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CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 26 novembre 2009, n. 7433
DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo all’edificazione - Mancanza nel
richiedente della titolarità di un diritto reale - Effetti sul titolo -
Annullabilità. La mancanza nel richiedente della titolarità di un diritto
reale che giustifichi l’istanza diretta ad ottenere un titolo abilitativo alla
edificazione non integra la nullità del titolo, riconducibile solo a vizi
riferibili alla carenza di elementi essenziali del provvedimento, ma
semplicemente la sua annullabilità per la carenza o irregolarità di un
presupposto necessario per il suo perfezionamento. Pres. Salvatore, Est.
Zaccardi - Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Gattamelata, e Sorio) c.
Comune di verona (n.c.) - (Conferma TAR Veneto n. 3353/2007). CONSIGLIO DI
STATO, Sez. IV - 26 novembre 2009, n. 7433
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N. 07433/2009 REG.DEC.
N. 10221/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 10221 del 2008, proposto da:
Provincia di Verona, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giancarlo Biancardi,
Stefano Gattamelata, e Isabella Sorio, con domicilio eletto presso Stefano
Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;
contro
Comune di Verona;
nei confronti di
Innovazioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Alberto Steccanella,
Michele Steccanella, e Antonio Voltaggio, con domicilio eletto presso Antonio
Voltaggio in Roma, via Fontanella Borghese 72;
per la riforma
della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione II n. 03353/2007, resa tra le
parti, concernente DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTI EDILIZI.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Goffredo
Zaccardi e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata e Carmelos, su delega di
Steccanella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La sentenza appellata ha dichiarato la irricevibilità del ricorso proposto in
primo grado dalla Provincia di Verona per l’annullamento del titolo abilitativo
formatosi a seguito di Denuncia di Inizio di Attività ( DIA) presentata dalla
Innovazioni s . r . l . ( in seguito Società) in data 1 giugno 2005 per la
realizzazione di interventi edilizi su un edificio di proprietà della Provincia
di Verona.
Il primo giudice ha accolto , correttamente a giudizio del Collegio, la
specifica eccezione proposta dalla difesa della Società in quanto il ricorso
straordinario presentato dalla provincia di Verona avverso la DIA suindicata ,
successivamente trasposto in sede giurisdizionale, è stato notificato nel giugno
del 2007 mentre la conoscenza della presentazione da parte della Società della
DIA in questione risaliva quantomeno al novembre 2006.
In effetti risulta dagli atti di causa che in data 22 novembre 2006 la Società
ha noticato alla Provincia di Verona un atto di intimazione e diffida nel quale
testualmente si rappresenta che “ il progetto in variante è stato oggetto di
preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici ,
Vigili del Fuoco , ULS, ed è stato al termine dell’iter burocratico autorizzato
con DIA del 21 luglio 2005 dal Comune di Verona” ( vedi il documento n. 5
allegato all’atto di appello).
Va chiarito in fatto che con contratto preliminare registrato il 9 maggio 2003 (
numero di repertorio dei contratti della provincia di Verona n. 37359) la
Provincia attuale appellante si era impegnata a trasferire la proprietà di
alcune unità immobiliari del complesso “ isolato Dante “ ,oggetto di un recupero
funzionale , al momento di ultimazione dei relativi lavori da eseguirsi da parte
della Associazione temporanea di imprese Sacramati s . p . a . e Marani s . p .
a . prevista per il 5 luglio 2006.
Nel contratto in questione all’articolo 6 si conveniva espressamente l’impegno
della Società a non modificare le porzioni immobiliari oggetto del preliminare
fino alla stipula del contratto definitivo , stipula che non è intervenuta .
Su tali presupposti di fatto è evidente che non appena venuta a conoscenza della
presentazione ed approvazione della DIA relativa agli immobili oggetto del
contratto preliminare la Provincia di Verona avrebbe dovuto attivarsi con
l’impugnazione in sede giurisdizionale ,o con ricorso straordinario al Capo
dello Stato , della DIA entro i termini di decadenza rispettivamente fissati
dall’ordinamento .
La censura di fondo in cui si articolano , infatti , le doglianze della
Provincia appellante è la mancanza di un titolo che legittimasse la Società a
richiedere la DIA posto che gli immobili non erano di sua proprietà in quanto
ancora non trasferiti dalla Provincia stessa.
Non hanno pregio le considerazioni svolte nell’atto di appello per superare
l’ostacolo che si oppone alla sua ricevibilità ed invero : a) non è esatto che
lesione della posizione soggettiva della Provincia sia maturata solo con la
presentazione da parte della Società di una domanda di risarcimento in sede
arbitrale proposta in data 8 marzo 2007 in quanto questa domanda si fonda
proprio sulla mancata esecuzione della DIA , b) la mancanza nel richiedente
della titolarità di un diritto reale che giustifichi l’istanza diretta ad
ottenere un titolo abilitativo alla edificazione non integra la nullità del
titolo, riconducibile solo a vizi riferibili alla carenza di elementi essenziali
del provvedimento , ma semplicemente la sua annullabilità per la carenza o
irregolarità di un presupposto necessario per il suo perfezionamento ( in tal
senso vedi sezione quarta n. 2273 del 11 maggio 2007) .
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è respinto mentre , in
relazione alla peculiarità della fattispecie , sussistono ragioni per compensare
tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione quarta, definitivamente
pronunciando sull’appello indicato in epigrafe lo rigetta con conferma della
sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con
l'intervento dei Signori:
Costantino Salvatore, Presidente
Luigi Maruotti, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere, Estensore
Armando Pozzi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
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