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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez.
IV - 4 novembre 2009, Sentenza n. 6866
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Legittimazione ad agire - Localizzazione di
un campo nomadi - Residenti nella zona interessata - Interesse diretto e
immediato - Sussistenza. I residenti nella zona interessata dalla
localizzazione del campo nomadi ovvero in aree limitrofe hanno un interesse
diretto ed immediato a dolersi della delibera di approvazione del progetto per
la realizzazione del nuovo villaggio nomadi che è, indubbiamente, idonea ad
incidere sulle condizioni di vita e di relazione nella zona dove hanno la
propria residenza. Pres. Trotta, Est. Zaccardi - C.A. e altri (avv.ti Chinaglia,
Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin, Giulio Gidoni,
Iannotta, Morino, Ongaro, ,Paoletti e Venezian) - (Conferma TAR Veneto, n.
207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 novembre 2009, n. 6866
VIA - Progetto per la realizzazione di un campo nomadi - Sottoposizione a
V.I.A - esclusione. Il progetto esecutivo per la realizzazione di un campo
nomadi , di dimensione limitata e concernente un’area urbana, non richiede la
valutazione di impatto ambientale. Pres. Trotta, Est. Zaccardi - C.A. e altri
(avv.ti Chinaglia, Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia (avv.ti Ballarin,
Giulio Gidoni, ,Iannotta, Morino, Ongaro, Paoletti e Venezian) - (Conferma TAR
Veneto, n. 207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4 novembre 2009, n. 6866
URBANISTICA ED EDILIZIA - Campo nomadi - Estensione - Computo delle strade di
accesso e delle strade interne - Esclusione. In ordine all’estensione di un
campo nomadi, non vi è ragione di computare nella sua ampiezza anche le strade
di accesso e quelle previste al suo interno per il collegamento delle
abitazioni: si tratta, infatti, di opere di urbanizzazione che, ove siano
rispettati i limiti volumetrici per la edificazione delle unità abitative,
possono essere assunte a carico del Comune senza che debbano incidere sulle
dimensioni riconosciute al campo in questione. Pres. Trotta, Est. Zaccardi -
C.A. e altri (avv.ti Chinaglia, Palopoli e Chinaglia) c. Comune di Venezia
(avv.ti Ballarin, Giulio Gidoni, Iannotta, Morino, Ongaro, Paoletti e Venezian)
- (Conferma TAR Veneto, n. 207/2009). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 4
novembre 2009, n. 6866
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N. 06866/2009 REG.DEC.
N. 02681/2009 REG.RIC.
N. 10109/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 2681 del 2009, proposto da:
Calise Anna, Bertelli Rosetta, Petteno' Claudio, Boccanegra Luana, Bertocco
Sandra, Tosi Silvana, Vecchiato Elio, Grapputo Mario, Memo Sergio, Cisco Valter,
Manente Eleonora, Midulla Salvina, Maschietto Cristina; tutti rappresentati e
difesi dagli avv. ti Adelchi Chinaglia, Alfredo Palopoli, e Giuseppe Chinaglia,
con domicilio eletto presso Alfredo Palopoli in Roma, viale Angelico n.103;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. ti Maurizio Ballarin e
Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Nicolò Paoletti,
Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Niccolo' Paoletti in Roma, via B.
Tortolini N. 34; Regione Veneto;
nei confronti di
Impresa Costruzioni Guarda G. s . r. l. , Veneto Strade Spa, Consorzio di
Bonifica Dese Sile;
Sul ricorso numero di registro generale 10109 del 2007, proposto da:
Ghirardelli Roberto,; Calise Anna, Bertelli Rosetta, Petteno' Claudio,
Boccanegra Luana, Bertocco Sandra, Tosi Silvana, Vecchiato Elio, Grapputo Mario,
Ferretto Giulio, Pizzato Franca, Riccato Gianfranco, Scheuber Frank, Mele Anna,
Ruggiero Mario, Memo Sergio, Cisco Valter, Manente Eleonora, Midulla Salvina,
Maschietto Cristina; rappresentati e difesi dagli avv. ti Annamaria Tassetto,
Mario Ettore Verino, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Mario Ettore
Verino in Roma, via Lima, 15;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio
Gidoni, Antonio Iannotta, M.M. Morino, Nicoletta Ongaro, Niccolo' Paoletti,
Giuseppe Venezian, con domicilio eletto presso Niccolo' Paoletti in Roma, via B.
Tortolini N. 34;
nei confronti di
Regione Veneto;
e con l'intervento di
ad opponendum:
European Roma Rights Centre Foundation, rappresentato e difeso dagli avv. Nicolò
Paoletti, Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso Federico Sorrentino
in Roma, Lungotevere delle Navi 30;
per la riforma
quanto al ricorso n. 10109 del 2007:
della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione I n. 02510/2007, resa tra le
parti, concernente REALIZZAZIONE NUOVO VILLAGGIO PER I NOMADI SINTI - OPERE
URBANIZAZIONE. – RISARCIMENTO DEL DANNO.
quanto al ricorso n. 2681 del 2009:
della sentenza del Tar Veneto - Venezia :sezione I n. 00207/2009, resa tra le
parti, concernente PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE CAMPO PER NOMADI SINTI.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale proposto dal Comune di Venezia;
Visto l’atto di intervento della European Rma Rights Centre Foundation;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2009 il dott. Goffredo
Zaccardi e uditi per le parti gli avvocati Verino, Gidoni , Chinaglia e Palopoli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) I due appelli indicati in epigrafe ,che sono qui riuniti per evidenti ragioni
di connessione sia soggettiva che oggettiva , sono diretti contro le sentenze n.
2510 / 2007 ( appello contraddistinto dal n. 10109 / 2007 ) e n. 207 / 2009 (
appello contraddistinto dal n. 2681 / 2000 ) emesse dal Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto , sezione prima , con le quali : a) è stato dichiarato
improcedibile il ricorso n. 521 / 2007 , ed i motivi aggiunti proposti in corso
di giudizio , per l’annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 569
del 21 dicembre 2006 di approvazione del progetto definitivo relativo alla
realizzazione del nuovo villaggio per i nomadi Sinti in via de’ Vallenari nonché
della deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 16 febbraio 2007 di
approvazione del progetto preliminare , secondo stralcio, e degli atti connessi
e consequenziali ( sentenza n. 2510 / 2007); b) è stato respinto il ricorso n.
1298 / 2008 diretto all’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 357 del 4 giugno 2008 di approvazione del progetto definitivo secondo
stralcio e degli atti presupposti e consequenziali ed è stato dichiarato
inammissibile altro ricorso ( n. 1233 / 2008 ) proposto per la esecuzione del
giudicato di cui alla predetta sentenza n. 2510 / 2007 ( sentenza n. 207/ 2009)
.
1-1) La prima decisione ( 2510 / 2007 ) , dopo aver escluso che fosse necessaria
la notificazione della impugnazione ad almeno un nomade controinteressato
all’annullamento degli atti impugnati che sarebbero caratterizzati
dall’esercizio di poteri di ordine pubblico rispetto ai quali le posizioni dei
cittadini sarebbero indifferenziate , ha ritenuto che il Comune di Venezia
,avendo apportato alcune modifiche al progetto originario rendendolo conforme
alle norme della legge regionale n. 54 del 1989 , avesse privato di interesse i
ricorenti alla statuizione su una iniziativa non più attuale anche se non
formalizzata in un provvedimento della Giunta Comunale , facendo discendere da
ciò l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La seconda decisione ha
, invece, dichiarato improcedibile un autonomo ricorso proposto per l’esecuzione
della sentenza n. 2510 / 2007 che , con evidenza , essendosi limitata ad una
statuizione nel rito non poteva avere contenuti sostanziali suscettibili di
giustificare un giudizio di ottemperanza ed ha , inoltre, respinto nel merito
tutte le censure proposte in primo grado che sono state , nella sostanza, qui
riproposte con gli appelli oggetto del presente giudizio.
2) Va premesso preliminarmente che gli attuali appellanti , tutti residenti
nella zona interessata dalla localizzazione del campo nomadi in questione ovvero
in aree limitrofe , hanno a giudizio del Collegio un interesse diretto ed
immediato a dolersi della scelta effettuata dal Comune di Venezia che è
,indubbiamente , idonea ad incidere sulle condizioni di vita e di relazione
nella zona dove hanno la propria residenza. Non vale sostenere che alcuni degli
appellanti abitano ad una distanza di diverse centinaia di metri dal luogo ove è
previsto l’insediamento dei nomadi Sinti; è , infatti, evidente che la
“vicinitas “ come elemento di valutazione per individuare l’interesse concreto a
ricorrere , deve essere valutata in relazione alle singole situazioni di fatto e
nel caso di specie una distanza quale quella qui indicata non basta per evitare
agli attuali appellanti i disagi che essi si rappresentano in base alla
localizzazione del campo nomadi. Nello stesso ordine di idee la circostanza che
il campo progettato abbia un connotato di stabilità del tutto nuovo che lo
differenzia radicalmente dal campo di sosta esistente nella stessa zona ( ad una
distanza minima di poco più di 250 metri) implica che non si può opporre agli
attuali appellanti ,per privarli del diritto ad agire in giudizio , la
preesistenza di una analoga situazione di disagio e di pregiudizio alle
condizioni di vivibilità della zona in cui risiedono. Sul punto , quindi, sono
fondate le censure proposte dalla difesa degli appellanti.
3 ) Appare utile al Collegio, prima di esaminare le singole censure avanzate
dagli appellanti, svolgere alcune considerazioni preliminari rinviando, per una
conoscenza completa dei fatti di causa ,agli scritti difensivi delle parti che
li hanno esposti in modo esaustivo.
3-1)Un primo aspetto che va chiarito subito è che l’area ove il Comune di
Venezia ha inteso collocare il villaggio riservato ai nomadi Sinti è
specificamente destinata alla realizzazione di un campo nomadi in forza della
variante al Piano Regolatore Generale approvata con deliberazione consiliare n.
16 del 1999 ed approvata dalla Regione Veneto con DGRV n. 3905 del 4 dicembre
2005 , cosiddetta variante per la “Terraferma” ( vedi il documento n. 2 versato
in atti dal Comune di Venezia in data 7 aprile 2007 che riporta l’estratto della
zona ZTO F9). E’ necessario , altresì , precisare che l’espressione utilizzata
dalla predetta variante “ campo nomadi “ non implica, come mostrano di ritenere
gli appellanti , che la previsione urbanistica si riferisca solo alla
realizzazione di un campo di sosta , dotato delle sole attrezzature essenziali (
bagni in comune , acqua , luce e servizi per la sosta ) per ricevere i nomadi e
non anche ad un campo diversamente strutturato con piccole unità immobiliari
stabili con le necessarie opere di urbanizzazione ed i servizi indispensabili e,
quindi, in grado di favorire la tendenza alla stanzialità dei nomadi Sinti ,
quale quello oggetto del presente giudizio. Del resto, questo orientamento del
Comune di Venezia, (al di là delle opinioni che qui non rilevano e che si
possono coltivare in ordine alla opportunità di ospitare i nomadi in
insediamenti di natura mista nei quali sono presenti elementi di stabilità e non
solo le tradizionali opere dirette a favorire solo la sosta breve), è comunque
doveroso se si considera la specifica decisione del Comitato Europeo per i
diritti sociali ( n. 27 / 2004 ) che ha affermato nei confronti dell’Italia
l’obbligo di favorire l’accesso dei nomadi alle abitazioni pubbliche ( documento
n. 5 della produzione in atti del 5 giugno 2009 dell’ERRCP).
3-2) Altro elemento di fatto rilevante nel presente giudizio attiene alola
dimensione del villagio: come risulta dalla relazione n. 290647 redatta in data
8 agosto 2007 del responsabile del procedimento avviato per la realizzazione
dell’opera , la esclusione dal progetto del campo nomadi degli spazi previsti
per i parcheggi per ogni modulo abitativo ( sono previsti 38 moduli ciascuno
,nella previsione originaria , dotato di mq 91,35 destinati a parcheggio ) ha
ridotto le dimensioni dell’intervento a 3.494 mq , quindi al di sotto dei 4.000
mq previsti dalla legge regionale n. 54 / 1989 ( articolo 3 )quale dimensione
massima per i campi nomadi della tipologia qui considerata ( vedi sul punto la
planimetria allegata a detta relazione ). La Giunta Comunale ha poi disposto,
con atto di indirizzo 11 luglio 2008n. 19, che il progetto esecutivo venisse
redatto tenendo conto di queste modifiche rispetto al progetto originario.
Queste due circostanze di fatto, non contraddette negli scritti difensivi degli
appellanti con elementi di prova significativi o convincenti ( nel primo motivo
di appello del ricorso n. 10109 / 2007 si fa , infatti riferimento al progetto
originario che non rispettava il limite in questione) , consentono di ritenere,
da un lato che la collocazione del campo nomadi nell’area prescelta dal Comune
di Venezia è pienamente legittima e non può essere posta in discussione in
questa sede e, dall’altro, che la tipologia dell’intervento rientra tra quelli
previsti nel ricordato articolo 3 della legge regionale n. 54 / 1989.
4) E’ muovendo da tali presupposti che devono essere esaminati ora i due appelli
indicati in epigrafe con precedenza per quello proposto nel ricorso n. 10109 /
2007.
4-1) I primi due motivi dell’appello in esame sono infondati in base alle
considerazioni sin qui svolte : il limite di ampiezza di cui alla legge n.
54/1989 è , infatti , rispettato e non ha rilievo che l’insediamento previsto
presenti caratteristiche diverse da un campo di sosta ordinario.
Sempre per tali considerazioni non ha pregio sostenere che il Comune di Venezia
avrebbe dovuto far ricorso al potere di cui all’articolo 4 della legge regionale
sopra citata che prevede la possibilità per il Comune di assecondare la tendenza
alla stanzialità dei nomadi con altre forme di intervento , segnatamente
adottando misure per favorire il loro accesso alla casa con gli strumenti
apprestati dall’ordinamento vigente: basta,, infatti, osservare che siamo
semprenell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della legge in parola, con la
conseguenza che il relativo profilo di censura ,svolto con il secondo
motivo,deve ritenersi, perciò , infondato.
4-2) Il terzo motivo , che tende a porre in rilievo l’eccesso di potere in cui
sarebbe incorsa l’Amministrazione comunale appellata che avrebbe violato
l’obbligo di non emarginare i nomadi con le soluzioni urbanistiche prescelte , è
a giudizio del Collegio privo di pregio.
Il campo nomadi risulta collocato in un’area suscettibile di sviluppo edilizio
in cui sono programmati interventi di tipo ricettivo ed alberghiero: area che è
, sia pure parzialmente , già edificata ( vedi documenti n. 3 e 4 della
produzione in atti del Comune di Venezia in data 20 ottobre 2008).
E’ poi significativo che la stessa difesa degli appellanti affermi ( pagina 38
dell’appello ) che le aree limitrofe a quella del campo nomadi sono “
prevalentemente” edificabili.
Del resto sembra del tutto normale che uno spostamento del campo nomadi
determini nelle aree interessate un diverso impegno urbanistico e di servizi .
4-3) Il quarto , sesto , settimo e ottavo motivo con cui si censurano ,
rispettivamente , la circostanza che alcune modifiche agli allegati della
relazione tecnica sono state disposte dalla Giunta Comunale; l’inadeguatezza
degli studi di fattibilità secondo cui le opere non avrebbero impatti ambientali
significativi e sarebbero state progettate con difetto di istruttoria
relativamenre alla presenza di linee elettriche ad alta tensione: la non
corretta definizione, in generale, della progettazione esecutiva; ed , infine,
che, stante il mancato intervento dei finanziamenti regionali , il Comune non
avrebbe potuto fronteggiare i costi finanziari con risorse proprie, sono ,oltre
che inammissibili ( si tratta , infatti, di censure che comunque non
porterebbero ad una diversa collocazione del campo nomadi ovvero la sua
eliminazione dai programmi comunali) , anche infondate sia perché il progetto
esecutivo , di dimensione limitata e concernente un’area urbana , non richiedeva
un valutazione di impatto ambientale, sia perchè la questione della presenza
dell’elettrodotto è stata tenuta ben presente con il rispetto delle distanze
dagli edifici: D’altro canto, il finanziamento di opere di interesse sociale può
ben essere previsto a carico delle finanze comunali mentre la progettazione
definitiva può portare , come è avvenuto nel caso di specie, a modifiche anche
significative del progetto preliminare.
4-4) Il quinto motivo con cui si lamenta il mancato coinvolgimento nel
procedimento in parola degli attuali appellanti non ha pregio atteso che la
destinazione urbanistica non era in discussione, mentre per gli aspetti più
squisitamente esecutivi delle opere progettate non sussistevano gli estremi per
sollecitare la partecipazione degli appellanti.
Né ha rilievo alcuno che il Comune abbia ritenuto discrezionalmente , in alcune
fasi, di coinvolgere la popolazione nomade interessata dall’intervento.
4-5) Sono , altresì, infondate anche le censure dirette ad evidenziare la
illegittimità della deliberazione n. 90 del 16 febbraio 2007 di approvazione del
secondo stralcio delle opere : è del tutto legittimo ,oltre che irrilevante per
la posizione degli appellanti, che il finanziamento delle opere previste sia
stato adeguato in relazione alle esigenze di modifica di cui si è detto;
l’intervento di cui trattasi è stato previsto nel programma di triennale di
opere pubbliche per il triennio 2006/ 2008 approvato con deliberazione n. 517
del 20 ottobre 2005 ed esso, di certo , non doveva essere modificato perché
venivano apportate alcune modifiche di dettaglio ad un singolo progetto tali da
non snaturare la natura dell’opera né da porre in discussione le ragioni del suo
inserimento nel programma triennale.
5) L’appello incidentale del Comune di Venezia ( proposto avverso la sentenza n.
2510 / 2007 ) , a prescindere dalla sua tempestività contestata dalla difesa
degli appellanti , per la sua natura di appello incidentale proprio perché
incide solo su aspetti e statuizioni della sentenza prese in considerazione
nell’appello principale non viene esaminato in ragione della reiezione
dell’appello principale.
6) Deve essere , inoltre, dichiarato inammissibile l’intervento “ ad opponendum
“ della ERRCF , associazione che non ha provato adeguatamente di avere una
organizzazione e struttura idonee per perseguire le proprie finalità e che , in
particolare, non presenta il necessario collegamento territoriale con l’area ove
si esplica l’attività dell’Ente pubblico i cui atti intende contestare in
posizione sussidiaria rispetto agli appellanti principali.
7) Alla stregua delle considerazioni cge precedono, il Collegio pronunciando
sull’appello n. 10109 del 2007 lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in
motivazione e rigetta il ricorso di primo grado.
8) Le considerazioni sin qui svolte valgono , con le precisazioni dis seguito
svolte ,anche per rigettare in parte il ricorso in appello n. 2681 / 2009 che è
, inoltre, evidentemente improcedibile nella parte in cui è diretto alla
esecuzione della sentenza n. 2510 / 2007
8-1) Ed invero non possono essere assecondate le considerazioni svolte in ordine
alla estensione del campo nomadi progettato dal Comune di Venezia perché ,
oggettivamente , non vi è ragione di computare nell’ampiezza del campo stesso
anche le strade di accesso e quelle previste al suo interno per il collegamento
delle abitazioni: si tratta , infatti, di opere di urbanizzazione che , ove
siano rispettati i limiti volumetrici per la edificazione delle unità abitative
( questione che non è qui controversa), possono essere assunte a carico del
Comune senza che debbano incidere sulle dimensioni riconosciute al campo nomadi
di via dè Vallenari.
8-2) Parimenti inconsistenti sono le ulteriori osservazioni circa la
incompatibilità di un complesso di tipo residenziale con la previsione
urbanistica diretta a consentire la realizzazione di un campo nomadi: si è già
detto che la dizione , per la sua genericità , non appare diretta a comprendere
solo un campo di sosta ma è , invece, suscettibile di una diversa
interpretazione in linea con la volontà dell’autorita comunale di assecondare la
tendenza dei nomadi Sinti ad una maggiore stanzialità.
Non era, quindi, necessario ricorrere all’utilizzo degli altri strumenti di
intervento previsti dalla legge regionale n. 54 / 1989.
8-3) Infine si deve ribadire che la deliberazione n. 357 del 4 giugno 2008 non è
elusiva della decisione n. 2510 / 2007: nel pronunciare la improcedibilità dei
ricorsi esaminati, questa, in effetti, ha introdotto un elemento del tutto
anomalo, relativo alla proroga della efficacia dell’ordinanza cautelare emessa
nello stesso giudizio fino all’esame del progetto modificato da parte della
Giunta Comunale: Ma è evidente che tale elemento elemento non era in gradodi
vincolare l’attività degli organi comunali posto che una sentenza di rito che
pronuncia la improcedibilità non può assumere nel giudizio amministrativo anche
contenuti dispositivi costituenti forza di giudicato.
9)Sussistono ragioni giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di
entrambi i giudizi d’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione quarta , definitivamente
pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe , previa loro riunione,
accoglie l’appello n. 10109 / 2007 e, per l’effetto, pronunciando sul ricorso di
primo grado, lo rigetta; dichiara in parte improcedibile ed in parte rigetta
l’appello n. 2681 / 2009. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2009 con
l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Giuseppe Romeo, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere, Estensore
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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