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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562



CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 26 novembre 2009, n. 7433



DIRITTO URBANISTICO - Titolo abilitativo all’edificazione - Mancanza nel richiedente della titolarità di un diritto reale - Effetti sul titolo - Annullabilità.
La mancanza nel richiedente della titolarità di un diritto reale che giustifichi l’istanza diretta ad ottenere un titolo abilitativo alla edificazione non integra la nullità del titolo, riconducibile solo a vizi riferibili alla carenza di elementi essenziali del provvedimento, ma semplicemente la sua annullabilità per la carenza o irregolarità di un presupposto necessario per il suo perfezionamento. Pres. Salvatore, Est. Zaccardi - Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Gattamelata, e Sorio) c. Comune di verona (n.c.) - (Conferma TAR Veneto n. 3353/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 26 novembre 2009, n. 7433
 


 

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N. 07433/2009 REG.DEC.
N. 10221/2008 REG.RIC.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente



DECISIONE


Sul ricorso numero di registro generale 10221 del 2008, proposto da:
Provincia di Verona, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giancarlo Biancardi, Stefano Gattamelata, e Isabella Sorio, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22;

contro

Comune di Verona;

nei confronti di

Innovazioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ti Alberto Steccanella, Michele Steccanella, e Antonio Voltaggio, con domicilio eletto presso Antonio Voltaggio in Roma, via Fontanella Borghese 72;

per la riforma

della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione II n. 03353/2007, resa tra le parti, concernente DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' PER INTERVENTI EDILIZI.


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il dott. Goffredo Zaccardi e uditi per le parti gli avvocati Gattamelata e Carmelos, su delega di Steccanella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


La sentenza appellata ha dichiarato la irricevibilità del ricorso proposto in primo grado dalla Provincia di Verona per l’annullamento del titolo abilitativo formatosi a seguito di Denuncia di Inizio di Attività ( DIA) presentata dalla Innovazioni s . r . l . ( in seguito Società) in data 1 giugno 2005 per la realizzazione di interventi edilizi su un edificio di proprietà della Provincia di Verona.

Il primo giudice ha accolto , correttamente a giudizio del Collegio, la specifica eccezione proposta dalla difesa della Società in quanto il ricorso straordinario presentato dalla provincia di Verona avverso la DIA suindicata , successivamente trasposto in sede giurisdizionale, è stato notificato nel giugno del 2007 mentre la conoscenza della presentazione da parte della Società della DIA in questione risaliva quantomeno al novembre 2006.

In effetti risulta dagli atti di causa che in data 22 novembre 2006 la Società ha noticato alla Provincia di Verona un atto di intimazione e diffida nel quale testualmente si rappresenta che “ il progetto in variante è stato oggetto di preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici , Vigili del Fuoco , ULS, ed è stato al termine dell’iter burocratico autorizzato con DIA del 21 luglio 2005 dal Comune di Verona” ( vedi il documento n. 5 allegato all’atto di appello).

Va chiarito in fatto che con contratto preliminare registrato il 9 maggio 2003 ( numero di repertorio dei contratti della provincia di Verona n. 37359) la Provincia attuale appellante si era impegnata a trasferire la proprietà di alcune unità immobiliari del complesso “ isolato Dante “ ,oggetto di un recupero funzionale , al momento di ultimazione dei relativi lavori da eseguirsi da parte della Associazione temporanea di imprese Sacramati s . p . a . e Marani s . p . a . prevista per il 5 luglio 2006.

Nel contratto in questione all’articolo 6 si conveniva espressamente l’impegno della Società a non modificare le porzioni immobiliari oggetto del preliminare fino alla stipula del contratto definitivo , stipula che non è intervenuta .

Su tali presupposti di fatto è evidente che non appena venuta a conoscenza della presentazione ed approvazione della DIA relativa agli immobili oggetto del contratto preliminare la Provincia di Verona avrebbe dovuto attivarsi con l’impugnazione in sede giurisdizionale ,o con ricorso straordinario al Capo dello Stato , della DIA entro i termini di decadenza rispettivamente fissati dall’ordinamento .

La censura di fondo in cui si articolano , infatti , le doglianze della Provincia appellante è la mancanza di un titolo che legittimasse la Società a richiedere la DIA posto che gli immobili non erano di sua proprietà in quanto ancora non trasferiti dalla Provincia stessa.

Non hanno pregio le considerazioni svolte nell’atto di appello per superare l’ostacolo che si oppone alla sua ricevibilità ed invero : a) non è esatto che lesione della posizione soggettiva della Provincia sia maturata solo con la presentazione da parte della Società di una domanda di risarcimento in sede arbitrale proposta in data 8 marzo 2007 in quanto questa domanda si fonda proprio sulla mancata esecuzione della DIA , b) la mancanza nel richiedente della titolarità di un diritto reale che giustifichi l’istanza diretta ad ottenere un titolo abilitativo alla edificazione non integra la nullità del titolo, riconducibile solo a vizi riferibili alla carenza di elementi essenziali del provvedimento , ma semplicemente la sua annullabilità per la carenza o irregolarità di un presupposto necessario per il suo perfezionamento ( in tal senso vedi sezione quarta n. 2273 del 11 maggio 2007) .

Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello è respinto mentre , in relazione alla peculiarità della fattispecie , sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello indicato in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Costantino Salvatore, Presidente

Luigi Maruotti, Consigliere

Goffredo Zaccardi, Consigliere, Estensore

Armando Pozzi, Consigliere

Anna Leoni, Consigliere


L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/11/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione
 



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