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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 6 novembre 2009, n. 6947
DIRITTO URBANISTICO - Convenzioni urbanistiche - Scopo - Edificazione del
territorio - Equilibrato inserimento in rapporto al contesto di zona - Autorità
preposta alla gestione del territorio - Discrezionalità. Le convenzioni
urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all' edificazione del territorio
corrisponda, non solo l'approvvigionamento delle dotazioni minime di
infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato inserimento in rapporto al
contesto di zona che, nell’insieme, garantiscano la normale qualità del vivere
in un aggregato urbano discrezionalmente, e razionalmente, individuato
dall’Autorità preposta alla gestione del territorio. Pres. Romeo, Est. Carella -
Comune di Manduria (avv. Pellegrino) c. C. s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) -
(Riforma TAR Puglia, Lecce, n. 3405/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 6
novembre 2009, n. 6947
www.AmbienteDiritto.it
N. 06947/2009 REG.DEC.
N. 09726/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9726 del 2007, proposto da:
Comune di Manduria, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con
domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento
n..11;
contro
Cpg Project Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con
domicilio eletto presso Sticchi Damiani Studio Bdl in Roma, via Bocca di Leone,
78;
per la riforma
della sentenza del TAR PUGLIA - LECCE :Sezione I n. 03405/2007, resa tra le
parti, concernente APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DI LOTTIZZAZIONE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della CPG PROJECT srl;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2009 il Consigliere Vito
Carella e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Pellegrino su delega
dell’avv. Gianluigi Pellegrino e l’avv. Saverio Sticchi Damiani su delega
dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
I.- La società CPG PROJECT s.r.l., quale promissaria acquirente da Antonio Calò
di un terreno sito in località San Pietro in Bevagna del comune di Manduria,
tipizzato in piano regolatore come zona per attrezzature turistiche, ha
impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia la
deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 24 ottobre 2005, di approvazione
in via definitiva del piano di lottizzazione proposto dal promissario alienante
relativo alla realizzazione di un complesso turistico alberghiero e parco
acquatico, con una serie di prescrizioni concernenti: lungo il lato est
dell’intervento, a confine con la via della Marina, l’arretramento della linea
di separazione della proprietà privata per consentire la costruzione di un
marciapiede alberato della larghezza di metri 4,5; lungo il confine nord, la
realizzazione di una strada di metri 12 per consentire lo scorrimento delle auto
e la sistemazione dei parcheggi; lungo il lato ovest, la realizzazione di una
strada di metri 12 in senso nord-sud fino a raggiungere le aree di parcheggio
pubblico; la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione in luogo del
pagamento degli oneri concessori.
Il T.A.R. adito ha accolto in parte il ricorso con sentenza n. 3405/2007 in
ragione del ritenuto difetto di motivazione in ordine alle modifiche del piano
di iniziativa privata e della valutazione di non ragionevolezza della previsione
di una strada sui due lati interni del perimetro dell’intervento, che
eliminerebbe gran parte dei parcheggi di cui, in sede di adozione, proprio
l’Amministrazione aveva segnalato la necessità, con conseguente adesione della
ricorrente; il tragitto così creato, attorno al perimetro del complesso
turistico – rileva il giudice di primo grado – non smisterebbe affatto la
circolazione verso vie alternative ma introdurrebbe un percorso interno,
aggiuntivo e superfluo, tale da rallentare ulteriormente l’eventuale traffico,
non essendo altresì verosimile che il traffico di una rilevante strada di
collegamento extraurbano possa essere ridotto dalla connessione con vie interne,
siano esse pubbliche o private ad uso pubblico.
Sarebbe in definitiva “irragionevole e spropositato il sacrificio imposto alla
società ricorrente, a fronte di un interesse pubblico a dir poco evanescente”.
II.- Le predette conclusioni del primo giudice vengono censurate dal Comune di
Manduria con l’odierno ricorso in appello.
Sostiene l’Amministrazione che la determinazione adottata è supportata da idonea
motivazione, alla stregua del verbale della seduta consiliare del 24 ottobre
2005 quale parte integrante della delibera n. 71, di approvazione del p.d.l.;
assume altresì che la prescrizione imposta non eliminerebbe gran parte dei
parcheggi previsti e non smisterebbe affatto la circolazione verso vie
alternative, limitandosi a creare un ricircolo interno: la decisione del
Tribunale amministrativo non avrebbe infatti considerato né l’impianto della
struttura turistica in termini di reale afflusso del traffico né l’insufficienza
della viabilità interna alla lottizzazione e la situazione viaria esterna.
Secondo l’appellante Comune, mentre la proposta lottizzativa prevedeva soltanto
un accesso carrabile da via della Marina, con ciò determinando un ulteriore
congestionamento della situazione viaria, la soluzione alternativa individuata
dall’Amministrazione consentirebbe la creazione di tre ulteriori accessi
carrabili alla struttura, smistando altresì gli utenti verso tre distinte zone
del territorio comunale, nonché la creazione di numerosi ulteriori parcheggi
mediante utilizzazione delle strade di nuova previsione.
In ultimo, il Comune eccepisce la carenza d’interesse, in capo alla società
G.P.G. PROJECT, a censurare le dette prescrizioni, atteso che essa non subisce
alcun danno dalla prescrizione lottizzativa in quanto il sedime stradale rimane
privato, per quanto di uso pubblico e, perciò, non incide sul calcolo della
volumetria ammissibile.
La società appellata si è costituita in giudizio per resistere e confuta le
predette doglianze.
III.- Questa Sezione, in relazione a quanto innanzi illustrato, con la decisione
24 dicembre 2008, ha disposto verificazione della stato dei luoghi con riguardo
al progettato intervento ed alla idoneità o meno delle prescrizioni imposte dal
Comune, a fronte della soluzione di cui alla proposta lottizzativa, a consentire
il superamento della rappresentata grave criticità sia della viabilità (che, in
particolare nel periodo estivo, caratterizzerebbe la zona su cui insiste
l’intervento) sia della correlata carenza di parcheggi.
Il verificatore, individuato nel dirigente dell’ Ufficio tecnico della Regione
Puglia, con la relazione datata 16 giugno 2009, ha –in sintesi- rappresentato:
- “Conclusivamente, la nuova viabilità prescritta dal Consiglio Comunale,
rappresentata graficamente nell'elaborato predisposto dall' Area Tecnica
comunale, datato 29/11/2007 ed acquisito in sede di verbale di sopralluogo del
20/04/2009, se per un verso può contribuire ad un migliore e più razionale
raccordo dell'intervento lottizzativo con la viabilità esistente, non si
configura tuttavia come soluzione per risolvere i problemi connessi al carico di
traffico gravante sulla Via della Marina, conseguenti anche al nuovo carico
insediativo previsto dalla struttura alberghiera e soprattutto dall'
attrezzatura complementare (parco acquatico).
Ed infatti, la soluzione per il decongestionamento del traffico in entrata ed in
uscita dalla località San Pietro in Bevagna, che allo stato grava sulla strada
provinciale Manduria - San Pietro in Bevagna (c.d. Via della Marina),
richiederebbe esemplificativamente un preventivo studio di più ampio respiro
territoriale che muova dall'analisi della viabilità esistente e delle sue
criticità, dall' eventuale possibile potenziamento della stessa viabilità
esistente (per evitare consumo di suolo), dall’individuazione di un sistema di
regolazione del traffico che possa agevolare la circolazione, dalla valutazione
del carico complessivo di traffico gravante sulla strada litoranea, ed in ultima
analisi dall’individuazione di nuovi percorsi”;
-“In relazione a quanto prospettato nell'elaborato in atti innanzi richiamato,
va rilevata, in ogni caso, l'insufficienza dei parcheggi ipotizzati, a fronte
del fabbisogno così determinato per il parco acquatico (nell'ipotesi di 370
utenti, oltre agli ospiti dell'albergo in n.130), pari a:
• minimo di n.74 posti auto, nell'ipotesi di 5 persone per auto;
• massimo di n.185 posti auto, nell'ipotesi di 2 persone per auto;
• mediamente: 130 posti auto.
A detta insufficienza va aggiunta la circostanza che la viabilità prevista per
far fronte alla carenza di parcheggi per il parco acquatico, di fatto cancella
il parcheggio pubblico al servizio della struttura alberghiera, la cui
previsione è obbligatoria a norma dell'art.5/punto 2 del DM n.1444/1968 (mq.40
per ogni mq.100 di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti), come
standard urbanistico da cedere gratuitamente al Comune, precisamente pari a:
• mq.2.638 x 0,40 = mq. 1.055 minimo.
Quanto innanzi ad esito delle verificazioni richieste”.
Con la memoria depositata il 9 luglio 2009 la società appellata ha prospettato
che, in sintesi, “si può dire che le valutazioni espresse dal dirigente
incaricato della verificazione e le circostanze presupposte emerse nel corso
dell' istruttoria depongono in modo chiaro ed univoco nel senso della carenza di
un interesse pubblico connesso alla circolazione veicolare tale da giustificare
la previsione di una nuova strada lungo i lati interni dell' intervento” e come,
per quanto attiene 1'analisi del profilo inerente al regime di parcamento a
servizio del progettato complesso turistico – alberghiero, “non può non
evidenziarsi come il dirigente regionale, inopinatamente esorbitando dal limite
di indagine al medesimo conferito dal Collegio, ha elaborato un giudizio di
inidoneità, sotto il profilo del soddisfacimento della domanda di parcheggio,
anche con riferimento al progetto configurato dalla CPG Project”.
Invece il Comune appellante, con la memoria depositata il giorno 10 successivo,
ha rappresentato a sua volta che è,”infatti, emerso dalla verificazione (ma è
circostanza questa rilevata dalla deducente anche nell'atto di appello) come la
proposta lottizzativa della CGP Project fosse assolutamente carente ed
insufficiente sia sul versante della viabilità veicolare, sia sul versante della
sosta e del parcheggio, avendo approcciato le relative questioni esclusivamente
in relazione al carico urbanistico connesso all'uso della struttura ricettiva,
ma non avendo considerato il medesimo carico derivante dalla realizzazione dell'
acqua park, progettata come struttura utilizzabile anche da utenti diversi dagli
ospiti della struttura ricettiva”.
IV.- Con istanza del 24 giugno 2009, il suindicato verificatore, in relazione
alla natura, complessità ed articolazione dell’attività, delle operazioni e
delle verificazioni eseguite, ha chiesto un compenso forfettario di € 5.000,00
(euro cinquemila/00), al lordo di spese ed imposte di competenza.
All’udienza del 21 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Nel presente giudizio, è controversa l’approvazione condizionata da parte
del Comune di Manduria, come da delibera consiliare n. 47 del 24 ottobre 2005,
del piano di lottizzazione volto alla realizzazione, da parte della società
odierna appellata, di un complesso turistico-alberghiero ed annesso parco
acquatico in località S. Pietro in Bevagna e –nello specifico- in assenza di
appello incidentale, limitatamente alla prescrizione che “lungo il confine nord
sia realizzata una strada di m. 12,00 che consenta lo scorrimento delle auto e
la sistemazione dei parcheggi” e che “lungo il lato ovest sia realizzata una
strada di m 12,00 in senso nord-sud fino a raggiungere le aree di parcheggio
pubblico”.
Il Tar adito, con la impugnata sentenza, affermata la generale possibilità per
il comune di inserire condizioni in sede di approvazione del piano se sulla base
di prescrizioni razionali, ha rilevato in fattispecie, innanzitutto, un difetto
di motivazione (necessaria perché inerente a modifiche ad un piano di iniziativa
privata) e, poi, la illogicità di esse (si sono così cancellati, senza soluzioni
alternative, gran parte dei parcheggi e non è per nulla verosimile che il
traffico di una rilevante strada di collegamento extraurbano possa essere
ridotto dalla connessione con vie interne, siano esse pubbliche o private ad uso
pubblico), concludendo come sia “irragionevole e sproporzionato il sacrificio
imposto alla società ricorrente, a fronte di un interesse pubblico a dir poco
evanescente”.
Al riguardo, la verificazione disposta dalla Sezione ha permesso di appurare la
insufficienza dei parcheggi e come la viabilità imposta dal Comune, se per un
verso possa contribuire ad un migliore e più razionale raccordo dell'intervento
lottizzativo con la viabilità esistente, non si delinei tuttavia come soluzione
per risolvere i problemi connessi al traffico conseguente anche al nuovo carico
insediativo previsto dalla struttura alberghiera e dal parco acquatico,
pervenendo al risultato della esigenza di un “preventivo studio di più ampio
respiro territoriale (volto) all’individuazione di nuovi percorsi”.
Rileva il Collegio la ultroneità ed anche inutilità di ulteriori approfondimenti
sulla vicenda, atteso che le risultanze istruttorie consentono di pervenire alla
decisione che la prescrizione apposta dal Comune di Manduria alla lottizazione
controversa non si configuri affatto come arbitraria oppure illogica ovvero
irragionevole.
2.- In linea preliminare va disattesa la preclusione sollevata dal comune di
Manduria sotto forma di carenza d’interesse in capo alla società appellata ad
impugnare la condizione lottizzativa di causa, nell’assunto che essa non
subirebbe alcun danno dalla prescrizione in quanto il sedime stradale rimane
privato, per quanto di uso pubblico e, perciò, non incide sul calcolo della
volumetria ammissibile.
Dunque, l’amministrazione appellante tende ad infirmare nell’impugnazione di
primo grado il presupposto fondamentale dell’interesse ad agire: di contro, è
sufficiente osservare che la ventilata carenza originaria non sussiste affatto,
in quanto l’azione è radicata su altri valori e permanendo, quindi, nell’ottica
personale della ricorrente originaria, l’interesse ad un diverso assetto del
comprensorio, il vantaggio di configurare altro inserimento ambientale per
l’edificato, l’utilità di una maggiore disponibilità di spazi liberi.
Di conseguenza, tale eccezione deve essere respinta perché infondata.
3.- Nel merito, ad avviso del Collegio, l’appello va accolto, con riforma della
sentenza gravata.
In primo luogo, va osservato come il provvedimento denunziato in primo grado
(delibera consiliare n. 75 del 24 ottobre 2005) sia immune dalle censure mosse
per essere motivato con riguardo alla “richiamata e fatta propria la antescritta
relazione del Responsabile del Servizio Ufficio Urbanistico” (nella quale è
sottolineato l’aggravamento del sistema viario a causa delle nuove necessità
occasionate da un complesso quale quello proposto) nonché in relazione agli
“interventi dei componenti il consesso, come riportato nel verbale stenotipato,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale” (dal quale
emerge, all’unanimità dei votanti, la non condivisione per la soluzione tecnica
iniziale alla luce dell’intenso traffico in quella zona durante il periodo
estivo).
In secondo luogo, non può essere condivisa l’affermazione di irragionevolezza
della prescrizione in esame ravvisata dai primi giudici per la circostanza che
“il tragitto così creato -attorno al perimetro del complesso turistico – non
smisterebbe affatto la circolazione verso vie alternative ma introdurrebbe un
percorso interno, aggiuntivo e superfluo, tale da rallentare ulteriormente
l’eventuale traffico, non essendo altresì verosimile che il traffico di una
rilevante strada di collegamento extraurbano possa essere ridotto dalla
connessione con vie interne, siano esse pubbliche o private ad uso pubblico”:
almeno per due ragioni.
Innanzitutto, perché il Tar non s’avvede di stare ad impingere nel merito
dell’azione amministrativa, nell’assenza di una adeguata istruttoria volta ad
escludere la irrazionalità della scelta comunale; inoltre, potendosi nella
specie formulare varie ipotesi alternative che potrebbero giustificare la
soluzione indicata dal comune come – per esempio- trattenere il traffico
generato dal complesso al suo interno e farlo defluire gradatamente verso la
viabilità pubblica, senza produrre nel frattempo intasamenti all’esterno.
Ciò dimostra come la prescrizione in considerazione, diversamente da quanto
ritenuto dal Tar, non è illegittima in sé, ma dipende dalla opzione di senso che
le attribuisce l’interprete, così manifestando
tali variabili la loro connessione ad un esercizio discrezionale dell’azione
amministrativa: in ultima analisi, queste valutazioni attengono alla conformità
delle soluzioni di pianificazione esecutiva proposte agli orientamenti prevalsi
in seno all’organo consiliare circa le linee di sviluppo urbanistico della zona
ed in particolare, nelle sue componenti in termini di viabilità e di traffico.
Del resto, le convenzioni urbanistiche hanno lo scopo di garantire che all'
edificazione del territorio corrisponda, non solo l'approvvigionamento delle
dotazioni minime di infrastrutture pubbliche, ma anche il suo equilibrato
inserimento in rapporto al contesto di zona che, nell’insieme, garantiscano la
normale qualità del vivere in un aggregato urbano discrezionalmente, e
razionalmente, individuato dall’Autorità preposta alla gestione del territorio.
Nella specie, la scelta comunale di pianificazione contestata evidenzia -in
definitiva- quell’utile funzione, di cui il Comune ha nello specifico fatto
applicazione, di impedire un incremento dei “guasti” urbanistici già
verificatisi nella piccola località marina e di “riequilibrare”, in sede di
ulteriore utilizzo del territorio con il massivo intervento
turistico-alberghiero e annesso parco acquatico, una situazione urbanistica più
o meno compromessa per traffico e viabilità.
Se poi la soluzione di merito prescelta dal Comune, che rientra poi nella
stretta competenza del Consiglio, sia la soluzione ottimale, non spetta certo al
giudice amministrativo sindacare e, comunque, essa non costituisce l’oggetto di
odierna controversia.
4.- Alla stregua delle considerazioni innanzi esposte, l’appello va
conseguentemente accolto e, per l’effetto, in riforma delle sentenza impugnata,
il ricorso di primo grado deve essere totalmente respinto.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio , tuttavia, possono essere
integralmente compensate tra le parti in relazione alla particolarità della
fattispecie, mentre la spesa necessaria a pagare il compenso spettante al
verificatore segue il criterio della soccombenza ed è liquidata come in
dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, accoglie l'appello in epigrafe e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge totalmente il ricorso
di primo grado. .
Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
Liquida il compenso spettante al verificatore per l’incarico eseguito nella
misura di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), che pone a carico della società
soccombente. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2009 con
l'intervento dei Signori:
Giuseppe Romeo, Presidente
Anna Leoni, Consigliere
Bruno Mollica, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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