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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V - 10 Settembre 2009, n. 5420
INQUINAMENTO ACUSTICO – Art. 9 L. n. 447/95 – Eccezionali e urgenti necessità di
tutela della salute pubblica – Art. 6 L. n. 447/95 – Strumenti ordinari di
intervento – Competenza dirigenziale. La disposizione posta dall’ art. 9
della legge 447/1995, in materia di inquinamento acustico, si riferisce ad
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non
fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull’osservanza
della normativa vigente. In mancanza di tali presupposti, l’inquinamento
acustico può essere contrastato attraverso gli ordinari strumenti di intervento
a tutela della salute pubblica previsti dall’art.6 della legge n.447 del 1995 di
competenza del dirigente comunale. Pres. Carboni, Est. Capuzzi –
Associazione C. (avv.ti Giuffre, Negrello e Govi) c. Comune di Bologna (avv.ti
Stella Richter e Carestia)- (Conferma TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 131/2008)
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CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 10 settembre 2009, n. 5420
INQUINAMENTO ACUSTICO – D.M. 16.3.1988 – Rumore ambientale – Definizione –
Livello differenziale di rumore – Individuazione. Secondo quanto previsto
dal D.M. 16.3.1988 il rumore ambientale è quello derivante da tutte le sorgenti
di rumore esistenti in un dato luogo ed in un determinato tempo mentre il rumore
residuo viene misurato escludendo, dal livello di rumore ambientale, le
specifiche sorgenti disturbanti. Il livello differenziale di rumore è quindi
dato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore
residuo. Pres. Carboni, Est. Capuzzi – Associazione C. (avv.ti Giuffre, Negrello
e Govi) c. Comune di Bologna (avv.ti Stella Richter e Carestia)- (Conferma TAR
Emilia Romagna, Bologna, n. 131/2008) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – 10
settembre 2009, n. 5420
www.AmbienteDiritto.it
N. 05420/2009 REG.DEC.
N. 05655/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di registro generale 5655 del 2008, proposto dall’
Associazione Circolo Spaten Keller,con sede in Bologna, via de la Birra 21, in
persona del signor Alex Gentilini, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano
Giuffre, Alessandra Negrello e Giovanni Govi, con domicilio eletto presso il
primo in Roma, via Camozzi N.1;
contro
il comune di Bologna, costituitosi in giudizio in persona del sindaco,
rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Stella Richter e Giulio Carestia,
con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Orti della Farnesina 126;
per la riforma
della sentenza 29 gennaio 2008 sn. 131, con la quale il tribunale amministrativo
regionale per l’Emilia-Romagna, seconda sezione, ha respinto il ricorso 751 del
2006 contro il provvedimento del comune di Bologna 15 giugno 2006 n. 137633,
contenente divieto di svolgere attività nel cortile di pertinenza dei locali
dell’associazione..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto il controricorso del comune di Bologna;
vista la memoria difensiva presentata dall’appellante;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2009 il dott. Roberto
Capuzzi e uditi per le parti i difensori indicati nel verbale d’udienza;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente associazione gestiva un’attività di somministrazione di alimenti e
bevande riservata ai propri soci nei locali posti in Bologna, via de la Birra
21, esercitata anche nella relativa area cortiliva esterna.
A seguito di segnalazioni di rumorosità eccessiva e disturbo ai residenti nelle
ore notturne, l’Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) rilevò,
in data 17 e 30 settembre 2005, un livello differenziale di immissioni sonore di
6.5 decibel, a fronte del limite consentito di 3 decibel, individuandone la
sorgente nel rumore prodotto dagli avventori presenti nell’area cortiliva del
Circolo.
Con l’impugnato provvedimento del 15 giugno 2006, previo avviso ai sensi dell’
art. 7 della legge n. 241 del 1990, il comune di Bologna ordinò l’inibizione
dell’attività in tale area,
Il circolo propose ricorso al TAR Emilia-Romagna deducendo profili vari di
violazione di legge e di eccesso di potere.
Il TAR respinse il ricorso.
Con l’odierno atto di appello l’Associazione Circolo Spaten Keller impugna la
sentenza del primo giudice con plurimi motivi.
Si è costituito il comune di Bologna opponendosi all’accoglimento dell’appello.
Sono state depositate varie memorie difensive.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza del 26 giugno 2009.
DIRITTO
1. Con il primo motivo dedotto l’appellante sostiene che erroneamente il primo
giudice non ha qualificato il provvedimento come contingibile ed urgente ai
sensi dell’art.9 della legge n. 447 del 1995, come tale di esclusiva competenza
del sindaco, ma ha ritenuto il provvedimento come adottato nell’ambito degli
ordinari poteri di controllo spettanti al comune ai sensi dell’art.6 della legge
medesima.
2. La censura non merita accoglimento.
La disposizione posta dall’ art. 9 della legge 447/1995 si riferisce ad
eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica, non
fronteggiabili nell’ambito delle ordinarie funzioni di controllo sull’osservanza
della normativa vigente.
Nel caso in esame il comune non ha riscontrato situazioni di pericolo per la
salute pubblica così gravi ed urgenti da rendere necessaria l’adozione di misure
eccezionali, caratterizzate dalla indifferibilità ed urgenza ritenendo che il
problema dell’inquinamento acustico proveniente dalla attività di
somministrazione di alimenti e bevande nell’area cortiliva del circolo potesse
essere risolto attraverso gli ordinari strumenti di intervento a tutela della
salute pubblica previsti dall’art.6 della legge n.447 del 1995 di competenza del
dirigente comunale.
3. Con il secondo motivo l’appellante eccepisce l’erroneità della sentenza, che
non ha rilevato l’illegittimità dell’accertamento effettuato dall’ARPA e la sua
inattendibilità per non esservi stata contestualità tra la misurazione del
rumore ambientale ed il rumore residuo o di fondo, e risultando quindi falsata
la misura del valore differenziale.
Nella sentenza si afferma che non vi è alcun interesse da parte della ricorrente
a dolersi della non contestualità della rilevazione del rumore ambientale e del
rumore di fondo, quest’ultimo misurato in ore diurne (11.56) per l’impossibilità
di effettuarne la misurazione nel periodo di riferimento a causa degli
schiamazzi degli avventori anche dopo la chiusura del circolo .Ed infatti rileva
il primo giudice che di notte il rumore di fondo sarebbe risultato minore, a
causa della minore incidenza del traffico veicolare e maggiore sarebbe quindi
risultato il rumore differenziale.
Secondo l’appellante il giudice (ed ancor prima l’organismo tecnico) non ha
preso in considerazione la particolare situazione della zona in cui è ubicato
l’esercizio nella quale, nel periodo notturno, le fonti di rumore aumentano a
causa della esistenza di una sala da ballo nello stesso stabile e di un
parcheggio frequentato da comitive di ragazzi nelle immediate vicinanze, nonché
della presenza a poche centinaia di metri dell’aeroporto, della tangenziale e
della ferrovia. In ogni caso il D.M. 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di
misurazione dell’inquinamento acustico) prevede che il livello del rumore
residuo debba essere misurato con le stesse modalità impiegate per la misura del
rumore ambientale e che non debba contenere eventi sonori atipici.
4. Tali doglianze dell’appellante non hanno pregio e le considerazioni del primo
giudice, in quanto basate su rilevazioni dell’organismo tecnico del tutto
attendibili e rigorose, devono essere confermate.
Va premesso al riguardo che, secondo quanto previsto dal D.M. 16.3.1988 il
rumore ambientale è quello derivante da tutte le sorgenti di rumore esistenti in
un dato luogo ed in un determinato tempo mentre il rumore residuo viene misurato
escludendo, dal livello di rumore ambientale, le specifiche sorgenti
disturbanti. Il livello differenziale di rumore è quindi dato dalla differenza
tra il livello di rumore ambientale e quello del rumore residuo.
Nel caso in esame, come precisato dalla medesima ARPA, il rumore residuo è stato
misurato durante il periodo diurno perché era impossibile effettuare la misura
nel periodo notturno a causa degli schiamazzi continui degli avventori: precisa
l’ARPA tuttavia che: “L’orario in cui è stata effettuata la misura risulta
comunque significativo per entrambi i periodi di riferimento” ed infatti,
considerando che il clima acustico dell’area risulta sostanzialmente uniforme
nell’arco del periodo diurno e notturno, la rilevazione delle misure in giorni
ed orari diversi non ha comportato errori di valutazione dell’inquinamento
acustico prodotto dalla sorgente in esame.
In ogni caso il limite differenziale sarebbe risultato ancora più elevato di
quello effettivamente riscontrato nel caso in cui la misura del rumore residuo
fosse stata effettuata in orario notturno e cio’ a causa della minore incidenza
del traffico veicolare, inesistente sulle vie limitrofe durante il tempo di
riferimento.
Correttamente quindi il primo giudice ha rilevato una sostanziale carenza di
interesse alla censura da parte del circolo ricorrente.
4. Con il terzo motivo si assume la erroneità della sentenza del primo giudice
per non avere rilevato la carenza della motivazione del provvedimento in ordine
alla asserita dannosità della situazione rilevata, alla necessità di provvedere
con urgenza ed alla possibilità di adottare misure alternative a quella
adottata.
Anche tale censura è infondata.
L’A.R.P.A. si era espressa definendo incompatibile l’area cortiliva di
pertinenza del circolo con l’esercizio della attività di somministrazione di
alimenti e bevande svolta dal medesimo per la posizione ravvicinata rispetto ai
corpi recettori, avendo constatato il superamento dei valori relativi al livello
differenziale che sono risultati parti a 6,5 dB(A) a fronte di un valore massimo
pari a 3 dB(A) nel periodo notturno.
L’ordine di cessazione dell’attività di somministrazione nell’area cortiliva ed
il successivo atto confermativo adottato a seguito dell’esame delle
argomentazioni difensive presentate dall’interessata, indicano chiaramente i
presupposti della loro adozione riportando le risultanze della istruttoria
tecnica effettuata ed indicando le norme che sono state violate. La motivazione
del provvedimento è quindi adeguata essendo state esposte le ragioni di fatto e
di diritto che hanno indotto l’amministrazione comunale ad adottare il
provvedimento .
5.Con il quarto motivo di gravame l’appellante eccepisce la erroneità della
sentenza per mancata rilevazione della illegittimità dell’atto impugnato per
inopportunità nonché a causa della mancata apposizione di un termine alle misure
disposte.
Anche tale motivo è infondato.
Osserva la Sezione che l’A.R.P.A. ha escluso la compatibilità dell’esercizio
della attività di somministrazione nell’area cortiliva esterna nelle ore
notturne a causa della vicinanza dei corpi recettori escludendo la possibilità
di permanenza di avventori nel cortile.
Correttamente quindi non è stato apposto un termine alla durata del
provvedimento.
6. Con il quinto ed ultimo motivo di gravame l’appellante eccepisce l’erroneità
della sentenza per non avere censurato il divieto generalizzato di utilizzazione
del cortile esterno senza la specificazione delle attività inibite.
Anche tale censura è priva di pregio.
Il provvedimento impugnato, nelle premesse, dà chiaramente conto che le
accertate problematiche di inquinamento acustico correlate alla attività del
locale derivano dalla permanenza degli avventori all’interno dell’area cortiliva
ove gli stessi avventori sostano per consumare gli alimenti e le bevande,
l’inquinamento invece non deriva dalle altre attività ricreative svolte dal
circolo in attuazione dei propri scopi istituzionali.
7. In conclusione l’appello non merita accoglimento e la sentenza del primo
giudice deve essere confermata.
8. Spese ed onorari seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore del
Comune di Bologna come in dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente
decidendo respinge l’appello in epigrafe meglio indicato.
Condanna la appellante alle spese ed onorari del giudizio a favore del Comune di
Bologna nella misura di euro 4.000,00 (quattromila).
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2009 con
l'intervento dei signori:
Raffaele Carboni, Presidente
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere
Filoreto D'agostino, Consigliere
Gabriele Carlotti, Consigliere
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
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