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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 6 novembre 2009, n. 6936
DIRITTO URBANISTICO - ESPROPRIAZIONE - Vincolo preordinato all’esproprio -
Reiterazione - Indicazione di un indennizzo e della relativa copertura
finanziaria - Necessità - Esclusione - Ragioni - Art. 39 T.U. n. 327/2001.
L’art. 39 del testo unico n. 327 del 2001, avente natura ricognitiva del
preesistente quadro normativo, evidenzia che l’ordinamento non impone
l’indicazione di un indennizzo nel caso di reiterazione del vincolo preordinato
all’esproprio (e, dunque, la relativa copertura finanziaria), poiché la sua
spettanza o meno è del tutto eventuale e va accertata (solo quando il vincolo
sia stato effettivamente reiterato) sulla base della istanza dell’interessato,
che può attivare un procedimento nel corso del quale ha l’onere di dare prova
del pregiudizio concretamente ricevuto dagli atti amministrativi. Pres. f.f.
Maruotti, Est. Potenza - D.F. (avv. Marcello) c. Comune di Squillace (avv.
Nisticò) - (Conferma TAR Calabria, Catanzaro, n. 517/2004). CONSIGLIO DI
STATO, Sez. IV - 6 novembre 2009, n. 6936
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO - Giudizio di ottemperanza - Vizi
inficianti l’azione amministrativa - Specifica denuncia - Onere del ricorrente -
Condanna della P.A. al pagamento di somme di denaro - Indicazione delle
omissioni o degli errori di calcolo. Nel giudizio per l'ottemperanza è onere
del ricorrente denunciare, con pertinenti e documentate censure, i vizi che
inficiano l'azione amministrativa, non potendo la sua contestazione esaurirsi in
una generica dichiarazione d'insoddisfazione per il risultato raggiunto,
rispetto a quello che si prefigurava di conseguire. Pertanto, nel caso di
sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di
denaro, è onere del ricorrente, una volta in possesso del prospetto contenente i
conteggi eseguiti dall'amministrazione, indicare le omissioni ovvero gli errori
di calcolo che sarebbero stati commessi in suo danno dagli uffici, onde porre il
giudice adito in condizione di verificare, attraverso il raffronto tra i
prospetti elaborati dalle parti in causa, se il giudicato è stato effettivamente
eseguito solo in parte.(Consiglio di Stato , sez. IV, 24 febbraio 1996, n. 172).
Pres. f.f. Buonvino, Est. Taormina - B. s.p.a. (avv.ti Macchia e Vinti)
c.Azienda Speciale Molise Acque (avv. Neri). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 6
novembre 2009, n. 6936
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N. 06936/2009 REG.DEC.
N. 02947/2004 REG.RIC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sull’appello n. 2947 del 2004, proposto dal signor Domenico Scalzo,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Marcello, con domicilio eletto
presso il signor Gianfranco Marcello in Roma, via di Priscilla, 35;
contro
Il Comune di Squillace, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'avvocato Sandro Nistico', con domicilio eletto presso il signor
Renato Marini in Roma, via dei Monti Parioli n. 48;
per la riforma della sentenza del Tar Calabria - Catanzaro :sez. prima n.
00517/2004, resa tra le parti, concernente REITERAZIONE VINCOLO SCADUTO PER
REALIZZ. OPERE PUBBLICHE-RIS. DANNO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 30 giugno 2009 il cons. Raffaele Potenza e
uditi l’avv. Carbone, su delega dell'avv. Marcello, e l'avv. Pafundi, su delega
dell'avv. Nisticò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con contratto in data 16 9 1997, i signori Domenico e Fabio Scalzo acquistavano
un terreno agricolo situato in Comune di Squillace, sottoposto dal PRG
(approvato il 23 3 1992) a vincolo espropriativo (quinquennale) per la
realizzazione di opere pubbliche.
Con il ricorso di primo grado (proposto al TAR Calabria), essi esponevano che,
successivamente alla scadenza del vincolo, il Comune dapprima continuava a
certificare erroneamente la precedente destinazione urbanistica (recata dal
vincolo espropriativo) e nel prosieguo, con un nuovo atto di pianificazione,
provvedeva a reiterare il vincolo scaduto, prevedendo un indennizzo per il nuovo
periodo; pertanto, ritenendo tale operato dannoso in quanto precludente
l’attività edificatoria, gli esponenti chiedevano la condanna del Comune al
risarcimento del danno.
Il Tribunale respingeva, in quanto infondata, la tesi sugli effetti lesivi della
errata certificazione, e dichiarava inammissibile la domanda di indennizzo da
reiterazione del vincolo, per difetto di giurisdizione.
Con l’appello in esame, il sig. Domenico Scalzo ha chiesto che, in riforma della
sentenza gravata, sia accolto il ricorso di primo grado.
Si è costituito nel giudizio il Comune di Squillace. che ha chiesto la reiezione
del gravame.
Alla pubblica udienza del 30 giugno 2009, la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
1- Con la sentenza impugnata, il TAR per la Calabria ha respinto il primo ordine
di doglianze, osservando che la scadenza del vincolo sulla zona agricola ha sì
conferito capacità edificatoria ad un terreno degli interessati, seppur nei
limiti indicati dall’art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977, ma che il
ricorrente, il quale ha acquistato il terreno successivamente alla scadenza del
vincolo stesso, non ha mai esercitato tale facoltà edilizia e non può quindi
sostenere che il suo mancato esercizio sia dipeso dalle certificazioni sulla
destinazione urbanistica, rilasciati dal Comune.
Nel censurare tale statuizione, l’appellante ha riproposto la propria pretesa
risarcitoria in conseguenza della rinnovazione del vincolo, che però non risulta
impugnata.
In ogni caso, la Sezione ritiene di condividere la statuizione con cui il TAR ha
respinto la pretesa di primo grado, perché non è mai stata esercitata la facoltà
di costruire, essendo mancata la proposizione di una domanda di concessione
edilizia.
2- Sulla seconda questione, inerente le pretese patrimoniali avanzate in
relazione alla successiva reiterazione del vincolo, il TAR ha ritenuto non
sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, ma quella del giudice
ordinario, attesa la previsione della salvezza di quest’ultima per effetto
dell’art. 34, comma 3, lett. b, del decreto legislativo n. 80 del 1998.
Contro queste argomentazioni l’appellante ha osservato che il ricorso di primo
grado aveva appunto richiesto la tutela risarcitoria e non la corresponsione di
un indennizzo per la reiterazione del vincolo, sicché tale azione rientrerebbe
nella giurisdizione amministrativa.
Inoltre, la domanda sarebbe fondata, considerando la ingiustificata compressione
del diritto di edificare subita dall’appellante.
Osserva al riguardo la Sezione che il ricorso di primo grado risultava
esplicitamente proposto “ per il risarcimento del danno derivante dal
mantenimento di vincoli di inedificabilità………e dalla mancata corresponsione
dell’indennizzo per la reiterazione dei medesimi”.
Quanto alla pretesa all’indennizzo, il TAR ha correttamente dichiarato il
difetto di giurisdizione amministrativa.
Quanto alla pretesa risarcitoria, essa risulta infondata e va respinta, perché
non sono stati dedotti elementi tali da indurre a ravvisare alcuna
responsabilità dell’amministrazione.
Quanto al dedotto profilo di illegittimità per difetto di motivazione della
delibera di adozione della variante che ha condotto alla reiterazione del
vincolo, esso – anche a volerlo considerare ritualmente proposto, superando
l’articolata eccezione formulata dal Comune – risulta infondato.
Infatti, l’Amministrazione ha posto a base dell’atto una specifica e diffusa
motivazione sulle perduranti ragioni di interesse pubblico, avverso le quali
nulla è stato dedotto in questa sede.
3 Risultano nel loro complesso infondate e vanno respinte anche le ulteriori
censure secondo cui gli atti di reieterazione del vincolo avrebbero dovuto
prevedere specificamente un indennizzo e la relativa copertura finanziaria.
Per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (per tutte, v. la
decisione dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 24 maggio 2007, le cui considerazioni
il collegio condivide e fa proprie), l’art. 39 del testo unico n. 327 del 2001,
avente natura ricognitiva del preesistente quadro normativo, evidenzia che
l’ordinamento non impone l’indicazione di un indennizzo nel caso di reiterazione
del vincolo preordinato all’esproprio (e, dunque, la relativa copertura
finanziaria), poiché la sua spettanza o meno è del tutto eventuale e va
accertata (solo quando il vincolo sia stato effettivamente reiterato) sulla base
della istanza dell’interessato, che può attivare un procedimento nel corso del
quale ha l’onere di dare prova del pregiudizio concretamente ricevuto dagli atti
amministrativi.
Le questioni concernenti la spettanza o meno dell’indennizzo non riguardano
dunque i provvedimenti con cui il vincolo è reiterato.
4- Conclusivamente, le censure dell’appellante rigettato vanno respinte, perché
infondate.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente
grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge
l’appello n. 2947 del 2004.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del secondo grado del
giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 giugno 2009 con
l'intervento dei Signori:
Luigi Maruotti, Presidente FF
Armando Pozzi, Consigliere
Sandro Aureli, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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