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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07 Settembre 2009, n. 5232
DIRITTO URBANISTICO - BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Vincolo paesaggistico -
Diniego di sanatoria con motivazione succinta - Legittimità - Fattispecie - Art.
9 Cost.. Non è illegittima una motivazione anche succinta di un diniego di
sanatoria di opere in quanto nel sistema non è ravvisabile a carico della p.a.
l'obbligo di indicare, in una logica comparativa degli interessi in gioco,
prescrizioni tese a rendere l'intervento compatibile con la bellezza di insieme
tutelata, la cui protezione risponde ad un interesse pubblico normalmente
prevalente su quello privato, anche per la rilevanza costituzionale che il primo
presenta ex art. 9 Cost. (Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587). Nella specie, la
motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in zona vincolata è
pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto della tipologia
costruttiva e dell’accostamento dei materiali utilizzati per la realizzazione
dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico), incongrui rispetto
a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio ambientale. Pres. La
Medica - Rel. Capuzzi - D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di
Bergeggi (n.c.) - conferma T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 07 Settembre 2009, n.5232
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - DIRITTO URBANISTICO - Vincolo paesaggistico -
Concessione edilizia in sanatoria - Inedificabilità assoluta - Esclusione -
Parere negativo - Obbligo di motivazione - Artt. 31 e seguenti L. 47/1985.
Il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la inedificabilità assoluta,
sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve ritenersi preclusa ma solo
quelle opere che, a seguito di accertamento, risultino in contrasto con il
valore tutelato rappresentato dall’interesse ambientale-paesaggistico, deve
sottolinearsi che nel sistema delineato dagli artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il
parere negativo formulato dalla autorità preposta alla tutela del vincolo (nella
specie paesaggistico) ha valore vincolante nel procedimento di condono edilizio,
impedendo definitivamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria
(Cons. Stato, Sez. IV, 15.5.2008 n.2233). Pres. La Medica - Rel. Capuzzi -
D’Antonio (avv.ti Orlando e Beltrametti) c. Comune di Bergeggi (n.c.) - conferma
T.A.R. Liguria, sez. I, 20/01/2003, n.93. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V -
07/09/2009, n.5232
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N. 5232/09 REG.DEC.
NN.4359 REG.RIC.
ANNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso n.4359 del 2003 proposto dal Sig. Guerino D’Antonio, rappresentato e
difeso dagli avv.ti Guido Orlando e Pietro F. Beltrametti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del primo, in Roma, Via Cicerone, n. 28;
CONTRO
il Comune di Bergeggi, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale per la Liguria, sez.
I, 20 gennaio 2003, n. 93;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2009, relatore il Consigliere Roberto
Capuzzi, uditi per la parte appellante gli avvocati Orlando e Beltrametti , come
da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con sentenza del T.A.R. per la Liguria, sez. I, 20 gennaio 2003, n. 93 fu
rigettato il ricorso con cui il Sig. Guerino D’Antonio aveva chiesto
l’annullamento del provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria
del 16 novembre 1996 e dell’ordinanza di demolizione n. 487 del 29 novembre 1996
aventi ad oggetto tre manufatti abusivi realizzati su terreno f. 3 mapp. 746 del
catasto del Comune di Bergeggi.
La sentenza viene appellata dal Sig. Guerino D’Antonio che critica le
argomentazioni del giudice di primo grado sostenendone la erroneità.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Bergeggi.
Alla pubblica udienza del 20 maggio 2008 la causa è stata chiamata e trattenuta
una prima volta per la decisione.
Con la ordinanza interlocutoria n.6284 del 2008 la medesima Sezione ha chiesto
documentati chiarimenti all’Amministrazione comunale di Bergeggi in relazione ai
fatti di causa ed in specie in ordine allo stato dei luoghi ed al regime
giuridico pertinente ai vincoli; l’ordinanza è stata ottemperata
dall’Amministrazione.
In vista della udienza di trattazione il ricorrente ha depositato una ulteriore
memoria difensiva.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 19 maggio 2009.
DIRITTO
1. Viene impugnata la sentenza n.93 del 2003 notificata in data 7.3.2003, con la
quale il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso avverso il diniego di
concessione edilizia in sanatoria ex art.39 della legge 724 del 1994 ed avverso
la conseguente ordinanza di demolizione n.487 del 29.11.1996 relativamente a tre
manufatti abusivi consistenti in “magazzino, pollaio, ricovero animali e forno
in muratura”, finalizzati alla coltivazione di un fondo, insistenti sul Foglio
3, mappale 746 del Catasto del Comune di Bergeggi.
2.La sentenza del TAR, dopo avere rilevato che il diniego di condono sottoposo
all’esame della commissione edilizia integrata si basava su una pluralità di
motivi e che per consolidata giurisprudenza uno solo di tali motivi poteva
ritenersi sufficiente a giustificare la statuizione negativa, ha ritenuto non
censurabile e congruo il diniego relativamente alla valutazione della
alterazione paesistica dei luoghi ed alla irreparabilità negativa ed
inaccettabilità ambientale dei manufatti per tipologia, accostamento dei
materiali ed altre caratteristiche costruttive. tenuto conto della natura
vincolata dell’area interessata e di quanto si evinceva dalla documentazione
fotografica e dalle relazioni depositate.
3. Il ricorrente censura la sentenza affermando che la stessa “erra..laddove
ritiene fondata l’individuazione di una presunta alterazione paesistica dei
luoghi e l’irreparabilità negativa ed inaccettabilità ambientale dei manufatti
per tipologia, accostamento dei materiali ed altre caratteristiche costruttive”.
Cio’ in quanto:
a) i manufatti appaiono necessari a garantire la coltivazione dei terreni
circostanti;
b) si tratta di opere poste all’interno della fascia su cui è assentibile con
concessione singola la edificazione a mente della previsione del Piano
Regolatore Intercomunale ;
c) il modesto ricovero realizzato dal ricorrente è invisibile dalla viabilità
comunale e da ogni altro luogo del territorio comunale.
4. Tali argomentazioni sono prive di pregio e la sentenza del primo giudice deve
essere confermata.
Il ricorrente dopo avere affermato la erroneità delle valutazioni del primo
giudice non avanza le necessarie argomentazioni atte a giustificare tale
asserzione, tali non potendosi ritenere quelle relative sia al fatto che la zona
consenta alcune edificazioni, sia al fatto che trattasi di manufatti per la
coltivazione del fondo, sia al fatto del tutto indimostrato che i manufatti non
sono visibili dalla viabilità comunale.
Premesso che è vero che il vincolo paesaggistico non comporta normalmente la
inedificabilità assoluta, sicché non ogni opera edilizia in zona vincolata deve
ritenersi preclusa ma solo quelle opere che, a seguito di accertamento,
risultino in contrasto con il valore tutelato rappresentato dall’interesse
ambientale-paesaggistico, deve sottolinearsi che nel sistema delineato dagli
artt. 31 e seguenti L. 47/1985 il parere negativo formulato dalla autorità
preposta alla tutela del vincolo (nella specie paesaggistico) ha valore
vincolante nel procedimento di condono edilizio, impedendo definitivamente il
rilascio della concessione edilizia in sanatoria (Cons. Stato, Sez. IV,
15.5.2008 n.2233).
D’altro canto, come è stato rilevato in giurisprudenza, non è illegittima una
motivazione anche succinta di un diniego di sanatoria di opere in quanto nel
sistema non è ravvisabile a carico della p.a. l'obbligo di indicare, in una
logica comparativa degli interessi in gioco, prescrizioni tese a rendere
l'intervento compatibile con la bellezza di insieme tutelata, la cui protezione
risponde ad un interesse pubblico normalmente prevalente su quello privato,
anche per la rilevanza costituzionale che il primo presenta ex art. 9 Cost.
(Cons. Stato, V, 19.10.1999 n.1587).
Nel caso di specie la motivazione resa dalla commissione edilizia integrata in
zona vincolata è pertinente ed idonea a giustificare il diniego tenuto conto
della tipologia costruttiva e dell’accostamento dei materiali utilizzati per la
realizzazione dei manufatti (cemento a vista, legno ed ondulato plastico),
incongrui rispetto a quelli tipici locali, in una zona di particolare pregio
ambientale.
Pertanto il diniego di condono è immune dalle censure formulate peraltro in
maniera generica, essendo, sia pure in modo succinto, motivato e non
risolvendosi la motivazione in una pura formula di stile.
Nè conseguenzialmente sussistono profili di fondatezza per la asserita
invalidità derivata dalla illegittimità del diniego di sanatoria riguardante il
successivo e consequenziale ordine di demolizione;
In conclusione l'appello deve essere respinto.
Nulla per le spese non essendosi costituita la amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge
l’appello in epigrafe indicato.
Nulla per la spese non essendosi costituito il Comune di Bergeggi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2009 con
l’intervento dei signori magistrati:
Presidente Domenico La Medica
Consigliere Claudio Marchitiello
Consigliere Nicola Russo
Consigliere Gabriele Carlotti
Consigliere Roberto Capuzzi est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Roberto Capuzzi F.to Domenico La Medica
IL SEGRETARIO
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/09
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi
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