestà amministrativa, che mai si consuma e si esaurisce con l’adozione del provvedimento, restando sempre aperta la strada del suo motivato riesercizio, fino al confine più remoto del ritiro in autotutela dell’atto adottato.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce la erroneità della gravata pronuncia nella parte in cui la stessa ha disatteso il motivo di ricorso incentrato sulla illegittima apposizione di un limite in unità olfattometriche pari a 410 U.O. per metro cubo. Insiste l’appellante nel prospettare la incongruità di tale parametro, deducendola in particolare dalla inusualità di tale limitazione per gli impianti industriali civili. Rileva sul punto il Collegio che, come dedotto dalla Provincia di Firenze nella memoria conclusiva del 3 dicembre 2008, inusualità non è di per sé sinonimo di illegittimità e che, in ogni caso, per altri impianti (sia pur esercenti discariche di rifiuti) sono state adottate misure recanti analoghe limitazioni alle emissioni odorifere, aventi base giuridica nell’art. 269 4° comma del d.lgs. 152/06. Né si coglie la portata lesiva della prescrizione in oggetto se si considera che la stessa società ricorrente, nel prospettare la congruità del suddetto limite ( sia pur con riguardo alla originaria altezza dei camini di smaltimento), ha indicato in sede procedimentale di essere nelle condizioni di rispettare senza particolari oneri il suddetto limite emissivo.

Non merita miglior sorte il quinto motivo. Con questo le ricorrenti contestano una serie di prescrizioni imposte in relazione alle emissioni in atmosfera nonché l’obbligo di organizzare forme di autocontrollo, da riassumere in un manuale contenente le caratteristiche ottimali di utilizzo degli impianti di abbattimento. Esse però non provano l’incoerenza scientifica di tali prescrizioni, che la Provincia ha stabilito utilizzando correttamente la propria discrezionalità tecnica.
I limiti alle emissioni E/1 ed E/2 appaiono ampiamente giustificate dall’accertata presenza di sostanze tossiche (formaldeide, ammoniaca ed acrinolitrile) la cui presenza è ammessa dalla stessa Diddi & Gori s.p.a., ed altrettanto giustificata appare la limitazione alle emissioni E7, anch’essa ammessa dalla ricorrente. Anche in questo caso non viene fornito un principio di prova circa l’incoerenza di tali prescrizioni sotto il profilo tecnico scientifico.

La prescrizione di un manuale per l’autocontrollo infine è coerente con il carattere della produzione svolta, e non appare misura sproporzionata a fronte della necessità di tutelare la salute pubblica dall’emissione di inquinanti in atmosfera.

Da ultimo vanno brevemente esaminate le censure dedotte a mezzo dei motivi aggiunti. Con i primi motivi aggiunti le appellanti hanno esteso l’impugnazione alla diffida adottata dalla Provincia di Firenze con atto dirigenziale n. 2225 del 28 giugno 2007, per illegittimità derivata, e con i secondi motivi aggiunti lamentano che il Comitato per l’ambiente dell’area ex Roller sarebbe stato ammesso a partecipare al procedimento senza verifica della sua legittimazione.
Per i motivi dedotti con il primo ricorso per motivi aggiunti, a dimostrare la evidente infondatezza anche di tale impugnativa valgano ( atteso il carattere < derivato> dei vizi fatti valere ) le considerazioni già svolte a confutazione delle censure articolate col mezzo principale.

Quanto al motivo dedotto con il secondo ricorso per motivi aggiunti le appellanti sono prive di interesse poiché non risulta che la partecipazione del Comitato abbia influito sulle prescrizioni contestate, che ben avrebbero potuto essere stabilite anche in assenza di qualsivoglia apporto procedimentale esterno.
In definitiva, alla luce dei rilievi che precedono, l’appello non merita di essere accolto.
Le spese di lite del grado possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della materia trattata.
 

P.Q.M.
 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese del presente grado giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso a Roma, in Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008, con l'intervento dei signori magistrati:
Domenico La Medica Presidente
Vito Poli Consigliere
Gabriele Carlotti Consigliere
Adolfo Metro Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg Consigliere est.

IL PRESIDENTE
f.to Domenico La Medica

L'ESTENSORE
f.to Giulio Castriota Scanderberg

IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il................29/04/09..................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi



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