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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 19 maggio 2009, n. 3073



RIFIUTI - Discariche - Regolamento comunale di igiene e sanità - Prescrizione di distanze minime - Situazioni pregresse - Applicabilità. Le disposizioni contenute nei regolamenti di igiene e sanità, in quanto espressive di principi di ordine pubblico, si applicano anche a situazioni pregresse, salvo che non contengano disposizioni derogatorie specificamente rivolte a disciplinare tali ipotesi (cfr. Cons. St. sez. V, 9 ottobre 1997, n. 1112, sez. V, 4 agosto 1986, n. 396). (Fattispecie relativa alla prescrizione di distanze minime dai centri urbani delle discariche). Pres. Iannotta, Est. Poli - F. s.n.c. (avv. Palieri) c. Comune di Triggiano (avv. Gagliardi La Gala) - (Conferma TAR Puglia, Bari, n. 1000/2008). CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 19/05/2009, n. 3073

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 


N. 3073/09 REG.DEC.
N.453 REG. RIC.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Quinta Sezione)


ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso iscritto al NRG 453\2009, proposto dalla Feplan di Nocente Celeste & C. s.n.c. in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall’avvocato Marco Palieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;


contro


Comune di Triggiano, in persona del sindaco "pro tempore", rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, domiciliato in Roma, presso la segreteria di questa Sezione;


e nei confronti di


Tricenter s.r.l., in persona del legale rappresentante "pro tempore", rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Eugenio Lorusso ed elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 56;
A.S.L. di Bari, in persona del direttore generale "pro tempore", rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Digirolamo ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;


Regione Puglia, in persona del presidente "pro tempore", non costituita;
Provincia di Bari, in persona del presidente "pro tempore", non costituita;


per la riforma


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione terza, n. 1000 del 22 aprile 2008.


Visto il ricorso in appello;
visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Triggiano, della A.S.L. di Bari e della Tricenter s.r.l.;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della causa;


data per letta alla pubblica udienza del 24 marzo 2009 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli avvocati Palieri, Gagliardi la Gala e Lo russo;
ritenuto e considerato quanto segue:


FATTO e DIRITTO


1. L’impugnata sentenza - T.a.r. per la Puglia, sezione terza, n. 1000 del 22 aprile 2008 -:
a) ha respinto, con dovizia di argomenti, tutte le censure proposte con ricorso principale e motivi aggiunti dalla Feplan di Nocente Celeste & C. s.n.c. (in prosieguo Feplan, gestore, nell’agro di Triggiano, di una discarica di categoria II tipo A per smaltimento di rifiuti speciali inerti, avverso i titoli edilizi e commerciali rilasciati alla società Tricenter indispensabili per l’apertura del centro commerciale denominato Bari Blù ubicato nel tenimento del comune di Triggiano, contrada Giannavella, ed in particolare contro i seguenti atti:
I) deliberazione commissariale n. 171 del 24 aprile 1999 recante il nulla osta regionale per l’apertura del centro commerciale;
II) concessione edilizia n. 21 del 21 maggio 2001;
III) permesso di costruire n. 60 del 3 agosto 2004;
IV) permesso di costruire n. 103 del 2 dicembre 2005;
V) denuncie di inizio di attività nn. 52/2005, 187/2006 e 66/2007;
VI) note dell’Ufficio tecnico e dell’Ufficio di Polizia Municipale, prot. nn. 29190 del 2005, 26218 del 2006 e 27193 del 2006;
VII) verbali delle conferenze di servizio del 30 novembre e 11 dicembre 2006;
VIII) parere urbanistico regionale n. 20317/2 dell’11 dicembre 2006;
IX) autorizzazione n. 4 del 21 dicembre 2006 rilasciata dall’Ufficio di Polizia municipale;
X) proroga rilasciata in data 27 dicembre 2006 dall’Ufficio di Polizia municipale inerente l’attivazione dell’autorizzazione n. 14910 del 25 giugno 2004;
XI) certificato di agibilità del 20 marzo 2007.
b) ha compensato le spese di lite.


2. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Feplan ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r.


3. Si sono costituiti il comune di Triggiano, la società Tricenter e la A.S.L. di Bari deducendo l’inammissibilità e l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.


4. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 24 marzo 2009.


5. L’appello è infondato e deve essere respinto.


6. Preliminarmente la sezione osserva che:
a) stante l’infondatezza del gravame nel merito, deve essere disattesa l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione del presente ricorso formulata dalla difesa del comune appellato, con nota del 19 marzo 2009, nel presupposto della violazione dei termini a difesa;
b) per la medesima ragione può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità dell’appello e dell’originario ricorso di primo grado sollevate dalla difesa della Tricenter con la memoria difensiva del 12 marzo 2009 (pagine 2 - 3);
c) non sussistono le condizioni per la cancellazione, a mente dell’art. 89 c.p.c., di alcuni frasi presenti nell’atto di appello, ritenute sconvenienti dalla difesa della società Tricenter (pagina 4 della memoria del 12 marzo 2009);
d) non possono essere esaminati i profili nuovi di doglianza sollevati nella memoria conclusionale redatta dalla difesa appellante, atteso il carattere puramente illustrativo di queste ultime (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3481).


7. Con l’unico complesso motivo posto a sostegno del gravame (pagine 5 - 16 dell’atto di appello), la Feplan si duole dei provvedimenti impugnati nella parte in cui avrebbero violato l’art. 163, co.2, del regolamento comunale di igiene e sanità, approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 27 novembre 1998, secondo cui «le discariche autorizzate di prima categoria e di seconda categoria di tipo A) come individuate dalla deliberazione del C.I.T.A.I. del 27-I-1984, oltre ad osservare tutte le norme ivi previste, devono essere ubicate alle seguenti distanze: Km 1 dalle ultime abitazioni del più vicino centro urbano; …….. - Km 1 da insediamenti produttivi, da impianti adibiti allo sport, ad attività ricreative, a campeggi, villaggi turistici ed alberghi….».
Si sostiene, in estrema sintesi, che il regolamento in questione, non potendo trovare applicazione retroattiva, avrebbe impedito l’autorizzazione e l’apertura del centro commerciale Bari Blu in quanto impianto produttivo insediato successivamente all’apertura della discarica e collocato a distanza inferiore da quella minima richiesta.
La tesi della ricorrente è errata.
Come si evince dal tenore testuale della norma in esame:
a) l’obbligo di osservare le distanze minime grava esclusivamente sugli impianti di discarica;
b) tale obbligo deve essere rispettato anche dagli impianti di discarica precedentemente autorizzati.
Deve pertanto escludersi che la disposizione in esame abbia una valenza reciproca, stabilendo cioè il rispetto delle distanze minime fra uno qualsiasi degli impianti produttivi o manufatti contemplati dall’art. 163 cit.


Tale esegesi della norma è conforme ai principi sviluppati da questo Consiglio in materia di efficacia nel tempo dei regolamenti comunali di igiene e sanità e, più in generale, alla capacità delle norme di disciplinare gli effetti de futuro di situazioni giuridiche di durata originate da fattispecie perfezionatesi antecedentemente.


Le disposizioni contenute nei regolamenti di igiene e sanità, in quanto espressive di principi di ordine pubblico, si applicano anche a situazioni pregresse, salvo che non contengano disposizioni derogatorie specificamente rivolte a disciplinare tali ipotesi (cfr. Cons. St. sez. V, 9 ottobre 1997, n. 1112, sez. V, 4 agosto 1986, n. 396).


Orbene, nel caso di specie non solo non esiste una norma del regolamento che salvaguardi le situazioni pregresse, ma al contrario vi è una disposizione che espressamente obbliga le discariche, e solo queste, anche se già autorizzate, ad osservare le distanze minime ivi previste.


Non coglie nel segno, pertanto, il richiamo dell’appellante alla violazione del noto principio di irretroattività degli atti amministrativi e della norma sancita dall’art. 87 del regolamento comunale in esame.
Tale ultima disposizione, infatti, si riferisce genericamente agli impianti produttivi e non detta una disciplina transitoria; dunque cede di fronte a quella speciale prevista per le discariche già autorizzate al momento dell’entrata in vigore del regolamento comunale.


Per quanto concerne gli ulteriori profili di illegittimità agitati nel gravame in trattazione (falsa rappresentazione dei luoghi posta base del progetto assentito, mancato esercizio dei poteri di autotutela da parte del comune, dichiarazione di pubblica utilità dell’impianto di discarica, mancata partecipazione della ricorrente alle conferenze di servizi prodromiche al rilascio dei titoli contestati, ambito di efficacia delle delibere provinciali recanti l’autorizzazione all’esercizio della discarica), la sezione ne rileva la palese inammissibilità ed infondatezza sulla scorta della documentazione versata in atti e del percorso argomentativo posto a base della decisione, resa in pari data sul ricorso in appello nrg. 7707/2008, che ha confermato tutti i provvedimenti repressivi assunti dal comune nei confronti della Feplan che hanno condotto alla cessazione dell’illecita attività effettuata da quest’ultima sulle aree interessate (discarica, riciclaggio, risanamento ambientale, escavazione, frantumazione di inerti).


8. In conclusione l’appello deve essere respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:
- respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l’appellante a rifondere in favore del comune di Triggiano, della Tricenter s.r.l. e della A.S.L. di Bari, le spese, gli onorari e le competenze del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori come per legge (spese generali al 12,50%, I.V.A. e C.P.A.), in favore di ciascuna parte.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2009, con la partecipazione di:
Raffaele Iannotta - Presidente
Cesare Lamberti - Consigliere
Claudio Marchitiello - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Giancarlo Montedoro - Consigliere

ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Vito POLI F.to Raffaele IANNOTTA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 19/05/2009
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
Dott.ssa Livia Patroni Griffi



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